Diritto Penale (parte speciale)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Diritto Penale (parte speciale)"

Transcript

1 Diritto Penale (parte speciale) REATI CONTRO LA SOCIETÀ REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA L essenza di tali reati è costituita dall atto di falsificare. Falsificare nel linguaggio comune significa far apparire la realtà diversa da quella che è (falsitas est dolosa veritatis immutatio in prejudicium alterius). In altri termini è quanto detto o fatto solosamente contrario al vero. L atto di falsificare (cd. immutatio veri) può assumere due significati: - non genuinità: con tale termine ci si riferisce all attività diretta sulle cose. In particolare il codice utilizza il termine contraffare quando l attività proviene da persona non autorizzata, mentre utilizza il termine alterare quando l attività pur provenendo da persona autorizzata, non è consentita. - mendace: ossia non veritiero con tale termine ci si riferisce alle dichiarazioni. In particolare il codice utilizza il termine attestare falsamente per indicare tale tipo di attività del mendacio. In ogni caso falsificare viene etimologicamente da falsum, ossia fallere (ingannare). Questa categoria di delitti prende in considerazione quei fatti idonei ad ingannare non già un numero determinato di persone, bensì il pubblico, ossia un numero indefinito di persone. L attività del reo si svolge su cose o con dichiarazioni che nella comunità sociale godono di un particolare credito, ossia ai cd. mezzi probatori. Mezzi probatori = tutte le cose o le dichiarazioni che, secondo la comunità sociale, godono di un particolare credito nei rapporti della vita sociale.

2 Oggetto giuridico: da sempre la dottrina ha individuato quale oggetto di tutela di questa classe di delitti la cd. fede pubblica. CONCETTO DI FEDE PUBBLICA: 1.) FEDE PUBBLICA: È LA FIDUCIA CHE LA SOCIETÀ RIPONE NEGLI OGGETTI, SEGNI E FORME ESTERIORI AI QUALI L ORDINAMENTO ATTRIBUISCE UN VALORE IMPORTANTE. L origine della fede pubblica sarebbe un comando dell Autorità, ossia in tanto un oggetto, un segno o una forma esteriore avrebbe pubblica fede in quanto tale le sia attribuita dall Autorità. 2.) FEDE PUBBLICA: È LA FIDUCIA USUALE CHE LO STESSO ORDINAMENTO DEI RAPPORTI SOCIALI E L ATTUAZIONE PRATICA DI ESSO DETERMINA TRA I SINGOLI O TRA LA PUBBLICA AUTORITÀ E I SOGGETTI RELATIVAMENTE ALL EMISSIONE E CIRCOLAZIONE MONETARI, AI MEZZI SIMBOLICI DI PUBBLICA AUTENTICAZIONE, AI DOCUMENTI E QUALITÀ DELLE PERSONE. L origine della fede pubblica sarebbe la necessità e le consuetudini sociali, in quanto affinché i rapporti sociali possano svolgersi è necessario che vi sia certezza in ordine a determinati oggetti o dichiarazioni. FEDE PUBBLICA: FIDUCIA E SICUREZZA NELLE RELAZIONI GIURIDICHE. IL POTERSI FIDARE DEI MEZZI DI PROVA. Tale interesse è considerato pubblico in quanto interesse sociale meritevole di tutela da parte dello Stato. A lungo la dottrina ha inteso la fede pubblica come oggetto giuridico dei reati considerati. In realtà si è così trascurato un altro aspetto. Occorre anzitutto dire che colui

3 che falsifica non agisce con il solo fine di mutare il vero, ma si propone un fine che è al di là. Il falso a ben vedere non è altro che una species della frode. Il falsificatore agisce falsificando per ingannare per ottenere un quid plurische va ben oltre la pura offesa alla fede pubblica. Di tale fine ne prende implicitamente atto il legislatore che punisce l uso di atto falso (art. 489 c.p.) sebbene il soggetto non abbia partecipato alla falsificazione, mentre tale uso non viene considerato aggravante nel caso del falsario o del suo complice. Tutto ciò si spiega alla luce del fatto che il legislatore considera l uso dell atto falso come il naturale evolversi dell azione del falsario. Le norme in questone per tanto oltre a proteggere la fede pubblica mirano a proteggere anche l interesse particolare tutelato dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova. La protezione offerta a tale interesse è immediata e diretta, ne è prova il diritto al risarcimento del danno. Per concludere oggetto giuridico dei delitti in questione non è uno, ma sono due (reati plurisoggettivi) gli interessi che le norme tutelano: - pubblica fede, ossia la fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche - interesse particolare tutelato dalla genuinità o integrità e dalla veridicità dei mezzi di prova Affinché le falsità siano punibili occorre che siano giuridicamente rilevanti (falsitas quae nemini nocet non punitur e falsitas non punitur quae non solum non nocuit sed nec apta nocere erat). Le tendenze recenti si sono però poste come formali intendendo che nella falsità vi è sempre una lesione di un interesse, ossia quello rappresentato dalla fede pubblica. Da

4 qui l estremo rigore nel punire aspramente irregolarità formali assai lievi (il notaio che dimentica di far firmare l atto alla stipulazione e lo fa firmare successivamente). Tuttavia il rigore applicativo non è stato uniforme in tutti i campi e ciò ha generato notevoli dubbi e perplessità. La soluzione al problema sarebbe data se si considerasse la duplicità di oggetto giuridico dei delitti in esame. Affinché il falso sia punibile occorre che: - sia idoneo a trarre in inganno il pubblico, dovendosi escludere pertanto il falso grossolano - sia idoneo a ledere o a mettere in pericolo l interesse tutelato dall integrità e veridicità dei mezzi probatori. Nel caso non ricorrano le due condizioni si tratterà di falso innocuo e pertanto non punibile. Tale concetto è più ampio del falso grossolano in quanto comprende ipotesi che non nuocciono a nessuno. Un ultima precisazione va fatta sulla imitatio veri ritenuta da alcuni requisito per la punibilità. In verità anche quando non sussiste l imitazione del vero può realizzarsi la possibilità di ingannare. Elemento soggettivo: circa tale elemento si rilevano tre posizioni: - dolus in re ipsa, ossia il dolo è insito nella falsificazione tuttavia la concezione è anacronistica e in contrasto con la posizione moderna che esige la prova dell elemento soggettivo pur osservando che esso spesso risulta problema assai delicato che consentirebbe una facile fuga alle maglie della giustizia.

