I provvedimenti di interesse per il settore delle costruzioni e dell edilizia contenuti nella Legge di Bilancio per il 2017

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2 I provvedimenti di interesse per il settore delle costruzioni e dell edilizia contenuti nella Legge di Bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) Sommario MISURE DI SPECIFICO INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI... 2 Proroga per l anno 2017 del bonus fiscale volto a favorire gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (articolo 16-bis TUIR) e del cosiddetto Bonus mobili... 2 Proroga e rimodulazione delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di risparmio energetico ( Ecobonus )... 3 Proroga quinquennale e rimodulazione del Sismabonus... 6 Proroga e potenziamento del Bonus alberghi... 9 Proroga della rivalutazione delle aree edificabili dei soggetti privati... 9 Misure per garantire la tracciabilità dei corrispettivi di lavori condominiali e versamento delle ritenute Blocco dell aumento dei tributi a favore delle Amministrazioni locali MISURE DI FISCALITÀ GENERALE A FAVORE DELLE IMPRESE Esame delle modalità di applicazione della riduzione dell IRES ed introduzione della nuova IRI La proroga del superammortamento e l introduzione del regime di iperammortamento per gli investimenti di impresa in beni digitali Riduzione dell ACE ed introduzione del PIR Rivalutazione dei beni d impresa Proroga dell assegnazione in regime agevolato degli immobili di impresa La detassazione dei premi di produttività Crisi dell impresa: riduzione del debito IVA nell ambito della transazione fiscale Modifiche relative alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell ambito di vendite giudiziarie Sterilizzazione delle Clausole di salvaguardia per l esercizio

3 MISURE DI SPECIFICO INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI Proroga per l anno 2017 del bonus fiscale volto a favorire gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (articolo 16-bis TUIR) e del cosiddetto Bonus mobili Con l articolo 1, comma 2, lettera c), numeri 1 e 4 della Legge di Stabilità per il 2017 il legislatore ha disposto la proroga del potenziamento della detrazione ai fini IRPEF per gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero e restauro conservativo delle abitazioni esistenti (si tratta, come noto, della misura agevolativa prevista dall articolo 16-bis TUIR) che, quindi, continuerà ad applicarsi anche nel 2017, sino al 31 dicembre, ancora nella misura del 50%). La detrazione può essere operata a valere su quanto dovuto dal contribuente ai fini IRPEF in relazione alle spese che saranno dal medesimo sostenute sino al 31 dicembre 2017, domma che è da assumere a detrazione entro il limite massimo di euro da distribuire sui dieci esercizi successivi. La proroga sino a tutto il mese di dicembre 2017 riguarda anche la detrazione del 50% prevista nel caso di acquisto (o assegnazione) di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (o da cooperative edilizie). Come noto la detrazione deve essere applicata sul 25% del prezzo d acquisto (o di assegnazione), sempre nel limite massimo di euro per ogni unità immobiliare acquistata (o assegnata). Come già più sopra accennato resta fermo che il recupero del 50% di quanto speso deve essere distribuito in 10 quote annuali di eguale entità e che in caso di eventuale incapienza IRPEF, trattandosi di una detrazione (e non di una deduzione) la quota (o frazione di quota) non detraibile, non potendo essere riportata a nuovo, va perduta. Sempre per il 2017, viene altresì prorogata la detrazione ai fini IRPEF per l acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni su cui siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero e restauro conservativo (così come previsti dall articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001: tale provvedimento troverà ancora applicazione per un importo massimo di spesa di euro, detraibili nella misura del 50% (la scadenza del provvedimento è ora fissata al 31 dicembre 2017). Rispetto a quella che era la formulazione della norma agevolativa in vigore fino al 31 dicembre 2016, la proroga per il 2017 del bonus mobili contiene una novità di rilievo: infatti, in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità il 2017, nel corso dello stesso anno verrà riconosciuta l agevolazione in parola solo a quei soggetti che sull abitazione da arredare hanno avviato interventi agevolati con il bonus edilizia (di cui all articolo 16-bis TUIR), a decorrere dal 1 gennaio 2016, escludendo quelli che erano iniziati antecedentemente a tale data (interventi che, invece, erano agevolabili vigente la vecchia normativa). Ai contribuenti che avessero intrapreso interventi di recupero su immobili di civile abitazione esistenti in data precedente viene riconosciuto dal nuovo testo la possibilità di fruire del bonus mobili, sempre nel limite massimo di spesa di euro, ma al netto delle spese eventualmente che sono già state agevolate nel corso del 2016 (o antecedentemente): in sostanza, vigente il vecchio regime un contribuente che avesse operato interventi di recupero a partire dal 2014 avrebbe potuto godere del bonus mobili anche per acquisti avvenuti sino al Vigente l attuale regime gli unici acquisti di mobili agevolabili, ferma restando la necessità degli interventi di recupero edilizio, sono quelli acquistati a partire dal 1 gennaio 2016 in conseguenza di interventi avviati a partire dalla medesima data. Resta fermo che l acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la 2

