L.R. 11/2013 SVILUPPO E SOSTENIBILITA' TURISMO VENETO. LA RICETTIVITA' (art )

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1 L.R. 11/2013 SVILUPPO E SOSTENIBILITA' TURISMO VENETO LA RICETTIVITA' (art ) Alberghi Strutture ricettive alberghiere Strutture ricettive complementari Strutture ricettive all'aperto Villaggi-Albergo Residenze turisticoalberghiere Alberghi diffusi capacità ricettiva totale/prevalente di camere su unità abitative capacità ricettiva totale di unità abitative in più edifici nell'area dove c'è l'edificio principale alberghiero capacità ricettiva totale/prevalente di unità abitative su camere Un edificio principale e due o più dipendenze alberghiere a non più di 400 mt distanza (Solo per aree montagna, centri storici con popolazione non sup residenti; nelle isole non collegate da ponti e con popolazione non sup residenti) Alloggio turistico Case per vacanze Unità abitative ammobiliate ad uso turistico B&B Composto da una a sei camere dotate al massimo di 4 posti letto ciascuna Composte da un locale soggiorno e una sala da pranzo ad uso comune e da camere che per più metà hanno due o più posti letto Composte da una o più camere dotata ciascuna di uno o più posti letto, servizi igienici e cucina autonomi Composti da una a tre camere dotata ciascuna al massimo di 4 posti letto Villaggi Turistici capacità ricettiva totale/prevalente di unità abitative/allestimenti mobili installati dal titolare Campeggi/camping capacità ricettiva totale/prevalente di allestimenti mobili installati dal turista Marina Resort Alberghiera

2 Definizioni generali Sono strutture ricettive aperte al pubblico le strutture che, nei periodi di apertura comunicati dal titolare, offrono al pubblico, a pagamento, alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente nelle strutture ricettive. Il periodo di apertura al pubblico delle strutture ricettive può essere annuale per l intero anno solare, o stagionale, con una apertura non inferiore a tre mesi consecutivi all anno. È temporaneo l alloggio non residenziale offerto al turista per un periodo anche continuativo e comunque inferiore ad un anno, ai sensi della lettera f) del comma 1 dell articolo 2 del Regolamento (CE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011 relativo alle statistiche europee del turismo.

3 Alloggio turistico DESTINAZIONE D'USO CARATTERISTICHE DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE RIFERIMENTO NORMATIVO TURISTICO-RICETTIVA nel Regolamento Edilizio di Padova fa parte della destinazione terziaria: commerciale dirigenziale turistico-ricettiva fino a 6 camere max 4 posti letto ciascuna Country house /Residenza rurale: alloggio turistico con adiacente una pertinenza di terreno di almeno mq dotata di attrezzature sportive o ricreative Locanda: alloggio turistico dotato di un ristorante aperto al pubblico Camere / Rooms / Zimmer / Chambres: denominazioni diverse di alloggio turistico Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 Decreto Giunta Regionale n. 419 del 31 marzo 2015 Allegato A e B ITER AMMINISTRATIVO PER LA CLASSIFICAZIONE: Il titolare di nuova struttura ricettiva complementare presenta alla Provincia per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): la domanda di rilascio di classificazione l'allegato alla domanda di classificazione l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei letti per ciascuna camera o unità abitativa Alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata vanno allegati: la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni e dei locali di pernottamento; copia delle planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune; È facoltativa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla accessibilità per le persone disabili. Una volta ricevuta la classificazione della struttura occorrerà aprire una Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'ufficio Commercio del Comune nel quale è situata la struttura, sempre per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ATTENZIONE!!! il SUAP è uno sportello telematico dunque le domande vanno inviate on-line. Per inviare le domande occorre essere possessori di P.E.C. (Posta Elettronica Digitale) e di chiavetta per la firma digitale In mancanza di tali strumenti l'invio della pratica può essere affidata a soggetti terzi. Nel SUAP è presente il modello di procura.

