COMUNE DI TAVERNERIO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI TAVERNERIO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ALLEGATO ALLA D.C.C. N. 4/2017 1

2 INDICE Capitolo I I trasporti funebri Art. 1 - Norme generali Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio Art. 3 - Tariffe Art. 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali Art. 5 - Trapianto terapeutico Art. 6 - Autorizzazione per il trasporto Art. 7 - Trasporto di cadaveri nell ultima abitazione Art. 8 - Funerali civili Art. 9 - Vigilanza e controllo Art Caratteristiche dei carri funebri Art Rimesse dei carri funebri Art Manutenzione dei carri funebri Art Orario per il trasporto dei cadaveri Art Riti religiosi Art Modalità del trasporto e percorsi consentiti Art Divieto di sosta e di interruzione dei cortei funebri Art Trasporto a mano o a spalla Art Trasporto di morti di malattie infettive-diffusive Art Trasporto di cadavere portatore di radioattività Art Trasporto per altro comune Art Trasporto da altro comune Art Trasporto a seguito di morte da malattia infettiva-diffusiva Art Trasporto per la cremazione trasporto delle ceneri Art Trasporto da e per l estero Art Trasporto di ossa umane e altri resti mortali Art Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi Capitolo II Servizi funebri e cimiteriali Art Norme generali Art Denuncia di morte Art. 29 Certificazione della causa di morte Art. 30 Rinvenimento resti mortali Art. 31 Competenza per la sottoscrizione di atti Art Responsabilità del comune Art. 33- Organizzazione dei servizi cimiteriali Art Obblighi del responsabile del servizio del cimitero Art Disciplina del trasporto dei cadaveri Art. 36 Caso di morte in luoghi pubblici Art Ricevimento dei cadaveri Art. 38 Obblighi del gestore Art Sepoltura nei giorni festivi Art Orario di apertura dei cimiteri al pubblico Art Divieti d ingresso nei cimiteri 2

3 Art. 42- Comportamenti vietati all interno dei cimiteri Art Riti religiosi Art. 44 Sale del commiato Art Prescrizioni particolari Capitolo III Inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni Art Inumazioni e tumulazioni. Normativa. Art. 47 Autorizzazione all inumazione e alla tumulazione Art. 48 Sepoltura a terra Art Esumazioni ed estumulazioni. Normativa. Art. 50 Norme comuni Art Inumazioni e tumulazioni. Termini. Art Epigrafi Art Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri Art Ornamento con fiori e piante Art Inumazioni e tumulazioni. Oneri. Art Esumazioni ordinarie Art Esumazioni ed estumulazioni straordinarie Art Verbale delle operazioni Art Estumulazioni ordinarie Art. 60 Esumazioni ed estumulazioni. Oneri Art Cremazione Capitolo IV Lavori edili all interno del cimitero Art. 62 Lavori privati nei cimiteri Art. 63 Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri Art. 64 Occupazione temporanea del suolo Art. 65 Materiali di scavo Art. 66 Orario di lavoro Sospensione dei lavori Art. 67 Opere private - Vigilanza Collaudo Capitolo V Sepolture fuori dal cimitero Art. 68 Cappelle private Art. 69 Tumulazione fuori dal cimitero Capitolo VI Animali d affezione Art. 70 Aree di sepoltura per animali d affezione Art. 71 Sepoltura degli animali d affezione Capitolo VII Concessioni cimiteriali Art Tipi e durata delle concessioni Art. 73 Assegnazione degli spazi e dei loculi Art Atto di concessione Art. 75- Pagamento della concessione. Cauzione Art. 76- Doveri dei concessionari 3

4 Art Decorrenza della concessione. Rinnovi Art. 78- Scadenza della concessione. Recupero materiali Art. 79- Tombe individuali. Norme per la concessione. Art Sovrapposizione di salme Art. 81- Termini per la costruzione del monumento Art Norme per la concessione dei colombari Art Lastre di chiusura ed ornamenti Art Ossario comune Art Cellette ossario Art Cellette cinerarie Capitolo VIII Norme transitorie, norme finali Art Tutela dei dati personali Art. 88 Censimento delle concessioni Art Entrata in vigore Art Pubblicità del regolamento Art. 91- Leggi ed atti regolamentari Art. 92 Abrogazione di precedenti disposizioni Art. 93 Rinvio dinamico Art. 94 Vigilanza Sanzioni Capitolo IX Tariffe cimiteriali 4

