Ambito soggettivo delle norme sugli enti associativi
|
|
- Damiano Longhi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Marisa Pancucci L art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) ha introdotto l onere di comunicare dati e notizie rilevanti ai fini fiscali in capo agli enti associativi - già costituiti o di nuova costituzione - in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dal legislatore per avvalersi delle disposizioni di favore dettate dall art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dall art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n La comunicazione rappresenta un onere e non un obbligo perché il comportamento richiesto mira a realizzare un interesse proprio dei predetti enti associativi, ossia il mantenimento del più favorevole regime fiscale delineato dalle norme appena menzionate, consistente sostanzialmente nella detassazione di corrispettivi, quote associative e contributi; da altro lato, il riferimento puntuale agli artt. 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633/1972 consente di circoscrivere l ambito soggettivo di applicazione delle nuove norme. In particolare, l onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dello svolgimento della propria attività istituzionale. Al contrario, gli enti che non hanno natura associativa (ad esempio, le fondazioni), gli enti di diritto pubblico (la rubrica dell articolo in questione recita, infatti, Controlli sui circoli privati ), gli enti destinatari di una peculiare disciplina fiscale (ad esempio, i fondi pensione) e, soprattutto, gli enti associativi commerciali, non sono tenuti all invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali. A tale ultimo riguardo, non può non rilevarsi come il presupposto di carattere generale per l applicazione sia delle disposizioni dell art. 148 del TUIR, sia dell art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 (e, di riflesso, delle norme recate dall art. 30 cit.), consista nella qualificazione dell ente associativo come ente non commerciale, ossia come ente che - ai sensi dell art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR - non ha per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali. Ancora una volta, quindi, torna alla ribalta il tema della commercialità dell attività degli enti, sul quale vale la pena di soffermarsi. L art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR colloca tra i soggetti passivi dell imposta sul reddito delle società (IRES) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali ; ai sensi dei successivi commi 4 e 5, l oggetto esclusivo o principale (laddove per oggetto principale si intende l attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall atto costitutivo o dallo statuto ) è determinato in base alla legge; all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. 1
2 Pertanto, come evidenziato dalla Circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 (paragrafo 1.2): ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge; nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo; se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l'ente deve annoverarsi fra quelli non commerciali; quando l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale, l'ente è considerato commerciale, ancorché dichiari finalità non lucrative; per attività di natura commerciale si deve intendere quella che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR. Inoltre, la Circolare n. 12/E del 9 aprile 2009 (paragrafo 1.1.1) ha evidenziato che "la commercialità o meno di un'attività è determinata ai fini fiscali sulla base di parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere e dalle sue finalità" e che, di fatto, la qualificazione ai fini fiscali dell attività deve essere operata verificando se la stessa possa ricondursi fra quelle previste dall art del codice civile o, qualora essa consista nella prestazione di servizi non riconducibili nel menzionato articolo (es. prestazioni didattiche, sanitarie, terapeutiche etc.), se venga svolta con i connotati dell organizzazione, della professionalità e abitualità. In perfetta aderenza a tali principi, con la successiva Risoluzione n. 141/E del 4 giugno 2009 l'agenzia delle Entrate ha escluso che possa qualificarsi come ente non commerciale un'associazione che svolge un'attività complessa consistente nell'acquisto e nella messa a disposizione degli associati di appartamenti di lusso e di diversi servizi accessori resi direttamente dall'associazione e/o da soggetti terzi con quest'ultima convenzionati. Tale attività assume infatti i connotati tipici della commercialità (professionalità, sistematicità e abitualità), ancorché l associazione non persegua scopi di lucro ed effettui soltanto le prestazioni individuate nello statuto, esclusivamente a favore dei propri associati e non anche di soggetti terzi. Del resto, come precisato, da ultimo, dalla già menzionata Circolare n. 12/E, il carattere di imprenditorialità può di fatto derivare anche dallo svolgimento di un solo affare in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola e la funzione organizzativa dell imprenditore può rilevarsi nel coordinamento dei mezzi finanziari nell ambito di un operazione di rilevante entità economica (si veda, sul punto, anche la Risoluzione n. 286/E dell 11 ottobre 2007: realizzazione e successiva gestione di un parcheggio pertinenziale ). Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti è determinato, ai sensi dell art. 143 del TUIR, secondo regole analoghe a quelle previste per le persone fisiche, ossia sommando i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi conseguiti dall ente nel periodo d imposta, al netto delle eventuali perdite derivanti dall attività commerciale esercitata. Lo stesso art. 143 prevede, inoltre, in favore della generalità degli enti non commerciali, due tipi di agevolazioni, consistenti nell esclusione di determinati proventi dalla 2
