REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. proposto da: CAVALLARI LUCA in proprio e quale titolare della
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1 REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/19% N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 IATEZItiRlyTA2A 14 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *TRIBUTI cron 2(4,01-t Rep. Dott. MARIO ADAMO - Presidente - ud. 19/05/2014 Dott. STEFANO BIELLI Dott. ETTORE CIRILLO Dott. LAURA TRICOMI Dott. PAOLA VELLA - Consigliere - PU - Consigliere - - Rel. Consigliere - - Consigliere - ha pronunciato la seguente - sul ricorso SENTENZA proposto da: CAVALLARI LUCA in proprio e quale titolare della Ditta individuale FAST LINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell'avvocato GIUSSANI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTELLI MARIO giusta delega a margine; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO
2 STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FAENZA; - intimato - avverso la sentenza n. 65/2008 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 21/07/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2014 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI; udito per il ricorrente l'avvocato MARTELLI che ha chiesto l'accoglimento e in subordine il rinvio; udito per il controricorrente l'avvocato URBANI NERI che ha chiesto il rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
3 3 RITENUTO IN FATTO 1. A seguito di una verifica fiscale compiuta dall'agenzia delle Entrate di Bologna venne notificato a Cavallari Luca, quale titolare della ditta Fast Line, il/data un processo verbale di constatazione. Quindi in data l'agenzia delle Entrate gli notificò l'avviso di accertamento n. R7Z01T , per l'anno di imposta 2004, avente ad oggetto sia le imposte sui redditi (IRPEF, Add. Reg. Add. Com. ), sia l'iva. Tale avviso conteneva una pretesa fiscale a titolo di maggiori imposte pari ad ,74 e sanzioni pari a ,50, così per complessivi ,24, avendo riguardo sia ad IVA recuperata per indebita detrazione che ad IVA non riconociuta a rimborso. Con tale avviso l'amministrazione finanziaria accertava induttivamente un maggior reddito quantificato nella misura del 10% delle fatture emesse, non riconosceva in deduzione alcun costo relativo ai suddetti ricavi, in quanto riteneva che fosse stata posta in essere un'attività illecita integrante gli estremi di reato di cui all'art.13, comma 14 bis, L n.537/ L'atto impositivo veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna che accoglieva il ricorso con la sentenza n. 109/04/07. La CTP, accertata sotto il profilo oggettivo la frode consumata dalle società AGORA' ed ABIPI, riteneva che non fosse stata dimostrata la partecipazione attiva di Cavallari, quale titolare della ditta individuale Fast Line, nelle operazioni truffaldine. A parere della CTP era apparso poco verosimile che il detto imprenditore avesse rischiato di dover pagare al Fisco somme così elevate per ottenere un guadagno modesto, per cui non sarebbe stato legittimo procedere nei suoi confronti ricorrendo all'accertamento induttivo ex art.39, comma 2, lett. d) DPR n.600/ L'appello proposto dall'agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna veniva accolto con la sentenza n. 65/20/08, depositata il e non notificata. Con tale decisione il giudice di seconde cure riteneva che, essendo stato già riconosciuto dalla sentenza di primo grado il meccanismo truffaldino posto in essere dalle società ABIPI ed AGORA', rispettivamente fornitore ed acquirente della Fast Line di mangimi animali, non se ne poteva ritenere estraneo Cavallari Luca, che "era ben in grado di valutare la situazione della società acquirente, senza nacondersi dietro la "dichiarazione di intento" dalla stessa presentata" sulla base di una serie di elementi, puntualmente indicati, a sua conoscenza. 4. Per la cassazione della sentenza della CTR della Emilia Romagna ha proposto ricorso Cavallari Luca affidato a due motivi. Resiste l'intimata Agenzia delle Entrate con controricorso. Cavallari Luca deposita memoria ex art.378 cpc, con la quale ribadisce i motivi di ricorso e chiede l'applicazione dell'art.8 DL n.16/2012.
