REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. proposto da: CAVALLARI LUCA in proprio e quale titolare della

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1 REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/19% N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 IATEZItiRlyTA2A 14 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *TRIBUTI cron 2(4,01-t Rep. Dott. MARIO ADAMO - Presidente - ud. 19/05/2014 Dott. STEFANO BIELLI Dott. ETTORE CIRILLO Dott. LAURA TRICOMI Dott. PAOLA VELLA - Consigliere - PU - Consigliere - - Rel. Consigliere - - Consigliere - ha pronunciato la seguente - sul ricorso SENTENZA proposto da: CAVALLARI LUCA in proprio e quale titolare della Ditta individuale FAST LINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell'avvocato GIUSSANI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTELLI MARIO giusta delega a margine; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO

2 STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FAENZA; - intimato - avverso la sentenza n. 65/2008 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 21/07/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2014 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI; udito per il ricorrente l'avvocato MARTELLI che ha chiesto l'accoglimento e in subordine il rinvio; udito per il controricorrente l'avvocato URBANI NERI che ha chiesto il rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

3 3 RITENUTO IN FATTO 1. A seguito di una verifica fiscale compiuta dall'agenzia delle Entrate di Bologna venne notificato a Cavallari Luca, quale titolare della ditta Fast Line, il/data un processo verbale di constatazione. Quindi in data l'agenzia delle Entrate gli notificò l'avviso di accertamento n. R7Z01T , per l'anno di imposta 2004, avente ad oggetto sia le imposte sui redditi (IRPEF, Add. Reg. Add. Com. ), sia l'iva. Tale avviso conteneva una pretesa fiscale a titolo di maggiori imposte pari ad ,74 e sanzioni pari a ,50, così per complessivi ,24, avendo riguardo sia ad IVA recuperata per indebita detrazione che ad IVA non riconociuta a rimborso. Con tale avviso l'amministrazione finanziaria accertava induttivamente un maggior reddito quantificato nella misura del 10% delle fatture emesse, non riconosceva in deduzione alcun costo relativo ai suddetti ricavi, in quanto riteneva che fosse stata posta in essere un'attività illecita integrante gli estremi di reato di cui all'art.13, comma 14 bis, L n.537/ L'atto impositivo veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna che accoglieva il ricorso con la sentenza n. 109/04/07. La CTP, accertata sotto il profilo oggettivo la frode consumata dalle società AGORA' ed ABIPI, riteneva che non fosse stata dimostrata la partecipazione attiva di Cavallari, quale titolare della ditta individuale Fast Line, nelle operazioni truffaldine. A parere della CTP era apparso poco verosimile che il detto imprenditore avesse rischiato di dover pagare al Fisco somme così elevate per ottenere un guadagno modesto, per cui non sarebbe stato legittimo procedere nei suoi confronti ricorrendo all'accertamento induttivo ex art.39, comma 2, lett. d) DPR n.600/ L'appello proposto dall'agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna veniva accolto con la sentenza n. 65/20/08, depositata il e non notificata. Con tale decisione il giudice di seconde cure riteneva che, essendo stato già riconosciuto dalla sentenza di primo grado il meccanismo truffaldino posto in essere dalle società ABIPI ed AGORA', rispettivamente fornitore ed acquirente della Fast Line di mangimi animali, non se ne poteva ritenere estraneo Cavallari Luca, che "era ben in grado di valutare la situazione della società acquirente, senza nacondersi dietro la "dichiarazione di intento" dalla stessa presentata" sulla base di una serie di elementi, puntualmente indicati, a sua conoscenza. 4. Per la cassazione della sentenza della CTR della Emilia Romagna ha proposto ricorso Cavallari Luca affidato a due motivi. Resiste l'intimata Agenzia delle Entrate con controricorso. Cavallari Luca deposita memoria ex art.378 cpc, con la quale ribadisce i motivi di ricorso e chiede l'applicazione dell'art.8 DL n.16/2012.

4 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Nel caso in esame, è stata esaminata nella sentenza impugnata una cd. "frode carosello", cioè una combinazione fraudolenta posta in essere per far sì che delle operazioni, mediante strumentali interposizioni anche di cosiddette società filtro o di imprenditori individuali, passino attraverso una catena di soggetti che si avvalgono in vario modo del mancato versamento dell'iva da parte di un cedente. Nella frode carosello possono riscontrarsi, nei vari passaggi, sia fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, sia fatturazioni per operazioni solo soggettivamente inesistenti. Nel presente giudizio questi passaggi riguardano le società ABIPI ed AGORA' e la ditta Fast Line, soggetti "interposti" fittiziamente tra il reale venditore della merce (produttore tedesco) ed il reale acquirente finale (italiano) i quali provvedevano direttamente alla consegna della merce, senza che questa transitasse per le altre ditte coinvolte. Con ampia motivazione la CTR, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto provata la partecipazione attiva del Cavallari alla frode. Con il primo motivo di ricorso Cavallari Luca lamenta la insufficiente e comunque illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art.360, comma 1 n.4, cpc. A parere del ricorrente tuttavia la CTR aveva omesso di tenere conto di una serie di fatti alcuni dei quali, a suo dire, mai contestati Il primo motivo è inammissibile. Osserva il Collegio che non è stato formulato il c.d. quesito di fatto, poiché manca la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, con il quale la Corte deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, l'oggetto della doglianza (Cass. Sent. n.24255/2011) e la sua rilevanza ai fini del decidere. Nell'articolazione del motivo peraltro sono molti i fatti considerati, per cui non è possibile, in assenza del momento di sintesi, individuare lo specifico oggetto della doglianza e la sua rilevanza. Il motivo peraltro difetta anche di autosufficienza in quanto non fornisce l'indicazione degli atti, né ne riporta il contenuto, da) quali dedurre la tempestiva introduzione dei fatti stessi nel giudizio ed in ragione dei quali coglierne l'effettiva rilevanza. Mancano inoltre indicazioni circa la decisività degli stessi, atteso che lo stesso ricorrente il qualifica come "evidenti indizi a discolpa del contribuente (fol.7 del ricorso). Soccorre nel caso di specie alla declaratoria di inammissibilità anche il seguente principio "In tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell'art. 366-bis cod. proc. civ., introdotta dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il vizio di