5 - coscienza e volontà dell immutatio veritatis, ossia il soggetto deve essere aver consapevolmente voluto la falsificazione Tale è la posizione della Cassazione che non ritiene necessaria né la intentio nocendi, né la intentio decipiendi. - consicenza e volontà dell immutatio veritatis unita alla intentio decipiendi, ossia il soggetto deve aver consapevolmente voluto la falsificazione per realizzare un inganno sull autore o il tenore della cosa o della dichiarazione Questa appare la soluzione più corretta per l elemento soggettivo, con la conseguenza che se l autore della immutatio veritatis non voleva ingannare o riteneva che il falso fosse erroneamente innocuo non potrà essere punito. DELITTI DI FALSITÀ IN VALORI PUBBLICI Artt c.p.: Falso nummario È punito...: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori 2) chiunque altera in qualsiasi modo monente genuine, col dare ad esse apparenza di un valore superiore 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell alterazione, ma di concerto con chi l ha eseguita ovvero un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monente contraffatte o alterate 4) chiunque al fine di metterle in circolazione acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario monete contraffatte o alterate Chiunque altera monete della qualità indicata nell articolo percedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuni dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito...

6 Chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene... Le pene negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o stranieri. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito... Elemento oggettivo: il fatto materiale di questa serie di reati va distinto nelle varie figure delittuose: I. CONTRAFFAZIONE: contraffarre significa fabbricare monente da parte di soggetti non autorizzati senza che abbia rilevanza il valore intrinseco dell oggetto contraffatto II. ALTERAZIONE: alterare significa incidere sulla genuinità delle monente in modo non consentito da parte di soggetti autorizzati alla fabbricazione. L operazione di alterazione può consistere nel (a.) dare apparenza di un valore superiore; ovvero (b.) far scemare il valore. Accanto a queste falsità ccdd. proprie il codice punisce anche le ccdd. falsità improprie consistenti nell utilizzo di moneta contraffatta o alterata da parte di un soggetto che non ha concorso nella falsificazione III. INTRODUZIONE NELLO STATO DI MONETE FALSIFICATE: si distingue tra: (1.) importazione in concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l alterazione

7 (2.) importazione senza concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l alterazione, ma al fine di mettere in circolazione monete falsificate IV. AQUISTO O RICEZIONE DI MONETE FALSIFICATE: ciò che conta è che il soggetto sia entrato in possesso di monete falsificate al fine di metterle in circolazione. Anche qui si distingue tra: (1.) acquisto o ricezione da parte di chi ha eseguito la contraffazione o l alterazione (2.) acquisto o ricezione da parte di terzi V. DETENZIONE DI MONETE FALSIFICATE: si distingue tra: (1.) detenzione in concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l alterazione (2.) detenzione senza concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l alterazione, ma la fne di mettere in circolazione monete falsificate VI. SPENDITA O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI MONETE FALSIFICATE: spendere significa dare monete in qualsiasi modo ad un terzo in cambio di un'altra cosa, mentre mettere in circolazione significa far uscire dalla propria custodia la moneta trasferendola ad altri a qualsiasi titolo. Si distingue tra: (1.) spendita o messa in circolazione in concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l alterazione (2.) spendita o messa in circolazione senza il concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l alterazione conoscendone la falsità (3.) spendita o messa in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede (in questo caso il soggetto deve essere venuto a conoscenza della falsità prima di spendere o mettere in circolazione la moneta).

8 Corso legale = dichiarazione dello Stato che detti oggetti sono considerati mezzi validi di pagamento con efficacia liberatoria. Momento consumativo: i reati si consumano in relazione alle varie ipotesi delittuose: I. CONTRAFFAZIONE: nel momento in cui la moneta è contraffatta II. III. ALTERAZIONE: nel momento in cui la moneta è alterata INTRODUZIONE NELLO STATO DI MONETA FALSIFICATA: nel momento in cui la moneta è immessa (ipotesi sub (1.)) ovvero è messa in circolazione (ipotesi sub (2.)) IV. ACQUISTO O RICEZIONE DI MONETA FALSIFICATA: nel momento in cui la moneta è messa in circolazione V. DETENZIONE DI MONETA FALSIFICATA: nel momento in cui la moneta è detenuta (ipotesi sub (1.)), ovvero è messa in circolazione (ipotesi sub (2.)) VI. SPENDITA O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI MONETA FALSIFICATA: nel momento in è spesa o messa altrimenti in circolazione. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di contraffarre o alterare moneta, ovvero introdurre, acquistare o ricevere, detenere, spendere o mettere in cirocolazione moneta falsificata. Ove non ricorra il concerto con chi ha eseguito la falsificazione è necessario il fine specifico di mettere in circolazione la moneta falsificata (dolo specifico). Aggravanti speciali sono previste dall art. 456 c.p. quando: 1) è diminuito il prezzo della valuta o dei titoli di Stato 2) è compromesso il credito nei mercati interni o esteri

9 Forma attenutata: è rappresentata dall art. 463 c.p. quando il soggetto attivo riesce prima che l Autorità ne abbia notizia ad impedire la contraffazione, l alterazione, la fabbricazione o la circolazione di moneta falsificata. DELITTI DI FALSITÀ IN DOCUMENTI Oggetto materiale: sono i documenti, ossia gli atti pubblici e le scritture private. Si è sostenuto che oltra ad essere oggetto materiale, i documenti siano anche oggetto giuridico. La concezione non può accogliersi perché i documenti non sono tutelati in quanto tali, ma in relazione agli interessi per i quali possono avere rilevanza giuridica. I delitti di falso hanno un duplice oggetto giuridico: la fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche (cd. fede pubblica) e gli interessi specifici tutelati dalla genuinità e veridicità dei documenti quali mezzi di prova. CONCETTO DI documento = ogni scritto, anche recepito in un programma informatico, dovuto ad una persona che in esso si palesa, contenente esposizione di dati, fatti o dichiarazioni di volontà. Sono requisiti del documento: 1. forma scritta: sebbene possono indubbiamente esistere documenti che non posseggono tale requisito (fotografie, videoregistrazioni, registrazioni magnetofoniche, ecc...) ai fini della legge penale, la scrittura assume il ruolo di requisito essenziale. Unica eccezione sono i documenti informatici, ossia qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente elaborati.

10 La scrittura può essere rappresentata tanto da caratteri alfabetici, che numerici, stenografici, crittografici e ogni altro segno idoneo ad esprimere il pensiero. In ogni caso tali segni devo essere comprensibili almeno da un certo numero di persone. Ne consegue che lo scritto indecifrabile o che abbia significato per il solo autore non è documento. Non è richiesta l autografia, ossia non è necessario che la scrittura sia vergata a mano, ammettendosi ongi altro mezzo di riproduzione della scrittura. In ogni caso il mezzo deve essere idoneo a conservare lo scritto per un certo tempo. 2. riconoscibilità dell autore: dallo scritto deve risultare l autore, ossia il soggetto che ne assume la paternità. L assunzione di paternità avviene generalmente mediante sottoscrizione. Questa deve essere autografa, ossia vergata a mano e deve assolvere il compito di permettere di individuare colui che l ha apposta. Ne consegue che è perfettamente idonea a tale scopo la sottoscrizione mediante soprannome o pseudonimo notorio. Per l incontro, il crocesegno non è valido salvo i casi ammessi. Negli atti pubblici accade che la sottoscrizione richiesta non debba essere autografa. In tali casi è ritenuto valido l uso di stampiglie personali. Vi sono altri documenti che in genere non sono sottoscritti (libri di commercio, registi, ecc...), in essi la paternità risulta da altri elementi. Data: consiste nell inicazione del tempo e del luogo di redazione del documento. In generale non è elemento essenziale del documento, ma se richiesta, la sua contraffazione o alterazione dà luogo a falso.