3 formazione del reddito complessivo (sostanzialmente, fondi derivanti da raccolte pubbliche e contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche) e nella decommercializzazione di talune attività di prestazioni di servizi. Poiché, come vedremo avanti, nei confronti degli enti associativi le ipotesi di decommercializzazione sono più ampie, è opportuno soffermarsi su questa seconda categoria di agevolazioni. Più precisamente, ai sensi dell'art. 143, comma 1, secondo periodo, del TUIR, non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell'art c.c. e caratterizzate dalla congiunta presenza dei seguenti requisiti: conformità alle finalità istituzionali dell'ente; assenza di un'organizzazione specifica per la gestione delle medesime, ossia senza impiego di fattori produttivi organizzati in funzione dell'attività in esame; non eccedenza dei corrispettivi previsti per le attività suindicate rispetto ai costi di diretta imputazione sostenuti per le prestazioni stesse. A tale ultimo riguardo la già citata Circolare n. 124/E (paragrafo 5.2.2) ha precisato che la locuzione "costi di diretta imputazione" va interpretata sulla base dei criteri adottati in precedenza nella Circolare n. 40 del 26 novembre 1981 con riferimento ai c.d. "costi specifici": tale documento aveva, infatti, chiarito che "per costi specificamente imputabili devono intendersi tutti i costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione dell'opera e che entrano a comporre il valore dell'opera stessa", quali i costi per le materie prime e sussidiarie; i costi per i semilavorati; la mano d'opera diretta; gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella produzione; i costi industriali imputabili all'opera o fornitura (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, combustibile e oli minerali, ecc.); qualsiasi altro costo imputabile all'opera, tra cui le spese commerciali (es. provvigioni, spese viaggio, ecc.). Secondo la Circolare n. 40 cit. sono invece da escludere, "non essendo costi che attengono specificamente alla produzione", le spese generali e gli stipendi per il personale amministrativo. La mancanza anche di una sola delle suddette condizioni impedisce di applicare la disciplina di decommercializzazione. Così, ad esempio, l Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la gestione di una scuola materna da parte di un'associazione riconosciuta, che si avvale di una stabile organizzazione composta da beni mobili ed immobili e percepisce per i servizi resi corrispettivi e compensi da parte sia dei soci, sia da parte di terzi non soci che usufruivano dei servizi stessi, deve essere considerata commerciale e, conseguentemente, assoggettabile ad imposizione (Risoluzione n. 11/599 del 28 ottobre 1992). Allo stesso modo, con la sentenza n dell 8 settembre 1999 la Corte di Cassazione (Sezione I civ.) ha escluso che possano fruire del regime di non imponibilità in esame i redditi provenienti dalla gestione di un asilo nido da parte di una parrocchia, in quanto attività estranea alle finalità istituzionali dell ente, esercitata attraverso una specifica organizzazione (mezzi materiali, strutture adeguate, personale docente e non). Peculiari disposizioni agevolative sono dettate per gli enti non commerciali di tipo associativo, ossia per gli enti destinatari delle nuove disposizioni sulla comunicazione di 3
4 dati e notizie fiscalmente rilevanti, dall art. 148 del TUIR (cui corrisponde, in materia di imposta sul valore aggiunto, l art. 4, quarto comma, secondo periodo, nonché sesto, settimo e ottavo comma, del D.P.R. n. 633/1972). Si tratta di un universo vasto ed eterogeneo (cui appartengono, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche, i circoli culturali, i circoli ricreativi, le pro-loco, ecc.) che il legislatore ha ritenuto meritevole di particolare tutela e promozione; non a caso, l'attività esterna degli enti associativi, quella cioè resa nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell'art. 148 del TUIR (Circolare n. 12/E cit., paragrafo 1.1.2; Circolare n. 124/E cit., paragrafo 5.2.1). Ai sensi dell'art. 148, comma 1, del TUIR non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo; inoltre, viene espressamente previsto che le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo dell'associazione (in quanto corrisposte al fine di consentire la copertura delle spese di funzionamento dell'ente). In altri termini, l ente può attingere risorse dal monte-quote associative, versate al momento della prima iscrizione o del rinnovo annuale, senza che ciò sia rilevante ai fini del reddito, sempre che non sussista una specifica corrispettività tra la quota pagata e l'attività resa (Circolare n. 124/E cit., paragrafo 5.2.1). Ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUIR (e dell art. 