TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

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1 R.G /2016 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Dal Moro Presidente dott. Anna Bellesi Giudice dott. Silvia Giani Giudice Relatore all esito dell udienza del 15/09/2016 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g /2016 promosso da: STEFANO LONGONI (C.F. LNGSFN83S19B729R) con il patrocinio dell avv. MANNA MASSIMILIANO e dell avv. FIORELLI FRANCA (FRLFNC65D64I921E) VIA FLAMINIA, SPOLETO; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANNA MASSIMILIANO RECLAMANTE Nei confronti di COOKIE S.R.L. (C.F ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell avv. DE SIMONE FELICE e dell avv. elettivamente domiciliato in CENTRO DIREZIONALE ISOLA F NAPOLI, presso il difensore avv. DE SIMONE FELICE e nei confronti di ADAMO DAVIDE ROMANO (C.F. RMNDDV85A27L245S), con il patrocinio dell avv. DE SIMONE FELICE e dell avv. COLAVITA SIMONA (CLVSMN76M66G902N) via Solone, MILANO; elettivamente domiciliato in Centro direzionale Isola F NAPOLI, presso il difensore avv. DE SIMONE FELICE RECLAMATI Pagina 1

2 Ha emesso la seguente ORDINANZA 1. Il sig Longoni Stefano ha agito in via cautelare, proponendo ricorso ex art. 700 c.p.c. e allegando che: - con scrittura privata del 15 dicembre 2014, il sig. Adamo Romano e la società Goonies s.r.l. avevano stipulato un contratto di management con cui il primo aveva ceduto alla seconda i diritti di sfruttamento sulle prestazioni artistiche, l immagine e il nome del marchio io Ti Maledico (ITM); - le parti avevano previsto un diritto di prelazione a favore della società Goonies a fronte di qualsiasi offerta di terze parti afferenti il marchio (art.2 clausola 2.7) e, coerentemente, il sig. Romano si era obbligato a non assegnare, trasferire o trasmettere i diritti e le obbligazioni scaturenti dal contratto ad alcun soggetto terzo (art. 6 claus. 6.2); -la società Goonies, con scrittura privata del , aveva ceduto il descritto contratto alla ditta del sig. Longoni Stefano, con l espressa adesione del sig. Romano; - in data la società Cookie s.r.l., per delega del sig. Romano, aveva inviato alla Goonies una lettera recante la disdetta del contratto di management di cui alla scrittura del ; -il sig. Longoni aveva risposto in data rilevando l inefficacia giuridica della disdetta, essendo essa contraria alle previsioni contrattuali con riguardo alle modalità di recesso; -la società Cookie aveva replicato, con missiva del , affermando di essere titolare del marchio ITM per averlo acquistato in data dal precedente titolare, il sig. Romano; -la società Cookie aveva, quindi, iniziato a gestire il sito e la pagina facebook di ITM (in spregio alle previsioni contrattuali che attribuivano tali prerogative alla Goonies e in seguito alla ditta Longoni) e a commercializzare online gli stessi prodotti di cui al contratto di licenza, intercorso tra Longoni e la società S.M. Multimedia Service in data ; -il sig Romano era stato inadempiente al contratto avendo ceduto il marchio e i diritti nascenti dal contratto del alla Cookie srl, in contrasto con le previsioni contrattuali; -la cessione del marchio non era opponibile al Longoni, cessionario del marchio e dei diritti nascenti dal contratto di management; Pagina 2

