Accordo Quadro Regionale Ammortizzatori sociali in deroga 2011

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1 DIPARTIMENTO FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT UFFICIO LAVORO E TERRITORIO Via Vincenzo Verrastro, Potenza Tel / Fax Accordo Quadro Regionale Ammortizzatori sociali in deroga 2011 Il giorno 4 agosto dell anno 2011, presso il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport Ufficio Lavoro e Territorio della Regione Basilicata si è tenuto un incontro per la definizione in ambito regionale delle procedure di gestione degli ammortizzatori sociali per l anno 2011 presieduto dall Assessore D.ssa R. Mastrosimone coadiuvato dalla Dirigente Generale D.ssa L. Santoro. All incontro sono intervenuti: - CONFINDUSTRIA BASILICATA - Federazione Regionale API BASILICATA - CGIL BASILICATA - CISL - UIL - UGL - CISAL - CONFARTIGIANATO - CONFCOMMERCIO - C.N.A. - CONF.S.A.L. - CONFESERCENTI - LEGA COOPERATIVE - CONFCOOPERATIVE - CONFIMPRESEITALIA - CASA - ITALIA LAVORO U.T. BASILICATA - DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO - DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS - DIPARTIMENTO ATTIVITA PRODUTTIVE UNITA INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO DELLE AZIONI A TUTELA DELL OCCUPAZIONE - ABI Sono presenti altresì: - il Dirigente della Direzione Regionale INPS (in qualità di consulente) - il Dirigente della Direzione Regionale del Lavoro - Italia Lavoro - UT - Basilicata PREMESSO CHE 1

2 - l art. 1, comma 30, della legge n. 220 (Legge di stabilità - finanziaria 2011) prevede che In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ; - l'accordo Stato-Regioni ha prorogato per l'anno in corso l'accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga già in vigore per il Il Governo ha confermato lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità di 1 miliardo di euro per gli interventi a sostegno del reddito a cui si aggiungono 600 milioni di residui del biennio Le Regioni concorrono con la parte non utilizzata dello stanziamento di 2.2 miliardi di euro, fino al suo esaurimento. La proporzione di utilizzo delle risorse tra politiche passive e attive viene modificata da a L'accordo inoltre prevede: misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e per evitare il formarsi di bacini di disoccupazione di lunga durata, e peraltro è stata confermata ed estesa al 2011 l intesa del 17 febbraio 2010 sulle linee guida per la formazione; l'attribuzione di un ruolo precipuo ai servizi per l impiego nei processi di riqualificazione e di ricollocazione dei lavoratori, il cui efficace funzionamento potrà rendere effettiva l offerta di lavoro congruo e il relativo sistema sanzionatorio; l'impiego e la valorizzazione del sistema informativo sulle competenze e i posti di lavoro cercati e non trovati dalle imprese (assicurato dalla potenziata indagine Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Excelsior), e del portale di servizi Cliclavoro per rendere trasparenti e pienamente disponibili le informazioni sul mercato del lavoro; il ricorso ai Fondi Interprofessionali e agli enti bilaterali nelle politiche attive e nella formazione, anche prevedendo un eventuale intervento nelle azioni di sostegno al reddito, oggetto comunque di un confronto con le parti sociali; l'utilizzo più rigoroso degli strumenti di sostegno al reddito, per evitare situazioni di cronica dipendenza dagli ammortizzatori sociali ed usi impropri degli stessi; il sostegno offerto dalle risorse del Fondo sociale europeo agli interventi previsti; VISTI 2

3 - l accordo tra Governo e Regioni del collegato alla eccezionalità della crisi economica e occupazionale prevedendo la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il biennio ; - l articolo 19 della legge n. 2 del e s.m.i. ; - l art. 7-ter della legge n. 33 del 2009; - l articolo 1, commi 30, 31, e 32 relativamente al comma 10-bis dell art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modificazioni, della legge n. 220/2010 (Legge di stabilità - finanziaria 2011); - gli Accordi Quadro Regionali del e del ; - l accordo Quadro Regionale Integrativo del ; - il verbale della riunione del 7 settembre 2010 tra Ministero del Lavoro Regioni e INPS; - l accordo del e l allegato documento Linee guida per l applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l anno gli Accordi fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Basilicata del e del ed particolare al punto 6), ove è previsto che i lavoratori destinatari dei trattamenti, l utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d intesa con le Parti sociali e delle relative risorse finanziarie. - la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 2010, prot.14/27885 con cui si comunica che le Regioni possono utilizzare le risorse finanziarie residue dai fondi stanziati nel 2010 anche per il 2011; - l Accordo tra il Governo e le Regioni del 16 dicembre 2010; - l Accordo tra il Governo e le Regioni del 20 aprile LE PARTI CONVENGONO CHE 1. Il presente Accordo Quadro sostituisce ed annulla tutti i precedenti Accordi Quadro sottoscritti e relativi allegati; 2. Ai sensi della Intesa Stato-Regioni del la Regione Basilicata interviene al finanziamento del 40% al netto dei contributi figurativi, con riferimento ai decreti di cofinanziamento statali, contenuto nei limiti stabiliti riportati nella tabella 2 allegata all intesa dell 8 aprile 2009 in attuazione dell Accordo Stato Regioni del ; 3. nel corso della vigente Intesa qualora le risorse di cui ai punti 15 e 16 della stessa Intesa il Governo si impegna ad affrontare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema degli ammortizzatori sociali in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari; 4. la Cig e la mobilità in deroga sono concesse, ove spettanti ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in tutti i settori produttivi, escluso il settore edile e agricolo; sono esclusi: i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori domestici, i dirigenti quadri, i soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato; 5. l erogazione degli ammortizzatori in deroga è concessa sulla base delle disponibilità finanziarie e comunque fino al ; 6. i percorsi di politiche attive per la CIG saranno coerenti con le necessità espresse dall azienda e per i lavoratori in mobilità con il proprio percorso di ricollocazione; 3