5 5 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale ex art cod. civ. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale)." (Cass. Sent. n /2011). Con la formulazione del primo motivo in buona sostanza il ricorrente sembra richiedere una complessiva rivalutazione nel merito dei fatti, inammissibile in sede di legittimità 2.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.39 del DPR n.600/73, degli artt.8 e 54 del DPR n.633/72, in relazione all'art.360, comma 1 n.3, cpc. Cavallari Luca si duole del fatto che la CTR abbia ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, sul presupposto che un ristretto numero di fatture emesse dallo stesso fossero ideologicamente false, e che le fatture, non erano complete, vere ed esatte, come sostenuto dal ricorrente, ma che a conferma della inesistenza soggettiva delle operazioni- non vi era neppure coincidenza tra le indicazioni riportate nelle fatture ABIPI/Fast Line ed in quelle Fast Line/AGORA'. Formula il seguente quesito "Dica la Corte se il soggetto che vende i beni in sospensione di imposta, avendo ricevuto dichiarazione di intenti di cui all'art.8 DPR n.633/72, possa limitarsi a riscontrare la conformità alle disposizioni di legge di dette dichiarazioni di intenti, dovendo rimanere la responsabilità di eventuali falsità delle attestazioni totalmente a carico dell'emittente, ovvero se tale soggetto è tenuto ad effettuare ulteriori controlli nei confronti del cessionario, quali l'entità del fatturato, l'adempimento degli obblighi fiscali e dichiarativi, l'affidamento del trasporto a vettori più o meno qualificati, la eventuale destinazione dei beni compravenduti ad usi non compatibili con il beneficio fiscale" 2.2. Il secondo motivo è infondato. Come già affermato da questa Corte "In tema di IVA, per avvalersi della speciale ipotesi di sospensione dal pagamento dell'imposta, prevista per le cessioni all'esportazione dalla lett. c) dell'art. 8 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (e cioè cessioni, anche tramite commissionari, di beni e prestazioni di servizi rese a soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta), non basta l'assunzione di responsabilità, attraverso la c.d. "dichiarazione di intenti", da parte di un qualsiasi soggetto, ma è necessario che questi abbia i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e

6 ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/ N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA b) del medesimo art. 8 e, soprattutto, che l'operazione sia oggettivamente destinata all'esportazione."(cass. sent. n.12774/2011): da tale principio si desume anche la necessità che l'operazione sia effettiva. Al contrario appare del tutto inconferente la sentenza n.12199/2008 richiamata dal ricorrente nel suo atto, avente ad oggetto fattispecie diversa dalla cd "frode carosello". Peraltro nel caso in esame la CTR, con condivisibile motivazione, ha rimarcato alcuni elementi significativi della natura fraudolenta della operazione e cioè che la AGORA' aveva sede legale presso la abitazione del legale rappresentante, che operava principalmente nel settore dell'edilizia e secondariamente svolgeva attività di pulizie, che nonstante le rilevanti transazioni in esame vertessero sulla commercializzazione di mangimi, aveva presentato l'unica dichiarazione dei redditi nell'anno 2000, elementi di cui il Cavallari doveva essere a conoscenza, avendo dichiarato di avere preso visione di una copia del bilancio al (l'unico depositato al 2004) da cui risultava il settore nel quale operava detta impresa prima di attivare nel 2004 l'operazione commerciale ABIPI/AGORA', elementi incompatibili con la dichiarazione di esportatore abituale munito dei requisiti per poter emettere fatture in regime di non imponibilità ai sensi dell'art.8 del DPR n.633/72 e sui quali il ricorrente nulla esprime. Il quesito infatti è privo di riferimenti alle circostanze fattuali concrete e si limita a formulare un astratto quesito che, come già detto, non può avere risposta positiva La richiesta di applicazione della normativa dell'art.8 DL n.16/2012, formulata nella memoria ex art.378 cpc, va respinta in quanto non vi è prova dei costi che il ricorrente assume aver sopportato per le operazioni soggettivamente inesistenti e non vi è prova che la richiesta di detrazione dei costi per tali operazioni sia stata avanzata dal Cavallari, nel corso delle precedenti fasi di merito del giudizio. 4. Conclusivamente il ricorso va rigettato, perché inammissibile il primo motivo ed infondato il secondo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, a carico del ricorrente Cavallari Luca. P.Q.M. DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 2 Q SRL 2014 La Corte di cassazione, - rigetta il ricorso; Il Funzi Marcel' NA - condanna Cavallari Luca alla refusione delle spese di lite a favore dell'agenzia delle Entrate che liquida nel compenso di ,00, oltre spese prenotate a debito. Così d iso in Roma, camera di consiglio del 19 maggio Il Consigliere estens Dott.Is) r.4_, ric Il FunzIontldiltielie Il Presidente Matte 90/1/1 Dott. Mario Adamo

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