Articoli: requisiti per Produttori, Importatori e Distributori

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1 Articoli: requisiti per Produttori, Importatori e Distributori dott. Mauro SABETTA m.sabetta@ui.torino.it L applicazione della soglia dello 0,1 % p/p per le sostanze SVHC di CL presenti in Articoli oggi 1

2 Premessa: le sostanze SVHC di Candidate List Di cosa discuteremo? Delle informazioni che dobbiamo raccogliere, valutare e trasmettere sulle sostanze SVHC di Candidate List presenti sopra la soglia dello 0,1 % p/p negli ARTICOLI Di come si sono valutate tali concentrazioni sinora, nel caso soprattutto degli articoli complessi Di cosa si dovrà fare d ora in poi alla luce dei più recenti orientamenti giuridici Come tener conto del quantitativo di sostanze SVHC di Candidate List negli Articoli 2

3 Qual è il nodo che è stato affrontato? «Se siamo in presenza di un articolo composto da più elementi rispondenti a loro volta alla definizione di articolo fornita da REACH, gli obblighi risultanti dalle disposizioni degli art. 7, par. 2, e art. 33 si applicano nei confronti dell articolo assemblato o valgono per ciascuno di tali elementi?» Come tener conto del quantitativo di sostanze SVHC di Candidate List negli Articoli Gli Articoli in REACH La situazione preesistente La disputa La sentenza La situazione attuale 3

4 Gli Articoli in REACH Concetto di «Articolo» in REACH Art. 33 di REACH Art.7, par.2 di REACH Concetto di «Articolo» in REACH 4

5 Art. 33 di REACH Art.7, par.2 di REACH 5

6 Gli Articoli in REACH La situazione preesistente La disputa La sentenza La situazione attuale La situazione preesistente Le Guide ECHA per gli Articoli La nota della Commissione del 4 febbraio

7 La Guida ECHA (v1,2008) per gli Articoli in REACH La Guida non è stata oggetto di consenso da parte di tutti gli Stati membri della UE/SEE 13 La Guida ECHA (2008) per gli Articoli in REACH 14 7

8 La Guida ECHA (2008) per gli Articoli in REACH 15 Austria 16 8

9 Austria 17 Belgio 18 9

10 Belgio 19 Francia 20 10

11 Francia 21 Germania 22 11

12 Germania 23 Svezia 24 12

13 Svezia 25 Danimarca 26 13

14 Danimarca 27 riassunto delle «posizioni dissenzienti» 28 14

15 riassunto delle «posizioni dissenzienti» 29 Danimarca 30 15

16 A conferma delle loro posizioni, nel luglio 2013 i governi francese, belga, danese, tedesco, svedese e norvegese pubblicarono una Guida destinata ai fornitori di articoli 31 In questa Guida si dava l indicazione di fornire la medesima informazione circa la presenza di sostanze incluse nell elenco delle SVHC di Candidate List 16

17 a prescindere dal fatto che tale articolo venisse venduto separatamente o come parte di un articolo assemblato a partire da altri articoli Venivano riportati diversi esempi di articoli, con gradi di complessità crescente (Un approccio non distante da quello ora richiesto, anche se alcuni degli esempi riportati risultano per molti versi discutibili) 17

18 La guida ribadisce (nota 3, pag. 6) che gli Stati coautori e l Austria non accettano l interpretazione del reg. REACH fornita dall ECHA nella sua guida (2008 e 2011) Guida ECHA v2 per gli Articoli in REACH Anche nella 2 versione ECHA ha mantenuto lo stesso approccio 36 18

19 Guida ECHA v2 per gli Articoli in REACH 37 Guida ECHA v2 per gli Articoli in REACH 38 19

20 39 Documento CA/26/2011 dei servizi della Commissione europea del 4 febbraio 2011 rivolto alle autorità nazionali competenti 40 20

21 dal documento risulta che «la Commissione è giunta alla conclusione che gli oggetti che ad un dato stadio del loro ciclo di vita rispondono alla definizione di articolo quale quella di cui al reg. REACH cessano di essere singoli articoli e diventano componenti dal momento in cui sono assemblati in un altro articolo... per tale ragione, gli obblighi di cui agli art. 7, par. 2, e art. 33 si applicano solamente nei confronti di tale articolo assemblato e non nei confronti dei suoi singoli componenti» 41 Gli Articoli in REACH La situazione preesistente La disputa La sentenza La situazione attuale 21

22 Cosa ha fatto scoppiare il caso? Tutto è iniziato con l avviso che lo Stato francese ha emanato l 8 giugno 2011, rivolto ai propri operatori economici Cosa ha fatto scoppiare il caso? 22

23 «Con riferimento alla pubblicazione del 1 aprile 2011, sul sito dell ECHA ( della guida riveduta concernente l applicazione di REACH alle sostanze contenute negli articoli, e più precisamente alla nota del direttore esecutivo allegata a tale guida che segnala che essa non è stata oggetto di consenso da parte di tutti gli Stati membri dell UE/Spazio economico europeo, le Autorità francesi con il presente avviso informano gli operatori economici dell interpretazione adottata in Francia ai fini dell applicazione degli art. 7.2 e 33 di REACH «Esse precisano che la nozione di articolo si intende come relativa ad ogni oggetto rispondente alla definizione di articolo ai sensi di REACH, vale a dire a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica (art. 3.3). Pertanto, un articolo può essere composto da uno o più oggetti rispondenti alla definizione di articolo, e le disposizioni previste dagli art. 7.2 e 33 si applicano allora a ciascuno di essi.» 23

