Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani in materia di diritti economici, sociali e culturali

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1 Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani in materia di diritti economici, sociali e culturali firmato a San Salvador, nel corso della 18^ sessione ordinaria dell Assemblea Generale dell OEA-OAS, il 17 novembre 1988; entrato in vigore il 16 novembre 1999 (O.A.S. Treaty Series No ) Il presente testo è stato elaborato dalla redazione di Lares et Urbs sulla base dell originale in inglese reperibile sul sito dell Organizzazione degli Stati Americani; la redazione di Lares et Urbs ne ha inoltre curato la forma e la presentazione. Preambolo Gli Stati Parti della Convenzione americana sui diritti umani Patto di San José di Costa Rica, Riaffermando la loro intenzione di consolidare in questo emisfero, nel quadro delle istituzioni democratiche, un sistema di libertà personali e di giustizia sociale basato sul rispetto dei diritti umani essenziali; Riconoscendo che i diritti umani essenziali non derivano al singolo dall essere cittadino di un determinato Stato, ma si basano sugli attributi della persona umana, pertanto essi meritano protezione internazionale nella forma di una convenzione che rafforzi o completi la protezione prevista dalla legislazione interna degli Stati Americani; Considerando la stretta relazione esistente tra diritti economici, sociali e culturali e diritti civili e politici, in quanto le differenti categorie di diritti costituiscono un tutto indivisibile basato sul riconoscimento della dignità della persona umana, pertanto richiedono protezione e promozione permanenti per essere pienamente realizzati, e non può essere mai giustificata la violazione di alcuni diritti in favore della realizzazione di altri; Riconoscento i benefici che scaturiscono dalla promozione e dallo sviluppo della cooperazione fra gli Stati e le relazioni internazionali; Richiamando che, in accordo con la Dichiarazione universale dei diritti dell uomo e la Convenzione americana sui diritti umani, l ideale di esseri umani liberi che godono della libertà dalla paura e dal bisogno può essere raggiunto solo se si creano le condizioni nelle quali ognuno può esercitare i propri diritti economici, sociali e culturali nella stessa misura dei propri diritti civili e politici; Tenendo presente che, sebbene i fondamentali diritti economici, sociali e culturali siano stati riconosciuti in precedenti strumenti internazionali sia a livello mondiale che regionale, è essenziale che tali diritti siano riaffermati, sviluppati, perfezioni e protetti al fine di consolidare in America, sulla base di un pieno rispetto dei diritti dell individuo, la forma di governo della rappresentanza democratica al pari del diritto dei suoi popoli allo sviluppo, all autodeterminazione e alla libera utilizzazione delle proprie ricchezze e risorse naturali; e Considerando che la Convenzione americana sui diritti umani prevede che i Protocolli addizionali alla Convenzione possono essere sottoposti all attenzione degli Stati Parti, che si riuniscono in occasione dell Assemblea Generale dell Organizzazione degli Stati Americani, al fine di incorporare gradualmente altri diritti e libertà nel sistema di tutela sulla materia, Hanno convenuto il seguente Protocollo addizionale alla Convenzione americana sui diritti umani Protocollo di San Salvador : 1. Obbligo di adottare provvedimenti. Gli Stati Parti del presente Protocollo addizionale alla Convenzione americana sui diritti umani si impegnano ad adottare i provvedimenti necessari, 1/6 Lares et Urbs gennaio 2009

2 sia interni sia attraverso la cooperazione internazionale, specialmente economica e tecnica, nella misura permessa dalle risorse disponibili e tenendo conto del loro grado di sviluppo, allo scopo di raggiungere, progressivamente e confermemente alla loro legislazione interna, la piena osservanza dei diritti riconosciuti nel presente Protocollo. 2. Obbligo di attivare la propria legislazione interna. Se l esercizio dei diritti affermati nel presente Protocollo non è ancora garantito da norme legislative o di altro genere, gli Stati Parti si impegnano ad adottare, conformemente alle proprie procedure costituzionali e alle disposizioni del presente Protocollo, i provvedimenti legislativi o di altro genere che si rendano necessari per rendere effettivi tali diritti. 3. Obbligo di non discriminazione. Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire l esercizio dei diritti ivi affermati senza alcun genere di discriminazione per ragioni collegate alla razza, al colore, al sesso, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche o di altro genere, all origine nazionale o sociale, allo stato economico, alla nascita o a qualsiasi altra condizione sociale. 