POLIZZA MOTO & SCOOTER

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "POLIZZA MOTO & SCOOTER"

Transcript

1 Polizza Moto & Scooter Nota informativa POLIZZA MOTO & SCOOTER Nota informativa La presente nota informativa è stata predisposta dall impresa Credemassicurazioni S.p.A. in conformità alle indicazioni contenute nel nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nelle Circolari ISVAP e relative successive modifiche ed integrazioni, e viene consegnata a coloro che sono interessati a concludere il contratto di assicurazione denominato Polizza di assicurazione per ciclomotori e motocicli adibiti al trasporto di persone. Si invita pertanto a leggere con attenzione sia la presente nota informativa, sia tutte le condizioni di contratto. Informazioni relative all impresa A) Sede legale e sociale dell Impresa: Credemassicurazioni S.p.A. è una impresa di assicurazione con sede legale e sociale in Reggio Emilia - Via Mirabello, 2. B) Autorizzazione all esercizio: Credemassicurazioni S.p.A. è stata autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata con provvedimento ISVAP n del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n del 06/08/08 ad estendere l esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Informazioni relative al contratto A) Legge applicabile al contratto. Il contratto Polizza di assicurazione per ciclomotori e motocicli adibiti al trasporto di persone viene regolato dalla legge italiana. B) Reclami. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, via posta, al seguente indirizzo: Credemassicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Mirabello, Reggio Emilia; ovvero via fax al numero ; ovvero via all indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Credemassicurazioni Pagina 1 di 5 Mod. A4/CRS 2822/10/08/PDF

2 Polizza Moto & Scooter Nota informativa C) Prescrizione. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno che decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il diritto del danneggiato a richiedere il risarcimento per i danni derivanti da responsabilità civile auto si prescrive nel termine di due anni ex art c.c. Informazioni aggiuntive relative al contratto di responsabilità civile auto Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute in polizza. I. Norme comuni a tutte le garanzie A) Durata del contratto e proroga tacita a scadenza. Il contratto ha una durata annuale; decorre dalle ore 00 del giorno di effetto e cessa alle ore 00 del giorno di scadenza indicati sulla scheda di polizza. Il contratto, prevede una proroga tacita, pertanto, in mancanza di disdetta inviata entro quindici giorni prima della scadenza all altra parte mediante lettera raccomandata o a mezzo fax, il contratto viene rinnovato per un ulteriore anno e così di seguito. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di giorni 15 previsto dall art. 1901, secondo comma del cod.civ. B) Modifica del premio al momento del rinnovo del contratto. Le condizioni di premio possono essere modificate alla scadenza del contratto. Pertanto, qualora il contratto sia rinnovato alla scadenza, verranno applicate le nuove condizioni di premio. Qualora Credemassicurazioni intenda rinnovare il contratto introducendo variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, esclusa la eventuale variante derivante dall applicazione del Bonus/Malus per quanto concerne la garanzia di responsabilità civile, essa è tenuta a comunicare le nuove condizioni di premio al Contraente. Il Contraente deve peraltro comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di premio mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo fax, inviati alla sede dell'impresa o all intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro e non oltre la scadenza contrattuale. In tal caso, il contratto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza. C) Dichiarazioni in merito alle circostanze di rischio. Si richiama l attenzione del Contraente e dell Assicurato sull importanza delle dichiarazioni relative al rischio ed alle conseguenze che tali dichiarazioni hanno in relazione ad una corretta valutazione del rischio stesso da parte dell Assicuratore, in relazione a quanto previsto agli artt e 1893 c.c. E quindi di fondamentale importanza che il Contraente verifichi che i dati riportati nella scheda di polizza corrispondano a quanto dichiarato. II. Norme relative alla garanzia di Responsabilità Civile Auto A) Soggetti esclusi dalla garanzia r.c.auto. Il contratto non garantisce in nessun caso i danni subiti dal conducente del veicolo nel caso in cui lo stesso sia responsabile del sinistro. Inoltre, limitatamente ai danni alle cose, non sono garantiti i seguenti soggetti: 1. il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al successivo punto; 2. il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario di veicolo concesso in leasing; 3. nel caso l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al punto 1. Credemassicurazioni Pagina 2 di 5 Mod. A4/CRS 2822/10/08/PDF

3 Polizza Moto & Scooter Nota informativa B) Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e rivalsa nei confronti dell Assicurato. La garanzia non è operante e pertanto, nel caso Credemassicurazioni abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell Assicurato per il recupero delle somme pagate nei seguenti casi: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di esercitazioni di guida, se le stesse non avvengono con l osservanza delle disposizioni di legge; nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti che ne disciplinano l utilizzo; nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente; nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona sotto l influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. C.S. 30 Aprile 1992, n C) Applicazione di franchigia. Il contratto può prevedere l applicazione di franchigia sulla base delle scelte operate in polizza relativamente alla presenza dei conducenti secondari del veicolo. Conducente esclusivo Il veicolo assicurato può essere guidato esclusivamente dal Conducente principale indicato in polizza se abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un conducente diverso dal Conducente principale indicato in polizza, il Contraente è tenuto a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 2.500,00. Conducenti esperti (con almeno 26 anni di età) Il veicolo assicurato può essere guidato, oltre che dal Conducente principale indicato in polizza, anche da soggetti diversi che abbiano compiuto 26 anni di età purché abilitati alla guida a norma delle disposizioni in vigore.qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un conducente di età inferiore a 26 anni, il Contraente è tenuto a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 2.500,00. Credemassicurazioni rinuncia all applicazione della franchigia indicata ai punti precedenti nel caso in cui il veicolo sia affidato alla persona sopracitata per emergenze connesse a gravi esigenze di salute di persone. Inoltre il contratto prevede una franchigia di Euro 3.000,00 qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un conducente in stato di ebbrezza. D) Diritto alla conservazione della classe di merito maturata. In caso di furto o cessazione del rischio per vendita, rottamazione, esportazione definitiva e consegna in conto vendita, ad esercizio commerciale autorizzato alla vendita di veicoli, del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare della classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà, purché l attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo sostituito sia riferita ad un contratto scaduto da meno di 5 anni. Il diritto del proprietario del veicolo alla conservazione della classe di merito maturata può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni. Il diritto alla conservazione della classe di merito maturata sussiste anche in caso di passaggio di proprietà da una pluralità di assicurati a uno solo di essi. Credemassicurazioni Pagina 3 di 5 Mod. A4/CRS 2822/10/08/PDF