4 ripartizione decennale del beneficio (attenzione che si tratta sempre di una detrazione a valere sull IRPEF dovuta anno per anno dal contribuente e che in caso di incapienza il rateo annuale di agevolazione va perduto). Per il 2017, invece, non è stato prorogato il bonus mobili per le giovani coppie che acquistano una prima casa (attenzione a quella che è la definizione di prima casa ), a favore delle quali, limitatamente al 2016, è stata riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% per l acquisto di mobili destinati all arredo della nuova abitazione prima casa, effettuato nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed i l 31 dicembre 2016, per un ammontare complessivo non superiore a euro. BONUS EDILIZIA Detrazione ai fini IRPEF del 50% per il recupero del patrimonio edilizio esistente (di cui all articolo 16-bis TUIR) BONUS LAVORI Spese che sono state sostenute a partire dal 26 giugno 2012 sino al 31 dicembre 2017: detrazione ai fini IRPEF pari al 50% di quanto effettivamente speso sino all ammontare di euro. BONUS ACQUISTO ABITAZIONI RISTRUTTURATE Spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 sino al 31 dicembre 2017 per l acquisto (o l assegnazione) di abitazioni situate in immobili integralmente ristrutturati da parte di imprese di costruzione (o cooperative edilizie) e cedute (o assegnate) entro i diciotto mesi successivi all ultimazione dei lavori BONUS MOBILI Spese sostenute sino al 31 dicembre l agevolazione consiste nella detrazione del 50%, sino alla concorrenza della somma di euro, per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore da A+ ( A per i forni) destinati all arredo dell abitazione oggetto dei lavori agevolati con il bonus edilizia (di cui all articolo 16-bis TUIR) iniziati a partire dal 1 gennaio Proroga e rimodulazione delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di risparmio energetico ( Ecobonus ) L articolo 1, comma 2, lettera a, numeri da 1 a 3 proroga per tutto il 2017 la detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti: tale agevolazione si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese che siano state sostenute a partire dal 1 gennaio e sino al 31 dicembre Per i soli interventi che riguardino un intero condominio la suddetta proroga è estesa fino al 31 dicembre 2021 (proroga quinquennale), con un aumento della percentuale di detrazione in ragione dell intervento effettuato. In particolare, la percentuale di detrazione ordinaria del 65% viene elevata al: 3

5 70% nel caso in cui l intervento vada a riguardare l involucro dell edificio, con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell immobile 75% se l intervento è finalizzato al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità media prevista dal DM 26 giugno Per il rispetto di tale ultimo requisito, si deve fare riferimento al più recente decreto del 2015, a differenza della regolamentazione applicativa del bonus del 65% ordinario, per il quale dovrebbero continuare a valere le indicazioni fornite dal DM 11 marzo 2008 In entrambi i casi, la sussistenza delle condizioni suddette deve essere asseverata da parte di professionisti che siano abilitati mediante l attestazione della prestazione energetica (cd. APE), di cui al citato DM 26 giugno All ENEA spetterà, poi, il compito di procedere alle dovute verifiche, anche in base a metodologie a campione, in merito alle suddette dichiarazioni ed in caso di accertata non veridicità delle stesse è prevista la decadenza dal beneficio, con ripresa a tassazione degli importi di detrazione indebitamente fruiti, ferma restando la responsabilità del professionista attestante, ai sensi delle disposizioni vigenti. Con una formulazione che non si può che definire piuttosto incerta viene poi fissato a euro, per ciascuna unità che compone l edificio, il tetto massimo di spese suscettibili ad essere agevolate. Non risulta, infatti, essere del tutto chiaro se tale limite debba essere riferito alle sole ipotesi relative a lavori eseguiti su parti comuni condominiali, che danno diritto alle percentuali più elevate, oppure se riguardi anche la detrazione del 65% ordinaria che il legislatore ha ritenuto di prorogare sino a tutto il In quest ultimo caso, il limite di spesa relativo ai euro applicato a tutti gli interventi sia a quelli che danno diritto ad una detrazione massima di o di euro - implicherebbe una consistente riduzione dell agevolazione. In tutte le ipotesi di intervento agevolato, condominiale o meno, resta ferma la tempistica del recupero della detrazione spettante in 10 anni, con quote annuali di pari importo. Per quanto riguarda le tipologie di intervento agevolato, restano confermati tutti i lavori finalizzati al risparmio energetico e già inclusi nell ambito applicativo dell agevolazione (a titolo esemplificativo, cappotto dell edificio, strutture opache verticali ed orizzontali, sostituzione di finestre comprensive degli infissi, installazione dei pannelli solari per la produzione d acqua calda, sostituzione dell impianto di riscaldamento con caldaie a condensazione). Si ritiene, inoltre, che la proroga per il 2017 ricomprenda anche l acquisto, l installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (interventi che a partire dal 2016 beneficiano della detrazione, ai sensi di quanto è stato disposto dall articolo 1, comma 88, della Legge n. 208/ Legge di Stabilità per l anno , che rinvia genericamente all articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013, convertito nella Legge n. 90/2013). Per i lavori eseguiti all interno di stabili condominiali, inoltre, al fine di facilitare l accesso all agevolazione ai soggetti incapienti, viene prevista la possibilità di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o ad altri soggetti privati, con esplicita esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Si tratta, in buona sostanza, dell estensione della norma in vigore già per il 2016 (che consente, per i soggetti incapienti - ovvero contribuenti pensionati con reddito sino a euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a euro annui - di cedere il credito fiscale 4

