GIUDICE TRIBUTARIO E DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA relazione di Antonio Orlando Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

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1 Commissione Consultiva su Il processo tributario CICLO DI CONVEGNI SUL PROCESSO TRIBUTARIO GIUDICE TRIBUTARIO E DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA relazione di Antonio Orlando Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Roma, 8 novembre

2 Verifica, anche d ufficio, della compatibilitàdel diritto interno con le norme/principi UE, con: disapplicazionedelle norme in conflitto, se le norme/principi UE sono self-executing / chiare rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia UE (art.234 Trattato) se questioni nuove, carenti di precedenti, che necessitano di interpretazione facoltativo, per CTP e CTR obbligatorio, per Cassazione 2

3 La potestà impositiva è la massima espressione della autorità degli Stati, vera e propria trincea della sovranità nazionale Vige, pur se con sempre maggiori eccezioni, il principio di autonomia procedurale degli SM nell attuazione del diritto comunitario e nella tutela delle situazioni soggettive (artt.5,7 e 10 Trattato UE) La C. Costituzionale continua a difendere la visione dualista (diritto comunitario diritto domestico separati pur se coordinati), si rifàalla teoria dei controlimiti e resiste alla visione monista dell integrazione, fondata sul primato UE 3

4 iper-protezione degli interessi UE (es. recupero degli aiuti di Stato, abuso del diritto, effetti dei condoni) tutela rigorosa degli obiettivi UE (c.d. principio di effettività) o in senso generale (a salvaguardia del primato europeo): gli interessi UE devono trovare immediata e effettiva attuazione e tale obiettivo non può essere compromesso dalle legislazioni o dai giudicati degli SM, con obbligo di risultato (v. prescrizione decennale e decadenza) o in senso stretto (a tutela del singolo): la disciplina processuale interna non può rendere praticamente impossibile la tutela; 4

5 sopravvalutazione dell interesse fiscale degli SM, che stabiliscono autonomamente le procedure interne tutela indiretta del contribuente (procedure per raggiungere obiettivi UE non meno favorevoli) (c.d. principio di equivalenza) o CEDU,12 luglio 2001,Ferrazzini c. Italia: la materia fiscale rientra tra le prerogative del potere d imperio, poichérimane predominante la natura pubblica del rapporto tra il contribuente e la collettività, pur se i tributi sono obbligazioni patrimoniali verso lo Stato MA o CdG C-129/00, Comm. c. Italia, condanna per ritardi e ostacoli nei rimborsi di PA e magistratura, con rinvio al principio di effettività o c.d. giurisprudenza Francovich sul diritto dei singoli al risarcimento a fronte della responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE 5

6 procedure di infrazione norme e principi generali UE direttamente applicabili rinvio pregiudiziale legislazione derivata: art. 111 Cost. (giusto processo) art. 117, 1 c. Cost. (rispetto vincoli comunitari) legge 241/1990 e 15/2005 (rinvio ai principi UE) Statuto dei diritti del contribuente legge comunitaria annuale 6

7 Trattati UE: Concorrenza e libera circolazione (artt TFUE) divieto degli aiuti di Stato (artt TFUE) CEDU (art. 6 TUE): protezione della proprietàprivata (art.1, Prot. Addizionale, CEDU) diritto al processo equo (art.6) riserva di legge e irretroattività sanzioni (art.7) rispetto della vita privata e familiare (art. 8) diritto al c.d. ricorso effettivo (art.13) divieto di discriminazione (art.14) 7

8 cosa giudicata formale e giudicato esterno tutela del contribuente nella fase di contraddittorio amministrativo legittimo affidamento e overruling 8

9 L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. - paralisi dei rimedi processuali -preclude la riproposizione, in successivi giudizi, del dedotto e del deducibile (principio della certezza del diritto) 9

10 Proposta Calamandrei: Il giudicato, contro il quale non siano piu` esperibili i rimedi giudiziari previsti dalla legge, e` immutabile; e non puo` essere modificato ne sospeso nei suoi effetti, neanche dal potere legislativo La norma corollario del p. della separazione dei poteri- è stata espunta per contingenti motivi storici ma il principio è considerato centrale e a base dell ordinamento (rilievo costituzionale ex artt. 3, 24 e 111, 2 c.-7 c.-cost. o relativizzazione del contenuto e degli effetti del principio?) 10

