RASSEGNA STAMPA. MEDIAZIONE Mediazione, arriva dai giudici l antidoto all iperconflittualità Italia Oggi Sette pag.

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1 lunedì 24 marzo 2014 RASSEGNA STAMPA MEDIAZIONE Mediazione, arriva dai giudici l antidoto all iperconflittualità Italia Oggi Sette pag. 5 del 24/03/2014 INCENTIVI ALLE IMPRESE La sabatini-bis si prepara al click day Il Sole 24 Ore pag. 25 del 24/03/2014 Per le risorse rischio esaurimento in tempi rapidi Il Sole 24 Ore pag. 25 del 24/03/2014 I settori esclusi, dal carbone alla finanza Il Sole 24 Ore pag. 25 del 24/03/2014 Lista bloccata per i possibili utilizzi Il Sole 24 Ore pag. 26 del 24/03/2014

2 GIUSTIZIA ALTERNATIVA Lunedì 24 Marzo 2014 Un ordinanza rivoluzionaria del tribunale di Firenze che punta a valorizzare l istituto Mediazione, arriva dai giudici l antidoto all iperconflittualità 5 Pagina a cura DI DEBORA RAVENNA Stop alla mediazione intesa come mero, formale, passaggio burocratico, e benvenuta mediazione intesa invece come momento concreto ed effettivo di confronto tra le parti per dirimere più velocemente i conflitti. Una procedura che d ora in poi, quando disposta dal giudice, dovrà svolgersi con la presenza personale delle parti e come momento di mediazione vera e propria. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, che mercoledì scorso, con ordinanza, ha fissato i requisiti per soddisfare la condizione di procedibilità ex art. 5, comma 2, del dlgs 28/2010 in materia di mediazione disposta dal giudice. Si tratta di una pronuncia innovativa, perché sino a questo momento, a seguito della modifica al dlgs 28 dell agosto 2013 (in vigore dal 21 settembre art. 84 dl n. 69/2013; legge 98/2013), anche l ordine del giudice era inteso come un invito a partecipare a un primo incontro informativo, durante il quale le parti potevano decidere se iniziare o meno il procedimento di mediazione vero e proprio. In particolare l art. 8 del dlgs prevede che durante il primo incontro il mediatore chiarisca alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e inviti poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso di risposta positiva, proceda con lo svolgimento. Questa norma, molto apprezzata perché consente alle parti di trovarsi a un tavolo di mediazione a titolo praticamente gratuito (è previsto solo il pagamento delle spese di segreteria, pari a 40 euro oltre Iva), nella prassi si è rivelata disfunzionale. Gli organismi e i mediatori non possono permettersi di dedicare molto tempo a questi incontri che, quindi, tendono a rivelarsi meri adempimenti burocratici per ottenere un verbale negativo o per avviare trattative al di fuori delle sedi degli Organismi. In tal modo viene vanificato l intento del legislatore, che era quello di consentire alle parti di scegliere in modo consapevole e a costi bassissimi se avviare un procedimento di mediazione o meno. L art. 5, comma 2 del dlgs 28/2010 stabilisce che «il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l esperimento del Da Milano a Bari sulla scia di Firenze Sulla mediazione disposta dal giudice, da potenziare e valorizzare in chiave deflativa del contenzioso, gli operatori del mondo della giustizia sono più che mai attivi nel capoluogo toscano. Non a caso, presso l Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze, è in corso di approvazione un «Protocollo» volto a raccogliere le migliori prassi in tema di mediazione demandata dal giudice alla luce delle ultime novità legislative. Protocollo che farà seguito a delle «Linee guida» in tema di mediazione (predisposte in seguito al decreto del Fare) approvate sempre dall Osservatorio di Firenze nell ambito del «Progetto Nausicaa»: progetto sulla conciliazione delegata dagli uffici giudiziari, nato alla fine del 2009 grazie alla collaborazione fra Osservatorio sulla giustizia civile, regione Toscana, Università di Firenze, camera di commercio e organismo di conciliazione di Firenze e con il sostegno dei presidenti di Corte di appello e Tribunale, Ordine degli avvocati e Odcec di Firenze. Obiettivo: il corretto utilizzo della mediazione, strumento spesso ritenuto più adeguato della procedura giudiziaria per soddisfare gli interessi delle parti. Anche a Milano, di recente, il gruppo mediazione dell Osservatorio sulla giustizia civile del capoluogo lombardo, sulla scia