4. Inammissibilità di restrizioni. Un diritto che è riconosciuto o in vigore in uno Stato in forza della sua legislazione interna o di convenzioni internazionali non può essere ristretto o limitato con il pretesto che il presente Protocollo non lo riconosce o lo riconosce in misura minore. 5. Scopo delle restrizioni e limitazioni. Gli Stati Parti possono stabilire restrizioni e limitazioni al godimento e all esercizio dei diritti ivi stabiliti per mezzo di leggi promulgate allo scopo di preservare il benessere generale in una società democratica solo nella misura in cui esse non siano incompatibili con lo scopo e la ragione su cui tali diritti si basano. 6. Diritto al lavoro. 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, che include l opportunità di assicurarsi i mezzi per condurre un esistenza dignitosa e decente con l esercizio di un attività lecita liberamente scelta o accettata. 2. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare provvedimenti che rendano pienamente effettivo il diritto al lavoro, specialmente riguardo all ottenimento di una piena occupazione, orientamento attitudinale, e allo sviluppo di progetti di formazione tecnica e attitudinale, in particolare quelli indirizzati ai disabili. Gli Stati Parti si impegnano inoltre ad implementare e rafforzare programmi che aiutino ad assicurare un adeguato sostegno alla famiglia, in modo che le donne possano usufruire di una reale opportunità di esercitare il diritto al lavoro. 7. Condizioni di lavoro giuste, paritarie e soddisfacenti. Gli Stati Parti del presente Protocollo riconoscono che il diritto al lavoro di cui all articolo precedente presuppone che ogni individuo debba godere di tale diritto in condizioni giuste, paritarie e soddisfacenti, che gli Stati Parti si impegnano a garantire nella propria legislazione interna, con particolare riguardo a: a) una remunerazione che garantisca, come minimo, a tutti i lavoratori condizioni di vita dignitose e decenti per loro e per le loro famiglie e salari equi e paritari per uguali lavori, senza distinzione; b) il diritto di ogni lavorazione a seguire le proprie attitudini e a dedicarsi all attività che meglio soddisfi le sue aspettative e a cambiare impiego conformemente alle relative regolamentazioni nazionali; c) il diritto di ogni lavoratore alla promozione o alla crescita professionale nel suo impiego, tenendo conto a tal fine delle sue qualifiche, competenze, indennità e anzianità; d) stabilità d impiego, subordinata alla natura di ogni lavorazione e occupazione e alle cause per una giusta rescissione. In caso di licenziamento ingiustificato, il lavoratore avrà diritto ad una indennità o alla reintegra nel lavoro o ad ogni altro beneficio previsto dalla legislazione interna; e) sicurezza e igiene sul lavoro; f) il divieto di lavoro notturno o di condizioni lavorative insalubri o pericolose e, in generale, di ogni lavoro che metta a rischio la salute, la sicurezza o la morale per i minori di 18 anni. 2/6 Lares et Urbs gennaio 2009

3 Riguardo ai minori di 16 anni, la giornata di lavoro sarà subordinata alle disposizioni concernenti l istruzione obbligatoria e in nessun caso il lavoro costituirà un impedimento alla frequenza scolastica o una limitazione ai benefici derivanti dall istruzione ricevuta; g) una ragionevole limitazione delle ore lavorative, sia giornaliere che settimanali. Le giornate saranno più corte in caso di lavorazioni pericolose o insalubri o di lavoro notturno; h) riposo, tempo libero e ferie pagate, nonché un compenso per le feste nazionali. 8. Diritti sindacali. 1. Gli Stati Parti assicureranno: a) il diritto dei lavoratori di organizzare sindacati e di aderire al sindacato di loro scelta al fine di proteggere e promuovere i propri interessi. Come estensione di tale diritto, gli Stati Parti permetteranno ai sindacati di istituire federazioni o confederazioni nazionali, o di affiliarsi a quelle già esistenti, nonché a formare organizzazioni sindacali internazionali e ad affiliarsi ad una di loro scelta. Inoltre gli Stati Parti permetteranno ai sindacati, alle federazioni e alle confederazioni di funzionare liberamente; b) il diritto di sciopero. 2. L esercizio dei suddetti diritti può essere soggetto soltanto alle restrizioni stabilite dalla legge, a patto che tali restrizioni siano caratteristiche di una società democratica e necessarie per la salvaguardia dell ordine pubblico o la protezione della salute o delle morale pubbliche o dei diritti e libertà altrui. I membri delle forze armate e della polizia e di altri servizi pubblici essenziali saranno soggetti alle limitazioni e restrizioni stabilite dalla legge. 3. Nessuno può essere costretto ad appartenere ad un sindacato. 9. Diritto alla sicurezza sociale. 