4 Case per vacanze DESTINAZIONE D'USO CARATTERISTICHE DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE RIFERIMENTO NORMATIVO TURISTICO-RICETTIVA nel Regolamento Edilizio di Padova fa parte della destinazione terziaria: commerciale dirigenziale turistico-ricettiva camere in numero indeterminato (di cui però almeno metà con due o più posti letto) locale soggiorno ad uso comune sala da pranzo ad uso comune Casa per ferie: se il gestore è un impresa con oggetto comprendente sia l attività ricettiva sia altra attività economica oppure un associazione senza scopo di lucro Centro vacanze per ragazzi: se il gestore è un associazione senza scopo di lucro e vi è la presenza continuativa nel periodo di apertura di personale abilitato nei settori medico e pedagogico Ostello della gioventù / Youth hostel / Hostel: prevalentemente per la promozione del turismo giovanile Casa religiosa di ospitalità: se dotata di almeno un locale destinato al culto religioso e se il gestore è un ente ecclesiastico o un ente con finalità religiose Centro soggiorno studi: se dotata di almeno un locale destinato a corsi di formazione Casa per vacanze sociali: se gestita da un ente senza scopo di lucro con specifici requisiti sociali Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 Decreto Giunta Regionale n. 419 del 31 marzo 2015 Allegato A e C ITER AMMINISTRATIVO PER LA CLASSIFICAZIONE: Il titolare di nuova struttura ricettiva complementare presenta alla Provincia per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): la domanda di rilascio di classificazione l'allegato alla domanda di classificazione l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei letti per ciascuna camera o unità abitativa Alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata vanno allegati: la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni e dei locali di pernottamento; copia delle planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune; È facoltativa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla accessibilità per le persone disabili. Una volta ricevuta la classificazione della struttura occorrerà aprire una Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'ufficio Commercio del Comune nel quale è situata la struttura, sempre per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ATTENZIONE!!! il SUAP è uno sportello telematico dunque le domande vanno inviate on-line. Per inviare le domande occorre essere possessori di P.E.C. (Posta Elettronica Digitale) e di chiavetta per la firma digitale In mancanza di tali strumenti l'invio della pratica può essere affidata a soggetti terzi. Nel SUAP è presente il modello di procura.

5 Unità abitative ammobiliate ad uso turistico DESTINAZIONE D'USO CARATTERISTICHE DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE RIFERIMENTO NORMATIVO TURISTICO-RICETTIVA nel Regolamento Edilizio di Padova fa parte della destinazione terziaria: commerciale dirigenziale turistico-ricettiva una o più camere dotata ciascuna di uno o più posti letto servizi igienici cucina autonoma Residence: unità abitative ammobiliate ad uso turistico, site nello stesso edificio o in più edifici all interno della stessa area delimitata di proprietà, se è prestato il servizio di portineria per almeno 8 ore giornaliere in apposito locale all ingresso della struttura ricettiva; Appartamenti vacanze: unità abitative ammobiliate ad uso turistico anche non site nello stesso edificio o in più edifici all interno della stessa area delimitata di proprietà in cui non viene prestato il servizio di portineria; Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 Decreto Giunta Regionale n. 419 del 31 marzo 2015 Allegato A e D ITER AMMINISTRATIVO PER LA CLASSIFICAZIONE: Il titolare di nuova struttura ricettiva complementare presenta alla Provincia per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): la domanda di rilascio di classificazione l'allegato alla domanda di classificazione l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei letti per ciascuna camera o unità abitativa Alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata vanno allegati: la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni e dei locali di pernottamento; copia delle planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune; È facoltativa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla accessibilità per le persone disabili. Una volta ricevuta la classificazione della struttura occorrerà aprire una Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'ufficio Commercio del Comune nel quale è situata la struttura, sempre per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ATTENZIONE!!! il SUAP è uno sportello telematico dunque le domande vanno inviate on-line. Per inviare le domande occorre essere possessori di P.E.C. (Posta Elettronica Digitale) e di chiavetta per la firma digitale In mancanza di tali strumenti l'invio della pratica può essere affidata a soggetti terzi. Nel SUAP è presente il modello di procura.

