A.A. 2013/14 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni
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1 A.A. 2013/14 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Seminario collegato al modulo IV (La tutela dei Domain Names) I segni distintivi di Floriana Murrali Nell ambito del Corso di Diritto dell Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina m.farina@unica.it
2 L a t u t e l a d e i D o m a i n N a m e s Modulo IV I Segni Distintivi 2
3 1. Premessa Per rendere possibile l individuazione, il riconoscimento reciproco di coloro che operano in un economia liberista, in un libero mercato a vari livelli e con varie funzioni è necessario che esistano dei Segni distintivi I Segni distintivi svolgono la funzione di identificare l attività ed i prodotti di un imprenditore. Costituiscono beni immateriali su cui l imprenditore ha un diritto reale, caratterizzato dall immediatezza (diritto su un bene) e dall assolutezza 3
4 1. Premessa Lo svolgimento ordinato e leale della competenza concorrenziale richiede, che il mercato, e in particolare, il consumatore, possa attribuire i meriti e i demeriti dei prodotti e dei servizi all impresa da cui realmente provengono. L impresa, quindi, deve poter essere facilmente individuata e localizzata 4
5 1. Premessa L individuazione può riguardare: - L impresa come tale; - I prodotti della stessa; - I locali nei quali si esplica l attività produttiva 5
6 1. Premessa Nel nostro ordinamento i segni distintivi sono tipicamente disciplinati dal Codice Civile DITTA MARCHIO INSEGNA Esiste pertanto, un sistema di segni distintivi, che la legge tutela, riconoscendo all imprenditore l esclusività dell uso 6
7 1. La Ditta La ditta è il segno che contraddistingue l impresa nel suo complesso ed è necessario, in mancanza di diversa scelta, il segno, coincide con il nome civile dell imprenditore Identificare il titolare dell impresa industriale (infatti è definita anche nome commerciale) Due funzioni: Individuare l impresa nei rapporti con i fornitori, le banche, i distributori, il pubblico,il mercato 7
8 1. L Insegna L Insegna è il segno distintivo privo di definizione normativa, cui il legislatore ha dedicato una sola norma, l art c.c., il quale rinvia al 1 comma dell art c.c., dettato per la ditta Art c.c.: Le disposizioni del primo comma dell art si applicano all insegna Art c.c.: Ditta: Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione (2598,1) per l oggetto dell impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (2568,2598) 8
9 1. L Insegna L Insegna è il segno distintivo FACOLTATIVO Art c.c.: Le disposizioni del primo comma dell art si applicano all insegna Art c.c.: Ditta: Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione (2598,1) per l oggetto dell impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (2568,2598) 9
10 1. Il Marchio Il Marchio è il più importante tra i segni distintivi Funzione principale è quella di contraddistinguere prodotti e servizi Costituisce uno strumento di comunicazione essenziale fra le imprese e i consumatori, consentendo a questi ultimi di operare le proprie scelte nel mercato 10
11 2. Le fonti Il legislatore ha dedicato ad esso fin dai tempi dell Unità d Italia una dettagliata regolamentazione Art c.c. r.d. 21 giugno 1942, n. 929 Questa legislazione è rimasta sostanzialmente integra fino ad una profonda revisione realizzata con il d.lgs 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione della Direttiva CEE n. 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi 11
12 2. Le fonti Ulteriori modifiche d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 d.lgs. 8 ottobre 1999, n. 447 Ha adeguato la nostra legislazione agli accordi internazionali cosiddetti TRIPs Ha attuato un altra convenzione internazionale 12
13 2. Le fonti Infine la materia è stata inserita nel Codice della proprietà industriale introdotto con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Il marchio è disciplinato sia dall ordinamento nazionale sia da quello internazionale Nazionale Internazionale Artt c.c.; art Codice della proprietà industriale Convenzione di Unione di Parigi del 1883 per la proprietà industriale; Accordo di Madrid del 1981 sulla registrazione internazionale dei marchi; Regolamento C.E.E. n. 40/94 che istituisce e regola il marchio comunitario 13
