VIPENSIONO Contratto con partecipazione agli utili destinato ad attuare una forma pensionistica individuale

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1 VIPENSIONO Contratto con partecipazione agli utili destinato ad attuare una forma pensionistica individuale Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Scheda sintetica Nota informativa Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della gestione interna separata Fondo V.I.P. Glossario Modulo di Proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa

2 scheda sintetica contratto con partecipazione agli utili di una gestione interna separata destinato ad attuare una forma pensionistica individuale ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto. 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico - soggetta all attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia, appartenente al gruppo Zurich Italia. 1.b) Denominazione del contratto Il presente contratto è denominato VIPensiono. 1.c) Tipologia del contratto Le prestazioni previste dal presente contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale che nella fase di erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi. 1.d) Durata La durata del contratto non deve essere inferiore alla differenza tra l età prevista per il pensionamento di vecchiaia, prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, e quella dell Assicurato/Contraente al momento della sottoscrizione del contratto ed è calcolata in anni interi. L Assicurato/Contraente ha la facoltà di prolungare la durata della polizza oltre l età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, anche continuando nel versamento dei premi. L età pensionabile per vecchiaia dell Assicurato è quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; è fissata convenzionalmente, ai fini assicurativi, al compimento del 65 anno se l Assicurato è di sesso maschile e al compimento del 60 anno se l Assicurato è di sesso femminile, ad eccezione di Assicurato non titolare di reddito di lavoro o di impresa per il quale l età pensionabile è fissata ai fini assicurativi al 57 anno. In caso di variazioni legislative o di professione dell Assicurato che incidano sulla determinazione dell età pensionabile per vecchiaia e, pertanto, sul conseguente diritto alla prestazione, la durata potrà essere rideterminata. 1.e) Pagamento dei premi Il contratto prevede il pagamento di premi ricorrenti. Il premio minimo alla sottoscrizione non potrà essere inferiore a 800,00 euro, l'importo minimo dei versamenti successivi è pari 200,00 euro per la frequenza di versamento trimestrale, 400,00 euro per la frequenza di versamento semestrale e 800,00 euro per la frequenza di versamento annuale. L'Assicurato/Contraente ha la facoltà di variare l'importo e la frequenza dei premi. Il contratto prevede, trascorso un mese dalla conclusione del contratto, la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, di importo non inferiore a 500 euro. L'Assicurato/Contraente ha la facoltà di sospendere o interrompere il versamento dei premi. 2. Caratteristiche del contratto VIPensiono è un assicurazione rivalutabile a premi ricorrenti, che permette di costruire una prestazione pensionistica individuale. Ogni singolo premio, ricorrente o aggiuntivo, determina un capitale che si rivaluta annualmente in base al rendimento ottenuto dalla Gestione interna separata denominata Fondo V.I.P. con un rendimento minimo pari al 2%. Le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono attivate ai sensi dell articolo 9-ter del D.Lgs.21 aprile 1993, n. 124 e s.m.i. (di seguito il Decreto). Il contratto è suddiviso in due fasi: - una fase di accumulo della prestazione, pari alla durata del Pagina 1 di 36

3 contratto, effettuata mediante versamento dei premi ricorrenti e/o aggiuntivi, oppure attraverso trasferimento di Riserva da altra forma pensionistica complementare di cui al Decreto; - una fase di erogazione della rendita vitalizia rivalutabile annualmente, al termine della durata del contratto, fino a che l'assicurato è in vita. L'adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazioni sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione. Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e illustrate al punto 12 della Nota informativa. L'impresa è tenuta a consegnare, unitamente alla Nota informativa, un Progetto esemplificativo redatto in forma personalizzata. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Tutte le prestazioni previste dal contratto sono attivate ai sensi del Decreto. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni. a) Prestazioni pensionistiche per anzianità e vecchiaia In caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto, in concomitanza con il pensionamento del regime obbligatorio di appartenenza, la Società garantisce le seguenti prestazioni alternative tra loro: - il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile posticipata, il cui valore è determinato convertendo ogni capitale assicurato maturato, in base al corrispondente coefficiente di conversione comunicato. oppure - il pagamento di un capitale, purchè non superiore al 50% della somma dei capitali assicurati maturati, e una rendita vitalizia di importo pari alla restante parte di capitale, convertita con gli stessi criteri indicati al punto precedente. I capitali assicurati si determinano sulla base dei premi versati al netto dei costi più avanti descritti. È inoltre prevista la facoltà, ai sensi del Decreto art. 7 comma 6, di richiedere in un'unica soluzione l'ulteriore 50% del capitale maturato qualora l'importo annuo della prestazione, ottenuta dalla conversione della predetta parte di capitale maturato, risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3 della legge nr. 335 del , commi 6,7. Il limite del 50% di prestazione in forma di capitale, a prescindere da quanto risulti l importo della rendita pensionistica, non si applica agli Assicurati/Contraenti trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre L Assicurato/Contraente può richiedere anticipatamente la liquidazione delle prestazioni per anzianità, qualora sussistano i requisiti di legge precedentemente indicati. b) Riscatto Il contratto prevede, la facoltà di esercitare il diritto di riscatto con apposita domanda, corredata di idonea documentazione, il riscatto - anche parziale - del capitale maturato al che precede la richiesta di riscatto esclusivamente nei casi previsti dalla legge e precisamente: a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; b) interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lettere a)b)c)d) dell art.31 comma 1 L. 5 agosto 1978 nr. 457, relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i figli; c) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, per se stesso, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Nelle ipotesi sopra indicate il riscatto, anche parziale, può essere richiesto dopo almeno otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica. Per avvalersi della facoltà del riscatto sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a Pagina 2 di 36