5 CAPITOLO I I TRASPORTI FUNEBRI ARTICOLO 1 NORME GENERALI. Il servizio per i trasporti funebri in tutto il territorio comunale è disciplinato dall articolo 1 all articolo 26 del presente capitolo I nel rispetto delle norme di cui: a) al testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265; b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, recante Approvazione del regolamento di polizia mortuaria; c) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile ai trasporti funebri. ARTICOLO 2 MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. Il servizio sarà assicurato nel pieno rispetto delle norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. La scelta della forma di gestione sarà oggetto di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale con la quale, ove occorra, sarà integrato il presente regolamento. ARTICOLO 3 TARIFFE. Ai sensi di quanto dispone l art. 16 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990, il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a) a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali; b) a carico del Comune nei casi previsti dalla legge. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. La tariffa di cui alla lettera a) disciplinerà anche l imposizione del diritto (fisso) di cui all art. 9 del regolamento sopracitato. ART. 4 FACOLTA DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI. 1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. 2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la manifestazione di volontà sia stata manifestata all ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. 3. L ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.) ART.5 TRAPIANTO TERAPEUTICO 5

6 1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993, n. 578, recante: Norme per l accertamento e la certificazione di morte., e 1 aprile 1999, n. 91, recante: Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.. 2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all Azienda Sanitaria Locale. 3. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l utilizzo del proprio cadavere a scopo di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all ufficio dello stato civile, che rilascia l autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell istituto ricevente. ART. 6 AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO 1. Per ogni trasporto funebre, anche all interno del Comune, l impresa incaricata del servizio funebre, deve essere munita di autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio (artt. 107 e 109 del D.Lgs n.267/2000) ai sensi degli artt.23 e 24 del DPR 285/ Il Responsabile del servizio, al momento del rilascio della suddetta autorizzazione al trasporto di un cadavere, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza. 3. L addetto al trasporto, sia esso dipendente comunale o di impresa incaricata, è il responsabile della verifica del feretro, in quanto incaricato di pubblico servizio (mod.all.4 alla Del.G.Reg.n.VII/20278 del ). ARTICOLO 7 TRASPORTO DI CADAVERE NELL ULTIMA ABITAZIONE. Su richiesta scritta di un familiare, il Responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione, di cui all art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, all ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell Azienda Sanitaria locale. ARTICOLO 8 FUNERALI CIVILI. In relazione al disposto dell art.2 della legge regionale 18/11/2003, n.22, è assicurata la concessione degli spazi pubblici idonei per lo svolgimento di funerali civili, da concordare con i richiedenti e nel rispetto della volontà del defunto. ARTICOLO 9 VIGILANZA E CONTROLLO. La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto delle salme è di competenza dell Azienda Sanitaria locale, così come previsto dall art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990. La stessa A.S.L. riferisce annualmente a questa amministrazione sull andamento del servizio e propone gli eventuali provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità. ARTICOLO 10 CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI. 6

7 I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall Azienda Sanitaria locale. La dichiarazione di idoneità del carro deve risultare da apposito registro, da conservarsi sullo stesso in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. ARTICOLO 11 RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI. Il Sindaco, con proprio provvedimento ed in osservanza delle norme dei regolamenti comunali vigenti, autorizza le rimesse dei carri funebri. Le dette rimesse debbono essere opportunamente attrezzate per i servizi di pulizia e disinfezione, in conformità del regolamento d igiene, tenuto conto della particolarità del servizio che debbono svolgere. L idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell Azienda Sanitaria locale. Resta salva l osservanza delle disposizioni di competenza dell autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi. I carri funebri di passaggio, anche se senza salma, devono evitare le vie più frequentate. ARTICOLO 12 MANUTENZIONE DEI CARRI FUNEBRI. I carri funebri debbono essere tenuti sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia. Debbono essere disinfettati mensilmente e, comunque, ogni qualvolta si verifichi la perdita di sostanze organiche dalle salme o quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive. L Azienda Sanitaria locale deve controllare, almeno una volta all anno, lo stato di manutenzione dei carri funebri. ARTICOLO 13 ORARIO PER IL TRASPORTO DEI CADAVERI. Il Sindaco, in relazione al disposto dell art. 22 del D.P.R. n. 285/1990, con apposito provvedimento, disciplinerà: l orario per il trasporto dei cadaveri; i percorsi consentiti; il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. L orario per il trasporto dei cadaveri dovrà essere compatibile con quello di apertura dei cimiteri. ARTICOLO 14 RITI RELIGIOSI. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all art. 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari del defunto e possono intervenire all accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale fissate dal presente regolamento. 7