6 B&B DESTINAZIONE D'USO CARATTERISTICHE DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE RIFERIMENTO NORMATIVO RESIDENZIALE Vedi allegato B & B: sigla sostitutiva di Bed and Breakfast. Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 Decreto Giunta Regionale n. 419 del 31 marzo 2015 Allegato A e E ITER AMMINISTRATIVO PER LA CLASSIFICAZIONE: Il titolare di nuova struttura ricettiva complementare presenta alla Provincia per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): la domanda di rilascio di classificazione l'allegato alla domanda di classificazione l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei letti per ciascuna camera o unità abitativa Alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata vanno allegati: la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni e dei locali di pernottamento; copia delle planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune; È facoltativa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla accessibilità per le persone disabili. Una volta ricevuta la classificazione della struttura occorrerà aprire una Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'ufficio Commercio del Comune nel quale è situata la struttura, sempre per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ATTENZIONE!!! il SUAP è uno sportello telematico dunque le domande vanno inviate on-line. Per inviare le domande occorre essere possessori di P.E.C. (Posta Elettronica Digitale) e di chiavetta per la firma digitale In mancanza di tali strumenti l'invio della pratica può essere affidata a soggetti terzi. Nel SUAP è presente il modello di procura.

7 SIMBOLO DISTINTIVO DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI Il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all esterno dell ingresso principale delle strutture complementari e non costituisce messaggio pubblicitario. Il simbolo distintivo è costituito da un letto per tutte le strutture complementari, su fondo verde racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde. Nella parte superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura complementare, con lettere scritte in maiuscolo: per gli alloggi turistici: CAMERE / ZIMMER / CHAMBRES / ROOMS (la seconda lingua è a scelta del gestore); per le Country house: COUNTRY HOUSE; per le case per vacanze: CASA VACANZA; per gli Ostelli della gioventù: YOUTH HOSTEL oppure, a scelta del gestore: HOSTEL; per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico: APPARTAMENTI VACANZE; per i residence: RESIDENCE; per i bed & breakfast: B&B. Nella parte inferiore dell ellisse appaiono i leoni specificanti la categoria assegnata all esercizio da 2 a 5 leoni. Il simbolo distintivo della classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare avente le dimensioni, le forme, i colori e le immagini, approvati con decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo.

8 LOCAZIONI TURISTICHE DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE CARATTERISTICHE Alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche non vi sono vincoli di numero di camere o posti letto non possono essere erogati servizi. Possono essere erogate esclusivamente le seguenti prestazioni accessorie alla locazione: fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e, eventualmente, il riscaldamento /climatizzazione; manutenzione dell alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; pulizia dell alloggio ad ogni cambio dell ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell ospite. possono essere/non essere presso la propria abitazione c'è sempre la possibilità della locazione parziale DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE RIFERIMENTO NORMATIVO nessuna Articolo 1 della legge n. 431 del e gli articoli 1575 e seguenti del codice civile per i rapporti tra il locatore e gli ospiti alloggiati Art.27 bis della l.r.n.11/2013 per la comunicazione dei dati statistici turistici dell alloggio ITER AMMINISTRATIVO PER APRIRE UNA LOCAZIONE TURISTICA: Le Locazioni turistiche non sono oggetto di classificazione. Per diventare locatori turistici occorre presentare alla Provincia nella quale è ubicato l'immobile: il modulo di comunicazione la scheda dettaglio allegata Entrambi sono scaricabili dal sito seguendo il percorso: Turismo/Operatori turistici/locazioni turistiche. Una volta compilati, devono essere inviati alla Provincia tramite oppure P.E.C., allegando copia del documento di identità, ai seguenti recapiti: turismo@provincia.padova.it oppure provincia.padova@cert.ip-veneto.net oppure tramite il S.U.A.P. Non occorre presentare S.C.I.A. di esercizio. ATTENZIONE!!! I contratti di durata superiore a 30 giorni devono essere registrati all'agenzia delle Entrate.

