ALLEGATO 3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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1 Modifiche al Regolamento di attuazione n. 18/R del 25 febbraio 2010 ( Regolamento di attuazione dell articolo 14 della L.R. n. 64 del 5/11/2009 Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo ). RELAZIONE ILLUSTRATIVA Premessa La legge regionale n. 64 del 5/11/2009 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) disciplina gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un volume non superiore ad un milione di metri cubi. L ultima modifica alla suddetta legge, apportata con l.r. 11 marzo 2016 n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009 ), resa necessaria a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione, richiede l adeguamento del Regolamento di attuazione n. 18/R del 25 febbraio 2010 (Regolamento di attuazione dell art. 14 della l.r. 64/2009.) La proposta di regolamento contiene una completa rivisitazione delle norme del Capo IV (Norme generali per la disciplina degli impianti in atto dall art. 16 all art. 19) che, in attuazione della l.r. 64/2009, diversificano la documentazione a corredo della denuncia di esistenza degli sbarramenti e delle opere di ritenuta esistenti, riducendo gli oneri di allegazione per gli impianti regolarmente autorizzati e mantenuti, ovvero, per gli impianti per i quali è possibile attestare un basso livello di rischio anche indotto. Si prevede, poi, che nei casi di mancato rispetto degli obblighi e prescrizioni indicati per gli impianti da regolarizzare o autorizzare in sanatoria, la struttura competente dispone tempestivamente la revoca dell autorizzazione e la chiusura dell impianto stesso. In attuazione dell art. 1, comma 5 ter, della l.r. 64/2009, si è disposto che la struttu - ra regionale competente possa disporre, caso per caso, sulla base di criteri indicati nella nuova disposizione 7 bis, in tutto o in parte, deroghe alle disposizioni del Regolamento stesso. Si è ritenuto utile, poi, sempre con riferimento all art. 1, comma 5 ter, inserire una disposizione particolare per definire i bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio, introducendo una procedura più speditiva che riduce di un quarto il tempo previsto per l istruttoria. Si è, inoltre, ritenuto opportuno, per gli impianti esclusi dall applicazione del d.p.r. 1363/1959, prevedere una disposizione sui contenuti del progetto di gestione dell invaso di cui all art. 114 del D.Lgs 152/2006, indicando i termini per la presentazione del progetto stesso. Ancora in relazione al progetto di gestione, si introduce una norma transitoria per i nuovi invasi soggetti al d.p.r. 1363/1959, ivi compresi gli invasi ricadenti nelle classi D ed E, nelle more della disciplina regionale in attuazione dell art. 114 del d.lgs. 1

2 152/2006 e fino all adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo. Al riguardo dei procedimenti in corso, si propone una disposizione transitoria che permetta anche a tali procedimenti di poter applicare la disciplina del regolamento di cui si propone la modifica, facendo salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti, ove compatibili. Si propone, ancora, un articolo che disciplina l implementazione e gestione del catasto regionale degli invasi. Per quanto riguarda poi, la modulistica a corredo del Regolamento, questa è stata necessariamente revisionata, con particolare attenzione ai contenuti della denuncia di esistenza. Ciò premesso, di seguito, si riassumono i contenuti delle modifiche apportate agli articoli del Regolamento 18/R/2010 : Modifiche del preambolo Alcuni punti dei considerato del preambolo sono stati modificati in quanto non più rispondenti alle modifiche apportate alla l.r. 64/2009, a seguito del mutato assetto delle competenze, e alle nuove discipline in tema di procedimento amministrativo (D.Lgs. 127/2016). In particolare si è specificato che (punto 2 del considerato, lettera b-) per semplificare la documentazione progettuale per gli invasi di piccole dimensioni, si prevede la possibilità di applicare, caso per caso, deroghe alla disciplina della legge e del regolamento, per