11 3. contenuto o tenore: esso può essere di due specie: esposizione (narrazione) documento espositivo (narrativo), ovvero dichiarazione di volontà documento dichiarativo. Alcuni sostengono che ai fini dell esistenza del documento occorre che il fatto esposto o la volontà manifesta siano giuridicamente rilevanti. Tuttavia aggiungere tale requisito è eccessivo in quanto ai fini della responsabilità penale la falsità deve essere sempre giuridicamente rilevante e tale non lo è quando la falsificazione non pregiudica alcuno. Circa la nullità che può interessare il documento si è sostenuto che in tal caso la falsità di un documento nullo non comporta responsabilità penale. In caso di annullabilità del documento, la falsità comporta responsabilità penale in quanto l atto è idoneo a produrre un qualche effetto anche se provvisorio. Occorre però osservare che la validità non ha nulla a che vedere con l esistenza. Un documento falso può essere a sua volta oggetto di altre falsità. Al più tutto ciò inciderà sulla rilevanza giudica della falsità. Funzione essenziale del documento è servire alla prova nelle realzioni giuridiche (docere = insegnare, indicare). Tuttavia non è necessario che il documento sia stato redatto a fini probatori. In tal senso si distingue tra documenti intenzionali, ossia quei documenti precostituiti ai fini probatori, e documenti occasionali o casuali, ossia quei documenti redatti per altri fini, ma che successivamente assumono rilevanza ai fini probatori. ATTI PUBBLICI: occorre anzitutto tenere in considerazione i due articoli del codice civile:

12 art c.c.: l atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l atto è formato. art 2700 c.c.: l atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L atto pubblico viene contrapposto alla scrittura privata, tuttavia le due categorie non sono esaustive di tutti i documenti possibili, essendovene diversi che non rientrano né nell una, né nell altra. Al riguardo si osserva infatti che: - i pubblici ufficiali redigono anche atti che non presentano le caratteristiche degli atti pubblici - oltre ai pubblici ufficiali, il nostro ordinamento conosce la figura del pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio (sottospecie dell incaricato di un pubblico servizio) Per tanto si individuano due gruppi di documenti non riconducibili né agli atti pubblici né alle scritture private: - atti redatti da pubblici ufficiali che non hanno i caratteri degli atti ex art c.c. - atti redatti da pubblici impiegati icaricati di un pubblico servizio nell esercizio delle loro attribuzioni Queste due categorie di atti insieme agli atti ex art c.c. vanno a costituire gli atti pubblici in senso lato, mentre gli atti pubblici redatti, secondo le formalità prescritte,

13 dal pubblico ufficiale che è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede costituiscono gli atti pubblici in senso stretto. Atti fidefacenti = sono gli atti che fanno piena prova fino a querela di falso. Per l individuazione di tale categoria si è sostenuto che sono tali: - gli atti per i quali non è ammessa prova diversa tale opinione è inaccettabile - gli atti per i quali si rende necessaria la presenza di un pubblico ufficiale tale opinione è inaccettabile - gli atti che rappresentano documenti espositivi (narrativi) tale opinione è inaccettabile Tralasciando i criteri proposti occorre rilevare che fa piena prova fino a querela di falso l atto che: 1. sia stato redatto da un pubblico ufficiale: escludendosi gli atti redatti da pubblici impegati incaricati di pubblico servizio 2. sia stato redatto da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, dai regolamenti o dall ordinamento interno della PA: in altri termini occorre che l atto sia stato formato nell esercizio di un potere di certificazione 3. sia stato redatto secondo le formalità prescritte Ricorrendo tali requisiti il fare piena prova fino a querela di falso è riservato non a tutto il documento, ma solo ad una parte di esso, ossia: 1. alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale 2. alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza: in altre parole de visu et auditu ex propriis sensibus 3. ai fatti che il pubblico ufficiale dichiara di aver compiuto

14 SCRITTURE PRIVATE: sono tali tutti quei documenti che non presentino i caratteri dell atto pubblico (documenti formati da un privato o da un pubblico ufficiale o da un pubblico impegato incaricato di un pubblico servizio al di fuori delle sue attribuzioni). art c.c.: sono del pari considerati scritture private i documenti formati da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l osservanza delle formalità prescritte. art. 491 c.p.: alcune scrittura private sono equiparate agli atti pubblici esclusivamente ai fini della pena. Essi sono: testamento olografo cambiali altri titoli all ordine o al portatore ORIGINALI E COPIE: la distinzione che ha rilevanza è tra originali e copie autentiche. Le copie semplici non hanno valore probatorio. Originale = documento redatto da persona a ciò autorizzata. Quando si formano più originali al tempo stesso, nonché in caso di smarrimento il primitivo originale viene rinnovato l atto negli stessi termini e con la frima delle medesime persone si hanno duplicati. Copia autentica = è la riproduzione fedele di un documento originale effettuata con qualcisasi mezzo e dichiarata conforme all originale da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La dichiarazione di conformità prende il nome di autenticazione. Le falsità commesse su copie autentiche sono parificate alla falsità commesse sugli originali.

15 DISTINZIONE TRA FALSITÀ MATERIALI E FALSITÀ IDEOLOGICHE: generalmente la differenza viene descritta in questi termini: mentre il falso materiale interessa il documento nella sua essenza materiale, il falso ideologico interessa il documento nella sua sostanza, nel suo contenuto. La distinzione nei termini è corretta, ma deve essere specificata. Occorre considerare che il falso assume due significati: - non genuino: in tal caso di parla di falso materiale. Tale tipo di falsità è punibile sempre che sia giuridicamente rilevante. Un documento è genuino quando: o l utore apparente è l autore reale o effettivo o il documento non ha subito alterazioni: Alterazioni = modificazioni di qualsiasi specie che vengono apportate al documento dopo la sua formazione. L apposizione di alterazioni (modifiche, aggiunte o cancellature) rende falso il documento anche se provenienti dall autore senza che sia autorizzato dagli aventi diritto, in quanto una volta formato il documento si distacca dal suo autore. Il falso materiale può assumere così solo due forme: o contraffazione: ossia quando il documento è formato da persona diversa da quella apparente o alterazione: ossia quando il documento è formato dall autore apparente ma ha subito modifiche dopo la sua formazione non consentite

16 - non veridico: in tal caso di parla di falso ideologico. L ipotesi ricorre tutte le volte in cui non sia possibile parlare di falsità materiali. Tale falsità è punibile in quanto sia giuridicamente rilevante e sussista un obbligo giuridico di attestare o far risultare il vero. Artt. 476, 477, 482 c.p.: Falsità materiali in documenti pubblici Il pubblico ufficiale che, nell esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito. Se la falsità concerne un atto o una parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso... Il pubblico ufficiale che, nell esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito... Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dall esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene... Trattasi di reato proprio. art. 493 c.p.: prevede che le disposizioni concernenti le falsità commesse dai pubblici ufficiali si applichino anche agli impiegati pubblici incaricati di un pubblico servizio con riferimento agli atti formati nell esercizio delle loro attribuzioni. Elemento oggettivo: occorre distinguere le tre differenti figure criminose: FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI: il fatto materiale consiste nel formare in tutto o in parte un atto falso o nell alterarne il contenuto.