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972), si considerano invece effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati o partecipanti a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto: infatti, "le quote differenziate costituiscono in sostanza il corrispettivo dovuto in base ad un rapporto sinallagmatico tra soci ed ente" (Circolare n. 124/E cit., paragrafo ). Viene quindi espressamente previsto che i suddetti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'ente non commerciale come componenti del reddito di impresa, se le relative operazioni hanno carattere di abitualità, oppure come redditi diversi, se le relative operazioni hanno carattere di occasionalità, fermo restando il disposto dell'art. 143, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUIR (e dell art. 4, quarto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972), nei confronti delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali; effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti - degli iscritti, associati o partecipanti; - di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale; - dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; non si considerano, inoltre, commerciali, le cessioni anche a terzi di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Come osservato dalla Circolare n. 124/E cit. (paragrafo 5.2.2) la disposizione in esame opera una parziale deroga alla regola generale, dettata dal comma precedente, secondo la quale sono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli associati 4
5 e partecipanti verso corrispettivi specifici, ancorché si tratti di attività conformi alle finalità istituzionali; inoltre, l'individuazione dell'attività che può ritenersi svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali "deve essere effettuata alla stregua di criteri obiettivamente riscontrabili e non sulle base di un'autoqualificazione risultante dalle sole indicazioni statutarie". L'art. 148, comma 4, del TUIR (cui corrisponde l art. 4, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972) esclude l'applicazione del precedente comma 3 alle seguenti operazioni, considerate in ogni caso commerciali: - cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; - somministrazioni di pasti; - erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore; - prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; - prestazioni di servizi portuali e aeroportuali; nonché alle prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: - gestione di spacci aziendali e di mense; - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; - pubblicità commerciale; - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. In sostanza, la norma appena menzionata stabilisce che, per tutti gli enti associativi, compresi quelli indicati al precedente comma 3, alcune cessioni e prestazioni, ancorché rese agli associati, sono in ogni caso commerciali. Tuttavia, i successivi commi 5, 6 e 7 (nonché il quinto comma dell art. 4 del D.P.R. n. 633/1972) prevedono alcune deroghe in relazione a specifiche attività svolte da determinati enti associativi. Scopo di tali deroghe è favorire l aggregazione presso enti dediti alla ricreazione ed alla cultura e non, al contrario, creare organizzazioni turistiche e/o luoghi di incontro agevolati di per sé. L'art. 148, comma 5, del TUIR stabilisce che non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di somministrazione di alimenti e bevande - effettuate dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti a carattere nazionale di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno - presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari; occorre, tuttavia, che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (iscritti, associati, partecipanti, ecc.). Sia l Amministrazione finanziaria sia la giurisprudenza prevalente hanno avuto occasione di ribadire che, in relazione a tutti gli altri enti di tipo associativo l'attività di somministrazione di alimenti o bevande nei "bar interni", anche se svolta nei confronti dei propri associati, ha carattere commerciale. L'art. 148 comma 5 del TUIR stabilisce, inoltre, che non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici - effettuate dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti a carattere nazionale di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, 5
6 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno - a condizione che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (iscritti, associati, partecipanti, ecc.). Come chiarito dalla più volte citata Circolare n. 124/E (paragrafo 5.2.2), la suddetta "complementarietà" "comporta la necessità di verificare in concreto che l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sia funzionale alla completa realizzazione degli scopi istituzionali (es. viaggio e soggiorno organizzati per gli iscritti o associati in occasione di un congresso nazionale o meeting internazionale)". Il successivo comma 6 dell'art. 148 del TUIR stabilisce che le attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici non si considerano commerciali anche se effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (iscritti, associati, partecipanti, ecc.). Pertanto, per le associazioni diverse da quelle sopra indicate, l'eventuale organizzazione di viaggi o soggiorni turistici, anche se complementari e funzionali all'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, costituisce attività commerciale. Il legislatore tributario ha affrontato anche la materia delle cessioni di pubblicazioni. Come precisato, l art. 148, comma 3, ultimo periodo, del TUIR esclude che possano essere considerate commerciali le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Al riguardo, la Circolare n. 124 cit. (par ) ha chiarito che la cessione delle pubblicazioni agli associati può essere anche a titolo gratuito. Il successivo comma 7 stabilisce che, per le organizzazioni sindacali e di categoria, non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, che avvengono anche in deroga al limite di cui al suddetto comma 3, vale a dire prevalentemente a terzi, purché verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione. Infine, il comma 7 appena menzionato stabilisce che, per le organizzazioni