IVA NEL SETTORE EDILIZIO E PROBLEMATICHE DIVERSE

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1 IVA NEL SETTORE EDILIZIO E PROBLEMATICHE DIVERSE Materiale a cura del dott. Giancarlo Modolo Argomenti Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa Cessioni e locazioni di fabbricati e cessioni di unità immobiliari strumentali e reverse charge (responsabilità operazioni di appalto) Iva e risparmio energetico, ristrutturazioni, Scia e Dia [Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria] Assegnazioni ed estromissione di beni immobili Detrazione e pro-rata di detrazione Regime dei beni usati Operatività delle Agenzie di viaggio e turismo Cesi Multimedia Srl Via V. Colonna, Milano

2 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa REQUISITI LIQUIDAZIONE IVA SECONDO LA CONTABILITÀ DI CASSA D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Regola -> l operatività riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione (enti non commerciali compresi, limitatamente all attività commerciale). imposta esigibile, in ogni caso, dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell operazione, decorrente dal momento di effettuazione dell operazione (art. 6 decreto Iva). fatturazione differita -> l esigibilità, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, rileva dal momento di effettuazione dell operazione (consegna o spedizione) a prescindere dalla data di fatturazione dell operazione (il limite annuale viene meno per i cessionari o committenti nei riguardi dei quali risulta avviata la procedura concorsuale prima del decorso di un anno). 2

3 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa REQUISITI LIQUIDAZIONE IVA SECONDO LA CONTABILITÀ DI CASSA D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Volume d affari non superiore a di euro. Circ. 44/E > il regime riguarda i soggetti che nell anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attivitàprevedono di realizzare nell anno in corso, un volume d affari non superiore a due milioni di euro, che, in caso di inizio dell attività in corso d anno, non deve essere ragguagliato all anno. Nell individuazione del limite di volume d affari richiesto per l applicabilità della contabilità per cassa, devono essere considerate cumulativamente tutte le operazioni attive, sia quelle che vengono assoggettate all IVA per cassa sia quelle escluse da tale regime, secondo le ordinarie regole del volume d affari. Art. 20 del decreto Iva Volume d'affari = ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art

4 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa REQUISITI LIQUIDAZIONE IVA SECONDO LA CONTABILITÀ DI CASSA D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Regola: se viene emessa una nota di variazione in aumento, il nuovo ammontare dell imponibile o dell imposta, non si deve considera autonoma e, quindi, decorre dall effettuazione dell originaria operazione, mentre le variazioni in diminuzione rettificano direttamente quest ultima. ATTENZIONE il superamento del limite di due milioni di euro di volume d affari comporta la cessazione automatica del regime dell IVA per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite RISULTA superato. Attenzione se il Comitato Iva non approva, si dovrà procedere alla liquidazione del tributo con modalità ordinarie dell Iva per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi. 4

5 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa ESERCIZIO DELL OPZIONE D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 il regime di «Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa» è applicabile previa opzione da parte del contribuente che, in concreto, si esercita con il comportamento concludente e specificazione dell opzione nella prima dichiarazione Iva. Tale opzione, che ha durata iniziale di tre anni (il mese di dicembre 2012 vale per un periodo d imposta), non può essere applicata su ogni singola operazione, ma deve comprendere, come regola, tutte le operazioni poste in essere dal soggetto passivo che ha esercitato l opzione (escluse, ad esempio, quelle verso privati). Sulle fatture emesse in applicazione del regime di «Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa», deve, comunque, essere apposta specifica indicazione, come, a titolo meramente indicativo: operazione con Iva per cassa di cui all art.32-bis del D.L. 83/2012 ). 5

6 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa DIRITTO ALLA DETRAZIONE Regole operative D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 diritto alla detrazione dell imposta sugli acquisti per i soggetti che si avvalgono dell esigibilità differita -> sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi diritto alla detrazione dell imposta in capo al cessionario o committente -> sorge al momento di effettuazione dell operazione, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia stato o meno pagato. Diritto alla detrazione dell Iva sugli acquisti Per cedente o prestatore: al momento dell incasso del corrispettivo Per cessionario o committente: secondo le regole ordinarie (quindi, dall annotazione della fattura di acquisto) 6

