BENEPERSONA PIÙ. FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione per la copertura Infortuni, Malattia ed Assistenza

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1 FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione per la copertura Infortuni, Malattia ed Assistenza Il presente Fascicolo Informativo contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

2 NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO TUTTI I DATI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO AGGIORNATI AL 1 GENNAIO 2014 Mod. NI di 16 Nota Informativa

3 PREMESSA pag. 4 A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE pag Informazioni generali pag Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa di assicurazioni pag. 5 B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO pag Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni pag Periodi di carenza contrattuali pag Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità pag Aggravamento e diminuzione del rischo e variazioni nella professione pag Premi pag Adeguamento del premio e delle somme assicurate pag Diritto di recesso pag Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto pag Legge applicabile al contratto pag Regime fiscale pag. 10 C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI pag Sinistri - Liquidazione dell indennizzo pag Assistenza diretta - Convenzioni pag Reclami pag Arbitrato pag. 12 GLOSSARIO pag. 13 Mod. NI di 16 Nota Informativa

4 Mod. NI di 16 Nota Informativa

5 NOTA INFORMATIVA (ai sensi del Regolamento IVASS n 35 del 26 maggio 2010) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA INFORTUNI, MALATTIA ED ASSISTENZA PREMESSA - La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. - Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Mod. NI di 16 Nota Informativa

6 A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 - INFORMAZIONI GENERALI a) Generali Italia S.p.a. (di seguito Società o Impresa ) è una società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto al n.026 dell Albo dei gruppi Assicurativi; b) la sede legale è in Via Marocchesa, Mogliano Veneto (TV) Italia; c) recapito telefonico: ; sito internet: indirizzo di posta elettronica: info@augusta.generali.com d) la Società è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n dell Albo delle imprese di assicurazione. Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. 2 - INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONI Patrimonio netto Euro ,00; Capitale Sociale Euro ,00; Totale riserve patrimoniali Euro ,00. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 - l indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Mod. NI di 16 Nota Informativa

7 B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO BENEPERSONA Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. Avvertenze in caso di durata poliennale il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Se il contratto è annuale la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza. Si rinvia all Art. 9, Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione delle Norme comuni a tutte le Parti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3 - COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI BenePersona Più offre una copertura modulare e personalizzabile per far fronte ai rischi derivanti da infortunio. Prevede inoltre alcune garanzie Malattia, sottoscrivibili anche singolarmente. Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all interno di quelle previste dalle seguenti Parti: PARTE I: Infortuni Prevede la corresponsione di un indennizzo a seguito del verificarsi di un infortunio che l Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate e di ogni altra attività non avente carattere professionale e dal quale derivi la morte (Art. 4), l invalidità permanente (Art. 5) e/o l inabilità temporanea (Art. 6) dell Assicurato. La garanzia Diaria da infortunio (Artt. 7, 8, e 9) assicura il pagamento dell importo convenuto e indicato sul modulo di Polizza per ogni giorno di ricovero e/o convalescenza e/o gessatura. L Assicurato potrà optare inoltre per la garanzia Rimborso spese sanitarie da infortunio (Art. 10) per avere il rimborso delle spese affrontate dopo l evento. Le garanzie principali (Morte e Invalidità Permanente) possono essere integrate con altre garanzie accessorie: Danno estetico (Art. 11) e Perdita anno scolastico (Art. 12). PARTE II - Diaria da infortunio e malattia Garantisce il pagamento dell importo convenuto e indicato sul modulo di Polizza per ogni giorno di ricovero. L Assicurato può optare anche per la garanzia accessoria Diaria da convalescenza e gessatura. PARTE III - Grande Intervento Chirurgico Garantisce il rimborso delle spese sostenute dall Assicurato seguito di grande intervento chirurgico, intendendosi per tali quelli riportati nell Allegato 4 delle Condizioni di Assicurazione, sino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza. PARTE IV - Invalidità Permanente da Malattia Garantisce all Assicurato il pagamento di un indennizzo, fino alla concorrenza del capitale assicurato, in caso di invalidità permanente conseguente a malattia. L indennizzo verrà determinato in base alla Tabella riportata nell Art. 6. Nessun indennizzo spetta quando l Invalidità accertata è inferiore al 25%. Mod. NI di 16 Nota Informativa

