TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO"

Transcript

1 Filiazione naturale Riconoscimento del figlio naturale: impugnazione Convivenza more uxorio Impotentia generandi al tempo del concepimento Qualificazione dell azione: a) disconoscimento di paternità esclusione b) impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità congruità Perizia genetica Fondatezza dell azione Spese giudiziali (mat. Civile) Regolamento delle spese: compensazione totale o parziale Impugnazione del riconoscimento di figlio naturale Difetto di legittimazione passiva della madre Legittimazione passiva esclusiva del figlio Rapporti tra le parti (minore, curatrice, madre naturale e convivente attore) Compensazione integrale (equità) Rif. Leg. artt. 235, 262, 263 cc; artt. 48, 49 DPR 396/00; art. 70, 90, 91, 92, 105 cpc; 1 Sentenza n. 1035/07 Pronunziata il 16/05/2007 Depositata il 30/05/2007 TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena II Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei sigg.ri 1) - dr. GUIDO STANZANI - Presidente 2) - dr. ALBERTO ROVATTI - Giudice 3) - dr. MICHELE CIFARELLI - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta col n 960/05 al Ruolo Generale il 14 febbraio 2005 e vertente TRA anagrafiche, NdR], rappresentato e difeso dall avv. Giovanni Pizzo del foro di Santa Maria Capua Vetere, e con domicilio eletto presso il suo studio in Teverola (Ce), in virtù di mandato a margine dell atto di citazione; -ATTORE- E ALESSANDRO (omissis), in persona della curatrice speciale avv. Roberta Vicini, nominata dal Tribunale di Modena in data 4 gennaio 2005, che sta in giudizio in proprio, con domicilio eletto in Modena presso il proprio studio; nonché

2 YY, [rectius: convivente more uxorio di XX e madre naturale di Alessandro, NdR], elettivamente domiciliata in Modena presso lo studio dell avv. Ferdinando Previdi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione; -CONVENUTIoggetto: impugnativa riconoscimento di paternità 2 CONCLUSIONI DELLE PARTI: riportate nello svolgimento del processo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO anagrafiche, NdR], conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale YY, [rectius: convivente more uxorio di XX e madre naturale di Alessandro, NdR], nonché [conveniva] il minore Alessandro (omissis) - quest ultimo in persona della curatrice speciale avv. Roberta Vicini, all uopo nominata dal Tribunale di Modena in data 4 gennaio con atto di citazione notificato a quest ultima il 4 febbraio 2005 ed alla YY in rinnovazione l 11 ottobre Esponeva che YY, sua convivente, in data 16 febbraio 2004 aveva dato alla luce un bambino, cui era stato imposto il nome di Alessandro e che era stato riconosciuto come figlio naturale anche da esso ricorrente; che in realtà tale riconoscimento non poteva corrispondere al vero, essendo egli, nell epoca del concepimento, affetto da impotentia generandi. Chiedeva pertanto che il Tribunale accertasse che il minore non era suo figlio naturale, ordinando le conseguenti annotazioni di legge. Si costituiva in giudizio la curatrice speciale del minore, che si rimetteva a giustizia instando per lo svolgimento di opportune indagini. YY, a sua volta costituita in giudizio, confermava l assunto dell attore, dando atto di aver già all epoca manifestato a costui i dubbi sulla sua paternità, e che l attore aveva effettuato comunque il riconoscimento per sua esclusiva scelta. Venivano comunicati gli atti al P.M., che non interveniva in causa. Esperita indagine per l accertamento della compatibilità genetica fra attore e figlio riconosciuto, all esito la causa, ribadite dalle parti le originarie conclusioni, scaduti in data 10 maggio2007 i termini assegnati ex art.190 c.p.c., veniva rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La domanda è stata dall attore formalmente proposta ex art.235 c.c., ma può (e deve) agevolmente riqualificarsi quale impugnativa di riconoscimento per difetto di veridicità, ex art.263 c.c., tenuto conto della concreta prospettazione dell attore, che ha dedotto di aver falsamente riconosciuto il minore generato dalla sua convivente - cui non è legato da vincolo di matrimonio, per cui è escluso in radice la possibilità del disconoscimento ex art.235 c.c., che tale vincolo presuppone - e richiesto il

