COMUNE DI LANCIANO CITTA MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE

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1 COMUNE DI LANCIANO CITTA MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE PROVINCIA DI CHIETI PIANO REGOLATORE GENERALE PRG NORME TECNICHE Novembre 2011

2 COMUNE DI LANCIANO CITTA MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE PROVINCIA DI CHIETI PIANO REGOLATORE GENERALE (LR 18/83 integrata, Artt. 9, 10, 11) PRG Il Sindaco Dott. Mario Pupillo Il Progettista Arch. Vincenzo Di Fabio L Assessore all Urbanistica Ins. Pasquale Sasso Consulenza generale Prof. Ing. Giovanni Crocioni Il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Giancristofaro Consulenza geologica Dott. Luigi Carabba Il Responsabile del Procedimento Arch. Giovanbattista Granà Collaborazione al progetto Geom. Roberto Ceroli Provincia di Chieti Protocollo di Intesa di Copianificazione 10/05/2004 NORME TECNICHE

3 SOMMARIO TITOLO I PIANIFICAZIONE URBANA. NORME GENERALI...1 CAPO I 1 OBIETTIVI, CONTENUTI ED EFFICACIA DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE...1 Articolo 1 Finalità e riferimenti...1 Articolo 2 Validità ed efficacia...3 Articolo 3 Impianto della pianificazione comunale. Sostenibilità del processo di Piano. Governance e risorse...4 Articolo 4 Stato di fatto, stato di diritto. Riferimenti cartografici e documentari...5 Articolo 5 Elaborati del PRG...7 CAPO I 2 QUADRO LEGISLATIVO, PIANI SOVRAORDINATI, NORMATIVE DI SETTORE. CARTA DEI VINCOLI...8 Articolo 6 Legislazione urbanistica centrale e regionale...8 Articolo 7 Pianificazione territoriale...9 Articolo 8 Pianificazione di settore...10 Articolo 9 Piano Territoriale delle Attività Produttive. Rapporti con le competenze dell Azienda Regionale per le Attività Produttive - ARAP...11 Articolo 10 Vincoli di tutela dovuti e vincoli derivanti dalla pianificazione sovraordinata e di settore. Fiumi e boschi. Carta dei vincoli...12 CAPO I 3 PIANIFICAZIONE IN ESSERE...17 Articolo 11 Strumentazione in essere. Validità ed efficacia...17 Articolo 12 Regolamento edilizio...19 Articolo 13 Urbanistica concertata...20 Articolo 14 Concessioni rilasciate...21 Articolo 15 Applicazione delle misure di salvaguardia...22 CAPO I 4 DIRITTI EDIFICATORI. PEREQUAZIONE URBANA E MANOVRA DEL PIANO...23 Articolo 16 Diritti edificatori. Pratiche perequative e manovra del Piano...23 TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO...25 CAPO II 1 STRUMENTI E AZIONI PER L ATTUAZIONE. FLESSIBILITA...25 Articolo 17 Strumentazione urbanistica attuativa disponibile. Comparto...25 Articolo 18 Edilizia residenziale pubblica. Norme transitorie...26 Articolo 19 Azioni, progetti, studi di fattibilità. Il Piano dei servizi...27 Articolo 20 Patrimonio edilizio esistente. Obiettivi di recupero e riuso del patrimonio...28 Articolo 21 Fabbricati esistenti in contrasto con le previsioni del PRG...29 Articolo 22 Fabbricati esistenti negli ambiti degli strumenti urbanistici attuativi...30 Articolo 23 Applicazione completa dei parametri di utilizzazione fondiaria...31 II

4 CAPO II 2 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 PARAMETRI E STANDARD...32 Parametri urbanistici...32 Parametri edilizi...35 Applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi...38 Standard urbanistici e abitante convenzionale...39 Distanze e Visuali libere...41 Oneri di concessione e urbanizzazione. Monetizzazioni...45 CAPO II 3 MODALITA DI INTERVENTO...46 Articolo 30 Criteri generali...46 Articolo 31 Interventi di Recupero R e di Nuova costruzione NC...47 Articolo 32 Interventi di demolizione...50 Articolo 33 Interventi in Zona agricola...51 Articolo 34 Interventi per l ambiente...52 CAPO II 4 USI DEL TERRITORIO...55 Articolo 35 Usi urbani. Parcheggi pertinenziali. Usi transitori...55 Articolo 36 Usi agricoli...59 TITOLO III IMPIANTO URBANO...60 CAPO III 1 CRITERI GENERALI. FLESSIBILITA...60 Articolo 37 Norme di zona...60 Articolo 38 Usi previsti e usi compatibili...61 Articolo 39 Destinazioni d uso. Zone del PRG...62 Articolo 40 Rotazione e diversa combinazione degli usi. Flessibilità...63 CAPO III 2 SISTEMA INFRASTRUTTURALE...64 Articolo 41 Ferrovia Adriatico Sangritana...64 Articolo 42 Rete stradale. Fasce e zone di rispetto...65 Articolo 43 Nuove infrastrutture stradali strategiche. Forme di sostegno perequativo. Ristrutturazione della rete esistente...67 Articolo 44 Sistema e disciplina dei parcheggi. Logistica del trasporto persone...69 Articolo 45 Reti tecniche...71 Articolo 46 Logistica territoriale e urbana...72 CAPO III 3 ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE. FORMULE INNOVATIVE DI ATTUAZIONE E GESTIONE...73 Articolo 47 Sistema dei servizi di quartiere. Piano dei servizi. Flessibilità...73 Articolo 48 Aree sottoposte a vincolo preordinato all esproprio nel PRG vigente. Piano dei servizi e specifiche pratiche perequative...74 Articolo 49 Ospedale...76 Articolo 50 Articolo 51 Zona a verde pubblico attrezzato...77 Zona a parco urbano ad attuazione perequativa del Ponte di Diocleziano, della Lecceta Barbati, del Tratturo e delle aree boscate in ambito urbano...78 Articolo 52 Zona per servizi di quartiere...79 Articolo 53 Polo delle strutture scolastiche superiori e dei servizi urbani...81 Articolo 54 Zona per attrezzature urbane. Flessibilità...82 Articolo 55 Cimiteri...84 III