del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello». Il giudice di Firenze ha applicato un interpretazione teleologica della norma, tenendo conto della ratio della legge sulla mediazione e della direttiva 2008/52/Ce. Esaminando il caso concreto ha rilevato che all esito della discussione con i difensori e alla luce della natura della causa, si rendeva particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni La mediazione disposta dal giudice Il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l esperimento del procedimento di mediazione che, in tal caso, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello Secondo il Tribunale di Firenze (ordinanza 19/3/2014) questi sono i requisiti per soddisfare la condizione di procedibilità: 1. la mediazione deve svolgersi con la presenza personale delle parti; 2. l ordine del giudice di esperiere la mediazione ha riguardo al tentativo di mediazione vero e proprio, non si limita al primo incontro informativo per i seguenti motivi: il giudice stesso valuta la «mediabilità» del procedimento; gli avvocati sono «mediatori di diritto», quindi hanno sicuramente già conoscenza della natura della mediazione e delle sue fi nalità (forniscono ai clienti l informativa ex art. 4, c. III); un primo incontro meramente informativo ridurrebbe a un inaccettabile ruolo notarile quello del giudice, del mediatore e dei difensori e comporterebbe un ingiustifi cabile dilazione del processo civile Progetto Nausicaa di Firenze, ha pensato di valorizzare l esperienza maturata in mediazione grazie al dlgs 28 del 2010, incentivando il ricorso alla mediazione demandata dal giudice. Nel 2013 è stato avviato un progetto ad hoc che consiste nella registrazione e monitoraggio dei casi di mediazione inviati dai giudici del tribunale civile di Milano (tramite l utilizzo di un link collegato alla camera di commercio), nell effettuazione di interviste ai magistrati per illustrare il progetto e valutarne il gradimento, nella redazione di un vademecum per fornire delle informazioni utili. Sono stati avviati altri progetti di mediazione disposta dal giudice a Modugno, Roma, Bari, Monza, Matera. Nel frattempo è intervenuto il dl 21 giugno 2013, n. 69 (decreto «del Fare», convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) che ha modificato radicalmente il ruolo del giudice, prevedendo all art. 5, comma 2, non più la possibilità di invitare le parti ad andare in mediazione, ma il potere di disporre il procedimento di mediazione a condizione di procedibilità, con evidenti rilevanti conseguenze in caso di inottemperanza. Si sono moltiplicati i casi di invio di parti in mediazione anche con provvedimenti molto articolati e interessanti, in particolare a Roma e a Milano. amichevoli della medesima in quanto si trattava di rapporto di natura condominiale iniziato 14 anni prima, potevano essere intercorsi difetti di comunicazione tra le parti all epoca dell accordo, le parti avevano già avviato delle trattative che tuttavia non stavano producendo un risultato positivo. Ciò premesso, ha ritenuto che ricorresse il presupposto per ordinare l invio in mediazione; ha, però precisato che, affinché l ordine del giudice potesse ritenersi correttamente eseguito (e la condizione di procedibilità verificata) la mediazione doveva svolgersi con la presenza personale delle parti e andava esperito il tentativo di mediazione vero e proprio. Il giudice fiorentino ha rilevato che gli artt. 5, comma 5-bis (quando l esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l accordo) e 8 fossero formulati in modo ambiguo: nell art. 8 sembra che il primo incontro sia destinato solo alle informazioni date dal mediatore e a verificare la volontà di iniziare la mediazione. Tuttavia, nell art. 5, si parla di «primo incontro concluso senza l accordo». Sembra dunque che il primo incontro non sia una fase estranea alla mediazione vera e propria: non avrebbe molto senso parlare di «mancato accordo» se il primo incontro fosse destinato non a ricercare l accordo tra le parti rispetto alla lite, ma solo la volontà di iniziare la mediazione vera e propria. Ritenere che l ordine del giudice sia osservato quando i difensori si rechino dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre, appare una conclusione irrazionale e inaccettabile. Questi, dunque, i motivi secondo il tribunale di