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1 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico dottor Joppi Tullio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile n. 803/2002 R.G.C. promossa da: Axxxxx Cxxxxx e Pxxxxxx Mxxxx, in proprio nonché in rappresentanza e nell interesse del figlio minore Axxxxx PAxxxx, tutti rappresentati e difesi dall avvocato Carlo A. Celeghin di Bolzano, giusta delega a margine dell atto di citazione attori contro Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del presidente p.t. della giunta provinciale, rappresentata e difesa ex lege dall avvocatura dello stato di Trento convenuta e SAI Società Assicuratrice Industriale spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall avvocato Nicola Modica, giusta delega in calce all atto di chiamta in causa chiamata e Istituto comprensivo in lingua italiana Bolzano, in persona del dirigente scolastico p.t., rappresentato e difeso ex lege, a norma dell art. 14, comma 7 bis DPR n. 275/1999, dall avvocatura dello stato di Trento chiamata IN PUNTO: risarcimento danni. Causa assegnata a sentenza il 13/11/2003 sulle conclusioni delle parti costituite in giudizio: 1

2 di parti attrici: voglia il tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertare e dichiarare che in data 20/1/2001 il minorenne PAxxxx Axxxxx, figlio comune degli attori, è stato preso in affidamento dai precettori responsabili della scuola cui è iscritto, A. Manzoni in Bolzano, al fine di essere accompagnato sulle piste da sci in località Carezza (BZ) per un corso organizzato dalla stessa scuola; accertare e dichiarare che l organizzazione del corso, la raccolta delle quote ed ogni altra formalità amministrativa è stata comunque svolta nell ambito del corso scolastico, negli edifici della scuola A. Manzoni; accertare e dichiarare che giunto in prossimità dello skilift il bambino è stato preso in affidamento da tale sig. Yyyyyyyy Yyyyyyy della U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine, che lo ha accompagnato in cima alle piste per effettuare le discese previste; accertare e dichiarare che quel giorno le condizioni di visibilità sulla pista non erano buone e che PAxxxx, intimorito e/o comunque a disagio, ha espresso la propria riluttanza ad affrontare la discesa; accertare e dichiarare che il minorenne è stato indotto comunque, dall accompagnatore USSA, ad affrontare la discesa e che di lì a poco PAxxxx è caduto, procurandosi la frattura della tibia dx; accertare e dichiarare che nell infortunio PAxxxx Axxxxx ha subito lesioni pari a ITT di gg. 60, ITP di gg. 30 ed una IP di 3-4 punti percentuali, come accertato dall allegata perizia; accertare e dichiarare che le cure dei postumi dell infortunio hanno comportato una spesa per i genitori pari a complessivi 339,52; accertare e dichiarare che l infortunio è riconducibile alla e- sclusiva e solidale responsabilità dei precettori della scuola A. Manzoni quali precettori ed in proprio e dell accompagnatore della USSA, nonché incidenter tantum che detta condotta integra la fattispecie del reato di lesioni colpose; conseguentemente condannare la convenuta Provincia Autonoma di Bolzano nonché la chiamata in causa Direzione Didattica III Circolo in lingua Italiana Scuola Elementare A. Manzoni, ora Istituto in 2

3 Lingua Italiana Bolzano VI via Rovigo Scuola Elementare Manzoni, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Bolzano, via Rovigo nr. 50, in solido tra loro, alla rifusione del danno occorso al minorenne PAxxxx Axxxxx per effetto delle lesioni subite ed in narrativa descritte, nonché alla rifusione delle spese mediche sostenute per le cure occorse, mediante il pagamento in favore degli attori, nelle rispettive vesti e per i rispettivi titoli, anche in ipotesi di inapplicabilità dell art II c. c.c., in narrativa specificati, dell importo complessivo di 9.839,68, o di quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria ove ammesso, dal dovuto al saldo e con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio; di parte convenuta provincia autonoma di Bolzano: voglia l adito tribunale contrariis reiectis: rigettare tutte le pretese avversarie nei confronti della convenuta amministrazione provinciale; nella denegata ipotesi di condanna dell amministrazione provinciale al risarcimento, totale o parziale, del danno, dichiarare la società Sai Società Assicuratrice Industriale spa con sede in TORINO, via Galilei n. 12, tenuta a manlevarla e quindi a tenerla indenne di quanto risulterà dovuto, a tale titolo a- gli attori. Con vittoria di spese, competenze, onorari; di parte chiamata SAI: voglia il tribunale ecc.mo, contrariis reiectis, rigettare le pretese avanzate dai coattori nella spiegata qualità siccome inattendibili ed infondate. Vittoria di spese, competenze ed onorari; di parte chiamata Istituto comprensivo in lingua italiana Bolzano VI: voglia l adito tribunale contrariis reiectis: rigettare tutte le pretese avversarie nei confronti del convenuto Istituto comprensivo in lingua italiana Bolzano VI; nella denegata ipotesi di condanna dell amministrazione provinciale al risarcimento, totale o parziale, del danno, dichiarare la società Sai Società Assicuratrice Industriale spa con sede in TORINO, via 3