6 alle imprese che hanno realizzato i lavori), con una modifica che permette la cessione, non solo ai soggetti incapienti e non solo nei confronti delle imprese esecutrici, ma anche di altri soggetti privati. Al momento, nella formulazione con cui il legislatore ha scritto la normativa, non sono stati ancora definiti alcuni elementi che, probabilmente, troveranno spazio nel successivo Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 1 marzo 2017). In particolare, non è stata ancora data un esatta definizione di che cosa si debba intendere per soggetti privati ai quali è stata conferita la possibilità vedersi cedere il diritto alla detrazione relativa agli interventi condominiali effettuati. In linea generale, per tali dovrebbero potersi intendere sia privati persone fisiche sia imprese diverse da quelle esecutrici degli interventi (tuttavia la norma è stata scritta in modo frettoloso, impreciso ed alquanto pasticciato per cui il lavoro interpretativo e razionalizzatore dell Agenzia appare alquanto complesso e, secondo chi scrive, non è da escludere che questa parte del dettato normativo fiscale per essere lasciato cadere). In ogni caso, è ammessa a favore del cessionario che riceve il credito fiscale la facoltà di una successiva rivendita dello stesso. In linea del tutto ipotetica la cessione del credito in parola potrebbe trovare applicazione tra familiari, ad esempio tra padre e figlio non conviventi, qualora quest ultimo sostenga le spese per il lavoro condominiale (magari impiegando denaro fornito dal padre stesso o, eventualmente, anche da altri) ma non abbia sufficiente capienza d imposta per la fruizione complessiva della detrazione. Ulteriore elemento da chiarire è legato alla tempistica di recupero del credito da parte dell acquirente dello stesso: se il legislatore applicasse a questa fattispecie il medesimo criterio valido per i tempi di detrazione dei contribuenti capienti si tratterebbe di un recupero su tempi decennali. In linea di principio, per un criterio di parità di condizioni (e per evitare possibili abusi o speculazioni) questa dovrebbe essere la scelta dell Agenzia in sede interpretativa. Sul tema, si sono subito concentrate le attenzioni critiche delle Associazioni di categoria timorose di eventuali problemi di liquidità che si potrebbero riverserebbero sulle imprese esecutrici dei lavori, in conseguenza del pagamento del corrispettivo dei lavori attraverso la cessione del credito fiscale. Chi scrive ritiene tali preoccupazioni meramente strumentali data la possibilità, già prevista dal Legislatore, di cedere il credito ottenuto (in parziale pagamento delle opere eseguite) a soggetti terzi eventualità, questa, che se sfruttata opportunamente scaricherebbe l eventuale lungaggine del tempo di recupero del beneficio fiscale sul terzo acquirente. 5

7 ECOBONUS Proroga e rimodulazione delle misure per il risparmio energetico ECOBONUS ORDINARIO Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 Detrazione ai fini IRPEF pari al 65% di quanto effettivamente speso ECOBONUS CONDOMINI Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 Per interventi finalizzati al risparmio energetico eseguiti su parti comuni condominiali: Detrazione al 70% per interventi su involucro con incidenza > 25% della superficie disperdente lorda Detrazione al 75% per interventi diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Limite alle spese agevolabili: euro per singola unità componente l edificio. Cessione del credito fiscale: è possibile per tutti i condomini (non solamente per i cosiddetti incapienti cedere il credito fiscale conseguente ai costi degli interventi sia nei confronti delle imprese esecutrici degli interventi sia di non meglio identificati soggetti privati a patto che non si tratti di Istituti di credito e di intermediari finanziari. Proroga quinquennale e rimodulazione del Sismabonus L articolo 1, comma 2, lettera c), numeri 2-3 ed il comma 3 della Legge di Stabilità per il 2017 intervengono per prorogare per 5 anni (da 2017 al 2021) anche la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica. Rispetto alla norma precedente (in vigore sino al 31 dicembre 2016), viene rivista la percentuale della detrazione che è possibile operare, viene ampliato l ambito oggettivo di applicazione dell agevolazione, includendo anche le abitazioni diverse dalle abitazioni principali, viene esteso anche alla zona sismica 3 (oltre alle attuali zone 1 e 2) e ridotto, da 10 a 5 il numero delle rate annuali in cui è possibile operare la ripartizione della detrazione fiscale (attenzione che anche in questo caso, trattandosi di una detrazione che deve essere operata in rate fisse, l eventuale incapienza, totale o parziale, determina la perdita del rateo data l impossibilità di riportarlo a nuovo. Di conseguenza, il contribuente che intende effettuare gli interventi agevolati per la messa in sicurezza antisismica degli edifici dovrà valutare attentamente la possibilità di cedere il credito fiscale a terzi così come meglio illustrato più avanti). In particolare, la percentuale di detrazione sarà pari al: 6

