Circolare n novembre Egr. Avv. Pera Via Massimo D Azeglio, 16bis Busto Arsizio (Va) Nuovo regime IVA per cassa

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1 07 novembre 2012 Sede di Milano: Via G.Fara, Milano (MI) Tel. 02/ Sede di Legnano:V. C.Cattaneo, Legnano (MI) Tel. 0331/ segreteria@studiocontec.it Egr. Avv. Pera Via Massimo D Azeglio, 16bis Busto Arsizio (Va) Nuovo regime IVA per cassa 0BAPPROFONDIMENTI Responsabilità solidale negli appalti AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Deducibilità dei costi promiscui per il professionista Pagina 1 di 7

2 APPROFONDIMENTO Nuovo regime IVA per cassa Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell esercizio di impresa, arte o professione, l IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. L imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per i medesimi soggetti che liquidano l IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi. La stessa norma prevede, infine, che, per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell imposta sorge al momento di effettuazione dell operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato. Il regime in questione è applicabile, previo esercizio di un opzione da parte del soggetto passivo interessato, alle operazioni effettuate dal ; dalla stessa data sono abrogate le precedenti disposizioni che disciplinavano il regime dell IVA per cassa per soggetti con volume d affari fino a Cedente o prestatore Volume d affari Opta per il regime IVA per cassa, che ha effetto per tutte le operazioni poste in essere. Emette la fattura con dicitura Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis D.L. 83/2012. Registra la fattura nel mese di emissione, nei termini ordinari 1. Non versa la relativa IVA. Riceve il pagamento della fattura. Provvede alla liquidazione e al versamento dell IVA. Fattura con IVA in sospensione Operazioni imponibili IVA Cessionario o committente Non privato Riceve la fattura e la registra nei termini ordinari. Esercita la detrazione della relativa IVA. Il cessionario o committente delle operazioni con IVA differita ha diritto alla detrazione dell imposta al momento di effettuazione dell operazione ancorché il corrispettivo non sia ancora stato pagato. Pagamento Paga la fattura. OPERAZIONI CON SOGGETTI PASSIVI IVA CEDENTI O PRESTATORI La facoltà di differire l esigibilità dell IVA è concessa a coloro che, operando nell esercizio di impresa, arti o professioni, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi riconducibili al territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell esercizio di impresa, arti o professioni. SOGGETTI INTERESSATI Volume d affari Il regime può essere adottato dai soggetti passivi che: - nell anno solare precedente non abbiano realizzato un volume d affari superiore a 2 milioni di euro (nell anno precedente); - prevedono di non superare tale limite in caso di inizio attività. Nel calcolo del volume d affari devono essere considerate sia le operazioni assoggettate al regime dell IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime. ESIGIBILITÀ DELL IVA DIRITTO ALLA DETRAZIONE SOGGETTI ESCLUSI L IVA diventa esigibile al momento dell effettiva riscossione del corrispettivo. L imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. L esercizio del diritto alla detrazione dell imposta relativa agli acquisti dei beni e servizi, per chi opta per l IVA per cassa, sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Esclusioni Acquisti di beni o servizi soggetti all IVA con il modello dell inversione contabile. Acquisti intracomunitari di beni. Importazioni di beni. Estrazioni di beni dai depositi IVA. Le disposizioni non si applicano alle operazioni: - effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell imposta; Regimi speciali Il regime dell IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell IVA, da soggetti che, previa separazione dell attività, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario. Regime del margine applicabile al commercio dei beni usati, oggetti d arte, d antiquariato e da collezione. Agenzie di viaggio e turismo. Regime monofase. - poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l imposta mediante applicazione del reverse charge; - a esigibilità differita, di cui all art. 6, c. 5, 2 p. D.P.R. 633/1972 (come le forniture a enti pubblici). Pagina 2 di 7

