Corso di Formazione LA RIFORMA DELL ISEE PER IL 2014

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1 Corso di Formazione LA RIFORMA DELL ISEE PER IL 2014 Formatore: Dr. Marco Marinai Responsabile Ufficio Rete scolastica e gestione servizi educativo-scolastici Responsabile Sportello ISEE Responsabile Tecnico ISEE di Comune capoluogo 1 Il programma del corso Ricognizione del quadro di riferimento normativo dal D.Lgs. 109/98 al DPCM 3/12/2013; i problemi del vecchio ISEE e i tentativi di soluzione nel nuovo strumento; le modifiche al nucleo familiare e alla scala di equivalenza; il nuovo ISP e il nuovo ISR con particolare riferimento alle componenti reddituali e patrimoniali, nonché alle nuove detrazioni e franchigie; la nuova DSU di carattere modulare e il superamento parziale dell autocertificazione, con l acquisizione automatica dei dati del sistema INPS e Agenzia delle Entrate; l ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, per quelle rivolte ai minorenni e per quelle del diritto allo studio universitario; l ISEE corrente; tempi e modalità di gestione delle attestazioni ISEE; riparametrazione delle soglie di accesso e delle fasce di compartecipazione e valutazione complessiva dell'impatto delle nuove modalità di calcolo dell'isee sui sistemi tariffari vigenti. modifica dei regolamenti e dei disciplinari per applicare il nuovo ISEE, anche attraverso gli ulteriori criteri di selezione. 2 Dr. Marco Marinai 1

2 Cosè l ISEE (fonte Ministero del lavoro e delle politiche sociali) L ISEE è un indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie ed è utilizzato come base per: fissare soglie oltre le quali non è ammesso l accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie applicare tariffe differenziate in base alla condizione economica La situazione economica viene misurata in funzione di tre fattori: il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare Il loro patrimonio (valorizzato al 20%) una scala di equivalenza che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche Nel 2012 sono state presentate a fini ISEE circa 6,5 milioni di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU), corrispondenti a più di 5,8 milioni di nuclei familiari (circa il 30% della popolazione) L evoluzione normativa: l impianto iniziale L. 27/12/1997 n 449 art. 59, comma 51 (Legge delega). D. Lgs. 31 marzo 1998, N. 109 (definizione dei criteri). DPCM 7 maggio 1999, n.221 (modalità applicative e ambiti). DPCM 21 luglio 1999, n. 305 (disposizioni per la certificazione). DM (per la solidarietà sociale) 29 luglio 1999 (modello, istruzioni, software). D. Lgs. 3 maggio 2000, N. 130 (disposizioni correttive). DPCM 4 aprile 2001, n. 242 (modifiche al DPCM 221/99). DPCM 18 maggio 2001 (nuovo modello e istruzioni). entra in vigore l ISEE sostanzialmente uguale a come lo conosciamo 4 Dr. Marco Marinai 2

3 Criticità dell ISEE attuale 1/2 (fonte rapporto ISEE 2012) Riporta le distorsioni di un sistema che vede una forte evasione dell imposizione sui redditi delle persone fisiche fortemente squilibrata a svantaggio di chi non ha possibilità di evadere Scarsa capacità selettiva nella fascia bassa (ISEE zero per oltre il 10% dei nuclei e il 20% non supera i euro. L ISP viene fortemente limitato dalle franchigie e da comportamenti opportunistici; il patrimonio risulta ininfluente per quasi il 60% della popolazione ISEE. le franchigie sulla prima casa abbattono il valore del patrimonio immobiliare di oltre due terzi; l 80% dichiara di non possedere nemmeno un conto corrente o un libretto di deposito. Distorsione nell ordinamento delle famiglie dei autonomi lavoratori e quelle dei lavoratori dipendenti (hanno valori ISEE molto simili ma un patrimonio immobiliare mediamente più del doppio); Distorsione nel trattare la condizione di disabilità: non distingue il livello di gravità e la dimensione delle spese sostenute per l autonomia; La maggiorazione della scala di equivalenza abbatte l ISEE in misura crescente al migliorare delle condizioni economiche. 5 Criticità dell ISEE attuale 2/2 (fonte rapporto ISEE 2012) Problemi di rappresentazione delle famiglie non tradizionali (es. genitori naturali non conviventi). Incapacità di rappresentare mutazioni economiche es. perdita del posto di lavoro. Incapacità di effettuare controlli contestuali (alcune stime sui redditi dichiarati parlano di non corrispondenza con quelli dichiarati al fisco in un quinto delle dichiarazioni) Dalla banca dati ISEE non si può verificare come è stato utilizzato l ISEE: 6 Dr. Marco Marinai 3