7 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa DIRITTO ALLA DETRAZIONE D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Regole operative IVA A CREDITO O SU ACQUISTI La detrazione dell Iva a credito può essere esercitata al piùtardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Pertanto, anche nel caso di adozione del regime IVA per cassa, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o quello in cui è decorso un anno dall effettuazione dell acquisto. Esempi acquisto effettuato a gennaio 2013, con pagamento del corrispettivo a giugno 2013, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all anno acquisto effettuato a gennaio 2013 il cui corrispettivo non è stato pagato entro gennaio 2014, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa all anno

8 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa DIRITTO ALLA DETRAZIONE D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Limite temporale all esigibilità differita Regola -> in ogni caso, l imposta diviene esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell operazione, in modo tale da evitare un eccessivo differimento nel pagamento del tributo (Circ. AE 26 novembre 2012, n. 44/E-> il termine di un anno decorre dal momento di effettuazione dell operazione, individuato a norma dell art. 6 del decreto Iva) Deroga -> il limite annuale non si rende operativo nell ipotesi in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, risulta assoggettato a procedure concorsuali. (la deroga, rispetto al passato, non evidenzia, quale evento che legittima il differimento dell imposta l assoggettamento a procedure esecutive del cessionario/committente). 8

9 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa DIRITTO ALLA DETRAZIONE D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Adempimenti di natura contabile Il regime di liquidazione per cassa condiziona solamente il momento di esigibilità dell imposta e, di conseguenza, non interessa tutti gli altri adempimenti. Quindi: 1. emissione della fattura secondo le modalità di cui all art. 21 del decreto Iva (imponibile rileva ai fini del volume d affari e partecipa al calcolo della detrazione ex art. 19-bis nell anno di effettuazione dell operazione). 2. registrazione fatture emesse e ricevute nei termini espressamente previsti dall art. 23 e 25 del decreto Iva (computo Iva nella liquidazione di incasso / pagamento). Rif. Operazione Adempimenti 1 Emissione fattura di vendita Registrazione fattura emessa Contabilizzazione ricavo Rilevazione credito Imputazione Debito verso Erario per Iva non esigibile 3 Incasso fattura dal cliente Incasso credito e giroconto Iva non esigibile a Iva a debito 9

10 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa DIRITTO ALLA DETRAZIONE D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Criticità inerenti alla data del corrispettivo Il regime di liquazione dell Iva per cassa prevede l obbligo di individuare con precisione la data in cui il corrispettivo si deve intendere incassato e/o pagato. Per le imprese in contabilità semplificata, tale obbligo può generare situazioni non semplici per la corretta gestione poiché il momento della movimentazione finanziaria, deve risultare dai conti correnti bancari. (per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l imposta diventa esigibile, il soggetto che applica il regime deve fare riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l accreditamento del corrispettivo - es.: assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario). 10

11 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Pagamento in contanti (attenzione all entità) Sorge il problema dell individuazione della data di effettivo pagamento/incasso in quanto manca la cosiddetta «prova certa» o «scritta». Soluzione Potrebbe essere utile rilevare nella fattura l annotazione dell avvenuto movimento finanziario: Se pagamento -> Pagato il Se riscossione -> Incassato il

12 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Pagamento con bonifico bancario o postale Circ , n. 134 e , n. 20 -> per creditore la data della comunicazione dell avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute per il debitore la data di addebito in conto Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) banca Data della comunicazione dell accredito Committenti/cessionari (debitori) banca Data dell addebito in conto 12

13 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Pagamento con assegno bancario o postale o circolare Circ , n > l imputazione temporale della rimessa mediante assegno bancario o circolare avviene con la consegna del titolo di credito e, per il beneficiario, non la data di versamento. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di ricevimento dell assegno Committenti/cessionari (debitori) Data dell assegno 13

14 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Pagamento con assegno non a buon fine Circ , n > l imputazione temporale della rimessa mediante assegno bancario o circolare avviene con la consegna del titolo di credito e, per il beneficiario, non la data di versamento. Attenzione Assegno scoperto (con protesto) Assegno scoperto, ripresentato (senza protesto) Si ritiene che l esigibilità non ha avuto effetto (?) Esigibilità si dovrebbe concretizzare alla data dell accredito (bonifico) 14

15 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento con carta di credito D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Ris , n. 77 -> il pagamento mediante carta di credito si realizza al momento di utilizzo/accettazione della carta medesima, anche se il patrimonio del titolare della carta diminuisce in sede di addebito mensile (anche con pagamento rateale). Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di utilizzo della carta di credito Committenti/cessionari (debitori) Data di utilizzo della carta di credito 15