8 PARTE V - Assistenze Garantisce una serie di prestazioni di assistenza in caso di infortunio o malattia. Tale garanzia è accessoria alle Parti precedenti. Per gli aspetti di dettaglio di ogni singola garanzia si rinvia alle Condizioni di Assicurazione. Avvertenze comuni a tutte le Parti: La copertura assicurativa concessa con il prodotto BenePersona Più prevede inoltre delle esclusioni valide per tutte le Sezioni di Polizza. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt. 1, 2 e 3 (Parte I), Art. 2 (Norme Comuni Parte II, III, IV) e Art. 3 (Parte V) delle Condizioni Generali di Assicurazione. L indennizzo spettante viene determinato, sulla base dei criteri stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti dei capitali e dei massimali assicurati e con applicazione delle franchigie previste. Esempi: - Indennizzo per Invalidità Permanente da infortunio: Capitale assicurato Euro ,00; franchigia a scaglioni (3% fino a Euro ,00-5% da Euro ,00 a Euro ,00-10% da Euro ,00 a Euro ,00-15% da Euro ,00). In caso di sinistro, che abbia comportato una IP accertata pari a 20 punti, l indennizzo viene così determinato: Indennizzo: Euro *(20-3)% + Euro *(20-5)% = Euro ,00 - Indennizzo per Invalidità Permanente da Malattia: Capitale assicurato Euro ,00; franchigia assoluta 25%. In caso di sinistro che abbia comportato una IP accertata pari a 38 punti l indennizzo viene determinato in base alla tabella riportata nell Art. 6 e, in questo caso, è pari al 30% della somma assicurata: Indennizzo: Euro *30% = Euro ,00 - Indennizzo per inabilità temporanea: Somma giornaliera assicurata: Euro 50,00. Franchigia: 7 giorni. Il sinistro comporta un inabilità temporanea documentata di 15 giorni. Indennizzo: Euro 50*(15-7) = Euro Massimale: il massimale, riportato nel modulo di Polizza, è annuo e per persona e costituisce il massimo impegno dell Impresa di Assicurazione. - Diaria: diaria giornaliera da ricovero assicurata: Euro 100. In caso di ricovero di durata pari a 7 giorni l indennizzo sarà pari a: Euro 100*7 = Euro PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI Avvertenza La copertura assicurativa per le sole garanzie Diaria da infortunio e malattia, Rimborso spese da Grande Intervento Chirurgico e Invalidità Permanente da Malattia prevede dei termini di carenza. Si rinvia all Art. 3 della Parte Norme Comuni - Parte II, III, IV delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Mod. NI di 16 Nota Informativa

9 5 - DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - QUESTIONARIO SANITARIO - NULLITÀ Avvertenze Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Impresa di assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (Art. 2, Norme Comuni a tutte le Parti, delle Condizioni di Assicurazione). La compilazione delle dichiarazioni sanitarie e dell eventuale questionario sanitario deve essere fatta in maniera precisa e veritiera. Avvertenza sono presenti cause di nullità. Esempio: l Assicurato dichiara di essere un impiegato (classe di rischio A), ma esercita l attività di calciatore professionista (soggetto non assicurabile). 6 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE L Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (Articolo 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive. Si rinvia agli Artt. 6 e 7 delle Norme comuni a tutte le Parti delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Esempio di aggravamento del rischio: attività dichiarata al momento della stipula: Impiegato amministrativo (classe di rischio A). Nuova attività: geometra con accesso ai cantieri (classe di rischio C). 7 - PREMI La periodicità di pagamento del premio è indicata in Polizza alla voce FRAZIONAMENTO - SVILUPPO DI PREMIO della Scheda di Polizza. Sono ammessi i seguenti frazionamenti di premio: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale). Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi: - assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all impresa o intermediario, espressamente in tale qualità - ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l intermediario) Mod. NI di 16 Nota Informativa

10 - denaro contante per importi fino a Euro 750, limite annuo per contratto. (*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. Per quanto attiene alle modalità di pagamento si rinvia all Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - delle Norme Comuni a tutte le parti. Avvertenza è prevista l applicazione di sconti di premio in presenza di determinate condizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in allegati specifici. 8 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Qualora sul modulo di Polizza sia indicato l indice iniziale di adeguamento, le somme assicurate, il premio e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione sono soggetti annualmente ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice costo della vita). L adeguamento automatico non è operante qualora venga attivata la parte IV - Invalidità Permanente da Malattia. Si rinvia all Art. 13, Adeguamento automatico, delle Norme comuni a tutte le parti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Inoltre, ad ogni tacito rinnovo, per la sola garanzia Invalidità Permanente da malattia, il premio viene aggiornato in base all età raggiunta dagli Assicurati. 9 - DIRITTO DI RECESSO Avvertenze La Polizza prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla Legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all Art. 11, Recesso in caso di sinistro, delle Norme comuni a tutte le parti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Mod. NI di 16 Nota Informativa