3 conseguente accertamento di inesistenza del rapporto naturale di filiazione. In effetti, nell'esercizio del potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte attrice e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio (giurisprudenza pacifica: così Cass., sez.ii; sent. n 2908 del 27 febbraio 2001). 2) Ciò posto, va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di YY, madre di Alessandro (omissis), in quanto, nulla disponendo in proposito l art.263 c.p.c., è da ritenersi che legittimo contraddittore dell impugnazione promossa dall autore del riconoscimento - salvo l intervento obbligatorio del P.M., ex art.70 n 3 c.p.c. - sia soltanto il figlio riconosciuto e non anche il genitore certo, che non va pertanto convenuto in giudizio, pur potendovi volontariamente intervenire a norma dell art.105 c.p.c. (Cass. n 286/72; Trib. Parma 5 maggio 1987; Trib. Napoli 28 aprile 2000). 3) Nel merito, gli esiti dell esperita indagine genetica, svolta su campioni biologici prelevati dal genitore certo, da quello presunto e dal minore e condotta sui polimorfismi del D.N.A. tramite la metodica P.C.R., sono i seguenti: l analisi ha evidenziato elementi di incompatibilità tra XX e Alessandro (omissis), ed in particolare 5 eccezioni alle leggi mendeliane di trasmissione dei caratteri ereditari che consentono di escludere la paternità di un uomo che non abbia un fattore presente nel figlio ed assente nella madre (eccezione alla 1 legge) ovvero il carattere omozigote non compaia nel figlio (eccezione alla 2 legge) [ ] pertanto si esclude la paternità di XX nei confronti del minore Alessandro (omissis). Tali conclusioni, quindi, consentono di escludere con certezza il rapporto di filiazione naturale fra XX ed il minore Alessandro (omissis), in base alle regole naturali secondo cui - posto che ogni carattere genetico è definito da una coppia di alleli (versioni alternative dello stesso gene che differiscono nella sequenza nucleotidica) di geni omologhi (che cioè esprimono il medesimo carattere), di cui uno trasmesso dal padre ed uno dalla madre - il figlio non può avere, per ogni carattere genetico, un allele che risulti assente in entrambi i genitori, né entrambi gli alleli che risultino assenti in un genitore, per cui la loro presenza nel suo patrimonio genetico (nel caso in esame, si apprezzano nella tabella riprodotta nella relazione di C.T.U. cinque eccezioni a dette leggi) rende certa l avvenuta trasmissione da parte di altro soggetto (cfr. in proposito, ex multis, Cass., sez.i, sent. n 2820 del 16 marzo 1991, secondo cui in tema di paternità naturale, la prova negativa del rapporto, a differenza di quella positiva, non richiede una pluralità di esami ematologici e genetici, eseguiti in base a diversi tipi di indagine anche in combinazione tra loro, dovendosi ritenere di per sé acquisita, in presenza anche di uno solo di detti esami, quando risulti nel patrimonio genetico del figlio un gene assente nella madre e nel 3

4 preteso padre e, quindi, necessariamente trasmesso da altro soggetto ). 3) Pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarato il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato da XX, non essendo Alessandro (omissis) suo figlio naturale. 4) Consegue naturalmente a tale pronuncia in capo al minore la perdita del cognome paterno assunto per effetto del riconoscimento ex art.262 co.1 seconda ipotesi c.c. Va quindi disposto che Alessandro (omissis) assuma il cognome materno in luogo di quello ricevuto per effetto del falso riconoscimento di cui sopra. 5) Va infine ordinato all Ufficiale di Stato Civile di Modena, Comune ove è stato formato l atto di nascita del predetto (atto n (omissis), parte II, serie B, dell anno 2004), di effettuare l annotazione in tale atto della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, come per legge (ora artt. 48 co.1 e 49 lett. m e p del D.P.R. n 396/00). La presente sentenza va trasmessa al P.M. in sede perché ne curi la trasmissione all indicato Ufficiale di Stato Civile, in alternativa agli interessati (art.48 co.1 D.P.R. n 396/00). 6) Le spese di giudizio si dichiarano integralmente compensate per giusti motivi, evidenziandosi a tal proposito che: - nella relazione processuale fra l attore XX e YY, quest ultima è la parte vittoriosa, per cui non è concepibile una sua condanna. La compensazione, quindi, viene disposta in luogo della condanna dell attore, per ragioni di equità condivise dalla YY, che infatti non ha chiesto l altrui condanna; - nella relazione processuale fra l attore XX ed il minore Alessandro, rappresentato in giudizio dal suo curatore, la parte vittoriosa è l attore, per cui è inconcepibile una sua condanna in favore del convenuto. Le spese si compensano per equità, considerando a tal fine la non opposizione del minore, nonché il fatto che la presente controversia trova origine nel falso riconoscimento a suo tempo effettuato dall odierno impugnante; - non v è alcuna relazione processuale fra le due parti convenute, e quindi neppure è ipotizzabile una pronuncia sulla spese fra costoro. 4 P.Q.M. Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da anagrafiche, NdR], nei confronti di YY, [rectius: convivente more uxorio di XX e madre naturale di Alessandro, NdR], nonché nei confronti di Alessandro (omissis), in persona della curatrice speciale avv. Roberta Vicini, con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2005 ed alla YY in rinnovazione il 11 ottobre 2005, così provvede: 1) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di YY; 2) DICHIARA il difetto di veridicità della dichiarazione con cui XX ha riconosciuto come suo figlio naturale Alessandro (omissis), nato a Modena il (omissis) /2004 (atto