4 Polizza Moto & Scooter Nota informativa E) Facoltà del Contraente di rimborsare l importo liquidato dall impresa per un sinistro, nell ambito della formula tariffaria Bonus/Malus. E data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione della tariffa Bonus/Malus offrendo a Credemassicurazioni, all atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati a saldo per i sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, che, ancorché considerati nell insieme, abbiano fatto evolvere la classe di merito. E diritto del Contraente esercitare tale facoltà anche in caso di disdetta. F) Rilascio dell attestazione dello stato del rischio. Si richiama l attenzione del Contraente sul fatto che Credemassicurazioni ha l obbligo di trasmettere l attestazione sullo stato del rischio almeno 30 giorni prima di ogni scadenza contrattuale purché si sia concluso il relativo periodo di osservazione. Tale diritto compete anche al Proprietario e/o al Locatario in caso di contratto di leasing. Il Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l attestazione sullo stato del rischio in corso di validità. G) Denuncia del sinistro. Tutti i sinistri che si verifichino in relazione ai diversi rischi assicurati con il contratto Polizza di assicurazione per ciclomotori e motocicli devono essere comunicati direttamente all impresa. Le condizioni ed i termini per la presentazione del sinistro sono indicati espressamente nelle condizioni contrattuali. Si richiama l attenzione del Contraente sul fatto che i sinistri relativi alla garanzia della responsabilità civile auto devono essere presentati avvalendosi dell apposito modulo da noi fornito, da compilare con la necessaria attenzione precisando, tra gli altri elementi, la data, il luogo e l ora di avvenimento del sinistro, la dinamica del sinistro e le targhe dei veicoli coinvolti nonché i dati anagrafici dei rispettivi conducenti, i relativi codici fiscali e gli estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi. La mancata o tardiva presentazione della denuncia di sinistro viene sanzionata nei casi e secondo la disciplina previsti dal Codice Civile. In ogni caso il Contraente o l Assicurato hanno la possibilità di effettuare la denuncia di sinistro anche tramite comunicazioni con il call center di Credemassicurazioni al seguente numero verde , fermo restando l obbligo di consegna del modulo di denuncia. H) Lingua. Il contratto Polizza di assicurazione per ciclomotori e motocicli adibiti al trasporto di persone viene redatto in lingua italiana. I) Prevenzione e sicurezza stradale. Si richiama l attenzione sul fatto che è obbligatorio l utilizzo delle cinture di sicurezza (conformemente a quanto previsto dall art.172 del Codice della strada), del casco protettivo per il conducente e/o i passeggeri di motoveicoli e ciclomotori (conformemente a quanto previsto dall art.171 del medesimo codice). Si invita inoltre al rigoroso rispetto di tutte le norme previste in materia di circolazione stradale. III. Informazioni sull esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione Qualora dal sinistro siano derivati danni alle cose e/o lesioni personali o il decesso, il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni all assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dall art. 148 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n Il danneggiato ha l obbligo di richiedere il risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore qualora nel sinistro siano coinvolti due veicoli identificati e siano derivati danni alle cose o ai conducenti che abbiano provocato lesioni di lieve entità. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni. Credemassicurazioni Pagina 4 di 5 Mod. A4/CRS 2822/10/08/PDF

5 Polizza Moto & Scooter Nota informativa IV. Norme relative alle garanzie Furto e Incendio A) Oggetto. Le garanzie furto e incendio assicurano la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui si verifichi uno degli eventi, indicati nelle specifiche sezioni contrattuali, che colpiscano il veicolo assicurato. B) Determinazione del danno. La determinazione e la liquidazione del danno vengono effettuate concordemente tra le parti. In mancanza di accordo o comunque su richiesta di entrambi i contraenti è possibile demandare la determinazione e la liquidazione del danno ad un collegio di periti. C) Scoperto o Franchigia. Si richiama l attenzione del Contraente sul fatto che le condizioni contrattuali prevedono che in caso di sinistro, la somma liquidata a termini di contratto, sia al netto dello scoperto e relativo minimo o della franchigia previsti in polizza. V. Norme relative alla garanzia Infortuni A) Oggetto. La garanzia infortuni del conducente assicura al conducente del veicolo indicato in polizza la corresponsione di un indennizzo per gli infortuni subiti durante la guida del veicolo stesso. B) Liquidazione del danno e eventuale conferimento di mandato al collegio medico. La determinazione e la liquidazione del danno subito a seguito dell infortunio avviene sulla base dei criteri di indennizzo indicati nelle condizioni contrattuali. Qualora tuttavia insorgano controversie di natura medica sull indennizzo le parti possono concordemente conferire mandato di decidere sulla controversia ad un collegio di tre medici, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali. C) Franchigia. Si richiama l attenzione del Contraente sul fatto che le condizioni contrattuali prevedono una franchigia del 3% per il caso di invalidità permanente parziale. VI. Norme relative alla garanzia di Tutela Legale A) Presenza della società Arag incaricata della gestione dei sinistri. La garanzia di Tutela Legale viene prestata da Credemassicurazioni avvalendosi di ARAG, Assicurazione rischi automobilistici e generali S.p.A. con sede in Verona, Via delle Nazioni n. 9. Pertanto, l assicurato può prendere direttamente contatto con ARAG nel caso in cui si verifichi un sinistro, al fine di concordare le modalità di prestazione della garanzia. B) Nomina del legale. Per ogni controversia che dovesse insorgere e per la quale è operante la garanzia di Tutela Legale, l assicurato ha il diritto di nominare un legale di propria fiducia. Tale nomina deve poi essere comunicata a Credemassicurazioni oppure direttamente ad Arag. Si richiama l attenzione sul fatto che, in mancanza di nomina da parte dell Assicurato, ed al fine di poter procedere alla tutela legale dell Assicurato, la nomina del legale avverrà da parte di Credemassicurazioni e l Assicurato sarà poi tenuto a conferire al legale così individuato mandato a agire conformemente alle leggi in vigore. Credemassicurazioni Pagina 5 di 5 Mod. A4/CRS 2822/10/08/PDF