9 ADEMPIMENTI COMUNI 1. SEGNALAZIONE DEGLI ALLOGGIATI ALLA QUESTURA I dati dei turisti devono essere inviati alla Questura entro 24 h dal loro arrivo. Per ottenere le credenziali per l'invio telematico dei dati si deve contattare la Questura (dopo aver ottenuto la classificazione o presentato alla Provincia il modulo di locazione turistica: tel questura: focalpoint.pd@poliziadistato.it 2. DATI STATISTICI Il movimento dei turisti arrivi e partenze - deve essere inserito nel sito regionale mensilmente (entro il giorno 5 del mese successivo). Per ottenere le credenziali per l'invio telematico dei dati statistici, ci si deve registrare nel sito internet regionale al seguente indirizzo: cliccare su Registazione Account Per informazioni: Provincia di Padova statistica@provincia.padova.it fax tel Marisa Masiero 3. IMPOSTA DI SOGGIORNO I titolari di strutture situate nei comuni ove sia istituita l Imposta di soggiorno sono tenuti ad informarsi presso gli uffici competenti in merito alle modalità operative derivanti da tale imposta. A Padova l'imposta deve essere versata nei quindici giorni successivi di ciascun trimestre solare (termine perentorio). E' necessario in ogni caso contattare il Comune presso il quale si trova la struttura per avere informazioni circa l'eventuale variazione della tassa trasporto rifiuti. E' altresì necessario altresì informarsi per la variazione dell'importo del canone RAI Per ulteriori chiarimenti la Regione ha predisposto delle FAQ per le varie tipologie di ricettività che potete anche trovare sul nostro sito.

10 AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO Normativa di riferimento L.R. 33/2002 art , attualmente in vigore L.R. 11/2013 art , entreranno in vigore quando la Regione avrà emanato la DGR attuativa Attività delle Agenzie di Viaggio e Turismo (art. 62 e 63 L.R. 33/2002) Esercitano attività di produzione, organizzazione viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi turistici o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti Le tipologie previste dalla normativa regionale sono, quindi, le seguenti: agenzie che producono pacchetti turistici (tour operator) senza vendita diretta al pubblico; agenzie che vendono al pubblico viaggi organizzati in proprio o da altre agenzie (travel agent); agenzie che svolgono entrambe le attività Cosa serve per aprire un'agenzia di Viaggio e Turismo denominazione: è necessaria la preventiva autorizzazione della Provincia sulla scelta per l'agenzia di Viaggi e turismo; disponibilità di locali: i locali devono essere dotati di agibilità e con destinazione d'uso commerciale o direzionale. I locali devono essere aperti al pubblico. Se i locali sono in locazione si deve produrre anche copia del contratto regolarmente registrato. Non sono più richieste misure minime di superficie, né presenza obbligatoria di servizi igienici, né che l'ingresso sia sulla strada. La Regione del Veneto non ammette le Agenzie on-line, nel senso che è sempre richiesta una sede fisica, con i requisiti di cui sopra, anche per quelle Agenzie che svolgono la loro attività solo tramite sistemi informatici; polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, con massimale non inferiore a 2 milioni di Euro e comunque congruo. A seguito dell'abrogazione del Fondo nazionale di Garanzia ad opera dell'art. 9 della L. 115/2015, ora grava sugli organizzatori e sugli intermediari l'onere di far fronte con polizze assicurative, garanzie bancarie o adesione a Fondi la copertura per i casi di insolvenza e fallimento; direttore tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo. Oggi non è richiesta l'esclusività della prestazione del Direttore presso l'agenzia, ma da quando entrerà in vigore la DGR attuativa della L.R. 11/2013, le nuove Agenzie dovranno avere un Direttore in esclusiva. Solo per le filiali è ammesso avere lo stesso Direttore dell'agenzia sede principale. Per le Agenzie già esercitanti che oggi hanno un Direttore condiviso con altre Agenzie, la Regione con DGR n.1327/2013 ha stabilito un regime transitorio;