sindacali e di categoria, non si considerano commerciali neanche le attività di assistenza prestate prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sul lavoro, purché effettuate verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione. L'art. 148 comma 8 del TUIR stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino a specifiche clausole, "dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi" (v. Circolare n. 124/E cit., paragrafo 5.3: i vincoli in esame non si applicano agli enti associativi che beneficiano della non imponibilità delle quote associative, ai sensi dell'art. 148 comma 1 del TUIR ma non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 5, 6 e 7 dello stesso art. 148). Le clausole in esame devono essere inserite negli atti costitutivi o negli statuti dell'associazione, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, anche con formulazioni diverse da quelle previste espressamente dall'art. 148 comma 8 del TUIR, purché "di portata univoca" (Circolare n. 124/E cit., paragrafo 5.3). Nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione devono quindi essere previsti: 6
7 il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo: - escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; - prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, primo periodo, del codice civile (disposizione corrispondente al "vecchio" art. 2532, secondo comma, ancora espressamente richiamato), la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2538, sesto comma, c.c. (disposizione corrispondente al "vecchio" art. 2532, ultimo comma, ancora espressamente richiamato) e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa. In sostanza, le suddette clausole sono finalizzate: ad assicurare una partecipazione effettiva dell'associato alla vita dell'associazione; a scongiurare il rischio di un utilizzo "indebito" delle disposizioni di agevolazione fiscale. Il comma 9 dell'art. 148 del TUIR (cui corrisponde l art. 4, ottavo comma, del D.P.R. n. 633/1972) stabilisce infine che, nei confronti delle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, non si applicano le clausole relative: alla disciplina del rapporto associativo e alle modalità associative; alle modalità di assemblea e di voto; alla libera eleggibilità degli organi amministrativi. In conclusione, la disciplina delineata dal legislatore fiscale è molto complessa e stratificata, nella ricerca di un difficile equilibrio tra la promozione dell associazionismo e la tutela della libertà dell iniziativa economica privata nonché della concorrenza. 7
La costituzione e la gestione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, gli organi sociali e le responsabilità
La costituzione e la gestione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, gli organi sociali e le responsabilità Andrea Mancino Civitavecchia, 27 ottobre NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2 Civitavecchia
DettagliArticolo 111 D.P.R. 917/86 Enti di tipo associativo
Articolo 111 D.P.R. 917/86 Enti di tipo associativo 1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni,
DettagliAssociazioni senza scopo di lucro: attività commerciale e normativa fiscale
Associazioni senza scopo di lucro: attività commerciale e normativa fiscale Dicembre 2007 Dott. Nicola D Angelo INDICE Attività non commerciale... 1 Attività commerciale... 1 Regime fiscale... 3 a) Regime
DettagliEnti non commerciali: attività istituzionale e attività commerciale
Enti non commerciali: attività istituzionale e attività commerciale 1 ENTI NON COMMERCIALI Enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di
DettagliSEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
DettagliD.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (1). Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (2) (3) (4) [108] Reddito complessivo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (1). Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (2) (3) (4). Come modificato dal d.lgs 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali
DettagliDifferenze tra associato e tesserato
Differenze tra associato e tesserato all interno di un ASD, affiliata ad un ente di promozione sportiva, la figura dell associato e del tesserato non devono necessariamente coincidere Differenze tra associato
Dettagli7 OTTOBRE GLI STATUTI DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE Avv. Rachele Settesoldi Lucca
7 OTTOBRE 2010 GLI STATUTI DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE Avv. Rachele Settesoldi Lucca La legislazione di riferimento delle OdV 1) Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge uadro sul volontariato v Art.
DettagliL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES)
Corso di lezioni di Diritto tributario L IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES) Università Mediterranea Corso di laurea in Economia a.a. 2016-2017 La tassazione delle società 1954: Imposta sulle societa
DettagliI REQUISITI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
I REQUISITI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI Dott. Patrizia Sideri - Dottore Commercialista in Siena -Consulente Coni Provinciale Siena -Consulente Provinciale per la Provincia di Siena e componente
DettagliPROMEMORIA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
PROMEMORIA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE COMITATO REGIONALE ALPI CENTRALI (A Cura della Commissione Aspetti Giuridici composta da Luca Donegana, Marco Cozzi e Mauro Rotunno e con la collaborazione
DettagliInquadramento dell assetto tributario dell associazione di promozione sociale iscritta al registro ai sensi della L. 383/00.
