Sicurezza nei cantieri e piani di sicurezza Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/2008 Massimo Maccarone

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1 Sicurezza nei cantieri e piani di sicurezza Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/2008 Massimo Maccarone Via Altabella n Bologna -Tel Fax: Via Buonarroti n Milano - Tel Fax: mail: segreteria@niering.it web:

2 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30/04/ Suppl. Ordinario n.108) 2

3 I 13 Titoli e 51 Allegati Titolo Articoli Argomento Allegati I da 1 a 61 Principi comuni da I a III II da 62 a 68 Luoghi di lavoro IV III da 69 a 87 Attrezzature di lavoro e DPI da V a IX IV da 88 a 160 Cantieri temporanei o mobili da X a XXIII V da 161 a 166 Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro da XXIV a XXXII VI da 167 a 171 Movimentazione Manuale dei Carichi XXXIII VII da 172 a 179 Attrezzature munite di videoterminali XXXIV VIII da 180 a 220 Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m., radiazioni ottiche artificiali IX da 221 a 265 Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto da XXXV a XXXVII da XXXVIII a XLIII X da 266 a 286 Agenti biologici da XLIV a XLVIII XI da 287 a 297 Atmosfere esplosive da XLIX a LI XII da 298 a 303 Capi finali e disposizioni sanzionatorie XIII da 304 a 306 Norme transitorie e finali 3

4 Risultano modificate le definizioni di lavoratore: la nozione prescinde dalle tipologie contrattuali di lavoro e vengono aggiunte precisazioni sui soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione, volontari) datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle PA per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, [..], individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa o non conforme individuazione, il DL coincide con l'organo di vertice medesimo Preposto: persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione l delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 4

5 Art Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Scopo: tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori chi: gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali; cosa: disposizione di provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale; quando: impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui all allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Revoca possibile: Da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. Quando: regolarizzazione dei lavoratori, accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 in aggiunta alle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi. 5

6 Allegato I Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del SPP e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC); Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); Mancata nomina del coordinatore per la progettazione; Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto Mancato utilizzo della cintura di sicurezza; Mancanza di protezioni verso il vuoto. 6

7 L'estensore del Titolo IV ha cercato di armonizzare la normativa speciale riguardante i lavori edili (D.Lgs. 494/96, D.P.R. 164/56, D.P.R. 222/03) con quella generale (D. Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55) operando una certa "ripulitura" di norme ormai obsolete o superate dal progresso tecnologico Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (artt. da 88 a 104) Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. 105 a 156) Capo III Sanzioni (artt. da 157 a 160) 7

8 La struttura della Norma 8

9 Art. 304 Abrogazioni Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64 (Ispezioni) il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123; 9

10 Allineamento D.Lgs. n. 494/1996 Nuovo D.Lgs. n. 81/2008 art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art Aggiornamento degli allegati art. 19 Norme transitorie art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 All. I All. II All. III All. IV All. V art. 88 art. 89 art. 90 art. 91 art. 92 art. 93 art. 94 art. 95 art. 96 art. 97 art. 98 art. 99 art. 100 art. 101 art. 102 art. 103 art art. 157 art. 158 art. 159 art. 160 All. X All. XI All. XII All. XIII All. XIV Nuovi allegati All. XV Contenuti minimi dei PSC All. XVI Fascicolo dell opera All. XVII Idoneità T. P. Altri allegati tecnici 10

11 Art. 88 Campo di applicazione 11

12 Art. 89 Definizioni 12

13 Cambia la definizione di "Responsabile dei lavori" che ora è incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera e deve necessariamente coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera; Un'altra novità rispetto al D. Lgs. 494/96 riguarda il "coordinatore per l'esecuzione" che, oltre a non poter coincidere con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, come già previsto in precedenza, adesso non può coincidere con un dipendente dell'impresa esecutrice o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Vengono inserite, infine, le definizioni di impresa affidataria (impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi) e di idoneità tecnicoprofessionale (possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera). 13

14 Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 14

15 Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 15

16 Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 16

17 Il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione, quando vi siano cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea. La designazione non è più legata, come era in passato, all'entità presunta del cantiere (pari o superiore 200 uomini-giorno) e alla presenza di rischi particolari con la conseguenza di obbligare anche il committente di piccoli lavori ad ottemperare ad obblighi di notevole rilevanza (redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), del fascicolo tecnico, della notifica preliminare). Il comma 9, lettera a) prevede che il committente verifichi l'idoneità tecnico - professionale delle imprese attraverso l'esibizione di una serie di documenti il cui elenco è contenuto nell'allegato XVII. Molti di questi documenti sono, tuttavia, già contenuti nel piano operativo di sicurezza che tutte le imprese sono tenute a redigere e trasmettere al CSE. Appare evidente pertanto, che se non viene modificato l'allegato vi sarà una duplicazione di documenti e ciò in palese contrasto con il principio di delega di all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 123/2007 che prevede la semplificazione degli adempimenti meramente formali. 17