4 Le Parti, concordano che i criteri operativi per il ricorso e la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga sono stabiliti nell allegato documento Linee operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l anno 2011 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro Regionale. L art. 12 del Decreto Interministeriale n /2009, Decadenza dal trattamento di sostegno del reddito, sancisce che il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale (l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione professionale di cui ai commi precedenti resta sospeso nel caso in cui il lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attivita' lavorative), ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, rifiuti un lavoro congruo ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati. Nei predetti casi i servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, i responsabili della attivita' formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano tempestivamente all'inps, secondo le modalita' definite dall'istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati. RISORSE Le risorse finanziarie attribuite sono destinate alla concessione in deroga degli ammortizzatori sociali per tutte quelle situazioni di crisi aziendale e di particolare gravità occupazionale non previste dalla normativa ordinaria e precisamente: a) CIG in deroga; b) Mobilità in deroga. L erogazione dell ammortizzatore sociale in deroga, nel limite delle somme disponibili avverrà, previa verifica delle predette disponibilità, mensilmente fino ad esaurimento delle stesse. CIG in deroga La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni lavorative. Per le imprese che non rientrano nell ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l accesso alla CIG in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante. Il trattamento di CIG in deroga, è concesso prioritariamente a quelle aziende che prevedono il rientro in azienda dei lavoratori sospesi. 4

5 Nei casi in cui l azienda denunci un esubero strutturale deve presentare un dettagliato programma di gestione delle eccedenze. Alle aziende cessate è concesso il trattamento della CIG in deroga con richiesta corredata da piani di ricollocazione e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze. Alle aziende sottoposte a procedura concorsuale, è concesso il trattamento della CIG in deroga se interessate da processi di ricollocazione anche verso aziende del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze. Mobilita in deroga La mobilità in deroga è prioritariamente destinata ai lavoratori non beneficiari dell indennità di mobilità prevista ai sensi della Legge n. 223/91 e, solo in casi di ricollocazione, ai lavoratori che abbiano esaurito gli ammortizzatori sociali ordinari. Destinatari del trattamento: 1. Apprendisti che sono esclusi dal trattamento di cui all art. 19, commi 1, lettera c), 1-bis, 1- ter della legge 2/2009 una volta esaurito l intervento integrativo a carico degli enti bilaterali prevista dalla contrattazione collettiva, qualora sia stata sottoscritta apposita convenzione con l INPS; 2. Lavoratori subordinati disoccupati ai sensi della normativa vigente, licenziati nel periodo / , ad eccezione del licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie, che non sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell indennità ai sensi della legge n. 223/91, o dell indennità di disoccupazione; 3. Lavoratori subordinati disoccupati ai sensi della normativa vigente, con contratto a tempo determinato e i lavoratori con contratto di somministrazione, licenziati o cessati dal lavoro nel corso del 2011 e che siano esclusi dal trattamento di mobilità ex L. 223/91 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria; 4. Lavoratori subordinati disoccupati ai sensi della normativa vigente a cui scade la mobilità ordinaria ex legge 223/91 nel 2011, ex dipendenti delle aziende interessati da programmi di ricollocazione e/o che siano interessati da programmi di ricollocazione; 5. Lavoratori che hanno terminato la mobilità in deroga nel corrente anno e che, a causa del perdurare della crisi, siano ancora privi di occupazione ex dipendenti di aziende che siano comunque incluse in piani di sviluppo territoriale per il loro reinserimento lavorativo e/o che siano interessati da programmi di ricollocazione. Requisiti in possesso dei destinatari del trattamento: a. Lavoratori di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) devono essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente ed essere residenti e domiciliati nella Regione Basilicata; b. I lavoratori di cui ai punti 1) 2) e 3) devono essere interessati nel periodo da licenziamento o da cessazione del rapporto di lavoro con esclusione delle dimissioni volontarie; inoltre non devono beneficiare dei trattamenti di cui all art. 7 della L. 223/91 o dell indennità di disoccupazione ordinaria; 5

