Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Venezia Giulia STATUTO dell'azienda Speciale per il Porto di Monfalcone
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1 Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Venezia Giulia STATUTO dell'azienda Speciale per il Porto di Monfalcone approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione nr. 24 del
2 ARTICOLO 1 Denominazione e sede Nell'ambito dei fini promozionali assunti nell'interesse generale del sistema delle imprese dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Gorizia, ed allo scopo di favorire lo sviluppo del porto di Monfalcone, è istituita l'azienda Speciale per il Porto di Monfalcone con sede legale ed amministrativa in Monfalcone, Via Terme Romane n. 5, organo camerale dotato di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, privo di personalità giuridica. L Azienda Speciale, in base a quanto disposto dall art. 2, 2 comma della legge nr. 580 opera secondo la normativa del codice civile e del diritto privato in generale. ARTICOLO 2 Oggetto Al fine di favorire e stimolare lo sviluppo strutturale e delle attività marittimo-portuali dello scalo di Monfalcone l'azienda Speciale Porto di Monfalcone si prefigge i seguenti scopi: a) pianificazione e programmazione, coordinamento e promozione del Porto di Monfalcone, anche ai sensi dell art. 14 della legge n 84, come modificata dalla L n 30; b) realizzazione di interventi infrastrutturali ed altri interventi volti allo sviluppo ed al potenziamento del porto e della zona interscambio merci, anche ai sensi della L.R n 22, come modificata dalla L.R n 10; c) cessione di beni e fornitura di servizi alle imprese. d) gestione delle aree proprie o in concessione, in vari regimi doganali, fornendo servizi alle imprese. L Azienda, in accordo con le direttive programmatiche del Piano Regionale di Sviluppo e quelle eventualmente deliberate dalla Giunta camerale, può compiere tutte le operazioni economico finanziarie necessarie al 2
3 raggiungimento degli scopi indicati nel presente articolo. In tale contesto è, in particolare, compito dell'azienda Speciale: - pianificare e programmare, attraverso studi, progetti ed ogni altra idonea attività, il coerente sviluppo strutturale ed infrastrutturale del porto di Monfalcone, d intesa con i competenti organi dello Stato, della Regione, degli enti locali e delle Categorie economiche; - coordinare ed indirizzare le iniziative di sviluppo strutturale e delle attività marittimo-portuali per un loro corretto ed armonioso inserimento nei piani della programmazione regionale e nazionale, proponendo alle autorità statali, regionali e locali in accordo con i soggetti pubblici e privati interessati- eventuali interventi per migliorare l operatività, la redditività o eliminare disarmonie o disservizi; - realizzare opere infrastrutturali e di potenziamento operativo del porto di Monfalcone e delle Zone Interscambio Merci nell interesse generale dell attività portuale; - attuare tutte le possibili azioni di promozione delle attività commerciali e di sviluppo dell immagine a livello istituzionale e nell interesse generale dell attività portuale; - mantenere i rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione che hanno competenza sul porto, con gli Enti locali, regionali e dello Stato per portare a conoscenza le esigenze dello scalo così come individuate e coordinate con gli Operatori portuali e stimolarne il loro soddisfacimento; - fornire servizi ed assistenza alle aziende imprenditoriali operanti sul porto di Monfalcone, compresi quelli informatici e telematici e svolgere, in accordo ed a supporto dell Autorità Marittima locale, funzioni di rappresentanza degli interessi generali del porto; - eseguire tutte le possibili azioni di diffusione della conoscenza del porto mediante la pubblicazione di statistiche, opuscoli, notiziari, studi sui traffici, ecc.; - gestire l'area interscambio merci di proprietà della Camera di Commercio o altre aree acquisite in proprietà o concessione. All Azienda Speciale può essere affidata dalla Camera di Commercio anche la gestione di altre iniziative di volta in volta individuate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione. 3
4 Gli atti dispositivi di cessione delle proprietà o costitutivi di diritti reali di godimento delle stesse sono subordinati all approvazione della Camera di Commercio. Le deliberazioni degli organi aziendali concernenti l'accensione di mutui o altre forme di prestito o di analoga forma di obbligazione, non diventano esecutive se non dopo l approvazione delle stesse da parte della Giunta della C.C.I.A.A. Venezia Giulia. L azienda non persegue fini di lucro. Sono organi dell'azienda: - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori dei Conti. ARTICOLO 3 Organi dell'azienda ARTICOLO 4 Consiglio di amministrazione I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Giunta della Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) componenti: a - Il Presidente dell Azienda che lo presiede; b - il Sindaco del Comune di Monfalcone, con funzione di Vice Presidente; c - due membri designati dalla C.C.I.A.A. Venezia Giulia di cui uno potrà essere in rappresentanza degli Enti locali territoriali; d - il Segretario Generale della C.C.I.A.A. Venezia Giulia o suo Vice. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere invitati, quali 4