4 L evoluzione normativa prima della riforma 1/2 Finanziaria per il 2008 (legge 244/2007) art. 1 comma 344. l Agenzia delle Entrate rilascia l ISEE con controlli automatici e contestuali. Fino al 2010 si rimane in attesa del decreto attuativo poi arriva.. Art. 38 DL 78/2010 convertito nella Legge n. 122 del 30/7/2010. disegna la banca dati dei beneficiari presso l INPS e lo scambio dati tra INPS e Agenzia delle Entrate per i controlli. Nasce la sanzione INPS. Circolare INPS n 118 del 3/9/2010. non aggiunge nulla ma riprende l art L evoluzione normativa prima della riforma 2/2 L art. 34 della legge 4 novembre 2010, n mantiene sostanzialmente l impianto creato con la finanziaria 2008 ma riassegnando all INPS il ruolo di gestire del sistema. Apporta modifiche sostanziali anche se marginali alla componente reddituale. Introduce la possibilità di presentare la DSU in via telematica. Circolare INPS n 2 del 12/01/ DSU telematica - Controlli automatici dell Agenzia delle Entrate 8 Dr. Marco Marinai 4

5 Focus - La Finanziaria /2 AGENZIA DELLE ENTRATE E ENTI EOGATORI art. 4 D.lgs 130/00 riscritto dalla Finanziaria 2008 (comma 4) determinazione dell ISEE L Agenzia delle Entrate determina l ISEE in relazione a) Agli elementi in possesso del Sistema informativo dell anagrafe tributaria b) Ai dati autocertificati del soggetto richiedente la prestazione agevolata (comma 5) controlli automatici contestuali in relazione ai dati autocertificati del soggetto richiedente, l Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto gli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo (comma 7) nuova e diversa Attestazione...l Attestazione riporta anche eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5 (comma 8) la scelta del soggetto richiedente [in presenza di difformità o omissioni può presentare una nuova dichiarazione oppure usare quello recante le difformità rilevate dall Ag. delle Entrate] (comma 8) poteri degli Enti erogatori [resto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati] (comma 8) doveri degli Enti erogatori [eseguono singolarmente o mediante apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati] 9 Focus - La Finanziaria /2 (comma 9) controlli sul patrimonio mobiliare Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. (comma 10) controlli sostanzali della G. di Finanza Nell ambito della programmazione dell attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi. (comma 11) divergenze del patrimonio mobiliare I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l efficacia dei controlli previsti dal comma 10. (comma 12) D.P.C.M. attuativo (mai emanato) Entro il 30 aprile 2008 e doveva: a) individuare le componenti autocertificate della dichiarazione b) Stabilire le modalità attuative delle modifiche previste all art 4 e le specifiche attività di sperimentazione in sede di prima applicazione 10 Dr. Marco Marinai 5

