UFFICIO DI SORVEGLIANZA NOVARA - RECLAMO SULLA LIMITAZIONE DEI COLLOQUI DEL DIFENSORE

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1 UFFICIO DI SORVEGLIANZA NOVARA - RECLAMO SULLA LIMITAZIONE DEI COLLOQUI DEL DIFENSORE N. 1/08 R. Recl. IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA All udienza del 10 marzo 2008, nel procedimento di Sorveglianza relativo al reclamo presentato dal detenuto *******, nato in Napoli in data , attualmente detenuto presso la Casa C.le di Novara, in merito alla durata dei colloqui telefonici tra i detenuti ed il loro difensore di fiducia; difeso dall Avv. Deborah Demichele, d ufficio; A scioglimento della riserva; Visti gli atti del procedimento instaurato a seguito del combinato disposto degli artt. 35, 14 ter e 71 segg. O.P.; Verificata preliminarmente la regolarità dei prescritti avvisi al rappresentante del P.M. e al difensore; esaminata la documentazione relativa al procedimento disciplinare nonché le memorie prodotte dall interessato e dalla Direzione della Casa C.le; OSSERVA Il presente reclamo è stato proposto dal condannato in relazione alla durata del colloquio telefonico con il proprio difensore. Il detenuto in data veniva convocato nell apposita sala per effettuare la telefonata con il proprio difensore così come da lui richiesto nei giorni precedenti. Dopo circa dieci minuti la conversazione veniva interrotta senza alcun preavviso. Pensando ad un guasto tecnico chiedeva spiegazioni agli agenti presenti, apprendendo solo allora che tutte le telefonate, anche quelle con i difensori, non potevano avere durata superiore ai dieci minuti. Il reclamante lamenta l illegittimità dell operato dell Amministrazione Penitenziaria, ritenuto lesivo del diritto di difesa costituzionalmente garantito. La limitazione della durata della corrispondenza telefonica sarebbe illegittima poiché in netto contrasto con quanto disposto dall art. 24 della Costituzione e con la normativa prevista in merito ai colloqui con il difensore dall art. 35 disp. att. c.p.p., dal novellato art. 41 bis O.P. e dalla circolare DAP n. 3592/6042 del Sulla base di tali considerazioni ******* ha chiesto l'accoglimento del reclamo. Giova ricordare che l'ordinamento Penitenziario favorisce i contatti del condannato con l ambiente libero, ponendo gli stessi, insieme ai rapporti con la famiglia, tra gli elementi su cui si fonda il trattamento penitenziario (art. 15 O.P.). E consentita la corrispondenza telefonica con i familiari e, in casi particolari, con i terzi con le modalità e le cautele previste dal regolamento (art. 18 co. 5). Il regolamento di esecuzione prevede esplicitamente (art. 39) le autorizzazioni necessarie, 1 / 5

2 rilasciate dall Autorità Giudiziaria o dalla Direzione, agli imputati, condannati e internati, alla corrispondenza telefonica con congiunti e conviventi e, quando ricorrono ragionevoli e verificati motivi, anche con persone diverse da questi. Disposizioni restrittive vengono poi dettate per i ristretti condannati per i reati previsti dall art. 4 bis, primo comma, primo periodo, dell ordinamento penitenziario, in ragione della loro maggiore pericolosità. L art. 39 prevede anche che il contatto telefonico è stabilito dal personale dell istituto e fissa la durata massima della telefonata nella misura di dieci minuti. Occorre premettere che in materia di colloqui visivi e telefonici è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha stabilito la legittimità della disciplina differenziata per i detenuti e gli internati per uno dei delitti previsti dall art. 4 bis O.P., e la sindacabilità dei provvedimenti dell Autorità Penitenziaria in merito ai colloqui dei detenuti e degli internati, in quanto incidenti su diritti soggettivi, da parte del Magistrato di Sorveglianza, che decide con ordinanza impugnabile in Cassazione, secondo la procedura indicata nell art. 14 ter dell Ordinamento Penitenziario. Rileva il Magistrato, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 212/97 con la quale è stata dichiarata l illegittimità costituzionale dell art. 18 l. 354/75 nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva può conferire con il difensore fin dall inizio dell esecuzione della pena -, che l ordinamento penitenziario contempla i colloqui, anche con persone diverse dai congiunti in una prospettiva informata all esigenza di assicurare al detenuto, in certa misura, il mantenimento di relazioni familiari e sociali, ma sempre astraendo dallo specifico interesse sotteso al colloquio con il difensore, quale strumento di esercizio del diritto di difesa. E in questa prospettiva che si colloca la presenza del potere discrezionale dell Amministrazione Penitenziaria di valutare, ove la richiesta non riguardi familiari, che sussistano ragionevoli e verificati motivi ovvero motivi di urgenza o di particolare rilevanza se la telefonata si svolga con prole inferiore a dieci anni o in caso di trasferimento del detenuto. L esercizio di conferire con il difensore, in quanto strumentale al diritto di difesa, non può essere rimesso a valutazioni discrezionali dell Amministrazione Penitenziaria. Invero nella decisione della Corte Costituzionale si rinviene una precisa presa di posizione in favore della radicale sottrazione della materia dei colloqui con il difensore da ogni possibilità di compressione o limitazione, se non nei limiti eventualmente disposti dalla Legge a tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, con esclusione dell intervento di valutazioni discrezionali dell Autorità Amministrativa (come esempio di limitazione ammissibile si cita il disposto dell art. 104, terzo comma, c.p.p., che prevede una sospensione ordinata dall Autorità Giudiziaria in via eccezionale e temporanea). All Amministrazione Penitenziaria è rimessa esclusivamente la competenza a disporre le modalità pratiche di svolgimento dei colloqui con il difensore, senza possibilità di esercitare alcun potere di apprezzamento sulla necessità e sui motivi dei colloqui medesimi (così la sentenza citata). Per ciò che attiene alle modalità pratiche del colloquio, questo Magistrato è ben consapevole che le esigenze di sicurezza interna ed esterna, che assumono il massimo rilievo quando si tratta di detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41 bis O.P., impongono di assicurare la certezza che l interlocutore telefonico del detenuto sia effettivamente la persona autorizzata. Il problema è del tutto analogo a quello che si pone con i familiari ed è stato risolto dall Amministrazione prevedendo che il contatto venga stabilito con l Istituto di pena più vicino al luogo di residenza dei familiari, e che questi vi si debbano recare per essere identificati, documentando la loro legittimazione, e per effettuare la telefonata nel giorno e secondo l orario 2 / 5