gli impianti non ricadenti nella disciplina del d.p.r. 1363/1959, per i quali, sulla base dei criteri indicati nel regolamneto stesso, possa escludersi il rischio per l incolumità pubblica. Si è richiamata (punto 8 del considerato) la nuova normativa sul procedimento amministrativo, introdotta dal D. Lgs. 127/2016 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi) al fine di armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme volte alla semplificazione delle procedure. Si è infine riportata, per la presentazione del progetto di gestione, una disciplina transitoria (punto 9 del considerato) per gli invasi non soggetti al d.pr 1363/1959 e per i nuovi impianti soggetti al d.p.r. medesimo, in conformità a quanto dettato dalla normativa nazionale e in attesa di specifiche disposizioni tecniche regionali. Modifiche all articolo 2 Definizioni Alcune definizioni di questo articolo, prettamente tecniche, sono state precisate e chiarite in maniera più esaustiva. Il comma 1, lett. d) definisce l altezza di massima ritenuta; alla definizione attuale è stata aggiunta la differenza tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del paramento di monte. Il comma 1, lett. f) definisce il volume totale di invaso; alla definizione attuale è stata aggiunto il volume del serbatoio compreso tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del paramento di monte. Il comma 1, lett. g) definisce il volume d invaso come volume del serbatoio compreso tra la quota di massima regolazione e la quota del punto più depresso del paramento di monte. 2

3 Modifiche all articolo 5 Scelta dell area per valutazioni di rischio Si introduce un terzo comma che descrive i codici di calcolo per la valutazione dell area a cui estendere la valutazione del rischio. Si aggiunge, in alternativa, un metodo speditivo che, con modalità riportate nell Allegato A1 del Regolamento, permette di individuare, con sufficiente margine di sicurezza, la porzione di valle interessata dall onda di piena conseguente il potenziale collasso dello sbarramento. Sostituzione dell articolo 7 Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti Si è provveduto a sostituire l intero articolo 7, ai fini di una maggiore chiarezza, descrivendo tutta la documentazione necessaria per l autorizzazione alla costruzione dei nuovi impianti. In questo articolo, per un maggior alleggerimento degli oneri di allegazione, si richiama anche la possibilità, per il proprietaio/gestore degli impianti di cui al articolo 1, comma 5 ter, della l.r. 64/2009, di ottenere una deroga, caso per caso, alla disciplina della l.r. 64/2009 e del presente regolamento, richiamando l articolo 7 bis che descrive i criteri per l applicabilità di tali deroghe. Inserimento dell articolo 7 bis Criteri per l applicazione di deroghe alle disposizione della l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli invasi di cui al comma 5 ter, della rticolo 1 della l.r. 64/2009 Con l obiettivo di un giusto bilanciamento tra sicurezza degli impianti e semplificazione e accelerazione delle procedure, si è prevista la possibilità di derogare, caso per caso, alla disciplina della l.r. 64/2009 e del presente regolamento introducendo, nella l.r. 64/2009, l art. 1, comma 5 ter, il quale richiama una particolare attenzione verso quei bacini di accumulo di importanza strategica con funzione antincendio. L inserimento dell articolo 7 bis, indica i criteri sulla base dei quali è possibile attuare tali deroghe, per gli impianti minori, descrivendo le caratteristiche degli sbarramenti e dell assetto idrogeologico del territorio che permettono le deroghe stesse. Modifiche all articolo 8 Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati Le modifiche apportate all articolo 8 sono relative alla valutazione della proposta della nuova classe di rischio dell impianto che può essere indicata anche sulla base della metodologia descritta nell Allegato A1 del presente regolamento. Si è ritenuto, inoltre, opportuno inserire il comma 3 bis che prevede la possibilità di dichiarare, da parte del proprietario/gestore dell invaso, l invarianza dei dati tecnici non oggetto di modifica rispetto al progetto originario. 3