8 ARTICOLO 15 MODALITA DEL TRASPORTO E PERCORSI CONSENTITI. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, comprende: a) il prelievo della salma dall abitazione o dall istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; b) il corteo, a passo, alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; c) il proseguimento, con l itinerario più breve, al cimitero. ARTICOLO 16 DIVIETO DI SOSTA E DI INTERRUZIONE DEI CORTEI FUNEBRI. Lungo il percorso i cortei funebri, ai sensi del vigente Codice della strada, non possono fare sosta, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro. ARTICOLO 17 TRASPORTO A MANO O A SPALLA. Nel rispetto delle disposizioni precedenti, il trasporto può essere effettuato a mano o a spalla, da persone designate dalla famiglia del defunto. Detta modalità di trasporto deve essere comunicata all Amministrazione comunale specificando anche il tratto di percorso che si intende effettuare. Di norma il tratto di percorso da effettuarsi a mano o a spalla non può superare i 500 metri ed il carro funebre deve sempre seguire il corteo. ARTICOLO 18 TRASPORTO DI MORTI DI MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. ARTICOLO 19 TRASPORTO DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l Azienda sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale. ARTICOLO 20 TRASPORTO PER ALTRO COMUNE. Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del servizio ai sensi dell art. 24 e seguenti del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n

9 L autorizzazione viene rilasciata su domanda dei familiari del defunto. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni. ARTICOLO 21 TRASPORTO DA ALTRO COMUNE. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove da parte del responsabile del servizio, verranno accertate sia la regolarità dei documenti che le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato. Per giustificati motivi, e sempre che si tratti di salme contenute nelle due casse di legno e di zinco, il Responsabile del Servizio sentito il parere del responsabile del competente servizio sanitario dell A.S.L. potrà autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei templi, da dove seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. ARTICOLO 22 TRASPORTO A SEGUITO DI MORTE DA MALATTIA INFETTIVA- DIFFUSIVA. Per i morti di malattie infettive-diffusive, comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli art. 30 e 31 e seguendo le prescrizioni di cui agli art. 18 e 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. ARTICOLO 23 TRASPORTO PER LA CREMAZIONE TRASPORTO DELLE CENERI Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva dimora, sono autorizzati con un unico decreto dal responsabile del servizio del Comune ove è avvenuto il decesso. All infuori del caso suddetto, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune, è sottoposto all autorizzazione di cui al precedente articolo 20. ARTICOLO 24 TRASPORTO DA E PER L ESTERO. Per i trasporti da e per l estero trovano applicazione le norme di cui all art. 25 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990. ARTICOLO 25 TRASPORTO DI OSSA UMANE E ALTRI RESTI MORTALI. Il trasporto di ossa umane e altri resti mortali assimilabili, entro l ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, fuori del Comune, in Stati esteri, è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere. Detto trasporto non è comunque soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per le morti dovute a malattie infettive-diffusive e il mezzo di trasporto non deve possedere le caratteristiche di cui al Capo IV del DPR 285/90. 9