4 forme pensionistiche maturati dall Assicurato/Contraente. In caso di cessazione dell attività lavorativa prima di aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, l Assicurato/Contraente ha la facoltà di riscattare il capitale maturato sulla propria polizza. La Società corrisponderà il capitale maturato all ultimo 31/12 che precede la data di richiesta, al netto delle imposte e del diritto fisso di 100 euro. Riscatto delle prestazioni in caso di decesso (nella fase di accumulo) In caso di decesso dell Assicurato prima dell accesso alle prestazioni pensionistiche, il riscatto del capitale maturato sulla polizza deve essere richiesto dagli eredi, come previsto dall art. 10 comma 3-quater del Decreto. In tal caso verrà liquidato il capitale complessivamente maturato all ultimo 31/12 che precede la data del decesso, ulteriormente rivalutato ad un tasso pari al 2% per il periodo che intercorre dall ultima rivalutazione alla data del decesso. Effettuata la liquidazione il contratto si considera risolto. c) Prestazioni in caso di trasferimento Dopo un periodo di almeno tre anni di esistenza in vigore della polizza, l Assicurato/Contraente ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale in altra forma pensionistica individuale, ovvero in un fondo pensione; detta operazione non è subordinata a motivazione specifica. La somma oggetto del trasferimento è pari al capitale maturato all ultimo 31/12 che precede la data di richiesta, al netto di un diritto fisso per spese pari a 100 euro. Qualora la nuova forma pensionistica sia un altro prodotto destinato ad attuare una forma pensionistica individuale della Società o del Fondo Pensione Aperto della Società, l operazione di trasferimento è gratuita. Il contratto nella fase di accumulo delle prestazioni prevede un tasso di interesse annuo minimo garantito del 2%. La rivalutazione annua del capitale, una volta dichiarata al Contraente, è acquisita in via definitiva. Nella fase di erogazione della rendita il contratto prevede il riconoscimento di un tasso tecnico, minimo garantito, al 2% annuo; tale tasso viene riconosciuto anticipatamente nel coefficiente di conversione. La rivalutazione annua della rendita, una volta dichiarata al Contraente, risulta acquisita in via definitiva. La Società prevede la facoltà di rivedere il valore dei coefficienti di conversione in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione (elaborate dall ISTAT o da un altro organismo pubblico qualificato) e/o dall esperienza statistica del portafoglio polizze della Società, sulla base di una relazione tecnica sottoscritta dall Attuario incaricato trasmessa all Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Ciò può accadere solo in presenza delle seguenti condizioni: a) siano trascorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto; b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell erogazione della rendita; c) non abbia ancora avuto luogo l erogazione della rendita. La rideterminazione dei coefficienti di conversione modifica di fatto l intero ammontare della rendita pagabile; per questo motivo l'assicurato/contraente può avvalersi, prima della data di effetto della modifica stessa, della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica, senza che ciò incida sulla parte maturata. Anche il tasso di interesse applicato può essere modificato, in corso di contratto, nel rispetto delle disposizioni previste dal Provvedimento Isvap n.1036 del 6 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni; in tal caso la variazione avrà effetto solo sui premi versati successivamente all entrata in vigore della modifica, fermo restando quanto indicato ai punti a) e c) del precedente periodo. In caso di riscatto totale e parziale ovvero di trasferimento ad altra forma pensionistica il Contraente Pagina 3 di 36

5 sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 8 e 15 delle Condizioni contrattuali. 4. Costi L'Impresa al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo i criteri stabiliti dall'isvap, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 40 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10 anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al 10 anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale. Il "Costo percentuale medio annuo" del 40 anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica. Il "Costo percentuale medio annuo" è elaborato senza alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura di eventuali versamenti aggiuntivi al piano programmato di versamenti. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'isvap nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale in fase di erogazione delle prestazioni. Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" Gestione interna separata "Fondo V.I.P." Premio annuo: 1.250,00 Età: Maschio 45 anni Durata fase: 20 anni di accumulo Premio annuo: 2.500,00 Età: Maschio 45 anni Durata fase: 20 anni di accumulo Premio annuo: 5.000,00 Età: Maschio 45 anni Durata fase: 20 anni di accumulo Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo 5 3,18% 10 2,26% 15 1,98% 20 1,82% 5 2,92% 10 2,20% 15 1,96% 20 1,82% 5 2,79% 10 2,16% 15 1,94% 20 1,82% Pagina 4 di 36

6 Premio annuo: 1.250,00 Età: Maschio 35 anni Durata fase: 30 anni di accumulo Premio annuo: 2.500,00 Età: Maschio 35 anni Durata fase: 30 anni di accumulo Premio annuo: 5.000,00 Età: Maschio 35 anni Durata fase: 30 anni di accumulo Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo 5 3,18% 10 2,26% 15 1,98% 20 1,85% 25 1,77% 30 1,71% 5 2,92% 10 2,20% 15 1,96% 20 1,84% 25 1,76% 30 1,71% 5 2,79% 10 2,16% 15 1,94% 20 1,83% 25 1,76% 30 1,71% Premio annuo: 1.250,00 Età: Maschio 25 anni Durata fase: 40 anni di accumulo Premio annuo: 2.500,00 Età: Maschio 25 anni Durata fase: 40 anni di accumulo Premio annuo: 5.000,00 Età: Maschio 25 anni Durata fase: 40 anni di accumulo Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo 5 3,18% 10 2,26% 15 1,98% 20 1,85% 25 1,77% 30 1,72% 35 1,69% 40 1,65% 5 2,92% 10 2,20% 15 1,96% 20 1,84% 25 1,76% 30 1,72% 35 1,68% 40 1,65% 5 2,79% 10 2,16% 15 1,94% 20 1,83% 25 1,76% 30 1,71% 35 1,68% 40 1,65% Qualora venga applicato uno sconto il costo percentuale medio annuo risulterà inferiore a quanto sopra indicato. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione D) Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale. Il Costo percentuale medio annuo in caso di trasferimento della posizione previdenziale nei primi anni della fase di accumulo può risultare significatamene superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. Costi di erogazione della rendita La Società sostiene un costo annuo per la gestione del contratto nel periodo di pagamento della rendita che viene quantificato nell 1,25% della rendita stessa; tale costo è implicitamente compreso nei coefficienti di conversione in rendita alla scadenza contrattuale. Pagina 5 di 36