3 stabilito. Analoghe cautele sono stabilite per i colloqui con i difensori (v. circolare DAP n. 3592/6042 del , organizzazione delle sezioni detentive adibite al contenimento di detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all art. 41 bis O.P., lett. G) e lett. H)). Passando all esame del caso concreto, occorre far riferimento anche alla normativa prevista per il regime differenziato, essendo il reclamante sottoposto al regime di cui all art. 41 bis O.P., che, però, detta un articolata disciplina per i colloqui visivi, tralasciando quelli telefonici. In assenza di previsioni di legge deve essere "il giudice a individuare nel complessivo sistema normativo la regola idonea a disciplinare la fattispecie in conformità dei principi indicati" (Corte Cost. sentenza n. 270/99). La Direzione della Casa C.le di Novara ha prodotto il parere espresso dal Superiore Ufficio ministeriale a seguito del quesito posto dalla Direzione della Casa C.le di L Aquila in merito alla durata dei colloqui telefonici tra i detenuti ed il loro difensore di fiducia, parere che è posto a fondamento giustificativo dell operato della Amministrazione Penitenziaria nel caso che ci occupa. Il Ministero, preso atto che la corrispondenza telefonica tra i detenuti e i loro difensori non trova una specifica disciplina né nell ordinamento penitenziario né nel regolamento di esecuzione, ritiene che la scelta del legislatore sia quella di rimettere tale ipotesi alla disciplina generale dettata per le telefonate con terze persone (art. 39, secondo comma,d.p.r. 230/00). La nota ministeriale evidenzia come anche la riforma dell art. 41 bis non abbia inciso in materia, perché mentre espressamente pone il divieto di applicare le limitazioni di frequenza e di durata, imposte ai colloqui con i familiari, ai colloqui visivi con gli avvocati, nulla dice in merito ai colloqui telefonici con i difensori. La scelta operata, a detta ministeriale, sarebbe ben chiara: lo strumento con cui si assicura in via ordinaria il pieno e completo diritto di difesa è l incontro visivo tra il detenuto e il difensore, rivestendo ogni altra modalità uno spazio residuale e dunque non godibile con le stesse modalità. Sulla base di tali premesse la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento ritiene che anche la telefonata con il difensore sia sottoposta alla durata massima di dieci minuti, conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione, mentre afferma che con riguardo alla frequenza dei citati colloqui telefonici è ben possibile ritenere che non possano subire alla stregua dei colloqui visivi limitazioni. Bisogna quindi valutare se la presente disposizione consiste in una restrizione del diritto di difesa esulante dalla competenza dell'amministrazione Penitenziaria secondo il dettato costituzionale più volte citato. All odierna udienza il pubblico ministero ha chiesto la reiezione del reclamo posto che, sulla base della normativa vigente, la scelta legislativa sarebbe quella di privilegiare il colloquio visivo, più pregnante e più specifico in relazione all effettivo esercizio del diritto di difesa, come sostanzialmente avviene nella vita comune all esterno del mondo carcerario. Al contrario la difesa ha sostenuto che la limitazione della durata della conversazione telefonica comporta la violazione del diritto di difesa. Prevedendo, infatti, il legislatore un eccezione alla normativa dei colloqui visivi per quelli con i difensori, è da ritenere che anche per i colloqui telefonici, essendo identica la ratio, abbia voluto derogare alla disciplina generale, tenuto conto anche del fatto che le modalità con cui avviene la telefonata salvaguardano le esigenze di sicurezza esterna ed interna, poste a base del regime del carcere duro. E stato inoltre evidenziato un ulteriore profilo di illegittimità della limitazione della durata delle telefonate, relativo al dispendio di tempo e ed eccessiva onerosità conseguente alla distanza tra il luogo di residenza del difensore e la sede di detenzione, in assenza della garanzia di contatti telefonici tra il difensore e il suo assistito che possano avere una durata congrua e idonea a rispondere 3 / 5

