REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E EDILIZIA RESIDENZIALE

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1 REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE E EDILIZIA RESIDENZIALE CAPITOLATO D ONERI Per l affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza za in fase esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 494/96 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 528/99, per la realizzazione dei lavori di sistemazione del torrente Ayasse fra il centro abitato di Hône e la confluenza della Dora Baltea (III Lotto) 1

2 Art. 1 - Tipologia del servizio. Il servizio attiene la realizzazione dei lavori di sistemazione del torrente Ayasse fra il centro abitato di Hône e la confluenza della Dora Baltea (III lotto) e consiste nella Direzione lavori nonchè coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 528/99. Art. 2 - Oggetto del servizio. La direzione lavori nonché il coordinamento della sicurezza per l esecuzione dei lavori avrà come riferimento la realizzazione delle opere sopradescritte eseguite dall Amministrazione Regionale con contratto di appalto che si andrà a stipulare alla fine del processo di affidamento dei lavori. L Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio qualora, per qualsiasi ragione, decidesse di non dar corso alla realizzazione dell opera con il solo pagamento, alle condizioni di gara, delle prestazioni effettuate senza la corresponsione di alcun indennizzo. L Amministrazione provvederà ad accertare, dopo l affidamento dei lavori, la sussistenza al proprio interno di risorse tecniche specialistiche necessarie per l espletamento della Direzione Lavori, riservandosi, in caso di esito positivo, di sospendere definitivamente l affidamento del servizio di Direzione Lavori. Art. 3 - Le parti. Nella realizzazione delle opere intervengono le seguenti parti secondo i patti stipulati e i ruoli propri di ciascuna: Regione Valle d Aosta, Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche, quale committente delle opere; Il Capo Servizio del Servizio Opere Idrauliche che impartirà le direttive per la direzione lavori e svolgerà i compiti dell alta sorveglianza dei lavori; Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico di cui all articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni; l affidatario dei servizi di cui al presente Capitolato d Oneri; l appaltatore delle opere nella persona del proprio Direttore tecnico di cantiere. Art. 4 - Direzione lavori. La conduzione del progetto, le eventuali ulteriori progettazioni, il controllo in corso d opera ed i collaudi sono affidati all alta sorveglianza dell ufficio tecnico regionale nella persona del suo Dirigente al quale competono tutte le funzioni definite dalle norme vigenti, in concorso con il coordinatore del ciclo, ed in particolare: a) l accettazione della nomina della D.L.; b) la consegna dei lavori o la conferma del verbale inerente qualora l ufficiale consegnante non sia lo stesso Dirigente; c) la valutazione ed eventualmente l approvazione preventiva di qualsiasi variazione all esecuzione dei lavori stipulati in contratto che si rendesse necessaria per recuperare eventuali ritardi o qualsiasi modifica dei contenuti progettuali che si rendesse analogamente necessaria per correggere eventuali errori di progettazione o per sopravvenute esigente dell Amministrazione; d) la sottoscrizione dei certificati di pagamento; e) l autorizzazione alla D.L. ad emanare eventuali ordini addizionali per varianti di tempi e costi; f) l avvio delle procedure di collaudo; g) procedere alla liquidazione finale su certificazione della Commissione di collaudo e/o del collaudatore; h) procedere all accettazione delle opere secondo le modalità di contratto. Il Dirigente è coadiuvato, nell alta sorveglianza, dal coordinatore del ciclo e dalla D.L. come di seguito dettagliato. I compiti della D.L. sono riconducibili essenzialmente alle seguenti prestazioni: a) la D.L. ha il compito di procedere, con la scadenza periodica necessaria, e comunque in occasione di ogni SAL, alla verifica delle certificazioni dell appaltatore con particolare riferimento alla legge antimafia, alla legislazione previdenziale, assistenziale ed infortunistica, alla normativa sul lavoro ed a quella fiscale; b) la D.L. è tenuta alla stretta osservanza del progetto e non può introdurre modifiche alle pattuizioni ed alle prescrizioni tecniche contenute nei documenti di contratto, salvo che le modifiche non siano giustificate da urgenti motivi di sicurezza per le persone o per le cose. In quest ultima ipotesi le modifiche ordinate dalla D.L. dovranno essere dalla stessa sottoposte al Coordinatore del Ciclo e 2