11 11 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, valgono le norme di Legge (Art. 17, Rinvio alle norme di Legge, delle Condizioni Generali di Assicurazione) REGIME FISCALE Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modifiche ed integrazioni: l imposta attualmente è pari al 2,5% per le Parti I Infortuni, II - Diaria da Infortunio e malattia, III - Rimborso spese da grande intervento chirurgico e IV - Invalidità permanente da malattia; è pari al 10% per la Parte V - Assistenze. Mod. NI di 16 Nota Informativa

12 C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13 - SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Avvertenza Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Società non appena ne abbiano la possibilità. In caso di infortunio la denuncia deve contenere il luogo, il giorno e l ora dell evento, le cause che l hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l entità e la sede delle lesioni: il decorso delle stesse deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta. In caso di ricovero la denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi e i motivi delle prestazioni prescritte. In caso di malattia che abbia comportato un Invalidità Permanente, questa deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa possa interessare la suddetta garanzia; in caso di scadenza del contratto la denuncia può essere presentata non oltre un anno dalla cessazione dello stesso. In ogni caso l Assicurato deve sottoporsi, a spese della Società, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla stessa e deve consentire qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria. Si rinvia agli Artt. Denuncia del sinistro e obblighi relativi (Parte I (Art. 13), Parte II (Art. 3), Parte III (Art. 2) e Parte IV (Art. 4). Relativamente alla Parte V - Assistenze - si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance Italia S.p.A. (Art. 4 della Parte V) ASSISTENZA DIRETTA - CONVENZIONI Avvertenza il contratto non prevede la possibilità per l Assicurato di usufruire del pagamento diretto delle spese di ricovero rivolgendosi agli istituti di cura convenzionati RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. Reclami Generali-Augusta Via Mazzini, TORINO fax: reclami@augusta.generali.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Mod. NI di 16 Nota Informativa

13 assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell intermediario di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: market/finservices-retail/finnet/index en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria ARBITRATO In caso di controversia tra le parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. Avvertenza in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all Autorità Giudiziaria. Mod. NI di 16 Nota Informativa

14 GLOSSARIO ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto con il quale l assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Articolo 1882 del Codice Civile). BENEFICIARIO Il soggetto o i soggetti ai quali la Società deve liquidare l indennizzo in caso di sinistro mortale. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. CONVALESCENZA Periodo tra la fine della fase acuta dell alterazione dello stato di salute e la stabilizzazione o la guarigione. DAY HOSPITAL Degenza diurna in Istituto di cura, che non comporta pernottamento, documentato da cartella clinica. DAY SURGERY Intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura in regime di degenza diurna, che non comporta pernottamento, documentato da cartella clinica. FRANCHIGIA Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. GESSATURA Immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti realizzati con gesso espressamente modellato o altri materiali similari; ovvero immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione, effettuata in un Istituto di cura e comunque da specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali. È equiparata a gessatura l immobilizzazione dovuta a fratture scomposte delle coste e del bacino o a frattura composta di almeno due archi costali. Non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell efficacia della garanzia assicurativa: a) le fasce elastiche in genere; b) i bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti molli ; c) i busti ortopedici elastici (CAMP 35, MZ e simili); Mod. NI di 16 Nota Informativa

15 d) i collari di Schanz, Colombari o Philadelphia; e) altri mezzi di semplice sostegno, contenimento o di immobilizzazione aventi analoghe caratteristiche di quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c), d). INABILITÀ TEMPORANEA Temporanea incapacità ad attendere all occupazione professionale dichiarata in Polizza. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società a termini di Polizza in caso di sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche obiettivamente rilevabili. INTERVENTO CHIRURGICO Interventi terapeutici o diagnostici mediante uso di strumenti chirurgici, ovvero mediante utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA La perdita definitiva, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. ISTITUTO DI CURA L ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate con i Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza o di soggiorno, nonché colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. MALATTIA Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. MALATTIA COESISTENTE Malattia o invalidità presente nell Assicurato, che non determini alcuna influenza sulla malattia denunciata come sinistro, e sulla Invalidità Permanente da essa causata, in quanto interessa sistemi organo-funzionali diversi. MALATTIA CONCORRENTE Malattia o invalidità presente nell Assicurato, che determini una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata come sinistro, e sulla Invalidità Permanente da essa causata, in quanto interessa uno stesso sistema organo - funzionale. NUCLEO FAMILIARE Le persone riportate dallo stato di famiglia e i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico. Personale infermieristico: Addetti preposti all assistenza e forniti di specifico diploma. Mod. NI di 16 Nota Informativa