6 c. Per i lavoratori di cui al punto 4), l esaurimento del trattamento di mobilità ex L.223/91 non deve essere antecedente al ; d. I lavoratori di cui ai punti 1), 2), 3), devono aver maturato presso l impresa che ha effettuato il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro un anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione da lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo fatta eccezione per i lavoratori somministrati che possono aver maturato un anzianità aziendale di almeno 12 mesi anche come somma di più missioni con più aziende utilizzatrici all interno di uno stesso contratto di somministrazione. Il trattamento di mobilità viene riconosciuto ai lavoratori residenti e domiciliati nel territorio della Regione Basilicata esclusi dal diritto alla percezione della indennità di mobilità ex L. 223/91, dell indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione. Il trattamento di mobilità riconosciuto non può essere concesso oltre il secondo la normativa vigente. Ai lavoratori di cui al punto 4) sarà riconosciuta la mobilità in deroga dalla data di cessazione della mobilità ordinaria per sei mesi o frazioni prorogabili, comunque, non oltre il Ai lavoratori di cui al punto 1 è riconosciuta la mobilità in deroga per 90 giorni e, comunque, non oltre il Ai lavoratori di cui al punto 3) sarà riconosciuta la mobilità in deroga per sei mesi o frazioni e comunque, non oltre il Norma transitoria Le parti si obbligano a rimodulare e/o aggiornare i criteri sopra definiti per l accesso alla mobilità in deroga entro il mese di settembre 2011 con particolare riferimento al punto 5), in relazione alle disponibilità finanziarie ed eventuali modifiche del quadro giuridico amministrativo. Le OO.SS. chiedono un incontro con i Responsabili delle sedi INPS regionali di Puglia e Basilicata unitamente alle strutture dipartimentali delle Regioni al fine di dirimere le questioni che attengono al riconoscimento dell ammortizzatore in deroga a quei lavoratori lucani licenziati dalle aziende operanti nel territorio pugliese. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIG E MOBILITA IN DEROGA L azienda/datore di lavoro compila la richiesta on line di CIG, CIG Apprendisti, Mobilità in deroga per i lavoratori di cui ai punti 1), 2) 3), utilizzando il Sistema Informativo della Regione Basilicata (BASIL), disponibile sul sito cui si accede dal medesimo portale, digitando la login e la password già in uso per l invio delle Comunicazioni Obbligatorie. Nell area Sistema informativo domande ammortizzatori sociali in deroga, sezione Documentazione, sono disponibili il Manuale Utente, il Libretto Anticrisi e le Linee operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l anno 2011 allegate al presente accordo. Per tutto quanto non disposto nelle Linee Operative trovano applicazione, in materia, le disposizioni di legge e contrattuali. 6

7 L'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga è, altresì, subordinata al rilascio da parte del lavoratore interessato di una dichiarazione di immediata disponibilità a partecipare ad un intervento di politica attiva presso il Centro per l'impiego competente. In relazione alla mobilità in deroga, i lavoratori di cui ai punti 3) 4), e 5) devono inoltrare l istanza alla sede INPS competente che verifica la documentazione ed il possesso dei requisiti previsti e invia alla Regione l elenco dei richiedenti per le procedure di autorizzazione; successivamente, dopo l autorizzazione regionale, l INPS liquida l indennità ai lavoratori interessati. Ripartizione delle risorse 46% CIG 54% Mobilità in deroga Monitoraggio Ai sensi dell Accordo tra Ministero del Lavoro e Regione Basilicata del il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l Inps devono verificare costantemente l andamento della spesa. Le Parti concordano che il presente Accordo ha validità fino al , salvo quanto previsto alla norma transitoria per la mobilità, e sarà rivisitato alla luce di eventuali modifiche e/o integrazioni legislative, intese istituzionali. Letto approvato e sottoscritto. ASSESSORE DIRIGENTE GENERALE DIRIGENTE UFFICIO LAVORO CONFINDUSTRIA BASILICATA Federazione Regionale API BASILICATA CGIL BASILICATA CISL UIL UGL CISAL CONFARTIGIANATO CONFCOMMERCIO C.N.A. CONF.S.A.L. CONFESERCENTI LEGA COOPERATIVE CONFCOOPERATIVE CONFIMPRESEITALIA CASA ITALIA LAVORO U.T. BASILICATA DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DIRETTORE SEDE REGIONALE INPS DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVA UNITA INTERDIPARTIMENTALE DI COORDINAMENTO DELLE AZIONI A TUTELA DELL OCCUPAZIONE ABI 7

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