3 notificate al coordinatore del ciclo entro 48 ore. La Regione non risponde delle modifiche disposte dalla D.L. che non siano giustificate da evidenti, obiettive ed urgenti ragioni di sicurezza; c) la D.L. deve esercitare una completa e dettagliata azione di controllo nei confronti dell appaltatore per la rigorosa applicazione delle prescrizioni di contratto; d) la D.L. provvede all espletamento di tutti gli obblighi di cui al comma 1 dell articolo 5 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n A tal fine l appaltatore deve consentire l accesso al cantiere ai tecnici che collaborano con la D.L., la quale indicherà all impresa i nominativi dei tecnici medesimi con i rispettivi compiti ed orari di attività; e) la D.L., nel caso reputi necessari provvedimenti che comportino variazioni nei tempi e nei costi approvati, per l esecuzione delle opere a regola d arte, deve tempestivamente proporli al Dirigente notificandoli al coordinatore del ciclo; f) la D.L. può controllare il tempestivo approvvigionamento dei materiali, la relativa emissione degli ordini di acquisto, da parte dell appaltatore, al fine di verificare l insorgenza di eventuali ritardi nell esecuzione delle opere; g) la D.L. ha la facoltà di richiedere all appaltatore che ha l obbligo di esibirla, tutta la documentazione utile ad acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento dei controlli di sua competenza; h) la D.L. deve redigere la documentazione relativa agli avanzamenti parziali e finali delle opere oggetto del contratto e con la stesura delle relazioni relative; i) la D.L. attesta l effettivo inizio dei lavori dandone comunicazione al Coordinatore del Ciclo. In particolare, si precisa che, oltre ad assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dalle normative vigenti, la D.L. dovrà assicurare quanto segue: a) prima della consegna dei lavori la D.L. deve procedere: alla verifica dell esistenza dei titoli abilitativi edilizi e ove richiesti, del nulla osta dei vigili del fuoco e della USL nonchè dell avvenuta notifica preliminare di cui all art. 11 D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni; alla verifica dell esistenza, della completezza e della correttezza dei seguenti elementi: planimetria di cantiere; polizze assicurative stipulate in contratto; certificazioni delle attrezzature utilizzate per la mobilitazione nonché quelle degli impianti di cantiere; certificazione della manodopera dei lavori del primo quadrimestre, schema dell organizzazione di cantiere con i nominativi del direttore tecnico di cantiere nonché dei responsabili delle funzioni di sicurezza e di controllo della qualità; elenco di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari all avvio e all esecuzione delle opere, di spettanza dell appaltatore, copie delle richieste e delle autorizzazioni ottenute; alla verifica dell utilizzo, da parte dell appaltatore, della documentazione di progetto approvata ed allegata al contratto. La D.L. redige il verbale di consegna dei lavori che sarà sottoscritto contestualmente dalle parti. b) prima della fine dell approntamento del cantiere la D.L. procede alla verifica: che il cantiere sia stato installato secondo la planimetria di cantiere, che le autorizzazioni necessarie all esecuzione dei lavori siano state ottenute, dell esistenza, in cantiere, dei materiali e delle attrezzature per le attività del primo trimestre, che sia stato elaborato il programma dei lavori di dettaglio consegnato almeno 10 giorni prima dell inizio dei lavori. c) durante l esecuzione delle opere la D.L. deve procedere alla: verifica della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni di contratto e alle regole della buona esecuzione; verifica di rispondenza dei comportamenti dell appaltatore alle prescrizioni di contratto e all applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza di cui agli artt. 12 e 13 del D.lvo 494/96 e delle relative procedure di lavoro; verifica della regolarità dei subappalti, dell idoneità della manodopera e delle attrezzature utilizzate, del rispetto dei tempi pattuiti; certificazione degli avanzamenti parziali e finali dei lavori ai fini della fatturazione, e redazione dei documenti contabili di rito, nel rispetto delle norme vigenti; valutazione delle programmazioni di dettaglio proposte dall appaltatore soprattutto per quanto concerne la disponibilità della manodopera e delle attrezzature necessarie, la coerenza con il programma generale di contratto, la completezza delle analisi di sicurezza associate ed il loro tempestivo inserimento nel piano di sicurezza. La D.L. deve conoscere i compiti del coordinatore del ciclo come definiti nella legge regionale 12/96 e successive modificazioni che si richiamano essenzialmente: a) costituire interfaccia per il flusso della corrispondenza ; b) organizzare gli eventuali incontri fra l appaltatore ed i progettisti, necessari alla corretta esecuzione dell opera e procedere alle verbalizzazioni dei risultati ed alle notifiche conseguenti. 3