3 OPERAZIONI CON SOGGETTI PASSIVI IVA CESSIONARI O COMMITTENTI SOGGETTI IVA ESCLUSIONI DIRITTO ALLA DETRAZIONE Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell esercizio di impresa, arte o professione. La possibilità di applicare l IVA differita è esclusa: - se l acquirente/committente non agisce nell esercizio d impresa o arte e professione (privati consumatori residenti in Italia o all estero); - nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l imposta mediante l applicazione dell inversione contabile (reverse charge). In ogni caso il diritto alla detrazione sorge al momento di effettuazione dell operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. ESERCIZIO E TERMINE DELL OPZIONE OPZIONE E REVOCA L opzione e la revoca per il regime sono esercitate secondo le modalità individuate con provvedimento dell Agenzia delle Entrate. L opzione ha effetto a partire dal 1.01 dell anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell attività nel corso dell anno, dalla data di inizio dell attività. Le operazioni già liquidate alla data del dell anno precedente quello di esercizio dell opzione sono escluse dalla disciplina dell IVA per cassa. Per avvalersi del regime la fattura deve recare l annotazione che si tratta di operazione con IVA per cassa, ai sensi dell art. 32-bis D.L , n. 83, conv. L , n L omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale. TERMINE Qualora nel corso dell anno sia superato il limite di 2 milioni di euro di volume d affari, le disposizioni non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato. Nel caso di superamento del limite, ovvero di revoca dell opzione, nella liquidazione relativa all ultimo mese in cui è stata applicata l IVA per cassa è computato a debito l ammontare dell imposta, che non risulti ancora versata, relativa alle operazioni effettuate e i cui corrispettivi non sono ancora incassati. ADEMPIMENTI CONTABILI Per quanto concerne le operazioni passive, le regole ordinarie si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute dal mese successivo, ancorché l acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell IVA per cassa. A partire dalla stessa liquidazione può essere e- sercitato il diritto alla detrazione dell imposta, che non risulti ancora detratta, relativa agli acquisti effettuati e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE Le operazioni si considerano effettuate secondo gli ordinari criteri. Le operazioni con IVA a esigibilità differita: - concorrono a formare il volume d affari del cedente/prestatore; - partecipano alla determinazione del pro-rata. Con riferimento all anno in cui l operazione si intende effettuata. LIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA ADEMPIMENTI Cedente o prestatore Cessionario o committente Ordinari Cedente o prestatore Cessionario o committente Le operazioni sono computate nella liquidazione periodica del cedente/prestatore relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell operazione. Per il medesimo soggetto l esercizio del diritto alla detrazione dell imposta relativa agli acquisti dei beni o servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per il cessionario/committente il diritto alla detrazione dell imposta sorge e può essere esercitato a partire dal momento di effettuazione dell operazione, ancorché il corrispettivo non sia ancora stato pagato. Devono essere osservati gli ordinari adempimenti previsti dalle disposizioni fiscali (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.). Emette fattura secondo le modalità e nei termini ordinariamente previsti. Registra la fattura. Numerare la fattura. Ai fini della detrazione, annota la fattura nell apposito registro. Pagina 3 di 7

4 Esempio n. 1 Fattura con IVA ad esigibilità differita verso soggetti passivi IVA Ditta Emittente Rossi Mario Via Tintoretto, Mantova C.F.: RSSMRA44P07C118R P. IVA: Codice identificazione: IT Data Documento Numero Fattura 104 Ditta Cliente Spett.le Alfa S.r.l. Piazza Mazzini, Castel Goffredo (MN) P. IVA: Descrizione Q.tà P. Unit. Cod. IVA Importo Rif. Documento di trasporto n. 95 del Fotocopiatrice Mod. Gamma 12 IVA per cassa, ai sensi dell art. 32-bis D.L , n. 83 conv. L , n , ,00 1) Imponibile 21% 2) Imponibile. % 3) Imponibile. % Totale A (1+2+3) 1.500, ,00 4) IVA 21% 5) IVA. % 6) IVA. % Totale B (4+5+6) 315,00 315,00 7) Non imponibile 8) Escluso 9) Esente Totale C (7+8+9) 1-2-3) Operazione imponibile 7) Operazione non imponibile ai sensi dell art.. 8) Operazione esclusa ai sensi dell art. D.P.R , n ) Operazione esente ai sensi dell art... D.P.R , n. 633 e succ. modif. Totale fattura (A+B) S.E. & O ,00 Esempio n. 2 Scritture dell emittente A. Emissione della fattura P C II 1 Cliente a Diversi 1.815,00 E A 1 a Merci c/vendite 1.500,00 IVA a debito a esigibilità P D 12 a differita 315,00 Emessa fattura n. 104 del per fornitura di fotocopiatrice cliente Alfa B. Incasso della fattura P C IV 1 P C II 1 Banca c/c a Cliente Alfa 1.815,00 Incasso fattura n. 104 del cliente Alfa P D 12 P D 12 IVA a debito a esigibilità a IVA a debito 315,00 differita Giroconto IVA a esigibilità differita per incasso fattura n. 104 del P D 12 P D 12 IVA a debito a Erario c/iva 315,00 Liquidazione IVA 3 trimestre P C IV 1 Diversi a Banca c/c 318,15 P D 12 Erario c/iva 315,00 E C 17 Interessi passivi non deducibili 3,15 Pagamento IVA 3 trimestre Esempio n. 3 Scritture del ricevente (soggetto con liquidazione IVA mensile che non ha optato per il regime di cassa) A. Ricezione della fattura P D 7 Diversi a Fornitore Rossi 1.815,00 E B 6 Merci c/acquisti 1.500,00 P C II 4-bis IVA a credito 315,00 Ricevuta fattura n. 104 del per acquisto di fotocopiatrice P C II 4-bis P C II 4-bis Erario c/iva a IVA a credito 315,00 Liquidazione IVA mese di gennaio. B. Pagamento della fattura P D 7 P C IV 1 Fornitore Rossi a Banca c/c 1.815,00 Pagamento fattura n. 104 del Rossi Mario Pagina 4 di 7

