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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 0564/2012, presentata da Marianne van Eck, cittadina olandese, sui problemi amministrativi in relazione all'affidamento in Germania di un minore olandese 1. Sintesi della petizione La firmataria, che risiede in Germania, ha ottenuto, con il consenso della figlia residente nei Paesi Bassi, l'affidamento di suo nipote, che è stato confermato da un tribunale olandese nell'aprile del Essa espone i numerosi problemi amministrativi transfrontalieri che ne sono seguiti ed esprime il suo sconcerto per la mancanza di un quadro normativo uniforme in un settore collegato al benessere dei bambini. Essa sottolinea, inoltre, che né le autorità olandesi né quelle tedesche hanno adottato una decisione definitiva in merito al pagamento delle indennità di assistenza e che si è vista costretta ad assumere un avvocato per farsi largo in una giungla di documenti. Essa chiede, pertanto, al Parlamento europeo di intervenire al fine di garantire regole chiare per i minori dell'ue che sono dati in affidamento in uno Stato membro diverso dal proprio. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 14 settembre La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013 "La firmataria, nonna di un bambino di 4 anni, è una cittadina olandese che vive in Germania. A causa di vari problemi dovuti alla separazione dei genitori del nipote, i giudici olandesi hanno affidato il minore alla custodia ['ondertoezichtstelling (OTS)'] dell'ente olandese per i CM\ doc PE v02-00 Unita nella diversità

2 minori (Bureau Jeugdzorg). La firmataria ha presentato ricorso, dall'esito positivo, nei confronti dell'ente olandese per i minori per la richiesta da parte di quest'ultimo di affidare temporaneamente il bambino a un servizio di assistenza istituzionale nei Paesi Bassi fino a quando non si fosse trovata una famiglia affidataria per il bambino. La firmataria ha chiesto di dare in custodia il bambino a lei e a suo marito in Germania procedendo a un affidamento transfrontaliero. Il 25 luglio 2011 l'interessata è andata a prelevare il bambino nei Paesi Bassi affinché potesse stare con lei e il marito in Germania. La firmataria lamenta il fatto di aver incontrato difficoltà e ritardi nelle procedure svolte dalle autorità olandesi e tedesche. All'epoca della presentazione della petizione l'iter per l'affidamento transfrontaliero era in corso. La firmataria è preoccupata che i genitori del minore possano chiedere il ritorno del figlio nei Paesi Bassi prima che le procedure siano terminate. Rileva inoltre che le autorità olandesi e tedesche non si sono ancora pronunciate in via definitiva riguardo al pagamento dell'indennità di affidamento. La firmataria cita varie decisioni adottate dalle autorità olandesi e tedesche in merito ai diritti di custodia su un minore e al suo collocamento, ma in allegato alla petizione non è stata acclusa alcuna copia di tali decisioni o di altra documentazione giuridica. Ne consegue che a tutt'oggi non è chiaro il susseguirsi preciso degli eventi, il contenuto delle decisioni in questione e le precise motivazioni per cui non sia stato ancora possibile portare a termine le procedure per lasciare il bambino presso la firmataria in Germania. La Commissione non è pertanto nella posizione di formulare alcuna osservazione puntuale sul caso di specie, ma può soltanto fornire informazioni generali sul quadro giuridico applicabile al collocamento di un minore in una famiglia affidataria in un altro Stato membro. Il diritto di famiglia dell'ue in materia di responsabilità genitoriale e di custodia si limita a prevedere norme comuni sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse in un altro Stato membro. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 ('il regolamento Bruxelles IIa') è il principale strumento giuridico dell'ue in materia. L'articolo 56 del regolamento prevede disposizioni precise sul collocamento di un minore in un altro Stato membro. Il collocamento di un minore all'estero è una materia estremamente sensibile, come rilevato da una recente sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea (causa C- 92/12 PPU Health Service Executive, Racc. 2012, pag. I-0000). Al fine di garantire che il collocamento sia nel migliore interesse del minore, le autorità dello Stato membro di origine e le autorità dello Stato membro in cui dovrebbe aver luogo il collocamento ('lo Stato membro ospitante') devono attenersi a procedure specifiche. L'inosservanza di tali procedure è motivo per il non riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante della decisione di collocamento pronunciata nello Stato membro di origine [cfr. articolo 23, lettera g), del regolamento Bruxelles IIa]. In casi urgenti, in conformità dell'articolo 20 del regolamento in oggetto, le autorità dello Stato membro ospitante possono adottare provvedimenti provvisori nei confronti di un minore che sia già presente in quello Stato membro. Le procedure cui attenersi dipendono da quanto previsto nello Stato membro ospitante, ossia se nei casi nazionali di collocamento di minore sia contemplato l'intervento dell'autorità pubblica. Qualora si profili questa situazione, l'autorità giurisdizionale che ha competenza nell'ambito del regolamento Bruxelles IIa (ossia, di norma, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, è la giurisdizione del luogo in cui risiede abitualmente il minore) deve consultare l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato membro ospitante e può prendere una decisione sul collocamento soltanto se l'autorità in questione ha approvato tale collocamento (cfr. articolo 56, paragrafi 1 e 2, del regolamento). In conformità dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento, i dettagli delle procedure sono disciplinati dal PE v /5 CM\ doc