6 POLIZZA MOTO & SCOOTER Polizza di assicurazione per ciclomotori e motocicli adibiti al trasporto di persone (edizione ottobre 2008) Condizioni Generali di Assicurazione Depositate presso lo studio del Dott. Guido Corradi, notaio in Rubiera in data 14/10/2008, repertorio n , raccolta n Indice Definizioni Sezione I Sezione II Sezione III Sezione IV Sezione V Sezione VI Norme comuni a tutte le garanzie Condizioni relative alla garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli Condizioni relative alla garanzia Furto Condizioni relative alla garanzia Incendio Condizioni relative alla garanzia Infortuni del Conducente del veicolo Condizioni relative alla garanzia Tutela Legale Credemassicurazioni S.p.A. - Capitale interamente versato di euro REA presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento I.S.V.A.P. n. 894 del 22/06/98 - (G.U. n. 148 del 27/06/1998) Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, Reggio Emilia (Italia) Tel Fax assicurazioni@credemassicurazioni.it

7 DEFINIZIONI Assicurato La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la garanzia RCA (Sezione II) e il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione per le garanzie diverse dalla RCA. Carta Verde Certificato Internazionale di Assicurazione. Caso assicurativo Il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia per la quale è prestata la garanzia di Tutela Legale. Classe CU Classe di Conversione Universale ossia la classe di merito Bonus/Malus cui si devono rapportare le classi interne delle compagnie e che deve essere riportata sull attestato di rischio e sul contratto. Conducente principale La persona che utilizza maggiormente il veicolo assicurato ed il cui nominativo viene indicato nella scheda di polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente ai fini della determinazione della tariffa applicabile. Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Credemassicurazioni Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Mirabello n. 2, Reggio Emilia. Diritto di Rivalsa Il diritto di Credemassicurazioni ad agire nei confronti dell Assicurato e del Contraente per ottenere il rimborso delle somme liquidate a terzi, conseguentemente a sinistri relativi alla garanzia RCA, nel caso di limitazioni o esclusioni della stessa. Franchigia Somma, contrattualmente stabilita, che viene dedotta dall ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente. Garage Rimessa privata ad uso esclusivo dell Assicurato, chiusa, coperta e il cui accesso è personalizzato o comunque ad ingresso controllato. Sono esclusi i garage aperti al pubblico e, in ogni caso, le corti e i giardini siano essi chiusi o aperti al pubblico. Incendio La combustione con fiamma del veicolo assicurato che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo La somma dovuta all Assicurato in caso di sinistro per le garanzie diverse dalla responsabilità civile veicoli. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Legge Il Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. Lesione di lieve entità Lesione temporanea o permanente (pari o inferiore al nove per cento) all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (art. 139 della Legge). Massimale Somma massima liquidabile da parte di Credemassicurazioni a titolo di risarcimento del danno e di spese. Nucleo Familiare L insieme dei soggetti stabilmente conviventi con l Assicurato e risultanti dallo stato di famiglia. Polizza Il documento che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente a Credemassicurazioni. Credemassicurazioni Pagina 2 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

8 Prezzo d acquisto Il prezzo realmente pagato per acquistare il veicolo assicurato, nei limiti del prezzo di listino e con l esclusione dei costi per la messa in strada, degli accessori non di serie e degli adattamenti per l uso professionale. Proprietario del veicolo La persona o la società che risulta intestatario del veicolo al P.R.A. e possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo. Rapina La sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per se o per altri. Responsabilità Principale Per Responsabilità Principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Responsabilità Paritaria E la responsabilità attribuita pro quota ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro quando non sia possibile accertare la Responsabilità Principale. Scoperto e relativo minimo Per scoperto si intende un importo calcolato in percentuale sull ammontare del danno indennizzabile, che rimane a carico del Contraente. Qualora il suddetto importo risultasse inferiore al minimo indicato in polizza, sarà quest'ultimo a restare a carico del Contraente. Scoppio Il repentino dirompersi di contenitori per effetto di eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. Sinistro Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Nella garanzia di tutela giudiziaria il sinistro è la controversia. Tariffa Raccolta delle basi tecniche utilizzate per il calcolo del premio. Tutela Legale L assicurazione Tutela Legale ai sensi degli artt. 163/4-173/4 della Legge e correlati, e successive modifiche ed integrazioni. Unico caso assicurativo Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più soggetti assicurati con il medesimo contratto nella garanzia di tutela legale. Valore commerciale E' il valore attribuito dalla pubblicazione di settore DUERUOTE al veicolo, compresi tutti gli accessori di serie e con l esclusione di aumenti di valore dovuti alla presenza di accessori non di serie. In mancanza di tale quotazione, si avrà riguardo alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato. Veicolo Motociclo e/o ciclomotore identificato in polizza. Credemassicurazioni Pagina 3 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

