Repubblica italiana La Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per l Abruzzo

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1 delib. n. 263/2007 Repubblica italiana La Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per l Abruzzo Nell adunanza del 16 maggio 2007 composta dai magistrati: Presidente Mario GIAQUINTO Consigliere Lucilla VALENTE Consigliere Antonio MARRAZZO Consigliere Achille D ALESSANDRI Consigliere Giovanni MOCCI Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8; Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie, approvata nell adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva; Vista la richiesta di parere da parte del Sindaco della Città di Sulmona in data 8 maggio 2007, avente ad oggetto interpretazione dell art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ; Vista l ordinanza n. 8 in data 8 maggio 2007, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l odierna seduta ed ha nominato il relatore; Udito il relatore Consigliere Lucilla Valente; Ritenuto in

2 Fatto Il Comune di Sulmona, in data 8 maggio 2007, con nota n. 867, a firma del Sindaco, espone quesito alla Sezione regionale di controllo per l'abruzzo circa la interpretazione dell art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) come illustrato nella richiesta. In essa viene chiarito che il Comune di Sulmona alla data del 30 aprile 2007 non ha approvato il bilancio di previsione predisposto secondo lo schema della Giunta comunale e con esso il regolamento per la variazione dell addizionale IRPEF. Per questo il Prefetto dell Aquila ha diffidato i consiglieri comunali ad approvare il bilancio di previsione affidandogli un termine di venti giorni. Il termine ultimo per l approvazione, avendo i consiglieri ricevuto la diffida il 2 maggio è, quindi, - prosegue la nota il 22 maggio Nella nota il Sindaco espone l iter procedurale che ha riguardato la mancata approvazione dello schema di bilancio ed in particolare: -seduta del 3 aprile del Consiglio comunale nella quale è stato respinto il regolamento dell addizionale IRPEF; - dimissioni del Sindaco e ritiro di esse in data 23 aprile; - convocazione del Consiglio comunale per il 30 aprile, con ordine del giorno relativo all approvazione del bilancio e determinazioni del Consiglio sul regolamento dell addizionale IRPEF; Nella seduta del 30 aprile dopo le comunicazioni del Sindaco, il Consiglio si è riconvocato per il 21 maggio per la discussione degli ulteriori punti all ordine del giorno (addizionale: determinazioni; approvazione bilancio di previsione). Nel frattempo, vista la diffida del Prefetto e la riconvocazione del Consiglio comunale per il 21 maggio, la Giunta comunale ha formulato per il Consiglio una proposta di regolamento per la variazione dell addizionale IRPEF in considerazione del fatto che il Consiglio comunale non l aveva approvata il 3 aprile e successivamente, termine ancora utile per l approvazione del bilancio, invece che determinarsi sulle tariffe, ha stabilito di aggiornarsi al 21 maggio 2007 con prosecuzione dello stesso ordine del giorno. In ragione di ciò il Sindaco del Comune di Sulmona rappresenta che il Consiglio comunale, benché diffidato dal Prefetto ad approvare il bilancio di previsione entro e non oltre il 22 maggio, si appresta ad approvare il regolamento per l applicazione addizionale dell irpef e subito dopo il bilancio di previsione, nella seduta del 21 maggio, data fissata autonomamente dal Consiglio comunale nella infruttuosa ed ultima seduta del 30 aprile. Posto ciò, il Sindaco rivolge quesito sulla interpretazione dell art.1 comma 169 della legge finanziaria 2007, in particolare sulla possibilità di applicazione dell addizionale irpef. Diritto

3 La richiesta di parere, sebbene non ritualmente formulata, deve intendersi presentata ai sensi dell art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Essa proviene dal Sindaco del Comune di Sulmona. Facendo riferimento all ormai noto documento adottato nell adunanza del 27 aprile 2004 dalla Sezione delle Autonomie, con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l uniformità di indirizzo e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l ambito oggettivo della funzione, l ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo. Al riguardo si rileva che non risulta ancora entrato in funzione in Abruzzo il Consiglio delle Autonomie locali, per cui non esistono preclusioni, sotto il primo profilo, all ammissibilità della richiesta. La stessa può considerarsi ammissibile se proveniente dall Organo rappresentativo dell Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o il Consiglio regionale, provinciale, comunale). Nel caso in esame nessun dubbio sussiste circa la legittimazione del soggetto richiedente. Per il secondo profilo quello oggettivo, si ricorda che i pareri sono, dalla norma, previsti esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo, è limitato agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli Enti intendessero adottare. Sotto tale profilo il parere richiesto rientra nella casistica sopra delineata, sia perché trattasi di interpretazione di norme vigenti, sia in quanto attinente a materia di particolare rilevanza nell ambito della contabilità pubblica. Ulteriore requisito di natura oggettiva, che la richiesta all oggetto soddisfa, evidenziato dall atto di indirizzo citato, è quello che la funzione consultiva non deve rivolgersi a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale o di altri giudici. Ciò al fine di evitare che i pareri stessi prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce sia della sezione giurisdizionale che della sezione di controllo. MERITO La richiesta di parere concerne l interpretazione dell art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