4 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Nel caso in esame, è stata esaminata nella sentenza impugnata una cd. "frode carosello", cioè una combinazione fraudolenta posta in essere per far sì che delle operazioni, mediante strumentali interposizioni anche di cosiddette società filtro o di imprenditori individuali, passino attraverso una catena di soggetti che si avvalgono in vario modo del mancato versamento dell'iva da parte di un cedente. Nella frode carosello possono riscontrarsi, nei vari passaggi, sia fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, sia fatturazioni per operazioni solo soggettivamente inesistenti. Nel presente giudizio questi passaggi riguardano le società ABIPI ed AGORA' e la ditta Fast Line, soggetti "interposti" fittiziamente tra il reale venditore della merce (produttore tedesco) ed il reale acquirente finale (italiano) i quali provvedevano direttamente alla consegna della merce, senza che questa transitasse per le altre ditte coinvolte. Con ampia motivazione la CTR, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto provata la partecipazione attiva del Cavallari alla frode. Con il primo motivo di ricorso Cavallari Luca lamenta la insufficiente e comunque illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art.360, comma 1 n.4, cpc. A parere del ricorrente tuttavia la CTR aveva omesso di tenere conto di una serie di fatti alcuni dei quali, a suo dire, mai contestati Il primo motivo è inammissibile. Osserva il Collegio che non è stato formulato il c.d. quesito di fatto, poiché manca la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, con il quale la Corte deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, l'oggetto della doglianza (Cass. Sent. n.24255/2011) e la sua rilevanza ai fini del decidere. Nell'articolazione del motivo peraltro sono molti i fatti considerati, per cui non è possibile, in assenza del momento di sintesi, individuare lo specifico oggetto della doglianza e la sua rilevanza. Il motivo peraltro difetta anche di autosufficienza in quanto non fornisce l'indicazione degli atti, né ne riporta il contenuto, da) quali dedurre la tempestiva introduzione dei fatti stessi nel giudizio ed in ragione dei quali coglierne l'effettiva rilevanza. Mancano inoltre indicazioni circa la decisività degli stessi, atteso che lo stesso ricorrente il qualifica come "evidenti indizi a discolpa del contribuente (fol.7 del ricorso). Soccorre nel caso di specie alla declaratoria di inammissibilità anche il seguente principio "In tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell'art. 366-bis cod. proc. civ., introdotta dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il vizio di
5 5 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale ex art cod. civ. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale)." (Cass. Sent. n /2011). Con la formulazione del primo motivo in buona sostanza il ricorrente sembra richiedere una complessiva rivalutazione nel merito dei fatti, inammissibile in sede di legittimità 2.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.39 del DPR n.600/73, degli artt.8 e 54 del DPR n.633/72, in relazione all'art.360, comma 1 n.3, cpc. Cavallari Luca si duole del fatto che la CTR abbia ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, sul presupposto che un ristretto numero di fatture emesse dallo stesso fossero ideologicamente false, e che le fatture, non erano complete, vere ed esatte, come sostenuto dal ricorrente, ma che a conferma della inesistenza soggettiva delle operazioni- non vi era neppure coincidenza tra le indicazioni riportate nelle fatture ABIPI/Fast Line ed in quelle Fast Line/AGORA'. Formula il seguente quesito "Dica la Corte se il soggetto che vende i beni in sospensione di imposta, avendo ricevuto dichiarazione di intenti di cui all'art.8 DPR n.633/72, possa limitarsi a riscontrare la conformità alle disposizioni di legge di dette dichiarazioni di intenti, dovendo rimanere la responsabilità di eventuali falsità delle attestazioni totalmente a carico dell'emittente, ovvero se tale soggetto è tenuto ad effettuare ulteriori controlli nei confronti del cessionario, quali l'entità del fatturato, l'adempimento degli obblighi fiscali e dichiarativi, l'affidamento del trasporto a vettori più o meno qualificati, la eventuale destinazione dei beni compravenduti ad usi non compatibili con il beneficio fiscale" 2.2. Il secondo motivo è infondato. Come già affermato da questa Corte "In tema di IVA, per avvalersi della speciale ipotesi di sospensione dal pagamento dell'imposta, prevista per le cessioni all'esportazione dalla lett. c) dell'art. 8 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (e cioè cessioni, anche tramite commissionari, di beni e prestazioni di servizi rese a soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta), non basta l'assunzione di responsabilità, attraverso la c.d. "dichiarazione di intenti", da parte di un qualsiasi soggetto, ma è necessario che questi abbia i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e
6 ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/ N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA b) del medesimo art. 8 e, soprattutto, che l'operazione sia oggettivamente destinata all'esportazione."