18 Allegato XVII Idoneità tecnico professionale 1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all'articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo documento unico di regolarità contributiva l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo 18

19 Allegato XVII Idoneità tecnico professionale 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo (*) documento unico di regolarità contributiva 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 (*) Art. 26.: I lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali, hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria ; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte,. 19

20 Art. 91 Obblighi del Coordinatore per la progettazione 20

21 Art. 93 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 21

22 Aumentano le responsabilità del committente rispetto a quanto previsto al comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 494/96. Adesso il committente è comunque obbligato a verificare che il responsabile dei lavori adempia ai propri obblighi (art. 90), a verificare che il coordinatore per l'esecuzione segnali le inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza, proponga la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto (art. 92, comma 1, lettera e) e a verificare la trasmissione della notifica preliminare (art. 99). A differenza del passato oggi il committente è esonerato dalla responsabilità di verificare che il coordinatore per la progettazione abbia redatto il PSC e il fascicolo (art. 91, comma 1), e dalla responsabilità di verificare che il coordinatore per l'esecuzione svolga correttamente i propri compiti (art. 92, comma 1, lettere a),b), c), e d)). 22

23 Art. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi 23

24 Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro dei dirigente e dei preposti 24

25 E' stato inserito il principio secondo il quale l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e la redazione del piano operativo per la sicurezza (POS) costituisce assolvimento dell'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 dello schema di decreto. Questo è un risultato importante in quanto si evita di duplicare lo stesso documento. 25

26 Art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria 26

27 Stabilisce gli obblighi in capo al datore di lavoro dell'impresa stessa tra cui la vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di quanto contenuto nel PSC. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è anche responsabile degli obblighi di cui all'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione) con esclusione della redazione del documento unico di valutazione dei rischi e del documento di valutazione dei rischi proprio di ciascuna impresa. Si fa notare come siano stati assegnati all'impresa affidataria obblighi propri del coordinatore in fase di esecuzione. 27

28 In merito ai corsi di formazione sono stati inseriti nuovi aspetti: l'obbligo della verifica finale di apprendimento, le modalità di svolgimento dei corsi e l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale della durata complessiva di 40 ore, numero massimo di partecipanti ai corsi 30 persone. Soggetti obbligati tutti (anche dipendenti dalla pubblica amministrazione ad eccezione di coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM

29 Art. 101 Obblighi di trasmissione 29

30 Art. 100 Piano di sicurezza e coordinamento 30

31 PSC Pubblica Amministrazione Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Art Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994). 2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all articolo 32: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs 494/96; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 494/96; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs 494/96, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 3. Il piano di sicurezza e di coordinamento,, nonché il piano operativo di sicurezza.. formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. 31

32 PSC Pubblica Amministrazione Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario,, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 (oggi Allegato I, D. Lgs 81/08) stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli. 32

33 PSC Pubblica Amministrazione Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Art Subappalto e attività che non costituiscono subappalto 4... L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. (comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007) Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse 4.. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. 33

34 L'impresa esecutrice deve trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. Nella formulazione dell'art. 13 del D. Lgs. 494/96 era previsto invece che ciascuna impresa esecutrice trasmettesse direttamente il proprio POS al coordinatore per l'esecuzione. Ancora una volta l'impresa affidataria è chiamata a svolgere compiti prima propri del coordinatore in fase di esecuzione. 34

35 I Documenti della sicurezza 35

36 DPR 222/03 - Capo II PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art Contenuti minimi 1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. D.Lgs 81/ ALLEGATO XV 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Contenuti minimi Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto. 36

37 DPR 222/03 - Capo II PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art Contenuti minimi 2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1)l'indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere; 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; D.Lgs 81/ ALLEGATO XV 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Contenuti minimi Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1)l'indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere; 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 37

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39 DPR 222/03 - Capo II PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni D.Lgs 81/ ALLEGATO XV 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni a) alle caratteristiche dell'area di cantiere; a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; 39

40 DPR 222/03 - Capo II PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; D.Lgs 81/ ALLEGATO XV 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione: 40

41 DPR 222/03 - Capo II PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni D.Lgs 81/ ALLEGATO XV 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, b2) al rischio di annegamento; 41

42 DPR 222/03 - Capo II PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni 2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni (Nota: elenco riportato di seguito in corsivo, alcune voci non erano pertinenti), anche dei seguenti: D.Lgs 81/ ALLEGATO XV 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi: 42

43 DPR 222/03 - Capo II PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; D.Lgs 81/ ALLEGATO XV 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 43

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53 DPR 222/03 - Capo II PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; D.Lgs 81/ ALLEGATO XV 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 53

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55 DPR 222/03 - Capo II PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; D.Lgs 81/ ALLEGATO XV 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni c) al rischio di caduta dall'alto; 55

56 DPR 222/03 - Capo II PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; D.Lgs 81/ ALLEGATO XV 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; 56

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59 DPR 222/03 - Capo II PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento 1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n D.Lgs 81/ ALLEGATO XV 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n

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61 SANZIONI NEL D. Lgs. 494/96 Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei Lavori Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a euro per: SANZIONI NEL Titolo IV del D. Lgs 81/08 Art. 157 Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da a euro per: Mancata verifica dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi Mancata verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; 61

62 SANZIONI NEL D. Lgs. 494/96 Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei Lavori Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a euro per: SANZIONI NEL Titolo IV del D. Lgs 81/08 Art. 157 Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori Con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per: Mancata trasmissione della notifica preliminare Mancata trasmissione del PSC alle imprese invitate a presentare le offerte Mancata trasmissione del PSC alle imprese invitate a presentare le offerte Con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per: Mancata trasmissione all'amministrazione del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori 62

63 SANZIONI NEL D. Lgs. 494/96 Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a euro per: SANZIONI NEL Titolo IV del D. Lgs 81/08 Art Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti Mancata consultazione del RLS in merito al PSC 63

64 SANZIONI NEL D. Lgs. 494/96 Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro a euro per: Mancata adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato Mancata attuazione del PSC e del POS SANZIONI NEL Titolo IV del D. Lgs 81/08 Art Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da a euro per : Mancata adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; Mancata redazione del POS; Mancata vigilanza dell'impresa affidataria sulla sicurezza dei lavori aggiudicati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; Mancata attuazione del PSC e del POS 64

65 SANZIONI NEL D. Lgs. 494/96 Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti SANZIONI NEL Titolo IV del D. Lgs 81/08 Art Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a euro per: Mancata protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche; Mancato coordinamento degli interventi; Mancata verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio; 65

66 SANZIONI NEL D. Lgs. 494/96 Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euroa euro per: Mancata messa a disposizione dei RLS del PSC; Mancata trasmissione del PSC alle imprese esecutrici da parte dell'impresa aggiudicataria; Mancata trasmissione del POS al CSE SANZIONI NEL Titolo IV del D. Lgs 81/08 Art Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per: Mancata messa a disposizione dei RLS del PSC; Mancata trasmissione del PSC alle imprese esecutrici da parte dell'impresa aggiudicataria; Mancata trasmissione del POS all'impresa affidataria che lo trasmetterà al CSE 66

67 SANZIONI NEL D. LGS. 494/96 Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro a euro per: Mancata redazione del piano di sicurezza o del fascicolo SANZIONI NEL T.U. Art Sanzioni per i coordinatori Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da a euro per: Mancata redazione del piano di sicurezza o del fascicolo 67

68 SANZIONI NEL D. LGS. 494/96 Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro a euro per: SANZIONI NEL T.U. Art Sanzioni per i coordinatori Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da a euro per: Mancata verifica circa l'applicazione dei PSC Mancata verifica della idoneità del P.O.S. e del loro adeguamento da parte delle imprese esecutrici Mancata organizzazione della cooperazione tra le varie imprese operanti Mancata segnalazione al committente di gravi inosservanze Mancata proposta di sospensione dei lavori in caso di gravi inosservanze delle imprese Mancata segnalazione all'asl e alla Direzione provinciale del lavoro dell'inerzia del committente Mancata sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente mancata redazione del P.S.C. a seguito di ingresso di imprese inizialmente non previste Mancata verifica circa l'applicazione dei PSC Mancata verifica della idoneità del P.O.S. e del loro adeguamento da parte delle imprese esecutrici Mancata organizzazione della cooperazione tra le varie imprese operanti Mancata segnalazione al committente di gravi inosservanze Mancata proposta di sospensione dei lavori in caso di gravi inosservanze delle imprese Mancata segnalazione all'asl e alla Direzione provinciale del lavoro dell'inerzia del committente Mancata sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente 68

69 SANZIONI NEL D. LGS. 494/96 Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori SANZIONI NEL T.U. Art Sanzioni per i coordinatori Il coordinatore per la esecuzione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da a euro per: mancata redazione del P.S.C. a seguito di ingresso di imprese inizialmente non previste Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euroa euro per: Mancata verifica dell'attuazione del coordinamento tra rappresentanti dei lavoratori Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da a euro per: Mancata verifica dell'attuazione del coordinamento tra rappresentanti dei lavoratori 69

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