Firenze: - gli avvocati, definiti mediatori di diritto dalla stessa legge, hanno già conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità, tanto che hanno l obbligo di fornire ai clienti l informativa prescritta dall art. 4, comma 3; - la natura della mediazione esige che siano presenti di persona anche le parti: l istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; - ritenere che la condizione di procedibilità sia assolta dopo un primo incontro, in cui il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, vuol dire ridurre ad un inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori, nonché porre un ostacolo non giustificabile all accesso alla giurisdizione; - il giudice, quando decide di inviare le parti in mediazione, ha già svolto la valutazione di «mediabilità» del conflitto; - l art. 5 della direttiva europea 52/2008 distingue le ipotesi in cui il giudice invia le parti in mediazione, rispetto all invio per una semplice sessione informativa: un ulteriore motivo per ritenere che nella mediazione disposta dal giudice, venga chiesto alle parti (e ai difensori) di esperire la mediazione e cioè l attività svolta dal terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole e non una mera sessione informativa. 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3 6 Lunedì 24 Marzo 2014 GIUSTIZIA ALTERNATIVA Fin qui la procedura di mediazione demandata dal giudice ha avuto scarso successo Solo 1,9% di processi definiti DI GABRIELE VENTURA La mediazione demandata dal giudice non va a buon fine quasi mai: due volte su dieci. Tra tutte le tipologie di procedimento di mediazione, infatti, è quella con il minor tasso di successo. A dirlo sono le ultime statistiche del ministero della giustizia sulla mediazione civile, che ha fotografato l andamento dell istituto nel 2013 (si veda ItaliaOggi Sette del 17 marzo scorso). Da dove emerge anche che la mediazione demandata dal giudice rappresenta solo l 1,9% di procedimenti definiti tra tutte le varie categorie (volontaria, obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge, obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale). Mediazione demandata dal giudice. Se consideriamo che nel 2013 sono stati definiti in totale procedimenti, le mediazioni disposte dal giudice sono state solo 456. Il tasso di insuccesso di questo tipo di procedimento, quando l aderente compare, è inoltre pari al 77,8%. Di certo, quindi, in tutto il 2013 le mediazioni demandate dal giudice andate a buon fine non sono state più di 100. Se andiamo a vedere le statistiche del ministero della giustizia da marzo 2011 (entrata in vigore della mediazione obbligatoria ex dlgs n. 28/2010) a dicembre 2012, le cose non cambiano di molto. Le mediazioni demandate dal giudice sono state il 2,9% del totale, L ANALISI Esito della mediazione per tipologia mentre il tasso di insuccesso, in caso di aderente comparso, è stato pari al 71%. Mediazione obbligatoria. D altra parte, anche la mediazione obbligatoria non si può dire sia un procedimento di successo. Guardando sempre all ultima fotografia scattata dalla Direzione generale di statistica del ministero della giustizia su tutto il 2013, infatti, emerge che in più della metà dei casi l aderente non compare. E quando compare l accordo tra le parti viene raggiunto solo tre volte su dieci. Morale: dei procedimenti di mediazione definiti nel 2013, quelli andati in porto sono stati appena L aderente ha Nel sistema «Giustizia» italiano, un processo è concluso in termini ragionevoli se il primo grado è definito in tre anni, il secondo grado in due anni e il giudizio di legittimità in un anno. Se gli uffici giudiziari non riescono a rispettare questi tempi, alla parte coinvolta nel processo (non importa se ha vinto o perso la causa e non importa se si sia costituita o sia rimasta contumace) spetta una indennizzo che eroga lo Stato, pari ad una somma compresa tra 500 e euro per ciascun anno che eccede il termine di ragionevole durata del processo (art. 2-bis, l. 89/2001). La somma dei debiti accumulati dallo Stato, per il danno arrecato agli utenti del Servizio Pubblico di Giustizia, in virtù di processi di durata non ragionevole, è stata, nel 2013, di circa 340 milioni di euro (nota Ministero della Giustizia dell 11 luglio 2013). Con l anno 2013, per la priva volta, la Legge di bilancio ha stabilito a