16 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento con carta di debito (Bancomat) D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 il pagamento mediante carta di debito (Bancomat) si realizza al momento di utilizzo/accettazione della carta medesima e, quindi, non la data di addebito sul conto corrente di riferimento. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di utilizzo della carta di debito (bancomat) Committenti/cessionari (debitori) Data di utilizzo della carta di debito (bancomat) 16

17 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento con Ri.Ba. Ricevuta bancaria D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 La Ri.Ba. è un documento probatorio di credito che consente al creditore di ottenere il pagamento del suo credito o una concessione di credito conseguente ad una valutazione della banca. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data di comunicazione dell avvenuto accredito (non anticipazione) Committenti/cessionari (debitori) Data di pagamento della Ri.Ba. 17

18 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento con cambiali D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Nota ministeriale , n > il momento del rilascio del titolo di credito Corte di Cassazione sent , n > data di pagamento e non dalla data della semplice promessa di pagamento. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data dell avvenuto pagamento (non anticipazione) Committenti/cessionari (debitori) Data di emissione del titolo (?) 18

19 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento mediante compensazione D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Circ , n. 20 -> la data del pagamento deve essere individuata in relazione alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l accreditamento del corrispettivo. Soluzione Cedenti/prestatori (creditori) Data dell avvenuto accreditamento del corrispettivo Committenti/cessionari (debitori) Data dell avvenuto addebitamento del corrispettivo 19

20 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento mediante compensazione D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Circ , n. 20 -> la data del pagamento deve essere individuata in relazione alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l accreditamento del corrispettivo. Esempio Prestatore Rossi emette una fattura a Bianchi Compensazione Committente Bianchi emette una fattura a Rossi Euro 1.000,00 in data in data per euro 1.000,00 Euro 5.000,00 in data

21 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa CRITICITÀ - MOMENTO RILEVANTE PER ESIGIBILITÀ Pagamento frazionato D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Ris , n. 75/E + circ , n. 20 -> nel caso di pagamento parziale, l esigibilità deve essere computata proporzionalmente alla somma incassata rispetto al corrispettivo complessivo dell operazione. Soluzione Fattura di euro 1.000,00 + Iva 21% = euro 210 Se il pagamento avviene in tre rate, di cui la prima per euro 500, : 1.210,00 = 41,32% da cui Iva di competenza 41,32% di 210 = 86,77 21

22 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa DIRITTO ALLA DETRAZIONE D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Procedure concorsuali avvio della procedura concorsuale -> dalla data in cui l organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura. esigibilità differita -> operativa per i cedenti e i prestatori che hanno emesso fatture con Iva nei confronti del cessionario o committente assoggettato alla procedura; revoca della procedura -> L Iva diviene esigibile nella prima liquidazione periodica successiva alla data di revoca. 22

23 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa OPERAZIONI ESCLUSE D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Il regime di «Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa», in quanto regime speciale, non èapplicabile in relazione alle operazioni per le quali l imposta è applicata secondo regole peculiari, nonché per le operazioni effettuate nei confronti di privati o di soggetti che non agiscono nell esercizio d imprese, arti o professioni, sia se residenti in Italia sia se residenti all estero. Regime IVA per cassa non si applica, in particolare, per le seguenti operazioni: Operazioni attive - operazioni effettuate applicando i regimi speciali di determinazione dell imposta, tra cui quelle: del regime monofase (art. 74, primo comma, del decreto Iva); del regime per l agricoltura e attività connesse (articoli 34 e 34-bis decreto Iva); del regime del margine per beni usati (art. 36 del D.L. 41/1995); del regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del decreto Iva); dell agriturismo(art. 5, comma 2, della L. 413/1991); tenendo presente che il regime può essere adottato per le operazioni effettuate in applicazione delle regole ordinarie dell IVA, da soggetti che applicano sia regimi speciali IVA, sia il regime ordinario. 23

24 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa OPERAZIONI ESCLUSE D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 Per le operazioni previste dall art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto Iva, l esigibilità differita rappresenta il regime ordinario e trova applicazione senza limiti temporali e senza che occorra alcuna annotazione in fattura; al contrario, se il cedente o prestatore intende applicare il regime dell esigibilità immediata, è necessario esercitare espressa opzione, apponendo sulla fattura l annotazione Iva ad esigibilità immediata. Regime IVA per cassa non si applica, in particolare, per le seguenti operazioni: Operazioni attive -per le quali sussiste il differimento dell esigibilitàal momento del pagamento del corrispettivo e cioè: cessioni prodotti farmaceutici (n. 114, terza parte, tab. A) ai farmacisti; cessioni beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti (art. 4, c. 4); cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti, alle camere di commercio, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza. 24