7 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata Fondo V.I.P. negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di stato e delle obbligazioni e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai. Anno Rendimento realizzato dalla gestione interna separata Fondo V.I.P. Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati ,24% 4,74% 4,93% 2,70% ,46% 3,96% 4,67% 2,50% ,17% 4,67% 3,73% 2,50% ,12% 4,62% 3,59% 2,00% ,07% 4,57% 3,16% 1,70% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni Inflazione 6. Diritto di ripensamento Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa. Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. Il Rappresentante legale Dott. Francesco La Gioia Pagina 6 di 36

8 nota informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. A. Informazioni sull Impresa di assicurazione 1. Informazioni generali Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia appartenente al gruppo Zurich Italia, con Sede legale a Milano - Italia - Piazza Carlo Erba n. 6, Cap Recapito telefonico Sito Internet: customerlife@zurich.it. Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto Ministeriale del (G.U. del n. 27). La Società di Revisione dell Impresa è PricewaterhouseCoopers S.p.A.- con Sede legale e amministrativa a Milano - Italia - Via Monte Rosa, 91 - Iscritta al n. 43 Albo Consob - Recapito telefonico Conflitto di interessi Non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione interna separata "Fondo V.I.P.". La Società comunque vigila per assicurare la tutela dei contraenti dall insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa. B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e garanzie offerte B.1. Fase di accumulo 3. Prestazioni assicurative 3.1.Descrizione delle prestazioni Le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono attivate ai sensi dell articolo 9-ter del D.Lgs.21 aprile 1993, n. 124 e s.m.i. (di seguito il Decreto). La durata del contratto non deve essere inferiore alla differenza tra l età prevista per il pensionamento di vecchiaia, stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, e quella dell Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto ed è calcolata in anni interi. L Assicurato/Contraente ha la facoltà di prolungare la durata della polizza oltre l età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, anche continuando nel versamento dei premi. A) PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER VECCHIAIA O ANZIANITÀ La Società si impegna a corrispondere in caso di vita dell Assicurato alla scadenza contrattuale, in concomitanza con il pensionamento del regime obbligatorio, le seguenti prestazioni pensionistiche alternative tra loro: una rendita vitalizia rivalutabile posticipata il cui valore è determinato convertendo ogni capitale maturato in base al corrispondente coefficiente di conversione (allegato 1 alle Condizioni contrattuali tabelle a) e b) coefficienti di conversione attualmente in vigore). oppure: un capitale, purchè non superiore al 50% della somma dei capitali maturati, e una rendita vitalizia pari alla restante parte di capitale convertita in base al corrispondente coefficiente di conversione. È inoltre prevista la facoltà ai sensi dell art. 7 comma 6 del Decreto, di richiedere in un unica soluzione l ulteriore 50% del capitale maturato qualora l importo annuo della prestazione, ottenuta dalla conversione della predetta parte del capitale maturato, risultasse inferiore al 50% dell assegno sociale Il limite del 50% di prestazione in forma di capitale, a prescindere da quanto risulti l importo della rendita pensionistica, non si applica agli Assicurati/Contraenti trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre L Assicurato/Contraente può richiedere anticipatamente la Pagina 7 di 36

9 liquidazione delle prestazioni per anzianità, qualora sussistano i requisiti di legge. I capitali assicurati si determinano sulla base di ciascun premio versato al netto dei costi indicati al successivo punto 10. Il contratto prevede un tasso di interesse annuo minimo garantito del 2%. La rivalutazione annua del capitale, una volta dichiarata al Contraente, è acquisita in via definitiva. L Assicurato/Contraente ha la facoltà di prolungare la durata contrattuale e conseguentemente la permanenza nel contratto per un periodo non superiore ai 5 anni dal raggiungimento del limite dell età pensionabile per vecchiaia, anche continuando nel versamento dei premi. Maggiori dettagli relativi alla prestazione di rendita sono riportati al successivo punto B.2 B) RISCATTO Il contratto prevede, la facoltà di esercitare il diritto di riscatto con apposita domanda, corredata di idonea documentazione, il riscatto - anche parziale - del capitale complessivamente maturato al che precede la richiesta di riscatto esclusivamente nei casi previsti dalla legge e precisamente: a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; b) interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lettere a)b)c)d) dell art.31 comma 1 L. 5 agosto 1978 nr.457, relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i figli; c) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, per se stesso, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Nelle ipotesi sopra indicate il riscatto, anche parziale, può essere chiesto dopo otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica. Per avvalersi della facoltà del riscatto sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche maturati dall Assicurato/Contraente. In caso di cessazione dell attività lavorativa prima di aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, l Assicurato/Contraente ha la facoltà di riscattare il capitale maturato sulla propria polizza. La Società corrisponderà il capitale maturato all ultimo 31/12 che precede la data di richiesta, al netto dei costi indicati al successivo punto 10. RISCATTO DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO (NELLA FASE DI ACCUMULO) In caso di decesso dell Assicurato prima dell accesso alle prestazioni pensionistiche, il riscatto del capitale maturato sulla polizza deve essere richiesto dagli eredi, come previsto dall art.10 comma 3 quater del Decreto. In tal caso verrà liquidato il capitale complessivamente maturato all ultimo 31/12 che precede la data del decesso, ulteriormente rivalutato ad un tasso pari al 2% per il periodo che intercorre dall ultima rivalutazione alla data del decesso. Effettuata la liquidazione il contratto si considera risolto. C) PRESTAZIONI IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA L Assicurato/Contraente ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale in altra forma pensionistica individuale, ovvero in un fondo pensione purchè sia trascorso un periodo minimo di 3 anni dalla conclusione del contratto, a meno che il trasferimento sia dovuto all accesso ad un fondo pensione connesso al cambio di attività lavorativa. L operazione di trasferimento non è subordinata a motivazione specifica. La somma oggetto del trasferimento è pari al capitale complessivamente maturato all ultimo 31/12 che precede la data di richiesta, al netto di un diritto fisso per spese pari a 100 euro. Qualora la nuova forma pensionistica sia un altro prodotto destinato ad attuare una forma pensionistica individuale della Società o del Fondo Pensione Aperto della Società, l operazione di trasferimento è gratuita Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni La Società si riserva la facoltà di modificare il livello del tasso di interesse garantito; il tasso di interesse garantito alla redazione della presente è pari al 2%. Tale modifica è possibile nel rispetto delle disposizioni previste dal Provvedimento ISVAP n.1036 del e successive modifiche ed integrazioni; in tal Pagina 8 di 36