4 L inserimento del comma 7 bis, poi, richiama la possibilità, per gli impianti minori, di derogare, caso per caso, alla disciplina della l.r. 64/2009 e del presente regolamento, sulla base dei criteri indicati all articolo 7 bis. Modifiche all articolo 9 Progetto preliminare Le modifiche all articolo 9 aggiornano il richiamo al D.M. 26 giugno 2014 per quanto riguarda i contenuti tecnici del progetto preliminare, nonché il richiamo alle nuove norme sul procedimento amministrativo in merito all acquisizione di pareri e atti di assenso di altre amministrazioni. Modifiche all articolo 10 Progetto definitivo Nel comma 4 il punto 2 viene implementato in relazione alle prove ed indagini che descrivono lo studio geostrutturale dell invaso garantendo tale studio anche nelle condizioni di serbatoio con livello al massimo invaso, in caso di evento sismico nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio. Modifiche all articolo 11 Fogli di condizioni Si proprone la modifica della lettera b) del comma 5 dellarticolo 11 che elimina, per gli impianti maggiori di classe D ed E, la distanza non superiore a un km dall invaso per la residenza dell addetto alla vigilanza; si è ritenuto ragionevole e sufficiente l indicazione del numero di reperibilità del vigilante stesso che garantisce comunque un rapido tempo di intervento. Modifiche all articolo 12 Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori Viene sostituito il richiamo alla provincia, quale ente non più competente in materia, con la struttura regionale competente. Modifiche all articolo 13 Collaudo L abrogazione dei commi 2 e 3 dell articolo 13 e della lettera c) del comma 4, che si riferiscono all esecuzione del primo invaso sperimentale richiesto per l esecuzione del collaudo, viene proposta in quanto troppo onerosa per il proprietario/gestore dell invaso; le operazioni di collaudo descritte nell articolo 13 garantiscono comunque che l opera è stata eseguita a regola d arte. Modifiche all articolo 14 Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione Si propone la modifica della lettera c) del comma 2 dell articolo 14, indicando una diversa frequenza dei rapporti tecnici che il titolare dell impianto deve presentare alla struttura regionale competente, con riferimento agli impianti aventi rischio maggiore. La modifica tende ad alleggerire gli oneri di allegazione dovuti dal proprieta- 4

5 rio/gestore dell invaso, tenuto conto che tali rapporti tecnici devono essere redatti da tecnici collaudatori. Modifiche all articolo 15 Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio Al fine di razionalizzare i controlli periodici si prevede una concentrazione dei controlli stessi su impianti con maggior rischio (invasi con classe di rischio 4) e si propone una riformulazione che prevede controlli a seguito di segnalazioni e nei casi di evidenziate carenze nella sicurezza dell impianto, eliminando l ipotesi di automatismo ( comma 2, lettera c)) nel caso in cui venga omessa la presentazione del rapporto tecnico di cui all articolo 14. Sostituzione dell articolo 16 Denuncia di esistenza La l.r. 64/2009 diversifica la documentazione a corredo della denuncia di esistenza degli sbarramenti e delle opere di ritenuta esistenti al fine di ridurre e semplificare, per quanto possibile, gli oneri di allegazione a carico del proprietario/gestore dell impianto. Con tali finalità, l articolo sostituito dettaglia i contenuti della domanda di autorizzazione da dichiarare in un apposita scheda allegata al Regolamento (modulo 9), specificando, in caso di opere regolarmente autorizzate, il possesso del progetto regolarmente approvato, del certificato di collaudo e dei fogli di condizioni da esibire a richiesta dell amministrazione. Tale semplificazione viene meno ove non sia possibile dichiarare, da parte del denunziante, il possesso della suddetta documentazione tecnica; in tal caso occorre l asseverazione, con apposita relazione sottoscritta da professionista abilitato, della documentazione stessa. Inserimento dell articolo 16 bis Valutazione delle denunce di esistenza Si è ritenuto utile, ai fini di una