6 Focus - Art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n (comma 1) Banca dati dei beneficiari presso l INPS Gli enti erogatori comunicano all'inps nei termini e con modalità telematiche previste dall'istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (comma 2) scambio dati tra INPS e Agenzia delle entrate per i controlli Con apposita convezione stipulata tra INPS e l'agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. (comma 3) sanzione irrorata dall INPS Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a euro. La sanzione e' irrogata dall'inps, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. (il comma è poi modificato dall art 16 DL 5/2012 convertito nella Legge n. 35 del 4/4/2012) (comma 3) l INPS attiva gli Enti erogatori per la restituzione di quanto percepito Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'inps comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. 11 Focus - Il passaggio dalla finanziaria 2008 al DL 78/ Si crea presso l INPS la banca dati dei beneficiari. 1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita' telematiche previste dall'istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n Si devono creare i 2 sistemi di comunicazione telematica : Enti erogatori-inps e INPS- Agenzia delle entrate Con apposita convezione stipulata tra l'istituto nazionale della previdenza sociale e l'agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. - Nascono le sanzioni INPS Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a euro. La sanzione e' irrogata dall'inps, avvalendosi dei poteri e delle modalita' vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'inps comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'istituto nazionale della previdenza sociale e l'agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma Dr. Marco Marinai 6

7 Focus - Circolare INPS n 118 del 3/9/2010. OGGETTO: Art. 38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n Nuove disposizioni in materia ISE/ISEE. Prima informativa. (non aggiunge ma riprende l Art. 38) 13 Focus - L art. 34 della legge 4 novembre 2010, n /3 Legge conosciuta anche come Collegato lavoro. In pratica riscrive interamente l art. 4 del D.L.vo 109/98 mantenendo sostanzialmente l impianto creato con la finanziaria 2008 ma riassegnando all INPS il ruolo che gestisce il sistema delle attestazioni ISEE. Pertanto: (comma 4) l INPS determina l ISEE basandosi solo su dati autocertificati L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata. (comma 5) controlli automatici dell Agenzia delle entrate In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria. (comma 7) l INPS rilascia l attestazione che riporta eventuali omissioni e difformità Sulla base della comunicazione dell'inps, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'inps nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma Dr. Marco Marinai 7

8 Focus - L art. 34 della legge 4 novembre 2010, n /3 Legge conosciuta anche come Collegato lavoro. Introduce la possibilità di presentare la DSU in via telematica 15 Focus - L art. 34 della legge 4 novembre 2010, n /3 Legge conosciuta anche come Collegato lavoro. Inoltre apporta modifiche sostanziali anche se marginali alla componente reddituale (comma 1 lettera d) modifiche alla componente reddituale d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b), è inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali». Quindi con la modifica di cui all art. 34 della legge 183/10 si individuano altre componenti del reddito da dichiarare, oltre quelle previste dall art. 3, comma 1, delle norme integrate dai D.P.C.M. n. 221/99 e n. 242/ Dr. Marco Marinai 8

9 Focus - Circolare INPS n 2 del 12/1/ ) Presentazione dichiarazione sostitutiva unica (DSU) 2) Controlli sui dati autocertificati 2.1) Controlli dell Agenzia delle entrate (art. 4, comma 5) 2.2) Controlli degli Enti erogatori (art. 4, comma 8) 2.3) Controlli della Guardia di Finanza (art. 4, commi 10 e 11) 3) Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale 4) Redditi da dichiarare ai fini ISE/ISEE 5) Convenzione tra l INPS e l Agenzia delle entrate 6) Ulteriori disposizioni 7) Conclusioni 17 Focus - Circolare INPS n 2 del 12/1/ ) Presentazione dichiarazione sostitutiva unica (DSU) L autocompilazione Il cittadino può presentare la DSU all INPS in via telematica, collegandosi al sito Internet dell'inps, utilizzare il portale ISEE richiamabile dai Servizi On-Line, tramite il link Al Servizio del Cittadino o dal menu Per tipologia di utente, dal link Cittadino. Il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN). Le informazioni per ottenere il PIN sono consultabili sul portale al link Richiesta PIN. Timbro in caso di presentazione della DSU all INPS in via telematica, l attestazione nel riquadro timbro dell ente e firma dell addetto che consegna l attestazione conterrà in sostituzione degli stessi la dizione dichiarazione sostitutiva unica trasmessa all INPS in via telematica. 18 Dr. Marco Marinai 9