11 Massima: «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertatoe risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalitàdiverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» 11

12 «Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, (che) si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad es. capacitàcontributiva, spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralitàdi periodi d'imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. il riconoscimento della capacitàespansiva del giudicato appare d'altronde coerente con la ciclicità, la quale impone rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale» 12

13 fattispecie: giudicato nazionale di condanna dell Italia al pagamento alla Lucchini di aiuti (sentenza C.A ) in precedenza dichiarati dalla Commissione UE incompatibili con il diritto comunitario(decisione Comm ) questione pregiudiziale: applicabilità art c.c. (rinvio ex art.234 TUE dal Cons. Stato nel giudizio avverso la sentenza del TAR ablativa, in base alla preclusione ex art c.c., del provvedimento di recupero dell aiuto di Stato incompatibile) decisione: il diritto comunitario prevale sulle disposizioni nazionali, sostanziali o processuali, quale l art c.c., la cui applicazione comporti la disapplicazione del diritto comunitario da parte del giudice interno N.B.: -contrasto tra giudicati in materia di competenza esclusiva UE -il principio di preclusione da giudicato è anche comunitario 13

14 principio: il contribuente ha diritto a ridurre il proprio carico fiscale a condizione di non realizzare fattispecie di abuso individuabili, tra l altro, quando, sulla base di elementi oggettivi, nonostante la correttezza formale del suo agere, egli persegua lo scopo esclusivo di ottenere un vantaggio fiscale. 14

15 fattispecie: se sussista preclusione ex art c.c. su avvisi di rettifica Iva preceduti da giudicato favorevole al contribuente -formatosi per anni d imposta 1987 e su un punto fondamentale comune, scaturente da un pvc unico. precedente giudicato: è valida e non costituisce abuso del diritto, in quanto non dimostrato dalla AF, la concessione in comodato del complesso sportivo della Olimpiclub s.r.l. alla Olimpiclub associazione sportiva senza fine di lucro, a coincidente base sociale. E pertanto illegittimo il recupero a tassazione Iva, a carico della srl, delle quote associative annuali riscosse dalla associazione e da questa girate alla srl. 15

16 questione pregiudiziale: Se il diritto comunitario osti all applicazione di una disposizione del diritto nazionale ( art c.c.), tesa a sancire il principio dell autorità di cosa giudicata, quando tale applicazione consacra un risultato contrastante con il diritto comunitario, anche in settori diversi da quello degli aiuti di Stato (v. sentenza Lucchini) e, segnatamente, in materia di IVA e di abuso di diritto avuto riguardo al criterio di diritto nazionale, così come interpretato dalla Corte di cassazione, secondo cui, nelle controversie tributarie, il giudicato esterno, qualora l accertamento consacrato concerna un punto fondamentale comune ad altre cause, esplica, rispetto a questo, efficacia vincolanteanche se formatosi in relazione ad un diverso periodo d imposta. 16

17 22. il principio di autorità di cosa giudicata ha rilievo sia nell ordinamento UE sia negli ordinamenti nazionali (CdG c. C-224/01 Köbler; c. C-234/04 Kapferer) 23. il diritto comunitario non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto UE 24. le modalità di attuazione del principio di autorità di cosa giudicata rientrano nell ordinamento interno degli SM in virtù del principio dell autonomia procedurale di questi ultimi, ma devono essere rispettati i principi di equivalenza e di effettività 17

18 26/30. in Olimpiclub la questione è la compatibilità con il principio di effettività di una interpretazione del principio dell autorità di cosa giudicata secondo cui la cosa giudicata su un punto fondamentale comune ad altre cause, ha, su tale punto, una portata vincolante, anche su un periodo d imposta diverso, con la conseguenza che un giudicato, relativo a pratiche abusive in materia di IVA, contrastante con il diritto comunitario, si riprodurrebbe per ciascun nuovo esercizio fiscale, senza possibilità di correzione 18