25 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa OPERAZIONI ESCLUSE D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 L applicabilità del regime non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale, ma dall applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (vedere, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall articolo 74, quarto comma, del decreto Iva). Regime IVA per cassa non si applica anche a: operazioni effettuate a cessionari o committenti che assolvono l imposta con il meccanismo dell inversione contabile, in quanto il cedente o prestatore non può applicare il differimento dell esigibilità, poiché il soggetto tenuto al versamento dell imposta ècolui che ha ricevuto il bene o il servizio. cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del decreto Iva (cessioni all esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l IVA in fattura e, quindi, non è debitore della relativa imposta. 25

26 Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa OPERAZIONI ESCLUSE D.L , n. 83 ("Decreto Sviluppo"), conv. con modif., dalla L , n. 134 L adozione del regime IVA di cassa, riguardando non le singole operazioni ma l insieme delle operazioni attive e passive poste in essere, comporta il differimento della detrazione dell IVA al momento del pagamento del prezzo per tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell IVA per cassa, se quest ultime e gli inerenti acquisti non costituissero oggetto di contabilità. Regime IVA per cassa non si applica anche alle seguenti OPERAZIONI PASSIVE: acquisti di beni o servizi soggetti all imposta sul valore aggiunto con il metodo dell inversione contabile; acquisti intracomunitari di beni importazioni di beni; estrazioni di beni dai depositi IVA. 26

27 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti EVOLUZIONE NORMATIVA Art. 10 decreto Iva Nell ambito del graduale processo di adeguamento alla sesta direttiva comunitaria n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (ora rifusa nella direttiva recast n. 2006/112/CE), alcuni interventi legislativi hanno caratterizzato la fiscalitàindiretta degli immobili: D.L. 20 giugno 1996 n. 323 (Decreto Prodi); D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (Decreto Visco-Bersani); L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008); L. 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità2011); D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (Decreto liberalizzazioni); D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (Decreto sviluppo). 27

28 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti DEFINIZIONI Art. 10 decreto Iva fabbricati abitativi e fabbricati strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione (C.M. 4 agosto 2006 n. 27/E) fabbricati ultimati (C.M. 1 marzo 2007 n. 12/E) pertinenze (C.M. 1 marzo 2007 n. 12/E) imprese costruttrici e di ripristino degli stessi immobili (circ. 2 agosto 1973 Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari n. 45 C.M. 11 luglio 1996 n. 182/E C.M. 4 agosto 2006 n. 27/E ; cfr. C.M. 16 febbraio 2007, n. 11 per coordinamento L. 457/1978 con D.P.R. n. 380/2001) alloggi sociali (D.M. 22 aprile 2008) 28

29 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti CLASSIFICAZIONE DI FABBRICATI Art. 10 decreto Iva 29

30 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti CLASSIFICAZIONE IMPRESE IMMOBILIARI/RIPRISTINO Art. 10 decreto Iva c) Interventidirestauroe di risanamento conservativo Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizia 30

31 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti CLASSIFICAZIONE IMPRESE IMMOBILIARI/RIPRISTINO Art. 10 decreto Iva d) Interventi di ristrutturazione urbanistica Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (Cfr. C.M. 16 febbraio 2007, n. 11, punto n. 3.1) 31

32 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti CLASSIFICAZIONE IMPRESE IMMOBILIARI/RIPRISTINO Art. 10 decreto Iva d) Interventi di ristrutturazione edilizia Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno: dei lotti; degli isolati; e: della rete stradale. 32

33 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti ATTUALE REGIME LOCAZIONI Art. 10, c. 1, n. 8 decreto Iva Fabbricato abitativo (cat. A escluso A/10) Regime normale: Esenzione IVA 1 eccezione: locazioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l OPZIONE per l'imposizione 2 eccezione: locazioni per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l OPZIONE per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile

34 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti ATTUALE REGIME LOCAZIONI Art. 10, c. 1, n. 8 decreto Iva Fabbricato strumentale (cat. A/10,B,C,D,E) Regime normale: Esenzione IVA eccezione: locazioni con espressa manifestazione nel contratto di locazione per l OPZIONE IVA da parte del locatore 1 eccezione: locazioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l OPZIONE per l'imposizione 2 eccezione: locazioni per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l OPZIONE per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile

35 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti ATTUALE REGIME LOCAZIONI CESSIONI Art. Art. 10, 10, c. c. 1, 1, n. n. 8-bis 8 decreto Iva Iva Fabbricato abitativo (cat. A escluso A/10) Regime normale: Esenzione IVA 1 eccezione: cessioni effettuate da parte dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi, entro 5 anni dall ultimazione della costruzione o dei lavori. 2 eccezione: su OPZIONE del venditore cessioni di fabbricati locati per un periodo non inferiore ai 4 anni in attuazione di PERC (piani di edilizia residenziale convenzionata) 3 eccezione: su OPZIONE del venditore cessioni di fabbricati destinati ad Housing sociale(dm 22/04/2008). 35

36 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti ATTUALE REGIME LOCAZIONI CESSIONI Art. Art. 10, 10, c. c. 1, 1, n. n. 8-ter 8 decreto Iva Iva Fabbricato strumentale (cat. A/10,B,C,D,E) Regime normale: Esenzione IVA 1 eccezione: cessioni effettuate da parte dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi, entro 5 anni dall ultimazione della costruzione o dei lavori. 2 eccezione: su OPZIONE del venditore cessioni di fabbricati locati per un periodo non inferiore ai 4 anni in attuazione di PERC (piani di edilizia residenziale convenzionata) 3 eccezione: su OPZIONE del venditore cessioni di fabbricati destinati ad Housing sociale(dm 22/04/2008). 4 eccezione: cessioni per le quali il cedente abbia OPTATO in atto per l imposizione IVA Attenzione -> dopo il > autoconsumo o assegnazione in esenzione da IVA (prima invece obbligatoriamente con IVA). 36

37 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti ATTUALE In REGIME pratica LOCAZIONI Art. Art. 10, 10, c. c. 1, 1, n. n. 8-ter 8 decreto Iva Iva 1. Ripristinata l IVA per le società immobiliari di costruzione e di ripristino con magazzini a lento rigiro. 2. Sistema più omogeneo: simmetrie tra locazione abitativi e strumentali (IVA solo per opzione) e dei tra periodi intercorrenti tra data ultimazione e cessione per abitativi e strumentali. 3. Agevolate le estromissioni dalla sfera dell attività imprenditoriale e le assegnazioni ai soci. 4. Sistema nel complesso più snello e maggiormente aderente ai dettami della Direttiva 2006/112/CE. 5. Problema di mancanza di norme transitorie per le opzioni sui contratti di locazione in essere. (cfr. R.M. 4 gennaio 2008, n. 2/E). come di seguito schematizzato 37

38 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti LOCAZIONI (punto 8) Art. 10 decreto Iva ESENTI IMPONIBILI le locazioni di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati le locazioni, per le quali, nel relativo atto, il locatore ha espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese ristrutturatrici fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali fabbricati strumentali 38

39 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti LOCAZIONI (aliquota 10%) Art. 10 decreto Iva TABELLA "A", parte III, voce 127- duodevicies) Scontano aliquota del 10% locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno

40 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti CESSIONI DIABITATIVI (8-bis) Art. 10 decreto Iva ESENTI Regola -> Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato abitativo, diverse dalle casistiche che seguono IMPONIBILI per obbligo Cessioni effettuate dal costruttore o ristrutturatore, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento IMPONIBILI per opzione Cessioni effettuate dal costruttore o ristrutturatore, oltre i cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento Cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 40

41 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti CESSIONI DISTRUMENTALI (8-ter) Art. 10 decreto Iva ESENTI Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di di versa utilizzazione senza radicali trasformazioni, diverse dalle casistiche che seguono IMPONIBILI per obbligo Cessioni effettuate dal costruttore o ristrutturatore, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, IMPONIBILI per opzione Cessioni effettuate dal costruttore o ristrutturatore, oltre i cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento 41

42 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti REVERSE CHARGE Art. 17 decreto Iva CESSIONI DIIMMOBILI CON APPLICAZIONE DIIVA CON INVERSIONE DEL SOGGETTO OBBLIGATO VECCHIA NORMA alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 (quando cedevo strumentale a soggetto con detrazione limitata o manifestavo opzione) NUOVA NORMA alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis ) e 8-ter ) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione ANCHE PER ABITATIVI 42