10 Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldature, recante il nome e il cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. ARTICOLO 26 TRASPORTO DEI NATI MORTI E DEI PRODOTTI ABORTIVI. Per il trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi di cui all art. 7 del regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, non trovano applicazione le norme del presente regolamento. I detti trasporti saranno disciplinati dall Azienda Sanitaria locale. CAPITOLO II SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI ARTICOLO 27 NORME GENERALI. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui: a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; b) al d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ; c) al d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri, e successive modificazioni ed integrazioni; e) alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 22, recante: «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali», come modificato dalla l.r. 8 febbraio 2005, n. 6; f) alla circolare regionale 9 febbraio 2004, n. 7, recante: «Prime indicazioni operative per l attuazione della L.R. n. 22/2003»; g) al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, in materia di attività funebri e cimiteriali, come modificato dal regolamento regionale n.14 del 30 gennaio 2007; i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune. ARTICOLO 28 DENUNCIA DI MORTE. Entro 24 (ventiquattro) ore dal decesso deve essere fatta la dichiarazione o avviso di morte all Ufficiale dello stato civile da parte di familiare o da chi è informato del decesso, ai sensi dell art.3 L.R. 22/03 ed all art.40 Reg. n.06/04. ARTICOLO 29 CERTIFICAZIONE DELLA CAUSA DI MORTE. 1. Nei casi in cui non si proceda all espianto degli organi, la causa del decesso è certificata dal medico curante o necroscopo entro 24 (ventiquattro) ore dall accertamento del decesso su 10

11 apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d intesa con l ISTAT. Nei casi in cui si proceda all espianto di organi trova applicazione l articolo L accertamento di morte è effettuato su richiesta dell ufficiale dello stato civile da un medico incaricato dall Azienda Sanitaria Locale delle funzioni di necroscopo. 3. In caso di decesso presso una struttura pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio sanitaria, le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato. ARTICOLO 30 RINVENIMENTO RESTI MORTALI. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale né dà subito comunicazione all autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e ASL competenti per territorio, che provvede, salvo diverse disposizioni dell autorità giudiziaria, ad incaricare dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura. ARTICOLO 31 COMPETENZA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI. Tutti gli atti relativi all applicazione del presente regolamento sono emanati dall ufficiale dello stato civile. ARTICOLO 32 RESPONSABILITA DEL COMUNE. Il Comune, mentre ha cura perché nell interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, loculi, etc. ARTICOLO 33 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Responsabile dell Area Tecnica e Affari Generali o degli Assessori delegati. Analogamente faranno tali riferimenti le imprese autorizzate. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell Azienda Sanitaria locale, con le procedure di cui all art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. ARTICOLO 34 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL CIMITERO. Il responsabile del servizio ha in dotazione i registri previsti dall art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, che provvede ad aggiornare regolarmente. Il responsabile del servizio ha l obbligo di tenere a disposizione del pubblico una copia del presente regolamento con le tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri. 11

12 ARTICOLO 35 DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI CADAVERI. 1. Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali. 2. Per il rispetto di quanto previsto dall art.4, comma 4, della legge regionale n.22 del 18 novembre 2003, per il trasporto della salma dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito d osservazione o sala del commiato, anche se sito in altro comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. ARTICOLO 36 CASO DI MORTE IN LUOGHI PUBBLICI. 1. Le salme dei deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l A.S.L. abbia certificato l antigienicità sono trasportate in struttura pubblica o privata accreditata, che operano in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall autorità giudiziaria. 2. Per il periodo di osservazione le salme, a richiesta dei congiunti, possono essere riposte anche presso sale del commiato. 3. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica. ARTICOLO 37 RICEVIMENTO DEI CADAVERI. Nei cimiteri comunali, devono essere ricevuti i cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 Articolo 50 ( Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7; e) i resti mortali delle persone sopra elencate) 1., nonché, così come previsto dall art.3 del regolamento regionale del 9/11/2004, n.6, le parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale, le ossa, gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi e le ceneri di cui all art.9 della L.R. n.22 del 18/11/2003; 2. Vengono, altresì, ricevuti: a. i cadaveri o i resti delle persone native o che, ricoverate in istituti geriatrici al di fuori del Comune di Tavernerio, hanno avuto in questo la residenza anagrafica; b. i cadaveri o i resti di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso se la richiesta di sepoltura viene fatta da parenti di 1 grado residenti nel Comune di Tavernerio; 12