19 31. ostacoli di tale portata all applicazione effettiva delle norme comunitarie in materia di IVA non possono essere ragionevolmente giustificati dal principio della certezza del diritto e sono in contrasto con il principio di effettività il diritto comunitario osta all applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l art c.c., in una causa vertente sull IVA concernente un annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta. 19

20 Una riflessione: l art.234 TUE da alla CdG competenza a interpretare in via pregiudiziale il Trattato ma non a dichiarare la compatibilità delle norme nazionali (e i principi di rilievo costituzionale quale l autorità di cosa giudicata) con i principi comunitari interpretazione comunitariamente orientata del diritto interno? organo giurisdizionale interno di ultimissima istanza? passaggio da teoria dei controlimiti a visione monista? de jure condendo occorrerebbe un art. 395 cpc, n.7 20

21 fattispecie:sentenza di merito che rigetta l'impugnazione del diniego di condono costituente atto presupposto della cartella in contestazione questione: èprecluso il riesame dello stesso punto di diritto giàposto a fondamento del giudicato? tale preclusione è rilevabile d ufficio? massima: in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autoritàdi cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalitàdiverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo 21

22 fattispecie: sentenze di merito che annullano avvisi di accertamento IVA per fatture a fronte di operazioni inesistenti, in diversi anni d imposta questione: tali sentenze hanno valore di giudicato esterno? massima: le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art c. c., e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove glistessi impediscano -secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 -la realizzazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta. 22

23 cosa giudicata formale e giudicato esterno tutela del contribuente nella fase di contraddittorio amministrativo legittimo affidamento e overruling 23

24 1.Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono con modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. 2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, dellafacolta' di farsi assistere, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente 24

25 3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica. 5. La permanenza degli operatori dell'amministrazione finanziaria non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati 6. Il contribuente puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo

26 7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo,il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. 26

27 2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, puo'invitare gli operatori, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, 3. I funzionari doganali possono accedere nei luoghi adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa documentazione. 27

28 4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi -ispezioni -verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 28

29 Cassazione n del 3 marzo 2001 l attivitàaccertativa della GdF e degli Uffici finanziari, avendo natura di attività amministrativa, pur dovendo svolgersi nel rispetto di ben determinate cautele previste per evitare arbitrii e violazioni dei diritti fondamentali del contribuente, non èretta dal principio del contraddittorio.... il contraddittorio non costituisce oggetto di un preciso dovere giuridico e quindi non èin alcun modo sanzionato dalla nullitàdegli atticompilati senza la sua osservanza, che tuttavia appare opportuna, nell interesse stesso della proficuità e sostenibilità delle risultanze del controllo. 29

30 Corte Cost. ORDINANZA n del 2009 (G.U. 030 del 29/07/2009) E manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui non prevede la nullità dell'atto di accertamento che venga notificato prima dello spirare del termine di 60 giorni dalla data di consegna del processo verbale di contestazione. Il rimettente, infatti, non ha preliminarmente esperito il tentativo di interpretare la disposizione censurata ed il complessivo quadro normativo in cui si inserisce in modo da superare il dubbio di costituzionalità. 30

31 Sez. 5, Sentenza n del11/06/2010 (cfr. CdG CE Sopropè) In materia doganale, l'ingiunzione di pagamento emessa all'esito del procedimento di revisione dell'accertamento è illegittima se l'operatore interessato non sia stato ascoltato e messo in condizioni di manifestare utilmente il proprio punto di vista il diritto al contraddittorio e di difesa anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente riconosciuto dal codice doganale comunitario, si evince dalle espresse previsioni dell'art. 11, L. 374/1990 e costituisce "un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo 31

32 fattispecie:fissazione ad un importatore portoghese del termine di soli 8 giorni per controdedurre in via amministrativa alla contestata inesistenza dei requisiti previsti per beneficiare di agevolazione fiscale (numerose operazioni da estremo oriente per più anni d imposta) decisione: spetta al giudice nazionale adito stabilire se, alla luce delle circostanze particolari della causa, il termine concretamente concesso al contribuente gli abbia consentito di essere utilmente ascoltato dalle autorità doganali. N.B.: superamento in via interpretativa della sentenza Ferrazzini,se si viola il diritto di proprietà e alla riservatezza così come quello di tutela / diritto del contribuente alla preventiva contestazione 32