favore della Giustizia una assegnazione di fondi sul capitolo 1264, di 50 milioni di euro, in quantità, dunque, ancora del tutto insufficiente rispetto all entità del debito. Al contempo, il Legislatore ha riformato il sistema di liquidazione degli indennizzi (con la legge 7 agosto 2012 n. 134) in quanto anche i processi instaurati per ottenere l indennizzo ex lege 89/2001, sovente sforavano il termine di ragionevole durata (e, quindi, nasceva il diritto ad una nuova e ulteriore indennità). In una impalcatura processuale che registra, anno per anno, l aumento esponenziale del debito pubblico per le lentezze dei giudizi civili, l esigenza di ridurre il carico giudiziario diventa un interesse pubblico e dell intera collettiva: quel debito di 340 milioni nel 2013, infatti, è un debito di tutti. Si comprende, allora, l importanza degli strumenti deflativi del contenzioso civile che, abbattendo il numero dei procedimenti in ingresso, aumenta i tempi di definizione di quelli pendenti. In quest ambito, spicca certamente il procedimento di mediazione civile, introdotto dal dlgs 28/2010, poiché, oltre a ridurre il contenzioso, offre ai litiganti una eccellente tutela rimediale per il conflitto insorto. La mediazione non si limita a chiudere il processo ma risolve la conflittualità tra le parti, offrendo loro una strada risolutiva magari ignorata, per il carico emotivo che fa concentrare sulle sole posizioni e dimenticare l interesse effettivo. La mediazione civile può certamente trovare origine da una scelta dei litiganti e ciò prima del processo; può, però, anche nascere dopo che il processo è stato instaurato, sulla base di una infatti aderito nel 32,4% dei casi (7.782 procedimenti) e il tasso di definizione con accordo raggiunto è stato pari al 42,4%. L influenza negativa dell obbligatorietà sul tasso di successo dell istituto si vede chiaramente considerando i primi nove mesi del 2013, quando il tentativo di conciliazione non era più vincolo di legge (in seguito alla sentenza della Corte costituzionale dell ottobre 2012): il trend di successo delle mediazioni ha toccato quota 63,1%. Con l entrata in vigore del decreto del Fare (dl 69/2013), che ha reintrodotto l obbligatorietà da settembre 2013, il tasso è precipitato al 32,9%. Materie e valore. Passando a un analisi per materia delle mediazioni definite nel 2013, emerge che il 26,7% è considerato di «altra natura», dovuto alla maggiore incidenza in questo periodo delle mediazioni volontarie rispetto alle materie obbligatorie fino all ottobre A seguire i contratti bancari (17,6%), i diritti reali (11,8%), condominio (9,6%), locazione (7,7%) e risarcimento danni da responsabilità medica (6,1%). Per quanto riguarda il valore della lite, invece, il valore mediano è pari a euro, mentre il valore medio a euro. La percentuale maggiore di accordi raggiunti (60,2%) riguarda i procedimenti di valore tra e La giustizia lumaca costa 340 milioni di euro valutazione del giudice, arbitro del conflitto. Si tratta della mediazione c.d. ex officio introdotta dalla legge n. 98/13: il magistrato assegnatario del processo, visionati gli atti, sentite le parti, valutato l oggetto del giudizio, «dispone l esperimento del procedimento di mediazione». In questo caso, la mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda. Che si tratti di una mediazione decisa dal giudicante, si ricava anche dall art. 17 (dlgs 28/10), in cui la norma discorre di mediazione «prescritta dal giudice ai sensi dell articolo 5, comma 2». In concreto, il giudice, entrato in contatto con il processo e con le parti, svolge egli stesso la valutazione di «mediabilità» del conflitto e, pervenendo ad una prognosi favorevole quanto alle chances della mediazione, dispone procedersi al tentativo di risoluzione del conflitto in modo pacifico e amichevole. La recentissima ordinanza del Tribunale di Firenze specifica, anche, che, nel caso in cui il giudice disponga la mediazione, la condizione di procedibilità non è soddisfatta quando i difensori si recano dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione, dichiarano il rifiuto di procedere oltre. In caso di mediazione ex officio, è necessario euro, mentre l accordo non è mai stato raggiunto (100% dei casi) per le mediazioni di valore tra i e 5 milioni di euro. Gli organismi di mediazione. Le elaborazioni del ministero