10 caso la variazione avrà effetto solo sui premi versati successivamente all entrata in vigore della modifica, fermo restando quanto indicato ai punti a) e c) del successivo periodo. La Società si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ISVAP 434/2001, la facoltà di modificare le basi demografiche e quindi i coefficienti di conversione, in base a successive variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione (elaborate dall ISTAT o da un altro organismo pubblico qualificato) e/o dall esperienza statistica del portafoglio polizze della Società, sulla base di una relazione tecnica sottoscritta dall Attuario incaricato trasmessa all Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Ciò può accadere solo in presenza delle seguenti condizioni: a) siano trascorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto; b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell erogazione della rendita; c) non abbia ancora avuto luogo l erogazione della rendita. La rideterminazione dei coefficienti di conversione, incide sull intero ammontare della rendita pagabile all Assicurato/Contraente. In caso di modifiche sfavorevoli l'assicurato/contraente può avvalersi, prima della data di effetto della modifica stessa, della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l applicazione di nessun onere amministrativo. La Società invierà una descrizione delle conseguenze economiche sulla prestazione di rendita e comunicherà i nuovi coefficienti di conversione. Maggiori dettagli relativamente ai tempi e alle modalità di comunicazione sono indicati al successivo punto 22, 3.3 Progetto esemplificativo La Società si impegna a consegnare al Contraente, unitamente al Fascicolo informativo, un Progetto esemplificativo personalizzato redatto secondo lo schema di cui alla circolare ISVAP 445/ Premi Il contratto prevede la corresponsione di premi ricorrenti, il premio e la frequenza di versamento (annuale, semestrale o trimestrale) sono definiti alla sottoscrizione della proposta. L Assicurato/Contraente ha la facoltà di variare l importo e la frequenza di versamento dei premi ricorrenti dandone comunicazione scritta alla Direzione della Società almeno tre mesi prima della ricorrenza anniversaria. È facoltà dell Assicurato/Contraente sospendere o interrompere il pagamento dei premi. In caso di interruzione dei versamenti la polizza resterà in vigore senza alcuna penalizzazione. È comunque possibile riprendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento. Il contratto prevede, inoltre, trascorso un mese dalla conclusione del contratto la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi. I premi possono essere pagati: - nel caso di polizza intermediata da un Agente della Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla Società o all'agente oppure bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'agente. È ammesso anche il pagamento effettuato presso i locali dell'intermediario a mezzo contanti nel caso di pagamento di importi inferiori a ,00 euro. Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) dell Assicurato/ Contraente; - nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Broker scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla Società o al Broker o bonifico bancario su c/c intestato alla Società o al Broker o contanti per i pagamenti di importo inferiori a ,00 euro. Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) dell Assurato/Contraente; - nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario attraverso il seguente mezzo di pagamento: addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca. Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) dell Assicurato/ Contraente. Pagina 9 di 36