16 POLIZZA Il documento contrattuale che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RICOVERO Degenza in Istituto di cura che comporta pernottamento. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l assicurazione. SOCIETÀ Generali Italia S.p.A. STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno - incaricata dalla Società di effettuare le prestazioni e le assistenze previste in Polizza. Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale Philippe Donnet Mod. NI di 16 Nota Informativa

17 Mod. NI di 16 Nota Informativa

18 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTTI I DATI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO AGGIORNATI AL 1 GENNAIO 2014 Indice Pagina 4 Cos è BenePersona Più PARTE I - INFORTUNI Delimitazione del rischio 6 Art. 1 Definizione di infortunio 7 Art. 2 Ambito d applicazione 8 Art. 3 Esclusioni 8 Art. 4 Morte 9 Art. 5 Invalidità Permanente 12 Art. 6 Inabilità Temporanea 13 Art. 7 Diaria da ricovero da infortunio 13 Art. 8 Diaria da convalescenza da infortunio 13 Art. 9 Diaria da gessatura da infortunio 14 Art. 10 Rimborso spese sanitarie da infortunio 15 Art. 11 Danno estetico 16 Art. 12 Perdita anno scolastico 17 Art. 13 Denuncia dell infortunio e obblighi relativi 17 Art. 14 Cumulo di indennizzi 17 Art. 15 Modalità di pagamento dell indennizzo 17 Art. 16 Cambiamento dell attività professionale - Attività diversa da quella dichiarata - Attività non assicurabile PARTE II - DIARIA DA INFORTUNIO E MALATTIA Delimitazione del rischio 20 Art. 1 Garanzia base - Diaria da ricovero 20 Art. 2 Garanzia facoltativa - Diaria da convalescenza 21 Art. 3 Denuncia del sinistro e obblighi relativi 21 Art. 4 Documentazione sanitaria 1 di 60 Condizioni di Assicurazione

19 Pagina PARTE III - RIMBORSO SPESE DA GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO Delimitazione del rischio 22 Art. 1 Oggetto della Garanzia 23 Art. 2 Denuncia del sinistro e obblighi relativi 23 Art. 3 Documentazione sanitariapagina PARTE IV - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA Delimitazione del rischio 24 Art. 1 Oggetto della Garanzia 24 Art. 2 Carattere personale dell indennità 24 Art. 3 Massimo indennizzo cessazione anticipata dell assicurazione 25 Art. 4 Denuncia del sinistro e obblighi relativi 25 Art. 5 Criteri di liquidazione dell indennizzo 25 Art. 6 Modalità di liquidazione dell indennizzo NORME COMUNI ALLE PARTI II, III e IV Esclusioni - Periodi di aspettativa 27 Art. 1 Questionario sanitario 27 Art. 2 Esclusioni 28 Art. 3 Periodi di aspettativa PARTE V - ASSISTENZE Delimitazione del rischio 29 Art. 1 Oggetto della Garanzia 31 Art. 2 Norme che regolano le assistenze 32 Art. 3 Esclusioni 32 Art. 4 Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa NORME COMUNI A TUTTE LE PARTI 34 Art. 1 Persone non assicurabili 34 Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 34 Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 35 Art. 4 Assicurazione presso diversi Assicuratori 35 Art. 5 Assicurazione per conto altrui 35 Art. 6 Aggravamento del rischio 35 Art. 7 Diminuzione del rischio 35 Art. 8 Modifiche dell assicurazione 2 di 60 Condizioni di Assicurazione

20 Pagina 35 Art. 9 Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione 36 Art. 10 Oneri fiscali 36 Art. 11 Recesso in caso di sinistro 36 Art. 12 Rinuncia al diritto di rivalsa 37 Art. 13 Adeguamento automatico 37 Art. 14 Controversie - Arbitrato virtuale 38 Art. 15 Variazione della residenza 38 Art. 16 Validità territoriale 38 Art. 17 Rinvio alle norme di Legge ALLEGATO 1 39 Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente ALLEGATO 2 41 Tabella INAIL di maggiorazione valori di Invalidità Permanente ALLEGATO 3 44 Tabella elenco attività professionali ALLEGATO 4 48 Elenco grandi interventi chirurgici ALLEGATO 5 52 Criteri e parametri indicativi per la valutazione della Invalidità Permanente da Malattia 57 GLOSSARIO 59 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 3 di 60 Condizioni di Assicurazione