43 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti VECCHIO E NUOVO A CONFRONTO -1 decreto Iva IMMOBILIARE DI COSTRUZIONE CON ABITATIVI INVENDUTI POSTI IN LOCAZIONE VECCHIA NORMA NUOVA NORMA ESENTE PER OBBLIGO (pro rata, rettifica, ecc.) POSSIBILITÀDIOPTARE PER IVA 10% (no pro rata, rettifica, ecc. maggior prezzo) 43

44 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti VECCHIO E NUOVO A CONFRONTO -2 decreto Iva IMMOBILIARE DI TRADING CON ABITATIVI POSTI IN LOCAZIONE VECCHIA NORMA NUOVA NORMA ESENTE PER OBBLIGO (pro rata, rettifica, ecc.) ESENTE PER OBBLIGO (pro rata, rettifica, ecc.) 44

45 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti VECCHIO E NUOVO A CONFRONTO -3 decreto Iva IMMOBILIARE DI COSTRUZIONE CON ABITATIVI INVENDUTI, CEDUTI DOPO IL 5 ANNO VECCHIA NORMA NUOVA NORMA ESENTE PER OBBLIGO (pro rata, rettifica, ecc.) POSSIBILITÀDIOPTARE PER IVA 10% (no pro rata, rettifica, ecc.) 45

46 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti VECCHIO E NUOVO A CONFRONTO -4 decreto Iva IMMOBILIARE DI TRADING CHE CEDE UN IMMOBILE ABITATIVO VECCHIA NORMA NUOVA NORMA ESENTE PER OBBLIGO (pro rata, rettifica, ecc.) ESENTE PER OBBLIGO (pro rata, rettifica, ecc.) 46

47 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti VECCHIO E NUOVO A CONFRONTO -5 decreto Iva SOGGETTO CHE CEDE UN IMMOBILE STRUMENTALE VECCHIA NORMA NUOVA NORMA ESENTE tranne se: ceduto dal costruttore entro 5 anni (OBBLIGO); ceduto a soggetto che detrae al max il 25% dell'iva (OBBLIGO) ceduto a privato (OBBLIGO) ceduto con opzione (FACOLTÀ) ESENTE tranne se: ceduto dal costruttore entro 5 anni (OBBLIGO); ceduto con opzione (FACOLTÀ) 47

48 Appalto, debiti tributari e responsabilità solidale AMBITO APPLICATIVO Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) Regola -> sussiste la responsabilità dell appaltatore e del committente per il versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA dovuta dal subappaltatore e dall appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del contratto. L ambito applicativo deve essere individuato nei contratti di appalto (o sub-appalto) di: opere; forniture; servizi. La normativa si ritiene applicabile anche alle imprese che ordinano la fornitura di componenti realizzati in base agli specifici disegni consegnati dal committente o alle imprese che commissionano la produzione di tessuti, accessori, ecc. Somme dovute Committente imprenditore Appaltatore Sub-appaltatore 48

49 Appalto, debiti tributari e responsabilità solidale RESPONSABILITÀ DELL APPALTATORE Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) L appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all Erario: delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; dell IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. N.B.: la responsabilità solidale si rende operativa ai soli tributi (sono Escluse le sanzioni. Limiti Entità-> La responsabilità solidale dell appaltatore si applica nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore. Periodo -> Èvenuto meno e, quindi, non è più previsto che la responsabilità solidale si renda dovuta entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto. 49

50 Appalto, debiti tributari e responsabilità solidale RESPONSABILITÀ DELL APPALTATORE Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) Contenuto dichiarazione sostitutiva La dichiarazione sostitutiva deve: evidenziare il periodo nel quale l IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta o se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell Iva ad esigibilità differita oppure la disciplina del reverse charge; specificare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; annotare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; rilevare l affermazione che l IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. L appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. 50

51 Appalto, debiti tributari e responsabilità solidale OBBLIGHI DEL COMMITTENTE Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) Documentazione probatoria -> Il committente deve provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all appaltatore dopo esibizione, da parte di quest ultimo, della documentazione attestante che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA, già scaduti, sono stati effettivamente eseguiti dall appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori. Sospensione del pagamento -> Il committente ha la possibilità di sospendere il pagamento del corrispettivo fino al momento dell esibizione della coerente documentazione da parte dell appaltatore. Responsabilità-> Il committente non è soggetto ad un regime di responsabilità solidale ai fini fiscali, con l appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma destinatario di una specifica e rilevante sanzione amministrativa se paga il corrispettivo all appaltatore senza aver effettuato i previsti controlli sulla regolarità dei versamenti fiscali (se, ovviamente, i medesimi risultano irregolari). 51