33 Sez. 5, Ordinanza n del 15/03/2011 La notifica dell'avviso di accertamento non può avvenire nei confronti del contribuente prima che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, siano decorsi -di regola e salvo casi di particolare e motivata urgenza -60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, potendo entro tale termine, da considerare perentorio e a sua garanzia, il contribuente comunicare osservazioni e richieste; néèrilevante il contenuto del predetto verbale, poichése anche esso, come nella specie, non contenga contestazioni, potrebbe comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento. 33

34 fattispecie: mancato svolgimento del contraddittorio amministrativo in sede di ispezioni/verifiche in campo doganale decisione: contrasta con l art. 6 par. 1 della CEDU la legislazione di uno SM che si limiti a riconoscere il diritto a ricorrrere in Cass. (p.29), di contestare a posteriori in sede contenziosa (p.31) e di agire invia risarcitoria (p.33), anche se l ispezione sia stata autorizzata preventivamente in via giurisdizionale (p.30) ma senza contraddittorio con il contribuente Conseguenze: il contribuente ha quindi diritto: al controllo giurisdizionale effettivo, in fatto e in diritto, sulla regolarità della decisione che prescrive l ispezione e, se del caso, sulle azioni intraprese sul suo fondamento; a prevenire, in caso di constatazione di irregolarità, la continuazione delle operazioni, e, nei casi in cui l operazione irregolare abbia giàavuto luogo, di poter porre in essere un opportuno rimedio (p.28). 34

35 fattispecie: mancato svolgimento del contraddittorio amministrativo in sede di ispezioni/verifiche in materia di emissione nell ambiente di ogm decisione: Il principio del contraddittorio, di cui la Corte garantisce il rispetto, impone all autoritàpubblica di sentire gli interessati prima dell adozione di una decisione che li riguarda (p.35) Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio del rispettodel diritto di difesa, al quale il principio del contraddittorio è strettamente connesso, si applica,,, agli amministrati,. il rispetto del diritto di difesa, in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev essere garantito anche in mancanza di una specifica normativa (p.36) 35

36 L interpretazione di norma di diritto comunitario del CdG ex art. 234 Trattato CE è applicabile ex tunc La norma così interpretata deve essere applicata anche ai rapporti giuridici precedenti alla pronuncia Conseguenza: il principio di cooperazione (art.10 Tratt.CE) impone alle Amministrazioni nazionali di riesaminare la decisione amministrativa definitiva se: disponga del potere di riesame (come, in Italia, in materia tributaria) la definitività derivi dal passaggio in giudicato del giudice d ultima istanza la sentenza nazionale sia fondata sull interpretazione superata dalla CdG l interessato abbia agito subito dopo la conoscenza della pronuncia CdG 36

37 Sez. 5, Sentenza n del 13/07/2012 In tema di avviso di accertamento, l'esonero dall'osservanza del termine di sessanta giorni operain presenza del requisito dell'urgenza dell'emissione dell'atto, anche se in questo non sia enunciato il fatto determinativo dell'urgenza, poiché, a norma dell'art. 7 della legge citata, l'obbligo di motivazione si riferisce esclusivamente alle ragioni della pretesa tributaria, ma non anche ai tempi di emanazione dei provvedimenti impositivi o alle regole procedimentali. (fattispecie: approssimarsi del termine di decadenza). 37

38 Sez. 5, Sentenza n del 03/08/2012 In tema di accertamento delle imposte (nella specie IRPEF, IVA ed IRAP), èlegittima l'utilizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari e dei dati risultanti da altri rapporti ed operazioni intercorsi tra la banca ed il contribuente anche se questo non èstato previamente convocato per giustificare le operazioni oggetto di verifica, sia perchénessuna norma impone in via generale l'obbligo di previa convocazione prima dell'accertamento, 38