11 Qualora l Assicurato/Contraente estingua il conto corrente presso l'istituto Bancario dove ha sottoscritto la polizza, potrà comunicarlo per iscritto alla Direzione della Società che provvederà ad indicare l'agenzia di Direzione più vicina alla residenza dell Assicurato/ Contraente dove continuare i versamenti; la Direzione, ricevuta conferma positiva da parte del Contraente in merito all'agenzia indicata, trasferirà d'ufficio il contratto presso l'agenzia indicata. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili I premi versati al netto dei costi confluiscono in una gestione interna separata dalle altre attività della Società denominata Fondo V.I.P. Valore Investito in Pensione. Maggiori informazioni relative alla gestione interna separata sono riportate alla sezione C. La Società entro il 28 febbraio di ciascun anno dichiara il rendimento realizzato dal Fondo V.I.P. nell anno precedente. Il rendimento attribuito agli Assicurati/Contraenti, con effetto 31 dicembre di ogni anno, è pari al rendimento realizzato dedotte le spese di gestione annuali indicate al successivo punto Il contratto prevede comunque un rendimento minimo garantito annuo del 2%. Il capitale viene rivalutato: per un anno intero sul capitale acquisito al 31 dicembre precedente e per la frazione di anno intercorsa tra la data di corresponsione dei singoli versamenti ed il 31 dicembre al quale la rivalutazione si riferisce. Alla data di scadenza il capitale assicurato è dato: - dal capitale acquisito al 31 dicembre precedente, rivalutato al tasso del 2% per il periodo che intercorre tra l ultima rivalutazione e la data di scadenza; - dalle ulteriori frazioni di capitale acquisite, per effetto di eventuali versamenti effettuati dopo l ultimo 31 dicembre, rivalutati al tasso del 2% per il periodo che intercorre tra la data di versamento corrispondente e la data di scadenza. La rivalutazione del capitale è acquisita in via definitiva e, pertanto, ogni successiva rivalutazione viene applicata all importo del capitale quale risulta dalle precedenti rivalutazioni. 6. Opzioni di contratto L Assicurato/Contraente può scegliere, nel corso dell ultimo anno di durata contrattuale al più tardi sessanta giorni prima dalla scadenza contrattuale stessa, l erogazione della rendita in una delle seguenti opzioni di seguito indicate, alternative tra loro: a) una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita è pagata in ogni caso all Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 o 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell Assicurato. b) una rendita vitalizia reversibile su un altra testa: detta rendita è corrisposta all Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dall Assicurato stesso al Beneficiario designato. L identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell opzione. I coefficienti di conversione applicati saranno quelli in vigore alla data di richiesta. L impresa si impegna a fornire per iscritto all avente diritto, 120 giorni prima della data di scadenza, descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche. B.2 Fase di erogazione della rendita 7. Erogazione della rendita e garanzie offerte Il contratto prevede alla scadenza del contratto la corresponsione di una rendita annua vitalizia rivalutabile posticipata. L Assicurato/Contraente può chiedere che la rendita venga erogata in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili. L importo della rendita su base annua si ottiene moltiplicando per il relativo coefficiente di conversione comunicato all Assicurato/Contraente corrispondente al frazionamento prescelto e diviso per 1000; ciascuna rata si ottiene dividendo Pagina 10 di 36

12 l importo annuo della rendita per il numero di rate di frazionamento. I coefficienti di conversione, allegati alle Condizioni contrattuali, sono calcolati tenendo conto: - della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso e anno di nascita, elaborata sulla base delle proiezioni demografiche della Ragioneria Generale dello Stato; - di un tasso di interesse del 2%. 8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili A fronte degli impegni assunti con il presente contratto la Società ha istituito una gestione separata dalle altre attività denominata Fondo V.I.P. Valore Investito in Pensione. Maggiori informazioni relative alla gestione interna separata sono riportate alla sezione C. La Società entro il 28 febbraio di ciascun anno dichiara il rendimento realizzato dal Fondo V.I.P. nell anno precedente. Il rendimento attribuito ai Contraenti, con effetto31 dicembre di ogni anno, è pari al rendimento realizzato dedotte le spese di gestione annuali indicate al successivo punto La misura di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attributo il tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione. La misura annua di rivalutazione così ottenuta è applicata alla ricorrenza annua successiva al 28 febbraio seguente la data di chiusura del periodo di osservazione del Fondo V.I.P. La rivalutazione verrà attribuita a partire dalla seconda annualità di rendita. La rivalutazione della rendita è acquisita in via definitiva e, pertanto, ogni successiva rivalutazione viene applicata all importo della rendita quale risulta dalle precedenti rivalutazioni. L aumento della rendita viene comunicato di volta in volta all Assicurato/Contraente. C. Informazioni sulla gestione interna separata 9. Gestione interna separata La Società ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, denominata "Fondo V.I.P.", la cui valuta di denominazione è l'euro. La finalità della gestione è improntata secondo criteri prudenziali che mirano a ridurre la volatilità dei rendimenti anno per anno. Il tasso di rendimento minimo garantito dal prodotto rappresenta l'obiettivo minimo di rendimento che la gestione deve raggiungere. Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. La gestione interna separata "Fondo V.I.P." investe prevalentemente in obbligazioni ed in altri titoli a reddito fisso (titoli di stato emessi in euro, altre obbligazioni quotate o non quotate in euro). La gestione potrebbe investire anche in titoli di capitale (azioni quotate), in altri attivi patrimoniali (ad esempio, quote di OICR, strumenti derivati, liquidità). All'interno del comparto delle obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso è prevalente l'investimento in titoli di stato rispetto alle altre obbligazioni, in ogni caso si preferiscono i titoli quotati e denominati in euro. L'eventuale investimento in titoli di capitale è realizzato con azioni quotate in euro. L'eventuale investimento in strumenti derivati è previsto solo con finalità di copertura. La politica di investimento è impostata in modo da minimizzare i rischi dei portafogli, sulla base delle indicazioni fornite dalle analisi di Asset-Liability Management. Le scelte di asset allocation tattica tengono conto del quadro macroeconomico e dei mercati finanziari. I singoli titoli azionari ed obbligazionari vengono selezionati sulla base delle valutazioni relative, con particolare riguardo, rispettivamente, all'analisi fondamentale ed al rischio di credito. Il continuo monitoraggio dei rischi e dei rendimenti dei portafogli permette di verificare costantemente la coerenza fra i risultati e gli obiettivi prefissati. La Società di Revisione che certifica la Gestione interna separata "Fondo V.I.P.", è PricewaterhouseCoopers S.p.A.. Per ulteriori dettagli relativi alla Gestione interna separata "Fondo V.I.P.", si rinvia al Regolamento della stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali. Pagina 11 di 36