(cass. sent. n.12774/2011): da tale principio si desume anche la necessità che l'operazione sia effettiva. Al contrario appare del tutto inconferente la sentenza n.12199/2008 richiamata dal ricorrente nel suo atto, avente ad oggetto fattispecie diversa dalla cd "frode carosello". Peraltro nel caso in esame la CTR, con condivisibile motivazione, ha rimarcato alcuni elementi significativi della natura fraudolenta della operazione e cioè che la AGORA' aveva sede legale presso la abitazione del legale rappresentante, che operava principalmente nel settore dell'edilizia e secondariamente svolgeva attività di pulizie, che nonstante le rilevanti transazioni in esame vertessero sulla commercializzazione di mangimi, aveva presentato l'unica dichiarazione dei redditi nell'anno 2000, elementi di cui il Cavallari doveva essere a conoscenza, avendo dichiarato di avere preso visione di una copia del bilancio al (l'unico depositato al 2004) da cui risultava il settore nel quale operava detta impresa prima di attivare nel 2004 l'operazione commerciale ABIPI/AGORA', elementi incompatibili con la dichiarazione di esportatore abituale munito dei requisiti per poter emettere fatture in regime di non imponibilità ai sensi dell'art.8 del DPR n.633/72 e sui quali il ricorrente nulla esprime. Il quesito infatti è privo di riferimenti alle circostanze fattuali concrete e si limita a formulare un astratto quesito che, come già detto, non può avere risposta positiva La richiesta di applicazione della normativa dell'art.8 DL n.16/2012, formulata nella memoria ex art.378 cpc, va respinta in quanto non vi è prova dei costi che il ricorrente assume aver sopportato per le operazioni soggettivamente inesistenti e non vi è prova che la richiesta di detrazione dei costi per tali operazioni sia stata avanzata dal Cavallari, nel corso delle precedenti fasi di merito del giudizio. 4. Conclusivamente il ricorso va rigettato, perché inammissibile il primo motivo ed infondato il secondo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, a carico del ricorrente Cavallari Luca. P.Q.M. DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 2 Q SRL 2014 La Corte di cassazione, - rigetta il ricorso; Il Funzi Marcel' NA - condanna Cavallari Luca alla refusione delle spese di lite a favore dell'agenzia delle Entrate che liquida nel compenso di ,00, oltre spese prenotate a debito. Così d iso in Roma, camera di consiglio del 19 maggio Il Consigliere estens Dott.Is) r.4_, ric Il FunzIontldiltielie Il Presidente Matte 90/1/1 Dott. Mario Adamo
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2016 SENTENZA sul ricorso 8067-2014 proposto da: COMUNE DI CEFALU' in persona del
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2076 Anno 2016 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 03/02/2016 SENTENZA sul ricorso 6973-2010 proposto da: BIANCO BRUNA nq di titolare dell'omonima
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Civile Ord. Sez. 5 Num. 21313 Anno 2018 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 29/08/2018 ORDINANZA sul ricorso 14616-2011 proposto da: PALLINI ALBERTO, elettivamente
Civile Sent. Sez. 5 Num Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 03/11/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22224 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 03/11/2016 SENTENZA sul ricorso 28113-2012 proposto da: COMUNE DI PESCARA in persona
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 09 01 2014 N 330 Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione ha pronunciato la seguente: ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA IN
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28174 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 05/11/2018 ORDINANZA sul ricorso 14874-2017 proposto da: COTTI ROSSELLA, elettivamente
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22102 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 11/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 28320-2016 proposto da: SAMPEI S.R.L. C.F.07346830156,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. MARTIGNETTI S.R.L. (C.F ), in persona
9730/14 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 8006/2012 PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Rep. C.L Dott. UGO VITRONE
Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54
Il titolare dell' "account" di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo,
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3060 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 08/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 28304-2016 proposto da: 1(:;ENTZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001,
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5684 Anno 2019 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 26/02/2019 ORDINANZA sul ricorso 22222-2017 proposto da: CIPOLLETTI ARMANDO, elettivamente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente - ud. 03/02/2016. Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
2809 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRistiTI R.G.N. 12574/2010 Cron. Rep.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA
g9 i 16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Oggetto IRPEF ILOR RIMBORSO Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13735 Anno 2015 Presidente: DI BLASI ANTONINO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 03/07/2015 SENTENZA sul ricorso 5624-2010 proposto da: COMUNE DI CARTIGLIANO in persona
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5042 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/03/2015 SENTENZA sul ricorso 11500-2009 proposto da: FIDIA FARMACEUTICI SPA in persona
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5129 Anno 2017 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 28/02/2017 SENTENZA sul ricorso 695-2011 proposto da: RUOSI WOLFANGO, elettivamente
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Civile Ord. Sez. 5 Num. 23132 Anno 2017 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 04/10/2017 ORDINANZA sul ricorso 7991-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19789 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 25/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 12332-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001),
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE ORDINANZA. AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro. tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
- AULA 'A' 1955., LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Oggetto *TRIBUTI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5334/2012 Dott. STEFANO PETITTI Dott. ANTONIO GRECO - Presidente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. FRANCESCO TIRELLI - Presidente - ud. 11/07/2016
