U.P. OGGETTO: Assenze dal servizio.

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1 U.P. OGGETTO: Assenze dal servizio. Al Preside della Facoltà di Agraria Al Preside della Facoltà di Farmacia Al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Al Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria Ai Direttori dei Dipartimenti afferenti al Polo escluso strutture afferenti all Azienda Universitaria Policlinico Ai Direttori delle Biblioteche afferenti al Polo Al Centro Interdipartimentale di ricerca di Analisi Strumentale CRIAS Al Centro Interdipartimentale di ricerca per l Acquacoltura Loro Sedi Al fine di aggiornare la disciplina in materia di assenze dal servizio resa nota con circolare n del e con circolare prot. n del , si riportano, nel seguito, le integrazioni e innovazioni in materia intervenute anche alla luce del CCNL II biennio economico ( ) sottoscritto in data CONGEDO DI MATERNITA In caso di parto prematuro, alla madre spettano i mesi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruiti possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. La richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentano il rientro al lavoro. A rettifica della nota prot. n del , i tre mesi di congedo di maternità che spettano in caso di adozione o affidamento (anche internazionale) decorrono dal giorno successivo all effettivo ingresso del bambino nel nucleo familiare. RIPOSI GIORNALIERI Con la sentenza n. 104 del 1 aprile 2003, la Corte Costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 151/01 nella parte in cui prevede che, nel caso di adozione o affidamento, i riposi giornalieri si applichino entro il primo anno di vita del bambino anziché entro il primo anno dall ingresso del minore nella famiglia. Pertanto, i riposi in questione possono essere fruiti entro il primo anno dall ingresso del minore nel nucleo familiare. CONGEDO PARENTALE Nell ambito dei sei mesi di congedo parentale che spettano alla madre per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, o in alternativa al padre, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell anzianità di servizio e sono retribuiti per intero. Dalla predetta retribuzione sono esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. E orientamento consolidato dell ARAN che tale retribuzione spetti, sempre nel limite dei primi trenta giorni complessivi, anche oltre il terzo anno di vita del bambino, purché il reddito del richiedente non sia superiore a 2,5 volte l importo del trattamento minimo di pensione a carico dell assicurazione generale obbligatoria. Nel caso di fruizione continuativa, i periodi di congedo comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all interno dei periodi stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, quando i diversi periodi di assenza non siano intervallati dalla ripresa del lavoro. CONGEDO PER LA MALATTIA DEL BAMBINO Può essere fruito solo successivamente al periodo di congedo di maternità. Per quel che concerne la retribuzione, l art. 7, c. 5, del CCNL prevede che alle madri ed ai padri siano riconosciuti, sino al terzo anno di vita del bambino, trenta giorni per ciascun anno, computati alternativamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita dietro presentazione del certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Pertanto, così

2 come confermato dall A.R.A.N. con nota prot. n del , ai soggetti in questione spettano trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno solare e non per ciascun figlio. Tale modalità di retribuzione, prevista comunque fino al terzo anno di vita del bambino, sarà applicata a decorrere dalla data della presente circolare in considerazione delle diverse indicazioni formulate con la nota prot. n del I periodi eccedenti i trenta giorni di cui sopra si rappresentano come congedi non retribuiti ma computabili nell anzianità di servizio. Nel caso di fruizione continuativa, i periodi di congedo comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all interno dei periodi stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, quando i diversi periodi di assenza non siano intervallati dalla ripresa del lavoro. CONGEDO PER LA CURA DI FIGLI DISABILI GRAVI La Legge Finanziaria per il 2004 ha eliminato il requisito dell accertamento da almeno 5 anni della connotazione di gravità dell handicap del figlio (o, in caso di scomparsa di entrambi i genitori, del fratello convivente) che l art. 42, c.5, del D.Lgs. n. 151/01 richiedeva ai fini della fruizione del congedo in questione. CONGEDO PER L ADOZIONE INTERNAZIONALE La madre ha diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l adozione e l affidamento. Il periodo di permanenza all estero è certificato dall ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione. Il congedo non comporta indennità né retribuzione; lo stesso, inoltre, non è utile ai fini del computo dell anzianità di servizio e del trattamento di previdenza e quiescenza. NORME COMUNI SULLE ASPETTATIVE Il dipendente non può fruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. A tal proposito, l ARAN chiarisce, con nota prot. n. 4644/04 del , che gli eventuali periodi di ferie e di assenza per malattia ricadenti nel predetto periodo non sono considerati servizio attivo. Da tale disposizione sono esenti le tassative ipotesi elencate nell art. 10 del CCNL Comparto Università del e, precisamente, i casi