9 Sezione I - Norme comuni a tutte le garanzie Premessa Le norme contenute nella presente sezione, ove non espressamente derogate, si applicano a tutte le garanzie previste dal presente contratto, e precisamente alla garanzia di responsabilità civile autoveicoli (Sezione II), alla garanzia furto (Sezione III), alla garanzia incendio (Sezione IV), alla garanzia infortuni (Sezione V), alla garanzia tutela legale (Sezione VI). Art. 1. Dichiarazioni inesatte e reticenze relative alle circostanze di rischio. Le dichiarazioni e le reticenze rese dal Contraente con riferimento a circostanze di rischio tali per cui, se Credemassicurazioni le avesse conosciute, avrebbe stipulato il contratto a condizioni diverse, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave, secondo quanto previsto all art codice civile. In ogni caso, anche qualora tali dichiarazioni siano state rese senza dolo o colpa grave e Credemassicurazioni sia comunque tenuta, in virtù della garanzia di responsabilità civile, al pagamento del risarcimento nei confronti del terzo danneggiato sulla base dell art. 144 della Legge, Credemassicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa come previsto dallo stesso art Art. 2. Aggravamento di rischio. Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni del rischio rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il Contraente e/o l Assicurato devono darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni. Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l art. 144 della Legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 3. Pagamento del premio. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio convenuto con riferimento alla/e garanzia/e prescelta/e. Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze prefissate, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di Credemassicurazioni che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito preferibilmente tramite bonifico bancario. Con riferimento alla garanzia della responsabilità civile, Credemassicurazioni rilascerà il certificato di assicurazione, il contrassegno e l eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Art. 4. Decorrenza della garanzia. La garanzia decorre dalle ore 00 del giorno di pagamento del premio. Tale giorno viene indicato sulla scheda di polizza consegnata al cliente nonché sul certificato di assicurazione. In caso di mancato pagamento del premio al momento della conclusione del contratto la garanzia decorre dalle ore 00 del giorno successivo a quello di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Per le rate di premio successive alla prima è concesso il termine di tolleranza di 15 giorni, trascorso il quale l assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 00 del giorno successivo a quello di pagamento del premio, se esso avviene entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Art. 5. Rinnovo tacito del contratto. In mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata o a mezzo fax almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Art. 6. Adeguamento del premio alla scadenza del contratto. Qualora Credemassicurazioni intenda rinnovare il contratto introducendo variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, esclusa la eventuale variante derivante dall applicazione del Bonus/Malus per quanto concerne la garanzia di responsabilità civile, essa è Credemassicurazioni Pagina 4 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

10 tenuta a comunicare le nuove condizioni di premio al Contraente. Il Contraente potrà recedere dall assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo fax, inviati alla sede dell'impresa o all intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. Credemassicurazioni in occasione di ciascun rinnovo annuale si impegna, nella determinazione del nuovo premio relativo alle garanzie incendio e furto, a tenere conto del ridotto valore commerciale del veicolo. Art. 7. Estensione territoriale. L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra. L assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. Credemassicurazioni è tenuta a rilasciare la Carta Verde. Art. 8. Carta Verde. La Carta Verde opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza e le esclusioni di cui all art. 22. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo per il quale è stato pagato il premio e decorre dalle ore del giorno indicato sulla stessa. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire a Credemassicurazioni la suddetta Carta. In caso contrario Credemassicurazioni eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovesse pagare a terzi danneggiati. Art. 9. Trasferimento di proprietà del veicolo. Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato o della sua consegna in conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Credemassicurazioni e dichiarare irrevocabilmente se intenda procedere a: risoluzione del contratto - a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà Credemassicurazioni, dietro consegna dei documenti comprovanti l assicurazione e il trasferimento di proprietà, restituisce la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte ed il contributo SSN, in ragione dei giorni di garanzia residua; nel caso di consegna del veicolo in conto vendita seguita da trasferimento di proprietà, il diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta decorre dalla data della consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione di contrassegno, Carta Verde e certificato di assicurazione; sostituzione del veicolo - qualora l alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione legale dei beni, Credemassicurazioni prenderà atto della variazione e rilascerà i nuovi documenti assicurativi, procedendo all eventuale conguaglio del premio in base alla tariffa in vigore sul contratto. In caso di vendita, l assicurazione cessa al momento dell effettivo passaggio di proprietà del veicolo attestato dalla registrazione al P.R.A., salvo quanto previsto all art. 23. Art. 10. Cessazione del rischio: distruzione o demolizione, esportazione definitiva. Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Credemassicurazioni. Il Contraente dovrà pertanto fornire: in caso di esportazione o distruzione, l attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione; in caso di demolizione copia del certificato di presa in carico del veicolo rilasciato da un centro di raccolta autorizzato. In tali circostanze il cliente dovrà dichiarare irrevocabilmente se intenda procedere a: Credemassicurazioni Pagina 5 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

11 risoluzione del contratto - Credemassicurazioni restituisce la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte ed il contributo SSN, in ragione dei giorni di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma; sostituzione del veicolo - qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione legale dei beni, Credemassicurazioni procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo in base alla tariffa in vigore sul contratto. Art. 11. Risoluzione anticipata del contratto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto avvenuta a seguito di richiesta del Contraente, Credemassicurazioni restituisce la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte ed il contributo SSN, relativa al periodo residuo da computarsi dal momento della ricezione della richiesta se accompagnata dalla restituzione di contrassegno, Carta Verde e certificato di assicurazione. Non è pertanto prevista la sospensione del contratto. Art. 12. Assicurazione per conto altrui. L assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta. In caso di sinistro spetta al Contraente adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato. L accertamento e la determinazione dei danni sono vincolanti anche per l Assicurato. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato al Contraente se non con l intervento o con il consenso del titolare dell interesse assicurato (art del Codice Civile). Art. 13. Denuncia dei sinistri. Con riferimento alla garanzia della responsabilità civile auto la denuncia del sinistro deve essere redatta sull apposito modulo (modulo blu) e deve contenere l indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, Credemassicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in regione del pregiudizio sofferto (art.1915 C.C). Con riferimento alle altre garanzie del presente contratto, tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto entro cinque giorni da quando il Contraente o l Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l indicazione dell entità presunta del danno e della data dell evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia. In ogni caso il Contraente o l Assicurato hanno la possibilità di effettuare la denuncia di sinistro anche tramite comunicazioni con il call center di Credemassicurazioni al seguente numero verde , fermo restando l obbligo di consegna del modulo di cui al primo comma del presente articolo per la garanzia di responsabilità civile auto. Art. 14. Determinazione dell ammontare del danno subito dal veicolo assicurato. Nel caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo assicurato, il danno è pari al valore commerciale del veicolo senza tenere conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Si considera perdita totale anche il caso in cui l ammontare del danno, determinato con i criteri indicati nei successivi commi, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo. Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte senza tener conto di alcun degrado, fatta eccezione per pneumatici, batterie e parti meccaniche soggette ad usura. Nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell IVA ove l Assicurato la tenga a proprio carico. Art. 15. Valore a nuovo. A parziale modifica di quanto previsto all articolo precedente, e limitatamente ai motocicli ad uso privato, Credemassicurazioni, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo che si verifichi nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all estero, Credemassicurazioni Pagina 6 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