5 Articolo 56 Forme innovative di attuazione, uso e gestione della rete dei servizi...85 CAPO III 4 ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI...86 Articolo 57 Usi e interventi previsti e compatibili nelle Zone prevalentemente residenziali...86 Articolo 58 Zona residenziale di riqualificazione urbana...88 Articolo 59 Zona residenziale di ristrutturazione...90 Articolo 60 Zona residenziale di completamento...91 Articolo 61 Zona residenziale di espansione. Pratiche perequative...93 Articolo 62 Zona residenziale di sviluppo urbano integrato. Procedure attuative e pratiche perequative...95 CAPO III 5 ZONE PRODUTTIVE INTEGRATE...97 Articolo 63 Zone produttive integrate. Usi e interventi previsti e compatibili...97 Articolo 64 Zona per l artigianato produttivo integrato alle attività terziarie...98 Articolo 65 Agglomerato di Lanciano centro. Procedure attuative e pratiche perequative Articolo 66 Strutture commerciali esistenti della media e grande distribuzione Articolo 67 Zona per le attività terziarie, la media distribuzione commerciale e le attività produttive integrate. Pratiche perequative Articolo 68 Aree produttive esistenti e/o dismesse. Pratiche perequative Articolo 69 Zona integrata di sviluppo strategico del fondovalle Sangro. Pratiche perequative CAPO III 6 ZONE AGRICOLE Articolo 70 Usi e interventi previsti nelle Zone agricole Articolo 71 Zona agricola normale Articolo 72 Zona agricola di valore paesistico Articolo 73 Fabbricati esistenti nelle Zone agricole Articolo 74 Documentazione e registrazione TITOLO IV RIQUALIFICAZIONE, RIUSI E TUTELE CAPO IV 1 CITTA STORICA Articolo 75 Città storica Articolo 76 Beni culturali Articolo 77 Risparmio energetico IV

6 TITOLO I PIANIFICAZIONE URBANA. NORME GENERALI CAPO I 1 Articolo 1 OBIETTIVI, CONTENUTI ED EFFICACIA DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE Finalità e riferimenti 1. Il nuovo Piano Regolatore Generale PRG del Comune di Lanciano persegue o- biettivi di sviluppo sostenibile, di integrazione territoriale e produttiva, di riqualificazione urbana, di rinnovo dell impianto della città, in un quadro di convergenza nell uso delle risorse, di pieno utilizzo del patrimonio immobiliare, di tutela del sistema ambientale e del paesaggio agrario, di risparmio nel consumo di territorio. 2. Sotto forma di Variante generale al PRG vigente, il nuovo Piano viene formato in coerenza ai contenuti ed alle procedure di cui agli Artt. 9, 10 e 11 della Legge regionale 12/4/1983 n 18, come integrata con Legge regionale 27/4/95 n 70; nei successivi Articoli definita in sintesi LR 18/83 integrata; oltre che in regime di copianificazione con la Provincia di Chieti, in base al Protocollo di intesa 10/05/2004, in conformità agli indirizzi dell Art. 58 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP. 3. Sulla base del principio di sussidiarietà, il PRG opera altresì, assiduamente, entro i riferimenti del processo di pianificazione territoriale sovraordinata, ed in particolare del PTCP e del Piano Territoriale delle Attività Produttive PTAP assumendone criticamente i contenuti. 4. Il PRG è, infine, aperto a prospettive di pianificazione intercomunale, ai sensi di legge, con i Comuni di cintura, con prioritario riferimento ai Comuni di Atessa, Mozzagrogna, Paglieta e Sant Eusanio, nel fondovalle Sangro, per l attuazione in forma coordinata, in regime di copianificazione mirata con la Provincia di Chieti, della Zona integrata di sviluppo strategico, di cui all Art. 69, anche in conformità agli indirizzi della Giunta Regionale, di cui alla Deliberazione 410/ Nei limiti fissati dalle presenti Norme, il PRG si applica all intero territorio comunale come individuato nella Tav. 1, di cui all Art. 5. 1

7 6. Per PRG Vigente si intende quello approvato con Delibera Consiliare Provinciale n 113/4 del 18/12/

8 Articolo 2 Validità ed efficacia 1. Nei limiti della legislazione di riferimento e nel rispetto delle misure di salvaguardia Art. 15 il PRG è efficace per l intero territorio comunale, tenuto conto della pianificazione urbanistica in essere, come richiamata al Capo I Negli ambiti del territorio comunale ricompresi entro gli agglomerati industriali del Consorzio ASI Sangro, si opera, in coerenza con quanto previsto dalla intervenuta L.R. 23/2011, in regime di copianificazione tra Provincia di Chieti, Azienda Regionale per le Attività Produttive, ARAP, e Comune di Lanciano, in conformità all Art. 14, comma 4, ed all Art. 4, comma 1, ultimo capoverso, delle Norme di attuazione del PTAP, in coordinamento con gli altri Comuni interessati, quali Atessa, Mozzagrogna, Paglieta e Sant Eusanio. 3. Come previsto dall Art. 9, comma 2, della LR 18/83 integrata, il PRG opera con validità giuridica a tempo indeterminato, entro un orizzonte temporale programmatico decennale. 3

9 Articolo 3 Impianto della pianificazione comunale. Sostenibilità del processo di Piano. Governance e risorse 1. Il PRG prevede linee strategiche di ammodernamento e riassetto dell impianto urbano, in primo luogo nel proporre un ridisegno delle nuove essenziali infrastrutture di trasporto, con priorità al nuovo asse viario casello autostradale centro urbano - fondovalle Sangro, perseguendo sistematicamente logiche di integrazione urbana e di messa in rete, come richiamato al Capo III Il Piano propone nel Titolo III un processo puntuale di riconversione della città esistente, come già inquadrata nella strumentazione urbanistica precedente, individuando inoltre alcuni essenziali momenti strategici innovativi sui versanti del sistema urbano e del sistema produttivo. 3. Il Piano propone altresì, nel Capo III 3, una marcata riconversione del sistema dei servizi sociali, perseguendo obiettivi di rispondenza alla domanda, oltre che di sostenibilità gestionale, utilizzando lo strumento del Piano dei servizi, come definito all Art Ai fini della sostenibilità e dell efficacia, oltre che nella ricerca di adeguati gradi di equità, delle proprie previsioni, il PRG prevede il ricorso a pratiche estese e articolate di perequazione urbanistica, con le modalità richiamate nelle linee generali all Art. 16, oltre che ricorrendo all utilizzo di risorse patrimoniali pubbliche e di risorse di mercato, rese disponibili dalle stesse scelte di Piano. 5. Per i momenti strategici dello sviluppo urbano, il Piano propone un processo attuativo sostenuto da specifiche forme di governance e copianificazione, estese nei limiti di legge ai soggetti pubblici e privati interessati. 4

