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- Gianluigi Natale
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1 Circolare n. 1/2013 Pagina 1 di 7 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 1/2013 del 15 gennaio 2013 Deducibilità dall Irpef / Ires dell Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato - Istanza di rimborso per gli anni pregressi - Approvazione del modello - Modalità e termini di presentazione e criteri di attribuzione dei rimborsi Riferimenti normativi: Decreto Legge n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; Decreto Legge n. 16 del 02 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; Provvedimento Agenzia delle Entrate protocollo n / del 17 dicembre PREMESSA L articolo 2, commi da 1 a 1-ter, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 (2012 per i soggetti con il periodo d imposta coincidente con l anno solare), la possibilità di dedurre dall imponibile Irpef / Ires, l Irap versata relativamente alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni, connesse al costo del lavoro, spettanti ai sensi dell articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1 del Decreto Legislativo n. 446/1997 (Decreto Irap). Si sottolinea che tale nuova deduzione dell Irap, cosiddetta deduzione analitica, applicabile dal 2012 sulla base del principio di cassa (imposta pagata), viene a cumularsi alla già vigente deduzione dell Irap cosiddetta forfettaria (10%), disciplinata dall articolo 6 del Decreto Legge n. 185/2008, nel solo caso in cui il contribuente abbia sostenuto sia spese per lavoro dipendente e assimilato sia interessi passivi e oneri assimilati (al netto degli interessi attivi e proventi assimilati). Dal 2012, la quota deducibile forfettaria pari al 10% dell Irap versata infatti non è più riferita all imposta dovuta sulla quota imponibile delle spese per personale dipendente e assimilato (al netto delle deduzioni di legge), ma è riferita solo all imposta dovuta sugli interessi passivi e oneri assimilati (al netto degli interessi attivi e proventi assimilati).
2 Circolare n. 1/2013 Pagina 2 di 7 L articolo 4, comma 12, del Decreto Legge n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012, ha introdotto il nuovo comma 1-quater all interno del sopra citato articolo 2 del Decreto Legge n. 201/2011, con il quale comma viene stabilito che la deducibilità analitica dell Irap può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, riconoscendo al contribuente la facoltà di richiedere il rimborso della maggiore Irpef / Ires versata negli stessi periodi di imposta, per effetto della mancata applicazione di detta deduzione Irap. Con il provvedimento del 17 dicembre 2012 n. 2012/140973, l Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, dell istanza da presentare per detta richiesta di rimborso della maggiore Irpef / Ires versata per i periodi d imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre REQUISITI PER L OTTENIMENTO DEL RIMBORSO L istanza per la richiesta di rimborso può essere presentata esclusivamente con riferimento ai periodi d imposta per i quali: al 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge n. 214/2011) non fosse ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore Irpef / Ires della quale si chiede il rimborso; siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato. Con specifico riferimento al primo punto, si ricorda che, per i versamenti in acconto, il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo periodo. Ad esempio, per gli acconti relativi al periodo d imposta 2007 (soggetti solari ), anche se versati in data anteriore al 28 dicembre 2007, il termine iniziale dei 48 mesi decorre dalla data di versamento dell imposta a saldo (ordinariamente in scadenza nel mese di giugno 2008). In sostanza, il periodo d imposta a partire dal quale è possibile rideterminare la base imponibile delle imposte sui redditi per effetto dell applicazione della deduzione analitica dell Irap e presentare l istanza per ottenere il rimborso dell imposta Irpef / Ires versata (in acconto e a saldo) in eccedenza, è il 2007 (in relazione al quale l imposta a saldo è stata versata ordinariamente nel giugno 2008). L istanza può essere presentata anche per chiedere il rimborso della maggiore eccedenza a credito Irpef / Ires rideterminata, per effetto della deduzione analitica Irap, rispetto all eccedenza originariamente dichiarata (e quindi anche in assenza di versamenti Irpef / Ires).