13 D. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale 10. Costi Qualora venga applicato uno sconto il costo relativo risulterà inferiore a quanto sotto indicato. Maggiori informazioni sono indicate al successivo punto Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Caricamento - applicato su ogni premio 6% Costi per riscatto e trasferimento Costi per riscatto - applicati al valore di riscatto, calcolato come indicato all art. 12 delle Condizioni contrattuali Riscatto 100 euro Costi per trasferimento ad altre forme pensionistiche non erogate dalla Società - applicati al valore trasferibile, calcolato come indicato all art. 11 delle Condizioni 100 euro contrattuali Trasferimento in altre forme pensionistiche non erogate dalla Società Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione Spese di gestioni annuali - aliquota da sottrarre al rendimento realizzato nella fase di accumulo 1,50% - aliquota da sottrarre al rendimento realizzato nella fase di erogazione 1,25% Costi per l erogazione della rendita Costi per erogazione della rendita - inseriti nei coefficienti di conversione allegati alle Condizioni contrattuali 1,25% 11. Misure e modalità di eventuali sconti Per raggruppamenti omogenei di Clientela la Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società. 12. Regime fiscale Regime fiscale dei premi I premi delle forme pensionistiche individuali assicurative non sono soggetti ad imposte di assicurazione e sono deducibili insieme ai contributi versati alle altre forme pensionistiche previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 dal reddito complessivo ai fini IRPEF dell Assicurato/Contraente (o della persona di cui l Assicurato è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. La deducibilità spetta per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque fino a 5.164,57 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del D.Lgs. 124/93 e s.m.i.. La disposizione non si applica: a) se la fonte istitutiva è costituita unicamente da accordi tra lavoratori; b) agli iscritti entro il alle forme pensionistiche complementari istituite al (così detti vecchi iscritti); c) se, in relazione all'attività svolta, non è stata istituita una forma pensionistica collettiva; d) se la forma pensionistica collettiva non sia operante dopo due anni. Se l Assicurato/Contraente non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, può comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione. Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di accumulo Fino alla data in cui sorge il diritto all erogazione della prestazione pensionistica, cioè nel corso della durata contrattuale, sul risultato netto maturato in ciascun anno grava un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell 11%, che viene applicata, in riduzione del capitale maturato. Il risultato netto maturato si determina sottraendo al valore attuale della rendita (Riserva Matematica) calcolato al termine di ciascun anno solare, diminuito dei premi versati durante l anno, il valore attuale della rendita (Riserva Matematica) all inizio dell anno. Pagina 12 di 36

14 Regime fiscale delle somme corrisposte Le forme pensionistiche individuali assicurative sono soggette ad un diverso regime fiscale in base al tipo di prestazione. Per prestazioni erogate in forma di rendita, la tassazione si applica in quattro modi diversi in quanto: -l importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; -l importo derivante dai premi versati e non dedotti è esente da imposte; - l importo già tassato all 11% nella fase di accumulo è esente da ulteriori imposte; -l importo derivante dai risultati maturati, durante il periodo di erogazione, costituisce reddito da capitali soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%. Le prestazioni erogate in forma di capitale hanno il seguente regime fiscale: -Il capitale liquidato in base a quanto prevede il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e s.m.i. (alla scadenza o per riscatti anche parziali) è soggetto a tassazione separata, cioè, in generale, con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto. In sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l imposta in base all aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni. In particolare l imposta verrà applicata solo sull importo derivante dai premi versati e dedotti se: a. i capitali complessivamente liquidati non superano un terzo dell intero importo maturato b. il capitale maturato a scadenza viene interamente liquidato perché l importo annuo della rendita derivante dalla conversione dei 2/3 dell intero capitale maturato risulta inferiore al 50% dell importo dell assegno sociale quale stabilito dalla legge 335/1995. c. il capitale viene corrisposto a seguito di riscatto successivo al decesso dell Assicurato. -In caso di cessazione dell'attività lavorativa per pensionamento, mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti la prestazione corrisposta è soggetta a tassazione separata e non concorre a formare il reddito complessivo. Qualora, invece, il riscatto sia esercitato per effetto di cessazione dell'attività lavorativa dipendente dalla volontà del contraente, nonché per i lavoratori dipendenti e parasubordinati, dalla volontà del datore di lavoro o del committente, le somme corrisposte costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito complessivo. Sulle predette prestazioni e cioè sia su quella assoggettata a tassazione separata sia su quella che concorre a formare il reddito complessivo, l'imposta si applica sull'importo spettante al netto dei premi non dedotti dal reddito complessivo e dei rendimenti maturati. -Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e s.m.i., è esente da ogni onere fiscale. In caso di liquidazione di un capitale superiore ad un 1/3 dell intero importo maturato, l imposta verrà applicata sull intero importo. E. Altre informazioni sul contratto 13. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell Assicurazione, se successivo. 14. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi. Il contratto si scioglie unicamente per le seguenti cause: esercizio del diritto di recesso secondo le modalità illustrate al successivo punto 16 (Diritto di recesso); trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica secondo le modalità illustrate al precedente punto 3.1.c (Prestazioni in caso di Pagina 13 di 36

15 trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione); richiesta, da parte dell Assicurato/Contraente, di liquidazione del valore di riscatto totale in caso di cessazione dell attività lavorativa, senza che l Assicurato/Contraente stesso abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica secondo le modalità illustrate al precedente punto 3.1.b (Riscatto); richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della posizione individuale in caso di decesso dell Assicurato secondo le modalità illustrate al precedente punto 3.1.b. (Riscatto delle prestazioni in caso di decesso nella fase di accumulo). In caso di interruzione del pagamento dei premi, il contratto resterà in vigore senza alcuna penalizzazione fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento delle prestazione previdenziale. È comunque possibile riprendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento. 15. Revoca della proposta Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A.- Operations Vita - Piazza Carlo Erba, nr Milano - Telefono nr.02/ La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l eventuale somma versata all atto della sottoscrizione della proposta. 16. Diritto di recesso Ai sensi dell art. 177 del D.Lgs 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A.- Operations Vita - Piazza Carlo Erba, nr Milano - Telefono nr. 02/ Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto. 17. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista dall articolo Pagamenti della Società delle Condizioni contrattuali. La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta. Ai sensi dell art.2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 18. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la Legge italiana. 19. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. 20. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" - P.zza Carlo Erba, Milano, Fax numero: , clienti@zurich.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami ), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 21. Ulteriore informativa disponibile La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta Pagina 14 di 36