3 diritto nazionale dello Stato membro ospitante. In Germania, gli articoli della legge sulle procedure in materia di diritto di famiglia internazionale ('Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz') forniscono ulteriori elementi delle procedure di consultazione e approvazione, qualora debbano essere applicate conformemente al diritto tedesco. Per ulteriori informazioni sul collocamento transfrontaliero di minori in Germania, e in particolare sulle procedure da seguire nel quadro del diritto tedesco, è possibile consultare il sito web dell'autorità centrale istituita per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento Bruxelles IIa in Germania: services/hkue/pla cement children/placement children node.html? nnn=true Secondo quanto indicato dalla firmataria, le procedure relative al collocamento transfrontaliero sono in corso, il che spiegherebbe il motivo per cui le autorità olandesi e tedesche non siano ancora state in grado di prendere una decisione finale sul pagamento di un'indennità di affidamento. Conclusione A livello nazionale e di UE sono previste norme precise in merito al collocamento transfrontaliero di un minore in una famiglia affidataria in Germania. In mancanza di una documentazione attestante le procedure seguite e le decisioni adottate dalle autorità olandesi e tedesche, la Commissione non è nella posizione di fornire alla commissione per le petizioni una valutazione approfondita del caso di specie. Tuttavia, sulla base delle informazioni trasmesse dalla firmataria, la Commissione non ritiene opportuno procedere ad alcuna azione specifica nel caso in questione." 4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 29 settembre 2014 "In seguito alla prima comunicazione della Commissione concernente la presente petizione, la firmataria ha presentato la documentazione attestante le procedure seguite dinanzi alle autorità olandesi e tedesche al fine di consentire alla Commissione di fornire alla commissione per le petizioni una valutazione approfondita del caso di specie. Sulla base della documentazione fornita dalla firmataria, dopo la separazione dei genitori del nipote, il tribunale della famiglia dell'aia ha ordinato nel 2009 l'affidamento del minore all'ente per i minori di Haaglanden. Ad aprile 2011 il tribunale della famiglia ha concesso una proroga dell'affidamento da parte dell'ente per i minori di Haaglanden fino a marzo 2012 e ha autorizzato detto ente a collocare il minore in una famiglia affidataria. Il minore è stato quindi affidato alla firmataria, la nonna materna, in Germania, con il consenso della madre del bambino. A luglio 2011 il minore si è recato dai Paesi Bassi in Germania e da allora vive con la firmataria. Il collocamento del minore in Germania ha avuto luogo prima della conclusione della procedura di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) n. 2201/2003 ('il regolamento Bruxelles IIa'), che disciplina il collocamento di minori in un altro Stato membro. A marzo 2012 le autorità tedesche hanno informato le autorità olandesi di non poter acconsentire al collocamento del minore in Germania nell'ambito della procedura Bruxelles IIa dal momento che le autorità olandesi non avevano presentato la documentazione richiesta e, in particolare, CM\ doc 3/5 PE v02-00