1. Ogni individuo avrà diritto ad una sicurezza sociale che lo protegga dalle conseguenze della vecchiaia e dell invalidità tali da impedirgli, fisicamente o mentalmente, di provvedersi i mezzi per un esistenza dignitosa e decente. In caso di morte del beneficiario, i benefici della sicurezza sociale si applicheranno ai suoi aventi causa. 2. Nel caso dei lavoratori, il diritto alla sicurezza sociale coprirà almeno le cure mediche e una rendita o un indennizzo in caso di incidenti sul lavoro o malattie professionali e, nel caso delle donne, un permesso pagato di maternità prima e dopo la nascita del figlio. 10. Diritto alla salute. 1. Ogni individuo avrà diritto alla salute, intesa come il godimento del più alto livello di benessere fisico, mentale e sociale. 2. Al fine di assicurare l esercizio del diritto alla salute, gli Stati Parti convengono nel riconoscere la salute come un bene pubblico e, in particolare, nell adottare le seguenti misure per assicurare tale diritto: a) cure sanitarie primarie, cioè le cure sanitarie essenziali rese disponibili a tutti gli individui e le famiglie della comunità; b) estensione delle prestazioni dei servizi sanitari a tutti gli individui soggetti alla giurisdizione dello Stato; c) vaccinazione universale contro le principali malattie infettive; d) prevenzione e trattamento delle malattie endemiche, professionali ed altro; e) educazione della popolazione alla prevenzione e al trattamento dei problemi di salute, e f) soddisfazione della domanda di salute dei gruppi a più alto rischio e dei soggetti resi più vulnerabili dalla povertà. 11. Diritto a un ambiente sano. 1. Ogni individuo avrà il diritto di vivere in un ambiente sano e di avere accesso ai servizi pubblici di base. 2. Gli Stati parti promuoveranno la protezione, la preservazione e il miglioramento dell ambiente. 12. Diritto alla nutrizione. 1. Ogni individuo ha diritto ad una nutrizione adeguata tale da garantire la possibilità di godere del più alto livello di sviluppo fisico, emotivo ed intellettuale. 2. Al fine di promuovere l esercizio di tale diritto e di eradicare la malnutrizione, gli Stati Parti si impegnano a migliorare i metodi di produzione, fornitura e distribuzione del cibo e a tale scopo convengono nel promuovere una maggiore cooperazione internazionale a supporto delle relative politiche nazionali. 3/6 Lares et Urbs gennaio 2009

4 13. Diritto all istruzione. 1. Ogni individuo ha diritto all istruzione. 2. Gli Stati Parti del presente Protocollo convengono che l educazione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità e della dignità umana e deve rafforzare il rispetto per i diritti umani, il pluralismo ideologico, le libertà fondamentali, la giustizia e la pace. Inoltre convengono che l educazione dovrebbe mettere ogni individuo in grado di partecipare effettivamente ad una società democratica e pluralistica e di ottenere un esistenza decente e dovrebbe favorire la comprensione, la tolleranza e l amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi e promuovere le attività per il mantenimento della pace. 3. Gli Stati Parti del presente Protocollo riconoscono che al fine di realizzare il pieno esercizio del diritto all istruzione: a) l istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile a tutti gratuitamente; b) l istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l istruzione secondaria tecnica e attitudinale, deve essere disponibile e accessibile a tutti con ogni mezzo appropriato e, in particolare, con la progressiva introduzione dell istruzione gratuita; c) l istruzione superiore deve essere resa ugualmente accessibile a tutti, sulla base della capacità individuale, con ogni mezzo appropriato e, in particolare, con la progressiva introduzione dell istruzione gratuita; d) l istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata il più possibile per coloro i quali non hanno ricevuto o completato l intero ciclo dell istruzione primaria; e) devono essere istituiti programmi di istruzione speciale per i portatori di handicap, in modo da prevedere una speciale istruzione e riabilitazione alle persone con disabilità fisiche o deficit mentali. 4. In conformità alla legislazione interna degli Stati Parti, i genitori devono avere il diritto di scegliere il tipo di istruzione da dare ai propri figli, a patto che sia conforme ai principi sopra espressi. 5. Niente nel presente protocollo deve essere interpretato come una restrizione della libertà degli individui e degli altri soggetti di aprire e condurre istituti di istruzione conformemente alla legislazione interna degli Stati Parti. 14. Diritto ai benefici della cultura. 1. Gli Stati Parti del presente Protocollo riconoscono il diritto di ogni individuo: a) a prendere parte alla vita culturale ed artistica della comunità; b) a godere dei benefici del progresso scientifico e tecnologico; c) ad usufruire della protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualsiasi produzione scientifica, letteraria o artistica di cui sia autore. 