39 Sez. 5, Sentenza n del 03/08/2012 (segue) sia perchénon subisce pregiudizi il diritto di difesa del contribuente, che può essere esercitato non solo nella fase contenziosa, ma anche subito dopo l'accertamento, mediante la procedura di definizione con adesione, durante la quale sono sospesi il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, il termine per eseguire il pagamento dell'imposta e la stessa iscrizione a ruolo delle somme liquidate, cosìda consentire al contribuente di fornire dati ed informazioni al fine di sollecitare l'attivazione dei poteri di autotutela della P.A. 39

40 Sez. 5, Sentenzan del13/10/2011 e n del 05/10/2012 La notifica dell'avviso di accertamento prima dello scaderedel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 non ne determina in assoluto la nullità, attesa la natura vincolata dell'atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda, considerata la mancanza di una specifica previsionenormativa in tal senso, e restando comunque garantito al contribuente il diritto di difesa tanto in via amministrativa con il ricorso all'autotutela, quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge. 40

41 Sez. 5, Sentenza n del 05/10/2012 L'avviso di accertamento emesso in violazione della previsione di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che prevede il termine dilatorio di sessanta giorni salvo i casi di particolare e motivata urgenza, èaffetto da nullità, in applicazione degli artt. 7, comma primo, della legge n. 212 del 2000, 3 e 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 42, commi 2 e 3, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e 56, comma quinto, del d.p.r.26 ottobre 1972, n Nél'invaliditàèesclusa se il contribuente abbia giàpresentato osservazioni, poiché, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, solo lo spirare del termine ivi previsto consuma la facoltàdi esporre osservazioni e richieste all'ufficio impositore. 41

42 Sez. 5, Sentenza n del 07/02/2013 In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione di avvisidi accertamento e di atti di contestazione relativi ad imposte dirette ed all'iva, sul presupposto dell'eccepita nullitàdei provvedimenti impositivi per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (per essere stati emessi prima del decorso dei 60 giorni ivi stabiliti), costituisce contestazione dell'"an" della pretesa, comprendente dunque per implicito anche quella in ordine al "quantum" della medesima. 42

43 Sez. 5, Sentenza n del 03/04/2013 In tema di rettifica di accertamento per maggiori diritti doganali, allorquando sia in contestazione la sua adozione, perché non preceduta dal contraddittoriocon il destinatario, deve ritenersi tutelato tale diritto -desumibile dall'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 e costituente principio generale del diritto eurounitario ogni qualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo -se sia stata assicurata la partecipazione di quest'ultimo alla contestazione esposta nei suoi confronti avvenuto nel processo verbale di constatazione, per il richiamo espresso al diritto del contribuente a rendere osservazioni nel termine fissato dall'art. 12, settimo comma, della legge 27 luglio 2000, n

44 Sez. 5, Sentenza n del 03/04/2013 Il diritto al contraddittorio In tema di rettifica di accertamento doganaie desumibile dall'art. 11 del d.lgs. n. 374/1990: 1. costituisce principio generale del diritto eurounitario; 2. ètutelato ogni qualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo; 3. deve essere assicurata quantomenola partecipazione del contribuente alla contestazione esposta nel p.v.c.; 4.il contribuente ha il diritto a rendere osservazioni nel termine di 60 giorni (e non 30) e tale diritto deve essere richiamato nel p.v.c.. 44

45 cosa giudicata formale e giudicato esterno tutela del contribuente nella fase di contraddittorio amministrativo legittimo affidamento e overruling 45

46 nel rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione: tutela dei comportamenti adottati in buona fede e a coerenza delle prescrizioni dell AF in ipotesi di modifica delle stesse. nel rapporto tra cittadino e giudice: ètutelabile il comportamento adottato in buona fede e a coerenza della giurisprudenza consolidata in ipotesi di ribaltamento del precedente? 46

47 Costituzione: art. 2: dovere di solidarietà politica, economica e sociale art. 3: eguaglianza davanti alla legge certezza del diritto art. 97: principio di imparzialità della P.A. Legge: -L. 241/1990, art. 21-nonies, che vieta l esercizio del potere di annullamento di un provvedimento amministrativo laddove si siano consolidate situazioni giuridiche e prodotti effetti favorevoli tali da far ritenere ingenerato, in capo ai destinatari del provvedimento, un legittimo affidamento (L.15/2005) L.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art.10 legge comunitaria annuale 47

