del 10 novembre 1980 (Stato 28 dicembre 2000)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "del 10 novembre 1980 (Stato 28 dicembre 2000)"

Transcript

1 Ordinanza concernente gioventù + Sport 1 (O G + S) del 10 novembre 1980 (Stato 28 dicembre 2000) Il Dipartimento federale dell interno 2, visti gli articoli 11 capoverso 2, 14 capoverso 3, 19 capoverso 1, 21 capoverso 1 e 22 capoverso 1 dell ordinanza del 21 ottobre che promuove la ginnastica e lo sport, 4 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Definizioni 1 Per «persone» nel senso della presente ordinanza, s intendono le persone dei due sessi. 2 Per «istituzioni» nel senso della presente ordinanza s intendono le associazioni sportive e giovanili svizzere, le istituzioni cantonali che preparano insegnanti e ne curano la formazione continua, come pure le università. 5 Art. 2 Direzione di G + S La Scuola federale dello sport di Macolin 6 (SFSM) dirige l istituzione Gioventù + Sport 7 (G + S). A questo scopo essa adotta tutte le misure in relazione con l incoraggiamento dello sport in generale e assume le funzioni di coordinatore fra le federazioni sportive, le associazioni giovanili, gli organi dell insegnamento scolastico e i Cantoni. Art. 3 Concezione La SFSM elabora una concezione di G + S che stabilisce gli scopi della formazione degli adolescenti, dei monitori e dei quadri superiori. RU Nuova denominazione giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 2 Nuovo testo giusta il n. l dell O del DFI del 6 ago. 1984, in vigore dal 1 ott (RU ). 3 RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 6 Nuova denominazione giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic (RU ). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 7 Nuova denominazione giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 1

2 Gioventù e Sport Capitolo 2: Formazione degli adolescenti Sezione 1: Partecipazione e autorizzazione Art Partecipazione 2 Gli invalidi devono poter partecipare alle attività nella misura del possibile e, se necessario, secondo le istruzioni del medico. 3 Lo stesso organizzatore può svolgere una sola attività G + S al giorno con gli stessi partecipanti. Art. 5 Annuncio e autorizzazione 1 Le attività G + S devono essere annunciate anticipatamente all Ufficio cantonale G + S. Le attività nazionali lo devono essere alla SFSM. 2 Le attività G + S sono autorizzate dall Ufficio cantonale G + S, rispettivamente dalla SFSM. A seconda delle necessità e della disciplina sportiva, un consigliere giudicherà il programma e assisterà il gruppo. 9 Art. 5a 10 Esecuzione 1 G+S si svolge di regola all interno delle frontiere nazionali. La SFSM e i Cantoni possono autorizzare attività all estero. La SFSM emana istruzioni Durante l attività sportiva ai partecipanti sono vietati alcool e tabacco. 12 Art. 5b 13 Libretto sportivo gioventù 1 La Confederazione fornisce gratuitamente i libretti sportivi gioventù nei quali registrare le attività Gioventù + Sport. 2 La distribuzione di questi libretti è regolata dai Cantoni. 8 Abrogato dal n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 6 ago. 1984, in vigore dal 1 ott (RU ). 10 Introdotto dal n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 13 Introdotto dal n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic (RU ). 2

3 Ginnastica e Sport O G + S Sezione 2: Corsi di disciplina sportiva Art Discipline sportive 1 G+S comprende le seguenti discipline: alpinismo, atletica leggera, badminton, calcio, canoismo, canottaggio, ciclismo, corsa d orientamento, curling, escursionismo e sport nel terreno, ginnastica artistica e agli attrezzi, ginnastica e danza, ginnastica nazionale, hockey su ghiaccio, hockey su terra, judo, karate 15, lotta, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pattinaggio su ghiaccio, pattinaggio a rotelle, polisport, rugby, salto con gli sci, scherma, sci, sciescursionismo, sci di fondo, sport di campo, sport equestri, squash, surf a vela, tennis, tennistavolo, triathlon, vela Le discipline sono suddivise in discipline sportive e piccole discipline sportive. Invece delle prestazioni di servizio usuali della SFSM (ad es.: direzione della disciplina, documenti didattici, traduzioni) le federazioni responsabili designate dalle piccole discipline sportive ricevono un indennità globale. La Scuola federale può subordinare tale indennità a norme ed oneri determinati. 3 All inizio ogni nuova disciplina vien riconosciuta come piccola disciplina sportiva. 4 La SFSM riconosce sportiva una disciplina se questa può comprovare un attività di unità-partecipanti durante almeno due anni La SFSM può ricondurre al rango di piccola disciplina le discipline sportive che nello spazio di due anni denunciano un attività inferiore alle unità- partecipanti La SFSM può proporre al Dipartimento federale dell interno (Dipartimento), dopo consultazione della Commissione federale dello sport, l introduzione di nuove discipline. 19 Art. 7 Organizzazione e direzione 1 Ogni monitore G + S riconosciuto come capo di corso può organizzare corsi nella sua disciplina sportiva. 2 I diversi gruppi di un corso di disciplina sportiva devono parimenti essere diretti da un monitore G+S. Nelle discipline che comportano particolari prescrizioni di sicurezza, si possono assumere specialisti in possesso di certificati professionali corri- 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 15 Lo sport del karate verrà riconosciuto disciplina sportiva non prima del 1997 (n. II della mod. del 13 ott RU ). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 13 ott. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 30 mag. 1997, in vigore dal 1 lug (RU ). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 13 nov. 1996, in vigore dal 1 gen (RU ). 3

4 Gioventù e Sport spondenti come capi di corso, anche se non sono monitori G+S. La SFSM emana istruzioni Per quanto concerne gli altri monitori, è possibile ricorrere a persone che possiedono le conoscenze e le attitudini richieste. Esse non sono tuttavia indennizzate. 4 Per ragioni di sicurezza, la SFSM può, in certe discipline sportive, limitare il diritto di esercitare l attività di monitore o porre esigenze più elevate ai monitori. Art. 8 Numero dei partecipanti 1 Per ogni disciplina, il corso di disciplina sportiva deve contare almeno cinque partecipanti in età d essere ammessi a G + S. In casi debitamente motivati, gli uffici cantonali G + S possono autorizzare un numero inferiore di partecipanti Occorre prevedere almeno un monitore G + S riconosciuto per ogni gruppo di 24 partecipanti in età d essere ammessi a G + S o no ) 4 La SFSM può, per ragioni di sicurezza, ordinare la formazione di gruppi più piccoli in certe discipline sportive. 23 Art. 9 Concezione di un corso 1 La formazione in una determinata disciplina si estende su più gradi. 2 Un corso deve comprendere almeno tre lezioni in tre date diverse e può durare al massimo un anno. La SFSM può fissare una durata minima più lunga per e discipline sportive L insegnamento è impartito sotto forma di lezioni di almeno 1 ora 30 o d attività d una giornata di una durata minima di quattro ore; è pure possibile organizzare eccezionalmente mezze lezioni di 45 minuti. Se una lezione o un attività d una giornata esige che i partecipanti pernottino fuori domicilio prima o dopo l attività G + S (vedi appendice, cifra 2.2), il tutto è considerato come una lezione di campo o giornata di campo. 25 Art Contenuto del corso 1 I programmi dei corsi di disciplina sportiva devono essere adattati in funzione dell età agli obiettivi delle discipline sportive e degli organizzatori di attività G+S. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic (RU ). 22 Abrogato dal n. I dell O del DFI del 6 ago (RU ). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 6 ago. 1984, in vigore dal 1 ott (RU ). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic (RU ). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic (RU ). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 4