21 è È un assicurazione completa che indennizza i danni derivanti da infortunio, consentendovi di far fronte agli imprevisti che potrebbero compromettere la vostra salute o la vostra integrità fisica e di conseguenza il vostro patrimonio. Prevede inoltre la possibilità di accrescere la sicurezza con le garanzie Grandi Interventi Chirurgici, Diaria da Infortunio o Malattia e Invalidità Permanente da Malattia. COS E BENEPERSONA COSA ASSICURA A seconda delle garanzie sottoscritte: A seguito di infortunio, se vi è stata riconosciuta un Invalidità Permanente, garantisce un capitale proporzionato al grado di invalidità; vi rimborsa inoltre le spese di cura che avete dovuto affrontare e vi riconosce un indennità convenuta per il periodo in cui non avete potuto attendere alla vostra normale attività lavorativa. In caso di morte riconosce agli eredi o beneficiari il capitale assicurato. Assicura il pagamento dell indennità convenuta per ogni giorno di ricovero reso necessario da infortunio o malattia e per ogni giorno di successiva convalescenza. Rimborsa le spese sostenute in caso di grande intervento chirurgico. A seguito di malattia, se vi è stata riconosciuta una Invalidità Permanente, garantisce un capitale proporzionato al grado di invalidità. Vi mette a disposizione una serie di prestazioni in ambito sanitario. è BenePersona Più è composta da cinque parti distinte: Infortuni Diaria da ricovero e convalescenza Grandi Interventi Chirurgici Invalidità Permanente da Malattia Assistenze E un sistema flessibile e modulare che permette di scegliere per quali importi e per quali garanzie assicurare voi ed i vostri familiari. Comprende garanzie base ed altre facoltative che potete scegliere secondo le vostre esigenze. COM E COMPOSTA COME SI STIPULA Il Cliente espone all Agente le sue necessità ed i rischi contro i quali desidera tutelarsi. L Agente prepara per lui un preventivo dettagliato e personalizzato e fornisce al Cliente le presenti condizioni di assicurazione. Se quanto proposto è di gradimento del Cliente, l Agente, sulla base delle informazioni fornitegli, compila la Polizza nella quale specifica i dati del Contraente e degli Assicurati, le garanzie scelte, ciascuna con il relativo massimale e quelle escluse riportando le opportune indicazioni nelle diverse caselle. Il Contraente firma la Polizza e versa il relativo premio. Il contratto è ora impegnativo per le parti. 4 di 60 Condizioni di Assicurazione

22 5 di 60 Condizioni di Assicurazione

23 PARTE I INFORTUNI Delimitazione del rischio ART. 1 DEFINIZIONE DI INFORTUNIO BENEPERSONA 1. Cosa si intende per infortunio Per infortunio si intende l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all Assicurato lesioni fisiche obiettivamente rilevabili. L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato o in conseguenza di malore, vertigini o incoscienza. Sono considerati infortuni anche: l asfissia, purché non dipendente da malattia; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze o inalazioni accidentali di sostanze tossiche; l annegamento; l assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore; le infezioni causate da morsi d animali o punture d insetti (con esclusione delle infezioni malariche e le malattie tropicali, nonché le conseguenze delle punture di zecca); le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti resi necessari da infortunio; gli strappi muscolari e le ernie muscolari derivanti da sforzo; la rottura sottocutanea del tendine d Achille, del tendine del muscolo bicipite brachiale o di un altro tendine della cuffia dei rotatori, del tendine del quadricipite femorale, nei limiti di quanto riportato nell apposita tabella per l accertamento dell Invalidità Permanente. 2. Rischi con particolari delimitazioni L assicurazione vale per gli infortuni: a) Derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; b) Subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, compresi motocicli di qualsiasi cilindrata, purché l Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, o con patente scaduta, sempreché l Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro o alla dimissione dall istituto di cura se l infortunio ha comportato ricovero, o come trasportato sugli stessi; c) Derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport con esclusione di: salto dal trampolino con sci e idroscì, sci acrobatico ed estremo, bob, pugilato e atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala UIAA, arrampicata libera (freeclimbing), canoa fluviale oltre il 3 grado, salto con l elastico (bungee jumping), rafting, hydrospeed; Testo di spiegazione Sottolineiamo le caratteristiche della definizione di infortunio: è un evento dovuto a causa: fortuita: accidentale e involontaria violenta: rapida, subitanea e concentrata nel tempo esterna: proveniente dall esterno del corpo umano. Tutte queste condizioni devono sussistere contemporaneamente. Alla luce di questa definizione non sono considerati infortuni ad esempio tutte le forme di autolesionismo, il suicidio, le malattie in genere, l infarto. Il malore, le vertigini, gli svenimenti non sono infortuni, ma se a causa di una di queste situazioni l Assicurato si fa male (ad esempio cade dalla scala per un improvvisa vertigine) l eventuale infortunio è coperto da garanzia. UIAA (Union International des Associatios d Alpinisme): classifica i vari gradi di difficoltà di roccia ed è riferimento universale. 6 di 60 Condizioni di Assicurazione