17 Formare un atto falso = contraffare Aggravante speciale è costituita dall ipotesi in cui la contraffazione o l altrazione interessino un atto che fa piena prova fino a querela di falso. FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DEL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE: il fatto materiale è costituito dal contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero di far apparire adempiute condizioni richieste per la validità di certificati o autorizzazioni mediante contraffazione o alterazione. Trattasi di reato proprio. Certificati = sono documenti che attestano la verità o la scienza di determinati fatti o condizioni (esistenza in vita, morte, buona condotta, povertà...). Autorizzazioni amministrative = sono dichiarazioni della PA mediante le quali vengono rimossi, permanentemente o temporaneamente, limiti legali a determinate attività FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO: il fatto materiale consiste nel compimento delle attività di cui sopra ad opera di un privato (falsificazione di un diploma di laurea o scambio della propria fotografia su una carta di indentità diversa). Al privato è equiparato il pubblico ufficiale che commetta il fatto al di fuori dell esercizio delle proprie funzioni. Se al fatto vi partecipa un pubblico ufficiale nell esercizio delle proprie funzioni, si applicheranno anche al privato le norme che puniscono il fatto commesso dal pubblico ufficiale per il principio dell art. 117 (se per le condizioni o le qualità personali o per i

18 rapporti tra il colpevole e l offeso muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato). Si osserva che la falsità deve essere giuridicamente rilevante per importare responsabilità penale, ossia deve essere idonea ad ingannare il pubblico e a ledere o mettere in pericolo gli interessi specifici tutelati dalla genuinità del mezzo di prova. Al riguardo si osserva che, specie in materia di falsità documentali, l offesa alla pubblica fede è idonea a compromettere il credito che ai documenti e riservato pregiudicando anche l interesse specifico. Tuttavia se si dimostra che l interesse spacifico non è leso o messo in pericolo, la rilevanza del falso è esclusa. Momento consumativo: i reati si consumano nel momento in cui il documento è contraffatto o alterato. È ammesso il tentativo. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di falsificare il documento con la consapevolezza di ledere o mettere in pericolo gli interessi altrui. Art. 479, 480, 478 c.p.: Falsità ideologiche in documenti pubblici Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che è un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene... Il pubblico ufficiale, che, nell esercizio delle proprie funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità, è punito...

19 Il pubblico ufficiale che, nell esercizio delle proprie funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall originale, è punito... Se la falsità concerne un atto o una parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione... Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti pubblici o privati la pena... Soggetto attivo: è compreso tanto il pubblico ufficiale quanto il pubblico impegato incaricato di un pubblico servizio. Elemento oggettivo: il fatto materiale deve essere distinto per le tre ipotesi delittuose: FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI: il fatto materiale si concreta in 4 condotte: - attestazione falsa di un fatto compiuto dal pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza; - attestazione come da lui ricevute di dichiarazioni a lui non rese; - omissione o alterazione di dichiarazioni da lui ricevute; - attestazione falsa di fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità (es: il pubblico ufficiale mente nel riferire l esistenza di tracce di sangue...) Aggravante speciale è costituita dall art. 476, 2 comma ossia quando la falsità interessi un atto o una parte di un atto che faccia piena prova fino a querela di falso. FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI: il fatto materiale si concreta nella falsa attestazione in certificati o autorizzazioni amministrative di fatti dei quali l atto è destinato a provarne la verità.

20 Certificati = vd. supra Autorizzazioni amministrative = vd. supra FALSITÀ COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O IN ATTESTATI DEL CONTENUTO DI ATTI: il fatto materiale consiste nel: - rilasciare una pretesa copia di un atto che non esiste - rilasciare una copia difforme dall originale Sebbene nella rubrica del codice si parli di falsità materiale in realtà il documento è genuino e la falsità concerne esclusivamente la non veridicità del contenuto. Aggravante speciale è rappresentata dall ipotesi in cui la falsità concerna un atto o una parte di un atto che faccia piena prova fino a querela di falso. Forma attenuta: è costituita dall ipotesi in cui la falsità concerna un attestato sul contenuto di atti pubblici o privati. In altri termini quando la falsità riguarda un atto che esponga in forma sintetica il contenuto di un documento esistente (cd. riassunto). Si osserva che in quanto si tratta di falso ideologico, la falsità affinché importi responsabilità penale occorre che sia giuridicamente rilevante, ossia deve essere idonea ad ingannare il pubblico e a ledere o mettere in pericolo gli interessi specifici tutelati dalla genuinità del mezzo di prova, ma anche che sussista un obbligo giuridico di attestare o far risultare il vero derivante da un potere di certificazione. Momento consumativo: i reati si consumano nel momento in cui l atto è definitivamente formato. Il tentativo è ipotizzabile.

21 Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di attestare il falso unitamente alla consapevolezza di ledere o mettere in pericolo interessi altrui. Art. 484 c.p.: False attestazioni di privati in atto pubblico Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità, è punito... Se si tratta di attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione... Sebbene il codice denomini la fattispecie falsità ideologica deve osservarsi che si tratta di falsa testimonianza resa fuori dal processo. Il falso non è voluto dall autore che forma il documento e pertanto potrà configurare al più falsità ideologica indiretta. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nell attestare il falso in un atto pubblico circa fatti dei quali tale atto è destinato a provare la verità. La falsa attestazione deve essere resa al pubblico ufficiale escludendosi, per l incontro, le dichiarazioni mendaci rese all impiegato pubblico incaricato di pubblico servizio. Destinato a provare la verità = trattasi di documento intenzionale, ossia precostituito per la prova. Non si richiede l idoneità a provare il fatto attestato, né che l atto faccia piena prova fino a querela di falso. NEGOZIO SIMULATO: non concreta reato la simulazione in quanto non è falsa dichiarazione di verità, ma falsa dichiarazione di volontà alla quale la legge civile ricollega effetti determinati. Momento consumativo: il reato è consumato nel momento in cui l atto pubblico risulta formato. Il tentativo è ipotizzabile.

