COMUNE DI GALLIPOLI. Provincia di Lecce REGOLAMENTO
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1 COMUNE DI GALLIPOLI Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER I PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE Approvato dal Commissario straordinario con deliberazione n. 8 del 24 /01/2012 e modificato con deliberazione nr. 66 del 16/04/2012 CONFORME ALLE DISPOSIZIONI: della Legge 287/1991, D.Lgs. 59/2010, Legge 122/2010 Regolamento regionale 03/2011 1
2 Redattore: Ufficio commercio Comune di Gallipoli REGOLAMENTO COMUNALE PER I PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE INDICE Norme Articolo 1 Principi generali Articolo 2 Definizioni e specificazioni dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Articolo 3 Tipologia pubblici esercizi ed apertura nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Articolo 4 Autorizzazioni temporanee (ex art. 103 T.U.L.P.S.) Articolo 5 Esercizi di cui all art. 3 comma 6 della legge nr. 287/1991 come sostituito dall art. 64 comma 7 del D.Lgs. nr. 59/2010 Articolo 6 Variazioni (superficie di somministrazione ampliamento/riduzione, modifiche Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 societarie, variazione delegato somministrazione Trasferimento di sede di esercizi autorizzati Subingresso reintestazione - cessazione Subentro e contestuale trasferimento di sede Norme generali Competenze dirigenziali Provvedimenti comunali di decadenza Provvedimenti comunali di revoca e di divieto di prosecuzione attività Distanze Tipologie miste Autorizzazioni/scia stagionali Norme finali Sanzioni 2
3 Articolo 1 - Principi Generali. 1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono espressione dell iniziativa economica privata, ai sensi e per gli effetti dell art. 41 della Costituzione e sono esercitate in un regime di libera concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità di accesso e di funzionamento del mercato, senza alcuna forma di contingentamento e di distanze minime tra gli esercizi così come previsto dal Decreto Legislativo nr. 59/2010. Articolo 2 Definizioni e specificazione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 1 Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, gli esercizi che effettuano la vendita per il consumo sul posto, con relativo servizio assistito, che comprende i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell esercizio o in un area all aperto privata, pubblica o di uso pubblico, aperta al pubblico, a tal fine appositamente attrezzata e gestita; b) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico, l attività svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nelle associazioni e nei circoli privati, nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore; c) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata, al chiuso e all aperto, utilizzata per la funzionalità del servizio. Costituiscono superfici di somministrazione l area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale tra tali elementi. Non rientra nella definizione l area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici, spogliatoi e servizi; d) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore medesimo, ai familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso l abitazione del consumatore, nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro o di studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attività similari; e) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali e sulle superfici di cui alle lettere a) e c). Articolo 3 - Tipologia pubblici esercizi ed apertura nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 1. L'apertura di nuovi pubblici esercizi, come di seguito classificati in tipologie di autorizzazione, ai sensi dell art. 5 della legge nr. 287 e' soggetta a SCIA: - di tipologia A :esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 3
4 - di tipologia B: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qulalsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); - di tipologia C: esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; - di tipologia D: esercizi di cui alla tipologia B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 2. Senza necessità di ulteriori titoli abilitativi, gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, pastigliaggi e ogni altro prodotto preconfezionato all origine. 3. La SCIA, redatta sugli appositi modelli reperibili sul sito internet del comune di Gallipoli e predisposti dall ufficio deve contenere la documentazione richiesta in detti modelli. Articolo 4 - Autorizzazioni temporanee (ex art. 103 T.U.L.P.S.). 1. In occasione di sagre, fiere, feste, mercati e altri eventi comunque denominati, o di altre riunioni straordinarie di persone,concerti, e attività di intrattenimento e spettacolo (definite tutte le precedenti attività manifestazioni), possono essere autorizzate attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la cui validità è limitata ai soli giorni delle manifestazioni. L autorizzazione è di norma concessa con il provvedimento di G.C. di cui all art. 8 del regolamento comunale per la disciplina dell attività commerciale sulle aree pubbliche, o con il provvedimento di G.C. autorizzativo allo svolgimento della manifestazione. Articolo 5 Esercizi di cui all art. 3 comma 6 della legge nr. 287/1991 come sostituito dall art. 64 comma 7 del D.Lgs. nr. 59/ L esercizio delle sottoelencate attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 3 comma 6 della L. 287/91 come sostituito dall art. 64 comma 7 del D.Lgs 59/2010 sono soggette a SCIA: a. al domicilio del consumatore; b. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c. negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d. negli esercizi di cui all articolo 5 comma 1 lettera c nei quali sia prevalente l attività congiunta di trattenimento e svago; e. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f. in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g. nelle scuole, negli ospedali, nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h. nei mezzi di trasporto pubblico. 4