16 del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale aggiornato della gestione interna separata "Fondo V.I.P." e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tali informazioni sono disponibili sul sito internet: Informativa in corso di contratto La Società si impegna ad inviare tempestivamente al Contraente una comunicazione per eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Qualora nel corso del contratto adeguino le basi demografiche nonché il tasso di interesse, nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 3.2. (Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni), la Società si impegna a comunicare almeno centoventi giorni prima dell entrata in vigore delle stesse, le variazioni che intende apportare. In caso di variazione sfavorevole, l Assicurato/Contraente sessanta giorni prima della data di effetto delle modiche ha la facoltà di chiedere il trasferimento della propria posizione individuale la Società. La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: Nella fase di accumulo a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente: b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento; c) valore di riscatti parziali rimborsati nell anno di riferimento; d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto; e) valore di riscatto e di trasferimento della posizione individuale alla data di riferimento dell'estratto conto; f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata "Fondo V.I.P.", spese di gestione annuali, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Nel corso delle fase di erogazione a) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell estratto conto precdente; b) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell estratto conto; c) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata "Fondo V.I.P.",, spese di gestione annuali, tasso annuo di rendimento attribuito, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. 23. Comunicazioni del Contraente alla Società L Assicurato/Contraente che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, comunica alla Società (entro il 30 settembre dell anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. L Assicurato/Contraente iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 è altresì tenuto a produrre documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto. In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione alla nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previste ai sensi dell art.7, comma 4 dell art.10, comma 1 (cessazione di attività senza aver maturato i requisiti per l erogazione delle prestazioni) del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modifiche ed integrazioni, l Assicurato/Contraente è tenuto a produrre la documentazione necessaria, quale indicata dalle Condizioni contrattuali, attestante la sussistenza delle fattispecie indicate dalla Legge. Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante legale Dott. Francesco La Gioia Pagina 15 di 36

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18 condizioni contrattuali VIPensiono: premio unico ricorrente a rendimento garantito Il presente contratto è una forma pensionistica individuale che ha come finalità quella di realizzare una forma di previdenza mediante una gestione assicurativa dei premi versati dall Assicurato/Contraente, ai sensi dell art. 9ter del D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito definito il Decreto). La finalità delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è quella di realizzare una forma di previdenza con una gestione assicurativa, secondo criteri di corrispettività - cioè l ammontare delle prestazioni che verranno erogate è determinato in funzione dei premi complessivamente versati nel corso della durata contrattuale. Le prestazioni erogate a favore degli aventi diritto, ai sensi dell art. 7 del Decreto sono le seguenti: -prestazioni pensionistiche per vecchiaia, al raggiungimento dell età pensionabile, stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a cinque anni; -prestazioni pensionistiche per anzianità, alla cessazione dell attività lavorativa, purché l età raggiunta non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche non inferiore a 15 anni. Articolo 1 Prestazioni assicurate In base al presente contratto la Società si impegna a corrispondere all Assicurato/Contraente alla data in cui matura il diritto di accesso alla pensione, una prestazione pensionistica complementare in forma di rendita posticipata vitalizia rivalutabile. L Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere l erogazione delle prestazioni in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto. Pertanto, alla scadenza contrattuale, in caso di sopravvivenza dell Assicurato, verranno erogate le seguenti prestazioni, in alternativa: - una rendita vitalizia rivalutabile posticipata (pagabile in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili) il cui valore è determinato convertendo ogni capitale maturato, in base al corrispondente coefficiente di conversione comunicato all Assicurato/Contraente; oppure: - un capitale, purché non superiore al 50% della somma dei capitali maturati, e una rendita vitalizia di importo pari alla restante parte di capitale, convertita con gli stessi criteri indicati al precedente punto. È inoltre prevista la facoltà, art.7 comma 6 del Decreto, di richiedere la liquidazione in un unica soluzione dell ulteriore 50% del capitale maturato qualora l importo annuo della prestazione, ottenuta dalla conversione della predetta parte del capitale maturato, risultasse inferiore al 50% dell assegno sociale. Per capitale maturato si intende il capitale corrispondente a ciascun versamento, comprensivo delle rivalutazioni. In caso di decesso dell Assicurato/Contraente nel corso della durata contrattuale, gli eredi legittimi o testamentari dello stesso potranno richiedere a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Società, la liquidazione del capitale complessivamente maturato all ultimo 31/12 che precede la data del decesso, ulteriormente rivalutato ad un tasso pari al 2% per il periodo che intercorre dall ultima rivalutazione alla data del decesso. Effettuata la liquidazione il contratto si considera risolto. Articolo 2 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell assicurazione Il contratto si intende concluso nel momento in cui il l Assicurato/Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società, la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza dell assicurazione, se successivo. Pagina 17 di 36