5 Ginnastica e Sport O G + S Comprendono forme d animazione, d insegnamento e d applicazione della disciplina, nonché esami facoltativi per queste discipline sportive e test facoltativi di condizione fisica. 2 Parte del corso di disciplina sportiva può essere utilizzata per attività sportive complementari. La SSM emana direttive in proposito. 27 Art Distintivi I servizi cantonali G + S oppure la SFSM conferiscono distintivi che attestano la partecipazione ed i buoni risultati conseguiti. Sezione 3:... Art Sezione 4: Scuole Art Per le scuole, s intendono tutti gli stabilimenti scolastici elencati di seguito, sia pubblici sia privati: le scuole primarie, secondarie inferiori e superiori, professionali e complementari, come pure in particolare le scuole speciali, i centri di riabilitazione per invalidi e le case d educazione, le scuole normali e i corsi superiori di formazione pedagogica. 2 Sotto la responsabilità della scuola, corsi G+S di discipline sportive possono essere tenuti durante un campo e Capitolo 3: Monitori Sezione 1: Formazione e perfezionamento dei monitori 32 Art. 14 Genere di corsi 1 La formazione dei monitori G + S è fondata su un sistema progressivo a tre gradi: 27 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 6 giu (RU ). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 29 Abrogata dal n. I dell O del DFI del 26 apr (RU ). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 31 Abrogati dal n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 5

6 Gioventù e Sport a. 33 corsi di monitori 1: formazione di base nei settori pedagogico, tecnico, metodologico e amministrativo per esercitare la funzione di monitore; b. i corsi di monitori 2: perfezionamento delle conoscenze in vista di dirigere corsi di disciplina sportiva più esigenti e d insegnare nei corsi di formazione superiori; c. i corsi di monitori 3: approfondimento delle conoscenze e attitudini tecniche, pedagogiche e metodologiche in vista di esercitare un attività di monitore al più alto livello nella disciplina sportiva determinata e d essere istruito come formatore e consigliere La SFSM può prevedere eccezioni I monitori formati al di fuori di G + S possono ottenere la qualifica di monitore G + S seguendo dei corsi d introduzione I corsi di perfezionamento permettono ai monitori di approfondire le loro conoscenze e d iniziarsi alle novità I corsi speciali permettono ai monitori di familiarizzarsi con i nuovi orientamenti o settori di lavoro particolari e specifici alla loro disciplina sportiva. Possono anche essere interdisciplinari. 38 Art. 15 Pubblicazione dei corsi I corsi di monitori e d introduzione sono pubblicati dalla SFSM e dagli Uffici cantonali G + S. Art. 16 Ammissione 1 Sono ammessi al corso di monitori 1 gli Svizzeri, come pure gli stranieri con permesso di soggiorno o di dimora, se compiono almeno i 18 anni nell anno in cui si tiene il corso. La SFSM può consentire eccezioni Per essere ammessi a un corso di monitori 2, occorre possedere: a. il certificato di monitore 1 e b. una sufficiente esperienza come monitore. 3 Per essere ammessi a un corso di monitori 3, occorre possedere: a. il certificato di monitore 2 e 33 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic (RU ). 35 Introdotto dal n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic (RU ). 36 Originario cpv Introdotto dal n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 38 Introdotto dal n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 6

7 Ginnastica e Sport O G + S b. una sufficiente esperienza come monitore. 4 La SFSM stabilisce inoltre le esigenze tecniche richieste per partecipare ai diversi corsi di monitori. 5 Per essere ammessi a un corso d introduzione, occorre: a. soddisfare le esigenze esposte al capoverso 1 e b. possedere una formazione e un esperienza corrispondente alle esigenze poste al grado di monitore in questione. 6 Solo i monitori che esercitano un attività G+S sono ammessi ai corsi di perfezionamento. 40 Art. 17 Organizzazione 1 I corsi di monitori 1 e 2 sono organizzati dagli Uffici cantonali G + S, dalle istituzioni e dalla SFSM. 2 I corsi di monitori 3 sono organizzati dalla SFSM e dalle istituzioni. 3 I corsi d introduzione, di perfezionamento e i corsi speciali sono organizzati dalla SFSM e, su suo incarico, dagli Uffici cantonali G+S o dalle istituzioni L istituzione che organizza corsi di formazione e di perfezionamento per monitori deve disporre dei quadri necessari. La disciplina sportiva e il genere di corsi che è autorizzata a organizzare sono precisati in un accordo concluso con la SFSM I corsi di formazione e di perfezionamento per monitori organizzati dagli Uffici cantonali G+S e dalle istituzioni devono essere anticipatamente autorizzati dalla SFSM. 43 Art. 18 Insegnamento e esami 1 La formazione dei monitori ha per scopo: a. d incoraggiare il monitore a migliorare le sue capacità personali; b. 44 d insegnare al monitore a proporre, in funzione del grado, i modi di formazione e le forme d applicazione caratteristici della disciplina sportiva in maniera sensata sul piano metodologico; c. d introdurlo ai principi d allenamento, ad altre materie teoriche e ai problemi di sicurezza inerenti alla sua disciplina sportiva; d. 45 di familiarizzarlo con il modo di comportarsi con i bambini e gli adolescenti; e. d insegnargli a pianificare, a concepire e a organizzare correttamente corsi di disciplina sportiva G + S. 40 Introdotto dal n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 7

8 Gioventù e Sport 2 La SFSM stabilisce la durata dei corsi, i programmi d insegnamento, gli esami e le disposizioni che reggono l attribuzione delle qualifiche. Art. 19 Riconoscimento 1 I partecipanti che abbiano seguito un corso introduttivo, o un corso di monitore 1, 2 o 3, e superato l esame, sono riconosciuti dal servizio cantonale G + S monitori G + S della categoria e della disciplina conformi al corso seguito. Il riconoscimento avviene sulla scorta delle qualificazioni di capo-corso o di capo-gruppo, e dà diritto al certificato corrispettivo ed all insegna di monitore Il servizio cantonale G + S riconosce i monitori 1 come monitori 2, anche se non soddisfano ai requisiti stabiliti nel capoverso 1, a condizione che: 47 a. che siano in possesso della qualifica di monitore 1 da almeno cinque anni; b. che abbiano partecipato ad almeno cinque corsi di disciplina sportiva e che giustifichino la loro attitudine a esercitare la funzione di monitore; c. che abbiano seguito almeno tre corsi di perfezionamento o corsi speciali (art. 20). 3 In certe discipline la disposizione summenzionata si applica, per analogia, al riconoscimento come monitore Art. 19a 49 Ritiro e perdita del riconoscimento 1 Il servizio cantonale G + S può ritirare a un monitore il riconoscimento se: a. questi, di proposito o per negligenza grave, venga meno ai propri doveri di monitore (art. 22); b. vi siano altri gravi motivi. 2 Il monitore che non adempia i propri obblighi di perfezionamento (art. 22 cpv. 3) perde il riconoscimento. In casi debitamente motivati può però riacquistarlo adempiendo più tardi tale obbligo. Sezione 2: Art Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 48 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 49 Introdotto dal n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 50 Abrogata dal n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 8