Provincia di Bologna Inquadramento dell assetto tributario dell associazione di promozione sociale iscritta al registro ai sensi della L. 383/00. L ABC dell Associazionismo Palazzo Malvezzi 6 novembre
DettagliTUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi Art. 73 Titolo II, Capo III
# TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi Art. 73 Titolo II, Capo III TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TITOLO II Imposta sul reddito delle società. Capo I - Soggetti passivi e disposizioni generali
DettagliGUIDA AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI DELLE SOCIETA ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. 23/12/10 Pag. 1
GUIDA AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI DELLE SOCIETA ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 23/12/10 Pag. 1 Costituzione delle associazioni sportive affiliate L art.90 della legge Finanziaria 2003
DettagliProvincia di Bologna Ufficio Terzo Settore
Provincia di Bologna Ufficio Terzo Settore L ABC dell Associazionismo Palazzo Malvezzi Sala Zodiaco 19 e 21 gennaio 2012 28 e 28 gennaio 2012 23 e 25 febbraio 2012 L assetto tributario delle associazioni
DettagliArt. 10 D.Lgs. n modificato dal Decreto Anticrisi
Art. 10 D.Lgs. n. 460 1997 modificato dal Decreto Anticrisi D.Lgs. 4-12-1997 n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
DettagliIncontro del 12 settembre 2012
Incontro del 12 settembre 2012 2 Agevolazioni fiscali e Enti non commerciali: casi di perdita dei requisiti 3 Principale agevolazione tributaria (Art. 148 TUIR): non si considerano commerciali le attività
DettagliSEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ PER APERTURA CON EFFICACIA IMMEDIATA
Settore Attività Produttive e Commercio U.O. Somministrazione, manifestazioni, artigianato e ricettive 40129 Bologna Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A - tel. 051.2194082 - fax 051.2194870 SOMMINISTRAZIONE
Dettagli05 0 / 5 11/ PROGETTO REALIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON
Provincia di Ferrara Dalla prima nota al bilancio. Gli adempimenti contabili a carico delle A.P.S. (primo incontro) Dott. Alessandro Mastacchi Ferrara 05/11/2011 PROGETTO REALIZZATO DA IN COLLABORAZIONE
DettagliUniversità La Sapienza di Roma
Università La Sapienza di Roma Ires: soggetti passivi e determinazione del reddito Diritto Tributario Prof.ssa Rossella Miceli IRES Schema I PARTE 1 Nozione e normativa di riferimento Soggetti passivi
DettagliASSOCAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
ASSOCAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEFINIZIONE Ai sensi dell art. 2 della legge 7.12.2000, n. 383 si considerano associazioni di promozione sociale: - le associazioni riconosciute, - le associazioni non
DettagliRISOLUZIONE N 8/E ROMA 19/01/2017
RISOLUZIONE N 8/E Direzione Centrale Normativa ROMA 19/01/2017 OGGETTO: Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). IVA. Contratti per la fornitura di energia elettrica stipulati con ONLUS che
DettagliArt.30 Controlli sui circoli privati
Decreto -legge 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale pubblicato nella
DettagliAgenda. Presupposti di un associazione GLI ENTI NON COMMERCIALI E LE A.S.D. ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI LE VERIFICHE FISCALI
Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T. GLI ENTI NON COMMERCIALI E LE A.S.D. ASPETTI FISCALI E CIVILISTICI LE VERIFICHE FISCALI GIAMPIERO LA TORRE Tributarista in Gradisca d'isonzo (GO) Agenda Presupposti
DettagliOGGETTO: Enti associativi e regime fiscale agevolato.
Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Enti associativi e regime fiscale agevolato. Gentile Cliente, Associativi. con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alla disciplina fiscale
DettagliDott. Patrizia Sideri
Coni Point Siena Siena, 27 novembre 2015 ASPETTI FISCALI AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER LE ASD/SSD E REQUISITI ART. 148 TUIR E CORRISPETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ATTIVITÀ COMMERCIALE Dott.
DettagliPRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' NON COMMERCIALE
a ssociazione n azionale b ande i taliane m usicali a utonome ANBIMA - Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome Gruppi Corali e Strumentali e Complessi Musicali Popolari PRINCIPALI
DettagliAtto Costitutivo e Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica
Atto Costitutivo e Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica Al momento della costituzione dell Associazione Sportiva, i Soci condividono le finalità sociali nell Atto costitutivo e nello Statuto.
DettagliA chi potrei donare?
Donazioni e lasciti nei confronti associazioni e Onlus Aspetti giuridici A chi potrei donare? Modena, 30 settembre 2016 1 Contenuti I comitati Le associazioni Le fondazioni Gli enti non commerciali Le
DettagliREDDITI DI LAVORO AUTONOMO
DIRITTO TRIBUTARIO Dr. Maurizio Tambascia REDDITI DI LAVORO AUTONOMO REDDITI DI LAVORO AUTONOMO. 1 - DEFINIZIONE. Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall esercizio di attività lavorative
DettagliESPERIENZE ASSOCIATIVE NELLA CHIESA Aspetti canonistici e fiscali. SALERNO 2-5 settembre Il trattamento fiscale delle strutture associative
ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA ESPERIENZE ASSOCIATIVE NELLA CHIESA Aspetti canonistici e fiscali SALERNO 2-5 settembre 2013 Il trattamento fiscale delle strutture associative Don Lorenzo Simonelli Avvocato
DettagliXIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N B
XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 3045-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 20 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2595) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l'11 maggio 2005
DettagliSEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA di somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati. SEGNALA
AL SUAP DEL COMUNE DI ARTENA Oggetto : SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA di somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati. Il sottoscritto nato a il, c.f. : residente in via/piazza n.
DettagliA cura di Edoardo Mizzon Area Accertamento Persone Fisiche ed Enti non Commerciali Direzione Provinciale I di Torino
Le imposte dirette negli enti sportivi dilettantistici Torino, 18 maggio 2011 A cura di Edoardo Mizzon Area Accertamento Persone Fisiche ed Enti non Commerciali Direzione Provinciale I di Torino 1 Tema
DettagliLegge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale.