4 Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. La norma va calata nel contesto normativo relativo alla potestà regolamentare degli Enti locali, in materia di tributi, di cui all art.52 del decreto legislativo n. 446/1997. Le norme relative alla potestà di cui sopra e alla potestà degli Enti locali di fissazione delle aliquote dei tributi, sia pure entro i parametri fissati da norme statali, e di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici locali, hanno subito incisive modifiche a seguito dell attribuzione di nuove competenze e poteri agli Enti medesimi, per via della riforma dell art. 119 della Costituzione. In particolare, per quello che qui interessa, di rilievo sono le norme contenute nelle varie finanziarie a partire dalla finanziaria 2002 che hanno collegato il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché il termine per approvare i regolamenti riguardanti entrate alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 27, coma 8 della legge n.448). Sebbene tale termine sia fissato (cfr. art.151 del d. lgs. 18 agosto 2000 n.267) al 31 dicembre dell anno precedente a quello al quale si riferisce il bilancio di previsione, la stessa norma prevede che esso possa essere differito con decreto del Ministero dell interno d intesa, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Per il bilancio di previsione per il 2007 il termine è stato differito, una prima volta con D.M. 30 novembre 2006, al 31 marzo 2007 ed una seconda volta, con D.M. 19 marzo 2007 al 30 aprile Come pure affermato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (parere n. 14/2006), la facoltà concessa ai comuni di modificare le aliquote dei tributi locali può essere esercitata nel termine anche derogatoriamente fissato dalla legge statale per l approvazione del bilancio di previsione, purchè sia ad essa anteriore. Esiste, infatti, - cfr. delibera citata - una connessione funzionale inderogabile tra il Bilancio di previsione dell ente e la determinazione delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe dei servizi pubblici locali poiché il bilancio di previsione è l elemento centrale della programmazione dell attività dell ente locale e, conseguentemente, l ammontare delle entrate (derivanti anche dai tributi locali e dai servizi pubblici locali), elemento fondamentale per determinare le risorse disponibili, deve essere stabilito con riferimento all intero periodo di durata dell esercizio cui si riferisce il documento contabile.

5 Il bilancio di previsione è la sede per stabilire la quantità di risorse finanziarie che debbono essere impiegate per ottenere il livello quantitativo e qualitativo di servizi pubblici che l ente intende assicurare alla collettività. Deve essere consentita, pertanto, ad esso la possibilità di individuare, nel limite fissato dalla norma statale, le risorse necessarie allo scopo in stretta correlazione con l approvazione del bilancio di previsione in modo da assicurare l adeguata copertura delle spese e con essa l equilibrio del bilancio secondo il principio fissato dall art. 119, comma quarto della Costituzione. Condivisi i principi sopra esposti, va, però, aggiunto l elemento di novità che il comma 169 esaminato apporta alla precedente normativa. Nell ultimo capoverso, dopo aver attribuito efficacia retroattiva alle deliberazioni di determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, analogamente a quanto previsto per i regolamenti delle entrate, sottintende che la manovra di bilancio debba seguire la determinazione dell ammontare delle entrate; ed ancora che le tariffe hanno efficacia retroattivamente dal 1 gennaio di riferimento, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio, purchè deliberate entro il termine indicato cioè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L accordata retroattività a tali deliberazioni trova limite, fissato nella norma, nella data del 30 aprile 2007, ultima data utile secondo le motivazioni sopra esposte per l approvazione del bilancio di previsione La mancata approvazione entro tale termine ha come conseguenza che le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Il comma 169 va, del resto, collegato al comma 142 che apporta modifiche all art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 recante istituzione di un addizionale comunale all irpef. Con tale norma oltre a prevedersi la possibilità da parte degli Enti locali della variazione dell aliquota della compartecipazione comunale all addizionale irpef fino a 0,8 punti percentuali, da disporsi con regolamento da adottarsi ai sensi dell art. 52 del d.lgs si stabiliscono anche le modalità di efficacia di tale regolamento e la possibilità per gli Enti locali di fissare soglie di esenzione I regolamenti in materia tributaria emanati ai sensi dell art 52 citato sono manifestazione dell autonomia dell Ente locale chiamato ad integrare la normativa statale, nei confronti della quale essi si pongono, come fonti secondarie di diritto tributario, sottordinate alla legge statale. Il medesimo articolo, conformemente ai principi generali del diritto, ne sancisce l efficacia solo a partire dal 1 gennaio dell esercizio successivo. Infatti, è pacifico che per le norme tributarie, con riguardo all efficacia, sovvengono i principi generali art 11 disp. Prel. c.c. nel senso che anche la legge tributaria non dispone che per l avvenire; essa non ha effetto retroattivo. Di conseguenza, essendo l art. 11 contenuto in una legge ordinaria, solo una legge di pari rango può derogarvi disponendo una diversa efficacia della norma tributaria ed, in particolare,

6 per quello che qui interessa, delle norme contenute nei regolamenti di determinazione dei tributi e tariffe dei servizi pubblici locali. In tale ordine di ragionamento, si colloca l interpretazione del comma 169 della legge finanziaria 2007: infatti, esso, laddove stabilisce che le aliquote relative ai tributi possono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione è da considerarsi di strettissima applicazione, vertendosi in materia tributaria, con la conseguenza prima di tutto della perentorietà del termine del 30 aprile 2007 e della retroattività al 1 gennaio delle delibere solo se approvate nei termini citati, stante la eccezionalità di tale effetto retroattivo. Con l osservazione ulteriore che il Consiglio comunale, in punto di fatto, ha già avuto modo di esaminare, pronunciandosi negativamente, la proposta di variazione entro il termine vigente per il bilancio 2007, coincidente, come già detto, con il 30 aprile P.Q.M nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per l'abruzzo in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Sulmona e trasmessa alla Sezione in data 8 maggio 2007, con nota n DISPONE che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco della Città di Sulmona. Così deliberato all'aquila, nella camera di consiglio del 16 maggio L Estensore Lucilla Valente Il Presidente Mario Giaquinto Depositata in Segreteria il 31 maggio 2007 Il Direttore della Segreteria Alfonsino Mosca

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