10 Articolo 4 Stato di fatto, stato di diritto. Riferimenti cartografici e documentari 1. Il PRG assume come riferimento la nuova cartografia in versione digitale del Catasto terreni, con aggiornamenti delle sagome dei fabbricati, esistenti e di progetto, non ancora riportati sulle mappe catastali; come documentate anche attraverso le immagini satellitari, con il relativo grado di approssimazione. In tale quadro, la cartografia tecnica di PRG ha provveduto, utilizzando empiricamente utili e diversi riferimenti cartografici, ad un attento aggiornamento, ridefinizione e messa in mappa anche della rete delle strade principali. 2. Eventuali difformità tecniche tra il nuovo disegno di Piano e le cartografie del PRG vigente, in ragione dei diversi riferimenti utilizzati oltre che delle diverse datazioni ed aggiornamenti, verranno risolte assumendo come riferimento primario la nuova base cartografica in versione digitale, di cui al comma 1, tenuto conto altresì, per gli assetti proprietari, degli effettivi aggiornamenti catastali via via resi disponibili. 3. Nell attuazione del Piano, ed in particolare nella certificazione delle destinazioni urbanistiche, il Comune promuove l utilizzo di sistemi informatizzati. Ai fini della documentazione dello stato di fatto e di diritto, il Comune sperimenta e promuove altresì attraverso specifici propri provvedimenti amministrativi il ricorso a procedure di autocertificazione ai sensi di legge, anche ai fini dei necessari aggiornamenti cartografici. 4. Per fabbricati e suoli per i quali siano in corso procedimenti giudiziari, l applicazione delle presenti Norme è subordinata alla definizione della procedura giudiziaria in corso. Al fine di agevolare il superamento di eventuali contenziosi, con particolare riguardo all esigenza di assicurare le migliori condizioni di attuazione del PRG, anche in relazione ai legittimi interessi di terze proprietà, l Amministrazione si riserva di ricorrere, se del caso, all utilizzo di specifiche strumentazioni attuative e di pratiche di perequazione urbanistica, nei modi individuati dall Art

11 5. L inclusione nella cartografia del P.R.G. di edifici non autorizzati, di edifici eseguiti in difformità alle norme vigenti, di edifici le cui autorizzazioni possono essere assoggettate a riesame amministrativo o giurisdizionale non costituisce convalida degli stessi come stato di fatto fisico e giuridico: tali edifici restano, quindi sottoposti a provvedimenti ablativi di legge. 6

12 Articolo 5 Elaborati del PRG 1. Gli elaborati del PRG sono costituiti dalle Norme Tecniche, dalla Relazione illustrativa, dalla Valutazione Ambientale Strategica, VAS, dalla Valutazione di Incidenza Ambientale, VINCA, dalla Relazione geologica, con i relativi Elaborati tecnici, e dai seguenti Elaborati grafici: Tav. 1 Stato di fatto scala 1: Tav. 2 Carta dei vincoli scala 1: A, 2B Tav. 3 Progetto urbano scala 1: A, 3B, 3C, 3D Tav. 4 Progetto urbano sintesi scala 1: A Sintesi - 4B Sintesi con trasposizione PAI Tav. 5 Inquadramento territoriale scala 1: In caso di difformità, o anche nel caso di difficoltà interpretative, fra gli elaborati e i documenti del PRG, prevalgono comunque le Norme tecniche; fra gli elaborati grafici, la Tav. 3 Progetto urbano prevale sulle altre Tavole, fermi restando vincoli e tutele di cui alla Tav. 2 Carta dei vincoli ed alla Relazione geologica. 7

13 CAPO I 2 Articolo 6 QUADRO LEGISLATIVO, PIANI SOVRAORDINATI, NORMATIVE DI SETTORE. CARTA DEI VINCOLI Legislazione urbanistica centrale e regionale 1. Il PRG è formato e approvato in conformità alla LR 18/83 integrata; per quanto non previsto si applica altresì la principale legislazione urbanistica e di settore di carattere centrale e regionale. In particolare hanno trovato applicazione, con specifico riferimento alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, VAS, e alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale, Vinca, le normative di cui rispettivamente al D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni e al DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni. 8

14 Articolo 7 Pianificazione territoriale 1. La pianificazione territoriale in atto è costituita dal Quadro Regionale di Riferimento vigente, con specifico riferimento all ambito di Lanciano; dal Piano Regionale Paesistico; dal Piano Assetto Idrogeologico PAI dal Piano Stralcio Difesa Alluvioni PSDA i cui diversi riferimenti sono riportati nella Carta dei vincoli, di cui all Art. 10; oltre che dal Piano Regionale dei Trasporti, in fase formativa. Circa il suddetto Piano Regionale Paesistico, il Comune opera nel rispetto del parere della competente direzione regionale, di cui al provvedimento n del Per la formazione del PRG assume un diretto valore di riferimento il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP con particolare riguardo a quanto previsto al Capo 4 IV, Rete urbana intermedia ed al Titolo V, Pianificazione comunale, delle Norme tecniche di attuazione; oltre al Piano Territoriale delle Attività Produttive PTAP con specifico riferimento agli ambiti industriali del fondovalle Sangro e di Lanciano centro, ricompresi nel territorio comunale, in coerenza con quanto previsto dalla intervenuta L.R. 23/

15 Articolo 8 Pianificazione di settore 1. Il PRG è formato in coerenza alle normative ed alla pianificazione di settore, operanti a vario titolo sul territorio comunale, con particolare riferimento alle politiche in campo ambientale. 2. In caso di difformità, tali normative e pianificazioni di settore prevalgono sulle presenti Norme tecniche. In assenza di definizioni adeguate nei diversi Elaborati di PRG, tali normative e specifiche prescrizioni trovano comunque applicazione nell attuazione del Piano. 3. Le presenti norme si intendono coordinate al Piano di Classificazione Acustica. In proposito si fa riferimento alla Legge 447/95, al DPCM 5/12/97, ai DPR 30/3/04 n 142 e 18/11/98 n