della giustizia analizzano poi i procedimenti di mediazione civile iscritti e definiti per tipologia di organismo di conciliazione. Ed emerge che i 115 organismi dei Coa hanno definito procedimenti nel Gli aderenti sono comparsi nel 35,4% dei casi e il tasso di definizione con accordo è del 29,9%. I 699 organismi privati, invece, hanno gestito mediazioni, con l aderente comparso il 31,8% delle volte e l accordo è stato raggiunto nel 49,5% dei casi. Numeri simili per le 87 camere di commercio, che hanno definito procedimenti con l aderente comparso nel 30% dei casi e il tasso di definizione con accordo raggiunto tra le parti pari al 40,2%. Quanto agli altri ordini professionali, invece, gli 85 organismi hanno gestito 336 mediazioni, l aderente è comparso nel 42,9% dei casi e l accordo raggiunto il 46,8% delle volte. Le statistiche del ministero della giustizia si soffermano infine sull assistenza legale, che dal 21 settembre 2013 è diventata obbligatoria. Già prima di questa disposizione (1 gennaio settembre 2013), il proponente era assisto dall avvocato nel 71,9% dei casi e gli aderenti comparsi con un legale il 65,5%. che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori come previsto dall art. 8 dlgs n. 28/2010) e che la mediazione sia effettivamente avviata (Trib. Firenze, sez. II civ., 19 marzo 2014). La mediazione può certamente essere inclusa nel novero dei sistemi omeostatici del processo civile: la Giustizia civile, per funzionare in modo efficace ed efficiente, abbisogna dei meccanismi alternativi di risoluzione delle liti. Avrebbe anche bisogno di una maggiore «cultura della giurisdizione»: è diffusa in questi giorni, la notizia di una causa in cui, il Tribunale di Milano, a chiusura del processo, ha condannato, per responsabilità processuale aggravata, entrambe le parti (attore e convenuto). Si registra una scarsa considerazione della limitatezza delle risorse del sistema pubblico di Giustizia e, soprattutto, non si comprende affatto che parafrasando E. Morgan Forster «quasi tutti conflitti sembrano inevitabili al momento; futili però col senno di poi». Andare in mediazione, almeno a questo, può servire: mette davanti agli occhi che, ciò per cui le parti litigherebbero per anni, può essere risolto in una manciata di minuti: con una firma, un sorriso e un gesto di Civiltà. Giuseppe Buffone

4 La Sabatini-bis si prepara al click day Le Pmi potranno chiedere online il beneficio a partire dalle 9 di lunedì prossimo, 31 marzo Amedeo Sacrestano Mancano pochi giorni al debutto della "nuova Sabatini", introdotta dall'articolo 2 del Dl 69/2013. Da lunedì 31 marzo (ore 9.00) sarà possibile presentare la domanda per la fruizione delle agevolazioni attraverso la compilazione del modulo disponibile sul sito del ministero dello Sviluppo economico ( Con la stessa domanda, l'impresa richiederà sia la concessione del finanziamento (o leasing finanziario) per la copertura del programma di spesa ammissibile agli aiuti, sia il relativo contributo in conto interessi spettante. La procedura di accesso alle agevolazioni è a sportello. Pertanto, le imprese di piccola e media dimensione (in possesso dei requisiti imposti dalla normativa) potranno essere finanziate fino a esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine, la norma ha destinato alla "provvista" (costituita presso Cassa depositi e prestiti) dalla quale si attingerà per la concessione dei finanziamenti, un importo di 2,5 miliardi (incrementabili fino a 5 miliardi, secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuati dalla stessa Cdp). Per far fronte agli oneri per la concessione dei contributi in conto interessi (gli unici esborsi "reali" a carico dell'erario) è invece autorizzata la spesa di 7,5 milioni per il 2014, 21 milioni per il 2015, 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, 17 milioni per il 2020 e 6 milioni per il I beneficiari potranno richiedere un "finanziamento" per un importo non superiore a 2 milioni di euro e non inferiore a 20mila euro, a copertura totale delle spese ammissibili (investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, nonché hardware, software e tecnologie digitali). Il prestito che potrà essere erogato anche sotto forma di locazione finanziaria dovrà avere una durata massima di cinque anni, comprensiva del periodo di preammortamento (o