Paternità naturale Giudizio di riconoscimento Morte del figlio Ascendenti - Legittimazione
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1 Paternità naturale Giudizio di riconoscimento Morte del figlio Ascendenti - Legittimazione La natura personalissima dell'azione per la dichiarazione della paternità naturale rende coerente la scelta del legislatore di attribuire la legittimazione a proseguire l'azione, in caso di morte del figlio, solo in capo - ai discendenti (iure sanguinis), così derogando all'ordinaria regola di successione iure hereditatis. Tribunale di Lecce Seconda sezione civile, dott. Giovanni Romano Sentenza n del 18 ottobre 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, composto dai Signori Magistrati Dott. Giovanni ROMANO - Presidente Dott. Ida CUBICCIOTTI - Giudice Dott. Sergio MEMMO - Giudice ha pronunciato la seguente 1 / 7
2 SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5794/2010 del Ruolo Generale promossa DA C.A. R., in qualità di erede di C. A., rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Demitri, mandato in atti; -ATTRICE- CONTRO G.C.A., rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Renna, mandato in atti; -CONVENUTO - E G.O + 6, in proprio e quali eredi di G.S., -CONVENUTI, CONTUMACI Alla udienza del i difensori delle parti precisavano le conclusioni come in atti. Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. 2 / 7
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato 1' C.A.R., in qualità di tutrice della figlia C.A., citava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, G.O. + sette. Esponeva: che la figlia C.A., nata il , in Casarano, era stata dichiarata interdetta con provvedimento del Tribunale di Lecce n. 1284/2009 RG Cont.; che la stessa era figlia naturale del sig. G.F., con il quale C.A.R. aveva convissuto more uxorio, sin dal 1987; che il G., pur non avendo riconosciuto formalmente la figlia, era consapevole di esserne il padre e si era comportato di conseguenza, facendosi carico della difficile condizione di A., affetta sin dalla nascita da "tetraparesi spastica con grave deficit cognitivo e crisi epilettiche da sofferenza cerebrale in prematura"; che il G. era deceduto; che C.A. aveva interesse al riconoscimento di paternità, sia per ragioni morali, sia per ragioni economiche, posto che il sig. G.F. aveva avviato procedura per riparazione da ingiusta detenzione; che, essendo deceduto il sig. G.F., legittimati passivi erano i di lui fratelli germani, G.O. + sette. Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare che C.A. era figlia naturale di G.F. e, per l'effetto, di ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Casarano di eseguire l'annotazione 3 / 7
4 a margine dell'atto di nascita. Con comparsa del , C.A.R., premesso che la figlia C.A. era deceduta il , si costituiva in giudizio in qualità di erede della stessa. Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio. Alla prima udienza del Il, il difensore dell'attrice dichiarava che il convenuto G.O. era deceduto e che, peraltro, tutti i suoi fratelli ed eredi erano già stati evocati in giudizio. Disposta la notifica della comparsa con l'estensione della domanda agli eredi del convenuto deceduto, con comparsa del , si costituiva in giudizio G.C.A., deducendo che la legittimazione passiva -ex art. 276 c.c.- spettava soltanto al presunto genitore o, in mancanza, ai suoi eredi e non già agli eredi degli eredi; che, peraltro, la domanda di riconoscimento di figlio naturale, dopo la morte del figlio, poteva essere proposta dai discendenti ma non dagli ascendenti, quale era la C.; che, ad ogni modo, la relazione tra la C. e il defunto G.F. non era stata continua ma aveva avuto delle interruzioni; che, quindi, la domanda era inammissibile e, comunque, infondata. Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al convenuto G.T., che, al pari degli altri convenuti, non si costituiva in giudizio, nel corso dell'istruttoria probatoria veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti ed espletata prova testimoniale, nonché acquisita la documentazione prodotta dall'attrice. Sulle conclusioni precisate come in atti, all'udienza del la causa è stata trattenuta in 4 / 7
5 decisione. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, non essendosi provveduto in istruttoria, va dichiarata la contumacia dei convenuti, G.O. + sei, non costituitisi in giudizio, ancorché ritualmente citati. Va, altresì, puntualizzato che l'attrice è incorsa in errore, nel ritenere che il convenuto G.O. fosse deceduto: in realtà, il , era deceduto in Ginosa, il padre dei germani G., S.. Ciò premesso, occorre stabilire se la C., madre della defunta C.A., sia o meno legittimata a proseguire il giudizio promosso dalla stessa figlia A. Invero, qualora trovasse applicazione la regola generale enunciata dall'art. 110 c.p.c., a tenore del quale "quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto", al quesito dovrebbe darsi, certamente, risposta positiva. Sennonché, l'art. 270 c.p.c., al terzo comma, dispone che "L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti". L'azione per la dichiarazione della paternità o maternità naturale ha, infatti, carattere personalissimo e la legittimazione al suo esercizio compete esclusivamente al figlio e, dopo la sua morte, ai suoi discendenti (cfr. Cass. civile, sez. 1, , n. 2576). Data la natura strettamente personale dell'interesse all'accertamento del rapporto di filiazione, 5 / 7
6 la legittimazione si trasmette iure sanguinis, non iure successionis [ Cass n. 2350, GC 1990, 600]. La legittimazione attiva passa, dunque, ai discendenti, i quali agiscono iure proprio, non in qualità di eredi. Così impostata la questione, giusta il disposto dell'art. 270 c.c., non v'è dubbio che C.A.R. non possa vantare diritto di azione della sua defunta figlia, C.A., per il riconoscimento giudiziale della paternità del sig. G.F. A tal riguardo, l'attrice ha ventilato il dubbio di costituzionalità dell'art. 270 c.p.c., in quanto la disposizione di cui al 3 comma sarebbe lesiva del diritto di azione, ex art. 24 cost. L'eccezione non può, tuttavia, ritenersi fondata. Invero, la natura personalissima dell'azione per la dichiarazione della paternità naturale rende coerente la scelta del legislatore di attribuire la legittimazione a proseguire l'azione, in caso di morte del figlio, solo in capo - ai discendenti (iure sanguinis), così derogando all'ordinaria regola di successione iure hereditatis. Peraltro, la disposizione è in linea con il sistema ordinamentale: si veda, in tal senso, l'art. 249 c.c. che dispone che "l'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto... può essere promossa dai discendenti di lui". Va, quindi, dichiarata la carenza di legittimazione attiva della C. Data la natura della causa e il comportamento processuale tenuto dall'unico convenuto costituito in giudizio, che ha concluso per l'accoglimento della domanda, ritiene il Collegio di dover disporre la compensazione tra dette parti. 6 / 7
7 Va, invece, dichiarata l'irripetibilità delle spese quanto agli altri convenuti contumaci. P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.A.R., in qualità di tutrice della figlia C.A. e proseguita in qualità di erede della stessa figlia, nei confronti di G.O. + sette, sentito il P.M., così provvede: 1. dichiara che C.A.R. non è legittimata a proseguire il giudizio promosso da C.A. Alessandra per la dichiarazione della paternità naturale di G.F,; 2. spese compensate tra le parti costituite ed irripetibili, quanto ai convenuti contumaci. Così deciso in Lecce, il 16 / 9 / / 7
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