4 Le lavorazioni e gli interventi eseguiti dall appaltatore su informazioni tecniche non trasmesse allo stesso direttamente dal coordinatore del ciclo e comportanti modifiche all entità o alla tipologia delle opere da eseguirsi, saranno sotto la diretta responsabilità ed a carico dell appaltatore e la Regione potrà chiedere la loro rimozione ed il successivo ripristino secondo le condizioni di contratto, senza compensi addizionali, né per quanto eseguito senza l autorizzazione del coordinatore del ciclo, né per le necessarie rimozioni. Le conseguenze dei ritardi imputabili alle eventualità sopra descritte faranno carico all appaltatore, ed eventuali recuperi dovranno essere effettuati dallo stesso a propria cura e spese. Art. 5 - Le modalità organizzative della direzione lavori. Data la natura multidisciplinare delle opere, la D.L. deve essere composta da: un direttore lavori, di formazione universitaria, confermata da specifica esperienza professionale, che avrà l obbligo di firma ai sensi delle leggi vigenti. Il direttore lavori, oltre a quanto dallo stesso ritenuto necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti, dovrà garantire la presenza in cantiere ogni qualvolta necessario e comunque per almeno un giorno intero alla settimana, per tutta la durata dei lavori, un direttore operativo, che dovrà assicurare la presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori; Il direttore dei lavori deve presenziare alle prove preliminari dell appaltatore nonché ai collaudi. Nell organizzazione delle proprie attività di cantiere la D.L. deve rispettare almeno i seguenti principi: tempestività nei contatti con appaltatore e committenza, completezza e tempestività nelle relazioni sull andamento dei lavori, completezza e tempestività nelle trasmissioni delle schede per l Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi (diretti o mediati attraverso la committenza secondo le previsioni del disciplinare di incarico). In particolare la D.L. manterrà aggiornata a disponibile, su semplice richiesta, la documentazione di cantiere relativa a: autorizzazioni amministrative necessarie per l esecuzione dei lavori, elenco delle persone e delle attrezzature presenti in cantiere con le relative certificazioni di legge, raccolta delle prove preliminari di cantiere e dei certificati di fabbrica, raccolta degli ordini di servizio, raccolta delle comunicazioni all appaltatore e alla committenza, raccolta dei disegni come costruito, programma dei lavori generale e di dettaglio con evidenziate le relazioni di misura degli avanzamenti, certificazione degli stati di avanzamento, raccolta delle occorrenze di danni a cose e/o persone con la documentazione relativa alle azioni intraprese, raccolta dei verbali delle riunioni, raccolta delle verifiche effettuate dalla D.L. con l indicazione dell opera verificata, del risultato della verifica nonché delle azioni correttive intraprese o suggerite. La D.L. relazionerà, secondo la periodicità stabilita dal Dirigente preposto, sull andamento dei lavori relativamente: all avanzamento accumulato, alla previsione di completamento rispetto alle date stipulate in contratto, alla qualità dei lavori eseguiti, a problematiche connesse al rispetto del contratto per quanto concerne la qualità delle opere, il rispetto dei programmi e l adeguatezza della progettazione. alla regolarità delle liquidazioni eseguite dall appaltatore nei confronti del subappaltatore. Art. 6 - Condizioni di incompatibilità. Costituisce ragione di incompatibilità, con conseguente risoluzione del contratto, l esistenza di rapporti patrimoniali o professionali in corso anche con una sola delle imprese chiamate ad eseguire le opere oggetto dell attività di direzione lavori. La D.L. dovrà dichiarare di non essere nella situazione di incompatibilità sopracitata al momento della consegna dei lavori. Qualora le condizioni di cui sopra venissero riscontrate, si risolve il contratto, si liquidano le prestazioni maturate, senza alcun onere addizionale per la committenza e fatti salvi i diritti di rivalsa, da parte della stessa, se il comportamento della D.L. ha creato, per questo, un qualche pregiudizio. 4

5 Risolto il contratto in essere, l Amministrazione ha facoltà di chiamare il candidato successivo, nella graduatoria di gara, che non si trovi in condizioni di incompatibilità e procedere alla stipula di nuovo contratto. Art. 7 Errori e inadempienze. Costituiscono inadempienze gravi e, per questo, oggetto di sanzioni e, se ripetute ragione di rescissione immediata del contratto l assenza della D.L. dal cantiere nei periodi stabiliti, il non mantenimento della documentazione aggiornata, la non sottomissione delle relazioni periodiche, di cui ai punti precedenti, o semplicemente la sottomissione di informazioni inesatte o incomplete. Art. 8 - Responsabile della sicurezza nella fase di esecuzione. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori provvede a: verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo l applicazione da parte dell impresa esecutrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verificare l idoneità del piano operativo di sicurezza; organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione; verificare l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all impresa e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 e alle prescrizioni del piano di cui all art. 12 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e proporre la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Art. 9 - Le modalità di pagamento. Gli onorari saranno corrisposti, sulla base delle relative fatture, entro 45 giorni dalla data di consegna degli elaborati completi, previa approvazione da parte dell Amministrazione Regionale. La rata a saldo delle prestazioni globali del progettista sarà liquidata entro e non oltre 3 mesi dalla data di approvazione della progettazione esecutiva. Quanto alla attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il novanta per cento del corrispettivo sarà posto in pagamento nei trenta giorni successivi al recapito all Amministrazione degli stati di avanzamento in quota proporzionale agli stessi, dietro presentazione di fattura corredata della relazione di avanzamento. Il restante dieci per cento sarà pagato, all effettuazione dell ultimo collaudo, dietro presentazione di fattura corredata, parimenti, di relazione illustrativa delle attività svolte. Art Subappalto. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della L.R. 12/96 e successive modificazioni, l aggiudicatario del servizio non potrà avvalersi del subappalto. Art. 11 Garanzie e coperture assicurative. Prima della consegna dei lavori la D.L. aggiudicataria dei servizi regolati dal presente capitolato dovrà stipulare e mantenere in vigore, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza di assicurazione sulle responsabilità professionali contenente una clausola di rinuncia di rivalsa verso i progettisti e l appaltatore, con massimale pari al 20% del valore delle prestazioni oggetto del presente disciplinare. 5

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