10 Focus - Circolare INPS n 2 del 12/1/ ) Controlli dell Agenzia delle entrate (art. 4, comma 5) Il comma 5 dell art. 4 attribuisce all Agenzia delle entrate un potere di controllo sui dati autocertificati presenti nella DSU. L Agenzia delle entrate, infatti, attraverso appositi controlli automatici rileva eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati rispetto a quelli presenti nel Sistema informativo dell anagrafe tributaria e le comunica all Inps, che le inoltra agli Enti acquisitori o al richiedente nel caso di presentazione della dichiarazione in via telematica (art. 4, comma 6). I soggetti acquisitori o l Inps stesso, nell ipotesi di invio telematico, rilasciano un attestazione che contiene l indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il contenuto della dichiarazione, gli elementi informativi necessari per il calcolo e le eventuali omissioni e difformità rilevate dal controllo automatico operato dall Agenzia delle entrate (art. 4, comma 7). Spetta, poi, all Agenzia delle entrate, nel caso di difformità od omissioni relative alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari di cui all art. 7, comma 6 del D.P.R. 605/73, effettuare, attraverso criteri selettivi, richieste di informazioni ai suddetti operatori avvalendosi delle relative procedure automatizzate (art. 4, comma 9). 19 Focus - Circolare INPS n 2 del 12/1/ ) Controlli degli Enti erogatori (art. 4, comma 8) Se, a seguito del controllo automatico di cui al punto 2.1, vengono riscontrate omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità: 1. presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati; 2. richiedere ugualmente la prestazione tramite l attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall Agenzia delle entrate. La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Gli Enti erogatori svolgeranno, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori che si rendessero necessari e provvederanno ad ogni adempimento conseguente qualora fosse verificata la non veridicità dei dati dichiarati. 20 Dr. Marco Marinai 10

11 Focus - Circolare INPS n 2 del 12/1/ ) Controlli della Guardia di Finanza (art. 4, commi 10 e 11) Il comma 10 dell art. 4 in esame riserva una quota delle verifiche della Guardia di Finanza al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi. Per assicurare il coordinamento e l efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare (art. 4, comma 11). 21 Focus - Circolare INPS n 2 del 12/1/ ) Redditi da dichiarare ai fini ISE/ISEE l INPS precisa (circolare n 2 del 12/01/2011 che i redditi nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello UNICO, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) L INPS, a ulteriore chiarimento, propone anche il seguente esempio con riferimento al modello UNICO PF 2010 per la dichiarazione dei redditi del Se il soggetto si è avvalso del regime dei contribuenti minimi e ha pertanto compilato il quadro CM, va indicato l importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare, va riportato l importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7). Se invece il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo ex lege 388/2000, e ha pertanto compilato il quadro RE, va indicato l importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1. Infine, se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali sempre ex lege 388/2000 e ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato l importo del quadro RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1 22 Dr. Marco Marinai 11

12 Focus - Circolare INPS n 2 del 12/1/ ) Convenzione tra l INPS e l Agenzia delle entrate Il legislatore ha previsto, al fine di dare attuazione all art. 4, la stipula di una convenzione tra l INPS e l Agenzia delle entrate per disciplinare, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, le modalità attuative e le specifiche tecniche di scambio delle informazioni (art. 4, comma 12). In tal senso è stata sottoscritta apposita convenzione con l Agenzia delle entrate. 23 Focus - Circolare INPS n 2 del 12/1/ ) Conclusioni In attesa della piena operatività della convenzione di cui al punto 5), che darà attuazione alla disciplina in esame, si evidenzia l immediata applicabilità delle disposizioni di cui ai punti 1) e 4) della presente circolare, relativi, rispettivamente, alla presentazione all INPS in via telematica della DSU ed all individuazione di nuove componenti del reddito da dichiarare ai fini ISE/ISEE. 24 Dr. Marco Marinai 12