12 indennizza il prezzo di acquisto del veicolo, escluso, quindi, qualsiasi aggiornamento intervenuto nel prezzo di listino medesimo. Art. 16. Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate. L Assicurato è tenuto a non provvedere alle riparazioni prima che Credemassicurazioni abbia avuto modo di accertare i danni o abbia prestato il suo consenso all effettuazione delle riparazioni, fatta eccezione per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell officina. L Assicurato è comunque tenuto a conservare le tracce e i residui del sinistro ai fini dell accertamento del danno da parte di Credemassicurazioni. Credemassicurazioni ha altresì la facoltà di far eseguire direttamente in officine di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il contro valore. In questi casi, l importo della franchigia previsto in polizza resta a carico dell Assicurato. Art. 17. Pagamento dell indennizzo. Credemassicurazioni corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di contratto, al netto dello scoperto e relativo minimo o della franchigia previsti in polizza. In caso di perdita totale, qualora il valore commerciale del veicolo, determinato ai sensi dell art.14, sia pari o inferiore alla franchigia, Credemassicurazioni riconoscerà comunque un indennizzo pari al valore commerciale. Credemassicurazioni pagherà la somma concordata entro 15 giorni dal ricevimento dell atto di liquidazione sottoscritto. Art. 18. Rinuncia al diritto di surrogazione. Credemassicurazioni rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell Assicurato, all esercizio dell azione di surrogazione previsto dall art del Codice Civile. Art. 19. Oneri a carico del Contraente. Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente. Art. 20. Rinvio alle norme di legge. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti. Credemassicurazioni Pagina 7 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

13 Sezione II - Condizioni relative alla garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli Art. 21. Oggetto della garanzia. Credemassicurazioni assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, non aperte al pubblico. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Art. 22. Esclusioni e rivalsa. L assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di esercitazioni di guida, se le stesse non avvengono con l osservanza delle disposizioni di legge; nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti che ne disciplinano l utilizzo; nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente; nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. C.S. 30 Aprile 1992, n Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 della Legge, Credemassicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni al danneggiato previste dalla citata norma. Art. 23. Cessione del contratto. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il contratto di assicurazione può essere ceduto all acquirente. In tal caso il Contraente è tenuto a comunicare a Credemassicurazioni l avvenuta cessione. Credemassicurazioni, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuovo contratto a favore dell acquirente, mantenendo immutata la classe di merito fino alla scadenza prevista nel contratto intestato al cedente e rilasciando al contempo all acquirente il nuovo certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Il nuovo contratto a favore dell acquirente del veicolo mantiene la stessa scadenza prevista nel contratto del cedente e si estingue alla sua naturale scadenza. Credemassicurazioni non rilascerà l attestazione sullo stato del rischio. Art. 24. Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. In caso di furto del veicolo, il Contraente deve darne notizia a Credemassicurazioni fornendo copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all Autorità. I danni causati dalla circolazione del veicolo dal momento della risoluzione del contratto in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell art. 283 della Legge. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto delle imposte e del contributo SSN. Credemassicurazioni Pagina 8 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

14 Art. 25. Obbligo informativo in occasione di ciascuna scadenza annuale. Credemassicurazioni trasmette al Contraente una comunicazione scritta (Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, contenente le seguenti informazioni: la data di scadenza del contratto; le modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del Contraente; indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia. Art. 26. Attestazione sullo stato del rischio. In allegato alla comunicazione scritta di cui all art. 25, Credemassicurazioni invia al Contraente un documento che contiene: la denominazione dell impresa di assicurazione; il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente; il numero del contratto di assicurazione; i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del contratto per il quale l attestazione viene rilasciata; la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva e la classe di merito di assegnazione CU, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo; il numero dei sinistri pagati, anche parzialmente, con Responsabilità Principale verificatisi negli ultimi cinque esercizi; il numero e la relativa percentuale di responsabilità dei sinistri pagati, anche parzialmente, con Responsabilità Paritaria verificatisi negli ultimi cinque esercizi; la firma dell assicuratore. Qualora il Contraente sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, Credemassicurazioni rilascia a quest ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell usufruttuario, dell acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. In caso di richiesta ai sensi dell articolo 134, comma 1-bis, della Legge, Credemassicurazioni trasmette al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l attestazione sullo stato del rischio relativa all ultimo periodo di osservazione concluso. Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo assicurato, esportazione definitiva all estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, Credamassicurazioni invia al Contraente la relativa attestazione aggiornata. Lo stesso avviene nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo qualora il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all art. 9. Credemassicurazioni non rilascia l attestazione nel caso di: contratti che abbiano avuto durata inferiore all anno; contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per i quali non si sia concluso il periodo di osservazione. Art. 27. Gestione delle vertenze. Credemassicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. Credemassicurazioni non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Credemassicurazioni Pagina 9 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

15 Art. 28. Periodo di osservazione. Per l applicazione delle regole evolutive di cui all art. 29 sono da considerare i seguenti periodi di osservazione: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Art. 29. Bonus/Malus (forma di tariffa Bonus/Malus ). 1) Classi di merito L assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei periodi di osservazione quali definiti dall art. 28. La forma Bonus/Malus si articola in 23 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1E alla classe 18. 2) Stipulazione di un nuovo contratto Per l assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto valgono le regole di seguito elencate: a) Veicolo mai assicurato in precedenza Il contratto è assegnato alla classe di merito 14 nei casi di a1) motociclo immatricolato per la prima volta al pubblico registro automobilistico; a2) motociclo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico; a3) ciclomotore immatricolato per la prima volta; a4) ciclomotore assicurato per la prima volta dopo un passaggio di proprietà. In deroga a quanto previsto ai punti a1), a2), a3) e a4) qualora si tratti di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, tale nuovo contratto è assegnato alla classe di merito Credemassicurazioni corrispondente alla classe CU risultante dall ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (ai sensi del comma 4-bis dell art. 134 della Legge). Credemassicurazioni Pagina 10 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