3 - in ogni caso, la cessione doveva essere revocata, in applicazione dell art.2901 c.c., in quanto il terzo (Cookie) era consapevole che l atto di disposizione compiuto dal Romano pregiudicasse le ragioni del contraente Longoni, essendo la società Cookie partecipata dal sig.romano; - la lettera di recesso inviata dalla Cookie srl dovesse ritenersi priva di qualsivoglia efficacia giuridica. Ciò allegato, chiedeva, in via cautelare, inibirsi ai resistenti qualunque attività di sfruttamento del marchio Io ti maledico ; dichiararsi inefficace la comunicazione di recesso; disporsi la revoca dell atto di cessione del contratto da Romano a Cookie ex art c.c.; accertato il carattere vincolante del contratto stipulato il 15 dicembre 2015 nei confronti del sig Longoni, condannare il sig Romano all adempimento; pronunciare l inefficacia giuridica della comunicazione di recesso. 2. I resistenti si sono costituiti, deducendo che: - la scrittura del tra il sig. Romano e la Goonies aveva ad oggetto il solo marchio denominativo Io ti Maledico e non il diverso marchio figurativo avente ad oggetto l immagine stilizzata di un gufo; - il Longoni in data aveva stipulato con la società S.M. Multimedia srl un contratto di licenza relativo non solo al marchio denominativo, ma anche a quello figurativo rispetto al quale non vantava nessun diritto; - in data era intervenuta la cessione dei 2 marchi da Romano alla società Cookie; - le previsioni del contratto di management erano state rispettate quante alle modalità di recesso, tant è che il recesso era divenuto efficace il ; - la domanda del marchio ITM era stata respinta, mentre era stata accolta la domanda di registrazione del gufo; - il contratto di management era nullo ex art.1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa e per indeterminatezza dell oggetto; - il recesso, esercitato con lettera del , era legittimo, posto che lo stesso Longoni, per il tramite del proprio legale, con lettera del , aveva riconosciuto l efficacia del recesso, seppur dopo il decorso del preavviso di 60 giorni, fermo restando il diritto di continuare a percepire le provvigioni maturate in vigenza dell accordo. 3. Avverso il provvedimento di rigetto emesso il 28 giugno 2016, il sig. Longoni ha proposto reclamo, deducendo, in sintesi, che: Pagina 3

4 - il contratto di management tra Romano e Goonies aveva ad oggetto lo sfruttamento economico e commerciale del marchio ITM, che era inscindibilmente legato al marchio grafico del gufo; - il mancato accoglimento della registrazione del marchio ITM non determinava la nullità del contratto, avendo il sig. Romano concesso col contratto di management ogni prerogativa idonea allo sfruttamento del segno distintivo ITM. - Il recesso comunicato dalla controparte era inefficace. 4. Al fine del decidere, conviene innanzitutto chiarire i fatti accertati documentalmente e/o pacifici nel presente giudizio cautelare. - In data 24 luglio 2014 il sig. Adamo D. Romano ha depositato due distinte domande di registrazione del marchio denominativo io ti maledico e del marchio grafico raffigurante un gufetto stilizzato ( doc. 1 e 2). - In data 15 dicembre 2014 il sig. Romano stipulò con la società Goonies srl un articolato contratto di management nel quale si prevedeva la cessione a Goonies dei diritti di sfruttamento del marchio denominato io ti maledico, affinché la cessionaria lo sviluppasse e lo curasse nel migliore modo possibile ai fini dell incremento dell attività professionale e artistica di ITM ( ossia del sig Romano). Il contratto prevedeva altresì il diritto di recesso di ITM in ogni tempo, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Nel caso di esercizio di tale diritto da parte di ITM, la controparte contrattuale aveva il diritto di percepire la provvigione su tutti gli incassi dell ITM originati da contratti di collaborazione di qualsiasi siglati con terze parti in vigenza. - In data 24 febbraio 2015 la società Goonies aveva ceduto il contratto al sig. Stefano Longoni, con l accettazione del sig. Romano. - In data 27 febbraio 2015 il sig. Longoni stipulò con la società SM Multimedia Service s.r.l. una licenza d uso del marchio io ti maledico della durata di cinque anni ( doc 5 ric.). - E pacifico che il sig. Longoni ricevette prima del 5 giugno 2015 il recesso dalla scrittura privata del 15 dicembre 2014 con effetto immediato, con comunicazione sottoscritta sia dal sig. Romano che da tale Cookie, in qualità di delegante, il primo, e di delegato, la seconda ( doc 27 ric). Pagina 4