4 non era stata chiarita la questione dell'accettazione dei costi di collocamento. Le autorità tedesche hanno tuttavia invitato le autorità olandesi a presentare una nuova richiesta in conformità del regolamento Bruxelles IIa. A febbraio 2012 l'ente per i minori di Haaglanden ha chiesto al tribunale della famiglia dell'aia di prorogare ancora una volta l'affidamento del minore. A marzo 2012 il tribunale ha affermato di non essere competente a decidere in merito alla questione dal momento che il minore viveva in Germania da luglio Parallelamente, nel 2011 e nel 2012 la firmataria ha richiesto una sovvenzione per l'assistenza all'infanzia alle autorità tedesche per la tutela dei minori (consiglio distrettuale di Rheingau- Taunus). Le autorità tedesche hanno pronunciato la loro decisione il 14 gennaio 2013 osservando che, in conformità del diritto tedesco, la sovvenzione per l'assistenza all'infanzia può essere concessa solo alla persona che ha la custodia sul minore. Le autorità tedesche hanno rifiutato di concedere la sovvenzione in questione alla firmataria dal momento che questa non ha la custodia sul minore, che resta ai suoi genitori. Ai sensi del diritto tedesco, i genitori del minore non possono richiedere la sovvenzione per l'assistenza all'infanzia dal momento che non risiedono in Germania. Le autorità tedesche hanno invitato la firmataria a richiedere la custodia sul minore dinanzi ai tribunali della famiglia tedeschi e hanno affermato che la firmataria, qualora le fossero concessi diritti di custodia sul minore, potrebbe nuovamente richiedere la sovvenzione. Il 18 gennaio 2013 la firmataria ha avviato dei procedimenti in Germania al fine di ottenere la custodia sul minore. Il 28 maggio 2014 il tribunale della famiglia tedesco che gestisce il provvedimento sul diritto di affidamento ha adottato una misura provvisoria nell'interesse del minore e ha nominato la firmataria assistente supplementare del minore in relazione ai seguenti ambiti dei diritti di custodia: autorità ad agire nelle questioni legate all'assistenza sanitaria; diritto di richiedere la sovvenzione per l'assistenza all'infanzia e diritto di richiedere una proroga del passaporto del minore. Come affermato nella decisione, questa ha avuto efficacia immediata. A seguito della decisione del tribunale della famiglia tedesco del 28 maggio 2014, la firmataria gode al momento dei diritti di custodia sul minore in determinati ambiti e, in particolare, le è stato concesso il diritto di richiedere la sovvenzione per l'assistenza all'infanzia. La firmataria può pertanto richiedere nuovamente detta sovvenzione dinanzi alle autorità tedesche. La Commissione è consapevole del fatto che l'applicazione da parte delle autorità nazionali dell'articolo 56 del regolamento Bruxelles IIa sul collocamento di un minore in un altro Stato membro ha dato luogo a difficoltà 1. L'applicazione di una procedura comune e uniforme che consenta un'applicazione più rapida ed efficace delle disposizioni sul collocamento di un minore in un altro Stato membro verrà esaminata dalla Commissione al fine di superare i problemi segnalati. 1 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, COM(2014) 225 definitivo, PE v /5 CM\ doc

5 Conclusione Dal 28 maggio 2014 la firmataria gode, in base alle informazioni che ha fornito, dei diritti di custodia sul minore in determinati ambiti, incluso il diritto di richiedere la sovvenzione per l'assistenza all'infanzia, ed è ora libera di richiedere detta sovvenzione dinanzi alle autorità tedesche. La Commissione non ritiene pertanto che tale misura sia necessaria in questo caso specifico." CM\ doc 5/5 PE v02-00

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