5 07 npvembre 2012 Responsabilità solidale negli appalti Il è entrata in vigore la nuova disposizione in tema di responsabilità fiscale nell ambito dei contratti d appalto e subappalto di opere e servizi. La disciplina, in sintesi, prevede la responsabilità dell appaltatore e del committente per il versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA dovuta dal subappaltatore e dall appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del contratto. AMBITO Contratti di appalto (o subappalto) Di opere. Di forniture 1. Di servizi 1. Somme dovute Committente imprenditore Risponde (salvo abbia applicato procedure di verifica previste dai Ccnl): - in solido con appaltatore e subappaltatore; - entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto; - per mancati versamenti di retribuzioni, Tfr, contributi e premi (sanzioni escluse) dovuti per il periodo di esecuzione dell appalto. Appaltatore Subappaltatore Retribuzioni 2 Contributi 2 Inail - Inps Casse edili Ritenute Irpef 2 IVA 3 Il committente è sanzionato (da a ) se paga l appaltatore senza verificare la documentazione che attesta il corretto adempimento degli obblighi dell appaltatore o eventuali subappaltatori. Risponde (salvo abbia applicato procedure di verifica previste dai Ccnl): - in solido con subappaltatore; - entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto; - per mancati versamenti di retribuzioni, Tfr, contributi e premi (sanzioni escluse) dovuti per il periodo di esecuzione del subappalto. Oltre alla responsabilità diretta per i propri debiti più eventuali sanzioni. Risponde (salvo abbia acquisito la prevista documentazione): - in solido con il subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto; - per i mancati versamenti (non delle sanzioni) di IVA e ritenute lavoro dipendente; - nei limiti del corrispettivo dovuto al subappaltatore; - senza limiti temporali (nei limiti della prescrizione). Oltre alla responsabilità diretta per i propri debiti più eventuali sanzioni. È responsabile direttamente per: - i propri debiti; - le relative sanzioni. Note 1. La normativa appare applicabile, pertanto, anche alle imprese che ordinano la fornitura di componenti realizzati in base agli specifici disegni consegnati dal committente oppure alle imprese che commissionano la produzione di particolari tessuti, accessori, ecc. 2. Dei dipendenti dell appaltatore e del subappaltatore. 3. Sulle prestazioni dell appalto e subappalto. DOCUMENTAZIONE Asseverazione Dichiarazione sostitutiva L attestazione dell avvenuto adempimento dei suddetti obblighi di versamento può essere rilasciata anche attraverso un asseverazione: - di un soggetto iscritto nell Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro; - oppure del responsabile dell assistenza fiscale di un CAFimprese. In alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati è valida anche una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. 445/ con cui l appaltatore/subappaltatore attesta l avvenuto adempimento degli obblighi richiesti. Pagina 5 di 7