Legge 13 giugno 2005, n. 118 1 delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa Sociale. 1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005. Il testo non ha valore legale; rimane, dunque,
DettagliRISOLUZIONE N. 112/E. Roma, 5 agosto 2004
RISOLUZIONE N. 112/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 agosto 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Federazione Nazionale Collegi IPASVI. Art. 148, comma 3, del TUIR. Art. 4, comma 5, del
DettagliArt [ex artt. 75 e 98] Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. Modificativo: D.L. 25 giugno 2008, n L. 6 agosto 2008, n.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 109. [ex artt. 75 e 98] Norme generali sui componenti del reddito d'impresa Modificativo: D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - L. 6 agosto 2008, n. 133 Decorrenza: Dal periodo
DettagliCIRCOLARE N. 5/E. Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali
CIRCOLARE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio IVA Roma, 17 febbraio 2011 Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali Agli Uffici territoriali e, p.c. Al Ministero
Dettagli«Sagra» è concetto sconosciuto al diritto tributario. E, però, un occasione in cui il diritto tributario si può esprimere in molti modi!
OCRC monza e brianza Sagre e feste di paese A cura di Roberto Avanzi DPI Milano Definizioni normative «Sagra» è concetto sconosciuto al diritto tributario. E, però, un occasione in cui il diritto tributario
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello Art. 90, comma 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289 Centro Sportivo ALFA Società Sportiva Dilettantistica S.R.L.
RISOLUZIONE N. 9\E Roma, 25 gennaio 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 90, comma 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289 Centro Sportivo ALFA Società Sportiva
DettagliRiunione del Gruppo Tematico Distribuzione Solidale del Tavolo RES Nazionale. Bergamo, 14 novembre 2015
Riunione del Gruppo Tematico Distribuzione Solidale del Tavolo RES Nazionale Bergamo, 14 novembre 2015 LA COPERTURA DEI COSTI NEI GAS E PDO IN FORMA DI ASSOCIAZIONE a cura di Lidia Di Vece Federico Giaretta
DettagliNOVITA FISCALI DAL DECRETO ANTICRISI
NOVITA FISCALI DAL DECRETO ANTICRISI Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) Circolare 12/E del 9.04.2009 a cura di: Dott.
Dettagli730, Unico 2014 e Studi di settore
730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 27 09.06.2014 Il quadro RG e gli utili spettanti agli associati in partecipazione Nel Rigo RG17 vanno indicati i compensi erogati agli associati
DettagliPREMESSA 1. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE
Circ. n. 56/e del 10 dicembre 2010 Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef INDICE: PREMESSA
DettagliRISOLUZIONE N. 249/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 249/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello n. 954-11 Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Erogazioni liberali ai sensi
DettagliGLI ACCERTAMENTI FISCALI NELLO SPORT DILETTANTISTICO INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL SETTORE, RILIEVI E ANALISI DEI CASI SPECIFICI
GLI ACCERTAMENTI FISCALI NELLO SPORT DILETTANTISTICO INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL SETTORE, RILIEVI E ANALISI DEI CASI SPECIFICI Gli adempimenti formali legati alla vita associativa delle Associazioni Sportive
DettagliImplicazioni della manovra estiva per il terzo settore
Implicazioni della manovra estiva per il terzo settore La manovra straordinaria estiva per la stabilizzazione finanziaria di cui al Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni nella
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie
DettagliDentro la Notizia. 21 Settembre 2012
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 1 76/2012 SETTEMBRE/10/2012 (*) 21 Settembre 2012 L OMESSA O TARDIVA
DettagliLA FISCALITA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
LA FISCALITA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE CORSO ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI MODENA RELATORE: FRANCESCO ARTIOLI, DOTTORE COMMERCIALISTA IN MODENA ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
DettagliLA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,
DettagliEAS modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi
EAS modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi MODELLO: l articolo 30 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni nella Legge 28 gennaio
DettagliRis. n. 38/E del 17 maggio 2010 Agenzia delle entrate Chiarimenti in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici
Ris. n. 38/E del 17 maggio 2010 Agenzia delle entrate Chiarimenti in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici Si forniscono chiarimenti in merito ai quesiti formulati
DettagliATTIVITA ISTITUZIONALI E ATTIVITA COMMERCIALI
ATTIVITA ISTITUZIONALI E ATTIVITA COMMERCIALI Viterbo 01 marzo 2017 1 ATTIVITA COMMERCIALE E ISTITUZIONALE Art. 73 TUIR Soggetti passivi IRES Sono soggetti all imposta sul reddito delle società: a) b)
DettagliSOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:
CIRCOLARE N. 20 DEL 1/12/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER L UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA TREMONTI QUATER PAG. 2 IN SINTESI: Recentemente
DettagliREGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008
REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008 a cura Dott. Antonio Gigliotti Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 275/E