5 n (omissis), parte II, serie B, dell anno 2004), che per effetto di tale dichiarazione ha assunto il cognome (omissis) [recte: cognome dell attore, NdR] in luogo di quello materno, e, conseguentemente, DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, Alessandro (omissis) assuma il cognome materno (omissis) in sostituzione del cognome (omissis) [recte: cognome dell attore, NdR]; ORDINA all Ufficiale di Stato Civile del comune di Modena di effettuare l annotazione della presente sentenza nell atto di nascita, al suo passaggio in giudicato, come per legge; MANDA al P.M. od agli interessati di curare la trasmissione della sentenza all indicato Ufficiale di Stato Civile, ex art. 48 co.1 D.P.R. n 396/00; 3) DICHIARA le spese di giudizio integralmente compensate fra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Modena il 16 maggio 2007 IL GIUDICE ESTENSORE -Michele Cifarelli- 5 IL PRESIDENTE -Guido Stanzani- Depositata in Cancelleria il 30 MAGGIO 2007

--www.minoriefamiglia.it -

--www.minoriefamiglia.it - &RUWHGLFDVVD]LRQHSULPDVH]LRQHFLYLOHVHQWHQ]DQGHOO 6YROJLPHQWRGHOSURFHVVR P.G. in data 27 settembre 2000, con il consenso della moglie, chiese al Tribunale per i minorenni di Roma l autorizzazione ad inserire

Dettagli

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO Relatore: avv. Maria Teresa Saporito CAMERA PER I MINORI DI SALERNO ANNA AMENDOLA Salerno, 27 maggio 2010 LA FILIAZIONE NATURALE L acquisto dello status di figlio naturale

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

«SCRIVERE DIRITTO» ATTI EFFICACI PER UN PROCESSO EFFICIENTE DAL DIALOGO PROCESSUALE ALLA CONDIVISIONE DEI MODELLI

«SCRIVERE DIRITTO» ATTI EFFICACI PER UN PROCESSO EFFICIENTE DAL DIALOGO PROCESSUALE ALLA CONDIVISIONE DEI MODELLI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO Renato Amoroso, Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Fippo D Aquino, Fabrizio D Arcangelo, Francesca Fiecconi, Maria Grazia Fiori, Federico Vincenzo Amedeo

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Sent.350/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visto il ricorso iscritto al numero 71883/PM del registro di Segreteria;

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,

Dettagli

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

INDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1

INDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1 INDICE Prefazione...p. XV La filiazione: profili generali... 1 I AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ Introduzione... 9 1 Disconoscimento della paternità in caso di mancata prova dell adulterio della

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; 1. Che cosa si intende per gerarchia delle fonti? a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; c) La

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

A T T E N Z I O N E I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta.

A T T E N Z I O N E I testi e gli schemi hanno carattere provvisorio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo ufficiale in Gazzetta. DDL APPROVATO DEFINITIVAMENTE IN DATA 22 APRILE 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (GU: non ancora pubblicato)

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Divorzio breve ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2015 Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 2051/05 Pronunziata il 07.03.2005 Depositata il 01.12.2005 1 Matrimonio e divorzio Divorzio: assegno di mantenimento dei figli Figlio maggiorenne Lavoro temporaneo Attualità o reviviscenza

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 941/96 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: Dott. ALESSANDRA BOTTAN PRESIDENTE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ADOZIONI ADOZIONE. Istituto tipico del diritto di famiglia CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed adottato

ADOZIONI ADOZIONE. Istituto tipico del diritto di famiglia CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed adottato ADOZIONI ADOZIONE Istituto tipico del diritto di famiglia CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed adottato 1 Un po di storia.. tutelare le aspettative di successione prima Legge 431/1967

Dettagli

5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita

5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita 5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE 5.1 La dichiarazione di nascita La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio per l iscrizione del/della neonato/a nel registro comunale dello stato civile (D.p.r.