4 Galilei n. 12, tenuta a manlevarla e quindi a tenerla indenne di quanto risulterà dovuto, a tale titolo agli attori. Con vittoria di spese, competenze, onorari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 5/4/2002 Axxxxx Cxxxxx, Pxxxxxx Mxxxx entrambi in proprio e nella qualità di genitori legali rappresentanti del figlio minore Axxxxx PAxxxx hanno esposto quanto segue. In occasione di una lezione di sci località Carezza (BZ) il 20/1/2001 il minore Axxxxx PAxxxx era caduto riportando la frattura della tibia destra. Il corso di sci, tenuto da personale dell USSA Unione Società Sportive Altoatesine, era stato organizzato dalla scuola elementare A. Manzoni, la quale aveva provveduto alla raccolta delle adesioni e delle quote di iscrizione; essa inoltre curava l accompagnamento dei bambini sui campi da sci per poi affidarli agli istruttori. Secondo la versione degli attori l incidente era imputabile al maestro di sci Bonometti Alessandro il quale, in presenza di cattive condizioni di visibilità della pista, aveva ugualmente condotto a sciare il minore, malgrado questi avesse manifestato timore e riluttanza. Dei danni derivati dal sinistro dovevano invece rispondere la scuola A. Manzoni e per essa l amministrazione provinciale, nonché l USSA in veste di organizzatrici ed esecutrici del corso di sci. Tutto ciò premesso gli attori, integrato il contraddittorio nei confronti della sola provincia autonoma di Bolzano, hanno chiesto che essa venisse condannata al risarcimento dei danni materiali e morali quantificati in 9.839,68. Si è costituita la provincia chiedendo il rigetto dell avversaria domanda. Ha anzitutto contestato di essere passivamente legittimata in ordine al rapporto obbligatorio fatto valere dagli attori e ciò sulla base del seguente triplice rilievo. 4

5 L incidente de quo si era verificato al di fuori dell attività didattica, senza pertanto il coinvolgimento del personale insegnante, l unico per il quale poteva essere chiamata a rispondere l amministrazione provinciale in forza del rapporto di immedesimazione organica instauratosi a seguito delle delega di funzioni operata dal d.lgs. n. 434/1996. La scuola A. Manzoni, in base alla l.p.bz. 12/2000 sull autonomia degli i- stituti scolastici, era dotata di autonoma personalità giuridica non costituendo, pertanto, un articolazione interna dell amministrazione provinciale: le conseguenze pregiudizievoli imputabili all istituto scolastico non potevano, perciò, essere riversate sulla provincia. Il corso di sci in occasione del quale si era verificato l incidente era in realtà interamente organizzato e gestito dall USSA: l istituto scolastico aveva agito unicamente quale intermediatore tra la scuola di sci e gli alunni, senza assumere con essi alcun rapporto diretto. Siffatta circostanza trovava riscontro nella considerazione che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, né il proprio personale, né i propri mezzi, bensì esclusivamente quelli dell USSA erano stati impiegati non solo per lo svolgimento delle lezioni di sci, ma anche per condurre i bambini sulle piste. Nel merito poi ha contestato l esistenza del fatto illecito allegato dagli attori richiamando la dichiarazione resa nella denuncia di infortunio di data 22/1/2001 dal padre del minore, secondo il quale il bambino era caduto accidentalmente mentre sciava in gruppo. La pretesa risarcitoria è stata, infine, contestata anche nella sua prospettata quantificazione. Per l eventualità che la domanda contro di lei svolta fosse stata accolta, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione SAI spa per essere da questa garantita. 5

6 Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita SAI spa, la quale, associandosi alle difese ed eccezioni della convenuta amministrazione provinciale, ha chiesto il rigetto delle domande attoree. All udienza ex art. 180 del 31/10/2002 gli attori hanno chiesto di estendere il contraddittorio nei confronti dell Istituto scolastico Scuola Elementare A. Manzoni direzione didattica 3 circolo in lingua italiana. Autorizzata la chiamata in causa si è costituito l Istituto comprensivo in lingua italiana VI chiedendo il rigetto della domanda. Ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta risarcitoria sul rilievo che la scuola era del tutto estranea alla organizzazione così come alla gestione del corso di sci di esclusiva competenza dell USSA. Nel merito ha affermato l accidentalità del fatto occorso al minore ed in ogni caso contestato l entità della pretesa risarcitoria. Per l eventuale accoglimento della domanda ha chiesto di essere manlevata dalla propria assicurazione SAI spa. Questa, già costituita in giudizio, ha accettato il contraddittorio sulla domanda di garanzia e nel merito ha ribadito l infondatezza della domande attoree richiamandosi alle difese ed eccezioni articolate dall Istituto comprensivo in lingua italiana VI. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, sono state esperite prove testimoniali. Sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa è stata quindi trattenuta per la decisione; i difensori delle parti hanno depositato comparse conclusionali negli assegnati termini ex art. 190 cpc.. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda svolta dagli attori è infondata. Avendo il minore Axxxxx PAxxxx riportato lesioni personali all esito di caduta occorsagli mentre stava seguendo una lezione di sci, egli stesso e i 6

7 suoi genitori, nella qualità di legali rappresentanti, ma anche in proprio per il rimborso delle spese mediche anticipate, hanno agito per la declaratoria di responsabilità del sinistro. La domanda è stata svolta anzitutto nei confronti della provincia autonoma di Bolzano in quanto ente cui fa capo il personale insegnante della scuola elementare Manzoni, presso la quale il minore era iscritto al momento del fatto, e che, secondo la versione attorea, avrebbe concorso all organizzazione e all esecuzione del corso di sci. La domanda è stata poi estesa anche all Istituto comprensivo in lingua italiana Bolzano VI e ciò sull assunto che l istituto scolastico è soggetto distinto dall amministrazione provinciale, dotato di autonoma personalità giuridica e dunque tenuto a rispondere in proprio per le conseguenze dei fatti illeciti a lui imputabili. Ciò posto, va preliminarmente osservato come gli attori non abbiano specificato in modo inequivoco il titolo di responsabilità addotto a fondamento della domanda svolta nei confronti dell amministrazione provinciale e dell istituto scolastico, se cioè quello contrattuale ovvero extracontrattuale. Sul punto si può richiamare Cass. sz. un. 9346/2002 la quale ha statuito che in caso (come quello oggetto di giudizio) di danno arrecato dall allievo a sé stesso, la responsabilità dell istituto scolastico e dell insegnante non va ricondotta nell ambito della responsabilità extracontrattuale, escludendo con ciò per l appunto l applicazione dell art c.c., bensì in quello della responsabilità contrattuale. Prescindendo dalle difese delle amministrazioni convenute, le quali hanno contestato di aver assunto un rapporto negoziale con gli allievi della scuola di sci, anche nell assunta prospettiva contrattuale la domanda si palesa infondata. Essenziali per qualsiasi tipo di responsabilità civile sono il fatto materiale lesivo e la colpa. 7

8 Per la responsabilità contrattuale la ripartizione dell onere della prova è regolata dal regime particolare previsto dall art c.c. In deroga ai principi generali di cui all art c.c., applicabili ad ogni altro tipo di responsabilità, nell ambito della responsabilità contrattuale è stabilita la presunzione legale di colpa a carico del debitore inadempiente responsabile del danno da risarcire. Non ne consegue, tuttavia, un ipotesi di responsabilità oggettiva, né la dispensa da qualsiasi onere probatorio a carico del creditore danneggiato. Questi, infatti, resta gravato, in forza del ricordato principio generale (art c.c.), dell onere di provare il fatto costituente inadempimento dell obbligo contrattuale, nonché il nesso causale materiale tra l inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre esula dall onere probatorio a suo carico, in deroga, appunto, allo stesso principio generale, la prova della colpa del debitore danneggiante, sebbene questa concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento. È lo stesso debitore ad essere gravato dell onere di provare la non imputabilità dell inadempimento. In sintesi la prova sull imputazione materiale e su quella psicologica del danno, anziché esser concentrata sul creditore danneggiato, che agisce per ottenere il risarcimento, risulta ripartita, in ipotesi di responsabilità contrattuale appunto, tra lo stesso creditore e, rispettivamente, il debitore. Al di là della culpa in vigilando ed in eligendo ascritta all amministrazione convenuta, l inadempimento della prestazione contrattuale addotto a fondamento della pretesa risarcitoria, secondo le allegazioni attoree, sarebbe consistito nella condotta dell istruttore che avrebbe indotto il minore a partecipare alla lezione di sci ed in particolare ad affrontare la pista malgrado le condizioni di visibilità non fossero buone e l allievo avesse manifestato timori e riluttanza a sciare. 8

9 A dimostrazione dell allegazione gli stessi attori hanno indotto quale testimone lo stesso istruttore Bonometti Alessandro, il quale (come prevedibile) ha negato la versione del sinistro come sopra precisata. In primo luogo egli ha negato che il giorno dell incidente le condizione di visibilità fossero cattive: ha riferito addirittura che si vedesse ad una distanza di m. Ha poi affermato che il minore Axxxxx PAxxxx gli era stato affidato dalla madre Pxxxxxx Mxxxx, la quale lo aveva personalmente accompagnato con la propria vettura sulle piste da sci e che nessuno, né la madre, né il figlio aveva palesato delle perplessità circa l opportunità di svolgere la lezione di sci a causa delle condizioni atmosferiche o di visibilità. Significativa è anche l ulteriore circostanza narrata dal teste, secondo cui l incidente si è verificato quando gli allievi avevano percorso la pista già tre volte. Ciò a dimostrazione del fatto che gli allievi al momento dell incidente si erano per così dire già acclimatati. Alla luce delle esposte risultanze istruttorie, che si ribadisce sono state processualmente indotte dagli stessi attori gravati dell onere della prova, non si coglie alcun profilo di inadempimento nella condotta serbata dall istruttore Bonometti. In difetto di contrarie emergenze istruttorie si deve concludere che la caduta di Axxxxx PAxxxx sia stata l effetto del rischio tipico dell attività sportiva, da lui eseguita libero da qualsiasi forma di coercizione e con l assenso della madre personalmente presente alla lezione di sci. Del resto la ritenuta assenza di inadempimento imputabile risulta corroborata anche dalla dichiarazione resa dal padre del minore nella denuncia del sinistro di data 22/1/2001 (doc. n. 5 prov. Aut. Bz): il bambino è caduto accidentalmente mentre sciava in gruppo. 9

10 Alla reiezione della domanda risarcitoria si perviene anche assumendo la diversa prospettiva della responsabilità extracontrattuale, posto che, per le considerazioni sopra svolte, il fatto illecito nella sua materialità deve ritenersi indimostrato alla luce delle emergenze istruttorie. Le spese seguono la soccombenza e vendono liquidate come da dispositivo. Gli attori sono tenuti al carico delle spese anche di SAI spa, chiamata in causa dalle amministrazioni convenute: si richiama sul punto Cass. n. 2330/95 il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto, legittimamente viene posto a carico dell attore ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia. La chiamata in garanzia delle amministrazioni nei confronti di SAI spa pare del tutto giustificata nel presente giudizio, alla luce della necessità per le convenute di procurarsi, per il caso di soccombenza, un titolo opponibile all assicurazione. P.Q.M. il Tribunale di Bolzano, decidendo definitivamente sulla domanda promossa dagli attori Axxxxx Cxxxxx, Pxxxxxx Mxxxx e Axxxxx PAxxxx con atto di citazione del 5/4/2002 nei confronti della convenuta Provincia Autonoma di Bolzano e del chiamato Istituto Comprensivo in lingua italiana Bolzano VI, nonché sulla domanda di garanzia svolta dalla convenuta e dal chiamato nei confronti della chiamata SAI spa, ogni altra o diversa istanza disattesa: 1) respinge la domanda degli attori; 2) condanna in solido gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta Provincia Autonoma di Bolzano, liquidate nella complessiva somma di euro 2.038,38, di cui euro 642,85 per diritti ed euro 10

11 1.390 per onorari, oltre agli accessori (contributo CAP ed IVA) sulle voci gravate ed alle successive spese occorrende; 3) condanna in solido gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dal chiamato Istituto comprensivo in lingua italiana Bolzano VI, liquidate nella complessiva somma di euro 821,85, di cui euro 402,85 per diritti ed euro 419 per onorari, oltre agli accessori (contributo CAP ed IVA) sulle voci gravate ed alle successive spese occorrende; 4) condanna in solido gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla chiamata Sai spa, liquidate nella complessiva somma di euro 3.795, di cui euro 1250 per diritti ed euro per onorari, oltre agli accessori (contributo CAP ed IVA) sulle voci gravate ed alle successive spese occorrende; Così deciso in Bolzano, lì 11/2/2004 Il Giudice Dott. Tullio Joppi 11

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