Il divieto di discriminare in ragione dell età alla luce della giurisprudenza della CdG. Marie Mercat-Bruns CNAM/Sciences Po
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1 Il divieto di discriminare in ragione dell età alla luce della giurisprudenza della CdG Marie Mercat-Bruns CNAM/Sciences Po
2 Struttura della presentazione I. Cos è la discriminazione in ragione dell età? II. Natura ambivalente delle discriminazioni in ragione dell età: riconoscimento di principio di non discriminazione nella giurisprudenza dell UE III. Eccezioni a divieto di discriminare in ragione dell età assoggettate a doppio criterio: l esame di legittimità e di proporzionalità della CdG
3 I. Cos è la discriminazione in ragione dell età? - Come definiamo l età? - A quale età si riferisce la giurisprudenza dell UE sulle discriminazioni in ambito occupazionale?
4 Come è definita l età quale motivo di discriminazione? Diritto EU non fornisce definizione di età: - Art. 19 TFUE (art. 13 Trattato di Amsterdam) si riferisce direttamente al divieto di discriminazioni fondate sull età. - Art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell UE. - Considerando 8 e 25 e articoli 2 e 6 di direttiva 2000/78 si limitano a menzionare l età senza definirla. - Diritto di Stati membri non più specifico.
5 Cos è l età in riferimento a discriminazioni in ragione dell età? Questione essenziale per comprendere l evoluzione attuale della giurisprudenza dell UE: Il diritto si limita ad affermare se protegge l età (UE) o età superiori a un anzianità specifica (più di 40 anni negli USA). La definizione di età pare scontata: si tratta dell indicatore biologico del passaggio del tempo dalla nascita alla morte. Ma l età è spesso confusa con l invecchiamento e il processo di invecchiamento è molto più complesso. Questo spiega l esistenza delle discriminazioni in ragione dell età e la dimensione soggettiva e oggettiva dell età come costrutto sociale.
6 L età: un indicatore di rischi soggettivi di invecchiamento e ricorso a stereotipi Cause di invecchiamento diverse: Endogene di essere umano (teorie mediche diverse) Esogene perché l organismo è sottoposto a una serie di abusi che alla fine esigono il loro tributo, in funzione del contesto. Il ritmo di invecchiamento varia quindi da una persona all altra e l età cronologica è piuttosto un indicatore delle possibili conseguenze dell invecchiamento in determinate fasi della vita. L età rispecchia i rischi di degrado associati all invecchiamento, ad esempio in termini di salute fisica sul lavoro, senza effetto causale automatico. Questa complessità dell invecchiamento spiega perchè alla giovane età e all età avanzata si associano stereotipi soggettivi.
7 L età: un parametro indiretto oggettivo per politiche occupazionali, sanitarie e pensionistiche L età è spesso utilizzata come parametro indiretto ad esempio per l accesso a diritti d anzianità, formativi o pensionistici. I vantaggi riconosciuti dalla previdenza sociale e dalle politiche occupazionali, quindi, sono spesso legati all età per motivi economici. L età è considerata un criterio più oggettivo, e questo ha avuto un impatto sul costo o sulla sicurezza occupazionale di lavoratori giovani e anziani.
8 A quale età si riferisce la giurisprudenza dell UE sulle discriminazioni in ambito occupazionale? Riferimenti a tutte le età: giovane e avanzata. Singoli o coorti d età Ad esempio cause UE su: CdG C-341/08 Petersen: lavoratori anziani CdG C-88/08 Hutter: lavoratori giovani Si può riferire anche a differenza d età: CdG C-427/06 Barstch: differenza d età tra un pensionato deceduto e la vedova
9 L età: una categoria sospetta? L età, come razza e sesso, è categoria sospetta che merita massimo controllo giudiziario? La corte suprema degli USA ha stabilito che l età non era una categoria sospetta (Caso Murgia) Nel diritto europeo l età è considerata più ambivalente: analoga a altri motivi di discriminazione, ma differente: Da un lato, la direttiva 2000/78 vieta la discriminazione in ragione dell età come ogni altro motivo di discriminazione Articolo 1: La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Articolo 2: Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui
10 L età: una categoria sospetta? D altro lato l interpretazione giurisprudenziale pone limiti rigorosi a quanto costituisce discriminazione in ragione dell età: Articolo 4 della direttiva 2000/78: Requisiti per lo svolgimento dell attività lavorativa Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. Vedi causa Wolf C-229/08 In relazione specifica all età, l articolo 6 della direttiva 2000/78 afferma che: Gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Vedi causa Palacios C-411/05
11 II. Natura ambivalente delle discriminazioni fondate sull età: riconoscimento del principio di non discriminazione in ragione dell età nella giurisprudenza della CdG e dei giudici nazionali La natura ambivalente delle discriminazioni fondate sull età può spiegare la necessità di trattare il divieto di discriminare in ragione dell età come parte di un principio più generale di parità di trattamento per difenderne la legittimità e per imporre ai giudici nazionali di disapplicare le norme nazionali confliggenti con il principio di non discriminare in ragione dell età, norma fondamentale dell ordinamento giuridico dell UE. C-144/04 - Werner Mangold v Rüdiger Helm C-555/07 - Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG
12 Riconoscimento del principio di non discriminazione in ragione dell età nella giurisprudenza della CdG e dei giudici nazionali Punto 4. È compito del giudice nazionale, investito di una controversia che metta in discussione il principio di non discriminazione in ragione dell età, il quale costituisce un principio generale del diritto comunitario, assicurare, nell ambito di sua competenza, la tutela giuridica che il diritto comunitario attribuisce ai soggetti dell ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, e ciò perfino qualora il termine di recepimento di una direttiva che si ispira a tale principio generale, quale la direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non sia ancora scaduto C-144/04 - Werner Mangold v Rüdiger Helm Punto 1. Il diritto dell Unione europea, in particolare il principio di non discriminazione in base all età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa nazionale che preveda che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non siano presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età... C-555/07 - Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG Il principio di non discriminazione in ragione dell età è stato citato dai giudici francesi (Soc. 11 maggio 2010 n )
13 III. Eccezioni a divieto di discriminare in ragione dell età assoggettate a doppio criterio: l articolo 6 della direttiva 2000/78 e l esame di legittimità e di proporzionalità della CdG Considerando 25.in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell'occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate. Articolo 6 direttiva 2000/78: 1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare: a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi; b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione; c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. 2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all'invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l'utilizzazione, nell'ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull'età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso.
14 Eccezioni a divieto di discriminare in ragione dell età assoggettate a doppio criterio: l articolo 6 della direttiva 2000/78 e l esame di legittimità e di proporzionalità della CdG La serie di casi di fronte alla CdG, tra cui Mangold, Palacios, Age concern, Hütter, Petersen, Rosenbladt, Andersen e Georgiev, permette di intuire quali sono le giustificazioni legittime e proporzionate ai sensi dell art. 6 della direttiva 2000/78 di differenze fondate sull età nelle politiche pubbliche. La Corte effettua un duplice esame che consiste nel comprendere 1. se una politica che determina una differenza di trattamento in ragione dell età sia legittima (oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima) e 2. se i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
15 Primo criterio di esame: cos è una politica legittima in ragione dell età? Nelle cause Mangold e Palacios la Corte richiama l ampio spettro di valutazione discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nella scelta delle misure atte a realizzare i loro obiettivi politici. La causa Hütter conferma l ampio spettro dell azione statale, come indicato in Wolf e Petersen. Le misure passibili di controllo giudiziario non si collocano sempre nella sfera pubblica intesa in senso restrittivo; si estendono a licenziamenti nel settore privato determinati da una legislazione nazionale che imponga licenziamenti obbligati tramite contrattazione collettiva o norme nazionali (cause Palacios e Age concern).
16 Cos è una politica legittima e può questa valutazione evolvere con il tempo e con la demografia? La difficoltà consiste nel fatto che la legittimità delle politiche evolve con il contesto economico. Il pensionamento obbligato del signor Palacios era giustificato da una fase di recessione economica. L influenza del contesto economico sull elaborazione delle politiche è una questione oggettiva, come confermato nella causa Petersen: quando il caso fu esaminato dalla Corte il governo aveva già previsto di cancellare il ritiro dell abilitazione all esercizio della professione in regime convenzionato contestato dall anziana dentista. In altri termini, in quale momento va valutata la legittimità di una politica? Al momento dell adozione dell atto legislativo o al momento della disamina giudiziaria della politica in questione da parte della CdG?
17 Cos è una politica legittima? Non sono obiettivi legittimi quelli dei datori di lavoro, quali gli obiettivi individuali di ridurre i costi o di acquisire competitività (vedi causa Age concern), anche se le politiche possono tenere conto dell esigenza di flessibilità delle aziende. Nella causa Hütter, la Corte ha inoltre riconosciuto la libertà di azione degli Stati membri nella scelta di misure pubbliche per promuovere l occupazione e le politiche sociali (ad esempio per promuovere l apprendistato). Le leggi nazionali possono elencare politiche legittime. La Francia, ad esempio, nella legge del 2008 ha emendato il proprio elenco per conformarsi alla direttiva 2000/78.