11 Le Agenzie di Viaggio e Turismo devono: tenere esposti nei locali l'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla Provincia (quando entrerà in vigore la L.R. 11/2013 dovrà essere esposta la SCIA) comunicare ogni anno alla Provincia il rinnovo delle polizze assicurative (altrimenti sanzione e revoca dell'autorizzazione) essere aperte al pubblico definire il periodo di apertura (annuale o stagionale con non meno di 6 mesi per anno) comunicare alla Provincia i programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite comunicazione variazioni elementi autorizzazione Direttore Tecnico per esame: coloro che hanno diploma scuola secondaria superiore e 3 anni di attività in Agenzia, ovvero chi ha laurea in economia del turismo e 6 mesi in agenzia ovvero anche senza alcun periodo lavorativo per chi ha laurea (anche generica) e diploma post universitario in materia turistica; per formazione/attività e solo se si apre una nuova agenzia o per cambio di direttore tecnico in Agenzia già esistente: 5 anni consecutivi come Titolare di un'agenzia di viaggio e turismo 5 anni consecutivi come Dirigente o Responsabile di reparto inquadrati come quadro A, quadro B, livello II o superiore 5 anni consecutivi come Dipendente inquadrati come quadro A, quadro B, livello I, livello II 5 anni consecutivi come Socio oppure come Institore oppure come Legale Rappresentante, che abbia prestato effettiva attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo continuativo 3 anni consecutivi come Titolare di un'agenzia di viaggio e turismo + 3 anni di formazione professionale 4 anni consecutivi come Titolare di un'agenzia di viaggio e turismo + 2 anni di formazione professionale 3 anni consecutivi come Titolare di un'agenzia di viaggio e turismo + 5 anni di lavoratore subordinato 5 anni consecutivi come dipendente di livello V o superiore + 3 anni di formazione professionale 6 anni consecutivi come dipendente di livello V o superiore + 2 anni di formazione professionale La formazione professionale deve essere dimostrata dai seguenti titoli di studio: Diploma di maturità o qualifica professionale ad indirizzo turistico (per es. Diploma di maturità in Perito Turistico rilasciato da Istituti Tecnici per il Turismo; Diploma di maturità in Operatore Turistico rilasciato da Istituti Professionali per il Turismo o per il Commercio con indirizzo turistico; Diploma di Addetto agli Uffici Turistici rilasciato da Istituti Professionali per il Turismo; Laurea I e II livello ad indirizzo turistico; Master ad indirizzo turistico Corsi di formazione professionale ad indirizzo turistico, riconosciuti da Regioni italiane e comprovati mediante attestazione di frequenza o attestati di profitto

12 FIGURE PROFESSIONALI DEL TURISMO Guida Turistica: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali (art. 82, primo comma) E Guida turistica colui che, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. La figura di Guida Turistica, così come prevista dalla L.R. 33/2002, è stata innovata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 della L. 97/2013, nonché dei Decreti del Ministero per i beni e le Attività Culturali e del Turismo del 7 aprile 2015 (individuazione dei siti regionali) e dell'11 dicembre 2015 (individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione) nonché della D.G.R. Veneto n. 51/2015. Si sono venute a individuare, conseguentemente, due figure di Guida Turistica: 1. la prima che può svolgere, una volta abilitata ex L.R. 33/2002 così come modificata dalla DGR 51/2015, la sua attività in tutto il territorio nazionale ad esclusione dei siti specialistici; 2. la seconda che potrà effettuare le visite guidate anche all'interno dei siti specialistici regionali individuati dal DM 7 aprile, per i quali si sia abilitata secondo le procedure previste dal DM dell'11 dicembre Guida naturalistico-ambientale: chi, per professione, esercita l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine. In relazione ai mezzi con cui viene esercitata l'attività nell'ambito della professione di guida naturalistico-ambientale, la Giunta regionale individua la specifica figura professionale di chi esercita la attività a cavallo o con altro animale. (art. 82, quarto comma) Accompagnatore Turistico: chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito (art. 82, secondo comma) Animatore Turistico: chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali (art. 82, terzo comma) Per poter esercitare è necessario: conseguire un abilitazione mediante superamento di svariate prove scritte ed orali (diverse per ogni tipo di professione); iscriversi nell elenco provinciale ove si ha la residenza; ottenere dalla Provincia il tesserino per l'esercizio (è stata abrogata la licenza rilasciata dai Comuni

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