52 Appalto, debiti tributari e responsabilità solidale RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN AMBITO FISCALE Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) CONTRATTI STIPULATI DAL 12 AGOSTO 2012 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL 11 OTTOBRE 2012 (circolare Agenzia delle Entrate 8 ottobre 2012, n. 40/E) L art. 13-ter del D.L. 83/2012 trova applicazione solamente per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma). Poiché la norma inserisce, a carico dell appaltatore e del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, in relazione all art. 3, c. 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti diventano operativi a partire dal 60 giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, conla conseguenza che la certificazione può essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati dall 11 ottobre 2012 ed, inoltre, solamente in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto

53 Appalto, debiti tributari e responsabilità solidale ART. 35 D.L , N. 223 Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) RITENUTE IRPEF DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL APPALTATORE E DEL SUB-APPALTATORE + IVA SULLE PRESTAZIONI DELL APPALTO E DEL SUB-APPALTO Il committente è sanzionato (da a ) se paga l appaltatore senza verificare la documentazione che attesta il corretto adempimento degli obblighi dell appaltatore o eventuali subappaltatori. Oltre alla responsabilitàdiretta per i propri debiti piùeventuali sanzioni, l appaltatore risponde (salvo il caso di acquisizione della prevista documentazione): in solido con il subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto; per i mancati versamenti (non delle sanzioni) di IVA e ritenute lavoro dipendente; nei limiti del corrispettivo dovuto al subappaltatore; senza limiti temporali (nei limiti della prescrizione). In concreto, è responsabile direttamente per i propri debiti e le relative sanzioni. 53

54 Appalto, debiti tributari e responsabilità solidale ART. 29 D.LGS , N. 276 Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL APPALTATORE E DEL SUB-APPALTATORE + CONTRIBUTI INAIL - INPS - CASSE EDILI Risponde (salvo il caso in cui risultano applicate le procedure di verifica previste dai Ccnl): in solido con appaltatore e subappaltatore; entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto; per mancati versamenti di retribuzioni, Tfr, contributi e premi (sanzioni escluse) dovuti per il periodo di esecuzione dell appalto. Oltre alla responsabilità diretta per i propri debiti più eventuali sanzioni, risponde (salvo il caso in cui risultano applicate le procedure di verifica previste dai Ccnl): in solido con subappaltatore; entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto; per mancati versamenti di retribuzioni, Tfr, contributi e premi (sanzioni escluse) dovuti per il periodo di esecuzione del subappalto. 54

55 Appalto, debiti tributari e responsabilità solidale RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) Soggetti interessati In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonchécon ciascuno degli eventuali subappaltatori Responsabilità solidale non opera solo se il committente è una persona fisica che non esercita attività di impresa o professione N.B.: con decorrenza dal 29 aprile 2012, il regime complessivamente previsto per il committente obbligato in solido, risulta esteso anche all appaltatore chiamato in solidarietà. Compensi e contributi Obbligo solidale di corrispondere i trattamenti retributivi, comprese le quote di Tfr, nonché versamento contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per periodo di esecuzione del contratto di appalto escluse qualsiasi sanzioni civili -> risponde solo il responsabile del non adempimento limite di 2 anni da cessazione appalto (o dalla cessazione del subappalto). 55

56 Appalto, debiti tributari e responsabilità solidale RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) Lavoratori interessati Sono tutelati tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata -> non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell appalto con altre tipologie contrattuali (es.: collaboratori a progetto), nonché quelli irregolari, purché impiegati direttamente nell opera o nel servizio oggetto dell appalto. Interessi moratori La responsabilità solidale permane sulle somme dovute a titolo di interesse moratorio sui debiti contributivi e assicurativi, una volta raggiunta l entitàmassima prevista della sanzione civile (di competenza del responsabile del non adempimento, con decorrenza dagli obblighi contributivi la cui scadenza del versamento è successiva al 10 febbraio 2012 (D.L. 5/2012). 56

57 Cessioni e locazioni di fabbricati e responsabilità appalti PROCEDURA DI VERIFICA E CONTROLLO Art. 29 del D.Lgs , n art. 13-ter D.L , n. 83 (decreto Crescita) CCNL facoltà I contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni datoriali e dei lavoratori del settore, consentono di individuare i metodi e le procedure di controllo e di riscontrare la regolarità complessiva degli appalti. Certificazione La contrattazione collettiva può delineare metodi e procedure diriscontro, controllo e certificazione documentale al fine di conferire certezze in ordine alla regolaritàdell intera catena dell appalto e, quindi, a sollevare l obbligato in solido dalla responsabilitàper i debiti retributivi e contributivi. 57