8 50% di quanto effettivamente speso per gli interventi antisismici eseguiti sulle parti strutturali 70% di quanto effettivamente speso se l intervento riduce il rischio sismico di una classe 75% di quanto effettivamente speso se l intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe 80% di quanto effettivamente speso se l intervento riduce il rischio sismico di due classi 85% di quanto effettivamente speso se l intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi In ogni caso, l ammontare complessivo delle spese oggetto dell agevolazione fiscale non potrà superare i euro per unità immobiliare. Entro il 28 febbraio 2017, dovrà essere emanato un decreto del Ministero delle Infrastrutture e Territorio per definire quali siano le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni. Inoltre, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione della classe di rischio sismico, sia su singoli immobili che su condomini, e per quelli eseguiti su immobili situati in zona sismica 3, vengono incluse anche le spese che dovranno essere sostenute per ottenere la classificazione e verifica sismica degli immobili. Tale ultime spese, secondo quella che è l attuale formulazione della normativa, sembrerebbero agevolate solo nel caso in cui sia propedeutiche all effettiva realizzazione dell intervento antisismico. In ogni caso, il sismabonus non è cumulabile con agevolazioni spettanti per le medesime finalità, sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici. Anche in questo caso e sempre per i soli lavori condominiali, viene prevista la possibilità di cedere la detrazione fiscale alle imprese esecutrici o a soggetti privati (non meglio identificati), ma con esclusione esplicita degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. In ogni caso, è prevista l emanazione di un Provvedimento che dovrà stabilire le modalità attuative della cessione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 1 marzo 2017). Allo stesso modo di quanto accaduto in riferimento alla possibilità di cessione del credito fiscale conseguente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, non è stata ancora fornita un esatta definizione dei cd. soggetti privati ai quali è possibile cedere il diritto alla detrazione relativa agli interventi condominiali effettuati. In linea di principio, per soggetti privati dovrebbero sempre intendersi sia i privati persone fisiche sia le imprese diverse da quelle esecutrici degli interventi. Sono, però, esplicitamente esclusi gli Istituti di credito e gli intermediari finanziari. Anche in questo caso, è ammessa a favore del cessionario che riceve il credito la facoltà di successiva rivendita dello stesso beneficio. 7

9 PREVENZIONE SISMICA PROROGA E RIMODULAZIONE SISMABONUS A partire dal 1 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2021 per interventi finalizzati alla protezione antisismica eseguiti su abitazioni ed edifici produttivi ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3 viene prevista una: Detrazione del 50% di quanto effettivamente speso per interventi sulle parti strutturali degli immobili da ripartire in 5 annualità SISMABONUS Detrazione del 70% di quanto effettivamente speso per interventi che riducono il rischio sismico degli immobili di una classe da ripartire in 5 annualità Una detrazione dell 80% di quanto effettivamente speso per interventi che riducono il rischio sismico degli immobili di due classi da ripartire in cinque annualità Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi finalizzati alla protezione antisismica eseguiti su interi edifici condominiali ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3 viene prevista una: SISMABONUS CONDOMINI Detrazione del 50% di quanto effettivamente speso per interventi sulle parti strutturali degli immobili da ripartire in 5 annualità Detrazione del 75% di quanto effettivamente speso per interventi che riducono il rischio sismico degli immobili di una classe da ripartire in 5 annualità Una detrazione dell 85% di quanto effettivamente speso per interventi che riducono il rischio sismico degli immobili di due classi da ripartire in cinque annualità Classificazione del rischio sismico dell edificio: entro il 28 febbraio 2017 dovrà essere emanato un decreto del Ministero delle Infrastrutture e del Territorio per definire le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni. Tra i costi detraibili relativi all intervento rientrano anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili (propedeutici ai lavori effettivamente svolti). Per tutti i condomini degli edifici interessati dai lavori di consolidamento (non solo per i cosiddetti incapienti ) è possibile la cessione del credito fiscale conseguente l esecuzione dei lavori non solo nei confronti delle imprese esecutrici degli stessi ma anche nei confronti di non meglio identificati soggetti terzi privati (sono esplicitamente esclusi Istituti bancari ed intermediari finanziari). 8