13 c. i cadaveri o i resti di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, senza parenti residenti, SOLO in colombari della fila più alta, se disponibili o, in caso di resti o ceneri, negli ossari più vecchi partendo dal primo disponibile dal basso ed procedendo sempre in fila. d. Su indicazione di apposito atto di valutazione da parte del Sindaco o della Giunta Comunale, i cadaveri o resti di persone che in vita abbiano occupato ruoli o svolto funzioni rilevanti sul territorio di Tavernerio o che abbiano ricevuto onorificenze o meriti particolari e che abbiano richiesto la sepoltura presso uno dei cimiteri comunali. ARTICOLO 38 OBBLIGHI DEL GESTORE. 1. Il comune in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero. 2. Come previsto dall art. 9, comma 3, della legge regionale n. 22, del 18 novembre 2003, la gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidati a soggetti pubblici o privati; qualora il gestore svolga anche attività funebre è d obbligo la separazione societaria. 3. Ai sensi dell art. 5, comma 1, del regolamento regionale n. 6, del 9 novembre 2004, il gestore del cimitero deve acquisire e conservare le autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento di ogni cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e ossa ricevuti, nonché procedere all iscrizione cronologica degli stessi in apposito registro, anche di natura informatica. ARTICOLO 39 SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI. Di norma, nei giorni festivi, non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario dell Azienda Sanitaria locale, il responsabile del servizio potrà autorizzarle. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile. ARTICOLO 40 ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI AL PUBBLICO. Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico che saranno stabiliti con apposita deliberazione da parte della Giunta comunale. Il responsabile del servizio in relazione ad esigenze eccezionali, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, da trenta minuti prima dell orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l uscita. ARTICOLO 41 DIVIETI DI INGRESSO NEI CIMITERI. Nei cimiteri è vietato l ingresso: a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte; b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio; 13

14 d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l opportunità del divieto. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pari a una somma da Euro 200,00 a Euro 500,00. ARTICOLO 42 COMPORTAMENTI VIETATI ALL INTERNO DEI CIMITERI. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare: a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare; b) introdurre armi, cani o altri animali; c) toccare e rimuovere dalle tombe fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi; e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi; sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri; g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero; h) prendere fotografie di opere funerarie senza l autorizzazione del responsabile del servizio e, se si tratta di tomba, senza l autorizzazione del concessionario della sepoltura; i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe senza l autorizzazione o richiesta dei concessionari; j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero; k) chiedere l elemosina o offerte; l) l accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pari a una somma da Euro 200,00 a Euro 500,00. ARTICOLO 43 RITI RELIGIOSI ALL INTERNO DEI CIMITERI. Nell interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dal Sindaco. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pari a una somma da Euro 200,00 a Euro 500,00. ARTICOLO 44 SALE DEL COMMIATO. 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato. 2. L autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che: 14

15 a) sussistano i requisiti previsti dall articolo 4, comma 7, della legge regionale; b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma. 3. Le sale di commiato possono prevedere l esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta regionale. 4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. 5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell ASL per gli aspetti igienico-sanitari. 6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato. ARTICOLO 45 PRESCRIZIONI PARTICOLARI. E vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell Ufficio Tecnico del Comune. Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l esecuzione di lavori di restauro alle lapidi. L introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre. CAPITOLO III INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ARTICOLO 46 INUMAZIONI E TUMULAZIONI. NORMATIVA. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra; sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, ecc. ART.47 AUTORIZZAZIONE ALL INUMAZIONE ED ALLA TUMULAZIONE. 1. L autorizzazione all inumazione o alla tumulazione di cadaveri o nati morti è rilasciata dall ufficiale dello stato civile, come previsto dall art. 31, nel rispetto della normativa nazionale vigente. 2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti di concepimento di età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di chiedere la sepoltura. 3. Nei casi previsti dal precedente comma 2 l Azienda Sanitaria Locale rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l evento. 4. In mancanza della richiesta di sepoltura si provvede come previsto dall art. 37, comma 1. 15