16 b) Veicolo già assicurato in Italia b1) con attestazione che presenta la classe CU La classe d ingresso viene determinata considerando la classe di assegnazione CU contenuta nell attestazione; come da schema che segue: Classe CU di assegnazione Classe di merito Credemassicurazioni b2) con attestazione che non presenta la classe CU Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa da Bonus/Malus il medesimo è assegnato alla classe di merito risultante dall applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella che consente l individuazione della classe CU e della conseguente classe di merito Credemassicurazioni. Anni senza sinistri Classe di merito N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile) Sulla base di questa tabella viene in primo luogo determinata una classe di merito in presenza di sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità pregressa. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato provocato nell ultimo quinquennio (compresa l annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U. Tuttavia, qualora l attestato di rischio riporti l assegnazione ad una classe di merito CU, il contratto verrà assegnato secondo tale medesima classe. b3) con attestazione riferita a contratto scaduto da più di dodici mesi Il contratto viene assegnato alla classe 18. Credemassicurazioni Pagina 11 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

17 Tuttavia, in caso di contestuale dichiarazione da parte del Contraente di mancata circolazione del veicolo dalla data di scadenza del contratto o dalla data di sospensione dello stesso, ai sensi e per gli effetti degli art e 1893 c.c.: se la stipula avviene entro 5 anni dalla scadenza del contratto al quale si riferisce l attestazione, la polizza è assegnata alla classe di merito spettante in base ai dati presenti sull attestazione; se la stipula avviene trascorsi 5 anni dalla data di scadenza del contratto al quale si riferisce l attestazione, si applica la classe 14. b4) con copertura assicurativa inferiore all anno Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, nella forma Bonus/Malus o con forme tariffarie a questa assimilate per durata inferiore all anno, il contratto è assegnato alla classe di merito Credemassicurazioni corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, ovvero alla classe 14 in assenza di indicazione della classe CU sul precedente contratto. Se il precedente contratto è concluso a distanza tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell esercizio del diritto al ripensamento. Il Contraente è tenuto ad esibire a Credemassicurazioni la dichiarazione di avvenuta risoluzione rilasciata dal precedente assicuratore. c) Veicolo sostitutivo di altro Le disposizioni del comma b) si applicano anche in presenza di attestazione sullo stato del rischio riferita ad un contratto scaduto da meno di 5 anni e relativa ad un veicolo oggetto di furto ovvero oggetto di vendita o di consegna in conto vendita (ad esercizio commerciale autorizzato alla vendita di veicoli), demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva purché di proprietà dello stesso Assicurato o del coniuge in regime di comunione legale dei beni. Il diritto alla conservazione della classe di merito maturata sul veicolo sostituito sussiste anche in caso di passaggio di proprietà da una pluralità di assicurati a uno solo di essi. Il Contraente è tenuto a consegnare, a seconda dei casi, i documenti di seguito indicati: c1) veicolo oggetto di furto L attestazione del rischio relativa al veicolo rubato corredata della denuncia di furto del veicolo cui l attestato si riferisce e da copia del precedente contratto assicurativo. c2) veicolo oggetto di vendita, conto vendita, demolizione o cessazione della circolazione Il diritto al mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo, non necessariamente nuovo, sussiste anche nel caso in cui la vendita, il conto vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengano contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale e, dunque, non in corso di contratto. Purché il mezzo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale e vi sia la consegna del relativo attestato di rischio e della documentazione comprovante uno dei succitati eventi. d) Veicolo già assicurato all estero Nel caso di veicolo già assicurato all estero il contratto è assegnato alla classe di merito 14 a meno che il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall assicuratore estero che consenta l individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti alla precedente lettera b2). Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. e) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato presso un impresa alla quale sia stata vietata l assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell attestazione all impresa o al commissario liquidatore, il contratto è assegnato alla classe di Credemassicurazioni Pagina 12 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

18 pertinenza sulla base della dichiarazione del Contraente il quale deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. f) Veicolo oggetto di leasing o di noleggio a lungo termine Nel caso di veicolo oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - l utilizzatore dello stesso può richiedere l assegnazione alla classe di merito sulla base delle informazioni contenute nell ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. g) Mancata consegna dei documenti prescritti Il contratto è assegnato alla classe di merito 18 qualora, nei casi di cui alla precedente lettera a), non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l appendice di cessione del contratto nell ipotesi di trasferimento di proprietà del veicolo con cessione del contratto di cui all art. 23. Qualora all atto della stipulazione del contratto il Contraente si trovi nell impossibilità di consegnare a Credemassicurazioni l attestazione sullo stato del rischio, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All atto della consegna Credemassicurazioni riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell attestazione stessa e calcola l eventuale differenza di premio risultante credito o a debito del Contraente entro la data di scadenza del contratto. Trascorso il termine di tre mesi dall atto di stipulazione del contratto, in caso di mancata consegna dell attestazione sullo stato del rischio, Credemassicurazioni provvederà ad assegnare il contratto alla classe di merito 18. Credemassicurazioni Pagina 13 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

19 3) Annualità successive a quella di stipulazione rinnovo del contratto Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, in base al la tabella sottoriportata, a seconda che Credemassicurazioni abbia o meno effettuato nel corso del periodo di osservazione pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti. I sinistri presi in considerazione per l evoluzione sono: - i sinistri pagati anche parzialmente nel periodo di osservazione per i quali è stata accertata la Responsabilità Principale dell Assicurato; - i sinistri pagati anche parzialmente con Responsabilità Paritaria, prendendo come riferimento l ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, la cui somma delle percentuali di responsabilità sia pari ad almeno il 51%. Ai fini della variazione di classe i sinistri con Responsabilità Paritaria sono considerati come un unico sinistro. Nel caso di pagamenti a titolo parziale che abbiano dato origine alla penalizzazione della classe di merito, i successivi pagamenti riferiti allo stesso sinistro non determinano una nuova applicazione del malus. CLASSI CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI" DI MERITO 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri 1E 1E 1A D 1E C 1D B 1C A 1B A ) Diritto alla conservazione della classe di merito maturata E data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive come sopra riportate offrendo a Credemassicurazioni, all atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati a saldo per i sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale, che, ancorché considerati nell insieme, abbiano fatto evolvere la classe di merito. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. Art. 30. Conducenti secondari del veicolo. La presenza dei conducenti secondari del veicolo dovrà essere evidenziata in polizza sulla base delle opzioni sottodescritte. Credemassicurazioni Pagina 14 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