22 Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di attestare il falso unitamente alla consapevolezza di ledere o mettere in pericolo interessi altrui. Falsità in scritture private Art. 485 c.p.: Falsità materiale in scritture private Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso... Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera dopo che questa fu definitivamente formata. Elemento oggettivo: il fatto materiale è costituito da due comportamenti: - falsificazione: comprende le due ipotesi di falso materiale: o la contraffazione: da intendersi nel termine formare, si ha ogni volta che il documento è formato da persona diversa dall autore apparente o l alterazione: si ha ogni volta che vengono apportate modifiche (aggiunte o soppressioni) non autorizzata. Contraffazione e alterazione sono sempre punibili ancorché dirette a dimostrare un fatto vero (es.: formazione di una ricevuta apocrifa per dimostrare un pagamento avvenuto). - far uso / lasciare che altri faccia uso del documento falsificato: l uso che si richiama è nel senso dell impiego del documento come mezzo di prova, ossia deve servire ad uno di quegli scopi a cui servirebbe se non fosse falso. La

23 condotta rileva tanto come azione (uso) quanto come omissione (lasciare che altri faccia uso). Si noti che l uso o il lasciar che altri faccia uso ricorre anche nell ipotesi di testamenti olografi, cambiali e altri titoli di credito all ordine o al portatore. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui si realizza l uso. Non è necessario il conseguimento dei vantaggi che l autore si era ripromesso. Il tentativo è ipotizzabile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di falsificare unitamente alla volontà dell uso o alla tolleranza consapevole dell uso da parte di terzi (dolo generico). A ciò occorre aggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (dolo specifico) Si osserva che qualsiasi reato è commesso per conseguire un vantaggio proprio o altrui, ovvero per recare un danno ad altri. L espressione al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno deve correttamente intendersi al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio con altrui pregiudizio. art. 493 bis c.p.: Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e ciò anche nell ipotesi di falsificazione di cambiale o altro titolo di credito all ordine o al portatore. Fa eccezione l ipotesi di falsificazione di testamento olografo,per il quale è prevista la procedibilità d ufficio. Art. 481 c.p.: Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

24 Chiunque, nell esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità, è punito... Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nell attestare falsamente in un certificato fatti la cui verità è destinata ad essere provata dal documento predetto. Certificati = comprendono i certificati sanitari, di avvenuta pratica professionale e altre scritture private provenienti da esercenti un servizio di pubblica necessità provvisti di un potere di certificazione. Tali atti ricevono una maggiore tutela in quanto quasi pubblici, ossia in quanto godono di un maggior credito presso il pubblico. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui il certificato è definitivamente formato. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di attestare il falso unitamente alla consapevolezza di ledere o mettere in pericolo interessi altrui. Aggravante speciale consiste nell ipotesi in cui la falsità è realizzata a scopo di lucro. Si osserva che tale ipotesi rileverà nell elemento soggettivo concretando dolo specifico. Art. 484 c.p.: Falsità in registri e notificazioni Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all ispezione dell Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all Autorità stessa circa la proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito...

25 Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nello scrivere o lasciar scrivere false registrazioni o false notificazioni in ordine alle proprie attività industriali, commerciali o professionali. Trattasi di indicazioni mendaci che concretano falso ideologico in scrittura privata. Oggetto materiale: - registrazioni sottoposte all ispezione dell Autorità di pubblica sicurezza e quindi non ad ispezioni di altre Autorità - notificazioni all Autorità di pubblica sicurezza Per tali attività deve sussistere in capo all agente l obbligo giuridico a provvedervi in ordine alle proprie attività industriali, commerciali o professionali. La condotta può sostanziarsi tanto in un azione (scrivere) quanto in un omissione (far scrivere). Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui la registrazione o la notificazione sono definitivamente formate. Il tentativo appare ipotizzabile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di scrivere o lasciar scrivere false indicazioni unitamente alla consapevolezza di violare un obbligo di legge e di ledere o mettere in pericolo interessi altrui. art. 493 bis c.p.: Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e ciò anche nell ipotesi di falsificazione di cambiale o altro titolo di credito all ordine o al portatore. Fa eccezione l ipotesi di falsificazione di testamento olografo,per il quale è prevista la procedibilità d ufficio. Art. 490 c.p.: Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

26 Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace... Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nel distruggere, sopprimere od occultare totalmente o parzialmente un atto vero. Distruggere = non far sussistere più il documento nella sua materialità. Sopprimere = operare in modo tale da rendere lo scritto non più qualificabile come documento. Occultare = nascondere o rendere impossibile l utilizzazione del documento. Documento vero = documento genuino. Il reato non lede la genuinità e la veridicità del documento, ma rappresenta comunque un attentato all integrità e utilizzabilità dei mezzi probatori. Oggetto materiale: - atti pubblici - scritture private - copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti Ne rimangono fuori le copie autentiche, i certificati e gli attestati del contenuto di atti. Se l agente aveva la piena ed esclusiva disponibilità dell atto è esclusa l antigiuridicità del fatto. Tale è, invece, quando sussiste un obbligo a esibire o a restituire il documento. Nel caso di scritture private, il consenso di tutti gli interessati fa venire meno l antigiuridicità del fatto. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui il soggetto avente diritto rimane privo della disponibilità del documento. Non si richiede che si verifichi effettivamente un danno.

27 Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di distruggere, sopprimere od occultare in tutto o in parte il documento (dolo generico) con il fine di escludere l utilizzo del mezzo di prova (dolo specifico). Tale finalità non risulta esplicita nella norma, ma si ritiene la sua necessaria presenza per distinguere l ipotesi dal delitto di danneggiamento. art. 493 bis c.p.: se il fatto riguarda una scrittura privata, il reato è perseguibile a querela della persona offesa e ciò anche nell ipotesi di falsificazione di cambiale o altro titolo di credito all ordine o al portatore. Fa eccezione l ipotesi di falsificazione di testamento olografo,per il quale è prevista la procedibilità d ufficio. Art. 489 c.p.: Uso di atto falso Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso, soggiace... Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Presupposto: il soggetto attivo del delitto in esame non deve essere concorso nella falsità. In caso contrario egli sarà punito in qualità di concorrente. L uso del atto falso da parte del falsificatore o del suo complice corrisponde alla naturale esplicazione del fatto di falsificazione e non comporta quindi un aggravio della pena. L atto utilizzato deve essere falso, ossia non genuino (contraffatto o alterato) ovvero non veritiero. Nel caso in cui la falsità non sia giuridicamente rilevante (falso grossolano o falso innocuo), l uso non concreterà il delitto in esame. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nel fare uso di un atto falso.

28 Uso di atto falso = impiego del documento come mezzo di prova. Il documento deve essere utilizzato agli stessi fini per i quali sarebbe adoperato se fosse vero. La modalità d uso comprende tanto quella giudiziale che stragiudiziale. Cassazione: ha dato una nozione più ampia di uso, il quale si realizza tutte le volte in cui il documento esce dalla sfera di azione del colpevole per iniziare rapporti giuridici con i terzi (es.: deposito del documento per la custodia presso un pubblico ufficiale). Critica: a fronte di quanto detto, si è sostenuto che l uso che non si concreta nell impiego del documento come mezzo di prova costituisce in verità un atto preparatorio. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui si verifica l uso. Il tentativo è ipotizzabile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di usare il documento come se fosse vero per fini probatori unitamente alla consapevolezza che è falso (dolo generico). In caso di scritture private oltre alla coscienza e volontà di utilizzare il documento falso come se fosse vero per fini probatori occorre il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (dolo specifico) L espressione al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno deve correttamente intendersi al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio con altrui pregiudizio. art. 493 bis c.p.: se il fatto riguarda una scrittura privata, il reato è perseguibile a querela della persona offesa e ciò anche nell ipotesi di falsificazione di cambiale o altro titolo di credito all ordine o al portatore. Fa eccezione l ipotesi di falsificazione di testamento olografo,per il quale è prevista la procedibilità d ufficio.