6 Esempio n. 1 Autocertificazione dell appaltatore/subappaltatore per il versamento dell IVA e delle ritenute Irpef dei lavoratori dipendenti Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (art. 47 D.P.R , n. 445) Il sottoscritto Luigi Verdi, nato a Milano, il , C.F.: VRDLGU79A20F205T, residente in Milano, via dei Laghi, n. 3, cap , in qualità di legale rappresentante della società Alfa S.r.l. con sede in Milano, via Roma, n. 50, C.F , P.IVA , relativamente al contratto di subappalto 1 stipulato in data , tra l appaltatore 1 Gamma S.r.l. e il subappaltatore 1 Alfa S.r.l., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del D.P.R , n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi DICHIARA 1) la società Alfa S.r.l., subappaltatrice 1, ha correttamente registrato ai fini IVA la fattura emessa n. 67 del per il contratto di cui sopra, comprendendola nella liquidazione IVA del mese di settembre 2) per le fatture oggetto del contratto è stato applicato: regime IVA di cassa reverse charge regime IVA ordinario 3) l ammontare complessivo dell importo IVA liquidato in tale periodo è pari a... a: debito credito In caso di importo a debito: 4) il modello F24 attestante l avvenuto versamento all Erario dell IVA come sopra liquidata è stato pagato: nei termini con ravvedimento Estremi dei versamenti Data Importo versato Estremi Modello F24 L IVA versata include quella riferibile al contratto di appalto/subappalto per il quale la presente dichiarazione è stata rilasciata. 5) la società Alfa S.r.l., subappaltatrice 1, ha correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti impiegati nell esecuzione del contratto di cui sopra, anche a seguito di scomputo totale o parziale (compensazione interna), come di seguito elencati: 1. Codice fiscale Importo ritenute Irpef Anno e mesi di riferimento ,00 08/2012 e 09/ Codice fiscale Importo ritenute Irpef Anno e mesi di riferimento... Totale n. lavoratori Importo totale ritenute Irpef ,00 Estremi dei versamenti Data Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Estremi Mod. F ,00 676, ,00 676,00.. Totale 1.352, ,00 Le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la presente dichiarazione è rilasciata. Milano, lì (Luogo e data) Allegati: documento d identità Luigi Verdi Informativa trattamento dati personali: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. Nota 1 (Firma) Se l attestazione riguarda gli obblighi dell appaltatore ed è destinata al committente, a subappalto sostituire appalto, a subappaltatore sostituire appaltatore e a l appaltatore sostituire il committente. Pagina 6 di 7

7 Deducibilità dei costi promiscui per il professionista Si riepilogano le regole per il trattamento dei costi relativi all immobile del professionista destinato a uso promiscuo. Si tratta dell abitazione del professionista all interno della quale è svolta anche l attività professionale. UTILIZZO PROMISCUO DELL IMMOBILE DEL LAVORATORE AUTONOMO Esempio n. 1 Caso pratico Rendita catastale Deduzione dei costi promiscui Detrazione dell IVA Caso pratico Un contribuente, titolare di reddito di lavoro autonomo, utilizza promiscuamente l immobile nel quale risiede. Per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50%, a condizione che il contribuente non disponga, nel medesimo Comune, di altro immobile adibito esclusivamente all esercizio dell arte e della professione. La disposizione, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell attività professionale. Ai fini della deduzione del 50% della rendita, quindi, è irrilevante la porzione dell unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell attività professionale (una sola stanza ovvero più della metà dell immobile). In altri termini, pur potendo il contribuente dimostrare l utilizzo effettivo dell immobile per fini professionali in una misura superiore a quella stabilita forfetariamente, quest ultima non è derogabile. Le spese per i servizi relativi all immobile (utenze, manutenzioni, ecc.) sono anch esse deducibili nella misura forfetaria del 50%. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni a fini privati o comunque estranei all esercizio dell arte o professione, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Non è fissata una specifica regola per individuare la quota di utilizzo extra professionale; sul punto l Agenzia delle Entrate ha individuato quale presupposto la cubatura dei locali. Dati Detrazione IVA Il professionista Mario Rossi possiede un abitazione di 100 mq e dedica alla propria attività una stanza di 20 mq. Sostiene una spesa per il riscaldamento di 1.000,00 + IVA 21%. Con riferimento all IVA ( 210,00) occorre stabilire una proporzione tra la superficie destinata all attività (20 mq) e la superficie dell immobile (100 mq) e detrarre l imposta nella medesima proporzione (20/100), quindi nella misura di 42,00. La quota di IVA indetraibile pari a 168,00 ( 210,00-42,00) è sommata al costo da dedurre. Deduzione dei costi Il costo complessivo ( 1.000, ,00) è deducibile nella misura del 50%, quindi per l importo di 584,00. Indipendentemente dallo spazio effettivamente dedicato all attività. Restiamo a Vs. disposizione per chi avesse necessità di avere ulteriori informazioni. STUDIO CON.TEC S.RL. Pagina 7 di 7

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