58 Iva e risparmio energetico, ristrutturazioni, Scia e Dia REGOLE PROCEDURALI L art. 11, D.L. n. 83/2012 c.d. Decreto Crescita ha introdotto una serie di importanti disposizioni riguardanti le agevolazioni fiscali in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. aumento della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50%; e: innalzamento del limite massimo di spesa a euro relativamente alle spese sostenute nel periodo dal 26 giugno giugno proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all art. 1, c. da 344 a 349, Finanziaria 2007, per le spese effettivamente sostenute nel periodo 1 gennaio 30 giugno 2013, fermi rimanendo i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa. 58

59 Iva e risparmio energetico, ristrutturazioni, Scia e Dia REGOLE PROCEDURALI PRINCIPALI CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL AGEVOLAZIONE sono rimaste invariate le modalità di riferimento di cui alla L. 449/1997; la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo (Non èstata rinnovata la possibilità, per soggetti con piùdi 75 e 80 anni, di ripartire le spese rispettivamente in 3 e 5 anni); la detrazione spetta anche per l acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative; L obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera -> soppresso dal D.L , n

60 Iva e risparmio energetico, ristrutturazioni, Scia e Dia RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Condizioni per richiedere la detrazione I lavori per i quali competono le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni; specificamente, la detrazione Irpef riguarda gli oneri sostenuti per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali. 60

61 Iva e risparmio energetico, ristrutturazioni, Scia e Dia RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE A chi compete - 1 La possibilità di poter beneficiare dell agevolazione compete non solo i proprietari, ma anche i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese. In altri termini, hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); l inquilino o il comodatario; i soci delle cooperative a proprietà divisa e indivisa; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o i beni-merce. 61

62 Iva e risparmio energetico, ristrutturazioni, Scia e Dia RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE A chi compete - 2 La detrazione compete anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell immobile, purché: risulti aver sostenuto le spese; le fatture e i bonifici devono necessariamente risultare intestati a lui. N.B.: il beneficio dell agevolazione compete anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell immobile e non al familiare che beneficia della detrazione. Sussiste il diritto alla detrazione anche per coloro che eseguono i lavori in proprio, limitatamente, però, per gli oneri di acquisto dei materiali utilizzati. 62

63 Iva e risparmio energetico, ristrutturazioni, Scia e Dia RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Iter operativo -> procedura per usufruire della detrazione Inviare all'azienda sanitaria locale competente per territorio, prima dell inizio dei lavori, una comunicazione con raccomandata A.R. (esclusi i casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l obbligo della notifica preliminare alla Asl) Eseguire i pagamenti delle spese detraibili mediante bonifico bancario o postale, dai quali si deve evincere: la causale del versamento; il codice fiscale del soggetto che paga; il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ha soppresso l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori. 63

64 Iva e risparmio energetico, ristrutturazioni, Scia e Dia RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per beneficiare della detrazione si deve annotare - nella dichiarazione dei redditi - i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. 64

65 Iva e risparmio energetico, ristrutturazioni, Scia e Dia In pratica Recupero patrimonio edilizio 2012 ( / ) Detrazione 36% per le spese e gli oneri che risultano sostenuti fino al 25 giugno 2012 e per un entità massima di euro Detrazione 50% per le spese e gli oneri che risultano sostenuti dal 26 giugno 2012 e per un entità massima di euro , al netto di quanto già sostenuto alla predetta data e, comunque, entro il limite massimo di euro

66 Iva e risparmio energetico, ristrutturazioni, Scia e Dia In pratica Recupero patrimonio edilizio 2013 ( / ) Detrazione 50% per le spese e gli oneri che risultano sostenuti fino al 30 giugno 2013 e per un entità massima di euro (tenendo presenti le spese sostenute precedentemente nell ipotesi di mera prosecuzione dei lavori) Detrazione 36% per le spese e Detrazione gli oneri che 36% risultano per le sostenuti spese e gli oneri che risultano sostenuti dal dal 1 luglio 2013 e per 1 luglio 2013 e per un entità un entità massima di euro massima di euro (tenendo presenti le spese sostenute precedentemente (tenendo presenti nell ipotesi le spese sostenute di mera precedentemente prosecuzione nell ipotesi dei lavori) di mera prosecuzione dei lavori) 66

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