24 immersioni con autorespiratore; corse e gare (e relative prove) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura. Si conviene inoltre che, in caso di Invalidità Permanente, l indennizzo dovuto a termini di Polizza è ridotto del 30% per gli infortuni verificatisi in occasione di: speleologia; corse o gare e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, sempreché praticati a livello non professionale. d) Subiti in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento rischio volo). Sono compresi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società / Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, e da Aeroclubs. e) A parziale deroga dell Art. 3 Esclusioni punto c), derivanti da guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, per un periodo massimo di 14 giorni dall inizio della guerra, dell insurrezione, dell invasione o dell occupazione militare, se l Assicurato, quale civile, risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova all estero. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni che colpiscano l Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. ART. 2 AMBITO D APPLICAZIONE L assicurazione vale per gli infortuni avvenuti nell ambito dell attività professionale dichiarata in Polizza (Rischio professionale) e delle attività legate alla vita privata (Rischio extraprofessionale). Sulla Scheda di Polizza risulta indicato in corrispondenza della voce Cod.Prof il numero identificativo della professione svolta dall Assicurato, ricavato dall Allegato 3 Tabella elenco attività professionali. L assicurazione può essere limitata: a) ai soli infortuni avvenuti nell ambito delle attività legate alla vita privata (Rischio solo extraprofessionale); b) ai soli infortuni avvenuti nell ambito dell attività professionale dichiarata in Polizza (Rischio solo professionale); sono compresi inoltre gli infortuni subiti durante: il percorso compiuto dall Assicurato dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa (rischio in itinere); l intero arco delle 24 ore qualora vengano effettuate trasferte fuori dal Comune, sede abituale di lavoro. Sempreché, in entrambi i casi a) e b), l Assicurato svolga un attività professionale alle dipendenze di terzi, vincolata ad un orario fisso e predeterminato di lavoro. Sulla Scheda di Polizza risulterà indicata in corrispondenza della voce Cod.Prof : nel caso sub a) la sigla EXTRA; nel caso sub b) il numero identificativo della professione svolta dall Assicurato. Testo di spiegazione BenePersona Più è pensata per coprire l infortunio di chi svolge un attività sportiva per semplice hobby durante il tempo libero e non per l atleta professionista. Sono inoltre esclusi alcuni sport, anche se svolti a livello non professionale perché troppo pericolosi e rischiosi. Con questa estensione si vuole garantire l Assicurato che, trovandosi all estero per turismo o per lavoro, viene sorpreso dallo scoppio di una guerra o altri eventi bellici. La copertura, purché non si partecipi alle ostilità, è attiva per 14 giorni, periodo considerato sufficiente per organizzare il rimpatrio. La probabilità che si verifichi un infortunio è collegata sia alla propria attività professionale sia a quell insieme, non ben definibile, di attività che ciascuno di noi, indipendentemente dalla professione, normalmente svolge: utilizzo di mezzi di trasporto, attività ricreative, lavori domestici, hobbistica ecc. Queste limitazioni possono essere effettuate solo da chi svolge un attività con orario chiaramente delimitato. Infatti per chi svolge un attività in proprio come il commerciante, il libero professionista, il rappresentante è impossibile distinguere l ambito professionale da quello extraprofessionale. 7 di 60 Condizioni di Assicurazione

25 ART. 3 ESCLUSIONI Testo di spiegazione L assicurazione non è operante per: a) gli infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; b) gli infortuni causati dall abuso di psicofarmaci e dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; c) gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; d) gli infarti e le ernie non traumatiche; e) gli infortuni che l Assicurato può subire durante l uso, anche come passeggero, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili; f) gli infortuni sofferti durante l arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; g) gli infortuni subiti all estero durante l espletamento del servizio militare o del servizio civile sostitutivo dello stesso; h) gli infortuni occorsi in occasione di: trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni; conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortuni. ART. 4 MORTE 1. Oggetto della garanzia La Società, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di Polizza che determini la Morte dell Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro. L indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro due anni dal giorno dell infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della Polizza. 2. Morte presunta Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, il corpo dell Assicurato non venisse ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli Articoli 60 e 62 del Codice Civile. Ove si sia trattato di infortunio, avvenuto in volo indennizzabile a termini di Polizza, o durante la navigazione, valgono le disposizioni del Codice della Navigazione. Se successivamente è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. 3. Commorienza dei coniugi In caso di morte in un unico sinistro dei coniugi, entrambi assicurati con la presente Polizza, la sola quota parte della somma assicurata spettante ai figli superstiti che al momento del sinistro risultino minorenni a carico sarà raddoppiata, restando inteso che la maggiorazione totale non potrà superare un importo pari a Euro ,00. Si possono indicare come beneficiari anche persone diverse dagli eredi legittimi o testamentari: la designazione (sempre per iscritto) può essere modificata in ogni momento anche tramite testamento. Il capitale liquidato non è soggetto a tassa di successione. Nel caso in cui uno degli eredi legittimi o dei beneficiari sia un minore, chi ne esercita la patria potestà dovrà fare istanza al Giudice Tutelare affinché disponga in merito all utilizzo della parte spettante al minore. Un caso tipico di morte presunta si verifica in occasione di disastri aerei o di naufragi: può infatti accadere che i corpi delle persone non siano più ritrovati. In questo caso BenePersona Più agisce con la sua copertura, ma è necessario esibire l istanza di morte presunta da infortunio presentata presso il tribunale. 8 di 60 Condizioni di Assicurazione