DettagliDirezione Regionale dell Emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza IL MODELLO EAS. Bologna, 15 dicembre 2011
Direzione Regionale dell Emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza IL MODELLO EAS Bologna, 15 dicembre 2011 PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE Il MODELLO EAS (modello per la comunicazione dei dati rilevanti
DettagliModello UNICO Alcuni quadri rilevanti
Modello UNICO Alcuni quadri rilevanti QUADRO RF 106 E SS PROSPETTO DEL PN Capitale sociale: esplicitare le somme trasferite riguardanti i fondi pubblici per le quali la legge ha permesso l imputazione
DettagliIl comma 2 dell art. 109 del Tuir precisa che, "ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
Il D.L. n. 70/2011 del 13 maggio 2011 (c.tto Decreto Sviluppo) ha introdotto un innovazione contabile che merita profonde riflessioni per il suo impatto nell attività professionale quotidiana di tutti
DettagliI venerdì dell Avvocatura 2015/2016
Arcidiocesi di Milano I venerdì dell Avvocatura 2015/2016 Le raccolte occasionali di fondi: precisazioni 26 febbraio 2016 Curia Arcivescovile Piazza Fontana, 2 - Milano LE FONTI DI FINANZIAMENTO LIBERALITÀ
DettagliLa Disciplina delle Associazioni
1. Premessa 1 2. Quadro normativo di riferimento 2.a) Costituzione 2 2.b) Acquisto di immobile e accettazione di donazioni, eredità 2 2.c) Organi sociali obbligatori 2 2.d) Assemblea dei soggetti iscritti
DettagliSono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:
Regime fiscale delle imposte sui redditi dei partecipanti Sulla base del quadro normativo delineato dall art. 32 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, come da ultimo modificato dalla legge n. 106
DettagliPROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE (Redatto ai sensi dell'art.2501 ter c.c. e art. 13 commi 39 e 40 del D.L.30 settembre 2003 n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326) in "CONSORZIO GARANZIA
DettagliIl non profit e gli psicologi:
Il non profit e gli psicologi: istruzioni per l uso l Barbara Rizzato dottore commercialista Qualche riflessione sul perché di una normativa speciale per il non profit Nasce per agevolare coloro che svolgono
DettagliLa responsabilità solidale negli appalti aspetti fiscali. I requisiti oggettivi e soggettivi a cura di Piergiorgio Mondini, 19 aprile 2013
La responsabilità solidale negli appalti aspetti fiscali I requisiti oggettivi e soggettivi a cura di Piergiorgio Mondini, 19 aprile 2013 La norma La normativa previgente: -art. 35, commi 28 e ss. del
DettagliSan Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche
San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche Reddito d impresa L art. 29, in particolare, specifica che è considerato reddito d impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali,
DettagliRISOLUZIONE N.42/E. Oggetto: Istanza di interpello IVA Contributi erogati dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
RISOLUZIONE N.42/E Roma,16 marzo 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello IVA Contributi erogati dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
DettagliRISOLUZIONE N. 69/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 69/E Roma 21 Marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza d interpello - Art. 25 DPR n. 600 del 1973 Ritenute subite dai non residenti - Istituto Nazionale di Alta
DettagliGli enti non commerciali nelle imposte sui redditi
Gli enti non commerciali nelle imposte sui redditi Qualificazione Gli enti non commerciali sono quelli (pubblici o privati), diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato,
DettagliREGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE IN MATERIA DI IRES
REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE IN MATERIA DI IRES SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI AGEVOLAZIONI FISCALI DELLE CO- OPERATIVE DEDUCIBILITÀ DELLE SOMME DE- STINATE ALLE RISERVE INDIVISIBILI NORME DI ESENZIONE
DettagliLA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI. Prof. Gianfranco FERRANTI
LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI Prof. Gianfranco FERRANTI Diretta 20 aprile 2009 OBIETTIVO DELLA NORMA: Consentire alle imprese di evidenziare la loro effettiva patrimonializzazione ai fini
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. Art. 12 Legge 7 agosto 1990 n.241 Approvato con delibera di Consiglio comunale n.44 del
DettagliScadenzario Fiscale. Aprile 2016 Pag. 1
Aprile 2016 Pag. 1 Approfondimento su: Modello EAS: l adempimento, obbligatorio per mantenere le agevolazioni fiscali, scade il 31 marzo Venerdì 15 Registrazione Iva Termine ultimo per l annotazione delle
DettagliServizio di documentazione tributaria
Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO Circolare del 12/05/1998 n. 124 Oggetto: Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Sez. I - Modifiche
DettagliINFORMATIVA A SEZIONI E GRUPPI REGIONALI: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
INFORMATIVA A SEZIONI E GRUPPI REGIONALI: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in relazione al modello
Dettagli2. Statuto sociale delle associazioni sportive dilettantistiche: requisiti fiscali e requisiti civilistici
2. Statuto sociale delle associazioni sportive dilettantistiche: requisiti fiscali e requisiti civilistici Il D.Legs 460/97 e l art. 90 della Legge 289/02 hanno caratterizzato gli aspetti civilistici e
DettagliRisoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003
Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale
DettagliBologna, 2 Gennaio 2012 A TUTTI I CLIENTI CONTRIBUENTI MINIMI CIRCOLARE N. 1/2012. Oggetto: IL NUOVO REGIME DEI MINIMI
Bologna, 2 Gennaio 2012 A TUTTI I CLIENTI CONTRIBUENTI MINIMI CIRCOLARE N. 1/2012 Oggetto: IL NUOVO REGIME DEI MINIMI L Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il nuovo Provvedimento attuativo
DettagliREGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 24/09/2013 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 17/11/2015
DettagliRoma,09 aprile Oggetto: Disciplina IRES dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative
CIRCOLARE N. 35/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 aprile 2008 Oggetto: Disciplina IRES dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative La presente circolare fornisce chiarimenti
DettagliREGIME FORFETTARIO ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTATISTICHE
REGIME FORFETTARIO ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTATISTICHE Una sintesi dei principali benefici previsti dal regime forfetario riservato alle Associazioni sportive dilettantistiche: requisiti, condizioni
DettagliTRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI
Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate - - - - - * * * * - - - - - TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Il presente approfondimento
DettagliCONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017
CIRCOLARE N. 03 DEL 02/02/2017 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 La Finanziaria 2017 ha introdotto dall 1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa. La tenuta della
DettagliAssegnazione agevolata di beni ai soci: le novità della circolare 26/E
Assegnazione agevolata di beni ai soci: le novità della circolare 26/E APPUNTAMENTO CON L ESPERTO, 13 LUGLIO 2016 dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
DettagliGazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1
www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni
DettagliIl duplice ruolo del Dottore Commercialista nel. processo di Revisione (ex dlgs 02/08/2002. n.220) delle società cooperative.
dott.ssa Raffaella Carosella Il duplice ruolo del Dottore Commercialista nel processo di Revisione (ex dlgs 02/08/2002 n.220) delle società cooperative. Riferimenti essenziali sulla disciplina delle società
DettagliI chiarimenti degli esperti
Gianluca Cristofori (Dottore Commercialista) I chiarimenti degli esperti 1 Errata imputazione economico -temporale di componenti negativi di reddito Nell eventualità in cui a causa di errori materiali
DettagliScritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24
contribuenti minimi - Studio Ingrosso Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro - Revisore Contabi L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825 contenente le indicazioni
DettagliRISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 aprile 2002 Oggetto: Interpello 2002 Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Quesito Con istanza del 18 dicembre 2001, il sig.
DettagliREGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.
COMUNE DI VIGGIANO REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. Modificato con Delibera Consiliare n. 39 del 29.12.2015 REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI CAPO I PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO
DettagliRisoluzione del 16/03/2004 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Risoluzione del 16/03/2004 n. 43 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri. Ipotesi di accordo firmato in data
DettagliI venerdì dell Avvocatura 2015/2016
Arcidiocesi di Milano I venerdì dell Avvocatura 2015/2016 L'attività di scuola per l'infanzia parrocchiale. Introduzione. La rilevanza fiscale dell'attività di scuola per l'infanzia Le attività didattiche
DettagliModello EAS. Art. 30 DL 29/11/2008 n.185 convertito con L. 28/01/2009 n.2 Circolare 09/04/2009 n.12 Circolare 29/10/2009 n.45/e
Modello EAS Art. 30 DL 29/11/2008 n.185 convertito con L. 28/01/2009 n.2 Circolare 09/04/2009 n.12 Circolare 29/10/2009 n.45/e Soggetti interessati Enti sia già esistenti che di nuova costituzione Enti
DettagliB) Partecipazioni non qualificate In tale caso, il regime applicabile è il medesimo delle partecipazioni qualificate.
I CAPITAL GAINS I capital gains alla luce della riforma del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 (pubblicato in G.U. n. 291 Suppl. Ordinario n. 190 del 16 dicembre 2003). Introduzione Il capital
DettagliCOMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
DettagliRELAZIONE PER SEMINARIO 2014
Dott. Raffaele De Spirito Revisore legale Consulenza tributaria Via Puglia, 8 20900 Monza MB Tel-fax 0392100563 Cell. 360331624 e-mail: raffaeledespirito@tiscali.it RELAZIONE PER SEMINARIO 2014 IL RISPETTO
DettagliRESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. PREMESSA Per effetto della nuova disciplina in ambito di
DettagliRISOLUZIONE N.65/E. OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci
RISOLUZIONE N.65/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 giugno 2012 OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci Con la richiesta
DettagliIl Regime della trasparenza fiscale
L imposta sul reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 Il Regime della trasparenza fiscale Dott. Giorgio Nerpiti Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati 00198 Roma -
DettagliRISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
RISOLUZIONE N. 51/E Roma, 11 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 QUESITO La Regione
Dettagli