16 Articolo 9 Piano Territoriale delle Attività Produttive. Rapporti con le competenze dell Azienda Regionale per le Attività Produttive - ARAP 1. In base al principio di sussidiarietà ed in conformità alla pratica della copianificazione, la formazione del PRG di Lanciano, con la sua specifica strumentazione attuativa, si sviluppa in forma coordinate con la messa in attuazione del PTAP, in collaborazione con la Provincia di Chieti ed ARAP. 2. In particolare tali forme di copianificazione riguardano l agglomerato di Lanciano centro, Art. 65 di cui si ipotizza lo stralcio in sede di nuovo Piano Regolatore Territoriale e la Zona integrata di sviluppo strategico del fondovalle Sangro, Art. 69. A tal fine si assumono i riferimenti procedurali e programmatici di cui all Art. 4, all Art. 7 ed all Art. 14 delle Norme tecniche del PTAP, anche in rapporto ad una nuova individuazione degli ambiti di competenza dei PRT vigenti, come ridefiniti nei contenuti dal comma 5 dell Art. 14 delle citate Norme tecniche. 3. I riferimenti di cui ai commi 1 e 2 si attuano in coerenza con quanto previsto dalla intervenuta L.R. 23/2011, in materia di attività produttive, già di competenza dei Consorzi di Sviluppo Industriale. 11

17 Articolo 10 Vincoli di tutela dovuti e vincoli derivanti dalla pianificazione sovraordinata e di settore. Fiumi e boschi. Carta dei vincoli 1. I vincoli di tutela ed i vincoli derivanti dalla pianificazione sovraordinata e di settore sono riportati nella Tav. 2 Carta dei vincoli che riporta i vincoli e le tutele in vigore sul territorio comunale e la cui applicazione si sovrappone coerentemente alle previsioni del progetto di PRG, Tav. 3 Progetto urbano. 2. Anche facendo riferimento alla zonizzazione della Tav. 2, comunque, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004. Nelle aree sottoposte a vincolo archeologico si applica ancora il D.Lgs. 42/2004. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale, come riportato nella Tav. 2, si applica il R.D.L. 30/12/23 n Nelle aree e negli immobili sottoposti a vincolo monumentale si applica il D.Lgs. 42/2004. Nelle aree sottoposte a vincolo sismico si applica l O.P.C. 3274/2003. Nelle aree sottoposte al Piano di Assetto Idrogeologico regionale, PAI, ed al Piano Stralcio Difesa Alluvioni, PSDA, si applicano le relative normative, nei limiti di quanto previsto dalle Norme di zona del PRG. Nelle aree di rispetto cimiteriale si applicano le Norme del DPR 803/1975, nei limiti di quanto previsto all Art. 55. Nelle aree di rispetto degli elettrodotti si applicano le fasce di rispetto prescritte dall ente di gestione, come riportato nella Tav. 2-Carta dei vincoli. Nelle fasce di rispetto stradale, in conformità al Codice della Strada, si applica quanto previsto agli Artt. 42 e 43. Nelle fasce di rispetto delle discariche, dei depuratori e simili, di cui è prevista la trasformazione in aree boscate, è vietata qualsiasi nuova edificazione. Nelle aree di rispetto del metanodotto, come riportato nella Tav. 2-Carta dei vincoli, è vietata ogni nuova edificazione. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria R1, e straordinaria R2, ed interventi di ristrutturazione edilizia R6.1, R6.2, R Nei fiumi, nei corsi d acqua e nelle golene fluviali è vietata qualsiasi nuova edificazione. 4. Nelle fasce di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d acqua, come individuate nelle Tavv. 2 e 3, nel rispetto dell art.80 della L.R. 18/83 oltre che nel rispetto dell Art. 15, comma 4, delle Norme tecniche di attuazione del PTCP, è vietata ogni nuova e- 12

18 dificazione entro una fascia di 50 mt, limitata a 10 mt, entro i perimetri dei centri urbani. Sui fabbricati e gli impianti esistenti, entro tale fascia, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria R1, e straordinaria R2, ed interventi di ristrutturazione edilizia di tipo R6.1, R6.2 ed R6.5, come definiti all Art. 31, in una conferma degli usi esistenti. Fuori dai centri urbani, nelle fasce di 150 mt, si applicano le norme di tutela di cui agli Artt. 142 e 146 del Codice dei Beni Culturali, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme di zona. 5. Nei boschi, nelle aree boscate e di rimboschimento, nelle aree calanchive, nelle scarpate morfologiche, nelle scarpate golenali, nelle aree agricole di rispetto ambientale, come individuate nelle Tavv. 2 e 3, nel rispetto dell Art. 14 delle Norme tecniche di attuazione del PTCP, è vietata ogni nuova edificazione. Sui fabbricati e sugli impianti esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, R1, e straordinaria, R2, ed interventi di ristrutturazione edilizia di tipo R6.1, R6.2 ed R6.5, in una conferma degli usi esistenti, e nel rispetto comunque dei limiti e delle procedure di cui alle Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l Assetto Idrogeologico in vigore - PAI. 6. Nelle fasce di rispetto delle scarpate morfologiche, definite come nell Art. 20 delle Norme tecniche del PAI in vigore e riportate nella Tav. 2, si opera nei limiti di quanto previsto nel citato Art. 20. Qualora tali limiti non consentano la piena applicazione delle norme di zona, come riportate nella zonizzazione di cui alla Tav. 3, l Amministrazione comunale si riserva di contribuire alla tutela, tanto delle attività insediate quanto dell utilizzo dei diritti edificatori, nei limiti delle pratiche di urbanistica perequativa e della manovra sui diritti edificatori, di cui all Art. 16, con priorità per la tutela delle attività produttive esistenti. Tenuto conto delle possibili mancate corrispondenze cartografiche, dovute all utilizzo nei citati PAI e PSDA e nel PRG di cartografie di scala e datazione diverse, e delle conseguenti possibili imprecisioni nella definizione delle fasce di rispetto delle scarpate morfologiche, tenuto conto altresì della complessità tecnica e parametrica dell applicazione della citata normativa PAI e PSDA, è data facoltà alle proprietà interessate di dimostrare che l effettiva distanza di fabbricati e suoli di proprietà dalle scarpate morfologiche, come anche l effettivo sviluppo della relativa fascia di rispetto, sono diverse rispetto a 13