13 L inizio della riforma: l art 5 DL 201/2011 (decreto salva Italia ) convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 demanda ad un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri l individuazione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione del nuovo ISEE: entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell ISEE al fine di: 1. adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; 2. migliorare la capacità selettiva dell indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all estero, al netto del debito residuo per l acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; 3. permettere una differenziazione dell indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all ISEE, attraverso l invio telematico all INPS, da parte degli enti erogatori, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. 25 Art 16 DL 5/2012 convertito nella Legge n. 35 del 4/4/2012 Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano telematicamente all'inps le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse. Le comunicazioni, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'inps, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Modifica del comma 3 dell articolo 38 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di sanzioni, In particolare: 1. il soggetto che eroga la sanzione sarà l Ente erogatore 2. le discordanze delle verifiche con l Agenzia delle Entrate riguardano oltre al reddito anche altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria 3. In caso di discordanza rilevata, l'inps comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'agenzia delle Entrate. 4. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo 26 Dr. Marco Marinai 13

14 Circolare INPS n 47 del 27/03/ Decertificazione e telematizzazione nei rapporti fra PP.AA. e privati. (rif. DPR 445/2000) 6. Stati, qualità personali e fatti accertati dall INPS (l ISE/ISEE rientra tra gli stati, i fatti qualità per i quali l INPS è ente certificante) 27 Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 marzo 2013 Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell ISEE 28 Dr. Marco Marinai 14

15 La riforma DPCM 3/12/2013 (normativa allegata) Obiettivi della riforma in sintesi (in rosso quelli previsti dall art 5 D.L. 201/2011convertito con modificazioni in L. 214/2011) 1) una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità; 2) l adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all inclusione anche di somme fiscalmente esenti; 3) una differenziazione dell indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta; 4) l eventuale ridefinizione dell insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e rideterminazione delle soglie per le prestazioni già sottoposte alla prova dei mezzi; 5) il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo l area delle autodichiarazione; 6) il miglioramento della capacità selettiva dell indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale; 30 Dr. Marco Marinai 15

16 La riforma alcuni principi L applicazione dell ISEE per l accesso alle prestazioni sociali agevolate costituisce un livello essenziale delle prestazioni. Gli enti erogatori (comuni, università, ecc.) hanno quindi l obbligo di utilizzare l ISEE come indicatore della situazione economica Per le prestazioni sociali agevolate a livello locale, l individuazione delle nuove soglie avverrà con regolamento degli enti erogatori Non è prevista alcuna estensione dell applicazione dell ISEE a prestazioni nazionali che non lo utilizzavano precedentemente. 31 ISEE e prestazioni 32 Dr. Marco Marinai 16

17 La riforma qualche definizione Prestazioni sociali: gli interventi e servizi sociali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che escludono esplicitamente le attività assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. Prestazioni sociali agevolate: restringe il campo a quelle collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. 33 Il nuovo Nucleo familiare 1/3 - regole generali Poiché la composizione del nucleo del richiedente può variare in relazione al tipo di prestazione richiesta, viene meno l attuale previsione che ciascun soggetto possa appartenere ad un solo nucleo familiare; Viene confermato il principio che del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica; l appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi viene ristretta ai soli figli non coniugati e senza prole; 34 Dr. Marco Marinai 17

18 Il nuovo Nucleo familiare 2/3 - coniugi Viene confermato il principio che i coniugi, indipendentemente dalla residenza anagrafica, facciano parte del medesimo nucleo familiare. Anche il coniuge iscritto AIRE viene attratto nel nucleo dell altro coniuge (si rompe il principio della residenza in Italia). La residenza familiare ai fini ISEE viene identificata di comune accordo. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell ultima residenza comune. In assenza di una residenza comune, si individua nella residenza del coniuge di maggior durata. 35 Il nuovo Nucleo familiare 3/3 - figli Si conferma il principio che i figli minori di anni 18 facciano sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono; Si conferma il principio che il minore in affidamento preadottivo faccia parte del nucleo dell affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore; Si modifica il trattamento dei minori in affidamento temporaneo che a discrezione degli affidatari possono fare nucleo a sé, anziché far parte obbligatoriamente del nucleo degli affidatari; Si specifica che il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a se stante. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell ingresso in convivenza anagrafica fatto salvo quanto sopra. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest ultimo è considerato nel stesso nucleo familiare del genitore. 36 Dr. Marco Marinai 18