5 Articolo 6 Variazioni (superficie di somministrazione ampliamento/riduzione, modifiche societarie, variazione delegato somministrazione). 1. Le variazioni relative alla superficie di somministrazione (ampliamento/riduzione), modifiche societarie, variazione delegato alla somministrazione sono soggette a SCIA. La SCIA, redatta sugli appositi modelli reperibili sul sito internet del comune di Gallipoli e predisposti dall ufficio deve contenere la documentazione richiesta in detti modelli. Articolo 7 - Trasferimento di sede di esercizi autorizzati. 1. Il trasferimento di sede è soggetto a SCIA. La SCIA, redatta sugli appositi modelli reperibili sul sito internet del comune di Gallipoli e predisposti dall ufficio deve contenere la documentazione richiesta in detti modelli. 2. Nel caso di trasferimenti di sede i locali devono possedere i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M nr. 564 e D.M nr L attività in ogni caso non può essere sospesa per un periodo superiore a dodici mesi. 4. Il titolare dell'autorizzazione/scia di un esercizio sospeso, che richieda il trasferimento di sede del medesimo, e' tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova localizzazione entro la data di scadenza della sospensione. 5. Qualora tale periodo sia insufficiente, per motivi oggettivi, potra' richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione con adeguata motivazione. Il cumulo del termine in ogni caso non può essere superiore a dodici mesi. 6. Non possono essere trasferiti separatamente dalle attivita' principali gli esercizi di somministrazione che sono inseriti in particolari strutture ed elencati ai punti b), c), d), e) e g) dell'art. 5 del presente regolamento. Articolo 8 - Subingresso - reintestazione- cessazione. 1. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a SCIA ed è subordinato all effettivo trasferimento dell attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante. La SCIA, redatta sugli appositi modelli reperibili sul sito internet del comune di Gallipoli e predisposti dall ufficio deve contenere la documentazione richiesta in detti modelli. 2. In caso di subingresso nella titolarita' o nella gestione dell'azienda e' fatto obbligo all'esercente di continuare l'attivita' dell'azienda nei locali oggetto dell'autorizzazione/scia in cui subentra e, qualora l'attivita' fosse sospesa, dovra' riattivarla all'interno del periodo massimo concesso dalla legge per la sospensione (12 mesi). 3. Il subentrante puo' proseguire l'attivita' se l'esercizio e' attivo, purche' sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa. 4. Nel caso di subingresso mortis causa la SCIA deve essere presentata dall erede o dagli eredi, uno con il consenso dell altro o, tutti assieme se costituiti in comunione ereditaria, entro un anno 5
6 a decorrere dalla morte del titolare; entro tale periodo dovrà altresì essere acquisito nel caso non se ne fosse già in possesso, il requisito professionale. 5. Nel caso in cui il subentrante per causa di morte (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico nr. 3635/c del ) non sia in possesso della qualificazione professionale per l attività di somministrazione di alimenti e bevande, l erede/i o il legale rappresentante della società può/possono proseguire l attività per il termine massimo di centottanta giorni dalla data di apertura di successione. Decorso il suddetto periodo dovrà essere in possesso di detto requisito. In ogni caso anche quando si verifica un subingresso a causa di morte, gli esercizi pubblici non possono rimanere chiusi ed inattivi per un periodo superiore a dodici mesi. 6. Il subentrante per atto tra vivi, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, non puo' esercitare l'attivita' se non è in possesso del requisito professionale e abbia provveduto alla comunicazione del subentro mediante scia. L attività non potrà essere sospesa per un periodo superiore a dodici mesi. 7. Qualora, in sede di subentro, si verifichi anche una variazione dei locali dell'esercizio, dovra' essere presentata SCIA producendo la documentazione necessaria relativa alla parte variata. 8. Il titolare di autorizzazione/scia, che cessa l'attivita', e' tenuto a presentare SCIA al Comune di Gallipoli. 9. Il titolare dell autorizzazione amministrativa/scia, nel caso di reintestazione di autorizzazione amministrativa/scia per pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, non può esercitare l attività se non presenta apposita SCIA. L attività non potrà essere sospesa per un periodo superiore a dodici mesi. Articolo 9 - Subentro e contestuale trasferimento di sede. Il subingresso e contestuale trasferimento di sede dell esercizio in altri locali, è soggetto a scia. L attività non può essere sospesa per un periodo superiore a dodici mesi. Articolo 10 - Norme generali. 1. L'apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il subingresso,la reintestazione, il trasferimento di sede l ampliamento/riduzione della superficie di somministrazione, il cambio del delegato alla somministrazione, dell amministratore unico, della compagine societaria e la comunicazione di cessazione attività, sono soggette a SCIA. La SCIA, redatta sugli appositi modelli reperibili sul sito internet del comune di Gallipoli e predisposti dall ufficio deve contenere la documentazione richiesta in detti modelli. 