prelocazione), che non potrà essere superiore a 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A fronte del prestito ottenuto, le imprese beneficeranno di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, al tasso di interesse del 2,75% su un finanziamento della durata di cinque anni e d'importo equivalente a quello concesso. In altre parole, ci sarà un "risparmio di interessi" pari al 2,75% annuo. L'investimento dovrà essere avviato (intendendosi con "avvio" la data del primo titolo di spesa ammissibile) dopo la data di presentazione della domanda, con l'eccezione dei programmi di spesa relativi al settore agricolo, che potranno essere intrapresi solo a seguito del provvedimento di concessione degli aiuti. La compilazione della domanda, consistente in un file Pdf composto da 8 sezioni con campi editabili, non evidenzia particolare insidie. Le prime sei sezioni sono volte ad accogliere i dati identificativi dell'impresa richiedente e del firmatario della domanda, l'indicazione della sede nella quale sarà implementato l'investimento nonché del soggetto che dovrà essere contattato per eventuali comunicazioni. La determinazione della dimensione dell'impresa (micro, piccola o media) dovrà essere fornita nella sezione 6, seguendo i criteri del Dm 18 aprile Le sezioni 7 e 8 accolgono dati a contenuto numerico. Nella prima, va indicata la tipologia di bene strumentale in cui si concretizza l'investimento specificando, nella seconda, se viene operato grazie a un tradizionale "finanziamento" o mediante una locazione finanziaria (indicando, in entrambi i casi, la relativa durata dell'operazione). L'istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore. In quest'ultimo caso, andrà allegata la copia della procura e del documento d'identità del soggetto che l'ha rilasciata.

5 Il meccanismo di concessione degli aiuti sembra caratterizzarsi per tempi di attesa abbastanza contenuti. La stipula del contratto di finanziamento con la conseguente erogazione del prestito dovrà avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista al soggetto convenzionato da parte di Cdp. Quest'ultima assegna i fondi entro 20 giorni dalla delibera di finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario. Da notare che il contributo in conto interessi potrà essere erogato solo a chiusura del programma d'investimento.

6 Per le risorse rischio esaurimento in tempi rapididi Carmine Fotina Evocata e a lungo attesa dai principali settori del made in Italy, la nuova "legge Sabatini" parte già con l'incognita risorse. La misura, inserita nel decreto del Fare approvato lo scorso giugno, diventa a tutti gli effetti operativa dopo un estenuante iter di attuazione (che di certo non ha aiutato vista la sospensione degli investimenti decisa da molte aziende) ma già rischia un esaurimento delle risorse particolarmente rapido. Secondo le stime del ministero dello Sviluppo economico, il plafond disponibile presso la Cassa depositi e prestiti, pari a 2,5 miliardi, dovrebbe essere interamente assorbito già entro novembre. Per un totale di circa 25mila operazioni di finanziamento. A quel punto, come prevede la norma originaria, il plafond potrebbe essere incrementato fino a un massimo di ulteriori 2,5 miliardi, ma il condizionale è d'obbligo. Troppe le incognite della prossima legge di Stabilità per assumere come scontato il rifinanziamento. Insomma, l'ottimismo del neo-ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi andrà attentamente verificato in autunno. Per esattezza, inoltre, è utile sottolineare che le cifre di cui si parla non rappresentano risorse messe direttamente in campo dal governo. I 2,5 miliardi sono infatti il plafond costituito presso la Cdp per anticipare alle banche la provvista che viene tramutata in finanziamenti per l'acquisto o il leasing di beni strumentali. L'onere reale dello Stato, secondo quanto disposto dal Dl del Fare, è piuttosto limitato: circa 191 milioni di euro, spalmati tra il 2014 e il 2021, con i quali coprire i contributi necessari a ridurre gli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari. Sul sito del ministero dello Sviluppo è disponibile un calcolatore per conoscere il contributo concedibile, in base agli investimenti che vengono realizzati. I finanziamenti bancari alle operazioni vanno da 20mila a 2 milioni e, a titolo di esempio, per un