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1 Gennaio Info IVA 20 Prassi dell AFC: applicabilità temporale Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

2 Osservazioni preliminari Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell una o nell altra forma e sono considerate equivalenti. Abbreviazioni AFC Amministrazione federale delle contribuzioni art. articolo CHF Franchi svizzeri cpv. capoverso IVA Imposta sul valore aggiunto lett. lettera LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) n. numero N.IVA numero di registro dei contribuenti IVA nm. numero marginale delle Istruzioni 2008 sull IVA, edite nel dicembre 2007 OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) RS Raccolta sistematica del diritto federale vliva Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l imposta sul valore aggiunto (valevole dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2009) Aliquote d imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010: Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %. Aliquote d imposta valevoli dal 1 gennaio 2011: Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %. Edito dall Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Aprile 2011

3 Prassi dell AFC: applicabilità temporale Indice delle materie 1 Introduzione e oggetto della presente info IVA Applicabilità temporale della prassi definita dall AFC in occasione della transizione dalla vliva alla LIVA Il tenore della disposizione della LIVA è lo stesso di quello della vliva La nuova prassi è più restrittiva per il contribuente Momento a partire dal quale la prassi esplica i suoi effetti La nuova prassi è più conveniente per il contribuente Il tenore della disposizione della LIVA differisce da quello della vliva La prassi è più restrittiva per il contribuente La prassi è più conveniente per il contribuente Applicabilità temporale della prassi definita dall AFC nell ambito d applicazione della LIVA (modifiche della prassi) Principi La nuova prassi è più restrittiva per il contribuente La nuova prassi è più conveniente per il contribuente Effetti dei progetti di pubblicazione dell AFC Riserva ai sensi dell articolo 96 capoverso 3 LIVA; momento e modo di procedere 19 3

4 Info IVA 20 4

5 Prassi dell AFC: applicabilità temporale 1 Introduzione e oggetto della presente info IVA La presente pubblicazione disciplina il momento dal quale sono applicabili le prassi definite e pubblicate dall AFC in conformità dell articolo 65 capoverso 3 LIVA in seguito all entrata in vigore della LIVA, il 1 gennaio A questo proposito occorre distinguere tra due fattispecie differenti. Innanzitutto sono trattati i casi in cui l AFC definisce per la prima volta una prassi inerente alla LIVA (F cifra 2). In seguito sono trattati i casi in cui l AFC procede alla modifica di una prassi già pubblicata nell ambito della LIVA (F cifra 3). I principi illustrati nella presente info IVA sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi i destinatari assoggettati all imposta sull acquisto. La seguente panoramica schematica raffigura in sintesi il contenuto essenziale della presente info IVA: LIVA: il tenore della disposizione è lo stesso di quello della vliva F cifra 2.1 LIVA: il tenore della disposizione differisce da quello della vliva F cifra 2.2 Modifiche della prassi nell ambito della LIVA F cifra 3 La nuova prassi è più restrittiva applicabile dalla pubblicazione (inizio del semestre successivo); F cifra La nuova prassi è più conveniente applicabile dal 1 gennaio 2010; F cifra applicabile dal 1 gennaio 2010; F cifre e applicabile dalla pubblicazione (inizio del semestre successivo); F cifra 3.2 applicabile dal 1 gennaio 2010; F cifra 3.3 5