19 Il nuovo Nucleo familiare - Riepilogo Il coniuge iscritto AIRE viene attratto dall altro coniuge; Il minore in affidamento temporaneo è nucleo a se stante con la facoltà dell affidatario di considerarlo nel proprio nucleo; Il figlio minore affidato e collocato in comunità è nucleo a se stante; Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell ingresso in convivenza anagrafica fatto salvo quanto sopra; Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest ultimo è considerato componente dello stesso nucleo del genitore; Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo dei genitori; 37 nucleo familiare. Spunti di approfondimento - Lo stato di abbandono L istanza viene presentata ai servizi sociali autocertificando lo stato di abbandono I servizi sociali attivano l istruttoria per la verifica dell autocertificazione per mezzo della polizia municipale Il Dirigente del settore emana un provvedimento di accertamento dello stato di abbandono ai soli fini della compilazione della dichiarazione ISEE Durata dell atto? 38 Dr. Marco Marinai 19

20 Il nuovo ISR: i redditi da sommare (le nuove componenti in rosso) a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF; b) i redditi soggetti a imposta sostitutiva (es. interessi sui titoli di stato) o a ritenuta a titolo d imposta (es. depositi e c/c); c) Ogni altra componente reddituale esente; d) i proventi derivanti dalle attività agricole; e) assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti; f) Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito); g) Redditi fondiari di beni non locati e soggetti a IMU (fabbricati: la rendita catastale aumentata del 5%; Terreni: reddito dominicale aumentato del 80% e reddito agrario aumentato del 70%) h) Reddito figurativo delle attività finanziarie esclusi depositi e c/c (in sostituzione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ove più conveniente si applica il tasso di interesse legale vigente al 1 gennaio maggiorato di un punto percentuale); i) Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dai cittadini AIRE 39 Le componenti reddituali. Spunti di approfondimento Le badanti o le colf non hanno ISEE zero!! Conseguenze 40 Dr. Marco Marinai 20

21 Il nuovo ISR: gli importi che possono essere sottratti per ciascun individuo a) gli importi effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione destinati al mantenimento del coniuge e dei figli; b) gli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l altro genitore nel caso di figli avuti fuori dal matrimonio e di rottura del legame di fatto; c) le spese per alla disabilita, certificate a fini fiscali (massimo di euro): per l acquisto di cani guida spese sanitarie per disabili spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi spese mediche e di assistenza specifica per i disabili d) l importo dei redditi agrari e) una quota pari al 20% (massimo di euro) dei redditi da lavoro dipendente (per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare la trappola della povertà ) f) una quota pari al 20% (massimo di euro), dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti) 41 Il nuovo ISR: l anno di riferimento I redditi da sommare e gli importi da sottrarre per ciascun individuo si riferiscono al secondo anno solare precedente. (serve per poter usufruire dei dati già presenti nel sistema INPS e Agenzie delle Entrate) Le spese e le franchigie relative all intero nucleo si riferiscono all anno solare precedente. 42 Dr. Marco Marinai 21