10 Proroga e potenziamento del Bonus alberghi L articolo 1, commi da 4 a 7 prevede la proroga sino a tutto il 2018 e il potenziamento, dal 30% al 65%, del cosiddetto bonus alberghi (introdotto a partire dal 2014 dall articolo 10, del Decreto Legge n. 83/2014 convertito nella Legge n. 106/2014), ossia del credito d imposta riconosciuto alle imprese alberghiere che, nelle loro strutture, effettuino interventi di recupero edilizio (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo di cui all articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001), a condizione che tali interventi abbiano anche le finalità di riqualificazione energetica ed antisismica. Il credito d imposta sarà ripartito in 2 quote annuali di uguale importo. Un ulteriore novità riguarda, poi, l inclusione tra i beneficiari anche delle strutture che svolgono attività agrituristica. Per ciascuna impresa alberghiera, il limite massimo di credito d imposta ottenibile è pari a euro (l agevolazione, infatti, spetta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato de minimis n.1407/2013). Affinché il provvedimento agevolativo in parola possa essere effettivamente impiegato dovrà comunque essere emanato uno specifico decreto ministeriale che aggiornerà le modalità applicative del beneficio stabilite dal DM 7 maggio Proroga della rivalutazione delle aree edificabili dei soggetti privati L articolo 1, commi 554 e 555 dispone una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree (edificabili o agricole) e delle partecipazioni, possedute da privati non esercenti attività commerciale, originariamente introdotta dall articolo 7 della Legge n. 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini. In particolare, con la Legge di Stabilità 2017 viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da soggetti privati che non esercitino un attività commerciale alla data del 1 gennaio 2017, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari all 8% dell intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2017, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2017, 2018 e

11 RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI POSSEDUTE DA SOGGETTI PRIVATI La Legge di Stabilità per il 2017 riapre la possibilità di rivalutare le aree edificabili o agricole dei privati non esercenti attività commerciali possedute al 1 gennaio 2017 La misura prevede la redazione di una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017 ed il versamento di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all 8% del valore di rivalutazione entro il 30 giugno 2017 se in un unica rata oppure in tre rate annuali di pari importo Si tratta dell ennesima proroga di una misura meramente finalizzata alla produzione di gettito per l Erario inizialmente istituita dall articolo 7 della Legge 448/2001. Negli ultimi anni ha prodotto un interesse assai scarso in ragione della discesa dei valori immobiliari e dell incremento dell imposta sostitutiva che dall iniziale 4% è raddoppiata passando all 8%. È assai dubbio che questa ulteriore proroga possa sortire risultati migliori di quelli avuti negli ultimi anni. Misure per garantire la tracciabilità dei corrispettivi di lavori condominiali e versamento delle ritenute Con l articolo 1, comma 36 della Legge di Stabilità 2017, il Legislatore ha provveduto ad integrare l articolo 25-ter del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina l applicazione della ritenuta del 4% operata dal condominio all atto del pagamento del corrispettivo spettante all appaltatore in relazione a contratti d appalto di opere o servizi. In seguito all intervento sulla norma viene previsto che il condominio, in qualità di sostituto d imposta, debba procedere al versamento delle ritenute che sono state operate, solamente nel caso in cui l ammontare delle stesse raggiunga la somma di 500 euro. Si tratta di un intervento di semplificazione degli adempimenti che sono posti a carico del condominio, diretto ad evitare il rispetto di obblighi di versamento mensili di importi ridotti. In ogni caso, il versamento delle ritenute che sono state operate dovrà essere effettuato entro le date del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni annualità, anche nel caso in cui l ammontare minimo dei 500 euro non venga raggiunto. Inoltre il legislatore ha disposto che il versamento dei corrispettivi a favore dell appaltatore da parte del condominio debba essere effettuato impiegando esclusivamente mezzi tracciabili, ossia mediante l utilizzo di bonifici tratti da conti correnti bancari o postali intestati al condominio medesimo, o secondo altre modalità, che potranno essere definite con specifico decreto del MEF, idonee a consentire lo svolgimento degli opportuni controlli da parte dell Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui tali modalità di pagamento delle prestazioni contrattualizzate non vengano osservate è prevista l applicazione della sanzione amministrativa compresa tra 250 e euro di cui all articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997). Blocco dell aumento dei tributi a favore delle Amministrazioni locali L articolo 1, comma 42 della Legge di Stabilità 2017 prevede che venga mantenuta, anche per il 2017, la facoltà attribuita alle Amministrazioni comunali di confermare la maggiorazione, pari ad un massimo dello 0,8 per mille, sulle aliquote TASI. Ciò nella stessa misura già applicata per gli 10

12 anni 2015 e 2016 e naturalmente solo per gli immobili diversi da quelli per i quali viene stabilita l esenzione dal tributo stesso. In linea generale al fine di contenere il livello complessivo della pressione fiscale viene sospesa anche per l esercizio 2017 l efficacia di eventuali norme assunte a livello regionale e deliberazioni degli enti locali che prevedano incrementi dei tributi e delle addizionali rispetto al livello di aliquote e tariffe applicabili per l esercizio Tuttavia, si segnala che tale sospensione non opera per la TARI (per altro va anche segnalato che il presupposto impositivo di TARI, che è una tassa e non un imposta, come accade invece per IUC, ai sensi dell articolo 1, comma 641 della Legge n. 147/2013, non è il mero possesso o detenzione di immobili come per IMU e TASI - ma il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed inoltre, ai sensi dell articolo 1, del comma 639, Legge n. 147/2013, la tassa sui rifiuti TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. È quindi evidente che sia lo spirito che la lettera della legge istitutiva di TARI prevede la possibilità di un suo adeguamento in funzione dell andamento dei costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti). 11