3 Circolare n. 1/2013 Pagina 3 di 7 La deduzione analitica dell Irap compete anche per i periodi di imposta, nei quali è stata versata, risultati, ai fini delle imposte sui redditi, in perdita fiscale; l istanza andrà presentata, anche se non emergono importi da rimborsare, per comunicare la maggior perdita fiscale originata dalla rideterminazione del reddito per effetto della deduzione Irap. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL ISTANZA L istanza deve essere presentata all Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL ISTANZA La trasmissione telematica delle istanze è effettuata in modo scaglionato per ciascuna area geografica, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell ultima dichiarazione dei redditi presentata (di regola, Unico 2012), a partire dalle date evidenziate nella tabella di seguito riportata. Apertura del canale telematico (click day) Area geografica Data Ora Venerdì 18 gennaio Marche Lunedì 21 gennaio :00 Molise Basilicata Abruzzo Calabria Valle d Aosta Mercoledì 23 gennaio :00 Friuli Venezia Giulia Provincia di Bolzano Provincia di Trento Venerdì 1 febbraio :00 Sardegna Umbria Lunedì 4 febbraio :00 Toscana (persone fisiche) Martedì 5 febbraio :00 Toscana (altri soggetti) Mercoledì 6 febbraio :00 Liguria Giovedì 7 febbraio :00 Puglia Venerdì 8 febbraio :00 Piemonte (persone fisiche) Lunedì 18 febbraio :00 Piemonte (altri soggetti)
4 Circolare n. 1/2013 Pagina 4 di 7 Martedì 19 febbraio :00 Sicilia Mercoledì 20 febbraio :00 Emilia Romagna (persone fisiche) eccetto Provincia di Bologna Giovedì 21 febbraio :00 Emilia Romagna (altri soggetti) eccetto Provincia di Bologna Venerdì 22 febbraio :00 Provincia di Bologna Lunedì 25 febbraio :00 Veneto (persone fisiche) Martedì 26 febbraio :00 Veneto (altri soggetti) eccetto Province di Verona, Vicenza e Treviso Mercoledì 27 febbraio :00 Altri soggetti delle Province di Verona, Vicenza e Treviso Lunedì 4 marzo :00 Lazio (esclusa Provincia di Roma) Martedì 5 marzo :00 Provincia di Roma (persone fisiche) Mercoledì 6 marzo :00 Provincia di Roma (altri soggetti) Giovedì 7 marzo :00 Campania (persone fisiche) Venerdì 8 marzo :00 Campania (altri soggetti) Lunedì 11 marzo :00 Province di Varese, Como, Monza e della Brianza Martedì 12 marzo :00 Comune di Milano Mercoledì 13 marzo :00 Province di Lodi, Pavia e Milano (eccetto Comune di Milano) Giovedì 14 marzo :00 Province di Bergamo, Sondrio e Lecco Venerdì 15 marzo :00 Province di Brescia, Cremona e Mantova Il modello deve essere inviato entro: 60 giorni dalle date evidenziate in tabella, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 28 dicembre 2011, ricadono nel periodo intercorrente tra il 28 dicembre 2011 e il 60 giorno successivo alle date indicate in tabella; 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che scadono oltre il 60 giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica (secondo il predetto calendario).