22 Il nuovo ISR: gli importi che possono essere sottratti dal reddito familiare 1/2 a) Per l affitto registrato l importo massimo deducibile della spesa effettivamente pagata è portato da a 7.000, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; b) Franchigie per la disabilità: media: pari a euro, incrementate a se minorenni grave: pari a euro, incrementate a se minorenni non autosufficienti: pari a euro, incrementate a se minorenni c) Per i non autosufficienti si deducono i trasferimenti ottenuti (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari incluse carte di debito) nella misura in cui si traducano in spese certificate per i collaboratori domestici e addetti all assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero residenziale (le spese per i collaboratori domestici e addetti all assistenza personale non possono essere sottratte nel caso di ricovero residenziale, essendo in tal caso già garantito il medesimo servizio); 43 Il nuovo ISR: gli importi che possono essere sottratti dal reddito familiare 2/2 La retta per il ricovero residenziale non può essere sottratta nel caso la prestazione richiesta sia il ricovero medesimo, dovendo in tale caso l ISEE servire proprio a determinare l importo della retta; nell accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l indicatore va calcolato al netto dell ammontare del trattamento medesimo. 44 Dr. Marco Marinai 22

23 La disabilità: uno sguardo complessivo a) non considerare più indistintamente la disabilità, ma di individuare tre distinte classi; b) abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità. (la maggiorazione della scala di equivalenza attuale determina un abbattimento dell ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia, indipendentemente dalla gravità del bisogno); c) per le persone non autosufficienti è ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali; d) viene infine introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino ad un massimo di euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali. 45 La tabella dei livelli di disabilità 46 Dr. Marco Marinai 23

24 Il nuovo ISP: le innovazioni del patrimonio immobiliare a) Per il valore del patrimonio immobiliare si fa riferimento al valore IMU (al netto del mutuo residuo); b) Viene preso in considerazione anche il patrimonio immobiliare all estero. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro, incrementata di euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. 47 Il nuovo ISP: le innovazioni del patrimonio mobiliare a) viene ridotta la franchigia (era ) e articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare ( aumentati di per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di euro. La soglia è aumentata di dal terzo figlio in poi); b) per il valore dei depositi e conti correnti bancari e postali si fa riferimento alla consistenza media dell anno precedente, se risulta superiore al saldo al 31 dicembre dell anno precedente (a meno che si siano fatti acquisti o investimenti mobiliari per un importo superiore alla differenza tra consistenza e saldo); c) nel patrimonio mobiliare rientrano anche le componenti detenute all estero. 48 Dr. Marco Marinai 24

25 La riforma - La nuova scala di equivalenza a) Quella generale rimane la stessa; b) Ovviamente sparisce la maggiorazione per handicap o invalidità.. c) protezione della famiglia numerosa: maggiorazione crescente al crescere del numero dei figli da tre in poi.. (0,2 con tre figli, 0,35 con quattro figli, 0,5 con almeno cinque figli); d) mantenimento della maggiorazione (pari a 0,2) per i nuclei in cui sono presenti minori ed entrambi i genitori o l unico presente lavorano per tenere conto dei costi superiori in cui si imbattono (aumentata a 0,3 se è presente almeno un figlio sotto i 3 anni); e) mantenimento della maggiorazione (pari a 0,2) per i nuclei composti esclusivamente da genitore solo (questa volta però non lavoratore) e da figli minorenni (conta però anche il genitore non convivente, non coniugato con l altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, incluso nel nucleo che si costituisce per le prestazioni rivolte ai minorenni) 49 La riforma modalità di calcolo differenziate prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi; prestazioni per il diritto allo studio universitario. 50 Dr. Marco Marinai 25

26 Le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria a) i maggiorenni possono presentare un nucleo familiare con esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. b) Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse: 1. non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero; 2. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, sulla base della situazione economica dei figli (all allegato 2, comma 1). La componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio; o quando risulti accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici 3. le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la 1 richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell articolo 433 del codice civile. 51 Allegato 2 comma 1 (componente aggiuntiva di ciascun figlio per prestazioni di natura socio-sanitaria in ambiente residenziale a ciclo continuativo) a) è calcolato l ISE riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare; b) le donazioni di cui all articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a) (perché vengono calcolate al donante beneficiario); c) l ISE di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza; d) al valore di cui al punto c) è sottratto un ammontare di euro 9.000; e) se la differenza di cui al punto d) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva; f) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. 52 Dr. Marco Marinai 26