48 la sentenza non èfonte di diritto; il giudice, soggetto solo alla legge, non èvincolato dal precedente; all interpretazione deve seguire l applicazione al solo caso in esame; l applicazione della norma interpretata deve avvenire ora per allora. 48

49 principio dello stare decisis ("rimanere su quanto deciso"): precedente giurisprudenziale è fonte del diritto; obbligo di conformarsi al precedente su situazioni identiche; modifica del precedente (overruling) solo tra identici livelli di giurisdizione (o. orizzontale); con l o. si determina l'esclusione retroattivadel precedente dalla common law 49

50 Consiste in un semplice preannunzio di cambio di indirizzo, con la conseguenza che: il nuovo principio non viene applicato al caso in esame si modifica ex nunc la common law. N.B. : talora utilizzato obiter dicto e solitamente connesso ad una rilettura evolutiva della norma 50

51 in Francia: nel 2004 una sentenza della Corte di Cassazione civile, ribalta una precedente giurisprudenziale in campo processuale e tutela il legittimo affidamento ex art. 6, CEDU (diritto al giusto processo). in Germania, anche da parte della Corte federale delle finanze: ponderazione di volta in volta degli interessi in gioco e valutazione dell influenza dei precedenti giurisprudenziali sui comportamenti. N.B.: In nessun caso si vincola la giurisprudenza per il futuro 51

52 In Spagna (legge processual civilistica n. 1/2000): severa disciplina della ricorribilitàdelle sentenze tendente alla conservazione dei loro effetti produzione di giurisprudenza del Tribunal Supremo di fatto vincolante i livelli inferiori potere del Tribunal Supremo di non applicazione alle parti in causa di un nuovo indirizzo giurisprudenziale N.B.: In nessun caso si vincola la giurisprudenza per il futuro 52

53 in Svizzera,al confine tra i Paesi di civil lawe di common law: Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. Nel fare ciò egli dovràispirarsi alla dottrina più consolidata e alla giurisprudenza già formata (art. 1, 2^ comma codice civile) N.B.: In nessun caso si vincola la giurisprudenza per il futuro 53

54 Problema affrontato in campo processuale dalla Cassazione con riferimento a precedenti consolidati: ordinanza n del (impugnabilitàin Cassazione di provvedimenti relativi a compensi liquidati a consulenti in sede penale, nelle forme non piùdel rito penale bensìdi quello civile): istituto della remissione in termine 54

55 sentenza SS.UU. n del (art.645 c.p.c.: dimezzamento dei termini del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) viene ribaltato un cinquantennale contrario indirizzo con riflessi sul caso deciso e su migliaia di giudizi di opposizione in corso legge di interpretazione autentica 29 dicembre 2011 n. 218 con annullamento degli effetti dell o. 55

56 ordinanza 8 gennaio 2011 n. 2067, SSUU: non è tutelabile sotto il profilo del legittimo affidamento il ribaltamento di una precedente pacifica interpretazione che non sia inopinato nèrepentino ma semplice rilettura da tempo in itinere e che, comunque, non comprometta il diritto di azione e di difesa. interessante se letta in positivo 56

57 E tutelabile il legittimo affidamento se ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: overruling relativo ad una regola del processo; sua imprevedibilità, in ragione del carattere consolidato nel tempo e tale da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte prodotto dall o. retroattivo 57

58 a) non ètutelabile, in linea di principio, il legittimo affidamento se l o. èdeterminato da una mera interpretazione correttiva (significante-significato) irritualità dell atto processuale ora per allora b) non crea novum jus l o. determinato da interpretazione evolutiva, che si limita a disvelare il significato assunto col tempo dalla norma; c) ètutelabile il legittimo affidamento determinato da un o. imprevedibile che comprometta il superiore diritto al giusto processo 58

59 D1-F A-A6C1-97B316F9753A/0/CONVENTION_ITA_WEB.pdf 59

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