20 Conducente esclusivo Il veicolo assicurato può essere guidato esclusivamente dal Conducente principale indicato in polizza se abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un conducente diverso dal Conducente principale indicato in polizza, il Contraente è tenuto a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 2.500,00. Conducenti esperti (con almeno 26 anni di età) Il veicolo assicurato può essere guidato, oltre che dal Conducente principale indicato in polizza, anche da soggetti diversi che abbiano compiuto 26 anni di età purché abilitati alla guida a norma delle disposizioni in vigore.qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un conducente di età inferiore a 26 anni, il Contraente è tenuto a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 2.500,00. Conducenti liberi Il veicolo assicurato può essere guidato da chiunque purché abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. La franchigia indicata ai punti precedenti non si applica nel caso in cui il conducente si trovi alla guida del veicolo per emergenza connessa a gravi esigenze di salute di persone. Qualora l importo di franchigia corrisponda all intero importo di risarcimento del sinistro, il sinistro stesso si considera come non avvenuto e il Contraente fruirà delle riduzioni di premio conseguenti all applicazione delle regole evolutive della tabella riportata all art. 29 comma 3. Art. 31. Franchigia per guida in stato di ebbrezza. A parziale deroga dell art. 22, qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un conducente in stato di ebbrezza, il Contraente è tenuto a rimborsare a Credemassicurazioni l importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 3.000,00. La suddetta franchigia si somma a quelle previste all art. 30 e non si applica nel caso in cui il veicolo assicurato sia dato in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali a meno che l ente proprietario fosse a conoscenza dello stato del conducente. Art. 32. Rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta. A parziale deroga dell art. 22, Credemassicurazioni rinuncia all azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da conducente in possesso di patente scaduta purché successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro. Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze subite dal conducente nel sinistro. Credemassicurazioni Pagina 15 di 24 Mod. A4/CRS 2823/10/08/PDF

POLIZZA AUTO. Nota informativa

POLIZZA AUTO. Nota informativa POLIZZA AUTO Nota informativa La presente nota informativa è stata predisposta dall impresa Credemassicurazioni S.p.A. in conformità alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nelle

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. 5251 RCA - Ed. 08/14 Autovetture Condizioni di assicurazione 1 di 96 2 di 96 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dal giorno e dall ora indicati in polizza

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di ATTESTATO DI RISCHIO Che cos è L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di assicurazione rilascia in prossimità della scadenza annuale della polizza RCA, nel quale sono indicate

Dettagli

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Mini Guida. Le classi di merito

Mini Guida. Le classi di merito Mini Guida Le classi di merito Guida realizzata da Con il patrocinio ed il contributo finanziario del LE CLASSI DI MERITO Non sempre chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo R.C. Auto conosce

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA

Dettagli

Responsabilità Civile Natanti a Motore

Responsabilità Civile Natanti a Motore Responsabilità Civile Natanti a Motore Condizioni Generali di Assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali

Dettagli

All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU ed Aziendale 14 se relativo a:

All atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU ed Aziendale 14 se relativo a: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO BONUS/MALUS CU ED AZIENDALE Le sotto riportate regole hanno validità dal 01 Ottobre 2010 al 30 Giugno 2011 All atto della stipulazione il contratto è assegnato

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

POLIZZA AUTO. Nota informativa

POLIZZA AUTO. Nota informativa Polizza auto Nota informativa POLIZZA AUTO Nota informativa La presente nota informativa è stata predisposta dall impresa Credemassicurazioni S.p.A. in conformità alle indicazioni contenute nel D.Lgs.

Dettagli

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche

Dettagli

REGOLAMENTO n. X del XX / XXXX / 2015 L IVASS

REGOLAMENTO n. X del XX / XXXX / 2015 L IVASS REGOLAMENTO n. X del XX / XXXX / 2015 REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE

Dettagli

POLIZZA AUTO. Polizza di assicurazione per i veicoli a motore (edizione ottobre 2008)

POLIZZA AUTO. Polizza di assicurazione per i veicoli a motore (edizione ottobre 2008) POLIZZA AUTO Polizza di assicurazione per i veicoli a motore (edizione ottobre 2008) Condizioni Generali di Assicurazione Depositate presso lo studio del Dott. Guido Corradi, notaio in Rubiera in data

Dettagli

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 RC Natanti MRA - Mod. 3004 Edizione 03/06 Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 INDICE DEFINIZIONI pag. 1 CONDIZIONI GENERALI pag. 2 CONDIZIONI SPECIALI

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.5.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

CIRCOLARE N 2/2015 DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO

CIRCOLARE N 2/2015 DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO Milano 3 giugno 2015 CIRCOLARE N 2/2015 DEMATERIALIZZAZIONE ATTESTATI DI RISCHIO L IVASS ha emanato il Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 che fissa le regole per la dematerializzazione dell attestato

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R C Natanti Definizioni Termini assicurativi ed espressioni tecniche ai quali le Parti attribuiscono, nell ambito del presente contratto, il significato qui precisato: Assicurato:

Dettagli

Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto 3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento

Dettagli

CIRCOLARE N. 303 del 2 Giugno 1997

CIRCOLARE N. 303 del 2 Giugno 1997 CIRCOLARE N. 303 del 2 Giugno 1997 OGGETTO: art. 123 del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995: obblighi di informativa nei contratti di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita.

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa, ha determinato un criterio

Dettagli

IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE

IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE CHE COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.2.2010) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa, ha determinato un criterio

Dettagli

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI SKIPPERASSICURATO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

!"! #$#% "#&'()*(&)+)",-*.. -+()*(&)++ #!"/!0 0#"1% 20""" 1) "1% #""0% "! # #!! 3 2) " 4 "!! 04 "3!!0"!$"#"" % ##!!0 4 "#0" 2!2##!!!