15871'16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ogyello *TR/BUTI R.G.N. 1925/2012 cr on./6.971
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18179 Anno 2015 Presidente: BOGNANNI SALVATORE Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE Data pubblicazione: 16/09/2015 ORDINANZA sul ricorso 26705-2012 proposto da: MUNAFO' OSCAR, elettivamente
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7518 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 15/04/2016 SENTENZA sul ricorso 6730-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
RE P UBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR TE SUP REMA DI CAS SAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA
.. AULA 'B' RE P UBBLICA ITALIAN A 'o 3 SET, 2018 21565/18 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR TE SUP REMA DI CAS SAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 210/2013
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11207 Anno 2017 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 08/05/2017 ORDINANZA sul ricorso 13642-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002,
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Civile Ord. Sez. 5 Num. 12245 Anno 2018 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: GRECO ANTONIO Data pubblicazione: 18/05/2018 ORDINANZA sul ricorso 24811-2013 proposto da: HAMANA SPA, elettivamente domiciliato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - SENTENZA
1 7 1 4 I. 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Opposizione progetto di riparto. R.G.N.
COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - EFFICACIA DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO E NEL GIUDIZIO CIVILE.
COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - EFFICACIA DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO E NEL GIUDIZIO CIVILE. CASS. CIV., SEZ. TRIB., 23 MAGGIO 2012, N. 8129. Ai sensi dell'art. 654 c.p.p.,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
foriginale1 REPUBBLICA ITALIANA 3, 7 6 8 / 2 0 1 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI
Cass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio
E' territorialmente competente a decidere l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126 bis, secondo comma, del codice della strada - sanzionante il comportamento del
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Civile Ord. Sez. 5 Num. 24435 Anno 2018 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 05/10/2018 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5742/2011 R.G. proposto
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13315 Anno 2017 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: LA TORRE MARIA ENZA Data pubblicazione: 26/05/2017 SENTENZA sul ricorso 21345-2010 proposto da: MINISTERO ECONOMIA FINANZE,
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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16798 Anno 2016 Presidente: DI IASI CAMILLA Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 09/08/2016 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28742/2013 R.G. proposto da TELECOM ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
IMPOSTE E TASSE IN GENERE Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-08-2015, n. 16597 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2314 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 30/01/2018 ORDINANZA sul ricorso 27875-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001,
Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.
Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex lege, risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -
Se il Giudice intende ridurre una nota spesa dettagliata deve darne motivazione adeguata, supportata da validi elementi argomentativi volti a chiarire quali voci ha ritenuto non attribuibili, e non giustificata
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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31603 Anno 2018 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 06/12/2018 ORDINANZA sul ricorso 15302-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
.:.SENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Oggetto *TRIBUTI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23407 Anno 2018 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: LA TORRE MARIA ENZA Data pubblicazione: 27/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 20928-2016 proposto da: PIRON ANDREA, elettivamente
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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1341 Anno 2019 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 18/01/2019 ORDINANZA sul ricorso 24662-2014 proposto da: COMUNE DI MIGLIANICO, elettivamente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio - Presidente - Dott. CHINDEMI Domenico -
Corte di Cassazione, VI Sezione civile, ordinanza 29 settembre 2016, n
Corte di Cassazione, VI Sezione civile, ordinanza 29 settembre 2016, n. 19325 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta
APR. 2015
AULA 'B' 06 944.15-7 APR. 2015 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18211/2008 Cron. Rep.
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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6616 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 16/03/2018 ORDINANZA sul ricorso 26426-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001),
Cass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che l assicurazione deve provvedere a risarcire il danno subito che si estende agli oneri accessori e conseguenziali e che se è liquidato
CONTRibJ Jtìrt ila 2 O 2 C i i.4
CONTRibJ Jtìrt ila 2 O 2 C i i.4 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8889/2007 Cron.
Svolgimento del processo
Cass. civ. Sez. V, Sent., 19-11-2014, n. 24600 Svolgimento del processo 1. L'Agenzia delle entrate, a seguito di verifica, aveva accertato gravi incongruenze negli indici di bilancio della società Effe