maggiore chiarezza, introdurre un articolo che specifichi i diversi procedimenti per le tipologie di impianti risultanti dalla valutazione delle denunce di esistenza. - Per la tipologia di impianti che risultino regolarmente autorizzati, collaudati e in uno stato soddisfacente di manutenzione, la struttura regionale competente dichiara la regolarità dell impianto, la classificazione del rischio e il foglio di condizioni. Inoltre, il comma 2 dell articolo richiama la possibilità, sulla base dei criteri stabili nell articolo 7 bis, di disporre deroghe alle disposizioni della l.r. 64/2009 e del Regolamento nei casi rientranti nelle ipotesi di cui all art. 1, comma 5 ter, della l.r. 64/ Per la tipologia di impianti per i quali può essere attestato un basso livello di rischio, la struttura regionale competente richiede, entro un congruo termine non superiore a 90 giorni dalla presentazione della denuncia di esistenza, la presentazione di istanza di regolarizzazione o autorizzazione in sanatoria corredata dalla documentazione di cui ai successivi artt. 17, comma 1 e 18, comma 1. - Per la tipologia di impianti per i quali non può essere attestato un basso livello di rischio, la struttura regionale competente richiede, entro un congruo termine non 5

6 superiore a 90 giorni dalla presentazione della denuncia di esistenza, la presentazione di istanza di regolarizzazione o autorizzazione in sanatoria corredata dalla documentazione di cui ai successivi artt. 17, comma 2 e 18, comma 2. Sostituzione dell articolo 17 Regolarizzazione degli impianti L articolo, che è stato sostituito per meglio descrivere la diversificazione degli oneri di allegazione, dettaglia la documentazione tecnica, per gli invasi da regolarizzare, necessaria per la tipologia di impianti per i quali può essere attestato un basso livello di rischio e per quella per i quali non può essere attestato un basso livello di rischio. Nel primo caso (comma 1) la documentazione richiesta, da allegare all istanza di regolarizzazione, deve essere sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. Nel secondo caso (comma 2), oltre a quanto sopra, è necessaria la dichiarazione giurata attestante il livello di rischio e la proposta della classe di rischio da attribuire all impianto stesso con l indicazione dello stato di manutenzione dell opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere accessorie nonché della strada d accesso e le condizioni di stabilità dei versanti. E richiesta, inoltre, una perizia giurata attestante l assenza di pericoli per la popolazione nelle more del procedimento per la regolarizzazione. L articolo esamina, tra l altro, il caso di mancato rispetto degli obblighi, condizioni e prescrizioni impartite disponendo che la struttura regionale competente disponga tempestivamente la revoca dell autorizzazione all esercizio provvisorio e la chiusura dell impianto. Anche in questo articolo, il comma 6 richiama la possibilità, per gli impianti da regolarizzare, di disporre deroghe, in base ai criteri di cui all articolo 7 bis, alle disposizioni della l.r. 64/2009 e del Regolamento nei casi rientranti nelle ipotesi di cui all art. 1, comma 5 ter, della l.r. 64/2009. Infine, si è inserito un ulteriore comma 8 che prende in esame gli eventuali casi di diniego del provvedimento di regolarizzazione (non previsto nell attuale regolamento) : il procedimento si conclude con un provvedimento motivato di diniego e di messa in sicurezza, compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, secondo quanto disposto all art. 19. Sostituzione dell articolo 18 Autorizzazione in sanatoria Anche in questo articolo, sostituito per le stesse motivazioni descritte al punto precedente, si dettaglia la documentazione da allegare all istanza di autorizzazione in sanatoria. Anche qui si distingue tra la tipologia di impianti per i quali può essere attestato un basso livello di rischio o meno, come descritto al punto precedente. Si prevede, inoltre, il caso di mancato rispetto degli obblighi, condizioni e prescrizioni impartite, come descritto al punto precedente. Ugualmente a quanto previsto nell art. 17, anche qui si è inserito un ulteriore comma (7) che prende in esame gli eventuali casi di diniego del provvedimento di regolarizzazione, come descritto al punto precedente. 6