6 Info IVA 20 2 Applicabilità temporale della prassi definita dall AFC in occasione della transizione dalla vliva alla LIVA La cifra 2 tematizza la questione dell applicabilità temporale di una prassi in merito alla quale l AFC dà per la prima volta un interpretazione della LIVA e dell OIVA all interno di una pubblicazione (info IVA, info IVA concernente il settore o info IVA concernente la prassi). 2.1 Il tenore della disposizione della LIVA è lo stesso di quello della vliva Se il tenore della relativa disposizione della LIVA è lo stesso di quello della vliva, il contribuente che ha conteggiato l imposta secondo la vecchia prassi non deve procedere ad alcuna correzione e può applicare la prassi in vigore sotto la vliva, fino al momento della definizione della relativa prassi dell AFC, il quale corrisponde al mese indicato nella pubblicazione in questione (riguardo al concreto modo di procedere vedi le seguenti cifre e 2.1.2). La prassi in vigore sotto la vliva esplica gli stessi effetti della prassi definita in base all articolo 65 LIVA. Il contribuente procede in modo differente a seconda del fatto che una particolare prassi inerente alla LIVA è più restrittiva o più conveniente rispetto alla prassi sotto la vliva. La prassi è di regola considerata più conveniente se il contribuente deve pagare un imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o un imposta sull acquisto inferiore (p. es. poiché una prestazione è ormai imponibile a un aliquota d imposta più bassa, esclusa dall imposta o esente dall imposta) o se può far valere una maggior deduzione dell imposta precedente La nuova prassi è più restrittiva per il contribuente Il contribuente può applicare la nuova prassi più restrittiva dal momento della pubblicazione (F cifra ). La vecchia prassi più conveniente è ancora applicabile ai periodi anteriori. Ciò vale anche per un contribuente che ha già applicato la nuova prassi più restrittiva (p. es. in base a un progetto di pubblicazione o a informazioni dell AFC). Egli deve comunicare all AFC le pretese fiscali che ne risultano (p. es. maggior deduzione dell imposta precedente) con un rendiconto di correzione. Tuttavia, se l IVA è già stata fatturata al destinatario della prestazione, una correzione è possibile soltanto alle condizioni fissate dall articolo 27 capoversi 2 4 LIVA. L osservanza delle citate disposizioni va pure documentata nei confronti dell AFC. L AFC non corrisponde alcun interesse rimuneratorio. 6

7 Prassi dell AFC: applicabilità temporale Momento a partire dal quale la prassi esplica i suoi effetti La prassi più restrittiva definita dall AFC è applicabile di principio dall inizio del semestre successivo alla pubblicazione della prassi. I contribuenti non devono così procedere ad alcuna delimitazione in un periodo di rendiconto in corso. È nel contempo garantita la parità di trattamento di tutti i contribuenti, indipendentemente dal metodo di rendiconto applicato. Esempio Il 10 febbraio 2011 l AFC pubblica in maniera definitiva una prassi più restrittiva rispetto alla vliva, ragion per cui i contribuenti possono applicare la vecchia prassi più conveniente fino al 30 giugno La nuova prassi più restrittiva dev essere applicata soltanto alle prestazioni eseguite dal 1 luglio In casi speciali e se ciò è giustificato da ragioni di praticabilità, l AFC si riserva di stabilire una data successiva per l inizio dell applicabilità della prassi. In un caso simile, l AFC fisserà esplicitamente tale data nella corrispondente pubblicazione, derogando dal precitato principio. Esempio Contratti di fornitura (p. es. contratti per la fornitura di birra) Prassi sotto la vliva Alla cifra 4.9 (3 punto) dell opuscolo n. 08 Albergheria e ristorazione, edito nel dicembre 2007, l AFC aveva sostenuto, riguardo al versamento unico, che l esercente doveva contabilizzare questo versamento unico nei passivi. La quota parte annua di questo versamento unico, calcolata in base alla durata del contratto, doveva essere accreditata a conto economico. Durante tutta la durata del contratto, l importo così determinato doveva essere imposto all aliquota normale a titolo di controprestazione per il diritto esclusivo concesso al fornitore. Prassi sotto la LIVA Alla cifra 4.10 (3 punto) dell info IVA concernente il settore 08 Albergheria e ristorazione, edita nel dicembre 2010, l AFC sostiene invece che il versamento unico (versamento una tantum) è la controprestazione che il ristoratore riceve dal fornitore per il diritto esclusivo accordatogli. Il versamento è imponibile all aliquota normale al momento in cui il ristoratore lo riceve. 7