5 esperti, con funzioni consultive, altri eventuali esperti qualificati, per la trattazione di specifici problemi. Alle riunioni partecipa inoltre, con funzioni di assistenza tecnica e giuridica, il direttore dell'azienda Speciale, nonché un assistente impiegato con funzioni di verbalizzazione. La verbalizzazione viene svolta in forma sintetica. ARTICOLO 5 Durata Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni. I nuovi membri designati, in sostituzione di quelli che per qualsiasi motivo cessassero dalla carica durante il quadriennio, decadono alla scadenza del quadriennio stesso. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi deliberati dalla Giunta camerale per gli amministratori delle aziende camerali speciali. Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo, decade dalla carica. ARTICOLO 6 Competenze del consiglio di amministrazione Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria ed alla straordinaria amministrazione dell'azienda, nei limiti del presente Statuto. In particolare il Consiglio di Amministrazione: a - approva il Preventivo Economico ed il Bilancio d Esercizio predisposti dagli uffici in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal Consiglio Camerale; b - approva i regolamenti per il funzionamento dell'azienda; 5
6 c - prende le decisioni idonee al conseguimento dell oggetto sociale così come individuato al precedente art. 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato, mediante lettera raccomandata, telefax o (ove concordato) contenente l'ordine del giorno, inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma con preavviso di almeno ventiquattro ore. Le riunioni sono valide quando ad esse sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei componenti presenti alla riunione. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti la proposta si intende respinta. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla straordinaria amministrazione con i limiti imposti dal presente Statuto. ARTICOLO 7 Presidente Il Presidente dell'azienda è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia od altra persona nominata dalla Giunta camerale. Egli ha la firma e la rappresentanza dell'azienda stessa anche in giudizio. Egli convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno, presiede alle riunioni, attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione. 6
7 ARTICOLO 8 Vice presidente Il Vice Presidente è il Sindaco del Comune di Monfalcone. Egli sostituisce il Presidente ad ogni effetto in caso di sua assenza o impedimento. ARTICOLO 9 Direttore Il Direttore dell'azienda viene nominato dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole della Giunta della C.C.I.A.A. Il Direttore assicura il funzionamento dei servizi dell'azienda, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e con i poteri rappresentativi che ineriscono alla natura stessa dei compiti affidatigli o espressamente attribuiti, provvedendo, nei limiti e con i poteri di spesa stabiliti dallo Statuto e dai pertinenti regolamenti interni, all ordinaria amministrazione. Egli in particolare provvede a: formulare proposte al Presidente relativamente alla definizione dei programmi di sviluppo, promozionali ed amministrativi, all acquisizione di beni e servizi, all ordinamento degli uffici, alla consistenza degli organici, alla costituzione o all estinzione dei rapporti di lavoro, al promovimento e resistenza alle liti, con potere espresso di rappresentare l Azienda in sede processuale; curare l'attuazione dei programmi e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione mediante l utilizzo del personale dell'azienda; esercitare i poteri di spesa nei limiti fissati da delibere a carattere generale prese dal Consiglio di Amministrazione e/o previste dal regolamento di contabilità generale, salva la possibilità di espresse autorizzazioni particolari; esercitare i poteri di acquisizione delle entrate; 7