14 2. Il Marchio Per poter espletare la propria funzione di segno distintivo il marchio deve consistere in un entità idonea a caratterizzare un prodottoe a distinguerlo dagli altri Trattandosi di segni la cui tutela è correlata ad un procedimento amministrativo (procedimento di registrazione), che deve all origine basarsi su elementi certi e disponibili, facilmente percepibili e facilmente conoscibili, il legislatore ha ritenuto, dopo averne dato un elenco esemplificativo, di doverne subordinare la registrabilità alla possibilità di una loro rappresentazione grafica 14
15 2. Il Marchio Art.7 c.p.i. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche, purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. 15
16 2. Il Marchio Funzioni del Marchio - Funzione distintiva: da una serie di norme, art c.c. artt. 7, 13, 2 e 3 comma si desume che tale funzione è considerata preminenti dal legislatore. Infatti il marchio è un segno distintivo e, come tale, deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità i prodotti o i servizi provenienti da un certo imprenditore e di selezionare tra i molti prodotti similar, quello comparativamente migliore per qualità - Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche 16
17 2. Il Marchio Funzioni del Marchio - Funzione attrattiva:alcuni marchi (definiti marchi celebri) presentano il c.d. valore di suggestione, dovuto alla grande notorietà di cui godono, al loro legame con personalità di grande spicco o ad avvenimenti di grande rilievo - Funzione di indicazione e provenienza: il marchio, di regola, è anche indicatore di provenienza del prodotto da una fonte unitaria e garantisce, così, il mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche 17
18 IL marchio Segni suscettibili di costituire valido marchio Denominativi Se costituiti da nomi comuni e di fantasia, nelle più varie combinazioni di parole Figurativi o emblematici Nominativi Misti Può essere costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso Se costituiti da figure, lettere o numeri, riproduzioni di oggetti del mondo reale o disegni fantastici Se consistono nel nome del produttore Se risultanti dalla combinazione di elementi emblematici, figurativi o nominativi c.d. marchio di forma o tridimensionale, es.: la particolare forma di una bottiglia di liquore 18
19 ATTENZIONE Il marchio L a r t. 9 c. p.i, p u n t u a l i z z a c h e n o n p o s s o n o e s s e r e r e g i s t r a t e c o m e m a r c h i o Le forme imposte dalla natura stessa del prodotto (forme necessarie) Le forme necessarie per ottenere un risultato tecnico (forme funzionali) Le forme che danno valore sostanziale al prodotto (forme ornamentali) 19
20 Il marchio Pertanto le forme dei prodotti, possono formare oggetto di valido marchio quando sono del tutto indifferenti sotto il profilo funzionale o ornamentale,quando cioè, sono forme arbitrarie, gratuite o capricciose, la cui funzione esclusiva sia quella di consentire l individuazione del prodotto ( ad.: la bottiglia della Coca-Cola) 20
21 Tipologia dei marchi I m archi p ossono essere r aggruppati e d e nominati s econdo diversi c r iteri di c lassificazione Dal punto di vista della natura dell attività di impresa svolta dal titolare del marchio si distingue tra: Marchio di fabbrica o di produzione, che contrassegna i prodotti realizzati proprio dal titolare Marchio di commercio, che è apposto dal rivenditore sui prodotti fabbricati da terzi Marchio di servizio, che contraddistingue non beni ma servizi e precisamente l attività di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicità, costruzioni, assicurazioni e credito, spettacoli, radio e televisione, trattamento di materiali e simili (art. 3, L. 1178/1959) Dal punto di vista dei prodotti su cui il marchio è apposto, si distingue tra: Marchio speciale, che è quello utilizzato dal titolare per contraddistinguere un solo tipo di prodotto Marchio generale, che è quello con cui il titolare contrassegna una plurità di prodotti, magari eterogenei, da lui fabbricati o venduti 21
22 Tipologia dei marchi Dal punto di vista della struttura del segno, si distingue tra: Marchio semplice, che è costituito da un unico elemento di fatto Marchio complesso, che, invece, è costituito dall unione di più elementi. Dal punto di vista dei prodotti su cui il marchio è apposto, si distingue tra: Marchio speciale, che è quello utilizzato dal titolare per contraddistinguere un solo tipo di prodotto Marchio generale, che è quello con cui il titolare contrassegna una plurità di prodotti, magari eterogenei, da lui fabbricati o venduti Dal punto di vista del titolare del marchio si distingue poi tra: Marchio individuale, che è quello utilizzato da un singolo imprenditore Marchio collettivo, che svolge la funzione di garantire l origine, la natira o la qualità di determinati prodotti o servizi ed è destinato ad un uso plurimo di tutti coloro che si assoggettano all osservanza degli standard qualitativi fissati dal titolare ed ai relativi controlli. 22