16 ARTICOLO 48 SEPOLTURA A TERRA Nel caso di sepoltura a terra è vietato l utilizzo di bare costituite da materiale diverso dal legno. E vietato altresì l utilizzo di bare con rivestimenti o porzioni metalliche o simili ovvero di materiali non decomponibili. Per le altre indicazioni si rimanda al rispetto delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n ARTICOLO 49 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI. NORMATIVA. 1. Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e all art.20 del regolamento regionale 9/11/2004, n.6 come modificato dal regolamento 6/2/2007 n.1, nonché, quelle integrative di questo regolamento; 2. Gli esiti di fenomeni trasformativi o parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l adozione di misure igienico sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione; 3. Per il trasporto al di fuori del cimitero i contenitori di cui al precedente comma 2 o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. ARTICOLO 50 NORME COMUNI. 1. I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine per: a) ordine dell autorità giudiziaria; b) trasporto in altra sepoltura; c) cremazione. 2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore e di personale dell A.S.L., qualora sia necessaria l adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. ARTICOLO 51 INUMAZIONI E TUMULAZIONI. TERMINI. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 37. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell Azienda Sanitaria locale, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino a un massimo di un giorno; in quest ultimo caso il responsabile del servizio del cimitero concorderà, con gli interessati il giorno e l ora in cui si svolgeranno le operazioni. L accordo dovrà risultare in calce alla richiesta. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell eventuale cassa metallica o in materiale biodegrabile così come previsto dall art. 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Ogni cadavere all inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Per le tumulazioni ed inumazioni non sono ammessi scelta di posti. Questi saranno assegnati dal Responsabile del Servizio, che terrà conto del campo di utilizzo. 16

17 ARTICOLO 52 EPIGRAFI. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte. Per le donne coniugate o vedove si possono indicare i due cognomi. Per le inumazioni in campo comune il posizionamento di lastre di marmo o altro materiale deve avvenire in modo da ricoprire il 70% della superficie della tomba. La lastra di marmo o di altro materiale dovrà posare su cordoli di granito o altro materiale dello spessore di cm.14. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pari a una somma da Euro 200,00 a Euro 500,00. ARTICOLO 53 INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN NICCHIE OCCUPATE DA FERETRI. E consentita l introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all esaurimento della capienza. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela. L introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del responsabile del servizio. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pari a una somma da Euro 200,00 a Euro 500,00. ARTICOLO 54 ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE. Sulle sepolture private a tumulazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici e i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito del responsabile del servizio, all altezza prescritta. Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d autorità per il taglio e, ove necessario, anche per lo sradicamento. E vietato il posizionamento di piante, vasi o altro materiale floreale fuori dalle cappellette gentilizie e sui marciapiedi antistanti i colombari e gli ossari. ARTICOLO 55 INUMAZIONI E TUMULAZIONI. ONERI. 1. L inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dall art.1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n

18 2. Le sepolture a inumazioni vengono accordate ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento: a. gratuitamente a persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte di familiari; b. a pagamento di una tariffa, deliberata dal Consiglio Comunale e facente parte integrante di questo regolamento, in tutti gli altri casi. La loro durata è fissata in anni dieci, non rinnovabile. 3. Le sepolture a tumulazione sono soggette al pagamento di una tariffa, deliberata dal Consiglio Comunale e facente parte integrante di questo regolamento. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. ARTICOLO 56 ESUMAZIONI ORDINARIE. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione. Almeno 30 giorni prima dell inizio delle operazioni di esumazione a cura del responsabile del servizio, saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a conoscere l esatta data dell esumazione, a comunicare il proprio indirizzo. Sarà cura dell ufficio comunale preposto al servizio, inviare avviso alla famiglia cui in vita apparteneva il defunto. Detto avviso sarà inviato solo se il concessionario risulta iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente. Non presentandosi alcun familiare l esumazione sarà comunque, eseguita. Al termine di tale operazione si fornirà apposita cassetta in materiale zincato, che sarà depositata presso la camera mortuaria del cimitero per anni 2. Allo scadere di tale periodo la cassetta sarà depositata nell ossario comune. ARTICOLO 57 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE. Per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie saranno osservate le norme di cui agli articoli 83, 84 e 89 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. ARTICOLO 58 VERBALE DELLE OPERAZIONI. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati. ARTICOLO 59 ESTUMULAZIONI ORDINARIE. Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure previste per le esumazioni (art. 56, 57 e 58). Nel caso in cui i resti dell estumulazione o esumazione non risultino ancora mineralizzati si provvederà all inumazione in campo comune per 5 (cinque) anni o, in carenza di spazi disponibili, si dovrà procedere con costi a carico dei famigliari o parenti dei defunti - alla loro cremazione e 18