26 ART. 5 INVALIDITÀ PERMANENTE Testo di spiegazione 1. Oggetto della garanzia La Società, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di Polizza, effettua, in caso di Invalidità Permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di Invalidità Permanente accertato secondo i criteri indicati al successivo punto 3 e secondo le percentuali riportate nella Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente Allegato 1). In caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 70% sarà liquidata l intera somma assicurata. L indennizzo per Invalidità Permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della Polizza. Nel caso in cui, trascorsi due anni dall infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, l indennizzo sarà liquidato in via definitiva secondo la valutazione in riferimento al quadro presentato dall Assicurato in quel momento. 2. Franchigia su Invalidità Permanente La liquidazione dell indennizzo per Invalidità Permanente sarà effettuata applicando le percentuali di franchigia riportate sulla Scheda di Polizza. Pertanto su ciascuna fascia di capitale assicurato l indennizzo sarà dovuto solo se il grado di Invalidità Permanente accertato è superiore alla percentuale di franchigia indicata sulla Scheda di Polizza per quella stessa fascia di capitale. In caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 30%, la Società liquiderà l indennizzo dovuto senza applicazione di alcuna franchigia. 3. Accertamento del grado di Invalidità Permanente Il grado di Invalidità Permanente è accertato secondo le percentuali indicate nella Tabella riportata su Allegato 1 e secondo i seguenti criteri: nei casi di preesistenti menomazioni conseguenti ad infortuni, postumi di pregresse malattie o intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti suddette; la perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali indicate in Allegato 1 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; la perdita anatomica o funzionale di più organi o arti o loro parti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi; È una parte del danno che rimane a carico dell Assicurato: è espressa in punti percentuale che vengono detratti dai punti percentuale di danno accertato. Quando il danno si configura con valori significativi di invalidità, non si applica più la franchigia. Per determinare il grado di invalidità non conta il tipo di professione svolta, il reddito, l età o il sesso dell Assicurato, né gli eventuali danni morali, biologici o estetici. Ci si basa unicamente sulla tabella di cui all Allegato 1 e sui capitali assicurati. I valori indicati in tabella sono le percentuali di danno in caso di lesioni: sono attribuiti alle diverse parti del corpo e ne quantificano il danno in caso di perdita anatomica (es. amputazione) o funzionale (completa inutilizzazione). L ammontare dell indennizzo in caso di Invalidità Permanente è dato dalla percentuale corrispondente al danno fisico applicata al capitale assicurato. 9 di 60 Condizioni di Assicurazione