23 Requisiti di validità del marchio Per poter costituire oggetto di tutela come marchio, il segno deve presentare certi requisiti che sono detti requisiti di validità del marchio, in quanto la loro mancanza detemina la nullità dello stesso. Capacità distintiva; Novità; Verità; Liceità 23
24 Capacità distintiva Il marchio è dotato di capacità distintiva (detta originalità ) se idoneo a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti i prodotti dello stesso genere immessi sul mercato Secondo il disposto dell art. 13 C.p.i., le categorie che non possono fungere da marchio, perché astrattamente inidonee a distinguere, sono o Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio ole indicazioni descrittive del prodotto (o del servizio) o delle sue qualità 24
25 Novità Il secondo requisito di validità del marchio è la c.d. novità (o novità estrinseca). Per assolvere appieno alla sua funzione distintiva, infatti, deve essere diverso dai marchi altrui preesistenti, non deve, cioè, essere già noto al mercato. L art. 12 c.p.i. chiarisce in negativo (cioè indicando ciò che non lo è), cosa debba intendersi per nuovo 25
26 Liceità Il terzo requisito di validità dei marchi è generalmente definito come il requisito della liceità. A tale espressione vengono ricondotte più ipotesi, tra loro eterogenee, previste dalla legge. I segni contrari alla legge, all ordine pubblico o al buon costume (art. 14, lett. a C.p.i.), si pensi ad es. ai segni contenenti disegni osceni o incitanti la violenza; Gli stemmi e gli altri segni protetti da convenzioni internazionali (art. 10, 1 comma, prima parte, C.p.i.) si pensi ad es. al segno Croce rossa o al simbolo olimpico; Gli stemmi e gli altri segni che rivestano un interesse pubblico, a meno che l autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione (art. 10, 1 comma seconda parte, C.p.i.) 26
27 Verità Il requisito della verità del segno (anche detto della non decettività) è espresso dall art.14, lett. b), C.p.i. ai senso del quale non possono costituire valido marchio i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti e dei servizi. Generalmente ciò che è ingannevole non è il marchio di per sé ma l uso che di esso si fa(ipotesi quest ultima regolata dagli artt. 14,2 comma, lett. a), e 21,2 comma C.p.i.) 27
28 Attenzione 24. I segni distintivi I l marchio La registrazione di un impresa e della sua ragione sociale/nome commerciale presso la Camera di Commercio non equivale alla registrazione del marchio Nome commerciale e marchio d impresa sono due concetti ben distinti. Il nome commerciale è la denominazione completa dell'impresa e ne permette l identificazione. Il marchio, invece, è il segno che contraddistingue i prodotti. Un impresa può possedere diversi marchi oppure può utilizzare un marchio per identificare tutti i propri prodotti o una particolare fascia o uno specifico tipo. Il deposito di una domanda di registrazione per marchio si effettua presso l UIBM o presso le Camere di Commercio. La registrazione di un nome commerciale si effettua esclusivamente presso la Camera di Commercio della provincia della sede legale della società. 28
29 A.A. 2013/14 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Grazie per l attenzione Floriana Murrali E- mail: floriana.murrali@gmail.com
30 Licenza Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 o o o o Tu sei libero: di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera; di modificare quest opera; Alle seguenti condizioni: Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell opera nei modi indicati dall autore o da chi ti ha dato l opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l opera. Non commerciale. Non puoi usare quest opera per fini commerciali. Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi quest opera, o se la usi per crearne un altra, puoi distribuire l opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa. In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest opera. Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra 30
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