5 Circolare n. 1/2013 Pagina 5 di 7 ISTANZA DI RIMBORSO CARTACEA GIÀ PRESENTATA AL 2 MARZO 2012 I contribuenti che, alla data del 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 16/2012), avessero già presentato l istanza di richiesta di rimborso cartacea, dovranno ritrasmettere l istanza in via telematica entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica (secondo il calendario riportato nella precedente tabella), al fine di rendere più spedite le procedure di gestione e consentirne l esame in via prioritaria. ORDINE DI PRIORITÀ DELLE ISTANZE Le istanze di rimborso si considerano presentate secondo l ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra: l attivazione della procedura telematica, secondo il programma definito nella tabella sopra e riportata, l invio della stessa istanza. In tal modo, la diversa tempistica di invio delle istanze prevista per ciascuna area geografica non incide nella determinazione dell ordine di trasmissione. Invio effettuato prima della data di avvio della procedura telematica Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dalla tabella sopra riportata, alle istanze contenute nel relativo flusso viene assegnata, per l area geografica di riferimento, l ultima posizione del suddetto ordine di priorità (ai fini della liquidazione delle istanze è quindi importante attenersi al calendario stabilito e non inviare le istanze prima del giorno e dell ora di apertura della procedura per la propria zona). MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI Per le istanze pervenute nei termini (ossia, entro le ore 24:00 del 60 giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica secondo il calendario sopra riportato), l Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d imposta più remoti. L erogazione dei rimborsi sarà pertanto avviata a partire da quelli relativi al periodo d imposta 2007, per poi passare ai successivi.
6 Circolare n. 1/2013 Pagina 6 di 7 Nell ambito del medesimo periodo d imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Risulterà quindi necessario provvedere tempestivamente all invio dell istanza di rimborso. L ordine di priorità attribuito alle istanze (determinato come sopra) rileva tuttavia al solo fine di stabilire i contribuenti che saranno liquidati per primi, fermo restando, peraltro, che il rimborso sarà riconosciuto integralmente a tutti i contribuenti che ne hanno diritto prima di passare alla liquidazione dei rimborsi relativi alle annualità successive. MODALITÀ DI CALCOLO E DI COMPILAZIONE DELL ISTANZA Nella presente circolare non vengono illustrati i meccanismi di calcolo da effettuare per la determinazione dell importo rimborsabile o per la rideterminazione della maggior perdita fiscale, e, conseguentemente, le modalità di compilazione dell istanza, in quanto una eventuale disamina rischierebbe di diventare poco comprensibile per i seguenti ordini di motivi: - il meccanismo prevede un percorso logico altamente articolato, - i dati da individuare e prendere in considerazione ai fini del calcolo sono numerosi, - le modalità di calcolo ed i passaggi da effettuare ai fini dei conteggi sono svariati e complessi, - si attendono alcuni chiarimenti con riferimento all individuazione ed alla rilevanza di alcuni i componenti da considerare ai fini del calcolo. In generale, si ritiene comunque utile sottolineare, che, in prima approssimazione, la richiesta di rimborso sarà tanto più conveniente quanto più rilevante è la quota di costi del personale dipendente e assimilato indeducibile ai fini Irap sia in termini assoluti, sia rispetto alla somma complessiva imponibile del valore della produzione. PRATICHE AFFIDATE ALLO STUDIO E COSTI PROFESSIONALI In considerazione delle sopra evidenziate osservazioni in ordine alla complessità, tempi e modalità di esecuzione della richiesta, nonché ai fini della predisposizione di un tempestivo piano di lavoro per le preventive simulazioni di convenienza eventualmente richieste, si invitano tutti coloro che fossero intenzionati a presentare la sopracitata istanza di rimborso a comunicare tale decisione allo Studio entro il 31 gennaio 2013.
7 Circolare n. 1/2013 Pagina 7 di 7 I costi professionali che lo Studio addebiterà per l attività di raccolta e ricalcolo dei dati, per la predisposizione e l invio dell istanza in questione saranno i seguenti: - 200,00 per ogni periodo di imposta ricompreso nell istanza presentata, con un minimo di 300,00 per istanza; - per istanza di importo complessivamente richiesto non superiore ad , verrà applicata una riduzione del 20% all importo addebitato per ogni periodo di imposta ricompreso nell istanza, fermo restando il minimo di 300,00 di cui al punto precedente. Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per: - fornire ulteriori informazioni e chiarimenti; - valutare la reale convenienza alla presentazione o meno dell istanza di rimborso, mediante simulazioni di calcolo; - predisporre e trasmettere in via telematica il modello di rimborso. Studio BD e Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.
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