24 «(...) Le autorità francesi applicheranno le disposizioni di cui agli art. 7.2 e 33 sulla base di tali elementi. Saranno progressivamente posti in essere controlli al fine di verificare il rispetto di tali disposizioni con un approccio pragmatico e proporzionato alle sfide sanitarie e ambientali». Con atto di ricorso (dicembre 2011), la FCD (*) e la FMB (*) impugnavano dinanzi al Conseil d État l avviso dell 8 giugno 2011, sostenendo che tale avviso si basava su un interpretazione della nozione di articolo non conforme né alla nota della Commissione del 4 febbraio 2011 né alla guida dell ECHA v2 (*) FCD: Federazione delle imprese del commercio e della distribuzione (Fédération des entreprises du commerce et de la distribution ); FMB: Federazione dei negozi fai-da-te e dell arredamento (Fédération des magasins de bricolage et de l aménagement de la maison); 24

25 Si tratta quindi di una diversa interpretazione di REACH adottata dalla Repubblica francese nel suo avviso dell 8 giugno 2011 e quella di altri Paesi UE Della controversia, che vedeva quindi, da un lato, la FCD e la FMB e, sul fronte opposto, il Ministro francese dell Ecologia, dello Sviluppo sostenibile e dell Energia (Ministre de l Écologie, du Développement durable et de l Énergie) è stata investita la Corte di Giustizia dell Unione Europea 25

26 Gli Articoli in REACH La situazione preesistente La disputa La sentenza La situazione attuale 26

27 ( ) per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L art. 7, par. 2, del reg. (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, come modificato dal regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell applicazione di tale disposizione, spetta al produttore determinare se una sostanza estremamente preoccupante identificata conformemente all art. 59, par. 1, di tale regolamento, sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di ogni articolo che produce, e all importatore di un prodotto composto da più articoli determinare per ogni articolo se tale sostanza sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di tale articolo 27

28 L art. 33 del reg.1907 /2006, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della applicazione di tale disposizione, spetta al fornitore di un prodotto composto da uno o più articoli che contengono una sostanza estremamente preoccupante, identificata conformemente all art. 59, par. 1, di tale regolamento, in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso per articolo, informare il destinatario e, su richiesta, il consumatore, circa la presenza di tale sostanza, comunicando loro, quanto meno, il nome della sostanza in questione Gli Articoli in REACH La situazione preesistente La disputa La sentenza La situazione attuale 28

29 Come prima conseguenza, ECHA ha pubblicato un primo aggiornamento della Guida sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli, al fine di correggere le parti del documento riferite al limite dello 0,1% non in linea con le conclusioni della sentenza della Corte 29

30 Un aggiornamento più completo della guida è previsto nel corso del 2016 Saranno revisionati gli esempi presentati, e al documento sarà applicata la procedura di consultazione per i documenti di orientamento sull'applicazione di REACH Le ricadute pratiche si riflettono sulla raccolta dei dati dai fornitori e sul loro impiego, nel caso soprattutto di articoli complessi, costituiti a loro volta da più articoli 30

31 Che fare operativamente? Si conferma l importanza della comunicazione con i fornitori! Con i fornitori EUROPEI abbiamo a disposizione la leva giuridica dell art.33 di REACH Fornitore Europeo Cliente Europeo Che fare operativamente? Si conferma l importanza della comunicazione con i fornitori! Con i fornitori EUROPEI abbiamo a disposizione la leva giuridica dell art.33 di REACH con i fornitori extra - EUROPEI NO! Fornitore Extra - UE Cliente Europeo 31

32 Che fare operativamente? In caso di import diretto senza OR la responsabilità della verifica circa le sostanze contenute è sempre in capo all importatore UE «dal Position Paper Confindustria, Novembre 2015: nel caso di importazione di articoli, la responsabilità del controllo delle sostanze contenute negli stessi è dell importatore. Al riguardo, particolari problemi si pongono quando gli importatori si trovano a gestire e a fornire informazioni su sostanze chimiche contenute nel manufatto o semilavorato proveniente da un Paese extra-ue. Ciò determina, infatti, l impossibilità di imporre il rispetto del sistema REACH al soggetto fornitore...» Che fare operativamente? Riassumendo: 1) Con fornitori UE, attivare efficiente sistema di comunicazione ex art.33 REACH così come modificato dalla sentenza NB: Dimostrare di aver messo in piedi un buon sistema comunicativo è sempre utile, anche in caso di verifica ispettiva REACH: l azienda così documenta fattivamente di essersi attivamente occupata del problema e di aver «fatto tutto il massimo sforzo» così come indicato dall impianto del Regolamento REACH 32

33 Che fare operativamente? Riassumendo: 2) Con fornitori extra UE, le opzioni possono essere: - creare vincoli contrattuali - ottenere report analitici attendibili - effettuare a campione analisi di verifica in laboratori accreditati Europei - Privilegiare soggetti che garantiscono un rappresentante unico in UE («OR» ai sensi di REACH) - Ottenere informazioni con strumenti tecnologici attualmente a disposizione 33

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