29 Falsità in foglio firmato in bianco Le ipotesi di riempimento abusivo da distinguere sono due. Ossia quando il riempimento avviene ad opera di: - persona in possesso del foglio per un titolo che importi l obbligo o la facoltà di riempirlo trattasi di possesso legittimo Il riempimento abusivo qui concreta il cd. abuso di foglio firmato in bianco. Tale ipotesi non rappresenta né falsità materiale, in quanto il soggetto ha un mandato ad scribendum, né falsità ideologica, in quanto può attestare il vero e andare contro le indicazioni del mandante. L autore è punito a titolo di frode poiché ha abusato della fiducia del sottoscrittore del foglio. - persona diversa da cui sopra in possesso del foglio trattasi di ipotesi di possesso illegittimo, ovvero legittimo, ma senza l obbligo o la facoltà di riempimento. In tal caso si applicano per l art. 488 c.p. le disposizioni sulla falsità materiale in atti pubblici o in scritture private. Art. 486 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso... Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato binaco qualsiasi spazio destinato ad essere riempito. Presupposto: è il possesso del foglio firmato in bianco, ossia la disponibilità di tale foglio, e l obbligo o la facoltà di riempimento. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste in due condotte:

30 - scrivere / far scrivere un atto privato diverso da quello per cui il soggetto era obbligato o autorizzato - usare / lasciare usare il foglio come mezzo di prova (cd. funzione tipica) Momento consumativo: il reato è consumato nel momento in cui si verifica l uso. Il tentativo appare ipotizzabile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di scrivere o far scrivere un atto diverso da quello per cui si era obbligati o autorizzati e di usarlo o lasciarlo usare (dolo generico). Oltre a ciò occorre il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio con altrui pregiudizio (dolo specifico). art. 493 bis c.p.: se il fatto riguarda una scrittura privata, il reato è perseguibile a querela della persona offesa e ciò anche nell ipotesi di falsificazione di cambiale o altro titolo di credito all ordine o al portatore. Fa eccezione l ipotesi di falsificazione di testamento olografo,per il quale è prevista la procedibilità d ufficio. Art. 487 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio o per un titolo che importa l obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene... Trattasi di reato proprio. art. 493 c.p.: prevede che le disposizioni concernenti le falsità commesse dai pubblici ufficiali si applichino anche agli impiegati pubblici incaricati di un pubblico servizio con riferimento agli atti formati nell esercizio delle loro attribuzioni.

31 Presupposto: è il possesso del foglio firmato in bianco per ragioni d ufficio o per titolo che importi un obbligo o la facoltà di riempimento. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nello scrivere o far scrivere un atto pubblico diverso da quello per cui il soggetto era obbligato o autorizzato. Momento consumativo: il reato è consumato nel momento in cui il documento è definitivamente formato. Il tentativo appare ipotizzabile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di scrivere o far scrivere un atto diverso da quello per cui si era obbligati o autorizzati (dolo generico). DELITTI DI FALSITÀ IN CONTRASSEGNI Oggetto materiale: sono i contrassegni i quali costituiscono mezzi di prova al pari dei documenti. Differiscono da questi in quanto: - non indicano alcun autore - il contenuto è convenzionale (cd. valore simbolico) Dai contrassegni vanno distinti i sigilli e altri strumenti destinati ad apporli i quali non possono considerarsi mezzi di prova. Artt c.p.: Fabbricazione illegittima di sigilli Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito... Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito...

32 La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nel contraffare: - pubblici sigilli e in particolare il sigillo dello Stato - agli atri strumenti destinati alla pubblica autenticazione o certificazione Sigilli = strumenti atti a riprodurre mediante impressione disegni o diciture su determinati oggetti Altri strumenti destinati alla pubblica autenticazione o certificazione = bolli ad umido, a secco, punzoni, marchi a fuoco, ecc... Contraffare = fabbricare illegittimamente, ossia senza l autorizzazione dell Autorità pubblica competente. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui il sigillo o altro strumento destinato alla pubblica autenticazione o certificazione è fabbricato. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di contraffare il sigillo o altro strumento destinato alla pubblica autenticazione o certificazione (dolo generico). Artt c.p.: Falsità in impronte autenticatrici o certificatici Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero non essendo concorso nella contraffazione fa uso della cosa che reca l impronta contraffatta, soggiace alle pene... Chiunque fuori dai casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene...

33 Elemento oggettivo: il fatto materiale può consistere in: 1. contraffazione (falsificazione) di impronte di una pubblica autenticazione o certificazione: la norma parla di contraffazione, ma è implicito il riferimento anche all alterazione. In generale si parlerà di falsificazione. Impronte di pubblica autenticazione = segni apposti dall ente pubblico o da un pubblico ufficio su un documento attestanti la genuinità, ossia la provenienza dal soggetto che figura aver redatto il documento. Impronte di pubblica certificazione = segni apposti dall ente pubblico o da un pubblico ufficio su una cosa attenstanti il compimento di un determinato atto, la qualità, lo stato di questa. La falsificazione può avvenire: o mediante pubblici sigilli / altri strumenti destinati alla pubblica autenticazione o certificazione l ipotesi di uso di sigilli contraffati è contenuta negli artt. 467 e 468 c.p. insieme alla fabbricazione illegittima di sigilli contemplata dai medesimi. In particolare l uso è punito quando l agente non è concorso nella contraffazione. o mediante mezzi diversi da quelli indicati sopra 2. uso della cosa che reca l impronta contraffatta: l uso è punito quando l agente non è concorso nella falsificazione, altrimenti il fatto rimarrà assorbito nella falsificazione di impronte di una pubblica autenticazione o certificazione 3. vendita o acquisto di cose con impronte falsificate: è l ipotesi prevista dall art. 470 c.p.