5 - Tale comunicazione fu riscontrata in data 5 giugno 2015 dal difensore del sig Longoni, il quale riconobbe l efficacia del recesso, a decorrere dal 4 agosto 2015, fatto salvo il suo diritto a percepire per un anno le provvigioni dovute sugli incassi,originati da contratti di collaborazione di qualsiasi forma, intervenuti con terze parti in vigenza dell accordo, come da previsione contrattuale ( doc 28 secondo il quale stante il ricevimento della comunicazione del recesso in data 5 giugno 2015, lo stesso avrà efficacia a far data dal 4 agosto 2015 il sig Longoni manterrà comunque per dodici mesi successivi alla rescissione del contratto, il diritto a percepire la propria provvigione su tutti gli incassi ; ribadito dal documento sub 32 del 30 luglio 2015). 5. Il reclamo non è fondato Il giudice non può costituire rapporti giuridici, con effetto tra le parti, al di fuori dei casi stabiliti dalla legge. In via cautelare, non può emettere provvedimenti costitutivi o dispositivi perché incorrerebbe nel divieto di cui all art c.c., ma può emettere decisioni cautelari con riguardo a situazioni giuridiche soggettive già esistenti tra le parti. Ciò precisato, il punto nodale della controversia è se il contratto stipulato il 15 dicembre 2014, nell ambito del quale era prevista la cessione a Goonies ( dante causa del sig. Longoni) dei diritti di sfruttamento del marchio denominato io ti maledico, sia ancora in vigore tra le parti o se esso sia venuto meno. Solamente nel primo caso, infatti, il giudice cautelare può emettere una pronuncia volta ad assicurare l adempimento del contratto o ad impedire la prosecuzione di attività costituente illecito contrattuale, non potendo, invece, intervenire a costituire un rapporto risolto, ordinando in via anticipatoria, effetti o condotte negoziali prive di un contenuto volitivo predeterminato dalle parti Orbene nel caso di specie, sebbene sia stata dedotta dal ricorrente l inefficacia del recesso, è documentalmente provato, e infine anche ammesso, che il recesso, peraltro sottoscritto non solo dalla società Cookie, ma anche dal sig. Adamo Romano, sia stato espressamente accettato, con efficacia dal 4 agosto Infatti, con comunicazioni del 2 luglio 2015 e del 30 luglio 2015, d identico contenuto, il ricorrente, dato atto di avere ricevuto la comunicazione del recesso in data 5 giugno 2015, e precisato che il recesso avrà efficacia a far data dal 4 agosto 2015, ha confermato che, con decorrenza da tale data, il contratto non è più in vigore tra le parti e che, come contrattualmente Pagina 5

6 previsto per l ipotesi del recesso, il sig. Longoni manterrà comunque per dodici mesi successivi alla rescissione del contratto, il diritto a percepire la propria provvigione su tutti gli incassi. ( cfr cit. doc. 28 e 32 ric.). Non rilevano in questa sede gli inadempimenti contrattuali nei quali sarebbe incorso il sig. Adamo Romano ( per non avere adempiuto all obbligo di pagamento di provvigioni, per avere ceduto i diritti di sfruttamento a un soggetto terzo quando il contratto era ancora in vigore tra le parti o per non avere rispettato i diritti di prelazione previsti dall art. 2.7), dando essi luogo a obbligazioni risarcitorie azionabili nel giudizio di merito e non in sede cautelare, atteso che lo strumento di cui all art. 700 c.p.c. è volto a tutelare solamente diritti che subiscono un pregiudizio irreparabile, durante il tempo necessario per farlo valere in via ordinaria e non meri diritti patrimoniali che trovino sufficiente tutela nei rimedi risarcitori. Rilevato che dalle risultanze emerge, allo stato, che il contratto 15/12/2014, al momento della proposizione del ricorso, non era in vigore tra le parti, il giudice non può ordinare, in via anticipatoria, effetti o condotte negoziali prive di un contenuto volitivo predeterminato dalle parti, pena la violazione del divieto sancito dall art c.c. di produrre effetti costitutivi, finanche definitivi e, per come richiesti dal reclamante, a tempo indeterminato, nei casi esulanti da strette previsioni legali. La possibile violazione di obblighi contrattuali trova, invece, tutela in sede risarcitoria per equivalente pecuniario e non in sede di tutela specifica, tanto meno cautelare. 6. Vanno, quindi, rigettate sia le domande inibitorie che quelle di condanna ad un obbligo di facere, che postulano la vigenza del contratto 15/12/2014, nonché, ancora, quelle che ineriscono ad azioni costitutive ( revoca dell atto di cessione del contratto da Romano a Cookie ex art c.c), in quanto inammissibili in via cautelare. 7. Alla soccombenza in via cautelare del reclamante segue la sua condanna alle spese processuali, che vengono liquidate in complessive euro 4000,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa. La liquidazione dei compensi in favore dei reclamati è unitaria, essendosi applicato l aumento del 20%, considerando che essi si sono costituiti con il medesimo difensore e che le difese sono sostanzialmente le medesime, pur in presenza di due distinti atti. Ai sensi dell art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, come modificato dall art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. Pagina 6

7 PQM Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d impresa A, pronunciando sul reclamo proposto da STEFANO LONGONI nei confronti di ADAMO DAVIDE ROMANO e COOKIE S.R.L., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - Rigetta il reclamo proposto da Stefano Longoni.. - Condanna il reclamante Stefano Longoni alla rifusione delle spese, che si liquidano in complessive euro 4000,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa. - Dichiara, ai sensi dell art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, come modificato dall art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. Milano, così deliberato il 27 ottobre Il Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Giani dott. Alessandra Dal Moro Pagina 7

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