27 Le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo tranne se: a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall altro genitore; b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall altro genitore; c) sia stato stabilito con provvedimento dell autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) risulti accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. Del reddito dei genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare [lettere a) e b)] si tiene conto integrando l ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all allegato 2, comma Allegato 2 comma 2 (componente aggiuntiva per prestazioni a favore di minorenni del genitore non convivente casi di cui all art. 7 comma 1 lettere a) e b)) a) è calcolato l ISE riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare; b) l ISE di cui sopra è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3; c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità; d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. 54 Dr. Marco Marinai 27

28 Le prestazioni per il diritto universitario lo studente fa parte del nucleo dei genitori che ne supportano le spese, anche se non convivente anagraficamente, a meno che non si dimostri il rispetto di entrambi i seguenti requisiti: a) residenza fuori dall unita abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b) presenza di una adeguata capacita di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Per i genitori non coniugati dello studente si applicano le regole previste per le prestazioni a favore dei minorenni. 55 La riforma l ISEE corrente È possibile richiedere le prestazioni sulla base di un analogo indicatore, definito ISEE corrente, nel caso di variazioni del reddito corrente superiori al 25% rispetto a quello risultante dall ultima dichiarazione dei redditi, normalmente preso a riferimento dovute a: risoluzione, sospensione o riduzione dell attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato o di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi 56 Dr. Marco Marinai 28

29 L ISEE corrente Per ciascun componente che abbia sperimentato nei 18 mesi precedenti la variazione nella condizione lavorativa. Si prendono i redditi e i trattamenti percepiti nei 12 mesi precedenti (per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato i redditi da lavoro possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi percepiti nell ultimo bimestre). Il richiedente deve presentare la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa. L ISEE corrente ha validità due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo. 57 La nuova DSU validità e aggiornamento Ha validità dal momento della sua presentazione fino al 15 gennaio dell anno successivo Rimane salva la facoltà del cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell ISEE e la possibilità per gli enti erogatori di stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni; si aggiunge la facoltà, anche per gli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare. 58 Dr. Marco Marinai 29

30 La nuova DSU il carattere modulare La DSU è composta da: un modello base relativo al nucleo familiare; fogli allegati relativi ai singoli componenti; moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell ISEE le componenti aggiuntive per: prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo; prestazioni sociali rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi; moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell ISEE corrente; moduli integrativi, per i redditi non autocertificati che risultano difformi da quelli acquisiti dal sistema o non pervenuti entro 15 giorni e i redditi non acquisiti dal sistema per esonero della dichiarazione dei redditi. 59 La riforma fonti delle informazioni per il calcolo le informazioni necessarie al calcolo dell indicatore sono, nella disciplina vigente, interamente fornite dal cittadino con autodichiarazione. Con la riforma alcune informazioni già disponibili negli archivi dell INPS e dell Agenzia delle Entrate saranno acquisite dal sistema informativo dell ISEE e non vengano richieste al cittadino. (La compilazione dei dati fiscali più importanti e di quelli relativi alle prestazioni erogate dall Inps è a cura dell Amministrazione. Il patrimonio mobiliare verrà controllato ex ante, con riferimento all esistenza di conti non dichiarati ) 60 Dr. Marco Marinai 30

31 La nuova DSU le parti da autodichiarare la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza; Le condizione di disabilità e non autosufficienza; l identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare Le componenti reddituali non presenti nella dichiarazione dei redditi o non erogate dall INPS; gli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge o ai figli; il valore del canone di locazione; le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l ospitalità alberghiera; le componenti del patrimonio immobiliare; le donazioni di cespiti rilevanti ai fini ISEE; gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto; Le componenti del patrimonio mobiliare nelle more della fruibilità delle informazioni dell anagrafe tributaria (Decreto da emanare entro 12 mesi). 61 Il nuovo ISEE simulazioni allegato 62 Dr. Marco Marinai 31

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