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

La Cartella Clinica: principi e regole giuridiche. Avv. Cosimo Maggiore

La Cartella Clinica: principi e regole giuridiche. Avv. Cosimo Maggiore La Cartella Clinica: principi e regole giuridiche Avv. Cosimo Maggiore DOCUMENTAZIONE SANITARIA _ Valore e Funzione Informative a fini clinici _ Valore Giuridico e Funzione probatoria. DEFINIZIONI _ DOCUMENTO

Dettagli

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare TITOLO III. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia CAPO III

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare TITOLO III. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia CAPO III LIBRO SECONDO Dei delitti in particolare TITOLO III Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia CAPO III Della tutela arbitraria delle private ragioni Articolo 392 Esercizio arbitrario delle proprie

Dettagli

- PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA

- PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA 75 - PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA 75 76 D.1. I reati di cui all art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001. Esemplificazione

Dettagli

Codice Penale. [...] LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO VII Dei delitti contro la fede pubblica. [...] Capo II

Codice Penale. [...] LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO VII Dei delitti contro la fede pubblica. [...] Capo II Codice Penale [...] LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO VII Dei delitti contro la fede pubblica [...] Capo II Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione

Dettagli

PARTE SPECIALE Sezione IV. Reati contro industria e commercio

PARTE SPECIALE Sezione IV. Reati contro industria e commercio PARTE SPECIALE Sezione IV Reati contro industria e commercio PARTE SPECIALE Sezione IV Sommario 1.Le fattispecie di Reati Presupposto (Artic 25 bis 1 D lgs 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 5 3.Regole

Dettagli

- PARTE SPECIALE B- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- PARTE SPECIALE B- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - PARTE SPECIALE B- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI B.1. I reati di cui all art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001 La legge 18 marzo 2008, n. 48, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione

Dettagli

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO FAMIGLIA DI REATI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI L art. 25 bis disciplina le ipotesi in cui

Dettagli

Documento informatico e firme elettroniche

Documento informatico e firme elettroniche Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento

Dettagli

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità

Dettagli

Codice Penale art. 437

Codice Penale art. 437 Codice Penale art. 437 TITOLO VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica Dei delitti di comune pericolo mediante violenza Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. [I]. Chiunque

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLEGATO 2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1) CORRUZIONE La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il

Dettagli

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma

Dettagli

PARTE SPECIALE Sezione II. Reati informatici

PARTE SPECIALE Sezione II. Reati informatici PARTE SPECIALE Sezione II Reati informatici PARTE SPECIALE Sezione II Sommario 1.Le fattispecie dei Reati Presupposto (Art. 24 bis del D. Lgs. 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 5 3.Regole generali...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN approvato il 19 dicembre 2000 con le modifiche apportate il 19 dicembre 2002, il 20 novembre 2006 e il 23 aprile 2008 PREMESSA Scopo del Codice di Autodisciplina Il

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli

Il nuovo CAD L atto pubblico informatico

Il nuovo CAD L atto pubblico informatico Il nuovo CAD L atto pubblico informatico Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il nuovo CAD Il nuovo Codice dell Amministrazione

Dettagli

Il rilascio della certificazione anagrafica e di stato civile. Nadia Patriarca, Luca Tavani

Il rilascio della certificazione anagrafica e di stato civile. Nadia Patriarca, Luca Tavani Il rilascio della certificazione anagrafica e di stato civile Nadia Patriarca, Luca Tavani L ufficiale d anagrafe può rilasciare a chiunque ne faccia richiesta: 1. Certificati di residenza 2. Certificati

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTA (V. stampato Camera n. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Delitti informatici e trattamento illecito di dati ELENCO DELLE REVISIONI REV. DATA NATURA DELLE MODIFICHE

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

Roma, 11 agosto 2009

Roma, 11 agosto 2009 RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DOGANALE L art. 303 TULD è la norma sanzionatoria applicata con più frequenza nell attività di

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DOGANALE L art. 303 TULD è la norma sanzionatoria applicata con più frequenza nell attività di 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DOGANALE L art. 303 TULD è la norma sanzionatoria applicata con più frequenza nell attività di controllo del settore doganale. Il nuovo testo è stato

Dettagli

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012 Robert Bosch S.p.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 PARTE SPECIALE G: REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI Approvato

Dettagli

DELITTI CONTRO L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. CONSIP S.P.A. a socio unico ***** PARTE SPECIALE K

DELITTI CONTRO L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. CONSIP S.P.A. a socio unico ***** PARTE SPECIALE K MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 DI CONSIP S.P.A. a socio unico ***** PARTE SPECIALE K DELITTI CONTRO L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO 1 IL RISCHIO SPECIFICO DEI

Dettagli

PARTE SPECIALE SEZIONE XI DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO

PARTE SPECIALE SEZIONE XI DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO PARTE SPECIALE SEZIONE XI DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO INDICE 1. FATTISPECIE EX ART.25-BIS.1 D.LGS. 231/01 2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 3. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 4. AREE A RISCHIO

Dettagli

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE . DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Moderna definizione della DEONTOLOGIA Strumento di informazione e guida permanente nell esercizio professionale, diretto sin dalla preparazione universitaria a realizzare una

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

L impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto

L impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto L impresa bancaria Cronaca della normativa 1. La legge bancaria del 1936 Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l esercizio del credito sono

Dettagli

ALL. 2 Fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n. 1) Fatti di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.

ALL. 2 Fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n. 1) Fatti di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. ALL. 2 Fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n. 1): L art. 216, primo comma, n. 1, L. Fall. sanziona l imprenditore, dichiarato fallito, che prima della dichiarazione di fallimento

Dettagli

Sottoscrizione dell accordo

Sottoscrizione dell accordo Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»

Dettagli

FIRMA DIGITALE. Aspetti normativi. Novembre 2004 Paoli Luigi 1

FIRMA DIGITALE. Aspetti normativi. Novembre 2004 Paoli Luigi 1 FIRMA DIGITALE Aspetti normativi Novembre 2004 Paoli Luigi 1 Documento informatico D.P.R. 445/2000 art.8 c.1 Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la

Dettagli

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. 1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti. RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI)

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27.. del 4 maggio 2015 INDICE

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

Articolo 1 - Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione

Articolo 1 - Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione Legge 27/5/2015 n. 69 (G.U. 30/5/2015 n. 124) Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio Articolo 1 - Modifiche alla disciplina

Dettagli

PARTE SPECIALE SEZIONE II I REATI INFORMATICI

PARTE SPECIALE SEZIONE II I REATI INFORMATICI PARTE SPECIALE SEZIONE II I REATI INFORMATICI INDICE 1. FATTISPECIE EX ART.24-BIS DLGS. 231/2001 2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 3. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO 4. AREE A RISCHIO E PRINCIPI DI CONTROLLO

Dettagli

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012 Modifiche al codice penale ex legge 190/2012 Art. 32 quaterc.p. Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Testo previgente Ogni condanna per i

Dettagli

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con atti del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.1997 n. 6 in data 04.02.1998

Dettagli

Dentro la Notizia. 5 Dicembre 2013

Dentro la Notizia. 5 Dicembre 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 157/2013 DICEMBRE/3/2013 (*) 5 Dicembre 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

L apposizione di firme e informazioni su documenti firmati

L apposizione di firme e informazioni su documenti firmati L apposizione di firme e informazioni su documenti firmati Il presente documento si pone l obiettivo di chiarire alcuni aspetti generali dei formati di firma CAdES (file con estensione p7m) e PAdES (file

Dettagli

Il protocollo informatico

Il protocollo informatico Il protocollo informatico Università di Pisa - Ufficio legale Ambito normativo L. n. 241/1990 D.P.R. n. 445/2000 D.P.C.M. 31/10/2000 D.Lgs. n. 165/2001 D.Lgs. n. 82/2005 Università di Pisa Ufficio legale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione

Dettagli

Firma digitale: aspetti tecnologici e normativi. Milano,

Firma digitale: aspetti tecnologici e normativi. Milano, Firma digitale: aspetti tecnologici e normativi Milano, Premessa digitale Il presente documento ha la finalità di supportare le Amministrazioni che intendono dotare il proprio personale di digitale, illustrando

Dettagli

Attacchi informatici: gli strumenti di tutela

Attacchi informatici: gli strumenti di tutela SOMMARIO Ipotesi di attacco informatico La procedibilità su querela o d ufficio La querela: contenuto e modalità di presentazione Cosa è la denuncia Brevi cenni sull esposto Le ipotesi di attacco informatico

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

Principali adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rifiuti speciali

Principali adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rifiuti speciali MODULO 3 Gestione dei rifiuti speciali Principali adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rifiuti speciali Dott. Michele Santoro I principali adempimenti amministrativi connessi alla produzione

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL

Dettagli

La violazione del marchio

La violazione del marchio +39.06.97602592 La violazione del marchio Le Sanzioni previste in tema di marchi d impresa Le sanzioni comminate a seguito delle violazioni previste in tema di marchi sono disciplinate dal codice civile,

Dettagli

I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE

I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE INTRODUZIONE I contribuenti che effettuano comportamenti "illeciti" da un punto di vista tributario devono conoscere le conseguenze non solo amministrative, ma spesso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 194/E

RISOLUZIONE N. 194/E RISOLUZIONE N. 194/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: imposta di bollo Art. 1, comma 1-bis, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Allegati agli

Dettagli

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione

Dettagli

I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Relazione di Cino Augusto Cecchini, Dirigente Polizia Locale di Padova

I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Relazione di Cino Augusto Cecchini, Dirigente Polizia Locale di Padova I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA Relazione di Cino Augusto Cecchini, Dirigente Polizia Locale di Padova Il Titolo VII del codice penale contempla i delitti contro la fede pubblica ed è, a sua volta, suddiviso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013 RISOLUZIONE N. 20/E Roma, 28 marzo 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all estero profili elusivi e ipotesi di applicabilità

Dettagli

PARTE SPECIALE - Tredicesima Sezione Delitti contro l industria e il commercio

PARTE SPECIALE - Tredicesima Sezione Delitti contro l industria e il commercio PARTE SPECIALE - Tredicesima Sezione Delitti contro l industria e il commercio INDICE PARTE SPECIALE - Tredicesima Sezione 1. I delitti contro l industria e il commercio (art.25bis1 D.Lgs. 231/2001) 2.

Dettagli

GLI OBBLIGHI STRUMENTALI

GLI OBBLIGHI STRUMENTALI GLI OBBLIGHI STRUMENTALI Si tratta di obblighi il cui assolvimento è considerato strumentale ai fini della applicazione del tributo ovvero ai fini del controllo amministrativo. Sono definiti anche obblighi

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Sommario Art. 1 Titolarità, denominazione ed uso del marchio Art. 2

Dettagli

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni CONVEGNO CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni Pordenone, 14 settembre 2013 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze

Dettagli

La firma digitale. Autore: Monica Mascia

La firma digitale. Autore: Monica Mascia La firma digitale Università degli studi di Cagliari Facoltà di giurisprudenza Diritto privato dell informatica A.A. 2006/2007 Docenti: prof. Bruno Troisi Dott. Massimo Farina Autore: Monica Mascia Che

Dettagli

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

La prova documentale

La prova documentale La prova documentale lezione del 22 aprile 2015 nel corso di Diritto processuale civile I del Prof. G. Trisorio Liuzzi - Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» L atto

Dettagli

ACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1.

ACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. ACCORDO DI RISERVATEZZA fra Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. Scopo Le parti intendono iniziare e protrarre per la durata di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli)

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) Se il proprietario di un edificio soggetto al vincolo storico-artistico lo modifica senza aver ottenuto preventivamente

Dettagli

PARTE SPECIALE Sezione VI. Reati per abuso di mercato

PARTE SPECIALE Sezione VI. Reati per abuso di mercato PARTE SPECIALE Sezione VI Reati per abuso di mercato PARTE SPECIALE Sezione VI Sommario 1.Le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 sexies D. Lgs. 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 4 3. Regole generali...

Dettagli

Seminario formativo. Firma Digitale

Seminario formativo. Firma Digitale Coordinamento territoriale per l Amministrazione Digitale della provincia di Viterbo Seminario formativo sull utilizzo della Firma Digitale Viterbo 7 febbraio 2011 (Ce.F.A.S.) Viterbo 22 febbraio 2001

Dettagli

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art. 2043

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

Delitti contro l attività giudiziaria

Delitti contro l attività giudiziaria Capitolo II Delitti contro l attività giudiziaria SOMMARIO: 2.1. Generalità. 2.2. Nozione di pubblico ufficiale. 2.3. Nozione di incaricato di pubblico servizio. 2.4. Nozione di esercente un servizio di

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI COMUNE DI LATERINA Provincia di Arezzo REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 26/11/2014 INDICE ART. 1 Premesse ART.

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A Art. 1) ISTITUZIONE E istituito presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile l Elenco degli Agenti Sportivi Art.2) DEFINIZIONI E

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

ALLA PROVINCIA DI RIETI SETTORE V Viabilità Uff. Albo Autotrasportatori via Salaria per L Aquila n.3 R I E T I

ALLA PROVINCIA DI RIETI SETTORE V Viabilità Uff. Albo Autotrasportatori via Salaria per L Aquila n.3 R I E T I marca da bollo Euro 14,62 (Timbro dello studio di consulenza) ALLA PROVINCIA DI RIETI SETTORE V Viabilità Uff. Albo Autotrasportatori via Salaria per L Aquila n.3 R I E T I ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE

Dettagli

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa

Dettagli

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006 Risoluzione n. 13/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 gennaio 2006 OGGETTO: Istanza d Interpello ART. 11, Legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA Unico documento contenente estratto di conto

Dettagli

PARTE SPECIALE DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

PARTE SPECIALE DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PARTE SPECIALE DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI Energeko Gas Italia S.r.l. Versione 01 - Aggiornamento 01/2013 1 Sommario PARTE

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988) UNIDROIT ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO ============================================================= CONVENZIONE UNIDROIT sul FACTORING INTERNAZIONALE (Ottawa, 26 maggio

Dettagli

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IL PROGRAMMA ANNUALE, COME OGNI ALTRO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SI DIVIDE STRUTTURALMENTE

Dettagli

Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Formazione del contratto in modalità elettronica

Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Formazione del contratto in modalità elettronica DISCIPLINARE PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DI CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA. Art. 1 - Finalità 1. Ai sensi dell art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come

Dettagli

CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Che cosa è e a che cosa serve Gli operatori ambulanti ai sensi dell art. 21, comma 10 della L.R. 06/2010 hanno l

Dettagli