19 quanto riportato nel PRG alla Tav. 2, mediante una verifica dello stato dei luoghi da effettuarsi alla presenza di tecnici comunali, consistente in un rilievo topografico e conseguenti elaborazioni parametriche a firma di tecnico abilitato. Il rilascio del relativo titolo edificatorio è subordinato all acquisizione del nulla osta della Autorità di Bacino. In tal caso si opera applicando il limite della fascia di rispetto come più precisamente definito attraverso tale procedura attivata dalla proprietà, con il puntuale estendimento della zona adiacente e delle relative normative. I medesimi criteri si applicano per l effettiva individuazione dei confini di zona del Piano Stralcio di Bacino per l Assetto Idrogeologico in vigore PAI. Allorquando la Tav. 2.B riporta graficamente il ciglio delle scarpate morfologiche, la relativa fascia di rispetto di cui all Art. 20 delle NTA del PAI in vigore, si intende comunque efficace anche qualora non individuata graficamente nella medesima Tav. 2B. Infine nel caso di scarpate morfologiche esistenti non individuate cartograficamente e che generano una relativa fascia di rispetto, quest ultima si intende comunque efficace. 7. Nelle aree tratturali demaniali, come individuate nelle Tavv. 2 e 3, nel rispetto dell Art. 24 delle Norme tecniche di attuazione del PTCP, oltre che della normativa di tutela paesistica, sono ammesse esclusivamente le attività di conduzione agricola dei suoli; sui fabbricati e sugli impianti esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, R1, e straordinaria, R2, ed interventi di ristrutturazione edilizia di tipo R6.1, R6.2 ed R6.5, in una conferma degli usi esistenti, fermo restando quanto previsto per le attività produttive all ultimo comma dell Art. 68. Ai fini di un attenta verifica della consistenza effettiva delle suddette aree tratturali, nonché di una più chiara e dettagliata definizione delle relative modalità di utilizzo e salvaguardia, l Amministrazione Comunale, di concerto con la competente Soprintendenza Regionale, si riserva la formazione di uno specifico Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, come definito al successivo Art Per le aree di interesse archeologico, come individuate nella Tav. 2, nel rispetto dell Art. 22 delle Norme tecniche di attuazione del PTCP, tutti gli interventi che prevedano opere di scavo di qualsivoglia genere nelle aree di interesse archeologico, come perimetrate nella Tavola suddetta, dovranno essere sottoposte, previo invio del 14

20 relativo progetto, all approvazione preventiva della Soprintendenza archeologica dell Abruzzo, che si riserva di: a) valutare la fattibilità delle opere; b) richiedere saggi archeologici preliminari; c) dettare in esito ai saggi ulteriori prescrizioni o modifiche dei progetti, a tutela dei resti di interesse archeologico; d) procedere se del caso all apposizione di vincoli di inedificabilità, ai sensi del D.L.vo 22/01/2004 n Nel Sito di Importanza Comunitaria, SIC, del Bosco di Mozzagrogna, come individuato nella Tav. 2, si opera secondo i criteri definiti in sede di procedura di VINCA, attività ai sensi DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il Comune si riserva in fase attuativa di sviluppare autonome procedure di Valutazione di Incidenza sulla nuova viabilità prevista nel PRG, anche con riferimento a suoli limitrofi, secondo quanto indicato nel giudizio n.783 del del Comitato di Coordinamento Regionale della Vinca. 10. Le previsioni della Tav. 3 del PRG risultano conformi alla zonizzazione geologica di cui alla relativa Relazione; in caso di difformità restano fermi i vincoli di cui alla medesima zonizzazione. 11. Nelle fasce di rispetto dei fiumi e dei corsi d acqua, si opera secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo. Qualora tali limiti non consentano la piena applicazione delle norme di zona per sopravvenute variazioni morfologiche o per incongruenze cartografiche, come riportate nella zonizzazione di cui alla Tav. 3, l Amministrazione comunale garantirà la tutela, tanto delle attività insediate quanto dell utilizzo dei diritti edificatori, nei limiti delle pratiche di urbanistica perequativa e della manovra sui diritti edificatori, di cui all Art. 16, con priorità delle attività produttive esistenti. Tenuto conto delle possibili mancate corrispondenze cartografiche, dovute all utilizzo nel PRG di cartografie di scala e datazione diverse, e delle conseguenti possibili imprecisioni nella definizione delle fasce di rispetto è data facoltà alle proprietà interessate di dimostrare che l effettiva distanza di fabbricati e suoli di proprietà dalle fasce di rispetto, come anche l effettivo sviluppo della stessa, 15

21 sono diverse rispetto a quanto riportato nel PRG alla Tav. 2, mediante perizia giurata contenente un rilievo topografico e conseguenti elaborazioni parametriche unitamente ad una adeguata documentazione fotografica a firma di tecnico abilitato, da depositare anche su supporto informatico agli uffici competenti. In tal caso si opera applicando il limite della fascia di rispetto come più precisamente definito attraverso tale procedura attivata dalla proprietà. 16

22 CAPO I 3 Articolo 11 PIANIFICAZIONE IN ESSERE Strumentazione in essere. Validità ed efficacia 1. Nel nuovo PRG trovano conferma gli strumenti attuativi di qualsiasi tipo in vigore, con particolare riferimento al Piano di Recupero del Centro Storico redatto dall' Arch. De Cecco, con validità estesa fino alla scadenza della loro efficacia amministrativa ed alle previsioni ed impegni delle relative convenzioni attuative. Dopo tale data, essi verranno ricompresi nel presente PRG, previ eventuali necessari adeguamenti al quadro normativo di tale strumento urbanistico generale. In particolare trovano conferma, nei limiti suddetti, il Piano per l Edilizia Economica e Popolare PEEP ed il Piano per gli Insediamenti Produttivi PIP vigenti. 2. Trova altresì conferma nel nuovo PRG il Programma Integrato di Intervento degli Ambiti della Pietrosa, della Ferrovia Sangritana e del Torrieri e della vecchia Fiera, formato in conformità all Art. 30 bis della LR 18/83 integrata, noto anche come Programma Integrato STU, così come adeguato in conseguenza della Delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 28/09/ I Piani attuativi adottati, di cui agli Artt. 18 e seguenti della LR 18/83 integrata, trovano conferma nel nuovo PRG, fermi restando eventuali necessari adeguamenti al nuovo quadro normativo, limitatamente al rispetto degli standard urbanistici di cui all Art. 27, oltre alla conformità obbligata al nuovo quadro infrastrutturale. Tali e- ventuali adeguamenti verranno, di norma, verificati e, ove del caso, introdotti con specifico provvedimento amministrativo, prima della definitiva approvazione dei suddetti Piani attuativi, senza interromperne l iter formativo. 4. La Tav. 3 del PRG Progetto urbano di cui all Art. 5, provvede ad individuare gli ambiti degli strumenti attuativi, di cui al presente Articolo. 5. Una volta venuto meno il regime dei suoli derivante dal Piano per l Edilizia Economica e Popolare, il Comune promuove azioni di riqualificazione urbana, con particolare riferimento al tema dell arredo e dei servizi urbani, anche di carattere privato, opportunamente insediabili; attraverso lo strumento del Programma Integrato di Intervento, di cui all Art