di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per distacchi sindacali, per volontariato e di assenze o aspettativa ai sensi del D.Lgs. n. 151/01. L Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa. Salvo casi di comprovato impedimento, la mancata ripresa del servizio entro il termine assegnato dall Amministrazione o alla scadenza del periodo di aspettativa, comporta, nei confronti del dipendente, la risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso. FRAZIONABILITA E consentita la frazionabilità delle seguenti tipologie di assenza secondo le modalità di seguito indicate. PERMESSI PER GRAVI MOTIVI O NASCITA FIGLI E possibile, in alternativa ai tre giorni annui di permesso e su apposita richiesta da inoltrare all Ufficio Personale del Polo scrivente, il loro frazionamento ad ore fino ad un massimo di 18 ore annue. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di fruire dell intera giornata lavorativa che sarà, in tal caso, scalata dal predetto monte ore mensile nella corrispondente misura oraria. Non è possibile passare dalla fruizione in forma oraria alla fruizione in forma giornaliera, o viceversa, nel corso dello stesso anno solare. La fruizione parziale dei permessi non dà diritto al godimento del residuo nell anno successivo. Per la fruizione in forma oraria, occorre digitare, all atto dell ingresso o dell uscita dal luogo di lavoro, presso i terminali di rilevazione della presenza, la causale Pres 06 e presentare apposita istanza utilizzando il modulo UP-PR. Per fruirne, invece, in forma giornaliera occorre utilizzare lo stesso modulo; sarà cura del Responsabile della struttura di appartenenza disporre l inserimento, nell apposita procedura, della causale Pres 06. PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI E PER LAVORATORI FAMILIARI DI DISABILI I tre giorni mensili del permesso in questione possono essere frazionati fino a sei mezze giornate lavorative prendendo a riferimento, per il calcolo della mezza giornata, l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato. Nel caso in cui il permesso frazionato sia fruito in misura inferiore alla metà del monte ore giornaliero effettivo, esso sarà comunque scalato dalle complessive sei mezze giornate.

3 E possibile, in alternativa alla sopraddetta modalità di fruizione dei permessi e su apposita richiesta da inoltrare all Ufficio Personale del Polo, il frazionamento ad ore previsto, fino ad un massimo di 18 ore mensili, dalla circolare Inpdap 10 luglio 2000, n. 34. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di fruire dell intera giornata lavorativa che sarà, in tal caso, scalata dal predetto monte ore mensile nella corrispondente misura oraria. Non è possibile variare il tipo di frazionabilità nel corso dello stesso mese. La fruizione parziale dei permessi non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo. Per la fruizione in forma frazionata, sia in mezze giornate che ad ore, occorre digitare, all atto dell ingresso o dell uscita dal luogo di lavoro, presso i terminali di rilevazione della presenza, la causale Pres 30 e presentare apposita istanza utilizzando il modulo UP-DIS. Per fruirne, invece, in forma giornaliera occorre utilizzare lo stesso modulo; sarà cura del Responsabile della struttura di appartenenza disporre l inserimento, nell apposita procedura, della causale Pres 21. CONGEDO PER LA MALATTIA DEL BAMBINO E possibile, in alternativa ai cinque giorni lavorativi non retribuiti che spettano alternativamente a ciascun genitore per ogni figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni e per ciascun anno di vita del figlio, su apposita richiesta da inoltrare all Ufficio Personale del Polo, il loro frazionamento ad ore fino ad un massimo di 36 ore annue. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di fruire dell intera giornata lavorativa che sarà, in tal caso, scalata dal predetto monte ore annuo nella corrispondente misura oraria. Non è possibile passare dalla fruizione in forma oraria alla fruizione in forma giornaliera, o viceversa, nel corso dello stesso anno di vita del bambino. La fruizione parziale dei permessi non dà diritto al godimento del residuo nell anno successivo. Per la fruizione in forma oraria occorre digitare, all atto dell ingresso o dell uscita dal luogo di lavoro, presso i terminali di rilevazione della presenza, la causale Pres 25 e presentare apposita istanza utilizzando il modulo UP-CMB. Per fruirne, invece, in forma giornaliera occorre utilizzare lo stesso modulo; sarà cura del Responsabile della struttura di appartenenza disporre l inserimento, nell apposita procedura, della causale Pres 12. PERMESSO PER DOCUMENTATA GRAVE INFERMITA E possibile concordare con l Amministrazione, su proposta del dipendente e in alternativa all utilizzo dei tre giorni annui disciplinati dall art. 30, c.1, del CCNL , una riduzione dell orario di lavoro. La riduzione è pari al numero di ore di lavoro previste nei giorni di permesso che il dipendente interessato intende sostituire. La proposta deve essere vistata dal Responsabile della struttura di afferenza (o comunque dal superiore gerarchico) e inoltrata all Ufficio Personale del Polo. L accordo è formalizzato con apposita nota al dipendente nella quale sono individuati i giorni di permesso in luogo dei quali lo stesso usufruirà della corrispondente riduzione oraria, e le diverse modalità di espletamento dell attività lavorativa concordate; in esso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche che l Amministrazione può richiedere, ai sensi dell art. 3, c. 4, del DPCM n. 278/00, circa la permanenza della grave infermità. La riduzione dell orario di lavoro deve avere inizio entro sette giorni dall accertamento dell insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici e può avvenire anche per periodi superiori a tre giorni. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI SEDE DI LAVORO Un ulteriore intervento a sostegno dei genitori è stato operato dalla Legge Finanziaria per il 2004 prevedendo la possibilità per il dipendente con figli minori fino a 3 anni, di essere assegnato, a richiesta, a una sede di lavoro ubicata nella stessa provincia o regione in cui l altro genitore svolge la propria attività lavorativa. Come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 192/04, è possibile fruire di tale assegnazione per un periodo, anche frazionato, complessivamente non superiore a tre anni, a prescindere dall età del minore, sempre che l istanza sia stata formulata entro il compimento del terzo anno di età del minore. La richiesta è subordinata alle seguenti condizioni: - vacanza e disponibilità di un posto, presso la sede indicata, di corrispondente livello retributivo del genitore richiedente; - assenso all assegnazione manifestato sia dall amministrazione di provenienza che da quella di destinazione. L'eventuale dissenso di una delle due amministrazioni interessate deve essere motivato. Sia l assenso che il dissenso devono essere comunicati al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla sua domanda.

4 Il posto temporaneamente lasciato libero non può essere considerato vacante ai fini di una nuova assunzione. Pertanto, alla scadenza del relativo termine, il dipendente tornerà a lavorare presso l amministrazione di provenienza. TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE Qualora il dipendente sia stato riconosciuto portatore di handicap o affetto da tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e si sia impegnato a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, può avvalersi delle seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto: a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 34, comma 8, del CCNL 9 agosto 2000; b) concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto; c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del dipendente a mansioni dello stesso livello di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, anche con periodi formativi eventualmente necessari, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. La condizione per poter fruire delle suddette agevolazioni è che il dipendente sia stato assunto a tempo indeterminato e che la sua condizione sia stata riconosciuta dalla medesima struttura sanitaria che predispone il progetto di recupero e di riabilitazione. Qualora la particolare condizione psico-fisica sia stata attestata nei confronti del coniuge, di un parente o affine entro il secondo grado (o, in mancanza, entro il terzo grado), ovvero del convivente stabile il quale abbia iniziato il progetto di recupero e di riabilitazione, il dipendente ha titolo ad essere collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo. L Amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti affetti da tossicodipendenza, da alcolismo cronico o da patologie psichiche, qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie. Il dipendente è tenuto a riprendere il servizio nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero. MODULISTICA Considerata la continua evoluzione della disciplina delle assenze dal servizio in generale che rende indispensabile il costante aggiornamento degli appositi moduli, questi potranno essere reperiti, di volta in volta, dal sito web di Polo E, altresì, utile che gli stessi vengano compilati in ogni loro parte. Al fine di consentire una agevole e rapida consultazione delle disposizioni legislative, contrattuali e di Ateneo in materia di assenze dal servizio in generale, ad eccezione dei permessi per il diritto allo studio, diramate con circolare n del , con circolare prot. n del , con circolare n del e con la presente circolare, si riporta, in allegato, il testo di raccolta organica delle stesse. Per eventuali chiarimenti in merito si prega di contattare l Ufficio Personale del Polo, al n o al n , è possibile, inoltre, inviare richieste via fax al n ovvero a mezzo all indirizzo ufficiopersonale.polostv@unina.it. Si prega di assicurare la massima diffusione della presente circolare. IL DIRETTORE Dott. Giancarlo DE LUCA Allegato PERMESSI RETRIBUITI L art. 30 del CCNL Comparto Università del prevede, a domanda del dipendente e sulla base di apposita documentazione (o autocertificazione nei casi consentiti dalla legge), la concessione di permessi retribuiti per i seguenti casi:

5 Partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: otto giorni all anno. Lutto per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente: tre giorni lavorativi per evento da fruirsi in maniera continuativa entro 7 giorni dalla data del decesso. Documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente: tre giorni all anno da fruirsi entro 7 giorni dall insorgenza della grave patologia (art. 1, c. 2, Dm n 278/2000). La relativa documentazione deve, oltre ad attestare lo stato di infermità, contenere esplicitamente l indicazione della gravità della stessa. E possibile concordare con l Amministrazione, su proposta del dipendente e in alternativa all utilizzo dei tre giorni annui, una riduzione dell orario di lavoro. La riduzione è pari al numero di ore di lavoro previste nei giorni di permesso che il dipendente interessato intende sostituire. La proposta deve essere vistata dal Responsabile della struttura di afferenza (o comunque dal superiore gerarchico) e inoltrata all Ufficio Personale del Polo scrivente. L accordo è formalizzato con apposita nota al dipendente nella quale sono individuati i giorni di permesso in luogo dei quali lo stesso usufruirà della corrispondente riduzione oraria, e le diverse modalità di espletamento dell attività lavorativa concordate; in esso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche che l Amministrazione può richiedere, ai sensi dell art. 3, c. 4, del DPCM n. 278/00, circa la permanenza della grave infermità. La riduzione dell orario di lavoro deve avere inizio entro sette giorni dall accertamento dell insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici e può avvenire anche per periodi superiori a tre giorni. Per nascita figli o gravi motivi personali o familiari: complessivi tre giorni all anno. Per grave motivo s intende un qualsiasi evento che incida nella sfera personale o familiare del dipendente con una gravità tale da rendere necessaria l astensione dal servizio. Tuttavia, considerata l impossibilità di individuare le singole ipotesi che possano dare luogo alla concessione del permesso in argomento ed al fine di garantire parità di trattamento tra tutti i dipendenti, è demandato all Ufficio Personale del Polo il compito di valutare, secondo equità, la gravità del motivo addotto a giustifica del permesso in questione. I tre giorni annuali del permesso in questione possono essere frazionati, su apposita richiesta da inoltrare all Ufficio Personale del Polo, fino ad un massimo di 18 ore annue. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di fruire dell intera giornata lavorativa che sarà, in tal caso, scalata dal predetto monte ore mensile nella corrispondente misura oraria. Non è possibile passare dalla fruizione in forma oraria alla fruizione in forma giornaliera, o viceversa, nel corso dello stesso anno solare. La fruizione parziale dei permessi non dà diritto al godimento del residuo nell anno successivo. Per la fruizione in forma oraria, occorre digitare, all atto dell ingresso o dell uscita dal luogo di lavoro, presso i terminali di rilevazione della presenza, la causale Pres 06 e presentare apposita istanza utilizzando il modulo UP-PR. Per fruirne, invece, in forma giornaliera occorre utilizzare lo stesso modulo; sarà cura del Responsabile della struttura di appartenenza disporre l inserimento, nell apposita procedura, della causale Pres 06. Per matrimonio: quindici giorni consecutivi nei quali va compresa la data di celebrazione delle nozze. I suddetti permessi possono essere fruiti cumulativamente nell anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell anzianità di servizio. NOTA: la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 445/2000 è valida solo se completa di tutti gli elementi utili per un eventuale controllo di veridicità. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inoltre, deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, previo accertamento dell identità, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Non è ammessa certificazione sostitutiva in ordine allo stato di salute, sia proprio che altrui. CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO L aspettativa per motivi di famiglia e studio prevista dall art.24 del CCNL Comparto Università del si intende sostituita dall analogo istituto del congedo per motivi di famiglia e studio disciplinato dall art.32 del CCNL Comparto Università del

6 Il dipendente può chiedere, per gravi e documentati motivi familiari o per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell arco dell intera vita lavorativa. Durante tale congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa; lo stesso non è computato nell anzianità di servizio. Per fruire di tale congedo deve essere presentata apposita domanda all Ufficio Personale del Polo, corredata del parere del Responsabile della struttura (o comunque dal superiore gerarchico), nella quale siano specificatamente documentati i motivi della richiesta. L istanza di congedo deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima del periodo richiesto. E fatta salva la comprovata impossibilità di rispettare tale termine. L Ufficio provvederà a emanare il decreto di accoglimento della richiesta, autorizzando il dipendente ad assentarsi nel periodo da questi richiesto. Alla ripresa dell attività lavorativa, il dipendente dovrà produrre certificazione integrativa attestante l evento che ha dato luogo alla richiesta del congedo. PERMESSI BREVI Al dipendente che ne faccia richiesta in tempo utile può essere concesso il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l orario di servizio a condizione che la durata del permesso non superi la metà dell orario di lavoro giornaliero (causale 09). Nel corso dell anno non può comunque essere superato il limite di 36 ore, limite incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di documentate esigenze di salute (causale 37). Le ore di permesso fruite devono essere recuperate entro il mese successivo. In mancanza, oltre a venir meno la relativa retribuzione, sarà attivata la procedura disciplinare. Nell ambito delle ulteriori 18 ore annue previste per documentate esigenze di salute, è concessa la possibilità di fruire di permessi brevi non soggetti a recupero (causale 19) in caso di documentata grave infermità, per l effettuazione di interventi e terapie ambulatoriali (ad es., chemioterapia o dialisi), nonché in caso di prelievi di sangue per analisi. Tali permessi non soggetti a recupero dovranno essere debitamente documentati mediante apposita certificazione medica dalla quale risulti l orario della prestazione cui il dipendente si è sottoposto, nonché l impossibilità di effettuare detti accertamenti al di fuori dell orario di lavoro. ASSENZA PER MALATTIA Ogni dipendente ammalato è tenuto, salvo comprovato impedimento, a comunicare, entro le ore 9:30 e comunque all inizio del turno di lavoro, al Responsabile della struttura di afferenza (o comunque al superiore gerarchico) lo stato di infermità, o la sua prosecuzione, indicandone la durata e specificando se si tratta, eventualmente, di ricovero presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, o di visita specialistica. Qualora il dipendente, all atto della suddetta comunicazione, non sia ancora a conoscenza della prognosi, dovrà dare comunicazione della stessa, non appena nota, al suddetto Responsabile (o al superiore gerarchico) fermo restando l obbligo di comunicare l inizio della malattia entro il termine di cui sopra. Il dipendente che si sottopone a visita specialistica può fruire del trattamento di malattia. Qualora la prestazione medica sia erogata da una struttura sanitaria privata è necessario che la relativa certificazione attesti l orario della visita, nonché l impossibilità di effettuarla al di fuori dell orario di lavoro. Il dipendente è, altresì, tenuto, entro cinque giorni dall inizio della malattia o dalla eventuale prosecuzione, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico, completo dei dovuti timbri, attestante lo stato di infermità e indicante la sola prognosi. Qualora tale termine scada in un giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso di invio separato della documentazione giustificativa il dipendente dovrà apporre sull istanza apposita annotazione specificando le modalità dell avvenuto inoltro. Ai fini della visita fiscale, contestualmente all assenza per malattia, il dipendente è tenuto a comunicare, con ogni mezzo, anche l eventuale temporanea dimora. Nel caso in cui l infermità sia derivante da infortunio non sul lavoro ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all Amministrazione al fine di consentire un eventuale azione di risarcimento a carico del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni corrisposte al dipendente per tutta la durata della malattia.

7 Il dipendente che rientra anticipatamente in servizio dalla malattia è tenuto, oltre a darne comunicazione all Ufficio Personale del Polo, a produrre un ulteriore certificazione medica attestante l avvenuta guarigione clinica. Nel computo dei giorni di malattia vanno considerati anche i giorni festivi e non lavorativi eventualmente compresi nel periodo indicato nel certificato medico. ACCERTAMENTO DELLA MALATTIA Ai fini della predisposizione della visita medico-fiscale i Responsabili delle Strutture, o i loro delegati, sono tenuti a comunicare, tempestivamente e comunque non oltre le ore 10:00, all Ufficio Personale del Polo, tramite la procedura informatica o a mezzo fax n , i nominativi dei dipendenti assenti per malattia. Tale obbligo sussiste anche quando si tratta di ricovero o di visita specialistica. Egualmente sono tenuti a comunicare la prognosi definitiva, se dapprima non conosciuta. L eventuale mancata comunicazione dovrà essere formalmente giustificata, al predetto Ufficio, dal Responsabile della struttura stessa (o dal superiore gerarchico). L Amministrazione dispone, in ogni momento e fino alla scadenza del periodo di malattia comunicato, visite accertative e di successivo controllo dell infermità secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in particolare dall art. 10 del D.P.R. n 567/1987. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato dal medico curante ad uscire dall abitazione, è tenuto a rendersi reperibile, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00, all indirizzo comunicato all Amministrazione per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, fatta salva l eventuale documentata necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici. Tali visite e/o accertamenti devono essere regolarmente prescritti, preventivamente comunicati all Amministrazione (salvo i casi di obiettivo e giustificato impedimento) e successivamente documentati. Per l effettuazione di una normale visita sanitaria durante le fasce di reperibilità è necessario esibire all Amministrazione certificazione che dimostri che la visita non poteva essere effettuata al di fuori di dette fasce, salvo documentata urgenza. Il referto medico-fiscale non sostituisce il certificato del medico curante. E, pertanto, necessario sottoporsi a visita del medico curante anche se successiva alla visita medico-fiscale. Il medico fiscale, all atto della visita domiciliare, può non confermare in tutto o in parte la prognosi del medico curante. In tal caso il dipendente dovrà attenersi rigorosamente a quanto certificato dal medico fiscale e rientrare in servizio nel termine da quest ultimo stabilito. Qualora il lavoratore non accetti l esito della visita di controllo può eccepirlo seduta stante al medico fiscale il quale è tenuto ad annotare tale circostanza nel referto che sottoporrà al giudizio del Capo del servizio medico-legale della A.S.L. Nel caso in cui il dipendente risulti assente al domicilio, il medico fiscale lascia avviso di presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo, presso il competente presidio sanitario indicato nell avviso stesso, salvo che non riprenda o non abbia già ripreso l attività lavorativa. L assenza alla visita medico-fiscale non è sanata dalla presentazione alla successiva visita ambulatoriale o dal rientro in servizio; il dipendente, infatti, è tenuto a presentare, alla ripresa del servizio, adeguata documentazione giustificativa in merito. La mancata visita medico-fiscale, dovuta al mancato rispetto delle suddette indicazioni, comporta l applicazione delle sanzioni retributive di cui all art. 5 della L. 638/83 (decadenza dal diritto alla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni e nella misura della metà per l ulteriore periodo, esclusi i giorni di ricovero ospedaliero e i periodi già accertati in sede di precedenti visite di controllo) e disciplinari. Il dipendente che ingiustificatamente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti medico-fiscali incorre nella violazione di un dovere d ufficio perseguibile in via disciplinare. EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 18 mesi calcolati nel triennio precedente la malattia in atto. Tali assenze, retribuite secondo le modalità stabilite dall art. 34, comma 8, del CCNL Comparto Università del , non interrompono la maturazione dell anzianità di servizio a tutti gli effetti.

8 Al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo massimo di 18 mesi senza diritto ad alcun trattamento retributivo, né alla maturazione dell anzianità di servizio a tutti gli effetti. L Amministrazione, in tal caso, procede all accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificarne l idoneità a svolgere proficuo lavoro. Qualora si accerti che il dipendente può essere impiegato in mansioni di altra area della stessa categoria o in mansioni di categoria immediatamente inferiore, l Amministrazione provvede alla mobilità a richiesta del dipendente. Nell ipotesi di assegnazione a mansioni di categoria inferiore, il dipendente conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte. Superati gli ulteriori 18 mesi oppure nel caso in cui il dipendente risulti, a seguito dell accertamento di cui sopra, assolutamente e permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l indennità sostitutiva del preavviso. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei primi 18 mesi di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di dayhospital anche quelli di assenza dovuta alle terapie. Per i giorni anzidetti spetta l intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di cui all art. 34, commi 1 e 2 del CCNL La retribuzione è quella prevista dall art. 34, commi 8 lett. a) e 14. Nell ipotesi in cui l assenza si protragga oltre i suddetti periodi di conservazione del posto, l Amministrazione può valutare l opportunità, in base alle proprie esigenze organizzative, di non considerare automaticamente risolto il rapporto di lavoro del dipendente, fermo restando che tale ulteriore periodo non è valutabile ai fini giuridici ed economici. PERMESSI E CONGEDI PER LAVORATORI DISABILI E PER LAVORATORI FAMILIARI DI DISABILI Si premette che il termine generico disabile, di seguito utilizzato, si intende riferito a quei soggetti per i quali è stata accertata, ai sensi dell art. 4, comma 1, della legge n 104/1992, la connotazione di gravità dell handicap contemplata dall art. 3, comma 3, della medesima legge e che non siano ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati. I diritti riconosciuti ai genitori di figli disabili sono tali anche in caso di adozione e di affido e anche quando l altro genitore ne è escluso. CONGEDI E RIDUZIONE DI ORARIO PER I GENITORI DI FIGLI DISABILI FINO AI 3 ANNI La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore ha diritto al prolungamento del congedo parentale con indennità pari al 30% della retribuzione oppure a due ore di permesso giornaliero fino al compimento del terzo anno di vita del minore disabile (ridotte a una nel caso di orario di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere). PERMESSI PER LA CURA DI FIGLI MINORI DISABILI DAI 3 AI 18 ANNI Successivamente al compimento del terzo anno di vita e fino alla maggiore età del disabile, la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera continuativa. La coppia di genitori lavoratori subordinati può ripartirsi l assenza nella misura massima complessiva di tre giorni mensili (ad es., due gg. la madre e uno il padre anche in coincidenza con uno dei giorni della madre). TUTELE E PERMESSI PER LA CURA DI FAMILIARI DISABILI Il lavoratore che assiste un disabile parente o affine entro il 3 grado ha diritto a tre giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera continuativa. E orientamento già consolidato l inclusione del coniuge. La condizione per poterne fruire è quella della assistenza in via continuativa ed esclusiva; non è invece necessaria la convivenza. Il lavoratore ha, altresì, diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso.

9 TUTELE, PERMESSI E/O RIDUZIONE DI ORARIO PER IL LAVORATORE DISABILE Il lavoratore disabile ha diritto di scegliere, in base alle reali esigenze, tra i tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, e le due ore di riduzione dell orario giornaliero (una sola se l orario di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere). Tale scelta può essere variata a richiesta del dipendente. Il lavoratore ha, altresì, diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso. Per la fruizione dei suelencati benefici, il dipendente che ne fa richiesta è tenuto a esibire: a) certificazione della ASL competente, attestante la connotazione di gravità dell handicap di cui al comma 3 dell art. 3 L. 104/92 debitamente notificata all interessato dall ASL medesima; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il disabile non è ricoverato presso istituti specializzati; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che nessun altro parente o affine entro il 3 grado usufruisce di tali permessi; d) se coniugato, dichiarazione che l altro coniuge non usufruisce di tali permessi o che ne usufruisce, indicando, in tal caso, i giorni. I tre giorni di permesso mensile sono retribuiti per intero, non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti fissati dall art. 30 CCNL , non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e ai fini pensionistici. Gli stessi possono essere frazionati fino a sei mezze giornate lavorative prendendo a riferimento, per il calcolo della mezza giornata, l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato. Nel caso in cui il permesso frazionato sia fruito in misura inferiore alla metà del monte ore giornaliero effettivo, esso sarà comunque scalato dalle complessive sei mezze giornate. E possibile, in alternativa alla sopraddetta modalità di fruizione dei permessi e su apposita richiesta da inoltrare all Ufficio Personale del Polo, il frazionamento ad ore previsto, fino ad un massimo di 18 ore mensili, dalla circolare Inpdap 10 luglio 2000, n. 34. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di fruire dell intera giornata lavorativa che sarà, in tal caso, scalata dal predetto monte ore mensile nella corrispondente misura oraria. Non è possibile variare il tipo di frazionabilità nel corso dello stesso mese. La fruizione parziale dei permessi non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo. Per la fruizione in forma frazionata, sia in mezze giornate che ad ore, occorre digitare, all atto dell ingresso o dell uscita dal luogo di lavoro, presso i terminali di rilevazione della presenza, la causale Pres 30 e presentare apposita istanza utilizzando il modulo UP-DIS. Per fruirne, invece, in forma giornaliera occorre utilizzare lo stesso modulo; sarà cura del Responsabile della struttura di appartenenza disporre l inserimento, nell apposita procedura, della causale Pres 21. L art.42, co.5, del D.lgs. 151/2001 prevede il diritto della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, di uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto disabile, a fruire, nell arco della vita lavorativa, del congedo per motivi di famiglia di cui all art. 32 del CCNL Comparto Università del , retribuito e coperto da contribuzione figurativa nella misura massima di ,98 euro (importo riferito all anno 2001 e da rivalutare annualmente a decorrere dal 2002), entro sessanta giorni dalla richiesta. La condizione richiesta consiste nella titolarità da parte dei soggetti richiedenti di uno dei summenzionati diritti per l assistenza del disabile in questione. Il congedo fruito alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante tale congedo entrambi i genitori non possono fruire dei tre giorni di permesso mensile, salvo il caso in cui questi tre giorni siano legati alla personale situazione di lavoratore disabile grave. Tale congedo è computato nell anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. FERIE, FESTIVITA DEL SANTO PATRONO E RECUPERO FESTIVITA SOPPRESSE Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Tale periodo è pari a 28 o 32 giorni lavorativi a seconda che l orario di lavoro si articoli in 5 o 6 giornate lavorative settimanali. Per il personale con anzianità di servizio inferiore ai 3 anni, il numero di giorni si riduce a 26 o 30. Sono comprese le due giornate di riposo previste dalla legge 23 dicembre 1977 n 937.