4 ad esigenze in concreto del diritto di difesa. Rileva il Magistrato che dalla lettura delle norme esaminate, si evidenzia come il legislatore abbia accordato una disciplina specifica e di maggiori garanzie per quanto riguarda il diritto di difesa in generale, affermato dalla Corte Costituzionale quale diritto pieno ed assoluto. La disciplina sui controlli della corrispondenza dei detenuti è stata recentemente oggetto di un ampia riforma, introdotta con la L , n. 85, che ha colmato una lacuna legislativa costata all Italia numerose condanne in sede europea, pronunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell Uomo, in seguito ad una serie di ricorsi di detenuti italiani. La Corte aveva ritenuto in contrasto con la normativa europea, tra l altro, le censure operate dall Amministrazione Penitenziaria nei confronti della corrispondenza inviata dal detenuto al proprio legale (Corte, , Pfeiffer c. Austria A 227). La legge citata esclude dal regime dei controlli la corrispondenza del detenuto con il proprio difensore, in armonia con quanto previsto dall art. 103, sesto comma, c.p.p. e dall art. 35, disp. att. c.p.p., confermando l inviolabilità del diritto di difesa. Il novellato art. 41 bis O.P., vieta l applicazione delle limitazioni e delle modalità previste per i colloqui con i familiari ai colloqui visivi con i difensori. Questi avvengono, pertanto, senza vetro divisorio e secondo le necessità del caso, senza possibilità da parte dell Amministrazione Penitenziaria di esercitare alcun potere di apprezzamento sulla necessità e sui motivi del colloquio. La predisposizione di analoga previsione per i colloqui telefonici con i difensori, in parte ammessa dalla nota ministeriale che ritiene non legittime le limitazioni alla frequenza e al numero delle telefonate consentite con il difensore, dovrebbe consentire di soddisfare tutti gli interessi implicati. La legittimità del regime differenziato, riaffermata da una serie di decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Strasburgo, è condizionata a che sia garantita la proporzione tra le relative disposizioni e l esigenza di mantenimento dell ordine e della prevenzione dei reati. Occorre, pertanto, trovare un equilibrio tra le necessaria tutela dell ordine e della sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali della persona. L assunto ministeriale in materia di colloqui telefonici con il difensore, per cui è applicabile la normativa generale quanto alla durata senza però apporre limiti alla frequenza degli stessi, oltre ad essere in contrasto con gli indirizzi delle nuove normative e con le linee delineate dagli interventi della Corte Europea e della Corte Costituzionale, non trova giustificazione in esigenze di mantenimento dell ordine e di prevenzione dei reati. In fatto, poi, consente paradossalmente all interessato di effettuare un numero illimitato di telefonate con il proprio difensore, anche nello stesso giorno, ciascuna della durata massima, però, di dieci minuti. Ritiene il Magistrato che sulla base della normativa vigente e delle pronunce giurisprudenziali e nella gerarchia di valori costituzionali e di competenze delineata, si deve escludere che la competenza dell Amministrazione Penitenziaria a disporre sulle modalità pratiche di svolgimento dei colloqui telefonici con il difensore, nel caso di specie nel limitare la durata massima della telefonata, possa comportare la compressione del diritto di difesa, limitando una forma di comunicazione tra il difensore e il proprio assistito detenuto. Il reclamo va, dunque, accolto. P. Q. M. Su difforme parere del P. M.; 4 / 5

5 Visti gli artt. 14ter, 18 O.P., 39 d.p.r.230/00; ACCOGLIE IL RECLAMO. DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato al Dipartimento dell Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. Novara, lì 10 marzo 2008 IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA (dott.ssa Lina Di Domenico) 5 / 5

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