27 in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; in caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all arto superiore destro si intendono applicate all arto sinistro e viceversa. Nei casi non specificati nella Tabella dell Allegato 1, l indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell Assicurato, indipendentemente dalla sua professione. 4. Anticipo dell indennizzo L Assicurato può richiedere, non prima di 150 giorni dalla data di presentazione della denuncia di infortunio, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità e che la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Società in base alla documentazione acquisita sia superiore al 20%. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso la Società comunicherà all Assicurato l importo dell anticipo e provvederà a versarlo entro 30 giorni. Detto importo si intenderà versato a titolo di acconto sull indennizzo totale dovuto per Invalidità Permanente e come tale sarà scomputato all atto della liquidazione definitiva dello stesso. La liquidazione dell anticipo non pregiudica alcuna ragione di successiva contestazione totale o parziale del diritto all indennizzo da parte della Società e la conseguente ripetizione della somma anticipata ove risultasse in tutto o in parte contrattualmente non dovuta. 5. Spese di prima necessità Qualora l Assicurato riporti lesioni a seguito di grave infortunio indennizzabile a termini di Polizza, lo stesso potrà richiedere alla Società la concessione quale anticipo sull indennizzo di una cifra forfetaria, pari a Euro 1.300,00 a fronte di spese immediate imposte dall evento. A tal fine l Assicurato dovrà rivolgersi alla competente Agenzia e la Società potrà concedere l anticipo richiesto purché si verifichino comunque le seguenti condizioni: la richiesta deve pervenire all Agenzia entro e non oltre 30 giorni dalla data dell infortunio; le lesioni subite dovranno essere documentate e accertate dal foglio di dimissione oppure, in caso di persistente degenza, da dichiarazione della Direzione Sanitaria o da personale medico del reparto di ricovero da cui si rilevi il tipo di lesione e la causale dell infortunio; dalla documentazione sanitaria inviata all Agenzia e dagli ulteriori accertamenti eventualmente richiesti, la lesione deve comportare a giudizio del medico della Società una presunta percentuale di Invalidità Permanente pari o superiore al 10%. La Società comunicherà all Assicurato l esito della richiesta e in caso di positivo accoglimento, provvederà a versare l anticipo entro 15 giorni. Detto importo si intenderà versato a titolo di acconto sull indennizzo totale dovuto per Invalidità Permanente e come tale sarà scomputato all atto della liquidazione definitiva dello stesso. La liquidazione dell anticipo non pregiudica alcuna ragione di successiva contestazione totale o parziale del diritto all indennizzo da parte della Testo di spiegazione Esempio: sordità completa di un orecchio: danno accertato 10%. Se però l orecchio era stato precedentemente colpito da una menomazione che ne aveva diminuito del 50% la funzionalità, il danno accertato del 10% viene ridotto in proporzione del 50% e l invalidità riconosciuta sarà pertanto pari al 5%. 10 di 60 Condizioni di Assicurazione

28 Società e la conseguente ripetizione della somma anticipata ove risultasse in tutto o in parte contrattualmente non dovuta. La richiesta dell anticipo equivale a tutti gli effetti, ove non già presentata in precedenza, a denuncia di sinistro ai sensi delle Condizioni di Assicurazione. 6. Estensioni alle garanzie Morte e Invalidità Permanente A) Tabella INAIL Si conviene che per ogni Assicurato, qualora venga indicato A sulla Scheda di Polizza nella casella Estensioni, in caso di Invalidità Permanente la tabella delle percentuali prevista in Allegato 1, si intende sostituita con quella allegata al DPR 30 giugno 1965 n in vigore al 31/12/1999 e con rinuncia da parte della Società all applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa (Ex tabella INAIL, Allegato 2). Per la valutazione delle lesioni e delle menomazioni si procederà in base a quanto indicato al punto 3 Accertamento del grado di Invalidità Permanente. Per le lesioni e le menomazioni non esplicitamente menzionate nella tabella Ex INAIL, si utilizzeranno le percentuali previste nella Tabella in Allegato 1. B) Assorbimento franchigia su Invalidità Permanente Qualora venga indicato B sulla Scheda di Polizza nella casella Estensioni, si conviene di ridurre dal 30% al 10% il grado di Invalidità Permanente a partire dal quale non viene applicata alcuna franchigia (a parziale deroga del Punto 2 - Franchigia su Invalidità Permanente dell Art. 5). C) Sopravvalutazione valori di liquidazione Qualora venga indicato C sulla Scheda di Polizza nella casella Estensioni, si conviene di liquidare l I.P. accertata di grado pari o superiore al 20%, secondo le percentuali riportate nella seguente tabella: % I.P. ACCERTATA % I.P. LIQUIDATA % I.P. ACCERTATA % I.P. LIQUIDATA % I.P. ACCERTATA % I.P. LIQUIDATA % I.P. ACCERTATA % I.P. LIQUIDATA % I.P. ACCERTATA % I.P. LIQUIDATA Testo di spiegazione Sono deroghe facoltative alle condizioni di Polizza, che ampliano la garanzia secondo le specifiche esigenze dell Assicurato, valide solo se espressamente concordate tra le parti e comportano quindi una maggiorazione del premio. Per ciascun Assicurato deve essere indicata sulla Scheda di Polizza la rispettiva lettera nella casella relativa all estensione. Questa tabella ha un importante vantaggio: quantifica con percentuali più elevate le menomazioni riferite ad alcune parti del corpo, come si evidenzia negli esempi sottoriportati. Tabella Tabella Allegato 1 Allegato 2 perdita arto superiore destro 70% 85% perdita del piede 40% 50% perdita del medio della mano dx 8% 12% , , , , , , , , , , , , , , , , , di 60 Condizioni di Assicurazione

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