9 Ginnastica e Sport O G + S Sezione 3: Diritti e obblighi Art. 21 Diritti 1 Ogni monitore G+S ha il diritto d insegnare nei corsi di disciplina sportiva G+S I monitori G + S riconosciuti come capi di corso sono autorizzati a organizzare corsi di disciplina sportiva. Art. 22 Obblighi 1 Il monitore deve organizzare l attività G + S secondo le prescrizioni proprie alla disciplina, eseguire i compiti amministrativi in relazione con l organizzazione di questa attività e compilare i documenti conformemente alla verità. 2 Il monitore deve permettere all Ufficio cantonale G + S e al consigliere di seguire il suo lavoro. 3 In ogni disciplina nella quale è riconosciuto, il monitore deve seguire un corso di perfezionamento ogni tre anni (od ogni cinque se è maestro diplomato di ginnastica e/o di sport), oppure adempiere l obbligo di perfezionarsi partecipando a un corso speciale, a un corso superiore per monitori oppure a un corso per quadri Il capo di un attività G + S deve prendere le misure adatte alle circostanze per evitare che i partecipanti siano vittime di incidenti o malattie. La SFSM emana prescrizioni di sicurezza particolari per le diverse discipline sportive Il monitore bada a che il materiale avuto in prestito non sia né danneggiato né perso e che sia pulito prima d essere restituito. Sezione 4: Sorveglianza Art. 23 La SFSM sorveglia i corsi di formazione e di perfezionamento per monitori. Al riguardo essa incarica i capi e i membri delle commissioni di disciplina sportiva. Capitolo 4: Quadri superiori Art. 24 Definizione Per quadri superiori, s intendono i consiglieri, i formatori e gli esperti. 51 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic (RU ). 9

10 Gioventù e Sport Art. 25 Consiglieri 1 I consiglieri assistono, aiutano e sorvegliano i monitori G + S che organizzano corsi di disciplina sportiva o prove G + S. 2 Sono riconosciuti e assunti dai servizi cantonali G + S Possono formarsi frequentando il corso federale per consiglieri. Per ragioni di sicurezza la SFSM può dichiarare tale corso obbligatorio riguardo a certe discipline. 55 Art. 26 Formatori 1 I formatori insegnano nei corsi di formazione e di perfezionamento per monitori. 2 Sono istruiti nei corsi per formatori, nei corsi di monitori 3 o nei corsi d esperti. 3 Sono riconosciuti dalla SFSM e assunti dalla SFSM, dagli Uffici cantonali G + S o dalle istituzioni. Art. 27 Esperti 1 Gli esperti dirigono i corsi di formazione e di perfezionamento per i monitori, i consiglieri e i formatori. 2 Sono formati nei corsi d esperti. 3 Sono riconosciuti dalla SFSM e assunti dalla SFSM, dagli Uffici cantonali G + S e dalle istituzioni. 4 Ricevono dalla SFSM un certificato e un distintivo. Art. 28 Corsi centrali 1 I quadri superiori perfezionano le loro conoscenze nei corsi centrali. 2 Formatori ed esperti debbono frequentare, una volta almeno ogni tre anni, un corso centrale di ciascuna delle discipline sportive nelle quali sono riconosciuti Per i consiglieri la frequenza dei corsi centrali è facoltativa. 57 Art. 29 Ammissione 1 Sono ammessi ai corsi di formazione dei quadri superiori i monitori 3 sperimentati e affermati, a condizione che soddisfino le esigenze tecniche stabilite dalla SFSM. Un monitore 2 può ugualmente essere ammesso a detti corsi se autorizzato dalla SFSM. 2 Per essere ammesso a un corso d esperti occorre essere raccomandato da un Ufficio cantonale G + S o un istituzione. 54 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 56 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 57 Introdotto dal n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 10

11 Ginnastica e Sport O G + S Art. 30 Organizzazione 1 La formazione dei quadri superiori è organizzata dalla SFSM. 2 La formazione dei formatori può essere curata dalle istituzioni a condizione d essere combinata con quella di monitore I corsi centrali sono organizzati dalla SFSM e dalle istituzioni. La Scuola federale può incaricare gli uffici cantonali G + S d organizzare tali corsi. 4 I corsi centrali organizzati dalle istituzioni devono essere autorizzati anticipatamente dalla SFSM. 5 L articolo 17 capoverso 4 è applicabile per analogia. Art. 31 Sorveglianza La SFSM sorveglia i corsi di formazione e di perfezionamento per i quadri superiori. Essa incarica di questo compito i capi e i membri delle commissioni di disciplina sportiva. Art. 31a 59 Ritiro e perdita del riconoscimento 1 La SFSM può ritirare il riconoscimento ad un esperto o ad un formatore ed il Cantone ad un consigliere o a un monitore se: a. questi, intenzionalmente o per negligenza grave, venga meno ai propri doveri; b. vi siano altri gravi motivi. 2 Un formatore od un esperto che non adempiano i propri obblighi di perfezionamento (art. 28 cpv. 2) perdono il riconoscimento. In casi debitamente motivati possono però riacquistarlo adempiendo più tardi tale obbligo. Art. 32 Pubblicazione L articolo 15 è applicabile per analogia alla pubblicazione dei corsi. Art. 33 Corsi preparatori per quadri Per preparare i corsi si possono organizzare corsi preparatori per quadri con la partecipazione del personale insegnante interessato. 58 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 59 Introdotto dal n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 11

12 Gioventù e Sport Capitolo 5: Organizzazione Art. 34 Consultazione La SFSM invita le commissioni consultive interessate o i loro membri a esprimersi in merito ai problemi importanti concernenti G + S. Art. 35 Commissioni consultive 1 Le commissioni consultive sono: a. la conferenza dei capi degli Uffici cantonali G + S. Essa consiglia la SFSM in merito allo sviluppo, alla pianificazione e all organizzazione di G + S e si riunisce almeno due volte all anno; b. la conferenza dei delegati G + S delle federazioni. Essa è composta dei delegati per G + S delle istituzioni e consiglia la SFSM in merito allo sviluppo di G + S. Si riunisce, di regola, una volta all anno; c. una commissione per ogni disciplina sportiva. Le commissioni di disciplina sportiva sono designate dalla SFSM e composte di rappresentanti delle istituzioni interessate alla disciplina sportiva in questione e degli Uffici cantonali G + S. Esse trattano i problemi di sviluppo e di formazione della disciplina sportiva e si riuniscono secondo necessità, comunque almeno una volta all anno; d. 60 la conferenza dei presidenti regionali G + S, la quale esamina documenti che forniscono basi per una decisione e discute i temi della conferenza dei capi cantonali di G + S; e. 61 i gruppi di lavoro G + S incaricati di trattare settori particolari. I loro membri sono designati dalla SFSM in funzione degli oggetti da studiare. Questi gruppi consigliano la SFSM per questioni di fondo e di procedura. Si riuniscono secondo necessità. 2 I membri delle commissioni consultive sono convocati dalla SFSM che assicura la presidenza delle sedute. Art. 36 Documenti didattici L Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale s incarica della stampa e della spedizione dei documenti didattici. Art. 37 Corsi per funzionari La SFSM può organizzare corsi per i funzionari degli Uffici cantonali G + S e delle istituzioni che si occupano di G + S. 60 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). Originaria lettera e. 61 Introdotta dal n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic (RU ). 12