7 Inserimento dell articolo 18 bis Esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della l.r. 64/2009 e del presente Capo Al fine di disciplinare un po tutte le condizioni che potrebbero verificarsi in tema di rilascio di provvedimenti di regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria, si è pensato di normare anche il caso di esercizio di impianti in violazione di quanto disposto, sia nella l.r. 64/2009 sia nel presente regolamento, per gli impianti esistenti. In tale circostanza, si prevede che la struttura regionale competente prescriva d ufficio gli adempimenti ed interventi necessari ad assicurare la funzionalità e la regolare manutenzione dell impianto; nel caso di invaso realizzato in difformità rispetto al progetto originario o, privo di autorizzazione, ne dispone la chiusura e la messa in sicurezza, compresa la demolizione se necessaria nonché il ripristino dei luoghi, ai sensi dell art. 19. Modifiche all art. 19 Chiusura dell esercizio dell impianto. Cessazione ed abbandono dell invaso. Demolizioni L articolo descrive la documentazione necessaria, a corredo della domanda di autorizzazione che il proprietario /gestore dell invaso deve presentare, in caso di cessazione e abbandono dell invaso. Per gli impianti appartenenti alle classi di rischio 3 o 4, alla domanda suddetta è allegato un progetto contenente il piano delle attività di demolizione, il ripristino dell area e le modalità di smaltimento dei materiali della demolizione. Il comma 9 aggiunge, poi, la lettera c), con la quale si richiede la documentazione suddetta anche quando la chiusura dell impianto è disposta d ufficio (ai sensi del comma 7 dell art. 17; comma 9 dell art. 18 e art. 18 bis). Ciò per allinearsi alle nuove prescrizioni inserite negli artt. 17, 18 e 18 bis, sopra descritte, che introducono la disciplina relativa ai dinieghi dei provvedimenti di regolarizzazione/sanatoria degli impianti. Sostituzione dell articolo 20 Disposizioni per l implementazione, aggiornamento e gestione del catasto regionale degli invasi L articolo, interamente sostituito in quanto richiama il catasto regionale degli invasi non previsto nell attuale articolo, dettaglia l implementazione e aggiornamento del catasto, prevedendo almeno una cadenza annuale. Si stabiliscono le modalità con le quali i dati sono acquisiti, se non già presenti nel sistema informativo regionale o nelle banche georeferenziate di altre amministrazioni. In particolare, per gli impianti esclusi dall applicazione della disciplina regionale, ai sensi dell art. 1, comma 5, della l.r. 64/2009, al fine di chiarire che la comunicazione dei dati implementanti il catasto ha finalità meramente ricognitiva e, dunque, deve limitarsi ad informazioni minime comunque attestabili dal titolare, si prevede che l acquisizione dei dati stessi avvenga mediante la comunicazione delle caratteristiche essenziali dell impianto contenente gli elementi indicati nell allegato D del Regolamento. Si definiscono, inoltre, i termini entro i quali deve avvenire tale comunicazione : entro 180 giorni dalla messa in esercizio dell invaso o, in caso di in- 7

8 vaso già in esercizio, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Si richiama, poi, l art. 2 bis, comma 4, della l.r. 64/2009 con il quale si stabilisce che l organizzazione del catasto degli invasi avviene secondo modalità e criteri di gestione da definire con delibera di Giunta regionale e in conformità alle specifiche tecniche di cui all articolo 7 del regolamento 6 marzo 2017 n. 7/R (Regolamento di attuazione dell articolo 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65. Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale.). Modifiche all articolo 21 Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti Viene sostituito il richiamo alla provincia, quale ente non più competente in materia, con la struttura regionale competente. Abrogazione dell articolo 22 Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti. L articolo viene abrogato in quanto norma transitoria in tema di comunicazione di atti e, dunque, interamente superata dalla disciplina dell articolo 21 del Regolamento. Sostituzione dell articolo 23 Contenuti del progetto di gestione dell invaso Tale articolo fa riferimento agli impianti non soggetti al D.P.R. 1363/1959, di altezza fino a 10 metri e che determinano un invaso fino a mc. Fino all approvazione della specifica disciplina regionale, si stabilisce che il proprietario/gestore di tali impianti presenti, almeno un anno prima di procedere alle operazioni di svaso, sghiaiamento ecc.., il progetto di gestione con i contenuti essenziali previsti dall art. 114 del D.Lgs. 152/2006. Inserimento dell articolo 23 bis Norma transitoria per la presentazione del progetto di gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni L articolo fa riferimento al D.M. dell ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 che prevede l obbligatorietà del progetto di gestione per le dighe maggiori o uguali a 10 m di altezza e maggiori o uguali a mc di invaso, demandando alle Regioni la disciplina per quelle inferiori. In assenza di disposizioni regionali si applicano anche a queste ultime tutte le norme del DM suddetto. Nelle more di un organica disciplina regionale sui progetti di gestione, l articolo che si propone richiama, al primo comma, i progetti di gestione dei nuovi invasi soggetti al DPR 1363/1959, compresi gli invasi ricadenti in classe D ed E, che, nelle more di una organica disciplina regionale sui progetti di gestione, devono essere predisposti e presentati sulla base delle modalità stabilite da dm 30 giugno

9 Nel secondo comma, richiamando gli adempimenti del dl 201/2011, si prevede che i gestori dei suddetti invasi, già esistenti, presentino il progetto di gestione prima di effettuare una qualsiasi operazione di svaso, spurgo ecc.. Il terzo comma prevede l aggiornamento periodico dei progetti di gestione degli impianti suddetti e stabilisce i casi in cui l aggiornamento è necessario. Il quarto comma richiama ed indica, a grandi linee, le modalità per il coordinamento delle operazioni incidenti in uno stesso corso d acqua o bacino afferente, aventi effetto sulla medesima area di influenza. Inserimento dell articolo 23 ter Disposizioni particolari per i bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio.termini dei procedimenti Con tale articolo si introduce una disposizione nuova e particolare per i bacini di accumulo di importanza strategica con funzione antincendio, di cui all art. 1, comma 5 ter, della l.r. 64/2009. La finalità di questa norma è dettata dalla necessità di definire con chiarezza la funzione antincendio degli invasi e, soprattutto, mantenerne l efficienza; pertanto, si è ritenuto opportuno prevedere la certificazione di antincendio da parte degli enti competenti sul territorio. Inoltre, si è ritenuto necessario riportare espressamente, tale funzione, nel titolo abilitativo, nel foglio di condizioni per l esercizio e la manutenzione e, se esistente, nella concessione di derivazione. Nel primo comma dell articolo si è data considerazione alla particolare attenzione dovuta a questo tipo di invasi, così come richiesta dall art. 1, comma 5 ter, della l.r. 64/2009, traducendola nella riduzione pari ad un quarto dei termini previsti per l istruttoria dei procedimenti oggetto del Regolamento. Inserimento dell articolo 23 quater Disposizione transitoria per i procedimenti in corso Si ritiene opportuno, al fine di permettere anche ai proprietari/gestori di invasi che abbiano già avviato i procedimenti di che trattasi, introdurre una disposizione transitoria che consenta, per tali procedimenti, di poter applicare la disciplina del regolamento di cui si propone la modifica, facendo salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti, ove compatibili. Abrogazione dell articolo 24 Termini dei procedimenti I termini di conclusione dei procedimenti previsti da questo articolo, richiamano l adozione di atti organizzativi da parte delle Province per cui, ad oggi, a seguito del mutato assetto delle competenze, la norma va abrogata. 9

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