13 MISURE DI FISCALITÀ GENERALE A FAVORE DELLE IMPRESE Esame delle modalità di applicazione della riduzione dell IRES ed introduzione della nuova IRI Con l articolo 1, comma 547, lettera b) e con il comma 548 della Legge di Stabilità per il 2017 viene confermata la disposizione di riduzione dell aliquota IRES (imposta sul reddito sulle società), dall attuale 27,5% al 24% a decorrere dal 2017 (norma peraltro già contenuta nella precedente Legge di Stabilità per il Legge n. 208/2015). Inoltre, viene previsto che a tale aliquota di prelievo verranno assoggettati tutti gli imprenditori individuali e le società di persone (a patto che si trovino in regime di contabilità ordinaria), oggi soggette all aliquota marginale IRPEF. Il provvedimento in parola consiste, in particolare, dell introduzione della nuova IRI (Imposta sul Reddito d Impresa), che consentirà a tutti i titolari di reddito d impresa (imprenditori individuali, S.n.c. ed S.a.s. come detto, ed è opportuno sottolinearlo, in regime di contabilità ordinaria) di applicare in sede di tassazione dei redditi conseguiti nel corso dell esercizio l aliquota fissa IRI del 24% (al pari delle società di capitali soggette ad IRES), in luogo dell aliquota marginale IRPEF (che va da una percentuale minima pari al 23% ad una massima del 43%). La nuova IRI (da più parti definita come una flat tax ) per le PMI si applicherà su opzione del contribuente per un lasso di tempo di durata pari a 5 periodi d imposta (rinnovabile) e, comunque, solo per l utile d impresa che viene mantenuto in azienda e non è attribuito all imprenditore. La proroga del superammortamento e l introduzione del regime di iperammortamento per gli investimenti di impresa in beni digitali Secondo quanto viene stabilito dall articolo 1, commi da 8 a 13 della Legge di Stabilità 2017 è prevista la proroga per tutto il 2017 dell agevolazione fiscale, introdotta l anno passato in sede di Legge di Stabilità, al fine di incentivare le imprese all acquisto di nuovi impianti e macchinari funzionali all attività produttiva (si tratta del cosiddetta procedura di superammortamento). In particolare, così come era già previsto nella precedente normativa, l incentivo consente di ammortizzare il 40% in più del costo d acquisto dei beni strumentali nuovi (in questo modo, l ammortamento viene calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso. Ad esempio, se un bene ha un costo d acquisto di euro, da ammortizzare in 10 anni, la quota d ammortamento, considerando l incentivo, è pari a euro, anziché euro l anno). Per incentivare ulteriormente gli investimenti secondo quanto previsto dal programma industria 4.0, viene stabilito che, per l acquisto di beni materiali digitali, elencati nell Allegato A al medesimo provvedimento, la percentuale d ammortamento sia pari al 250% (cosiddetto iperammortamento che, in pratica, consente, per questi beni, una maggiorazione del 150% del coefficiente d ammortamento). Vengono agevolati con ammortamento al 140%, inoltre, anche i beni immateriali strumentali compresi nell Allegato B al medesimo provvedimento, acquistati dai beneficiari del cosiddetto iperammortamento. Per poter accedere alla fruizione dell iperammortamento riferito ai beni digitali (siano essi materiali che immateriali) l impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all Allegato A o B del medesimo 12

14 provvedimento e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura. Per i beni digitali il cui costo unitario sia superiore a euro tale attestazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da parte di un ingegnere o di un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato. Inoltre, sia per adire alla procedura del superammortamento che per l iperammortamento, i beni devono essere acquistati nel corso 2017, oppure consegnati entro il 30 giugno 2018 a condizione, in quest ultimo caso, che venga pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo d acquisto entro il 31 dicembre SUPERAMMORTAMENTO - PROROGA Con l articolo 1, commi da 8 a 10, della Legge di bilancio per l anno 2017, è stato prorogato il cosiddetto superammortamento - di cui all'articolo 1, comma 91, della Legge di Stabilità Si tratta della maggiorazione del 40% delle aliquote di ammortamento. La proroga riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati entro il 31 dicembre 2017 o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. VEICOLI BENI IMMATERIALI Sono esclusi veicoli e mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati come beni strumentali nell attività di impresa Per coloro che beneficiano dell'iperammortamento e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell elenco di cui all allegato B (individuazioni beni), il costo di acquisizione di tali beni può essere maggiorato del 40% 13