8 Info IVA 20 Modo di procedere corretto Dato che la prassi più restrittiva è stata pubblicata dall AFC nella precitata info IVA, questa prassi è applicabile dal 1 gennaio 2011 (ossia dall inizio del semestre successivo alla pubblicazione della prassi). Un esercente che riceve un simile versamento una tantum a contare dal 1 gennaio 2011 deve imporlo all aliquota normale, secondo la prassi pubblicata nella citata info IVA, al momento in cui lo riceve. Un esercente che ha ricevuto un simile versamento prima del 1 gennaio 2011 deve dichiarare e conteggiare l importo restante non ancora imposto nel primo periodo di rendiconto del La nuova prassi è più conveniente per il contribuente Il contribuente può applicare la prassi a lui più conveniente dal 1 gennaio 2010, ossia dall entrata in vigore della LIVA. Egli deve comunicare all AFC le pretese fiscali che ne risultano (p. es. maggior deduzione dell imposta precedente) con un rendiconto di correzione. Tuttavia, se l IVA è già stata fatturata al destinatario della prestazione, una correzione è possibile soltanto alle condizioni fissate dall articolo 27 capoversi 2 4 LIVA. L osservanza delle citate disposizioni va pure documentata nei confronti dell AFC. L AFC non corrisponde alcun interesse rimuneratorio. Esempio 1 Distributori automatici di alimenti (infrastruttura) Prassi sotto la vliva Ai nm. 319, 321 e 321a delle Istruzioni 2008 sull IVA, edite nel dicembre 2007, l AFC aveva stabilito che, nel caso dei distributori automatici gestiti da terzi, il proprietario della superficie doveva fatturare al gestore di distributori automatici i costi infrastrutturali (in caso di rinuncia alla fatturazione, era applicabile il nm. 321a). Secondo il nm. 321, il gestore dei distributori doveva a sua volta imporre i costi infrastrutturali non fatturatigli. Nel nm. 321a l AFC aveva offerto la possibilità di determinare approssimativamente i costi infrastrutturali. Prassi sotto la LIVA Alla cifra dell info IVA 07 Base di calcolo e aliquote d imposta, edita nel maggio 2010, l AFC stabilisce che, se l infrastruttura del distributore automatico è messa a disposizione gratuitamente, non occorre imporre un corrispondente valore di locazione né presso il gestore del distributore automatico né presso il proprietario dell area in cui è installato il distributore automatico. 8

9 Prassi dell AFC: applicabilità temporale Modo di procedere corretto Dato che la prassi dell AFC inerente all infrastruttura dei distributori automatici è più conveniente per il contribuente, egli può applicare questa prassi dal 1 gennaio 2010 (data di entrata in vigore della LIVA). Il contribuente può quindi far valere verso l AFC le pretese fiscali che risultano dalla nuova prassi più conveniente, secondo la forma descritta nel 1 paragrafo della cifra Tuttavia, se l IVA è già stata fatturata al destinatario della prestazione, una correzione è possibile soltanto alle condizioni fissate dall articolo 27 capoversi 2 4 LIVA. L osservanza delle citate disposizioni va pure documentata nei confronti dell AFC. Esempio 2 Commercio al minuto: buoni emessi da terzi Prassi sotto la vliva Alla cifra dell opuscolo n. 06 Commercio al minuto, edito nel dicembre 2007, l AFC aveva esposto che i buoni, pubblicati a nome di un terzo (fabbricante, importatore, ecc., ma non a nome del fornitore diretto) a mezzo stampa (p. es. inserzioni) e in stampati pubblicitari, davano diritto ai clienti di acquistare prestazioni a titolo gratuito o a prezzi ridotti presso un commerciante al minuto. Per i beni venduti, il commerciante al minuto riceveva dai suoi clienti la controprestazione convenuta, ossia il prezzo ridotto del valore del buono e da terzi riceveva un rimborso per i buoni riscossi dai clienti. Tali buoni emessi da terzi erano considerati mezzi di pagamento e dovevano essere trattati, al momento dell addebito al terzo (fabbricante, importatore ecc.), come operazioni escluse dall imposta nel settore del mercato monetario e dei capitali. Il conteggio dei buoni riscossi emesso ai terzi non poteva contenere riferimenti all IVA. Prassi sotto la LIVA Alla cifra dell info IVA concernente il settore 06 Commercio al minuto, edita nell ottobre 2010, l AFC espone che i buoni, spesso pubblicati a nome di un terzo (fabbricante, importatore ecc., ma non fornitore diretto) a mezzo stampa (ad es. inserzioni) o in stampati pubblicitari, legittimano il cliente a ottenere una prestazione gratuita o una prestazione a prezzo ridotto presso un commerciante al minuto. Per i beni venduti, il commerciante al minuto riceve dai suoi clienti la controprestazione convenuta, ovvero il prezzo ridotto del valore del buono, e dal terzo un rimborso per i buoni riscossi dai clienti. Il contratto di compravendita è stipulato tra il commerciante al minuto e il cliente. 9