19 Articolo 3 Diritto di recesso L Assicurato/Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborserà all Assicurato/Contraente il premio corrisposto. Articolo 4 Durata del contratto La durata del presente contratto non deve essere inferiore alla differenza tra l età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell Assicurato al momento della conclusione del contratto ed è calcolata in anni interi. L Assicurato/Contraente ha la facoltà di prolungare la durata del contratto oltre il raggiungimento del limite dell età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, con la possibilità di proseguire anche nel versamento dei premi, dandone comunicazione scritta alla Direzione della Società. Articolo 5 Piano dei versamenti Modalità di versamento All atto della sottoscrizione della proposta l Assicurato/Contraente stabilisce l importo dei premi ricorrenti e la frequenza con cui intende effettuarne il pagamento. Il premio alla sottoscrizione non dovrà risultare inferiore a 800 euro. L importo minimo dei versamenti successivi è pari a 200 euro per la frequenza trimestrale o relativi multipli per le altre frequenze, 400 euro semestrale e 800 euro annuale. L Assicurato/Contraente ha la facoltà di variare l importo e la frequenza di versamento dei premi ricorrenti dandone comunicazione scritta alla Direzione della Società almeno tre mesi prima della ricorrenza anniversaria. Nel caso di interruzione dei versamenti la polizza resterà in vigore per il capitale complessivamente maturato all epoca della sospensione e continuerà a rivalutarsi secondo le modalità indicate all art. 8. L Assicurato/Contraente ha comunque la possibilità di riprendere in qualsiasi momento i versamenti. Articolo 6 Versamenti aggiuntivi Oltre ai versamenti previsti l Assicurato/Contraente ha la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, trascorsi almeno 30 giorni dalla decorrenza del contratto, versamenti aggiuntivi il cui importo non dovrà risultare inferiore a 500 euro. La conseguente prestazione aggiuntiva verrà sommata al capitale complessivamente maturato e verrà rivalutata con le modalità indicate all art.8. Articolo 7 Caricamenti Il prodotto prevede un caricamento proporzionale pari al 6% che si applica d ogni premio ricorrente o aggiuntivo versato. Articolo 8 Modalità di rivalutazione annuale del capitale assicurato Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività, denominata Fondo V.I.P. -Valore Investito in Pensione- disciplinata dal relativo Regolamento, che costituisce parte integrante del presente contratto. La Società dichiara entro il 28/2 di ciascun anno il rendimento realizzato dal Fondo V.I.P. Il rendimento attribuito agli Assicurati/Contraenti, con effetto 31/12 di ogni anno, è pari al rendimento realizzato, diminuito della spesa di gestione annuale dell 1,50%. Il rendimento minimo riconosciuto e garantito agli Assicurati/Contraenti è pari al 2% annuo. Il capitale viene così rivalutato: per un anno intero sul capitale acquisito al 31 dicembre precedente; e per la frazione di anno intercorsa tra la data di corresponsione dei singoli versamenti ed il 31 dicembre al quale la rivalutazione si riferisce. Alla data di scadenza il capitale assicurato è dato dal capitale acquisito al 31 dicembre precedente, rivalutato al tasso del 2% per il periodo che intercorre tra l ultima rivalutazione e la data di Pagina 18 di 36

20 scadenza maggiorata dalle ulteriori frazioni di capitale acquisite, per effetto di eventuali versamenti effettuati dopo l ultimo 31 dicembre, rivalutate al tasso del 2% per il periodo che intercorre tra la data di versamento corrispondente e la data di scadenza. L importo del capitale rivalutato verrà comunicato di volta in volta all Assicurato/Contraente. Articolo 9 Determinazione dei coefficienti di conversione Il capitale maturato a scadenza verrà convertito in rendita sulla base del coefficiente di conversione indicato nell Allegato 1 o a successive comunicazioni effettuate dalla Società all Assicurato/Contraente. Per la determinazione dei coefficienti di conversione, la Società ha sviluppato ipotesi di evoluzione della sopravvivenza degli assicurati e dei rendimenti ottenibili dagli investimenti finanziari. In particolare i coefficienti di conversione sono calcolati tenendo conto: - della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso e anno di nascita, elaborata sulla base delle proiezioni demografiche della Ragioneria Generale dello Stato; - di un tasso di interesse del 2%. Tuttavia poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lungo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e/o finanziari. A tale riguardo, la Società ha la facoltà di adeguare le ipotesi demografiche, e quindi i coefficienti di conversione, in base a successive variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta congiuntamente dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall ISTAT, dalla Ragioneria Generale dello Stato o da altro qualificato organo pubblico e dall analisi di portafogli assicurativi. In caso di modifica dei coefficienti la Società è tenuta a darne tempestiva comunicazione all ISVAP. In ogni caso la modifica è possibile solo a condizione che: a) siano trascorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto; b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell erogazione della rendita; c) non abbia avuto ancora luogo l erogazione della rendita. La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull intero ammontare della rendita pagabile all Assicurato. Nell ipotesi di variazione dei coefficienti di conversione, l Assicurato/Contraente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, senza che ciò incida sul capitale maturato. I coefficienti di conversione possono essere soggetti a variazione nel tempo anche per eventuali modifiche del tasso di interesse applicato, determinato dall ISVAP, ai sensi dell art.23 del Decreto legislativo -17 marzo 1995 n e delle disposizioni previste dal Provvedimento ISVAP n. 1036/98. La variazione avrà effetto solo sui premi versati successivamente all entrata in vigore della modifica, fermo restando quanto indicato ai precedenti punti a) b) c). La Società comunicherà la modifica all Assicurato/Contraente, a mezzo lettera raccomandata, almeno 120 giorni prima della data di effetto della stessa, segnalando le conseguenze economiche che interverranno sulla prestazione assicurata. In tal caso l Assicurato/Contraente avrà la facoltà di trasferire il proprio contratto, senza che ciò incida sulla posizione maturata, verso un altra forma pensionistica complementare senza l onere del diritto fisso di cui al successivo art. 11. A tal fine l Assicurato/ Contraente dovrà comunicare la propria volontà di trasferimento a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, entro il sesantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione relativa alla rideterminazione dei coefficienti. Articolo 10 Trasferimenti in altre forme di previdenza complementare della Società L Assicurato/Contraente ha la facoltà di trasferire il proprio contratto in altra forma pensionistica individuale o collettiva, prevista dalla Società, purché sia trascorso un periodo minimo di tre anni dalla conclusione del contratto. La Società provvede a trasferire alla forma previdenziale di destinazione un importo pari al capitale Pagina 19 di 36

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