2. I mezzi che gli Stati Parti del presente Protocollo devono impiegare per assicurare il pieno esercizio di tale diritto includeranno quelli necessari per la conservazione, lo sviluppo e la diffusione della scienza, della cultura e dell arte. 3. Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l attività creativa. 4. Gli Stati Parti del presente Protocollo riconoscono i benefici derivanti dall incoraggiamento e dallo sviluppo della cooperazione e delle relazioni internazionali nel campo della scienza, delle arti e della cultura, e di conseguenza convengono nel favorire una maggiore cooperazione internazionale in questi campi. 15. Diritto alla formazione e alla protezione delle famiglie. 1. La famiglia è il naturale e fondamentale elemento della società e deve essere protetta dallo Stato, che deve mirare al miglioramento delle sue condizioni spirituali e materiali. 2. Ogni individuo ha il diritto di formare una famiglia, che sarà esercitato conformemente alle disposizioni della legislazione interna in materia. 3. Gli Stati Parti si impegnano ad accordare un adeguata protezione all unità familiare e in particolare: a) a fornire cure e assistenza speciali alla madri durante un periodo ragionevole prima e dopo la nascita del figlio; 4/6 Lares et Urbs gennaio 2009

5 b) a garantire un adeguata nutrizione ai bambini nella prima infanzia e durante gli anni della frequenza scolastica; c) ad adottare speciali misure per la protezione degli adolescenti al fine di assicurare il pieno sviluppo delle loro capacità fisiche, intellettuali e morali; d) ad intraprendere speciali programmi di sostegno alla famiglia in modo da favorire la creazione di un ambiente stabile e positivo in cui i figli possano recepire e sviluppare i valori della comprensione, della solidarietà, del rispetto e della responsabilità. 16. Diritti dei minori. Ogni fanciullo, indipendentemente dalla sua famiglia d origine, ha il diritto alla protezione che il suo status di minore esige dalla propria famiglia, dalla società e dallo Stato. Ogni fanciullo ha il diritto di crescere sotto la protezione e la responabilità dei genitori; salvo in circostanze eccezionali, accertate giudizialmente, un figlio piccolo non deve essere separato dalla madre. Ogni fanciullo ha il diritto ad un istruzione gratuita e obbligatoria, almeno nella fase elementare, e a continuare la sua formazione ai livelli superiori del sistema scolastico. 17. Protezione degli anziani. Ogni individuo ha diritto ad una speciale protezione nella vecchiaia. In questa prospettiva gli Stati Parti convengono di impiegare progressivamente i mezzi necessari per rendere tale diritto una realtà e, in particolare, per: a) prevedere congrue agevolazioni, nonché generi alimentari e cure mediche specialistiche, per gli anziani che non ne dispongono e non sono in grado di procurarseli; b) intraprendere programmi occupazionali specificamente dedicati ad offrire agli anziani l opportunità di impegnarsi in un attività produttiva adeguata alle loro possibilità e coerente con le loro attitudini o desideri; c) favorire l istituzione di organizzazioni sociali finalizzate a migliorare la qualità di vita degli anziani. 18. Protezione dei portatori di handicap. Ogni individuo affetto da una riduzione delle sue capacità fisiche o mentali ha il diritto di ricevere una speciale attenzione rivolta ad aiutarlo ad ottenere il maggiore sviluppo possibile della sua personalità. Gli Stati Parti convengono di adottare le misure necessarie a tal fine e, specialmente, di: a) intraprendere programmi specificamente rivolti a fornire ai portatori di handicap le risorse e l ambiente necessari per raggiungere tale obiettivo, inclusi programmi occupazionali coerenti con le loro possibilità e liberamente accettati da essi o, a seconda dei casi, dai loro rappresentanti legali; b) prevedere una speciale formazione per le famiglie dei portatori di handicap allo scopo di aiutarle a risolvere i problemi della convivenza e a traformarle in soggetti attivi del loro sviluppo fisico, mentale ed emotivo; c) prendere in considerazione le soluzioni alle specifiche richieste derivanti dalle necessità di questo gruppo sociale come componente prioritaria dei piani di sviluppo urbanistico; d) incoraggiare l istituzione di associazioni in cui i portatori di handicap possano essere aiutati a godere di un esistenza più piena. 19. Mezzi di protezione. 1. A seguito delle disposizioni del presente articolo e delle corrispondenti regole che saranno formulate a tale scopo dall Assemblea Generale dell Organizzazione degli Stati Americani, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a presentare rapporti periodici sulle misure progressive che sono state assunte per assicurare il dovuto rispetto dei diritti esposti nel presente Protocollo. 