19 successiva conservazione in loculi o tombe o cellette ovvero alla dispersione delle ceneri negli appositi spazi messi all uopo a disposizione. In caso di disinteresse o in mancanza di eredi si provvederà all inumazione in campo comune per 5 (cinque) anni indi i resti nell ossario comune. ARTICOLO 60 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI. ONERI. 1. Per le inumazioni e tumulazioni e le esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della giunta comunale su proposta approvata del responsabile del servizio. ARTICOLO 61 CREMAZIONE. Per la cremazione saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al capo XVI del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, alla Legge 30 marzo 2001, n.130, nonché: Dall art.12, comma 4, D.L. 31/8/1987, N.359, convertito, con modificazioni, nelle L.29/10/1987, n.440; Dall art.1, comma 7-bis, D.L. 27/12/2000, n.392, convertito, con modificazioni, dalla L.28/2/2001, n.26; Dalle circolari del Min.San.n.24 del 24/6/1993 e n.10 del 31/7/1998; Dalla legge regionale 18/11/2003, n.22; Dal regolamento regionale n.6 del 9/11/2004 come modificato dal regolamento regionale n.14 del 30/1/2007. CAPITOLO IV LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO ARTICOLO 62 LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI 1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale. 2. L autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune. 3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro. 4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune. 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 500,00 euro. ARTICOLO 63 ASSUNZIONE DI IMPRESE PER LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI 1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 62 è prodotta al comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice. 19

20 ARTICOLO 64 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO 1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi. 2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori. 3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 500,00 euro. ARTICOLO 65 MATERIALI DI SCAVO 1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato. 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 500,00 euro. ARTICOLO 66 ORARIO DI LAVORO. SOSPENSIONE DEI LAVORI 1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro nell ambito dell orario di apertura dei cimiteri stessi; 2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati. 3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo. 4. Nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento. 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 500,00 euro. ARTICOLO 67 OPERE PRIVATE. VIGILANZA. COLLAUDO 1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri. CAPITOLO V SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO ARTICOLO 68 CAPPELLE PRIVATE 20

21 1. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvate dal comune, in conformità delle previsioni urbanistiche, sentite l A.S.L. e l ARPA. 2. Le aree sulle quali insistono le costruzione delle cappelle private sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri analoga disposizione vige anche per le necessarie modifiche e/o ampliamenti. 3. La capienza massima non può superare i quindici feretri più eventualmente ossario e cinerario. 4. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità. 5. Le cappelle private gentilizie possono essere destinate alla tumulazione di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto e dei conviventi more uxorio. 6. Le cappelle non sono aperte al pubblico ARTICOLO 69 TUMULAZIONE FUORI DAL CIMITERO 1. Quando ricorrono giustificati motivi di speciali onoranze possono essere autorizzate sepolture fuori dal cimitero, previo parere dell A.S.L. e dell ARPA. 2. La tumulazione avviene nel rispetto dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici. CAPITOLO VI ANIMALI D AFFEZIONE ARTICOLO 70 AREE DI SEPOLTURA PER ANIMALI D AFFEZIONE 1. La eventuale realizzazione di aree di sepoltura per animali d affezione è disciplinata dall art. 9, comma 7, lett. g) della l.r. 18 novembre 2003, n. 22 e successive modificazioni e dall art. 30 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6. ARTICOLO 71 SEPOLTURA DEGLI ANIMALI D AFFEZIONE 1. Il seppellimento delle spoglie di animali d affezione sono disciplinate dall art. 30, comma 1, del regola-mento regionale 9 novembre 2004, n La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano) e nel rispetto della disciplina di cui al Decreto n del Direzione Generale Sanità n della regione Lombardia recante: Indirizzi per l applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. CAPITOLO VII CONCESSIONI CIMITERIALI ARTICOLO 72 TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti: 21

REGOLAMENTO COMUNALE

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