2. Le autorizzazioni amministrative/scia per la somministrazione di alimenti e bevande hanno validità permanente. 3. Il Comune nel caso di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, accerta, tramite l organo di P.M. e/o dell autorità di pubblica sicurezza la conformita' dei locali ai criteri stabiliti dal D.M. nr. 564/92. Gli stessi possono, ai fini della sorvegliabilità dell esercizio, apporre apposite prescrizioni di esercizio che hanno carattere vincolante per l esercente. Nel caso di subingresso o di reintestazione, nel caso di cambio di amministratore o di delegato alla somministrazione senza che siano state apportate modifiche ai locali ed alle attrezzature non è necessario redigere nuovo verbale di sorvegliabilità ai sensi del D.M. nr. 564/92 a condizione che venga dichiarato/autocertificato nella SCIA che non sono state apportate modifiche ai locali ed alle attrezzature. Fanno eccezione i casi in cui trattasi di locali per i quali è stata rilasciata 6
7 autorizzazione amministrativa prima dell entrata in vigore del D.M. 564/92 ed i casi in cui sono state apposte prescrizioni di esercizio. 4.Nel caso di nuova apertura e nei casi di trasferimento di sede l attività di somministrazione dovrà essere iniziata, salvo proroga in caso di comprovata necessità, entro 180 giorni dalla data di presentazione della SCIA. 5. L'attivita' puo' essere sospesa per un massimo di 12 mesi. 6. La sospensione di attivita' di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande non stagionale, qualora debba protrarsi per più di un mese, deve essere comunicata al Comune entro dieci giorni prima dell inizio della sospensione stessa. Il termine massimo della sospensione è quello previsto dal precedente comma 5. Articolo 11 Competenze dirigenziali. 1. Il dirigente della struttura in cui e' inserito l Ufficio per le attivita' commerciali provvedera' ad integrare, definire, precisare procedimenti e modulistica, con propri atti, nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi espressi nel presente regolamento. 2. Gli atti dirigenziali saranno opportunamente pubblicizzati per l'informazione ai cittadini,tramite il sito istituzionale del Comune all indirizzo 3. Allo stesso spettano i provvedimenti di diffida, decadenza, revoca, rideterminazioni delle sanzioni a seguito di scritti difensivi, ogni altro atto gestionale inerente la materia. Articolo 12 - Provvedimenti comunali di decadenza. 1. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi: a) qualora il titolare dell attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all articolo 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010; b) qualora il titolare sospenda l attività per un periodo superiore a dodici mesi; c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell Interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall Amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali; d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l esercizio entro centottanta giorni. ARTICOLO 13 Provvedimenti comunali di revoca e di divieto di prosecuzione attività. 1. Le autorizzazioni/scia e i titoli abilitativi possono essere revocati: a) per perdita dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.; b) per abuso da parte della persona autorizzata ai sensi dell art. 10 del T.U.L.P.S. 2. Ai sensi dell art. 19 comma 3 della legge 241/1990 l Amministrazione competente, inoltre, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 dell art. 19 della legge nr. 241/1990, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato 7
8 dall Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, l amministrazione, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Articolo 14 Distanze. Non sono previste distanze minime tra esercizi di qualsivoglia tipologia. Articolo 15 Tipologie miste. Per un medesimo locale possono essere presentate, separatamente, scia corrispondenti alle tipologie A e B di esercizio di cui all art. 5 della legge 287/1991. Da tali locali inoltre gli esercizi possono essere trasferiti separatamente. Non è consentito l'abbinamento della tipologia "C" con altre tipologie di esercizi. Non è consentito l abbinamento della tipologia D con la tipologia B ed A. Articolo 16 Autorizzazioni/scia stagionali. 1. Le SCIA hanno carattere annuale, ma potranno anche essere presentate con validità stagionale. Tale ridotta validità temporale và espressamente evidenziata in sede di presentazione della SCIA. Parimenti le attività stagionali rilasciate in data antecedente alle presenti disposizioni con autorizzazione amministrativa o presentate con scia, potranno essere trasformate in annuali su richiesta degli interessati o viceversa a stagionali presentando in ambo i casi apposita SCIA. 2. Le autorizzazioni/scia stagionali non potranno avere durata superiore a sei mesi annui. Articolo 17 Norme finali. 1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla legge nr. 287/1991, al decreto legislativo nr. 59/2010, alla legge nr. 122/2010, alla legge nr. 241/1990 e al Regolamento Regionale nr. 3/ Le disposizioni precedenti al presente regolamento si intendono abrogate. Articolo 18 Sanzioni. Fatta eccezione per i casi in cui le sanzioni per violazione delle norme del presente regolamento sono previste dalle disposizioni di leggi in materia chiunque non rispetti quanto stabilito nel presente regolamento è soggetto a sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00. Avverso i processi verbali redatti è possibile proporre, nel termine di giorni trenta dalla data di notifica del processo verbale, scritti difensivi indirizzati al sig. Sindaco del Comune di Gallipoli. Resta ferma in tutti i casi previsti dalla legge l applicazione di eventuali sanzioni accessorie. 8
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