Dettagli

TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.

TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c. TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola: IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.4951/2007 Reg.Dec. N. 3378 Reg.Ric. ANNO 2007 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano /RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.

Dettagli

Paternità naturale Giudizio di riconoscimento Morte del figlio Ascendenti - Legittimazione

Paternità naturale Giudizio di riconoscimento Morte del figlio Ascendenti - Legittimazione Paternità naturale Giudizio di riconoscimento Morte del figlio Ascendenti - Legittimazione La natura personalissima dell'azione per la dichiarazione della paternità naturale rende coerente la scelta del

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

N O T I F I C A. Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare

N O T I F I C A. Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. E sufficiente la consegna di una sola copia dell atto,

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE Tra: Sig. TIZIO, rappresentato e difeso dall avv. Alessandro Amendolara, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modugno, parte ricorrente nel procedimento

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

Fiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014

Fiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 111 14.04.2014 Cartelle. Eredi obbligati solidali La notifica è valida ed efficace anche se rivolta a uno soltanto degli eredi Categoria: Accertamento

Dettagli

per l accertamento e la declaratoria

per l accertamento e la declaratoria N. 00954/2010 REG.SEN. N. 01709/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA N. 01410/2014 REG.PROV.COLL. N. 04359/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (G.U. 11 maggio 2015 n. 107) Entrata in vigore: 26

Dettagli

CORTE D APPELLO DI MILANO. Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia. Dott.ssa Anna Maria Paganoni

CORTE D APPELLO DI MILANO. Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia. Dott.ssa Anna Maria Paganoni N. 826/07R. R. Vol. G. CORTE D APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott.ssa Anna Maria Paganoni Dott.

Dettagli

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato E inammissibile l'intervento del padre naturale nel giudizio di disconoscimento della paternità Cassazione civile sez. I 08 febbraio 2012 n. 1784 La Corte di Cassazione con questa recente sentenza (n.

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo

MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989) Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo P&D.IT La previsione di cui all oggi abrogato art. 6 L. n. 39/1989 in ordine alla necessità di iscrizione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Atto n. 23 Comparsa di costituzione e risposta. Cessione del credito Concordato preventivo

Atto n. 23 Comparsa di costituzione e risposta. Cessione del credito Concordato preventivo 476 Atto n. 23 Comparsa di costituzione e risposta. Cessione del credito Concordato preventivo di Claudia Mariani Traccia La società Alfa s.r.l., in data 10 novembre 2014, ha ceduto alla Gamma s.r.l. il

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice

Dettagli

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente DELIBERA N. 45/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.55 LEGISLATURA X Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Dettagli

INTERESSE DEL MINORE ED ATTRIBUZIONE DEL COGNOME PATERNO

INTERESSE DEL MINORE ED ATTRIBUZIONE DEL COGNOME PATERNO INTERESSE DEL MINORE ED ATTRIBUZIONE DEL COGNOME PATERNO Il tribunale per i minorenni, considerato che il minore Tizietto, di sette anni, già riconosciuto dalla madre Caia, era stato successivamente riconosciuto

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA

Dettagli

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU Una breve premessa Le nozioni di accusa penale e materia penale (leading case: Engel ed altri c. Paesi Bassi): autonomia delle garanzie convenzionali

Dettagli

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23; N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO ARTICOLO 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento stabilisce

Dettagli

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N. 487 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri

Dettagli

Straniero divenuto italiano

Straniero divenuto italiano Straniero divenuto italiano Efficacia e trascrizioni degli atti di stato civile Relatore: Valeria Pini Esperto Anusca Provincia di Bergamo, 9 maggio 2012 D.P.R. n 396 del 03/11/2000 Regolamento dello stato

Dettagli

Sentenza. del 23 ottobre 2013 - e. coniugi e consumati

Sentenza. del 23 ottobre 2013 - e. coniugi e consumati Conto corrente cointestato tra coniugi e disciplina della comunione de residuo TRIBUNALE DI BARI - Sentenza del 23 ottobre 2013 - e massima a cura dell Avv. Daniela Angelini Sono esclusi dalla comunione

Dettagli

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA

Dettagli

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA Così composto: dott. M.F.Pricoco Presidente dott. U. Zingales Giudice est. dott. L. Di Natale Componente privato dott. G. Armenia Componente privato riunito in camera

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli