I. Cass. civ. Sez. I, 7 ottobre 2014, n

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1 Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile non possono essere valutati i miglioramenti economici del coniuge nei cui confronti si chiede l'assegno che dipendono da fatti occasionali, imprevedibili ed aventi carattere di eccezionalità Cassazione civile, Sez.I, 7 ottobre 2014, n Cassazione civile, Sez.I, 5 marzo 2014, n Cassazione civile, Sez.I, 6 ottobre 2005, n Cassazione civile, Sez.I, 28 gennaio 2004, n I. Cass. civ. Sez. I, 7 ottobre 2014, n Nella determinazione dell assegno divorzile, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutate le migliorie che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del rapporto ed aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili. II. Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2014, n Nella determinazione dell assegno divorzile, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chiede l assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutate le migliorie che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del rapporto ed aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili, quali, ad esempio, le partecipazioni in società, costituite in costanza di matrimonio ma divenute attive dopo la cessazione della convivenza. III. Cass. civ. Sez. I, 6 ottobre 2005, n L assegno divorzile compete - sempre che vi sia disparità attuale tra le posizioni economiche dei coniugi - a quello che versa in una situazione patrimoniale e reddituale tale da non consentirgli, per ragioni obiettive, la conservazione di un tenore di vita analogo a quello che i coniugi avrebbero potuto tenere all epoca della cessazione della convivenza, in base alla loro posizione economica, e non a quello più morigerato eventualmente tenuto per tolleranza, imposizione o accordo, tenendo anche conto dei miglioramenti reddituali conseguiti dall obbligato dopo la cessazione della convivenza, sempre se dovuti al normale e prevedibile sviluppo dell attività lavorativa svolta durante il matrimonio, tali essendo i miglioramenti relativi all attività di lavoro subordinato svolta da ciascun coniuge durante la convivenza alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, compresi gli emolumenti per il lavoro straordinario e i premi di presenza e di produttività, con esclusione dei soli miglioramenti connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili, non collegati alle aspettative maturate nel corso del matrimonio. IV. Cass. civ. Sez. I, 28 gennaio 2004, n Nella determinazione dell importo dell assegno divorzile, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l assegno, anche se successivi alla cessazione della convivenza, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell attività svolta durante il matrimonio e trovino radice nell attività all epoca svolta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell onerato, adeguatamente valutando se siano riferibili al tempo anteriore o successivo alla separazione, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S. C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto computabile l indennità percepita per una carica elettiva assunta dal coniuge onerato successivamente alla separazione, senza motivare in ordine al ritenuto carattere di ordinarietà e prevedibilità dell incremento economico). 1 Lessico di diritto di famiglia

2 Nel contenzioso sull assegno divorzile non è sempre facile verificare quali sono gli elementi che costituiscono sviluppi naturali e prevedibili dell attività svolta durante il matrimonio (che, come tali, influiscono sul giudizio di determinazione dell assegno) e gli elementi, invece, che scaturiscono da eventi autonomi non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio (che, come tali, non possono essere presi in considerazione per determinare il diritto e l ammontare dell assegno divorzile). Le sentenze qui prese in considerazione spiegano bene questo aspetto. Nella sentenza 2112/2014 che si è occupata dell assegno divorzile riconosciuto in appello alla moglie di un uomo politico siciliano l evoluzione della situazione economica del marito è stata considerata sviluppo prevedibile in quanto ricollegata alla carriera sociale, politica e culturale da lui intrapresa fin da epoca anteriore alla costituzione del nucleo familiare, ininterrottamente proseguita durante l intero corso della vita coniugale e mai cessata neppure negli anni successivi alla separazione. Nella sentenza 5132/2014 la natura di evento autonomo dei miglioramenti economici del marito è stato ricollegato alla costituzione di due società in data successiva alla cessazione della convivenza matrimoniale. Nella importante sentenza 19446/2005 che costituisce un riferimento importante in questa problematica i giudici ribadivano il principio che se è vero che, ai fini della verifica dell adeguatezza dei mezzi dell istante, occorre considerare il tenore di vita in atto al momento della cessazione della convivenza familiare raffrontato con quello del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, è anche vero che la situazione economica della famiglia va valutata pure con riferimento agli eventuali successivi miglioramenti reddituali dovuti al normale e prevedibile sviluppo dell attività lavorativa svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili (cfr. Cass. nn. 1487/2004, 1379/2000, 958/2000, 4319/1999, 2955/1998, 5720/1997, 5194/1997) nello specifico ritenendo del tutto prevedibili gli incrementi patrimoniali dovuti a emolumenti quali i compensi per lavoro straordinario o i premi di presenza e di produttività i quali, sulla scorta della comune esperienza, pur essendo legati a esigenze di servizio teoricamente non sistematiche, finiscono con l essere, almeno in una certa misura, una componente costante della retribuzione; il premio di presenza si sostanzia, generalmente, in una somma prevista in via ordinaria e, in parte o in tutto, proporzionata all assiduità del dipendente; il premio di produttività, infine, ha anch esso carattere permanente e, a prescindere dai criteri in base ai quali viene riconosciuto, assume di fatto carattere di integrazione stipendiale. Più in generale, deve ritenersi che tutti i miglioramenti economici relativi all attività di lavoro subordinato svolta da ciascun coniuge durante la convivenza matrimoniale, alle dipendenze del datore di lavoro presso il quale l attività era esercitata, costituiscono evoluzione normale e prevedibile, ancorché non certa, del rapporto di lavoro. Nell ultima sentenza 1487/2004 anch essa di particolare significatività nello sviluppo del pensiero della Cassazione su tema dei miglioramenti successivi alla convivenza matrimoniale da considerare rilevanti ai fini della determinazione dell assegno divorzile - vengono svolte sul punto considerazioni essenziali. La vicenda riguardava l inclusione o meno di miglioramenti derivanti dall attività politica del marito successiva al matrimonio che la Cassazione considera estranei alla prevedibilità. Al di là, però, della vicenda il ragionamento in questa sentenza svolto della Corte è essenziale per comprendere il nodo centrale della questione. La Corte si richiama ad una sentenza del 1995 (1616/1995) nella quale si era rimarcato che la norma sulla quantificazione dell assegno (art. 5 della L. n. 898 del 1970), imponendo che tutte le condizioni concorrenti alla quantificazione stessa devono essere valutate anche in rapporto alla durata del matrimonio non può che importare una diversa rilevanza dei due periodi matrimoniali - quello effettivo e quello conseguente alla separazione - sotto il profilo probatorio. Solo il primo periodo, difatti, corrisponde 2 Lessico di diritto di famiglia

3 alla effettiva comunione materiale e spirituale dei coniugi e quindi può fungere da parametro presuntivo di valutazione delle altre menzionate condizioni, laddove il secondo periodo, essendo venuta meno detta comunione, assurge a parametro solo ove si dimostri la sua effettiva rilevanza rispetto alle singole condizioni. Ad esempio la condizione consistente nel contributo personale ed economico dato da ciascuno... alla formazione del patrimonio di ciascuno (dei coniugi) o di quello comune, se può presumersi per il periodo di conviveva effettiva, abbisogna di dimostrazione per il periodo successivo. Il giudice è chiamato ad esprimere le ragioni che, in concreto, permettono di ritenere che il miglioramento economico, tenuto conto della peculiarità del caso, possa configurare un ragionevole sviluppo di situazioni che trovino radice nell attività svolta all epoca della convivenza, e cioè che, in coerenza con la ratio che sorregge il principio, costituisce un incremento di reddito sul quale il coniuge poteva fare ragionevole affidamento durante la convivenza matrimoniale. Tanto più in quanto, come è stato precisato, occorre anche distinguere i due diversi periodi matrimoniali - quello di convivenza effettivo e quello successivo al suo venire meno - e, in correlazione a questa distinzione, esplicitare, in riferimento ad essi, se l aspettativa all incremento, del reddito potesse o meno ritenersi già maturata anche durante la convivenza effettiva, verificando l influenza del tempo in cui è sorta, alla luce dei criteri pure sopra sintetizzati. I. Cass. civ. Sez. I, 7 ottobre 2014, n Svolgimento del processo 1. Con sentenza dell 11 febbraio 2010, il Tribunale di Catania, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da F.S.E. con P.C.L., rigettò la domanda di assegnazione in uso della casa coniugale avanzata dall uomo e la domanda di riconoscimento dell assegno divorzile proposta dalla donna. 2. L impugnazione proposta dalla P. è stata accolta dalla Corte d Appello di Catania, che con sentenza del 4 aprile 2012 ha rigettato il gravame incidentale proposto dal F.. Premesso che fin dagli anni giovanili l appellato si era dedicato prevalentemente alla cura d interessi politicosociali, che per impegno, numero, importanza e responsabilità gli consentivano di esprimere potenzialità economiche quasi doppie rispetto a quelle della P., lasciando inequivocabilmente prevedere il raggiungimento delle maggiori soddisfazioni culturali, morali ed economiche, la Corte ha ritenuto che a tale attività, avente carattere continuativo e largamente soggetta a remunerazioni, rimborsi e benefits, avessero contribuito anche le cure, il lavoro domestico e la solidità affettiva della moglie, sui quali l uomo aveva potuto fare affidamento. Considerato peraltro che all epoca della convivenza non poteva ritenersi nell ordine delle cose che gli sviluppi futuri della carriera del F. sarebbero stati così eccezionalmente brillanti, ha ritenuto conforme a giustizia l imposizione a suo carico dell obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 1.500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l indice Istat, con decorrenza dal deposito della sentenza di primo grado. 3. Avverso la predetta sentenza il F. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. La P. resiste con controricorso, anch esso illustrato con memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo d impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 rilevando che, ai fini del riconoscimento dell assegno divorzile, la sentenza impugnata si è limitata a porre in risalto le soddisfazioni culturali, morali ed economiche derivanti dalle attività da lui svolte, senza procedere all accertamento della redditività delle stesse. Nel valutare le sue potenzialità economiche, la Corte di merito ha fatto cenno esclusivamente al reddito da lui percepito nell anno 2008, che in quanto collegato alla carica di senatore all epoca rivestita aveva carattere eccezionale, senza tenere conto dell apporto da lui fornito al ménage quotidiano e della breve durata della convivenza. L assegno riconosciuto alla P. è stato arbitrariamente liquidato dalla sentenza impugnata attraverso una valutazione meramente equitativa, 3 Lessico di diritto di famiglia

4 fondata sul riferimento, del tutto irrilevante, al carattere eccezionale degli sviluppi di carriera collegati alla sua elezione alla carica di senatore. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, dopo aver sottolineato la prevedibilità delle soddisfazioni, anche economiche, collegate all attività da lui svolta nell ambito socio-politico-sindacale, la sentenza impugnata ha illogicamente affermato l eccezionalità degli sviluppi successivi della sua carriera politica. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha desunto dalla carica di consigliere comunale, da lui ricoperta all epoca della convivenza, il possesso di potenzialità economiche quasi doppie rispetto a quelle della P., ricollegandovi la prevedibilità degli sviluppi successivi della sua carriera politica. 4. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati. Ai fini del riconoscimento dell assegno divorzile, la sentenza impugnata si è infatti attenuta correttamente al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l accertamento del relativo diritto dev essere effettuato verificando l inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (cfr. Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013, n ; 12 luglio 2007, n ; 26 settembre 2007, n ). In quest ottica, la Corte di merito ha condivisibilmente attribuito rilievo alle potenzialità economiche di entrambi i coniugi al momento della cessazione della convivenza, sottolineando in particolare le prospettive di evoluzione della situazione economica del ricorrente ricollegabili alla carriera sociale, politica e culturale da lui intrapresa fin da epoca anteriore alla costituzione del nucleo familiare, ininterrottamente proseguita durante l intero corso della vita coniugale e mai cessata neppure negli anni successivi alla separazione, ed ha opportunamente proiettato nel futuro le aspettative reddituali connesse a tale multiforme attività, in tal modo pervenendo alla rappresentazione del quadro economico in base al quale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell assegno Tale complesso apprezzamento trova conforto nella precisazione, ripetutamente compiuta da questa Corte, secondo cui le prospettive di miglioramento della situazione economica dell obbligato maturate nel corso del rapporto coniugale devono essere valutate tenendo conto anche dei progressi successivi alla cessazione della convivenza, qualora gli stessi si configurino come sviluppi naturali e prevedibili dell attività già svolta durante il matrimonio e trovino radice nella posizione lavorativa all epoca ricoperta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell onerato, dovendosi invece escludere la possibilità di conferire rilievo agl incrementi economici che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio, ma aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed avvenimenti del tutto occasionali ed imprevedibili (cfr. Cass., Sez. 1, 5 marzo 2014, n. 5132; 28 gennaio 2004, n. 1487). Alla stregua di tale precisazione, il risalto conferito alle cariche cui ha avuto accesso il F. nello svolgimento della propria attività non si pone affatto in contraddizione con il collegamento istituito dalla sentenza impugnata tra la posizione istituzionale attualmente ricoperta dal ricorrente e la carriera da lui intrapresa fin dagli anni giovanili, avendo la Corte di merito inteso soltanto evidenziare, attraverso la sottolineatura dell eccezionalità dei predetti risultati, che i successi riportati dal F., ancorché ampiamente pronosticabili in virtù della precoce e spiccata vocazione da lui dimostrata per l attività sociale, politica e sindacale, si sono rivelati superiori ad ogni più rosea previsione, e quindi tali da giustificarne una valorizzazione soltanto parziale ai fini dell apprezzamento del tenore di vita cui doveva essere rapportato il contributo economico dovuto alla P Nell ambito di tale valutazione, poi, la sentenza impugnata non ha in alcun modo trascurato la verifica degli effetti economici connessi ai predetti avanzamenti, non essendosi limitata a dare atto del reddito dichiarato dal ricorrente all epoca in cui rivestiva la carica di consigliere comunale, ma avendo opportunamente sottolineato il carattere continuativo della sua attività e la notoria redditività degl incarichi da lui ricoperti, dalla cui consistenza ha desunto il possesso di potenzialità economiche ampiamente superiori a quelle espresse dalla donna. Nessun rilievo può assumere, al riguardo, l assenza di un esplicito riferimento alla durata della convivenza, protrattasi peraltro per oltre nove anni, e la mancata valutazione dell apporto fornito dal F. al ménage familiare, a sua volta neppure precisato, non essendo il giudice tenuto, nella liquidazione dell assegno divorzile, a dare giustificazione della propria decisione attraverso la contemporanea considerazione di tutti i parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ma potendo anche, in relazione alle deduzioni ed alle richieste delle parti, dare la prevalenza soltanto ad alcuni degli stessi, come quello basato sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., Sez. 1, 4 aprile 2011, n. 7601; 28 aprile 2006, n. 9876; 16 maggio 2005, n ). 6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. 4 Lessico di diritto di famiglia

5 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna F.S.E. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, ivi compresi Euro 7.000,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 luglio Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014 II. Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2014, n Svolgimento del processo La Corte d appello di Lecce, con sentenza del 3/11-3/12/2009, in accoglimento dell appello proposto da E.R. nei confronti di M.C., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 13/6/08, ha posto a carico del M. l assegno divorzile mensile di Euro 3.000,00 in favore dell E., con decorrenza dalla data della domanda del 19/11/90, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal 1/12/91, con integrazione dal dicembre 2005 con l ulteriore somma di Euro 1000,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria dal dicembre 2006; ed ha posto le spese del giudizio a carico del M., negli importi liquidati, ivi compresa la C.T.U.. La Corte territoriale ha rilevato che, dalle visure storiche della Camera di Commercio, risultava che sia la Trasped Sud s.a.s. che la Trasmar s.r.l. erano state costituite in costanza di matrimonio, a fronte della cessazione della convivenza avvenuta nel 1987; che la C.T.U. aveva individuato il valore della quota del M., alla data del 31/12/03, in euro ,78 per la Traspel Sud e per la Trasmar in Euro ,70; che dette quote costituivano la parte preponderante del patrimonio societario riferibile alla parte, pari nel complesso ad Euro ,87 ed andavano valutate al fine di determinare l assegno divorzile, in quanto miglioramenti, costituenti lo sviluppo naturale e prevedibile dell attività svolta in corso di matrimonio, ed ha disposto l integrazione dell assegno a far data dalla revoca dell assegnazione della casa coniugale. Avverso detta pronuncia ricorre il M., sulla base di due motivi. Si difende l E. con controricorso. Motivi della decisione 1.1. Col primo mezzo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla L. n. 78 del 1987, art. 10. Sostiene il ricorrente che nessun documento è stato prodotto per far ritenere ragionevolmente che la situazione al dicembre 2003 costituisse lo sviluppo naturale e prevedibile dell attività svolta durante il matrimonio; nel 1987, allorquando è cessata la convivenza, non si poteva prevedere il buon esito delle società, che hanno iniziato l attività solo nel maggio 1988; nessun valore ha il fatto che l E. avesse il 10% della Immobiliare Alfa di Evangelista Rosaria s.a.s., poi denominata Traspel s.a.s., partecipazione cessata il 13/5/87. Il ricorrente si duole altresì del non avere la Corte d appello considerato le spese di mantenimento per la figlia naturale e l evoluzione temporale dei redditi, tanto che l assegno determinato supera i redditi imponibili per gli anni ; la Corte del merito ha inoltre considerato la partecipazione sociale come valore economico, mentre occorre vedere gli utili o il ricavato della cessione Col secondo motivo, il M. denuncia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c. n. 5, per non avere la Corte territoriale, nel determinare e quantificare l assegno divorzile, tenuto conto dell ammontare dei redditi percepiti nel tempo dalla parte, né degli oneri derivanti dal mantenimento della figlia naturale, né dell assenza di ogni nesso tra i redditi maturati nel 2003 ed il tenore di vita goduto sino alla cessazione della convivenza, nello specifico riferimento all affermazione che il valore delle attività della parte, come accertato nel 2003, costituirebbe uno sviluppo naturale e prevedibile dell attività svolta durante il matrimonio Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti, e come tale assorbe la valutazione del primo motivo. 5 Lessico di diritto di famiglia

6 La Corte territoriale, al fine di quantificare l assegno divorzile, ha tenuto conto del rilevante valore delle partecipazioni societarie del M. nelle società Traspel Sud s.a.s. e Trasmar s.r.l. (secondo la valutazione del C.T.U. avuto riguardo alla quota di detta parte, ed al valore del patrimonio netto delle due società, con riferimento alla data del 31/12/2003), ritenendo trattarsi indubbiamente di miglioramenti della situazione economica del M. che costituiscono sviluppi naturali e prevedibili delle attività dallo stesso già svolte durante il matrimonio..., posto che le due società...sono state costituite in costanza di matrimonio, pure con la partecipazione dell E., in qualità di socio accomandatario, nella Traspel Sud s.a.s.(già Immobiliare Alfa di Evangelista Rosaria & C. s.a.s.). La Corte del merito è passata quindi alla valutazione della complessiva situazione patrimoniale e reddituale del M., secondo quanto rilevato dal C.T.U., includendovi, oltre alle dette partecipazioni societarie, gli immobili di proprietà ed il valore dell usufrutto sugli immobili, per poi valutare la situazione dell E. alla data della domanda, limitata al solo reddito. Orbene, nell applicare il principio secondo il quale nella determinazione dell assegno divorzile, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili (così le pronunce 1487/04 e 19446/05), il Giudice del merito si è limitato a richiamare il fatto della costituzione delle due società in data antecedente alla fine della convivenza (per la Traspel Sud, il 25/6/84; per la Trasmar, il 19/12/86), senza peraltro considerare che, come da visura camerale, l inizio dell attività delle due società risulta per la prima, al 1/12/1988, e per la seconda, al 3/5/1988, e quindi è successiva alla cessazione della convivenza. È palese la carenza ed incongruità della motivazione, che da dati relativi al 31/12/2003, e basandosi solo sul fatto della costituzione, ha sbrigativamente ed apoditticamente concluso nel ritenere che la situazione patrimoniale al 31/12/2003 costituisse il naturale sviluppo dell attività svolta durante il matrimonio. Né la partecipazione della E. come accomandataria nella Immobiliare Alfa, poi divenuta Traspel Sud, sino al maggio 1987, a fronte dell inizio dell attività in data ben successiva, da ragione del collegamento instaurato dalla Corte del merito tra la situazione al dicembre 2003 ed alla cessazione della convivenza Dall accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, consegue la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d appello di Lecce, in diversa composizione, che, al fine della determinazione dell assegno divorzile, nella valutazione dei presupposti di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, dovrà tenere conto di quanto sopra rilevato. Il Giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 23 gennaio Depositato in Cancelleria il 5 marzo Lessico di diritto di famiglia

7 III. Cass. civ. Sez. I, 6 ottobre 2005, n Svolgimento del processo Con sentenza del 22 giugno 2000, il Tribunale di Roma pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e e rigettò l istanza di costei intesa a ottenere il riconoscimento del diritto a un assegno divorzile, ritenendola in possesso di redditi idonei a consentirle il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in regime di convivenza. Con sentenza 26 luglio 2002, la Corte d appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa in prime cure, riconobbe all. un assegno divorzile nella misura di E. 310,00 mensili. Osservò che, atteso il rilevante divario tra i redditi degli ex coniugi risultanti dai rispettivi documenti fiscali (CUD 2002), l non poteva conservare un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio. Della sopra riassunta sentenza, il ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da unico motivo. La denunzia di violazione e falsa applicazione dell art. 5 della legge n. 898/1970, nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in cui si compendia l unico motivo di ricorso, viene svolta con le seguenti considerazioni. Per accertare il tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, la corte territoriale ha fatto esclusivo riferimento ai rispettivi redditi, per di più ricavati con un procedimento induttivo, carente ed erroneo. Peraltro, contrariamente a quanto opinato dalla corte, a un alto reddito non corrisponde necessariamente un elevato tenore di vita, il reddito potendo essere impiegato in risparmi o investimenti ed essendo ben possibile condurre un tenore di vita morigerato e monastico anche guadagnando miliardi. La corte ha erratamente considerato i redditi al lordo delle ritenute fiscali; ove avesse tenuto presenti gli importi netti percepiti, avrebbe accertato che tra i redditi dei coniugi sussiste una sperequazione certamente minore di quella calcolata. Al momento della separazione (1995), il reddito del ammontava a circa lire mensili e quello dell a lire al mese. Considerato il contributo per il mantenimento dei figli, determinato in sede di separazione in lire mensili, il reddito dell asceso a lire , superava quello del ridottosi a lire mensili. I miglioramenti reddituali del ricorrente, riconducibili essenzialmente a premi di presenza e di produttività e a compensi per lavoro straordinario, non corrispondono a effettivi incrementi stipendiali né rappresentano il prevedibile sviluppo di situazioni e aspettative già presenti durante la convivenza matrimoniale, ma hanno carattere di eccezionalità poiché connessi a circostanze ed eventi imprevedibili. Essi non possono far conseguire all il diritto al percepimento di un assegno divorzile ingiustificato. Nessuna delle doglianze in cui si articola il ricorso risulta fondata. Nel riformare sul punto la sentenza del primo giudice, la corte d appello, quanto al significato e alla prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ha applicato in concreto principi di diritto da tempo acquisiti alla giurisprudenza di questa Suprema Corte. Di vero, come è stato detto, poiché il carattere assistenziale dell assegno di divorzio determina l insorgenza del relativo diritto solo in presenza di una situazione patrimoniale e reddituale tale da non consentire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, il giudice di merito investito dalla domanda di attribuzione dall assegno di divorzio del tutto correttamente procede a verificare, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza nel richiedente del requisito della mancanza di mezzi adeguati al mantenimento del precedente livello di vita, implicitamente affermando siffatta inadeguatezza attraverso l apprezzamento di una rilevante differenza tra le rispettiva potenzialità reddituali e patrimoniali dei coniugi; ne segue che, se per un verso il richiedente stesso ha l onere di dimostrare quale fosse il livello socio-economico della coppia in costanza di matrimonio e quale la situazione economica esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice, in basa alla situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento dalla cessazione dalla convivenza, può dedurre, in via presuntiva, il pregresso tenore di vita dagli ex coniugi e, in particolare, in mancanza di prova da parte dal richiedente medesimo, fare riferimento, quale parametro di valutazione, ai redditi dell onerato risultanti dalla documentazione prodotta (vedi sentenze. nn /2004, 6541/2002/ 7068/2001/ 7672/1999, 7199/1997). D altra parte, per livello di vita matrimoniale deve intendersi quello che i coniugi tenevano o avrebbero potuto tenere in base ai loro redditi; il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del soggetto che richiede l assegno va, cioè, riferito al tenore di vita offerto dalle effettive potenzialità economiche dei coniugi e non a quello, eventualmente più morigerato, frutto di tolleranza, imposizione o anche di accordo (vedi sentenze. nn. 6660/2001, 10465/1996) Ai fini di tale accertamento, la corte del merito ha implicitamente, ma chiaramente e correttamente, desunto il tenore di vita precedente dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall ammontare complessivo dei loro redditi, manente matrimonio, pari a E ,00 circa. Ha, quindi, ritenuto evidente che la richiedente, dato il forte squilibrio tra il reddito da essa percepito, pari a E ,00, e quello percepito dal pari 7 Lessico di diritto di famiglia

8 a E ,97, non disponeva, senza l apporto delle entrate del marito, di mezzi adeguati, intesi nel senso sopra precisato, e che era quindi giustificata l integrazione rappresentata dal contributo mensile invocato. Inconferenti appaiono le doglianze relative al calcolo del reddito e, in particolare, al fatto che siano stati presi in considerazione gli emolumenti lordi percepiti nel 2002, quali risultanti dal CUD, e per di più composti in consistente misura da compensi (lavoro straordinario, premi di presenza e di produttività) aventi carattere eccezionale e non costituenti in ogni caso normali voci stipendiali. Anzitutto, anche tenendo conto del prelievo fiscale e dei contributi nelle aliquote e misure indicate dal ricorrente, non v ha dubbio che, al momento della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il reddito (netto) percepito dall (E ,09) era pari a oltre il triplo di quello (netto) percepito dall (E ,75). Quanto al secondo profilo di doglianza, la corte del merito ha in realtà accertato che, con riferimento all epoca del matrimonio, il reddito complessivo dei due coniugi assommava a E ,00 circa, corrispondente, tenuto conto della svalutazione, alla somma dei redditi, pari a circa E ,00, percepiti nel 2002; ne ha motivatamente concluso che con E ,00 annui l appellante non è in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello che garantiva ai due coniugi un reddito complessivo di euro ,00. In buona sostanza, la corte capitolina ha voluto evidenziare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge ai fini del riconoscimento in favore dell di un assegno di divorzio, con riferimento sia alla situazione economica delle parti all atto della pronuncia di scioglimento del matrimonio, sia a quella successiva. La puntualizzazione della sentenza riguardo al reddito complessivo goduto dai coniugi in costanza di matrimonio non è stata specificamente censurata dal ricorrente, il quale, da un canto, finisce con l ammettere in ricorso che in quel periodo il proprio reddito era pari a oltre il doppio di quello percepito dalla moglie (a conferma delle valutazioni della corte di merito sull impossibilità dell di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio) e, d altro canto, allega la circostanza, affatto irrilevante ai fini in discorso, della deteriore situazione venutasi a creare per lui dopo la separazione a motivo dell onere del mantenimento dei figli. Inammissibile, prima che infondata, e infine l osservazione concernente la valutazione degli incrementi reddituali goduti dal dalla cessazione della convivenza al momento del divorzio. Di vero, la censura impinge in un accertamento di fatto riservato istituzionalmente al giudice del merito, che ha ricavato le componenti del reddito del coniuge obbligato dal documento fiscale prodotto agli atti (CUD). D altra parte, se è vero che, ai fini della verifica dell adeguatezza dei mezzi dell istante, occorre considerare il tenore di vita in atto al momento della cessazione della convivenza familiare raffrontato con quello del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, è anche vero che la situazione economica della famiglia va valutata pure con riferimento agli eventuali successivi miglioramenti reddituali dovuti al normale e prevedibile sviluppo dell attività lavorativa svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili (cfr. Cass. nn. 1487/2004, 1379/2000, 958/2000, 4319/1999, 2955/1998, 5720/1997, 5194/1997). Alla luce di tale principio, non si vede come possano considerarsi eccezionali, occasionali o imprevedibili gli incrementi patrimoniali dovuti a emolumenti quali i compensi per lavoro straordinario o i premi di presenza e di produttività. In particolare, sulla scorta della comune esperienza, va osservato che il cd. straordinario, pur essendo legato a esigenze di servizio teoricamente non sistematiche, finisce con l essere, almeno in una certa misura, una componente costante della retribuzione; il premio di presenza si sostanzia, generalmente, in una somma prevista in via ordinaria e, in parte o in tutto, proporzionata all assiduità del dipendente; il premio di produttività, infine, ha anch esso carattere permanente e, a prescindere dai criteri in base ai quali viene riconosciuto, assume di fatto carattere di integrazione stipendiale. Più in generale, deve ritenersi che tutti i miglioramenti economici relativi all attività di lavoro subordinato svolta da ciascun coniuge durante la convivenza matrimoniale, alle dipendenze del datore di lavoro presso il quale l attività era esercitata, costituiscono evoluzione normale e prevedibile, ancorché non certa, del rapporto di lavoro. Il ricorso va, in definitiva, rigettato con conseguente condanna del suo proponente alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione liquidate in E ,00, di cui E. 900,00 per onorari d avvocato, oltre spese e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 5 luglio Depositato in Cancelleria il 6 ottobre Lessico di diritto di famiglia

9 IV. Cass. civ. Sez. I, 28 gennaio 2004, n Svolgimento del processo M. D., con ricorso del 9 maggio 1998, adiva il Tribunale di Vasto, al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con L. S. Nel giudizio si costituiva L.S., che chiedeva l aumento dell assegno di mantenimento stabilito per le figlie minorenni e l attribuzione dell assegno divorzile. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Vasto, con sentenza non definitiva del 21 luglio 1998, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da M. D. e L. S. e, con separata ordinanza, disponeva il prosieguo del giudizio per la decisione delle domande concernenti i rapporti economici e, all esito, con sentenza del 20 aprile 1999, rigettava la domanda della S. di attribuzione dell assegno divorzile, stabilendo in lire mensili l assegno di mantenimento a carico del D. in favore delle figlie. Avverso questa sentenza proponeva appello L. S., chiedendo, in sua riforma, l attribuzione di un assegno divorzile, nell importo di L mensili e l incremento dell importo del contributo per il mantenimento delle figlie minori, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. M. D., nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame e la condanna dell appellante alle spese del doppio grado di giudizio. Ricostituitosi il contraddittorio, la Corte di appello de L Aquila, con sentenza depositata il 27 febbraio 2001, in riforma della pronuncia di primo grado, poneva a carico del D. l obbligo di corrispondere alla S. l assegno divorzile, quantificato in L mensili, condannandolo altresì a pagare le spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso M. D., affidato a tre motivi; L. S. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, articolato su di un unico motivo, e depositando, infine, memoria ex art. 378, c.p.c.. Motivi della decisione 1. In linea preliminare va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto riguardano la stessa sentenza e devono essere decisi unitariamente ( artt. 333, 335, c.p.c.) M. D., con il secondo motivo, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell art. 5, n. 6, della L. 1 dicembre 1970, n. 898 come modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74 in relazione all art. 360, n. 3,c.p.c. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia circa il riconoscimento del diritto all assegno divorzile in relazione all art. 360, n. 5, c.p.c.. Secondo il ricorrente, la sentenza ha ritenuto esistenti i presupposti per l attribuzione dell assegno divorzile alla S. esclusivamente sulla scorta della valutazione del reddito di cui egli è titolare, incorrendo in tal modo in un errore di diritto. L assegno divorzile avrebbe, infatti, una connotazione eminentemente assistenziale ed il riconoscimento del relativo diritto richiederebbe il previo accertamento dell inadeguatezza dei mezzi del coniuge o comunque della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive. Il giudice di secondo grado inesattamente avrebbe, invece, omesso di accertare e motivare la sussistenza di quest ultimo presupposto, discostandosi dalla contraria conclusione affermata dal Tribunale di Vasto, benché la S. non abbia offerto nessuna prova in ordine all inadeguatezza dei propri redditi, all impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive ed al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, non conterrebbe l indicazione delle ragioni che dovrebbero fondare il capo in esame e, in definitiva, avrebbe inesattamente ritenuto che il diritto all assegno divorzile trova il suo presupposto... nei redditi dell altro coniuge Il ricorrente, con il terzo motivo, deduce contraddittoria motivazione circa il computo dei riferimenti temporali atti all individuazione dei redditi dei coniugi in relazione all art. 360, n. 5, c.p.c. e omessa motivazione in relazione all art. 360, n. 5, c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha tenuto conto degli emolumenti da lui percepiti per l esercizio di una funzione politica elettiva. Infatti, in primo luogo, la sentenza inesattamente non avrebbe tenuto conto che lo svolgimento di questa funzione si colloca temporalmente in un momento successivo alla separazione seppure anteriore alla pronuncia di divorzio. Inoltre, la Corte d appello, del pari non correttamente, avrebbe ritenuto che la situazione economica della S. al momento della pronuncia di divorzio fosse quella del 1996 e che la situazione in atto alla data della cessazione della convivenza familiare fosse quella esistente al tempo di quest ultima pronuncia, senza considerare che il riferimento alla cessazione della convivenza familiare va interpretato restrittivamente ed imporrebbe di avere riguardo alla cessazione della convivenza che precede la separazione personale. 9 Lessico di diritto di famiglia

10 In secondo luogo, la Corte di appello avrebbe inesattamente applicato il principio secondo il quale occorre tenere conto dei miglioramenti reddituali dell ex coniuge dovuti al prevedibile sviluppo di situazioni e aspettative presenti durante la convivenza matrimoniale, non aventi carattere di eccezionalità in quanto difetterebbero questi caratteri nei redditi derivanti dall esercizio di una funzione elettiva (consigliere regionale), attività che, per un imprenditore, non rientrerebbe nella normalita supposta dalla sentenza impugnata. 3. La S., con ricorso incidentale ha dedotto che la sentenza di secondo grado non ha stabilito il dies a quo dell assegno divorzile ed ha quindi chiesto che questa Corte stabilisca che il D. è obbligato a corrisponderlo dal 6 maggio 1998, data in cui egli ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o comunque da quella diversa ritenuta di giustizia. 4. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, sono fondati e devono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano. In linea preliminare occorre premettere che l assegno di divorzio in favore dell ex coniuge (art. 5 della L. n. 898 del 1970, nel testo modificato dall art. 10 della L. n. 74 del 1987) ha carattere assistenziale (per tutte, Cass., n del 2001; n del 2000) e rinviene il suo presupposto nella circostanza che questi, eventualmente, non dispone di mezzi economici adeguati a permettergli di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio ed ha, quindi, lo scopo di porre rimedio al deterioramento delle precedenti condizioni economiche, in dipendenza del divorzio. L accertamento del presupposto del diritto all assegno divorzile e la sua quantificazione richiedono al giudice del merito di stabilire quale fosse la situazione economica familiare al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, comparandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronunzia di divorzio (Cass. SS.UU., n del 1990; Cass., n del 2000; n del 1999; n del 1999), allo scopo di verificare se quest ultima gli permetta appunto di conservare il tenore di vita corrispondente a quello precedente, costituendo l assetto economico relativo alla separazione mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass., n del 2001; n del 2000). Si tratta di un accertamento che, in virtu dell art. 5 della L. n. 898 del 1970, va effettuato tenendo conto delle ragioni della decisione (che richiedono una indagine sulla responsabilità del fallimento del matrimonio in una prospettiva comprendente l intero periodo di vita coniugale, quindi in una valutazione che attenga alle cause determinative della separazione ed anche al successivo comportamento dei coniugi che abbia concretamente costituito un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale e alla ricostituzione del consorzio familiare, Cass., n del 2002); del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune ; del reddito di entrambi - considerando anche i cespiti patrimoniali che, benché improduttivi di reddito, assicurino un beneficio economico al proprietario (Cass., n del 1998; n del 1990) - da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio. L insufficienza o la mancanza di mezzi da parte del coniuge istante, da lui neppure altrimenti acquisibili mediante lo svolgimento di un attività lavorativa concretamente esplicabile e confacente alla propria posizione sociale, deve costituire oggetto di una indagine, da condurre in sede di merito, che deve esprimersi sul piano della concretezza e dell effettività, e cioè tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie (Cass., n. 432 del 2002). Peraltro, il giudice del merito, al fine di stabilire l an ed il quantum dell assegno, può tenere conto della situazione reddituale al momento della cessazione della convivenza, quale elemento induttivo da cui ricavare, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass., n del 2001; n del 1999; cfr. anche, Cass., n del 2002), avendo quindi appunto riguardo, quale parametro di valutazione del pregresso tenore di vita, alla documentazione attestante i redditi dell onerato (Cass., n del 2001; n del 2000). Per quanto specificamente interessa nella fattispecie in esame, nello stabilire la misura dell assegno, occorre, inoltre, tenere conto anche degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuga nei cui confronti si chieda l assegno, successivi alla cessazione della convivenza, qualora essi costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell attività svolta durante il matrimonio (Cass., n del 2000; n del 1999; n del 1997), non potendo invece essere valutati quei miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio (Cass., n del 1997). La giurisprudenza di questa Corte ha enunciato i criteri che devono guidare la non semplice opera di individuazione delle aspettative rilevanti ai fini della fissazione del tenore di vita cui rapportare l adeguatezza dei mezzi, sottolineando che essa deve essere condotta alla luce della natura e della funzione dell assegno, che impongono di tener conto unicamente delle prospettive di miglioramenti economici maturate nel corso del matrimonio che trovino radice nell attività all epoca svolta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell onerato, così da includere nel parametro di riferimento tutti e soltanto quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell ex coniuge che si configurino come ragionevole sviluppo di dette situazioni (Cass., n del 1996). 10 Lessico di diritto di famiglia

11 In particolare, convincentemente, la sentenza n del 1995 ha rimarcato che la norma sulla quantificazione dell assegno (art. 5 della L. n. 898 del 1970), imponendo che tutte le condizioni concorrenti alla quantificazione stessa devono essere valutate anche in rapporto alla durata del matrimonio non può che importare una diversa rilevanza dei due periodi matrimoniali - quello effettivo e quello conseguente alla separazione - sotto il profilo probatorio. Solo il primo periodo, difatti, corrisponde alla effettiva comunione materiale e spirituale dei coniugi e quindi può fungere da parametro presuntivo di valutazione delle altre menzionate condizioni, laddove il secondo periodo, essendo venuta meno detta comunione, assurge a parametro solo ove si dimostri la sua effettiva rilevanza rispetto alle singole condizioni. Ad esempio la condizione consistente nel contributo personale ed economico dato da ciascuno... alla formazione del patrimonio di ciascuno (dei coniugi) o di quello comune, se può presumersi per il periodo di conviveva effettiva, abbisogna di dimostrazione per il periodo successivo. Peraltro, qualora l incremento di reddito abbia carattere temporaneo, secondo un principio espressamente affermato in tema di separazione, ma con argomentazione che conserva validità anche per l assegno divorzile, nel caso di incremento di carattere temporaneo, per egual durata dev essere fissato l obbligo se e quando vi è certezza che ad un momento predeterminato verrà meno quella capacità. Infatti, fissare in tal caso in modo permanente la misura dell obbligo in relazione all evento che ha carattere sicuramente temporaneo significherebbe affermarne la ricorrenza anche per il tempo in cui si è certo che esso non ha più giustificazione, in contrasto con il principio di economia processuale - che, deve aggiungersi, ha oggi rango costituzionale (art. 111 della Cost.) - il quale impone di evitare il ricorso ad azioni giudiziarie il cui esito giudiziale sarebbe già scontato, allorché lo stesso risultato possa ottenersi in altro giudizio già pendente tra le parti stesse (Cass. n del 1991). Nel quadro di questi principi le censure meritano accoglimento entro i limiti che di seguito si precisano. La Corte d appello ha, infatti, correttamente richiamato il principio in forza del quale l accertamento del presupposto del diritto all assegno divorzile implica quello della situazione economica familiare al tempo della cessazione della convivenza familiare, per compararla poi con quella del coniuge richiedente al momento della pronunzia di divorzio, ma ha svolto argomentazioni che non permettono di ritenere che di esso sia stata fatta corretta applicazione. La sentenza, relativamente al ricorrente, ed in relazione al tempo, fa riferimento esclusivamente al reddito valutabile già nel 1996, laddove la domanda di scioglimento degli effetti civili è stata proposta il 9 maggio 1998 e, analogamente, per la S. fa riferimento al reddito che nel 1996 (era) pari a lire Peraltro, le argomentazioni svolte, nella loro sintesi, non rendono possibile ricavare neppure che questo fosse il reddito del quale le parti erano titolari in costanza di matrimonio e che lo stesso è rimasto immutato alla data della pronuncia di divorzio, con conseguente carenza della motivazione in ordine al profilo in esame. Inoltre, nell indicare i redditi, anche considerando che la situazione reddituale può costituire parametro dal quale ricavare in via induttiva il pregresso tenore di vita e la ricorrenza dei presupposti del diritto all assegno divorzile, la sentenza si limita in buona sostanza a indicare i redditi dei quali i coniugi sono titolari. In particolare, distingue, per il ricorrente, il reddito ordinario (L ) e quello derivante dall indennità percepita quale consigliere regionale (che precisa essere notoriamente superiore a lire 10, mensili e valutabile già nel 1996 in lire annui, come si evince addirittura da notizie giornalistiche ), senza però dimostrare di avere considerato, al fine della quantificazione, l importo dell assegno di mantenimento per le figlie (lire mensili). Soprattutto, ed è ciò che rileva, la sentenza appare carente, sul piano motivazionale, nella parte concernente l indennità per lo svolgimento di una funzione elettiva, che ha ritenuto di computare in virtù della sola affermazione che la carica è stata assunta dal D. nel corso del giudizio di separazione e, pertanto, si tratta di prevedibile sviluppo di situazioni ed aspettative già presenti durante la convivenza. La motivazione, in buona sostanza, riproduce, correttamente, il principio sopra sintetizzato, applicabile in riferimento alla valutazione dei miglioramenti economici, ma risulta tuttavia insufficiente ad esprimere le ragioni che, in concreto, permettono di ritenere che il miglioramento economico in questione, tenuto conto della peculiarità del caso, possa configurare un ragionevole sviluppo di situazioni che trovino radice nell attività svolta all epoca della convivenza, e cioè che, in coerenza con la ratio che sorregge il principio, costituisce un incremento di reddito sul quale il coniuge poteva fare ragionevole affidamento durante la convivenza matrimoniale. Difettano, in altri termini, le argomentazioni in grado di dimostrare che il principio è stato applicato avendo riguardo a tutti gli elementi della fattispecie concreta in grado di giustificare e sorreggere la conclusione. Tanto vieppiù in quanto, come è stato precisato, occorre anche distinguere i due diversi periodi matrimoniali - quello di convivenza effettivo e quello successivo al suo venire meno - e, in correlazione a questa distinzione, esplicitare, in riferimento ad essi, se l aspettativa all incremento, del reddito potesse o meno ritenersi già maturata anche durante la convivenza effettiva, verificando l influenza del tempo in cui è sorta, alla luce dei criteri pure sopra sintetizzati. Pertanto, nei limiti precisati, il secondo ed il terzo motivo di censura vanno accolti, restando assorbito il ricorso incidentale, e conseguentemente la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d appello di Roma, affinché proceda al riesame della controversia, alla luce dei principi sopra enunciati, provvedendo altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385, comma 3, c.p.c.). 11 Lessico di diritto di famiglia

12 P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo motivo, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d appello di Roma, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 24 settembre Depositato in Cancelleria il 28 gennaio Lessico di diritto di famiglia

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