prestito da 500mila euro da ripagare in 10 semestri al tasso del 2,75%, alle Pmi può essere concesso un contributo di euro. Sempre online, sul sito Abi, è disponibile l'aggiornamento delle banche e degli intermediari finanziari che dovrebbero partecipare all'operazione. Al 20 marzo si era giunti a quota 22 soggetti «interessati ad aderire», ma solo una banca avrebbe già materialmente firmato la convenzione con Cdp. Un dato allarmante: da qui al 31 marzo occorrerà assolutamente accelerare. I tecnici dello Sviluppo confidano nell'attivazione del Fondo di garanzia per rendere l'intervento più appetibile da parte delle banche, che potrebbero concedere finanziamenti a un tasso tra il 2 e il 3%. In particolare, il Dl del Fare prevede la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo, fino all'80% del finanziamento, con priorità di accesso. La macchina della "Sabatini bis" si è dunque messa in moto. Ma è difficile pensare che da sola possa esaudire la necessità di politiche per il rilancio degli investimenti. C'è in rampa di lancio ad esempio il credito di imposta per le aziende che investono in ricerca e innovazione, ma anche qui le lentezze procedurali sono poco confortanti. La misura, inserita nel decreto Destinazione Italia dello scorso dicembre, è ancora in costruzione e se tutto andrà bene, fa sapere il ministro Guidi, le aziende potranno presentare le domande solo intorno a giugno.

7 LE GUIDE DEL SOLE24 MARZO 2014Il Sole 24 Ore lunedì I limiti. Le attività a cui non si applica il bonus e le regole sul cumulo I settori esclusi, dal carbone alla finanza Gina Leo Alessandro Sacrestano Non tutte le attività produttive possono beneficiare della "Nuova Sabatini". Il suo regolamento attuativo (Dm 27 novembre 2013) all'articolo 3 stabilisce che possono accedere alle agevolazioni le imprese di micro, piccola e media dimensione, costituite e iscritte nel Registro imprese (o nel Registro imprese di pesca), con sede operativa in Italia che sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali e che non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Sempre escluse le imprese in difficoltà finanziaria. Nonostante l'ampio ambito oggettivo di applicazione della norma, alcuni settori di attività sono specificamente "lasciati fuori": le imprese dell'industria carboniera, le attività finanziarie e assicurative (sezione Kateco 2007) e le attività collegate al settore del latte (limitatamente alla fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei lattiero-caseari). In conformità al regolamento generale di esenzione Gber (regolamento Ce 800/2008) non sono altresì ammissibili le attività connesse all'export e gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli d'importazione. Nel settore dei trasporti, le spese per l'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto sono ammissibili solo per le imprese che esercitano attività diverse dal trasporto merci su strada e del trasporto aereo. Regole specifiche sono previste per il cumulo delle agevolazioni con altri incentivi pubblici concessi per le medesime spese. Le imprese di settori diversi da agricoltura e pesca potranno fruire contemporaneamente di altri aiuti sugli stessi beni oggetto d'investimento, incluse le agevolazioni attribuibili a titolo de minimis (regolamento Ce 1998/2006) e la "garanzia" dell'omologo Fondo di cui alla legge 662/96, a condizione che con tale cumulo non si superino le intensità massime previste dall'articolo 15 del regolamento Gber. Le imprese agricole non possono cumulare l'agevolazione con gli aiuti de minimis di cui al regolamento Ce 1535/2007. Possibile invece il cumulo con altri aiuti di Stato (art. 107, paragrafo 1 Trattato), con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri (inclusi quelli di cui all'art. 108, paragrafo 1, 2 comma, regolamento Ce 1698/2005), con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che non si superino le intensità e gli importi globali massimi fissati dal regolamento di riferimento. Nei settori pesca e acquacoltura, le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento di settore Ce 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento Ce 875/2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione con tale cumulo non si superino l'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al richiamato regolamento Ce 736/2008.