23 6. Trovano conferma nel PRG le Varianti specifiche, ai sensi dell Art. 5 del DPR 447/98 e successive modifiche e integrazioni, di cui ai provvedimenti deliberativi, compresi tra il 2001 e l adozione del presente PRG, individuati nella Tav

24 Articolo 12 Regolamento edilizio 1. A PRG approvato il Comune si riserva di procedere ad un aggiornamento ed adeguamento, in forme integrate e coordinate alle presenti Norme, del suddetto Regolamento Edilizio; in particolare si procederà ai necessari adeguamenti in materia di gestione edilizia, adeguamento sismico dei fabbricati esistenti, risparmio energetico e sostenibilità ambientale. 19

25 Articolo 13 Urbanistica concertata 1. Trovano conferma nel PRG i programmi cosiddetti dell Urbanistica Concertata già approvati o che verrano selezionati ed approvati in base alle procedure avviate in conformità alla Delibera Consiliare n. 28 del , in coerenza con le schede d ambito allegate alla VAS del PRG. 2. In assenza di tale approvazione il PRG si attua secondo le procedure ordinarie, secondo quanto previsto nelle Tavv. 3 dello stesso PRG e nelle corrispondenti Norme Tecniche. 20

26 Articolo 14 Concessioni rilasciate 1. Le concessioni edilizie rilasciate prima dell adozione del nuovo PRG rimangono in vigore per tutta la durata della loro validità ai sensi di legge, anche qualora in contrasto con le nuove prescrizioni urbanistiche. 21

27 Articolo 15 Applicazione delle misure di salvaguardia 1. L applicazione al nuovo PRG delle misure di salvaguardia, di cui all Articolo unico della Legge 1902/52 e successive modifiche e integrazioni in seguito richiamate semplicemente come misure di salvaguardia è obbligatoria per l intero territorio comunale, a far tempo dall adozione del piano e fino alla sua approvazione; resta fermo in materia quanto previsto all Art. 57 della LR 18/83 nel testo in vigore. 22

28 CAPO I 4 Articolo 16 DIRITTI EDIFICATORI. PEREQUAZIONE URBANA E MANOVRA DEL PIANO Diritti edificatori. Pratiche perequative e manovra del Piano 1. In conformità all Art. 57 delle Norme tecniche di attuazione del PTCP, ai fini del perseguimento di un equa distribuzione dei diritti edificatori e nella ricerca di un alto grado di sostenibilità ed efficacia attuativa, il PRG mette in atto una articolata e diversificata manovra di governo dei suoli, attraverso l applicazione di pratiche di urbanistica perequativa, imperniate sul sistema e sulle procedure attuative dello stesso PRG. 2. A seconda delle situazioni urbane ed in ragione della specificità dell impianto attuativo del Piano, tali pratiche assumono caratteri di diretta efficacia nelle presenti Norme, ovvero vengono attivate attraverso successivi specifici strumenti, provvedimenti amministrativi e procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto previsto nelle specifiche Norme di zona, di cui al Titolo III. 3. In tale quadro, le presenti Norme utilizzano, o promuovono l utilizzo, ove opportuno, di pratiche mirate, sia di trasferimento verso altri suoli sia di ospitalità da parte di terze proprietà, dei diritti edificatori, come anche di uso dei cosiddetti standard a distanza. 4. Le suddette pratiche possono assumere di volta in volta, come previsto nei diversi Articoli del Titolo III, la forma di manovra fondiaria, di partecipazione alla realizzazione di opere di urbanizzazione generale, infrastrutture e servizi, di sostegno all edilizia residenziale di carattere sociale, di apporto all attuazione del parco urbano del Ponte di Diocleziano, della Lecceta Barbati, del Tratturo ed altri attraverso trasferimento dei diritti edificatori di realizzazione di opere di urbanizzazione, di attrezzature per le forze di pubblica sicurezza, ed anche, ove necessario, di corrispettivo monetario, in ognuno dei precedenti casi in termini ben definiti negli esiti programmatici, vincolati e finalizzati esplicitamente all attuazione del PRG; con particolare riferimento all utilizzo dei corrispettivi monetari. 23

29 5. Le pratiche di perequazione urbanistica vengono utilizzate in modo specifico nei casi e con le modalità previste agli Artt. 21, 41, 43, 48, 50, 51, 53, 56, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, Il Comune si riserva di attivare l utilizzo di pratiche di urbanistica perequativa, se del caso in forme integrate e coordinate con l attuazione del PRG, anche con riferimento all attuazione del Programma Integrato di Intervento STU, di cui all Art. 11, comma 2, oltre che per l acquisizione di sedimi stradali necessari al riassetto del sistema della viabilità di PRG. 7. L Amministrazione si riserva, più in generale, di utilizzare analoghe pratiche di perequazione urbanistica, nelle fasi di attuazione del PRG, anche qualora non previsto dalle presenti Norme. 8. Ai fini di sviluppare la suddetta manovra, ed in particolare per organizzare in termini appropriati la manovra di trasferimento e riorganizzazione dei diritti edificatori, il Comune si riserva di utilizzare, a PRG approvato, specifici strumenti amministrativi, ovvero il Piano dei servizi di cui agli Artt. 19, 47 e 48, previa Deliberazione Consiliare in merito. 9. Qualora, anche in fase attuativa, emergano criticità nel regime dei suoli, conseguenti alla più esatta definizione cartografica dei vincoli indotti dalle dorsali del metano e di eventuali elettrodotti e relativi servizi, il Comune si riserva di applicare in modi specifici le pratiche perequative di cui al comma 5, mediante trasferimento dei diritti edificatori. 24

30 TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO CAPO II 1 Articolo 17 STRUMENTI E AZIONI PER L ATTUAZIONE. FLESSIBILITA Strumentazione urbanistica attuativa disponibile. Comparto 1. Il PRG utilizza la strumentazione attuativa resa disponibile dalla LR 18/83 integrata, con riferimento ai Piani attuativi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata: il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, Art. 19 LR 18/83 integrata; il Piano per gli Insediamenti Produttivi, Art. 25; il Programma Integrato di Intervento, Art. 30 bis; e di iniziativa privata, il Piano di lottizzazione, Art. 23. L utilizzo di tali strumenti deriva dalla specifica efficacia di ognuno di essi, dalle effettive condizioni urbanistiche, oltre che dai caratteri dell assetto proprietario degli ambiti considerati. Il Comune si riserva altresì di utilizzare, al medesimo fine, altri strumenti attuativi resi disponibili dalla legislazione urbanistica centrale vigente. 2. A fronte di specifiche difficoltà attuative, il Comune si riserva l utilizzo dello strumento del Comparto, di cui all Art. 26 della LR 18/83 integrata, anche nei casi di cui all Art.48; come anche di utilizzare strumenti attuativi di iniziativa pubblica in luogo di strumenti di iniziativa privata. Il Comune si riserva altresì la possibilità di utilizzare il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica anche qualora non previsto esplicitamente dalle presenti Norme. 3. In condizioni di particolare complessità, previa sottoscrizione di specifico atto unilaterale d obbligo per le necessarie garanzie di corretta collaborazione, il Comune si riserva la possibilità di coinvolgere proprietà private interessate nella formazione di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica. 4. L utilizzo dei diversi strumenti urbanistici attuativi definiti anche Piani urbanistici attuativi è richiamato nelle specifiche Norme di zona, di cui al Titolo III. 25

31 Articolo 18 Edilizia residenziale pubblica. Norme transitorie 1. Il PRG non prevede direttamente l utilizzo del Piano per l Edilizia Economica e Popolare, riservandosi di utilizzare tale strumento, nei modi previsti all Art. 24 della LR 18/83 integrata, nelle successive fasi attuative. In attesa di tale strumento, alla domanda di edilizia residenziale di carattere sociale il PRG risponde attraverso le pratiche perequative di cui all Art. 16, ed, in modo specifico, al Titolo III Artt. 48, 61, 62,

32 Articolo 19 Azioni, progetti, studi di fattibilità. Il Piano dei servizi 1. Nel nuovo quadro di assetto territoriale definito dal PRG, l attuazione del processo di Piano, oltre agli strumenti di cui all Art. 17, prevede il ricorso ad azioni e progetti, di carattere relativamente informale, sostenuti anche grazie all utilizzo di risorse di matrice perequativa e patrimoniale, rese disponibili dalle stesse scelte di PRG, oltre che di risorse espresse dall insieme del sistema pubblico, dalla finanza di progetto e dall eventuale apporto di risorse di mercato. 2. Per azioni si intendono iniziative e programmi capaci di mettere in atto con l apporto di soggetti diversi, con particolare riguardo ai momenti associativi, un complesso di risorse territoriali e urbane, pubbliche e private, per attivare percorsi integrati e convergenti, al fine di sostenere specifiche fasi attuative. Il PRG rappresenta lo scenario programmatico e normativo di riferimento per tali iniziative. 3. Per progetti si intendono iniziative tecnicamente caratterizzate e studi di fattibilità finalizzati su obiettivi urbanistici specifici, o su contesti relativamente complessi non altrimenti governabili, per individuare appropriate soluzioni a problemi che il PRG propone in linea di impostazione generale e/o preliminare, ivi comprese le pratiche di perequazione urbanistica, come nel caso del Piano dei Servizi, di cui al Capo III Nel quadro delle iniziative di cui ai commi precedenti, il Comune si riserva di ricorrere a specifici momenti di concertazione con soggetti attuatori pubblici e privati, utilizzando, ai sensi di legge, strumenti quali gli Accordi di programma, i Protocolli di intesa, gli Atti unilaterali d obbligo, ed altri strumenti di possibile analogo utilizzo. 5. In prima applicazione l utilizzo degli strumenti di cui al presente Articolo è richiamato in modo specifico nel Titolo III, senza escludere la possibilità di un loro utilizzo, anche qualora non previsto in modo specifico dalle presenti Norme. 27

33 Articolo 20 Patrimonio edilizio esistente. Obiettivi di recupero e riuso del patrimonio 1. Nel rispetto del Testo Unico dell Edilizia in vigore e delle disposizioni in materia della L. 106/2011, il PRG opera con l obiettivo di sostenere processi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente. A tal fine, gli interventi di recupero, come definiti nell Art. 31, hanno facoltà ove previsto di avvalersi, una tantum, per il periodo di validità del PRG, di una capacità edificatoria di riferimento più elevata di una quota premiale rispetto alla capacità prevista nelle Norme di zona per gli interventi di nuova costruzione. 2. Il PRG sostiene altresì interventi di riuso, intesi come interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con cambi di destinazione d uso ricompresi tra gli usi previsti nella Zona urbanistica di riferimento, come definiti all Art Gli interventi di recupero e riuso che non comportino interventi edilizi di alcun tipo, se non di manutenzione ordinaria, come definiti all Art. 31, anche con cambi di destinazione d uso, con nuovi usi ricompresi tra quelli previsti dalle Norme di zona, non sono sottoposti ad alcun permesso di costruire né di denuncia di inizio attività. 4. Restano a carico dei proprietari gli adempimenti relativi agli aggiornamenti catastali ed all Imposta Comunale sugli Immobili. 28

34 Articolo 21 Fabbricati esistenti in contrasto con le previsioni del PRG 1. I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni d uso previste dal PRG possono subire interventi di trasformazione esclusivamente per adeguarsi alle presenti Norme, oppure interventi di manutenzione ordinaria, R1, e straordinaria, R2, e di tipo R6.1, come definiti all Art I fabbricati esistenti si intendono in contrasto con le previsioni del PRG qualora gli usi esistenti non rientrino fra quelli compatibili rispettivamente con: le Zone prevalentemente residenziali Capo III 4 le Zone produttive integrate Capo III 5 le Zone agricole Capo III 6 la Città storica Capo IV Per i fabbricati che risultino in contrasto con il PRG ed in particolare con le sue previsioni infrastrutturali, il Comune attiva, di norma, specifiche procedure perequative, basate sul trasferimento dei diritti edificatori, utilizzando appositi strumenti amministrativi e negoziali di compensazione urbanistica, attraverso specifiche convenzioni e/o atti unilaterali d obbligo. Analoghe procedure di compensazione urbanistica il Comune si riserva di adottare ai fini di risolvere particolari situazioni di contenzioso urbanistico in essere, in conformità al presente PRG. 4. Per i fabbricati classificati come di consistenza incompatibile con il PRG, individuati nella Tav. 3, si opera in conformità a quanto previsto nell Art. 58, comma Ai fabbricati di cui al presente Articolo si applica quanto previsto all Art. 4 comma 5 delle presenti Norme. 29