8 organizzare gli uffici, il personale e l orario di lavoro in conformità alle norme contrattuali vigenti; provvedere alla costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti non camerali ed al loro trattamento economico, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio, alla gestione del personale ed all adozione dei provvedimenti individuali in tema di amministrazione e gestione del rapporto di lavoro; richiedere pareri e consulenze nei limiti di spesa ad esso attribuiti; scegliere i contraenti, le modalità di presentazione delle offerte, la valutazione ponderata degli elementi contrattuali e la stipula dei contratti secondo la normativa di diritto privato; presiedere le gare per gli appalti di opere, forniture e servizi, con assunzione della relativa responsabilità. Al Direttore sono affidate le competenze in materia ambientale. Il Direttore è anche il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e nelle procedure relative ad appalti di servizi o di forniture, quando applicabili. Sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'azienda esercita compiti di vigilanza il Segretario Generale che, ove riscontri irregolarità dà le necessarie disposizioni e nei casi più gravi riferisce alla Giunta Camerale per i provvedimenti di competenza. ARTICOLO 10 Collegio dei Revisori L'Amministrazione dell'azienda è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo con funzioni di Presidente. Tutti i componenti del Collegio sono nominati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 8
9 Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quanto l organo di amministrazione ed il compenso è stabilito dalla Giunta della C.C.I.A.A. in base alle disposizioni nel tempo vigenti sull argomento per le C.C.I.A.A. e le Aziende Speciali Camerali. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Essi esercitano il controllo sulla gestione dell Azienda ed in particolare devono: a) Effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia; b) Verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari; c) Vigilare sulla regolarità delle scritture contabili; d) Esaminare il Preventivo Economico ed il Bilancio d Esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni, ed uniformandosi per le stesse a quanto previsto all art. 30, commi 3 e 4, del D.P.R , nr. 254; secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.P.R nr. 254 e/o dalle altre disposizioni di legge nel tempo vigenti. ARTICOLO 10bis Comitato Tecnico E data facoltà al Consiglio di Amministrazione dell Azienda di istituire un comitato tecnico al fine di garantire la corretta rappresentatività e la equilibrata collegialità di tutti gli attori operanti nell ambito del Porto di Monfalcone nella definizione e implementazione delle linee politico economiche di sviluppo dello scalo. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del comitato tecnico sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei contenuti dell art. 6, comma 1, lett. b dello Statuto. 9
10 ARTICOLO 11 Patrimonio ed entrate Costituiscono il patrimonio dell'azienda gli immobili, gli impianti ed i beni mobili acquistati o realizzati dall'azienda con le disponibilità del proprio bilancio, oltre al fondo di dotazione di 5.164,57 stanziato dalla C.C.I.A.A. di Gorizia con la delibera istitutiva dell'azienda. L'Azienda provvede a quanto necessario per il conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate: a) proventi derivanti dalla locazione e/o gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare aziendale o di altre aree od immobili acquisiti in concessione od a qualunque altro titolo; b) proventi derivanti da servizi resi a terzi; c) contributi ordinari e straordinari della C.C.I.A.A. Venezia Giulia e/o del Fondo Gorizia; d) contributi di enti locali, regionali, dello Stato, dell Ue o di privati. ARTICOLO 12 Bilanci L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. L Azienda, operando fiscalmente quale azienda commerciale, tiene la contabilità di tipo ordinario e predispone i bilanci e le contabilità previste dal D.P.R , nr Il Preventivo Economico ed il Bilancio d Esercizio, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere sottoposti all approvazione del Consiglio Camerale. 10
11 ARTICOLO 13 Servizio di cassa Il servizio di cassa è espletato con le modalità e le forme previste da apposito regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dalla Giunta camerale. ARTICOLO 14 Scioglimento straordinario del consiglio di amministrazione Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, esso può essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio Venezia Giulia soggetto ad approvazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. ARTICOLO 15 Cessazione In caso di cessazione dell'azienda le attività, le passività ed il patrimonio rientrano nell'ambito della Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi posti in essere dalla stessa. ARTICOLO 16 Modificazioni dello statuto Il presente Statuto può essere modificato - anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'azienda - con provvedimento della Giunta della C.C.I.A.A. 11
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