8 Lista «bloccata» per i possibili utilizzi È consentito destinare i fondi a impianti, macchinari, beni strumentali e tecnologie digitali Gina Leo Alessandro Sacrestano Il finanziamento ottenuto dall'impresa, nell'ambito della nuova Sabatini, dovrà essere interamente utilizzato per l'acquisto (o l'acquisizione, in caso di operazioni di leasing finanziario) di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a "uso produttivo", nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del Codice civile. Gli investimenti possono essere diretti a unità produttive già esistenti o di nuova realizzazione. Relativamente al concetto di "uso produttivo" dei beni oggetto d'investimento, la circolare ministeriale (10 febbraio 2014, n. 4567) ha specificato che gli stessi devono essere «correlati all'attività svolta dall'impresa» ed essere ubicati presso l'unità locale in cui è realizzato l'investimento. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese per macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi inerenti il contratto di finanziamento, le spese rientranti nelle categorie "terreni e fabbricati" e "immobilizzazioni in corso e acconti". Non sono altresì finanziabili i singoli beni di importo inferiore a 500 euro (al netto dell'iva). Importanti chiarimenti sono stati forniti dal ministero nell'ambito delle risposte alle "Faq", pubblicate sul sito web. Potrà essere oggetto di finanziamento, se funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa, anche un investimento in fotovoltaico, purché rientrante nel concetto di "impianti", come chiarito da varie risoluzioni dell'agenzia delle Entrate (circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/e; circolare 11 aprile 2008, n. 38/E). Deve, quindi, trattarsi di impianto diverso da quelli infissi al suolo (o macchinari e attrezzature varie) e pertanto classificabile in una delle voci dello stato patrimoniale specificamente elencate dalla normativa. Stessa conclusione per gli impianti di cogenerazione, mini-eolico (se non infissi al suolo) e microgeneratori non dotati di autonomia funzionale e reddituale. Un impianto eolico (di qualsiasi entità) non è, invece, ammissibile in quanto, ai sensi della circolare 4/T/2006 dell'agenzia del Territorio, deve essere iscritto nella categoria 1/D Opifici (voce di bilancio B.II.1). Se non sussistono dubbi sull'ammissibilità degli arredi (purché si tratti di beni strumentali a uso produttivo e sempre correlati all'attività di impresa) e dei mezzi di trasporto per i settori diversi del trasporto merci su strada e trasporto aereo, relativamente alle spese per la realizzazione di impianti generali (come l'impianto elettrico, idraulico e le relative opere murarie di installazione), l'orientamento ministeriale è di ritenere, in linea di principio, "ammissibili" gli impianti generici e gli impianti specifici classificabili alla voce B.II.2 "Impianti e macchinari" del bilancio, nel rispetto del principio contabile Oic 16. Saranno quindi agevolabili gli impianti/apparecchiature di riscaldamento e condizionamento, comprese le relative opere murarie per le installazioni. Sono, invece, sicuramente esclusi l'impianto elettrico e l'impianto idraulico, dal momento che non hanno una loro autonoma funzionalità (intesa come possibilità di separazione dal bene stesso) e sono iscrivibili come "adattamento locali" nella voce "altre immobilizzazioni immateriali". La normativa impone, a carico dei soggetti beneficiari, alcuni adempimenti fondamentali per la fruizione del contributo. È necessario che gli investimenti agevolati siano capitalizzati e figurino nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni. A tal fine, le imprese tenute, per legge, alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell'attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei princìpi contabili applicati. Le imprese in regime di contabilità semplificata, in quanto esonerate dalla redazione del bilancio, devono, invece, dare evidenza della corretta applicazione dei princìpi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante (articoli 47 e 76, Dpr 445/2000) da conservare presso la propria sede.

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