13 Ginnastica e Sport O G + S Capitolo 6: Prestazioni Sezione 1: Disposizioni generali Art Spese della formazione degli adolescenti 1 L insegnamento dispensato nei corsi di disciplina sportiva è di regola gratuito. 2 Le prestazioni versate dalla Confederazione devono essere dedotte dal contributo pagato dagli adolescenti in età d essere ammessi a G+S che partecipano a corsi di disciplina sportiva diretti da organizzazioni a carattere commerciale. Sezione 2: Prestazioni finanziarie Art ) Prestazioni finanziarie 2 Nell appendice è fissato l importo dei sussidi accordati in applicazione dell articolo 19 capoverso 1 dell ordinanza del 21 ottobre concernente il promovimento della ginnastica e dello sport I corsi di formazione dei monitori delle attività giovanili, organizzati nel quadro della legge federale del 6 ottobre per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche, sono indennizzati sulla base dei principi definiti nella relativa ordinanza a questa legge. La cifra 8 dell appendice non si applica a tali corsi. 67 Art. 40 Sussidio versato ai Cantoni per la promozione di G + S 1 Il sussidio ai Cantoni è calcolato in percentuale dell importo totale delle indennità versate ogni anno per i corsi di disciplina sportiva G+S. 68 Secondo l ordinanza in vigore che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni 69 la percentuale è di: a. 15 per cento per i Cantoni finanziariamente forti; b. 15 a 25 per cento per i Cantoni di media capacità finanziaria, secondo una scala fluttuante; c. 25 per cento per i Cantoni finanziariamente deboli. 62 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov (RU ). 63 Abrogato dal n. I dell O del DFI del 6 giu (RU ). 64 RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 6 giu (RU ). 66 RS Introdotto dal n. I dell O del DFI del 25 nov. 1992, in vigore dal 1 gen 1993 (RU ). 68 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 69 RS

14 Gioventù e Sport 2 I Cantoni a debole capacità finanziaria beneficiano inoltre di un sussidio federale fisso di franchi all anno e quelli di media capacità finanziaria di un sussidio fisso di 5000 franchi. 3 È versata la metà dell importo computabile. 70 Art Art. 42 Indennità di corso e sussidio di campo per i corsi di disciplina sportiva 1 Un indennità per i corsi di disciplina sportiva è versata in funzione: a. della categoria alla quale appartiene il monitore; b. del numero dei partecipanti in età d essere ammessi a G + S; c. della durata dell attività. 2 È ugualmente versato un sussidio di campo, calcolato per lezione o giornata di campo e per partecipante in età d essere ammesso a G + S I tassi sono stabiliti nell appendice. 4 I monitori regolano fra di loro e con la loro organizzazione la ripartizione delle indennità ricevute. Art Sezione 3: Altre prestazioni Art Materiale 1 Il materiale in prestito comprende il materiale sportivo dell UFSPO e il materiale dell esercito messo a disposizione dall Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT). 2 Il materiale sportivo è gestito unicamente dall UFSPO, mentre il materiale dell esercito è gestito dall UFSPO in collaborazione con l UFIFT. 3 L UFSPO assume il compito di provvedere, d intesa con l UFIFT, al deposito, alla manutenzione e alla sostituzione del materiale in prestito. 4 La Confederazione assume le spese riguardanti il deposito e i lavori eseguiti negli arsenali, come pure il trasporto di materiale dal luogo di fornitura a quello dove si 70 Introdotto dal n. I dell O del DFI del 6 giu (RU ). 71 Abrogato dal n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic (RU ). 73 Abrogato dal n. I dell O del DDPS del 14 dic (RU ). 74 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DDPS del 14 dic (RU ). 14

15 Ginnastica e Sport O G + S svolge il corso. Le spese per il trasporto di ritorno sono a carico del beneficiario delle prestazioni. 5 L Ufficio federale di topografia (S+T) consegna in prestito le carte topografiche. 6 Una fattura è inviata al beneficiario delle prestazioni per il materiale perso, per le spese di riparazione del materiale deteriorato per negligenza o pulito male, come pure per quelle risultanti da prestazioni particolari. Art. 45 Trasporto di persone 1 Le seguenti persone hanno il diritto d utilizzare i buoni G + S per gli spostamenti a metà prezzo sui mezzi pubblici di trasporto: a. i collaboratori e i delegati dei servizi cantonali G + S; b. i consiglieri; c. 75 i capicorso, i formatori di monitori, il personale di corso e i partecipanti ai corsi di formazione e di perfezionamento per quadri e monitori degli uffici cantonali G + S e delle istituzioni. 2 Hanno diritto a buoni G + S per viaggi gratuiti con mezzi pubblici di trasporto: i capicorso, i formatori di monitori, il personale di corso e i partecipanti ai corsi di formazione e di perfezionamento per quadri e monitori della SFSM I membri delle commissioni consultive di G + S non possono utilizzare i buoni di trasporto G + S. 77 Art Art Art Alloggio Edifici della Confederazione e dell esercito possono essere messi a disposizione per attività G+S. Gli emolumenti sono riscossi conformemente alle disposizioni dell ordinanza del DDPS del 9 dicembre sugli emolumenti per prestazioni. Art Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 25 nov. 1993, in vigore dal 1 gen (RU ). 76 Introdotto dal n. I dell O del DFI del 25 nov. 1993, in vigore dal 1 gen (RU ). 77 Originario cpv Abrogato dal n. I dell O del DDPS del 14 dic (RU ). 79 Abrogato dal n. I dell O del DFI del 6 giu (RU ). 80 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DDPS del 14 dic (RU ). 81 RS Abrogato dal n. I dell O del DDPS del 14 dic (RU ). 15

16 Gioventù e Sport Sezione 4: Assicurazione e responsabilità civile Art Art. 51 Assicurazione di responsabilità civile 1 L assicurazione di responsabilità civile incombe all organo che dà l autorizzazione nel caso di corso di disciplina sportiva G+S, e all organizzatore se si tratta di corso di formazione o di perfezionamento per monitori e quadri superiori La Confederazione non può essere resa responsabile di danni materiali o corporali causati dall uso di veicoli a motore privati. 3 Se la Confederazione ha pagato indennizzi per casi di responsabilità civile, essa dispone del diritto di regresso verso il partecipante che ha causato i danni intenzionalmente o per grave negligenza. Capitolo 7: Amministrazione Art. 52 Conteggio 1 Devono essere presentati i seguenti documenti: a. dagli Uffici cantonali G + S alla SFSM: 1. i conti dei corsi di formazione e di perfezionamento per monitori e quadri superiori; 2. i conti dei consiglieri; i conti dei corsi di disciplina sportiva G+S; i conti degli esami medici; b. dalle istituzioni alla SFSM: i conti dei corsi di formazione e di perfezionamento per monitori e quadri superiori; c. 87 dai monitori all organo che ha accordato l autorizzazione: i giustificativi contabili concernenti i corsi di disciplina sportiva G+S. 83 Abrogato dal n. I dell O del DFI del 6 giu (RU ). 84 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 85 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 86 Abrogato dal n. I dell O del DFI dell 11 dic (RU ). 87 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 16

17 Ginnastica e Sport O G + S 2 I conteggi dei corsi di disciplina sportiva sono allestiti dal centro di calcolo dell amministrazione federale nel Dipartimento federale delle finanze I sussidi federali sono versati due volte al mese dopo la ricezione dei conteggi. La Confederazione non concede alcun acconto. Il 30 novembre è l ultimo giorno dell anno contabile. A questa data si chiude il conteggio dei sussidi federali concessi durante l esercizio e si compilano le statistiche. Art. 53 Revisione 1 La SFSM è l organo di revisione dei sussidi federali versati. Le differenze accertate devono essere pareggiate nel termine di tre mesi dalla data di revisione. La Confederazione e i Cantoni possono reclamare gli importi versati per errore o indebitamente nel termine di un anno dall accertamento. 2 I giustificativi contabili devono essere conservati per tre anni. Art. 54 Controllo delle attività 1 Gli Uffici cantonali G + S assumono il controllo di tutte le attività G + S che hanno autorizzato. 2 A tale scopo gli Uffici cantonali G + S tengono: a. un controllo dei monitori, dei consiglieri, dei formatori e degli esperti domiciliati nel loro Cantone; b. un incarto per ogni attività G + S annunciata; c. un controllo dei buoni G + S consegnati per il trasporto di persone; d. un controllo del materiale messo a loro disposizione e di cui assicurano la gestione. Capitolo 8: Disposizioni finali Art L ordinanza del 13 settembre concernente Gioventù + Sport (G + S) è abrogata La presente ordinanza entra in vigore il 1 dicembre Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen (RU ). 89 [RU , ] 90 Abrogato dal n. I dell O del DFI del 6 ago (RU ). 17