35 Articolo 22 Fabbricati esistenti negli ambiti degli strumenti urbanistici attuativi 1. Negli ambiti sottoposti agli strumenti urbanistici di attuazione del nuovo PRG, i fabbricati la cui destinazione d uso risulti conforme alle Norme di zona, o che tali divengano in seguito agli interventi proposti, possono essere sottoposti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 2. Salvo diverse prescrizioni delle Norme di zona, in caso di interventi conformi alle destinazioni d uso, compatibilmente con altri eventuali vincoli, sono ammessi altresì interventi di ristrutturazione edilizia, con un incremento della Su, come definiti nell Art. 31, fermo restando che la relativa capacità edificatoria si sottrae a quella più generale prevista dallo strumento urbanistico di riferimento. 3. Per realizzare tali ultimi interventi, i proprietari devono preliminarmente impegnarsi a partecipare pro-quota al redigendo Piano urbanistico attuativo dell ambito di cui il fabbricato fa parte, partecipando alle spese tecniche, consentendo le servitù eventualmente necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, quelle di transito attraverso parti comuni esistenti o da rendere tali, e quant altro necessario per la buona riuscita del Piano urbanistico attuativo. 30

36 Articolo 23 Applicazione completa dei parametri di utilizzazione fondiaria 1. Dalla data di adozione del PRG, l utilizzazione completa degli indici di utilizzazione fondiaria di cui alle Zone dei Capi III 4, III 5 e III 6, corrispondenti ad una determinata Unità fondiaria Art. 24 esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni di nuova costruzione sull Unità stessa, salvo i casi di intervento di recupero dell edilizia esistente ammessi, e ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà successivo. 2. Qualora un area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata dopo l adozione del PRG allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra la superficie utile delle costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita, non deve superare gli indici di utilizzazione fondiaria che competono, secondo le presenti Norme, alla zona oggetto dell intervento. In caso contrario detto frazionamento non è considerato valido a fini urbanistico-edilizi. 3. La Superficie minima di intervento Art. 24 nei casi in cui essa è fissata dalle presenti Norme, può essere costituita anche da più proprietà. 31

37 CAPO II 2 Articolo 24 PARAMETRI E STANDARD Parametri urbanistici 1. Il processo di riqualificazione urbana e di nuova urbanizzazione del territorio comunale è regolato dai seguenti parametri urbanistici: 1) St Superficie territoriale Nel caso di Piano urbanistico attuativo, per Superficie territoriale, alla quale applicare l Indice di utilizzazione territoriale Ut, si intende un area non inferiore alla Superficie minima di intervento, o comunque individuata graficamente nelle tavole di PRG, comprendente le Superfici per l urbanizzazione primaria e secondaria, e la Superficie fondiaria, oltre ad eventuali aree di rispetto o aree destinate ad opere di urbanizzazione generale. Di norma, nella Tav. 3 del PRG viene individuato il perimetro di riferimento per la St. Le strade di progetto e le fasce di rispetto stradale contribuiscono alla definizione della capacità edificatoria, solo quando comprese entro il perimetro che individua il Piano urbanistico attuativo in oggetto. La Superficie territoriale, espressa in mq o in ha, in fase attuativa può essere riportata e ridotta fino alla Superficie minima di intervento. 2) Sf Superficie fondiaria Nel caso di Piano urbanistico attuativo, per Superficie fondiaria, alla quale applicare l indice di utilizzazione fondiaria Uf, si intende quella parte della Superficie territoriale St ottenuta deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria S1 e secondaria S2, ed altre eventuali superfici, come previsto al punto 1), non direttamente utilizzabili o computabili ai fini del processo edilizio. La Superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti fino alla Superficie minima di intervento, che rappresenta in tal caso la minima dimensione fondiaria sottoponibile a concessione. Nel caso di intervento diretto, la Superficie fondiaria corrisponde alla superficie del lotto a cui applicare l Indice di utilizzazione fondiaria Uf. La Superficie fondiaria è espressa in mq. 32

38 3) S1 Superficie per opere di urbanizzazione primaria E rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle strade, interne all area ed al diretto servizio degli insediamenti, come previste al Capo III 2 delle presenti Norme; delle superfici destinate a parcheggi ed a spazi di sosta, nonché ad altri e- ventuali spazi destinati alle reti ed alle centrali tecnologiche al servizio dell area; ed anche delle superfici destinate agli eventuali spazi verdi primari di arredo delle suddette reti. La S1 è espressa in mq. 4) S2 Superficie per opere di urbanizzazione secondaria E rappresentata dalla somma delle superfici destinate al sistema dei servizi di cui al Capo III 3, definite ai sensi dell Art. 3 del DM LL.PP 2/4/1968, e comprende quindi gli spazi destinati ai servizi scolastici fino all obbligo, alle attrezzature di interesse comune, al verde pubblico attrezzato per giardini e parchi, oltre che per il gioco e lo sport, gli spazi destinati ai parcheggi di urbanizzazione secondaria, ai sensi del punto d) dell Art. 3 del citato DM, nonché i percorsi e le piazze pedonali, da computare nel verde pubblico. La S2 è espressa in mq. 5) Sm Superficie minima di intervento E la Superficie minima richiesta in modo specifico dalle Norme di zona per la Superficie fondiaria di ogni intervento edilizio diretto, o per la Superficie territoriale di ogni Piano urbanistico attuativo. Qualora non esplicitamente previsto dalle Norme di zona, la Sm corrisponde all ambito individuato graficamente nelle Tavv. 3 del PRG. Qualora la Superficie residua, dedotta la Sm, risulti inferiore alla stessa Sm, è comunque fatto obbligo di procedere sulla stessa attraverso specifico strumento attuativo. La Sm è espressa in mq. 6) Ut Indice di utilizzazione territoriale Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra la Superficie utile dei fabbricati, Su, di cui all Art. 25 e la Superficie territoriale, St; è espresso in mq/mq. 33

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