2. Tutti i rapporti saranno presentati al Segretario Generale dell OAS, che li trasmetterà al Consiglio economico e sociale interamericano e al Consiglio interamericano per l istruzione, la scienza e la cultura in modo che possano esaminarli ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Il Segretario Generale invierà una copia di tali rapporti alla Commissione interamericana per i diritti umani. 3. Il Segretario Generale dell Organizzazione degli Stati Americani trasmetterà altresì alle organizzazioni specializzate del sistema interamericano, di cui sono membri gli Stati Parti del 5/6 Lares et Urbs gennaio 2009

6 presente Protocollo, copie delle pertinenti sezioni dei rapporti presentati, nella misura in cui si riferiscono a materie concernenti gli obiettivi di tali organizzazioni, come fissati dai loro strumenti istitutivi. 4. Le organizzazioni specializzate del sistema interamericano possono presentare rapporti al Consiglio economico e sociale interamericano e al Consiglio interamericano per l istruzione, la scienza e la cultura relativi all attuazione delle disposizioni del presente Protocollo nei loro campi di attività. 5. I rapporti annuali presentati all Assemblea Generale dal Consiglio economico e sociale interamericano e dal Consiglio interamericano per l istruzione, la scienza e la cultura comprenderanno un sommario delle informazioni ricevute dagli Stati Parti del presente Protocollo e dalle organizzazioni specializzate concernenti le misure progressive assunte per assicurare il rispetto dei diritti riconosciuti nel Protocollo stesso e le raccomandazioni generali considerate adeguate a tale rispetto. 6. Qualsiasi caso di violazione dei diritti stabiliti nel par. a) dell art. 8 e nell art. 13 causata da atti direttamente attribuibili ad uno Stato Parte del presente Protocollo può dar luogo, con la partecipazione della Commissione interamericana per i diritti umani e, laddove applicabile, della Corte interamericana per i diritti umani, all applicazione del sistema di petizioni individuali regolato dagli artt e della Convenzione americana sui diritti umani. 7. Senza pregiudizio per le disposizioni del paragrafo precedente, la Commissione interamericana per i diritti umani può formulare le osservazioni e raccomandazioni che ritiene pertinenti riguardo allo stato dei diritti economici, sociali e culturali stabiliti nel presente Protocollo in tutti o alcuni degli Stati Parti, che può includere nel rapporto annuale all Assemblea Generale o in un rapporto speciale, laddove lo consideri più appropriato. 8. Il Consiglio e la Commissione interamericana per i diritti umani, nell assolvere le funzioni loro conferite nel presente articolo, prenderanno in considerazione la natura progressiva dell osservanza dei diritti soggetti alla protezione del presente Protocollo. 20. Riserve. Gli Stati Parti, possono, al momento dell approvazione, della firma, della ratifica o dell adesione, esprimere riserve su una o più specifiche disposizioni del presente Protocollo, a patto che tali riserve non siano incompatibili con l oggetto e gli scopi del Protocollo. 21. Firma, ratifica o adesione. Entrata in vigore. 1. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma e alla ratifica o adesione da parte di ogni Stato Parte della Convenzione americana sui diritti umani. 2. La ratifica o adesione al presente Protocollo sarà effettuata attraverso il deposito di uno strumento di ratifica o adesione presso il Segretariato Generale dell Organizzazione degli Stati Americani. 3. Il Protocollo entrerà in vigore quando undici Stato avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica o adesione. 4. Il Segretario Generale notificherà a tutti gli Stati membri dell Organizzazione degli Stati Americani l entrata in vigore del Protocollo. 22. Inclusione di altri diritti ed espansione di quelli riconosciuti. 1. Ogni Stato Parte della Commissione interamericana per i diritti umani può sottoporre alla considerazione della riunione degli Stati Parti in occasione dell Assemblea Generale emendamenti proposti allo scopo di includere il riconoscimento di altri diritti o libertà o di estendere o espandere diritti e libertà riconosciuti nel presente Protocollo. 2. Tali emendamenti entreranno in vigore per gli Stati che li ratificano alla data del deposito dello strumento di ratifica corrispondente al numero rappresentato dai due terzi degli Stati Parti del presente Protocollo. Per tutti gli altri Stati Parti entreranno in vigore alla data del deposito del rispettivo strumento di ratifica. 6/6 Lares et Urbs gennaio 2009

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