18 Gioventù e Sport Appendice 91 (art. 39 e 42) Tariffa dei sussidi 1 Principio Le indennità come alle cifre 4.2, 5.2 e 10.1 sono versate integralmente se il lavoro eseguito nel quadro di G + S dura almeno tre ore (viaggio compreso). Sotto le tre ore, esse sono dimezzate. Per quanto concerne le cifre 4.3, 6, 7 e 8, il limite è di quattro ore di lavoro, viaggio escluso. 2 Indennizzo di corsi di disciplina sportiva 2.1 Indennità di corso Per partecipante in età d essere ammesso a G + S e per mezza lezione per lezione per attività di una giornata Fr. Fr. Fr. Monitore Monitore Monitore Guida alpina secondo cifra 4 Per l indennizzo si calcolano al massimo dodici partecipanti in età d essere ammessi a G + S per monitore G + S riconosciuto. Per i corsi di disciplina sportiva in cui è imposto un minor numero di effettivi per classe, le aliquote sono aumentate in modo che il monitore riceva un indennità corrispondente a una classe di dodici partecipanti. Nel calcolo dell indennità, i monitori delle categorie più alte sono i primi a essere presi in considerazione Sussidi di campo Per l insegnamento di una lezione o giornata di campo, il sussidio ammonta a 2 franchi per partecipante in età d essere ammesso a G+S. Per l indennizzo 91 Aggiornata giusta il n. I delle O del DFI del 6 ago (RU ), dell 11 dic (RU ), del 16 mag (RU ), del 25 nov. 1992, (RU ), del 24 nov (RU ), del 26 apr (RU )e del 30 mag. 1997, in vigore dal 1 lug (RU ). 18

19 Ginnastica e Sport O G + S si possono contare al massimo dodici partecipanti in età d essere ammessi a G+S per monitore G+S riconosciuto Indennità per guide alpine patentate 4.1 Assunzione come monitore nei corsi di disciplina sportiva alpinismo e sciescursionismo: per una giornata intera: indennità giornaliera di 260 franchi. 4.2 Assunzione come consigliere nei corsi di disciplina sportiva alpinismo e sciescursionismo: per una giornata intera: indennità giornaliera di 150 franchi. 4.3 Assunzione come capocorso o formatore nei corsi di formazione e di perfezionamento per quadri e monitori, organizzati dagli Uffici cantonali G+S nelle discipline alpinismo, sci-escursionismo e sci F: per una giornata intera: indennità giornaliera di 260 franchi. 5 Indennizzo dell attività di consigliere 5.1 Giudizio dei programmi d attività G + S (art. 5 cpv. 2): 10 franchi per attività. 5.2 Per l assistenza prima, durante e dopo l attività G + S: indennità di 50 franchi per spese di funzione; indennità di 50 franchi per pernottamento fuori dal luogo di domicilio. Questa indennità è dimezzata se il pernottamento avviene in un edificio della Confederazione; rimborso delle spese di viaggio in 2a classe a metà tariffa. Con l autorizzazione degli uffici cantonali G + S, è consentito l impiego di veicoli a motore privati se ciò permette di realizzare un economia di tempo e di denaro. In questo caso, l indennità è di 45 centesimi per chilometro percorso. La distanza è calcolata, di regola, secondo il tragitto più breve. 19

20 Gioventù e Sport 6 Corsi federali di formazione e di perfezionamento 6.1 I quadri sono indennizzati dalla SFSM. 6.2 I partecipanti ai corsi federali hanno diritto: all alloggio e alla pensione gratuiti; al buono di trasporto G + S che dà diritto al viaggio gratuito andata-ritorno in 2 a classe oppure, in determinati casi decisi dalla SFSM, al rimborso delle spese di viaggio andata-ritorno in 2 a classe; all indennità giornaliera; all indennità per perdita di guadagno. 6.3 L indennità giornaliera ammonta a: 5 franchi per i partecipanti ai corsi per monitori 1 e 2, ai corsi d introduzione e di perfezionamento, come pure ai corsi speciali; 10 franchi per i partecipanti ai corsi per monitori 3, ai corsi per formatori di monitori ed ai corsi per consiglieri; 20 franchi per i partecipanti ai corsi per esperti ed ai corsi centrali; 50 franchi per i partecipanti ai corsi preliminari per quadri. 6.4 Se è richiesta una partecipazione finanziaria, l indennità giornaliera potrà essere utilizzata parzialmente o interamente per sopperire alle spese di corso. 7 Sussidio per i corsi di formazione e di perfezionamento di monitori nonché per i corsi centrali organizzati dagli Uffici cantonali G + S 7.1 I partecipanti hanno diritto: all alloggio e alla pensione gratuiti; al rimborso delle spese di viaggio in 2a classe a metà tariffa; all indennità giornaliera. 7.2 L indennità giornaliera ammonta a: 5 franchi per i partecipanti ai corsi di formazione e di perfezionamento per monitori; 20 franchi per i partecipanti ai corsi centrali La Confederazione accorda le seguenti prestazioni: un indennità di 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di formazione e di perfezionamento per monitori e di 100 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso centrale. L indennizzo dei quadri è compreso in questa somma. Le guide alpine ricevono, in più, l indennità secondo la cifra 4.3. La Confederazione accorda le seguenti prestazioni: un indennità di 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di formazione e di perfezionamento per monitori e di 100 franchi al giorno 92 RU

21 Ginnastica e Sport O G + S per ogni partecipante a un corso centrale. L indennizzo dei quadri è compreso in questa somma. Le guide alpine ricevono, in più, l indennità secondo la cifra 4.3. La SFSM fissa il rapporto formatori/partecipanti applicabile all indennizzo; un indennità di 100 franchi al giorno per un capo di corso di formazione di monitori ingaggiato in più dei quadri minimi imposti; prende a carico, una sola volta per parte di corso, la metà delle spese di un viaggio effettuato in 2 a classe con il buono G+S, per i partecipanti, la direzione e il personale del corso; un indennità per perdita di guadagno per i partecipanti ai corsi centrali, ai corsi di formazione, d introduzione e di perfezionamento per monitori, come pure ai corsi speciali. 7.4 Se è richiesta una partecipazione finanziaria, l indennità giornaliera potrà essere utilizzata parzialmente o interamente per sopperire alle spese di corso. 8 Sussidio per i corsi di formazione e di perfezionamento per i quadri e i monitori G + S, organizzati dalle istituzioni La Confederazione accorda le seguenti prestazioni: un indennità di 20 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di formazione e di perfezionamento per monitori e quadri. La SFSM fissa il rapporto formatori/partecipanti applicabile all indennizzo; un indennità di 100 franchi al giorno per un capo di corso di formazione di monitori ingaggiato in più dei quadri minimi imposti; prende a carico, una sola volta per parte di corso, la metà delle spese di un viaggio effettuato, in 2a classe con il buono G + S, per i partecipanti, la direzione e il personale del corso. 9 Indennità globale L indennità globale secondo l articolo 6 capoverso 2 dipende dalle unitàpartecipanti dei corsi di disciplina sportiva. Essa ammonta a: 6000 franchi per meno di unità-partecipanti; 7000 franchi per fino a unità-partecipanti; 8000 franchi per oltre unità-partecipanti. 10 Indennizzo delle commissioni consultive 10.1 Indennità per spese di funzione: 60 franchi al giorno

22 Gioventù e Sport 10.3 Indennità d alloggio di 50 franchi: Quest indennità è ridotta della metà se il pernottamento avviene in un edificio della Confederazione Rimborso delle spese di viaggio: Conferenza dei capi degli Uffici cantonali G + S: 1 a classe, prezzo del biglietto intero; altre commissioni consultive: 2 a classe, prezzo del biglietto intero. 22

Offerta di sport G+S. Definizione dell offerta G+S

Offerta di sport G+S. Definizione dell offerta G+S Guida per lo svolgimento delle offerte con bambini e giovani (gruppo di utenti 4) offerte G+S di cantoni, comuni e delle federazioni sportive nazionali Questa guida intende dare a monitori e coach G+S

Dettagli

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012) Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012) 5.3.4.1.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: la legge della scuola del 1 febbraio 1990; la

Dettagli

Ordinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport alla Scuola di Macolin

Ordinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport alla Scuola di Macolin Ordinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport alla Scuola di Macolin 415.75 del 20 maggio 1998 (Stato 27 giugno 2000) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione

Dettagli

Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin

Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (Ordinanza SUFSM, O-SUFSM) del 3 agosto 2012 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 1 gennaio 2008)

Dettagli

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma

Dettagli

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto Legge sui cani Progetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2 bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il rapporto della Commissione

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 8 maggio 2001) Il

Dettagli

415.011 Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport

415.011 Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) del 25 maggio 2012 (Stato 1 ottobre 2014) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello

Dettagli

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1 Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1 415.75 del 14 gennaio 2005 (Stato 1 dicembre 2007) Il Dipartimento federale della difesa,

Dettagli

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO ALL ASSOCIAZIONE ------------------ DEI LOCALI SITI NELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO ALL ASSOCIAZIONE ------------------ DEI LOCALI SITI NELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO ALL ASSOCIAZIONE ------------------ DEI LOCALI SITI NELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA SAN GIORGIO, PIANO PRIMO EDIFICIO SCUOLE MEDIE L anno duemilaquattordici,

Dettagli

REGOLAMENTO VISITE DI ISTRUZIONE

REGOLAMENTO VISITE DI ISTRUZIONE ITIS Enzo Ferrari - Torino REGOLAMENTO VISITE DI ISTRUZIONE GENERALITA Definizioni. LE VISITE DI ISTRUZIONE Sono definite visite di istruzione quelle attività svolte al di fuori della scuola, che presuppongono

Dettagli

ALLENATORI Normativa e Modulistica

ALLENATORI Normativa e Modulistica 14. ALLENATORI ALLENATORI Normativa e Modulistica STRALCIO DEL C.U. 1 DELLA L.N.D. DEL 1 LUGLIO 2015 Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SUSSIDIO ALLE CURE DENTARIE ORTODONTICHE DEGLI ALLIEVI IN ETÀ DELL OBBLIGO SCOLASTICO 1

REGOLAMENTO PER IL SUSSIDIO ALLE CURE DENTARIE ORTODONTICHE DEGLI ALLIEVI IN ETÀ DELL OBBLIGO SCOLASTICO 1 Strada Bassa 9 Casella postale 364 6928 Manno Comune di Manno Tel. 091 611 10 00 Fax 091 611 10 01 comune@manno.ch www.manno.ch REGOLAMENTO PER IL SUSSIDIO ALLE CURE DENTARIE ORTODONTICHE DEGLI ALLIEVI

Dettagli

Regolamento del Fondo Sport-toto 1 (del 18 gennaio 2011)

Regolamento del Fondo Sport-toto 1 (del 18 gennaio 2011) Regolamento del Fondo Sport-toto 1 (del 18 gennaio 2011) 11.1.3.1.3 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Richiamati: la Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente

Dettagli

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI) 232.148 del 28 aprile 1997 (Stato 1 gennaio 2014) Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997 L Istituto

Dettagli

Disposizioni concernenti gli esami e il rilascio delle certificazioni dei moduli nell'ambito della formazione alla conduzione SVF-ASFC

Disposizioni concernenti gli esami e il rilascio delle certificazioni dei moduli nell'ambito della formazione alla conduzione SVF-ASFC Disposizioni concernenti gli esami e il rilascio delle certificazioni dei moduli nell'ambito della formazione alla conduzione SVF-ASFC Edizione Maggio 2006 Conduzione (Leadership) 1 Conoscenza di sé Gestione

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Assistente di farmacia con attestato federale di capacità (AFC) del 14 dicembre 2006 70610 Assistente di farmacia AFC Pharma-Assistentin EFZ/Pharma-Assistent

Dettagli

BANDO PER TIROCINI DEL SERVIZIO RAPPORTI COMUNITARI E SVILUPPO LOCALE PRESSO L UFFICIO PER I RAPPORTI CON L UNIONE EUROPEA DI BRUXELLES

BANDO PER TIROCINI DEL SERVIZIO RAPPORTI COMUNITARI E SVILUPPO LOCALE PRESSO L UFFICIO PER I RAPPORTI CON L UNIONE EUROPEA DI BRUXELLES BANDO PER TIROCINI DEL SERVIZIO RAPPORTI COMUNITARI E SVILUPPO LOCALE PRESSO L UFFICIO PER I RAPPORTI CON L UNIONE EUROPEA DI BRUXELLES DISPOSIZIONI GENERALI La Provincia autonoma di Trento offre la possibilità

Dettagli

Il Comitato Italiano Paralimpico e la Fisdir Liguria in collaborazione con l associazione AGILE indicono ed organizzano

Il Comitato Italiano Paralimpico e la Fisdir Liguria in collaborazione con l associazione AGILE indicono ed organizzano Agli Istituti Scolastici di ogni Ordine e Grado Regione Liguria LORO SEDI c.a. Docenti Scienze Motorie e Sostegno Il Comitato Italiano Paralimpico e la Fisdir Liguria in collaborazione con l associazione

Dettagli

Regolamento per l effettuazione delle spese di rappresentanza e per le spese connesse al funzionamento degli organi di governo

Regolamento per l effettuazione delle spese di rappresentanza e per le spese connesse al funzionamento degli organi di governo Regolamento per l effettuazione delle spese di rappresentanza e per le spese connesse al funzionamento degli organi di governo Approvato con Delibera C.C. n. 57 del 28.12.2011 INDICE 1. Oggetto del regolamento.

Dettagli

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1 Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1 415.75 del 14 gennaio 2005 (Stato 20 settembre 2010) Il Dipartimento federale della difesa,

Dettagli

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS Dipartimento federale dell economia, e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la, la ricerca e l innovazione SEFRI Formazione professionale superiore Divisione Formazione professionale superiore, 2015

Dettagli

DISCIPLINARE TRASFERTE FIGB

DISCIPLINARE TRASFERTE FIGB DISCIPLINARE TRASFERTE FIGB (Approvato con Delibera n. 13CS del 13/09/2011) NORME GENERALI PER TUTTI I SOGGETTI Tutte le trasferte, di qualsiasi natura, devono essere autorizzate preventivamente. E sottinteso

Dettagli

0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004) Traduzione 1 Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2 Conchiuso il 24 novembre 1953 Approvato dall Assemblea federale il 23 marzo 1954 3 Entrato in vigore il

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL SETTIMO 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL SETTIMO 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL SETTIMO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 14 APRILE 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE AUTORIZZAZIONE

Dettagli

Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995)

Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995) Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995) 5.1.7.3.1 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE); visti

Dettagli

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007) Ordinanza del DFI sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l utilizzazione sistematica del numero d assicurato AVS al di fuori dell AVS del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Dettagli

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO SALVADOR ALLENDE Via Italia 13 20037 Paderno Dugnano (MI) REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Premessa per

Dettagli

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato

Dettagli

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione (OFAD) 837.141 del 31 gennaio 1996 (Stato 12 marzo 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 23 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Preventivo 2014 e pianificazione finanziaria a medio termine 2015 2016 1

Preventivo 2014 e pianificazione finanziaria a medio termine 2015 2016 1 Preventivo 2014 e pianificazione finanziaria a medio termine 2015 2016 1 CH 2014 2015 2016 CH CH CH CH CH CH CH Provenienza dei mezzi Entrate dei contributi per 3 000 000 3 000 000 3 000 000 azienda Totale

Dettagli

REGOLAMENTO dell esame d ammissione MarKom

REGOLAMENTO dell esame d ammissione MarKom REGOLAMENTO dell esame d ammissione MarKom agli esami professionali per pianificatori di comunicazione, specialisti in marketing, specialisti in relazioni pubbliche, redattori e specialisti in vendita

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) 954.1 del 24 marzo 1995 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria dello sport di Macolin

Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria dello sport di Macolin Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria dello sport di Macolin (Ordinanza SUFSM, O-SUFSM) Modifica del 12 marzo 2016 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello

Dettagli

FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO DETERMINAZIONE. Estensore MASTELLARI GIULIANO. Responsabile del procedimento VILLANI GIULIANA

FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO DETERMINAZIONE. Estensore MASTELLARI GIULIANO. Responsabile del procedimento VILLANI GIULIANA REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO ORGANIZZ. E ATTUAZ. INTERV. CAPITALE UMANO DETERMINAZIONE N. G06492 del 05/05/2014 Proposta n. 7582 del 24/04/2014

Dettagli

Guida per lo svolgimento delle offerte G+S dello sport per i bambini (allround)

Guida per lo svolgimento delle offerte G+S dello sport per i bambini (allround) Guida per lo svolgimento delle offerte G+S dello sport per i bambini (allround) Questa guida intende dare a monitori e coach G+S uno sguardo d insieme sulle disposizioni in vigore e presentare una panoramica

Dettagli

Corso di formazione nell ambito del Piano di formazione anno 2014 della Scuola Superiore di Protezione Civile

Corso di formazione nell ambito del Piano di formazione anno 2014 della Scuola Superiore di Protezione Civile Corso di formazione nell ambito del Piano di formazione anno 2014 della Scuola Superiore di Protezione Civile Corso per formatori di formatori (Responsabili di eventi di formazione) (Codice: SPC4003/AI-BI

Dettagli

Regolamento Tariffario OAD FCT (RT)

Regolamento Tariffario OAD FCT (RT) Regolamento Tariffario OAD FCT (RT) In applicazione dell art. 18 lett. d e dell art. 36 degli Statuti dell associazione OAD FCT, l Assemblea Generale dei soci approva il presente Regolamento Tariffario.

Dettagli

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) 830.11 dell 11 settembre 2002 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale

Dettagli

Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing)

Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing) 9.00 Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing) del 9 ottobre 006 (stato gennaio 0) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto l'art. della Costituzione cantonale ) ; visto il messaggio

Dettagli

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Istruzioni Edizione del 01.01.2011 V1.00 Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti

Dettagli

ordina: Quale detentore s intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

ordina: Quale detentore s intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane. ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI Il Municipio di Porza, richiamati, - la Legge sui cani del 9.0.008 e relativo Regolamento dell.0.009; - l articolo 07, 9 LOC e,, RALOC e 89 RC; ordina: Campo

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5

Dettagli

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero 443.116 del 30 settembre 2004 (Stato 1 ottobre 2014) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 8 e 26 capoverso 2 della

Dettagli

I L C O N S I G L I O F E D E R A L E S V I Z Z E R O

I L C O N S I G L I O F E D E R A L E S V I Z Z E R O I L C O N S I G L I O F E D E R A L E S V I Z Z E R O su raccomandazione della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) del.. su proposta del DFGP del.. vista la decisione del Consiglio federale

Dettagli

dell Esame professionale per Specialisti in Marketing

dell Esame professionale per Specialisti in Marketing REGOLAMENTO dell Esame professionale per Specialisti in Marketing Visto l articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l organo responsabile di cui al

Dettagli

Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA 1 ) 956.1 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2015) L Assemblea

Dettagli

DIRETTIVA 7 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E AL CONTROLLO INTERNO

DIRETTIVA 7 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E AL CONTROLLO INTERNO 1 DIRETTIVA 7 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E AL CONTROLLO INTERNO A. DIRETTIVE INTERNE 1 L'intermediario finanziario deve disporre, dal momento della sua affiliazione, di direttive interne che regolano

Dettagli

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo

Dettagli

Federazione Italiana Giuoco Handball

Federazione Italiana Giuoco Handball Federazione Italiana Giuoco Handball PALLAMANO DISCIPLINA OLIMPICA Segreteria Generale Circolare n. 20/2015 Roma, 3 giugno 2015 Alle Società Affiliate Agli atleti e tecnici Ai Signori Consiglieri Federali

Dettagli

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO Provincia di Treviso

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO Provincia di Treviso Ai Genitori degli alunni delle Scuole Primarie di San Pietro di Feletto OGGETTO: iscrizione al Centro Educativo Pomeridiano (doposcuola) e al corso di nuoto autunnale. a.s. 2015/2016 Gentili Genitori,

Dettagli

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione Ordinanza concernente l amministrazione dei fondi di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell assicurazione per l invalidità e dell ordinamento delle indennità per perdita

Dettagli

dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione

dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro (Ordinanza sui corsi di tiro) 512.312 dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il

Dettagli

Le quote private con l introduzione della nuova legge sull IVA

Le quote private con l introduzione della nuova legge sull IVA IVA e imposte indirette Le quote private con l introduzione della nuova legge sull IVA Quote private: IVA e fisco di pari passo! 3.. Le quote private per i destinatari del certificato di salario. Introduzione

Dettagli

L assicurazione agricola contro gli infortuni

L assicurazione agricola contro gli infortuni L assicurazione agricola contro gli infortuni L assicurazione agricola contro gli infortuni è concepita come assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; sono quindi coperti non solo il gerente d azienda

Dettagli

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Prot. n. Bergamo, 10 ottobre 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE

Prot. n. Bergamo, 10 ottobre 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE Prot. n. Bergamo, 10 ottobre 2015 All Albo Web del Liceo G. Falcone di Bergamo e p.c. Alle Istituzioni Scolastiche della Rete di Bergamo AVVISO DI SELEZIONE FORMATORI PER CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO

Dettagli

Convenzione 354.1 concernente i trasporti di polizia

Convenzione 354.1 concernente i trasporti di polizia Convenzione 354.1 concernente i trasporti di polizia del 23 giugno 1909 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia 1) e le Direzioni di polizia di tutti i Cantoni 2) hanno stipulato in merito ai trasporti

Dettagli

PALAZZETTO POLIFUNZIONALE VIGEVANO

PALAZZETTO POLIFUNZIONALE VIGEVANO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE VIGEVANO Tipologia Il Palazzetto a forma di ferro di cavallo allungato è polifunzionale concepito in modo da potersi porre quale riferimento per un insieme di attività parallele

Dettagli

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA. STATUTO della Associazione PROmozione RAdiotelevisiva - Associazione Diocesana Milanese (in forma abbreviata PRO.RA.) SEDE: Via Guglielmo Silva, 36 20145 MILANO TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo Art.

Dettagli

Regolamento Comunale per il Servizio di Economato

Regolamento Comunale per il Servizio di Economato COMUNE DI SANT ANDREA FRIUS PROVINCIA DI CAGLIARI Via E. Fermi n. 6 070/980.31.91 070/980.35.37 - comunesaf@tiscali.it Regolamento Comunale per il Servizio di Economato Allegato alla deliberazione di C.C.

Dettagli

870.130 Ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni

870.130 Ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni 870.130 Ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni emanata dal Governo il 24 ottobre 1977 giusta l'art. 16 dell'ordinanza

Dettagli

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino. REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007]

Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino. REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007] Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007] Oggetto del regolamento 1.1. Il presente regolamento definisce

Dettagli

Ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni

Ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni 870.130 Ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni emanata dal Governo il 24 ottobre 1977 giusta l'art. 16 dell'ordinanza

Dettagli

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art. Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL AQUILA FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL AQUILA FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL AQUILA FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE BANDO DI AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO INTERNO ALL ATENEO A.A.2009-2010 VISTO il T.U. delle leggi sull Istruzione Superi approvato con R.D.

Dettagli

744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

PROGETTAZIONE / PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDICE. Revisioni

PROGETTAZIONE / PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDICE. Revisioni Pagina 1 di 8 INDICE 1.1 OBIETTIVO 1.2 APPLICAZIONE 1.3 RESPONSABILITÀ 1.4 FLOW ATTIVITÀ 1.5 PIANIFICAZIONE 1.6 VERIFICHE E PIANI DI RECUPERO 1.7 VALIDAZIONE E MODIFICHE AL PROGETTO 1.8 MODULISTICA Revisioni

Dettagli

COMUNE di CROGNALETO Provincia di Teramo

COMUNE di CROGNALETO Provincia di Teramo REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMMISSIONE CONSULTIVA: - CAMPANELLA Antonio PRESIDENTE Consigliere espressione della minoranza - PERSIA Orlando CONSIGLIERE espressione della

Dettagli

Ordinanza 514.21 sull'equipaggiamento dell'esercito

Ordinanza 514.21 sull'equipaggiamento dell'esercito Ordinanza 514.21 sull'equipaggiamento dell'esercito (OEE) del 25 ottobre 1995 (Stato il 1 gennaio 1996) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoversi 2 e 3 nonché 115 della legge militare

Dettagli

Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica

Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica Generalità Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto

Dettagli

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche. in Toscana 1

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche. in Toscana 1 LR 21 gennaio 2014, n. 4: modifiche alla LR 30/2003 Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche 17/11/2014 in Toscana 1 IN LEGGE INSERIMENTO

Dettagli

Legge federale sugli esami genetici sull essere umano

Legge federale sugli esami genetici sull essere umano Legge federale sugli esami genetici sull essere umano (LEGU) 810.12 dell 8 ottobre 2004 (Stato 1 gennaio 2014) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 98 capoverso 3, 110

Dettagli

Circolare No 39. Imposizione delle opzioni destinate agli azionisti. 1. Introduzione. Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo

Circolare No 39. Imposizione delle opzioni destinate agli azionisti. 1. Introduzione. Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Imposta

Dettagli

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti Legge 29 marzo 1985, n. 113 Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti Articolo 1 Albo professionale. 1. L albo professionale nazionale

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 5 maggio 1999 (Stato 13 febbraio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso

Dettagli

Regolamento sullo stato civile (del 29 marzo 2011)

Regolamento sullo stato civile (del 29 marzo 2011) Regolamento sullo stato civile (del 29 marzo 2011) 4.1.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: la Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile

Dettagli

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ (RIVEDUTA) 1952 1

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ (RIVEDUTA) 1952 1 Convenzione 103 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ (RIVEDUTA) 1952 1 La Conferenza generale dell Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione

Dettagli

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 951.241 del 9 dicembre 1949 (Stato 1 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Per i lavoratori italiani o di paesi dell Unione Europea

Per i lavoratori italiani o di paesi dell Unione Europea Lavoratori Domestici: COSA FARE PRIMA DELL'ASSUNZIONE A seconda della provenienza e dell età del lavoratore sono richiesti adempimenti diversi sia al datore di lavoro sia al lavoratore. Per i lavoratori

Dettagli

SCHEMA DI CONVENZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI L AQUILA E L ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L AQUILA, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COMUNI A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI

Dettagli

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) 7.4.6.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate le

Dettagli

Facoltà di Ingegneria dell'informazione (V Facoltà di Ingegneria) Nuovo Ordinamento degli Studi REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DI LAUREA SPECIALISTICA

Facoltà di Ingegneria dell'informazione (V Facoltà di Ingegneria) Nuovo Ordinamento degli Studi REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DI LAUREA SPECIALISTICA Facoltà di Ingegneria dell'informazione (V Facoltà di Ingegneria) Bozza 21/4/04 Nuovo Ordinamento degli Studi REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DI LAUREA SPECIALISTICA Cap. 0 - Premessa Art. 0.1 - Richiamo

Dettagli

Conto annuale IUFFP 2007

Conto annuale IUFFP 2007 Conto annuale IUFFP Rapporto al Consiglio federale concernente il primo conto annuale dell Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP Marzo 2008 Sommario 1. Rapporto dell organo

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina: Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato

Dettagli

C O M U N E D I L O M A G N A P R O V I N C I A D I L E C C O C. A. P. 2 3 8 7 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L USO PUBBLICO DI LOCALI COMUNALI

C O M U N E D I L O M A G N A P R O V I N C I A D I L E C C O C. A. P. 2 3 8 7 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L USO PUBBLICO DI LOCALI COMUNALI REGOLAMENTO COMUNALE PER L USO PUBBLICO DI LOCALI COMUNALI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2013 1 ARTICOLO 1 L Amministrazione Comunale pone a disposizione della collettività

Dettagli

PARTE SECONDA. le procedure di gestione del Programma;

PARTE SECONDA. le procedure di gestione del Programma; Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 21 07 2015 31267 PARTE SECONDA Deliberazioni del Consiglio e della Giunta DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1393 Restituzione

Dettagli

Modello di Contratto di lavoro temporaneo secondo gli articoli 19 segg. LC e 48 segg. OC

Modello di Contratto di lavoro temporaneo secondo gli articoli 19 segg. LC e 48 segg. OC Modello di Contratto di lavoro temporaneo secondo gli articoli 19 segg. LC e 48 segg. OC Contratto quadro di lavoro temporaneo tra (Nome e indirizzo del prestatore) e (Nome e indirizzo del lavoratore)

Dettagli

Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell Ufficio federale dello sport

Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell Ufficio federale dello sport Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell Ufficio federale dello sport (OEm UFSPO) 415.013 del 14 settembre 2012 (Stato 1 ottobre 2012) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione

Dettagli

AVVISO DI BANDO PER AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN LAVORO

AVVISO DI BANDO PER AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN LAVORO AVVISO DI BANDO PER AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN LAVORO E PREVIDENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO : I Fondi Espero, Sirio e Perseo Edizione di Roma Ai sensi del D.R.

Dettagli

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) 834.11 del 24 novembre 2004 (Stato 15 marzo 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000 1 sulla

Dettagli

COMUNE DI POTENZA UNITA DI DIREZIONE BILANCIO E FINANZE RELAZIONE

COMUNE DI POTENZA UNITA DI DIREZIONE BILANCIO E FINANZE RELAZIONE COMUNE DI POTENZA UNITA DI DIREZIONE BILANCIO E FINANZE RELAZIONE ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA AI SENSI DELL ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2009 CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009 IN MATERIA

Dettagli