!! #$#% #&'()*(&)+),-*.. -+()*(&)++ #!/!0 0#1% 20 1) 1% #0% ! # #!! 3 2)  4 !! 04 3!!0!$# % ##!!0 4 #0 2!2##!!! !"! #$#% "#&'()*(&)+)",-*.. -+()*(&)++ #!"/!0 0#"1% 20""" 1) "1% #""0% "! # #!! 3 2) " 4 "!! 04 "3!!0"!$"#"" % ##!!0 4 "#0" 2!2##!!! 04 ",! Pagina 2 di 2 NOTA INFORMATIVA " # " $% "## /. 5. 2.,., %&'(

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

POLIZZA MOTO & SCOOTER

POLIZZA MOTO & SCOOTER POLIZZA MOTO & SCOOTER Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi Ciclomotori e motocicli adibiti al trasporto di persone FASCICOLO INFORMATIVO

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO MOD. 1500N VIAGGIARSICURI PLUS DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurato : la persona fisica

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. C C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l

Dettagli

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI DEFINIZIONI - CONTRAENTE : CRAL ASL 14 - SEDE LEGALE : CHIOGGIA Strada Madonna Marina, 500-30015 - SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.a. - ASSICURATI : DIPENDENTI ASL 14,

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE

VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE (Art. 52 Regolamento Isvap 5/2006) Informazioni richieste al potenziale Contraente Gentile Contraente, il seguente questionario, a valere, oltre

Dettagli

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COSA ASSICURA COSA ASSICURA 2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO Reale Mutua tiene indenne l Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile

Dettagli

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? Esame: Test C Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? 1) 1. Bonus Malus 2) 2. A franchigia fissa 3) 3. A

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti

5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti 5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NATANTI Sommario Definizioni 1.10 Oggetto dell assicurazione 1.20 Esclusione e rivalsa 1.30 Dichiarazioni e comunicazioni

Dettagli

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti degli obblighi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici derivante dagli incarichi di progettazione

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO)

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO) Regolamento PROVVISORIO (*) recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui

Dettagli

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro 1 Consolidamento della disciplina Per la maggior parte

Dettagli

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (Approvato con delibera di C.C. n.34 del 37/11/2009 ) ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza

NOTA INFORMATIVA. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza NOTA INFORMATIVA contratto di assicurazione Novit Auto- NATANTI contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei natanti modello n. 1060 del 1 dicembre 2010 La presente nota

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

Convenzione FUNZIONARI E DIPENDENTI UGL (incluso pensionati ex dipendenti) e loro familiari conviventi

Convenzione FUNZIONARI E DIPENDENTI UGL (incluso pensionati ex dipendenti) e loro familiari conviventi DIVISIONE UNIPOL Agenzia Generale Roma 2174 Via Nizza 67 00198 Roma tel. 06.44252499 fax 06.44252595 mail: roma.nizza.agente@agenzia.unipol.it Convenzione FUNZIONARI E DIPENDENTI UGL (incluso pensionati

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria DEFINIZIONI. CONTRAENTE: Università degli Studi del Molise CRAM Circolo Ricreativo Ateneo Molisano. SEDE LEGALE: Via DE Sanctis 86100 CAMPOBASSO

Dettagli

1) Risarcimento Diretto

1) Risarcimento Diretto 1) Risarcimento Diretto Cos'è È la nuova procedura di rimborso assicurativo, in vigore dal 1 febbraio 2007, che in caso di incidente stradale ti consente di ottenere il risarcimento direttamente dalla

Dettagli

Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Sezione I DEFINIZIONI

Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Sezione I DEFINIZIONI Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Nel testo che segue si intendono: Sezione I DEFINIZIONI per "Codice": il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

Dettagli

SAN CRISTOFORO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile AUTO

SAN CRISTOFORO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile AUTO SAN CRISTOFORO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile AUTO Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Legge : la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull assicurazione

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

APPLICAZIONE Documento contrattuale che attua la Polizza con riferimento ad un singolo veicolo.

APPLICAZIONE Documento contrattuale che attua la Polizza con riferimento ad un singolo veicolo. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER VEICOLI A MOTORE (Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005- Nuovo Codice delle Assicurazioni Private ) DEFINIZIONI

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

REGOLAMENTO N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015

REGOLAMENTO N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015 REGOLAMENTO N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015 REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

SCOOTER FOR RENT CLAUSOLE

SCOOTER FOR RENT CLAUSOLE SCOOTER FOR RENT CLAUSOLE 1_condizioni di accessibilità al noleggio di ciclomotori e motoveicoli Per il noleggio di ciclomotori di 50cc è richiesta un età minima di 14 anni, un documento d identità valido

Dettagli

Oggetto : LA COMMISSIONE AUTO FIAP. Allegati : Lettera IVASS al mercato 19.05.2015. Informativa FIAP n 9 Informativa MAGAP n 341 20.05.

Oggetto : LA COMMISSIONE AUTO FIAP. Allegati : Lettera IVASS al mercato 19.05.2015. Informativa FIAP n 9 Informativa MAGAP n 341 20.05. Tutta la Rete COMMISSIONE AUTO Informativa FIAP n 9 Informativa MAGAP n 341 20.05.2015 Oggetto : Polizze RCA omaggio Lettera IVASS al mercato del 19.05.2015 Indicazioni alle imprese su R.C. Auto gratuita

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

RISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE

RISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE Fonte Ania RISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE COSA E IL RISARCIMENTO DIRETTO Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente

Dettagli

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Circolare N.73 17 Maggio 2012 DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Gentile cliente,

Dettagli

Nota Informativa. Distribuito da

Nota Informativa. Distribuito da Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 1 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. con sede legale in Mura di Porta Galliera n. 1/2 A 40126 Bologna 051242557 e sede amministrativa:

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO Contraente: CONSEL S.p.A., quale Istituto mutuante. Assicuratore: l Impresa di Assicurazioni

Dettagli

DUAL Ambiente e Sicurezza

DUAL Ambiente e Sicurezza DUAL Ambiente e Sicurezza Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale per Addetti alla Consulenza Ambientale e Sicurezza sul Lavoro La seguente Proposta di assicurazione è in relazione

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli