COM BASSA BERGAMASCA TREVIGLIO
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- Albana Stella
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1 COM BASSA BERGAMASCA TREVIGLIO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ARZAGO D ADDA - BARIANO - BRIGNANO GERA D ADDA - CALVENZANO CANONICA D ADDA - CARAVAGGIO CASIRATE D ADDA CASTEL ROZZONE COLOGNO AL SERIO - FARA GERA D ADDA FORNOVO SAN GIOVANNI LURANO MISANO DI GERA D ADDA MORENGO - MOZZANICA PAGAZZANO POGNANO - PONTIROLO NUOVO - SPIRANO - TREVIGLIO URGNANO S T A T U T O ARTICOLO 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione di Protezione Civile COM BASSA BERGAMASCA allo scopo di coordinare le attività di protezione civile da attuare, con spirito di solidarietà, a favore dei Comuni aderenti. L Associazione ha sede in Treviglio, presso il Centro Polivalente della Protezione Civile di Treviglio e Gera d Adda, in Via Abate Crippa, 34/c. L Associazione consta di un apposita struttura di coordinamento operativo delle funzioni e dei compiti di Protezione Civile che, nel perseguimento degli indirizzi legislativi, ha il fine di garantire la collaborazione e l integrazione dei Comuni dell Area COM con i gruppi comunali e le associazioni di volontariato. Il COM (Centro Operativo Multifunzionale) è la struttura sovra comunale di coordinamento operativo permanente di prevenzione e gestione delle possibili emergenze riscontrabili sul territorio individuato e censito dalla Provincia nel comprensorio COM BASSA BERGAMASCA sede di COM TREVIGLIO di cui fanno parte i Comuni di: ARZAGO D ADDA - BARIANO - BRIGNANO GERA D ADDA - CALVENZANO CANONICA D ADDA - CARAVAGGIO CASIRATE D ADDA CASTEL ROZZONE COLOGNO AL SERIO - FARA GERA D ADDA FORNOVO S. GIOVANNI LURANO MISANO DI GERA D ADDA - MORENGO - MOZZANICA PAGAZZANO POGNANO - PONTIROLO NUOVO - SPIRANO - TREVIGLIO URGNANO. Per il tempo dello stato di emergenza a livello comunale ed intercomunale, il COM diviene appieno un organo di coordinamento operativo (Centro Operativo Misto) del quale si avvale il Prefetto per dirigere i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e per coordinare le attività delle Amministrazioni pubbliche, degli Enti e dei privati. ARTICOLO 2 SOCI Fanno parte dell Associazione tutti i Comuni del comprensorio COM BASSA BERGAMASCA, i relativi Gruppi Comunali di Protezione Civile e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile. 1
2 ARTICOLO 3 SCOPI E COMPITI L Associazione ha lo scopo di: collaborare con le Amministrazioni pubbliche per coordinare le attività degli Enti e dei privati nello stato di emergenza; fornire assistenza ai Comuni nella verifica/aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile; promuovere la definizione di procedure operative da seguire nell espletamento dei compiti assegnati, con l adozione di una modulistica unica per tutto il COM; promuovere la diffusione della cultura di Protezione Civile; individuare le linee programmatiche di prevenzione dei rischi; sviluppare l attività educativa verso i cittadini e tutti quelli che in qualche modo potrebbero essere coinvolti in una situazione di emergenza: Sindaci, Volontari, Insegnanti ecc.; organizzare corsi di addestramento ed esercitazioni; organizzare serate, incontri comunali di sensibilizzazione della popolazione; promuovere e favorire la crescita dei gruppi comunali di protezione civile; promuovere periodicamente e a rotazione feste della protezione civile locale per il coinvolgimento attivo della popolazione COM; elaborare un data-base per la verifica sistematica della disponibilità di persone, mezzi e materiali per i soccorsi urgenti; tenere l'elenco delle eventuali interruzioni stradali e gli eventuali itinerari alternativi; assicurare la disponibilità di locali da adibire a magazzini di raccolta e smistamento di materiali e/o viveri provenienti dai Centri Assistenziali di Pronto Intervento e dai privati; curare l'individuazione di aree per l'atterraggio di elicotteri, la sosta di autocolonne di soccorso e la realizzazione di tendopoli, assicurando altresì attraverso l'attività degli organi competenti la predisposizione o la verifica delle necessarie opere di urbanizzazione. ARTICOLO 4 MEZZI FINANZIARI L Associazione non ha scopo di lucro ed è Ente di tipo associativo classificato, ai fini fiscali, tra quelli di cui all articolo 111 del DPR 22/12/1986, n. 91. I mezzi finanziari dell Associazione COM sono costituiti da: - quote annuali di adesione dai Comuni associati; - sovvenzioni e contributi speciali in occasioni di particolari iniziative. I mezzi finanziari sopra elencati non concorrono a formare il reddito. Il Coordinatore, in solido con il Segretario, risponde della gestione finanziaria e contabile dell Associazione. ARTICOLO 5 QUOTA ASSOCIATIVA La quota associativa verrà proposta annualmente dal Consiglio Direttivo, con riferimento alla popolazione dei singoli Comuni e sulla base del Bilancio di Previsione approvato dall Assemblea e verrà versata entro il mese di maggio. La quota associativa sarà versata annualmente dai Comuni entro il mese di maggio. 2
3 ARTICOLO 6 ORGANI Sono organi dell Associazione: - l Assemblea Generale dei Comuni, dei Gruppi Comunali di Protezione Civile e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile; - il Consiglio Direttivo; - il Collegio Sindacale. ARTICOLO 7 ASSEMBLEA GENERALE L Assemblea Generale è costituita dai Sindaci o loro delegati e hanno diritto di voto solo se in regola con il pagamento delle quote annuali. I Gruppi Comunali di Protezione Civile saranno rappresentati da uno o più delegati da loro nominati con diritto di un voto per ciascun gruppo. Le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile saranno rappresentate dal Presidente o suo delegato con diritto di un voto per ciascuna associazione. Le deliberazioni dell Assemblea sono assunte a maggioranza degli abitanti dei Comuni aderenti e a maggioranza degli Enti convenuti. ARTICOLO 8 COMPITI DELL ASSEMBLEA Spetta all Assemblea Generale: - approvare lo Statuto e sue modifiche; - eleggere il Consiglio Direttivo determinando il numero dei componenti e le eventuali surrogazioni; - approvare ogni anno le linee generali di attività dell Associazione; - approvare il Bilancio di Previsione entro il 30 settembre e il Conto Consuntivo entro il 31 maggio; - nominare il Collegio Sindacale. Le Associazioni di Volontariato e i Gruppi Comunali non hanno diritto di voto sul bilancio di Previsione e sul Conto Consuntivo. ARTICOLO 9 CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL ASSEMBLEA L Assemblea è convocata almeno due volte all anno dal Coordinatore con preavviso di almeno quindici giorni. E presieduta dallo stesso Coordinatore o, in caso di impedimento, dal Vice Coordinatore. Un quinto dei Comuni ovvero la metà delle Associazioni di Volontariato o Gruppi Comunali può presentare al Coordinatore una richiesta, opportunamente motivata e sottoscritta, di convocazione dell Assemblea. Il Coordinatore provvederà entro un mese dal ricevimento della richiesta; qualora non provveda il Consiglio Direttivo, previa revoca dell incarico del Coordinatore, nominerà un nuovo Coordinatore. L Assemblea Generale è valida con la presenza diretta o tramite delega della metà dei Comuni associati che sia rappresentativa della maggioranza della popolazione del COM. Ogni Comune può raccogliere una sola delega. Di ogni seduta viene redatto verbale dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Coordinatore. 3
4 ARTICOLO 10 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è eletto ogni due anni dall Assemblea che ne determina il numero dei componenti. Deve essere rappresentativo dei Comuni, delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali. Nomina al suo interno un Coordinatore e un Vice Coordinatore espressi fra i rappresentanti dei Comuni. Spetta al Consiglio Direttivo: - proporre all Assemblea il Bilancio Preventivo e le quote associative; - predisporre il Conto Consuntivo; - proporre all Assemblea la programmazione annuale; - promuovere e attuare ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi dell Associazione; - nominare un Segretario che curi l attuazione delle decisioni assunte dagli organi statutari e assista a tutte le riunioni degli organi dell Associazione con l obbligo di redigere i verbali; - ogni altra competenza non espressamente attribuita all Assemblea; ARTICOLO 11 COLLEGIO SINDACALE E composto da due rappresentanti dei Comuni, fra i quali viene scelto un Presidente e da un rappresentante delle Associazioni di Volontariato. Dura in carica due anni. Controlla il Conto Consuntivo e gli atti contabili dell Associazione e predispone una breve relazione all Assemblea Generale. ARTICOLO 12 DECADENZE, REVOCHE E SOSTITUZIONI Tutti i componenti degli Organi dell Associazione decadono quando cessano dalla carica che rivestono presso il rispettivo Ente di appartenenza. Tutti i componenti degli Organi dell Associazione si impegnano a comunicare all Associazione il nuovo status e a sensibilizzare i nuovi Amministratori affinché subentrino attivamente nelle attività in essere dell Associazione. ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto in quest atto si rinvia alle vigenti norme del codice civile in materia di associazioni. 4
5 D.P.R n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. Articolo 111 Enti di tipo associativo. 1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, da consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (415). 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (416). 4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (417). 4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione (418). 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di vo to ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale (419); f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (420). 4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (421) (415) Comma prima modificato dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e poi così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, riportato al n. A/CXXIII. (416) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, riportato al n. A/CXXIII. (417) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, riportato al n. A/CXXIII. (418) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, riportato al n. A/CXXIII. (419) Lettera così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). (420) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, riportato al n. A/CXXIII. (421) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, riportato al n. A/CXXIII
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