15 SUPERAMMORTAMENTO SOGGETTI INTERESSATI Alle imprese ed ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, viene consentito di incrementare il costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing. L agevolazione riguarda: I titolari di reddito d impresa I lavoratori autonomi PRINCIPIO A prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata), mentre si ritengono non essere interessati: I soggetti in regime forfetario, posto che gli stessi determinano il reddito applicando il coefficiente di redditività ai ricavi/compensi I contribuenti minimi in quanto, in costanza di applicazione del regime, il costo dell immobilizzazione materiale è interamente deducibile nell anno di acquisto e non per ammortamento (dubbio: possono beneficiare della maggiorazione?) SUPERAMMORTAMENTO ASPETTI PROCEDURALI REGOLA PROCEDURALE Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018), con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Dall agevolazione sono espressamente esclusi gli acquisti di: Beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% Gli acquisti di fabbricati e di costruzioni 14

16 SUPERAMMORTAMENTO REQUISITI DEI BENI STRUMENTALITÀ BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE A 516,46 COMODATO REQUISITO DELLA NOVITÀ Investimenti in beni strumentali di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all interno del processo produttivo dell impresa Si ritengono rientrare nell agevolazione anche i beni di costo unitario inferiore a 516,46. Il limite di 516,46 deve risultare riferito al costo del bene ante maggiorazione del 40%. Sono strumentali per il comodante i beni utilizzati dal comodatario nell ambito dell attività funzionale all esigenza di produzione del comodante e che cedono le proprie utilità anche all impresa comodante. Il requisito della novità sussiste se il bene viene acquistato dal produttore o da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto SUPERAMMORTAMENTO QUALI BENI SONO ESCLUSI I beni possono essere acquistati: REGOLA A titolo di proprietà (dovrebbe essere ammissibile anche la realizzazione in economia In leasing LOCAZIONE OPERATIVA E NOLEGGIO ESCLUSIONI Si devono ritenere esclusi per gli utilizzatori sia la locazione operativa (senza opzione di riscatto), sia il noleggio (l agevolazione può competere alle società di locazione e/o noleggio. Si devono ritenere esclusi gli investimenti in beni immateriali (es.: software, salvo caso dell iperammortamento) e/o con beni usati (vale a dire i beni a qualunque titolo utilizzati), nonché i beni merce (anche se trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo. 15

17 Riduzione dell ACE ed introduzione del PIR L articolo 1, comma 550 della Legge di Stabilità 2017 stabilisce che il rendimento nozionale lordo, per il calcolo dell ACE (aiuto per le crescita economica), viene ridotto, per il periodo d imposta 2017, dal 4,75% al 2,3%, per poi aumentare al 2,7% a decorrere dal Per rendimento nozionale lordo, si deve intendere la percentuale di deduzione dal reddito imponibile d impresa, correlata agli aumenti di capitale. Contestualmente, per favorire la capitalizzazione delle imprese, viene introdotto dall articolo 1, commi da 100 a 114 il cosiddetto PIR Piano individuale di risparmio. Tale previsione si sostanzia in un esclusione da tassazione IRPEF dei rendimenti relativi ad investimenti nel capitale sociale delle aziende, sino a euro annui, con obbligo di mantenere la partecipazione quantomeno per un periodo non inferiore a 5 anni (esclusione massima sino a euro). Rivalutazione dei beni d impresa Con l articolo 1, commi da 556 a 564 viene prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d impresa risultanti nel bilancio relativo all esercizio 2015, con applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per quelli non ammortizzabili. Tale aliquota deve essere applicare sul maggior valore riconosciuto (l imposta è da versare in un unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta 2016). Sono espressamente esclusi dalla suddetta rivalutazione gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l attività d impresa, ossia gli immobili merce delle imprese di costruzione. Gli effetti della rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio relativo all esercizio 2016, verranno riconosciuti, in termini di maggior valore dei beni ai fini dell ammortamento, a decorrere dall esercizio 2019 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione) e, ai fini delle plusvalenze in caso di cessione, a decorrere dal 2020 (ossia dal quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione). Viene, inoltre, ammessa la possibilità di operare l affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in bilancio, con il pagamento di un imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell IRAP, pari al 10%. Proroga dell assegnazione in regime agevolato degli immobili di impresa L articolo 1, commi provvede alla riapertura, sino al 30 settembre 2017, del termine (ai sensi della precedente normativa scaduto il 30 settembre 2016), per effettuare l assegnazione o la cessione in regime agevolato degli immobili d impresa ai relativi soci e per la trasformazione delle società di gestione immobiliare in società semplici. In particolare, l agevolazione riguarda i beni immobili non strumentali per destinazione (ossia gli immobili patrimonio, gli immobili merce o magazzino, e gli immobili definibili come strumentali per natura, che non siano utilizzati nell ambito dell attività dell impresa) ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, che possono essere assegnati o ceduti ai soci in forma agevolata. La cessione è subordinata al pagamento di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell IRAP pari all 8%, aumentata al 10,5% nell ipotesi in cui la società sia qualificabile come non operativa. La suddetta imposta sostitutiva deve essere applicata sulla differenza esistente fra quello che è il valore normale, o valore 16