10 Ai sensi e alle condizioni stabilite dalla medesima legge, a tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo (festività soppresse). La ricorrenza del Santo Patrono è considerata giorno festivo. Nell anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Il personale che presta servizio in regime a tempo parziale (part-time) di tipo verticale ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell anno. Il personale in regime a tempo parziale di tipo orizzontale ha, invece, diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Le ferie, frazionabili in più periodi, vanno pianificate e fruite nel corso dell anno solare secondo le richieste del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti. Deve essere comunque garantito al dipendente che ne fa richiesta il godimento di almeno due settimane consecutive di ferie nel periodo 1 giugno 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, la struttura abbia programmato la chiusura per più di una settimana consecutiva, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie può chiedere, col consenso del Responsabile della struttura (o comunque del superiore gerarchico) e ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, ferme restando le mansioni della categoria e area professionale di appartenenza. In caso di comprovata impossibilità (ad es., infermità protratta per un lungo periodo o congedo di maternità ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n 151/2001) di usufruire delle ferie nel corso dell anno, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell anno successivo. Il dipendente è tenuto a comunicare il proprio recapito nel periodo di ferie. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto. Le ferie sono, altresì, sospese in caso di malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o per ricovero ospedaliero. La tempestiva comunicazione dell evento e del recapito è indispensabile ai fini della predisposizione dei dovuti accertamenti da parte dell Amministrazione. Anche il ricovero ospedaliero del bambino di età inferiore agli otto anni comporta, a richiesta, tale sospensione. In caso di malattia che si protrae per l intero anno solare le ferie non vengono ridotte e la fruizione delle stesse, previamente autorizzata dal Dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, può avvenire anche dopo il primo semestre dell anno successivo. Le ferie sono equiparate, a tutti gli effetti, al servizio prestato. Esse sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Durante la fruizione delle ferie spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio. Si ricorda, inoltre, che quest Amministrazione richiama annualmente le disposizioni normative vigenti in materia di attribuzione e modalità di fruizione delle ferie fissando anche il termine ultimo entro il quale tutti i dipendenti, in virtù di una preventiva programmazione, devono fruire delle ferie attribuite per l anno di riferimento. Per fruire delle ferie e delle festività soppresse è necessario produrre preventiva istanza utilizzando il modulo UP-IF; il Responsabile della struttura di afferenza (o comunque il superiore gerarchico) concede la sua autorizzazione, prima del godimento delle stesse, mediante l apposizione, sull istanza medesima, della dicitura si autorizza. CONTROLLI PRENATALI La lavoratrice gestante ha diritto, ai sensi dell art. 14 del D.Lgs n 151/01, a permessi retribuiti non soggetti a recupero per esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, qualora debbano essere eseguiti durante l orario di lavoro. La documentazione giustificativa deve contenere l indicazione della data e dell orario degli esami nonché la precisazione della necessità di effettuarli nel corso dell orario di lavoro.

11 CONGEDO DI MATERNITA Consiste nel divieto di adibire al lavoro le dipendenti durante i due mesi precedenti la data presunta del parto nonché i tre mesi successivi a tale data (esempio: se la data presunta del parto è il 28 aprile, il congedo decorre dal 1 marzo, o 29 febbraio se l anno è bisestile, e termina il 28 luglio). Nell ipotesi di parto prematuro, i mesi di congedo obbligatorio non goduti prima della data presunta del parto si aggiungono al periodo di congedo post partum. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruiti possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. La richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentano il rientro al lavoro. Qualora il parto avvenga successivamente alla data presunta, il congedo obbligatorio ante partum si allunga fino alla data effettiva del parto. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi), la lavoratrice ha la facoltà di ridurre fino ad un mese il periodo obbligatorio di astensione prima della data presunta del parto (flessibilità del congedo di maternità). Di conseguenza il congedo post-parto si prolungherà nella misura dei giorni di congedo non usufruiti prima della nascita del bambino. La richiedente dovrà produrre apposita domanda all Ufficio Personale del Polo e dovrà corredarla della seguente documentazione da acquisire nel corso del settimo mese di gravidanza: certificato del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e certificato del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Le predette certificazioni dovranno attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Il periodo di flessibilità può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto) su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico e avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, l interdizione anticipata dal servizio delle lavoratrici gestanti, per uno o più periodi, la cui durata è determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi: a) per gravi complicanze della gravidanza o per preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del D.Lgs. n 151/2001. La lavoratrice è tenuta a informare tempestivamente l Amministrazione dello stato di gravidanza con idonea certificazione medica e, nei trenta giorni successivi al parto, il certificato di nascita del bambino (o dichiarazione sostitutiva). In caso di adozione o affidamento, la madre può fruire del congedo di maternità, della durata di tre mesi, a decorrere dal giorno successivo all effettivo ingresso del bambino nel nucleo familiare, a condizione che questi, all atto dell adozione o affidamento, non abbia ancora compiuto 6 anni. Nel caso di adozione o affidamento internazionale, il congedo può essere chiesto fino al compimento dei 18 anni del minore (con riferimento al momento dell adozione o affidamento) e decorre dal giorno successivo al suo effettivo ingresso nel nucleo familiare. CONGEDO DI PATERNITÀ Il padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, in caso di morte o grave infermità della stessa ovvero in caso di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Tali condizioni devono essere debitamente documentate (anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel caso di abbandono). In caso di adozione o affidamento (anche internazionale), il padre ha diritto ad un periodo di congedo di tre mesi nell ipotesi di rinuncia della madre o di suo decesso, grave infermità o abbandono della stessa. CONGEDO PER L ADOZIONE INTERNAZIONALE La lavoratrice ha diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l adozione e l affidamento.

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