10 Info IVA 20 L importo versato dal terzo (fabbricante, importatore ecc.) è un compenso per la prestazione di marketing (pubblicità) e va quindi imposto all aliquota normale. Se il terzo ha la propria sede all estero, l importo versato non soggiace all imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Sugli scontrini e sulle ricevute di cassa è ammessa l indicazione dell IVA per le prestazioni imponibili. Tuttavia può essere menzionato soltanto l importo pagato dal cliente. Se l IVA indicata è relativa a un importo superiore a quello pagato, è dovuta l imposta indicata. Esempio concreto L importatore generale Z (con sede in Svizzera) della marca di televisori XY pubblica buoni in un quotidiano. I buoni del valore di 200 franchi permettono ai clienti di acquistare un televisore della marca XY, presso qualsiasi commerciante al minuto che vende televisori di tale marca, a un prezzo ridotto di 200 franchi. L importatore generale Z rifornisce unicamente rappresentanti regionali, che a loro volta riforniscono i commercianti al minuto. Il cliente Paolo Prati si presenta con questo buono presso il negozio di televisori TV-Modellix, acquistandovi un nuovo televisore della marca XY del valore complessivo di 2000 franchi. Potendo consegnare il buono di 200 franchi all acquisto, Paolo Prati versa per il televisore soltanto ancora l importo di 1800 franchi. Il negozio TV-Modellix riscuote presso l importatore generale Z il buono del valore di 200 franchi consegnatogli da Paolo Prati, ottenendo un rimborso di 200 franchi. Qual è il trattamento fiscale di questa transazione secondo la vliva e la LIVA? vliva Il negozio di televisori TV-Modellix doveva imporre all aliquota normale l importo di 2000 franchi (versamento di Paolo Prati pari a CHF 1800 e buono dell importatore generale Z pari a CHF 200). Il negozio TV-Modellix doveva trattare in esclusione dall imposta i 200 franchi fatturati all importatore generale Z per la riscossione del buono di Paolo Prati. Per tale ragione, l importatore generale Z non poteva dedurre l imposta precedente sui 200 franchi. Il negozio TV-Modellix non era legittimato a indicare l IVA sulla fattura rilasciata all importatore generale Z. 10

11 Prassi dell AFC: applicabilità temporale LIVA Il negozio di televisori TV-Modellix impone all aliquota normale l importo di 1800 franchi (versamento di Paolo Prati). Se però il negozio TV-Modellix indica l IVA sull importo di 2000 franchi, l imposta è dovuta sull importo superiore (quindi su CHF 2000). I 200 franchi fatturati all importatore generale Z (con la menzione dell IVA) provenienti dalla riscossione del buono di Paolo Prati costituiscono per il negozio TV-Modellix una prestazione di marketing imponibile all aliquota normale. L importatore generale Z può procedere alla deduzione dell imposta precedente. Se l emittente del buono avesse la sua sede all estero, la prestazione di marketing del negozio TV-Modellix non soggiacerebbe all imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (IVA svizzera). In un caso simile, il negozio TV-Modellix non potrebbe menzionare l IVA. Modo di procedere corretto Dato che la prassi dell AFC inerente ai buoni emessi da terzi è più conveniente per il contribuente, egli può applicare questa prassi dal 1 gennaio 2010 (data di entrata in vigore della LIVA). Il contribuente può quindi far valere verso l AFC le pretese fiscali che risultano dalla nuova prassi più conveniente, secondo la forma descritta nel 1 paragrafo della cifra Se l IVA è già stata fatturata al destinatario della prestazione (nell esempio: Paolo Prati) sul prezzo lordo (nell esempio: CHF 2000), una correzione è però possibile soltanto alle condizioni fissate dall articolo 27 capoversi 2 4 LIVA. L osservanza delle citate disposizioni va pure documentata nei confronti dell AFC. 2.2 Il tenore della disposizione della LIVA differisce da quello della vliva Se il tenore di una disposizione nella LIVA differisce da quello della vliva, la prassi pubblicata dall AFC è applicabile, indipendentemente dal momento della sua apparizione, in ogni caso dal 1 gennaio 2010, ossia dall entrata in vigore della LIVA. Ciò a prescindere dal fatto che la prassi definita dall AFC sia, per il contribuente, più conveniente o restrittiva rispetto alla regolamentazione vigente sotto la vliva La prassi è più restrittiva per il contribuente Se la prassi definita è più restrittiva per il contribuente, egli deve versare all AFC i corrispondenti importi d imposta dal 1 gennaio 2010 nel periodo di rendiconto successivo alla pubblicazione di tale prassi, comunicando ciò all AFC con un rendiconto di correzione. In questo caso, oltre all imposta da versare, è anche dovuto l interesse moratorio. 11