18 catastale (se si tratta di un bene immobile), a scelta dell impresa assegnante/cedente dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto. La detassazione dei premi di produttività Con l articolo 1, comma 160, lettere a), d) ed e) viene stabilita che la tassazione agevolata in ragione del 10% dei premi di produttività viene estesa, sia nei termini relativi all ammontare massimo agevolabile, che di platea di lavoratori ammessi. In particolare, con le modifiche previste dalla novella citata, la tassazione con aliquota del 10% si applicherà su un ammontare massimo di premi di produttività pari a euro (2.000 euro sino al 31 dicembre 2016), elevato a euro (2.500 euro sino al 31 dicembre 2016) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell organizzazione del lavoro. Anche per quanto riguarda i lavoratori dipendenti agevolati, viene previsto l ampliamento a quelli con reddito entro gli euro (invece dei euro che erano previsti sino al 31 dicembre 2016). Crisi dell impresa: riduzione del debito IVA nell ambito della transazione fiscale L articolo 1, comma 81 della Legge di Stabilità riscrive integralmente l istituto della transazione fiscale, a suo tempo disciplinato dall articolo 182-ter del Regio Decreto n. 267/1942 (si tratta della cosiddetta Legge fallimentare ). In tal modo viene riconosciuta la possibilità di un pagamento ridotto del debito IVA nell ambito del concordato preventivo in presenza di transazione fiscale. Come noto, la transazione fiscale è uno strumento al quale il debitore può accedere nel contesto della procedura di concordato preventivo ed in fase di ristrutturazione del debito. Tale strumento consente di giungere ad un accordo tra debitore soggetto a procedura di concordato preventivo ed Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante la transazione fiscale può essere concessa una dilazione nei tempi del pagamento ovvero la riduzione di taluni debiti fiscali, ivi compresi i contributi previdenziali ed assistenziali. Sinora, tale principio ha subito un eccezione sia per quel che riguarda l IVA, tenuto conto della matrice comunitaria di tale imposta, sia in relazione alle ritenute operate e non versate, nel senso che, per queste, la proposta di accordo del debitore poteva prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non uno sconto nella quantificazione di quanto dovuto all Ente previdenziale. In sostanza, prima della modifica contenuta nella Legge di Bilancio per il 2017, nell ambito del concordato preventivo con transazione fiscale, il debito IVA poteva essere solo rateizzato, mentre ne veniva espressamente esclusa la riduzione dell ammontare. Sul tema, ora, il Legislatore ha aperto all eliminazione di tale disparità, anche alla luce della più recente pronuncia della Corte di Giustizia UE (sentenza datata 7 aprile causa C-546/14), che ha riconosciuto compatibile con le regole comunitarie, nell ambito di una procedura di concordato preventivo, il pagamento parziale del debito IVA da parte dell imprenditore in stato di insolvenza. Di conseguenza la riduzione dell ammontare dovuto ai fini IVA, in fase di transazione fiscale, è stata definitivamente tradotta in una disposizione normativa. In ogni caso, occorreranno chiarimenti circa l applicabilità della nuova disposizione ai procedimenti già pendenti al 1 gennaio

19 Modifiche relative alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell ambito di vendite giudiziarie L articolo 1, comma 32 della Legge di Stabilità 2017 estende, da 2 a 5 anni, il periodo entro il quale l immobile acquistato nell ambito di procedure fallimentari, usufruendo del regime fiscale agevolato, deve essere rivenduto. In particolare, va ricordato come con l articolo 16 del Decreto Legge n. 18/2016 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 49/2016) il legislatore aveva introdotto una disciplina fiscale di favore (imposte di Registro, Ipotecarie e Catastali in misura fissa) per i trasferimenti immobiliari operati nell ambito di procedure fallimentari, a patto che il soggetto acquirente si fosse impegnato alla rivendita dell immobile entro i 2 anni successivi alla sua acquisizione. Viene ora modificata quest ultima condizione, estendendo, da 2 a 5 anni, il periodo entro il quale il soggetto acquirente deve rivendere l immobile acquistato usufruendo del regime fiscale di favore. Inoltre, il termine di applicazione della norma (che originariamente era stato fissato al 31 dicembre 2016) viene prorogato di un ulteriore semestre, ossia sino al 30 giugno Sterilizzazione delle Clausole di salvaguardia per l esercizio 2017 Con l articolo 1, commi 631 e 632 della Legge di Stabilità 2017 viene confermata la disattivazione, anche per l esercizio corrente, delle cosiddette clausole di salvaguardia (previste dalla Legge di Stabilità 2015) che, con effetto già dal 2017, avrebbero consentito di aumentare le aliquote dell IVA (sia quella ridotta del 10% che quella ordinaria del 22%). 18

20 AGEFIS Associazione dei Geometri Fiscalisti Corso Vercelli 332/p Ivrea TO Tel Fax

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