18 Cos è una politica legittima? Esempi di politiche a beneficio di lavoratori giovani e anziani oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima La Corte pare adottare un parametro piuttosto flessibile per valutare cos è una politica legittima secondo gli Stati membri Kücükdeveci C-555/07; Andersen C-499/08, Rosenbladt C-45/09 Georgiev C-250/09: causa di un professore universitario che contestava il contratto a tempo determinato che aveva dovuto accettare a partire dai 65 anni e, in secondo luogo, il pensionamento obbligato all età di 68 anni: Punto 45. A tale proposito, la formazione e l occupazione degli insegnanti nonché l applicazione di una politica concreta del mercato del lavoro che tiene conto della particolare situazione del personale della disciplina interessata, invocati dall Università e dal governo bulgaro, sono tali da soddisfare l intento di ripartire in modo ottimale i posti di professori tra le generazioni, in particolare attraverso l impiego di giovani professori. Orbene, per quanto riguarda quest ultima finalità, la Corte ha già dichiarato che la promozione delle assunzioni costituisce incontestabilmente una finalità legittima di politica sociale o dell occupazione degli Stati membri (sentenza Palacios de la Villa, cit., punto 65), in particolare laddove si tratta di favorire l accesso dei giovani all esercizio di una professione (v., in tal senso, sentenza Petersen, cit., punto 68). Quindi, la promozione dell occupazione nell insegnamento superiore mediante l offerta di posti di professori a persone più giovani può costituire una siffatta finalità legittima.
19 Primo criterio di esame: Quali mezzi di attuazione delle politiche basate sull età sono considerati appropriati e necessari? La sentenza Mangold è molto esplicita su questo punto: il contratto a tempo determinato rinnovabile solo per lavoratori anziani (più di 52 anni) è considerato eccedente quanto è necessario per promuovere l inserimento professionale di lavoratori anziani. Nella sentenza Palacios, la facoltà di attuare politiche di pensionamento conformi agli obiettivi occupazionali fissati estesa alle parti sociali e il versamento di una pensione non appaiono inappropriati e non necessari alla promozione di tale politica senza basarsi esclusivamente sull età del beneficiario. La Corte utilizza la forma negativa. Perchè? Più recentemente, nei procedimenti Andersen, Rosenbladt e Georgiev la Corte sembra effettuare un esame separato di quanto è appropriato e quanto è necessario per individuare mezzi irragionevoli, eccessivi o incoerenti per la promozione di una politica legittima basata sull età.
20 Eccezioni al divieto di discriminare in ragione dell età e esame di proporzionalità: quali mezzi sono appropriati? Il criterio «appropriato» (punto 52): Tali valutazioni sono anche pertinenti relativamente all esercizio di un attività come quella di professore universitario. Infatti, nei limiti in cui i posti dei professori universitari sono, generalmente, in numero limitato e sono riservati a coloro che abbiano raggiunto le più alte qualifiche nel settore interessato e dal momento che un posto vacante deve essere disponibile per poter procedere all assunzione di un professore, si deve considerare che uno Stato membro può ritenere appropriato stabilire un limite di età per conseguire obiettivi di politica dell occupazione come quelli menzionati nei punti 45 e 46 della presente sentenza. (Causa Georgiev)
21 Eccezioni al divieto di discriminare in ragione dell età e l esame di proporzionalità: quali mezzi sono necessari? Il criterio «necessario» (punti 54 e 55): Per quanto riguarda il limite di età stabilito dalla normativa nazionale controversa nella causa principale, vale a dire 68 anni, emerge dal fascicolo che esso supera di cinque anni la normale età pensionistica stabilita per legge per gli uomini nello Stato membro interessato. Esso consente quindi ai professori universitari, che hanno la possibilità di lavorare fino a 68 anni, di proseguire nella loro carriera per un periodo relativamente lungo. Non si può ritenere che la misura in parola sia pregiudizievole oltremisura delle legittime pretese dei lavoratori pensionati d ufficio a causa del raggiungimento del limite d età previsto, in quanto la normativa pertinente non si basa unicamente su un età determinata, ma prende altresì in considerazione la circostanza che gli interessati beneficino al termine della loro carriera professionale di una compensazione economica per mezzo della concessione di una pensione di vecchiaia, come quella prevista dal regime nazionale in esame nella causa principale (v., in tal senso, sentenza Palacios de la Villa, cit., punto 73). Ne consegue che lo stabilire un siffatto limite di età per la cessazione del rapporto di lavoro non eccede quanto necessario per conseguire obiettivi di politica dell occupazione, fintantoché la citata normativa nazionale soddisfi tali obiettivi in modo coerente e sistematico. (Causa Georgiev)
22 CONCLUSIONI In ultima analisi, la giurisprudenza della CdG è stata piuttosto proattiva nel far luce sulle politiche sociali degli Stati membri basate sull età. L articolo 6 della direttiva stabilisce un quadro completo per il controllo giudiziario e dà alla CdG un potere relativamente forte di determinare quali politiche degli Stati membri siano legittime e appropriate. La giurisprudenza esamina inoltre i rischi di pregiudizi basati sull età, ad esempio in Petersen o Wolf collegati all applicazione dell articolo 4 sui requisiti per lo svolgimento dell attività professionale e dell articolo 6. La CdG non ha ancora fornito indicazioni su come individuare con esattezza le discriminazioni indirette in ragione dell età (la giurisprudenza francese in materia è piuttosto restrittiva). Malgrado ciò, le nuove politiche di pensionamento che rinviano l età pensionabile possono essere considerate come aventi un impatto diverso sulle donne che durante la loro vita lavorativa hanno maturato meno prestazioni.
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