12 Info IVA 20 Esempio Collettività pubbliche (abbandono del concetto di prestazioni del medesimo genere ) Prassi sotto la vliva (art. 23 cpv. 3 vliva) Alla cifra dell opuscolo n. 18 Collettività pubbliche, edito nel dicembre 2007, l AFC aveva esposto che le associazioni dei Comuni come pure i consorzi intercomunali erano istituzioni di diritto pubblico con personalità giuridica propria, i cui membri erano tutti delle collettività pubbliche. Se queste associazioni eseguivano solo prestazioni ad altre collettività pubbliche non vi era assoggettamento. Se, per contro, realizzavano prestazioni imponibili per più di franchi a terzi che non erano collettività pubbliche, potevano diventare contribuenti obbligatoriamente. Se l assoggettamento era dato, soggiacevano all IVA le prestazioni eseguite a terzi che non erano collettività pubbliche come pure tutte le prestazioni del medesimo genere ai membri e ad altre collettività pubbliche. Prassi sotto la LIVA (art. 12 cpv. 3 LIVA) Secondo la cifra dell info IVA concernente il settore 19 Collettività pubbliche, edita nel dicembre 2010, le associazioni dei Comuni come pure i consorzi intercomunali sono istituzioni di diritto pubblico con personalità giuridica propria, i cui membri sono tutti collettività pubbliche. Se queste associazioni eseguono solo prestazioni ad altre collettività pubbliche non vi è assoggettamento. Nella misura in cui le cifre d affari realizzate con terzi che non sono collettività pubbliche non superano franchi e le cifre d affari realizzate con prestazioni imponibili a terzi che non sono collettività pubbliche e ad altre collettività pubbliche (incl. a quelle che sono soci) non superano franchi, tali associazioni sono esentate dall assoggettamento. In caso di assoggettamento, soggiacciono all imposta le prestazioni eseguite a terzi che non sono collettività pubbliche, nonché tutte le prestazioni eseguite ai membri e ad altre collettività pubbliche. Esempio concreto Il consorzio forestale intercomunale X si compone dei membri A, B e C (tutte collettività pubbliche). Esso effettua lavori forestali ai suoi membri, ma anche ad altre collettività pubbliche e a privati (terzi che non sono collettività pubbliche). Inoltre, effettua ai suoi membri anche prestazioni di altro genere, segnatamente lavori su strade forestali. Le prestazioni a terzi che non sono collettività pubbliche ammontano a franchi l anno, le prestazioni ad altre collettività pubbliche (comprese quelle effettuate ai membri) a franchi l anno. Di tale importo, franchi riguardano prestazioni di altro genere ai membri del consorzio intercomunale X (lavori su strade forestali). 12

13 Prassi dell AFC: applicabilità temporale L assoggettamento era dato secondo la vliva ed è dato anche sotto la LIVA. Una differenza risulta tuttavia riguardo alle cifre d affari imponibili: vliva Il consorzio intercomunale X doveva imporre complessivamente franchi (CHF per prestazioni a terzi che non sono collettività pubbliche e CHF per prestazioni del medesimo genere ai membri e ad altre collettività pubbliche). LIVA Il consorzio intercomunale X deve imporre complessivamente franchi (CHF per prestazioni a terzi che non sono collettività pubbliche e CHF per prestazioni ai membri e ad altre collettività pubbliche). Modo di procedere corretto A prescindere dalla data di apparizione della pubblicazione, la nuova prassi più restrittiva dell AFC è applicabile alle prestazioni imponibili del consorzio intercomunale X dal 1 gennaio 2010, ossia dall entrata in vigore della LIVA. Il consorzio intercomunale X deve versare all AFC i corrispondenti importi (nel caso in esame, cifra d affari pari a CHF ) nel periodo di rendiconto successivo alla pubblicazione di tale prassi, comunicando ciò all AFC con un rendiconto di correzione, purché non abbia già imposto tali prestazioni. In questo caso, oltre all imposta, il consorzio intercomunale X deve anche l interesse moratorio La prassi è più conveniente per il contribuente Se la prassi definita è più conveniente per il contribuente, egli può far valere le pretese fiscali (p. es. maggior deduzione dell imposta precedente) che risultano dalla nuova prassi più conveniente, comunicandole all AFC con un rendiconto di correzione. Tuttavia, se l IVA è già stata fatturata al destinatario della prestazione, una correzione è possibile soltanto alle condizioni fissate dall articolo 27 capoversi 2 4 LIVA. L osservanza delle citate disposizioni va pure documentata nei confronti dell AFC. L AFC non corrisponde alcun interesse rimuneratorio. 13

14 Info IVA 20 Esempio 1 Arrangiamenti mezza pensione Prassi sotto la vliva (nessuna regolamentazione legale corrispondente) In base alla cifra dell opuscolo n. 08 Albergheria e ristorazione, edito nel dicembre 2007, l albergatore disponeva di due possibilità per la suddivisione tra alloggio e vitto nell ambito degli arrangiamenti mezza pensione: il calcolo effettivo (fatturazione separata degli importi per il vitto e quelli per l alloggio; i calcoli dovevano essere comprovati dettagliatamente) o la determinazione forfettaria (il 75 % del prezzo dell arrangiamento era imponibile all aliquota speciale, il 25 % era imponibile all aliquota normale). Prassi sotto la LIVA (art. 19 cpv. 2 LIVA) Alla cifra dell info IVA concernente il settore 08 Albergheria e ristorazione, edita nel dicembre 2010, l AFC sostiene che, per consentire che i meri arrangiamenti mezza pensione (comprendenti pernottamento, prima colazione e un pasto) siano fatturati forfetariamente e imposti all aliquota speciale, si parte per semplificare dal presupposto che la quota per l alloggio costituisca almeno il 70 % del valore della controprestazione complessiva. Non va addotta alcuna prova di calcolo. Modo di procedere corretto A prescindere dalla data di apparizione della pubblicazione, la nuova prassi inerente agli arrangiamenti mezza pensione è applicabile dal 1 gennaio 2010, ossia dall entrata in vigore della LIVA. Il contribuente può quindi far valere verso l AFC le pretese fiscali che risultano dalla nuova prassi più conveniente, secondo la forma descritta nel 1 paragrafo della cifra Tuttavia, se l IVA è già stata fatturata al destinatario della prestazione, una correzione è possibile soltanto alle condizioni fissate dall articolo 27 capoversi 2 4 LIVA. L osservanza delle citate disposizioni va pure documentata nei confronti dell AFC. 14

15 Prassi dell AFC: applicabilità temporale Esempio 2 Distributori automatici di alimenti Prassi sotto la vliva (art. 36 cpv. 1 lett. a n. 2 vliva) Secondo il nm. 321 delle Istruzioni 2008 sull IVA, edite nel dicembre 2007, il gerente di distributori automatici doveva imporre i suoi introiti all aliquota normale in caso di possibilità di consumo sul posto, all aliquota ridotta se non esistevano possibilità di consumo sul posto. Prassi sotto la LIVA (art. 25 cpv. 3 LIVA) Alla cifra dell info IVA 07 Base di calcolo e aliquote d imposta, edita nel maggio, la vendita di alimenti (incl. bevande non alcoliche) tramite distributori automatici di alimenti sono imponibili all aliquota ridotta, indipendentemente se accanto al distributore automatico sia o no presente un impianto di consumo sul posto. Modo di procedere corretto A prescindere dalla data di apparizione della pubblicazione, la nuova prassi inerente alla vendita di alimenti (incluse bevande non alcoliche) è applicabile dal 1 gennaio 2010, ossia dall entrata in vigore della LIVA. Il contribuente può quindi far valere verso l AFC le pretese fiscali che risultano dalla nuova prassi più conveniente, secondo la forma descritta nel 1 paragrafo della cifra Tuttavia, se l IVA è già stata fatturata al destinatario della prestazione, una correzione è possibile soltanto alle condizioni fissate dall articolo 27 capoversi 2 4 LIVA. L osservanza delle citate disposizioni va pure documentata nei confronti dell AFC. 3 Applicabilità temporale della prassi definita dall AFC nell ambito d applicazione della LIVA (modifiche della prassi) In questa cifra si tratta la questione dell applicabilità temporale delle prassi, per le quali l AFC procede alla modifica di una prassi già pubblicata inerente alla LIVA o all OIVA. 15

16 Info IVA Principi In conformità dell articolo 43 capoverso 2 LIVA, sino al passaggio in giudicato i rendiconti presentati e gli importi versati possono essere corretti dal contribuente. Ne consegue che il contribuente può, nei limiti del termine di prescrizione (e se il credito fiscale non è passato in giudicato), rettificare i suoi rendiconti se vi constata errori. Una correzione è ammessa anche in questo caso soltanto nell ambito dell articolo 27 capoversi 2 4 LIVA. Come devono agire i contribuenti, se l AFC procede a una modifica (p. es. in base a una sentenza del Tribunale federale) di una sua prassi già pubblicata? A tal proposito, si distingue tra i casi (e le relative conseguenze) riportati alle cifre 3.2 e La nuova prassi è più restrittiva per il contribuente Se la prassi modificata dall AFC è più restrittiva per i contribuenti, la nuova prassi più restrittiva è di principio applicabile dall inizio del semestre successivo alla pubblicazione della prassi. I contribuenti non devono così procedere ad alcuna delimitazione in un periodo di rendiconto in corso. È nel contempo garantita la parità di trattamento di tutti i contribuenti, indipendentemente dal metodo di rendiconto applicato. Esempio Il 23 ottobre 2011 l AFC pubblica una prassi, ad esempio sotto forma di info IVA concernente la prassi. Nell occasione, inasprisce la prassi che era stata pubblicata nel maggio Di conseguenza, i contribuenti possono applicare la vecchia prassi più conveniente fino al 31 dicembre La nuova prassi più restrittiva è applicabile alle prestazioni eseguite dal 1 gennaio In casi speciali e se ciò è giustificato da ragioni di praticabilità, l AFC si riserva di stabilire una data successiva per l inizio dell applicabilità della prassi. In un caso simile, l AFC fisserà esplicitamente tale data nella corrispondente pubblicazione, derogando dal precitato principio. 16

17 Prassi dell AFC: applicabilità temporale N I contribuenti che non hanno applicato la vecchia prassi più conveniente dell AFC devono applicare la nuova prassi più restrittiva anche retroattivamente (nei limiti del termine di prescrizione). Ciò è il caso se un contribuente non ha di fatto applicato la vecchia prassi più conveniente dell AFC, se ha formulato una riserva (F cifra 5) ai sensi dell articolo 96 capoverso 3 LIVA o se è pendente una procedura nei suoi confronti (presso l AFC, il Tribunale amministrativo federale o il Tribunale federale). 3.3 La nuova prassi è più conveniente per il contribuente Se la prassi modificata dell AFC è più conveniente per i contribuenti, tale prassi è applicabile - anche retroattivamente - ai contribuenti il cui credito fiscale non è ancora passato in giudicato. La retroattività è limitata soltanto dal termine di prescrizione. In un caso simile, il contribuente può comunicare all AFC le pretese fiscali che risultano (p. es. maggior deduzione dell imposta precedente) dalla nuova prassi più conveniente con un rendiconto di correzione. Tuttavia, se l IVA è già stata fatturata al destinatario della prestazione, una correzione è possibile soltanto alle condizioni fissate dall articolo 27 capoversi 2 4 LIVA. L osservanza delle citate disposizioni va pure documentata nei confronti dell AFC. L AFC non corrisponde alcun interesse rimuneratorio. Esempio Tassa CO 2 Vecchia prassi Alla cifra 2.3 dell info IVA concernente la prassi 02, edita nel giugno 2010, l AFC aveva sostenuto, riguardo alla distribuzione e alla restituzione della tassa CO 2, che la distribuzione del prodotto della tassa CO 2 alla popolazione e all economia in conformità dell articolo 10 capoverso 2 della legge sul CO 2 era considerata per le imprese contribuenti un sussidio ai sensi dell articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA e comportava una riduzione della deduzione dell imposta precedente secondo l articolo 33 capoverso 2 LIVA. Aveva inoltre sostenuto che, per ragioni di semplificazione, era possibile prescindere dalla riduzione della deduzione dell imposta precedente, se il flusso finanziario non avesse superato 2000 franchi annui. 17

18 Info IVA 20 Nuova prassi Nel settembre 2010, la precitata (vecchia) prassi pubblicata dall AFC è stata modificata da una seconda versione rielaborata dell info IVA concernente la prassi 02. Alla cifra 2.3 della nuova versione dell info IVA, l AFC sostiene ormai che la distribuzione del prodotto della tassa CO 2 alla popolazione e all economia in conformità dell articolo 10 capoverso 2 della legge sul CO 2 non ha conseguenze dal profilo dell IVA per l impresa destinataria contribuente; la restituzione e la distribuzione non costituiscono una controprestazione imponibile, né comportano una riduzione della deduzione dell imposta precedente. Modo di procedere corretto Dato che la prassi dell AFC inerente alla tassa CO 2 è più conveniente per il contribuente, egli può applicare questa prassi anche retroattivamente se il credito fiscale non è ancora passato in giudicato (nei limiti del termine di prescrizione). Il contribuente può quindi far valere verso l AFC le pretese fiscali che risultano dalla nuova prassi più conveniente, secondo la forma descritta nel 1 paragrafo della cifra 3.3. Trattandosi di una riduzione della deduzione dell imposta precedente, la questione dell IVA fatturata (correzione possibile soltanto alle condizioni fissate dall articolo 27 capoversi 2 4 LIVA) non si pone. 18

19 Prassi dell AFC: applicabilità temporale 4 Effetti dei progetti di pubblicazione dell AFC I progetti che l AFC pubblica sul suo sito internet non sono giuridicamente vincolanti. Di conseguenza, i contribuenti, i loro consulenti o altri soggetti non possono far valere in merito il principio della buona fede. I progetti di pubblicazione - designati chiaramente come tali - sono considerati mere basi di discussione e non riflettono l opinione definitiva dell AFC. 5 Riserva ai sensi dell articolo 96 capoverso 3 LIVA; momento e modo di procedere Il contribuente deve formulare una riserva (informazione scritta preventiva all attenzione dell AFC) ai sensi dell articolo 96 capoverso 3 LIVA, al più tardi al momento della cosiddetta finalizzazione (art. 72 LIVA; correzione di lacune nel rendiconto). Spetta al contribuente comprovare l avvenuta (tempestiva) comunicazione (p. es. raccomandata, avviso di ricevimento dell AFC). 19

20 Competenze L Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per la riscossione dell imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero; la riscossione dell imposta sull acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all estero. L Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per la riscossione dell imposta sull importazione di beni. Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti. Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue: per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse Berna per fax: per mwst.webteam@estv.admin.ch Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA. Le pubblicazioni dell AFC riguardanti l IVA sono ottenibili: in forma elettronica tramite internet: (Webcode: d_04179_it) in forma cartacea: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL Distribuzione pubblicazioni Stampati IVA 3003 Berna I

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