Oggetto: Circolare Tecnica Ottobre 2012

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1 Oggetto: Circolare Tecnica Ottobre 2012 Milano, 15/10/2012 Di seguito sono sinteticamente elencate le novità a livello previdenziale, fiscale e contrattuale relative al periodo in oggetto e per le quali abbiamo provveduto ai necessari aggiornamenti. SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE INPS: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 LEGGE N. 134 DEL 7 AGOSTO 2012 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE N.83 DEL 22 GIUGNO ESTENSIONE TERRITORIALE (MESSAGGIO N DEL 13/09/2012). L articolo 67-septies del decreto legge n. 83/2012, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, dispone che il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, si applica anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova. Sulla base del quadro normativo derivante dalle norme sopra descritte, le sospensioni dei termini prescrizionali ed esecutivi e degli adempimenti contributivi nonché del versamento dei contributi previsti nel decreto legge n. 74/2012 sono applicabili anche ai soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di Ferrara e Mantova. Si richiamano, al riguardo, la circolare n.85/2012 e i messaggi e del Si precisa che l estensione ha effetto a decorrere dal 12 agosto 2012 (giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione). ZETA SERVICE Srl Sede legale: C.so Mazzini, Lodi C.F e Part. IVA Reg. Impr. - Lodi Banco Popolare Società Cooperativa IBAN: IT81M Capitale Sociale: Sedi Operative Milano Via Caviglia, Milano Tel Fax Lodi Via della Selvagreca, 10/D Lodi Tel Fax Giulianova Viale Orsini, Giulianova (TE) Tel Fax Meda Corso della resistenza, Meda (MB) Tel Fax ZETA SERVICE BOLOGNA Srl Via G.Amendola, Bologna Tel Fax Certificati dal Great Place To Work Institute

2 INPS: SISMA ABRUZZO: ULTERIORI ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI (CIRC. N. 116 DEL 19 SETTEMBRE 2012) L Art. 33, comma 28, della Legge 12 novembre 2011, nr. 183 (Legge di stabilità 2012 pubblicata su G.U. del 14 novembre 2011, nr. 265) ha disposto, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel La norma ha introdotto, in favore degli aventi diritto, un regime agevolato per il versamento dei contributi sospesi che viene effettuato senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori in 120 rate di pari importo. L ammontare del dovuto per ciascun contributo oggetto della sospensione, al netto di quanto a quella data risultava già versato, è stato ridotto al 40%. Nella Circolare, l Istituto evidenzia come la misura introdotta dall art. 33, comma 28 della Legge 183/2011 costituisce aiuto di stato ai sensi dell art. 107 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea (TFUE). In mancanza di controdeduzioni dell organismo comunitario appare evidente che la riduzione al 40% può trovare applicazione esclusivamente nei riguardi dei soggetti che usufruiscono dell aiuto di stato nei limiti del de minimis. Per i soggetti che non rientrano nella soglia del de minimis trova applicazione soltanto la dilazione in 120 rate e non anche la riduzione al 40%. L eventuale estensione del beneficio della riduzione al 40% potrà essere estesa a tutti unicamente a seguito dell esito positivo della valutazione di compatibilità con la disciplina degli aiuti di stato effettuata dall autorità comunitaria. Soggetti beneficiari dell agevolazione: 1. Persone fisiche, titolari di reddito d impresa o di lavoro autonomo nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d affari non superiore a euro. 2. I datori di lavoro (compresi quelli agricoli) per i quali era stata disposta la sospensione dal 6 aprile 2009 al 30 giugno Per TUTTI i soggetti sarà necessario acquisire, sulla base di una specifica domanda, le informazioni necessarie alla gestione della pratica. La domanda non ha carattere autorizzatorio ma si rende opportuna per velocizzare il processo. Fermi restando le modalità e termini di versamento, la domanda, redatta secondo il modello (vedere allegati 1, 2, 3 e 4) deve essere presentata presso la sede INPS competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare in oggetto (entro il 18/10/2012). 2

3 Il versamento delle rate scadute e non versate nel periodo da gennaio a settembre 2012 dovrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni ed oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all emanazione della circolare in oggetto. Si ricorda che l importo minimo da versare per ciascuna rata non deve essere inferiore a 50 euro. Nell eventualità che l importo della singola rata risulti inferiore a euro 50 il numero massimo di rate concedibili dovrà essere rideterminato in modo da rispettare il predetto importo minimo. Non è ammesso il rimborso di quanto spontaneamente pagato. Ribadiamo le modalità di versamento: Il pagamento delle rate deve essere effettuato mediante il Mod. F24 utilizzando il codice DSOS, come da esempio sottostante: DATORI DI LAVORO NON AGRICOLI Codice Sede Causale Contributo Matricola INPS + codice INPS Periodo riferimento DA A DSOS XXXXXXXXXN954 03/ /2010 di Importi a debito versati Importi a credito compensati VERSAMENTO A GESTIONE SEPARATA Codice Sede Causale Contributo COD. AZIENDA FISCALE Periodo riferimento DA A COC XXXXXXXXXN954 03/ /2010 di Importi a debito versati Importi a credito compensati Il mancato versamento di due rate mensili consecutive determina la decadenza della definizione agevolata in 120 rate e, conseguentemente, il residuo debito dovrà essere versato in unica soluzione, alla prima scadenza utile con applicazione degli interessi legali sulle rate non versate o versate in ritardo. I soggetti non rientranti nel de minimis e che abbiano provveduto o provvederanno indebitamente al versamento al versamento delle rate nella misura ridotta sono tenuti a versare la differenza. 3

4 INAIL: SISMA ABRUZZO DEL 6 APRILE RISCOSSIONE AGEVOLATA DEI PREMI PREVISTA DALL ART. 33, COMMA 28, DELLA LEGGE N. 183/2011. (CIRCOLARE INAIL N. 46 DEL ) Come si ricorderà, con la circolare Inail n. 3/2012 sono state fornite indicazioni sulla ripresa della riscossione agevolata dei premi sospesi per il sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, prevista dall articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) in favore degli aventi diritto. Tale disposizione ha stabilito che la ripresa della riscossione di cui all art. 39, commi 3-bis, 3- ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio L ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento. Compatibilità della riscossione agevolata con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato A seguito della nota informativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è emerso che la riscossione agevolata con riduzione al 40% dei premi sospesi costituisce aiuto di Stato ai sensi dell articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea. In attesa della decisione della commissione europea sulla misura notificata, la riscossione agevolata con riduzione al 40% può trovare applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti che possono usufruire dell aiuto di stato nei limiti del de minimis, di cui al regolamento (CE) n.1998/2006. Nei confronti dei soggetti che non rientrano nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in tema di de minimis, trova applicazione soltanto la riscossione in 120 rate mensili, senza la riduzione al 40% prevista dalla legge n. 183/2011, fermo restando che la riduzione in questione potrà eventualmente essere applicata nel caso in cui la commissione europea si esprima favorevolmente. Soggetti rientranti nel de minimis I soggetti che rientrano nei massimali previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano gli aiuti di Stato in regime del de minimis possono continuare ad effettuare i versamenti in 120 rate 4

5 con riduzione al 40% con le modalità descritte nella circolare Inail n. 3/2012, a condizione che presentino la dichiarazione sostitutiva sull apposita modulistica predisposta dall istituto, entro il 21 ottobre 2012 (30 giorni dalla pubblicazione della circolare in commento) alla competente Sede Inail. I massimali fissati dai regolamenti comunitari, diversi a seconda del settore in cui opera l impresa (euro , o euro se impresa attiva nel settore del trasposto su strada, o euro se impresa attiva nel settore della pesca, o euro se impresa attiva nel settore della produzione agricola), costituiscono l importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili a una medesima impresa nell arco di tre esercizi finanziari. Soggetti non rientranti nel de minimis I soggetti che non rientrano nei limiti del de minimis e che hanno usufruito della riscossione agevolata in 120 rate, con la riduzione al 40% da gennaio 2012 alla data di pubblicazione della presente circolare, devono versare la differenza (pari al 60%), maggiorata degli interessi, in unica soluzione. Per uniformità operativa con l Inps, il versamento di detta differenza deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all emanazione della presente circolare. A partire dal 16 ottobre 2012 l importo delle rate deve essere calcolato sull intero ammontare dovuto, oggetto di sospensione, senza alcuna riduzione, in attesa delle determinazioni della commissione europea. Istruzioni operative I soggetti che rientrano nel regime del de minimis e hanno presentato alla sede competente la dichiarazione sostitutiva, di cui al modulo allegato, possono continuare il versamento rateale con le modalità già indicate nella circolare n. 3/2012 indicando nel modello F24 i progressivi richiesta: (in sostituzione del precedente ); (in sostituzione dei precedenti , , ). I soggetti che, invece, non rientrano nella disciplina del de minimis devono indicare nel modello F24 - sia per il versamento in unica soluzione della differenza delle rate già scadute sia per il versamento delle rate a partire dal 16 ottobre i progressivi richiesta: per le persone giuridiche con volume d affari relativo all anno 2009 superiore a euro , beneficiarie della sospensione dei versamenti fino al 30 giugno 2010; per le persone fisiche, beneficiarie della sospensione fino al 15 dicembre 2010; 5

6 per le persone giuridiche con volume d affari relativo all anno 2009 non superiore a euro in base alla dichiarazione IVA, beneficiarie della sospensione fino al 15 dicembre 2010; per le persone giuridiche con volume d affari relativi all anno 2009 non superiore a euro in base ai dati contabili in possesso del contribuente, beneficiarie della sospensione fino al 15 dicembre Il mancato versamento di due rate consecutive determina la decadenza dal beneficio della riscossione agevolata e il residuo debito dovrà essere versato in unica soluzione alla prima scadenza utile. Sugli importi dovuti a titolo di rate non versate o versate in ritardo sono applicati gli interessi legali. SEZIONE FISCALE AGENZIA ENTRATE: RIDENOMINAZIONE DELLE CAUSALI CONTRIBUTO PER IL VERSAMENTO, TRAMITE I MODELLI F24 E F24 ENTI PUBBLICI, DEI CONTRIBUTI DI SPETTANZA DELL ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE (INPS GESTIONE EX INPDAP) (RISOLUZIONE N. 86/E 14 SETTEMBRE 2012) A seguito della soppressione di enti e organismi, tra cui l INPDAP, e l attribuzione delle relative funzioni all INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi ( ) l INPS Gestione ex Inpdap, con la nota n del 1 agosto 2012, ha chiesto la ridenominazione delle causali contributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 Enti pubblici, per come di seguito elencate: CAUSALE NUOVA DENOMINAZIONE P151 CASSA C.T.P.S. COMUNICAZIONE DI DEBITO P152 CASSA C.T.P.S. AVVISO BONARIO P251 CASSA C.P.D.E.L. COMUNICAZIONE DI DEBITO P252 CASSA C.P.D.E.L. AVVISO BONARIO P351 CASSA C.P.I. COMUNICAZIONE DI DEBITO CAUSALE NUOVA DENOMINAZIONE P352 CASSA C.P.I. AVVISO BONARIO P451 CASSA C.P.U.G. - COMUNICAZIONE DI DEBITO P452 CASSA C.P.U.G. - AVVISO BONARIO P551 CASSA C.P.S. - COMUNICAZIONE DI DEBITO 6

7 P552 CASSA C.P.S. - AVVISO BONARIO P651 CASSA I.N.A.D.E.L. - COMUNICAZIONE DI DEBITO P652 CASSA I.N.A.D.E.L.- AVVISO BONARIO P751 CASSA E.N.P.A.S. - COMUNICAZIONE DI DEBITO P752 CASSA E.N.P.A.S. - AVVISO BONARIO P851 CASSA E.N.P.D.E.P. - COMUNICAZIONE DI DEBITO P852 CASSA E.N.P.D.E.P. - AVVISO BONARIO P951 CASSA UNICA DEL CREDITO COMUNICAZIONE DI DEBITO P952 CASSA UNICA DEL CREDITO AVVISO BONARIO Per le suddette causali restano invariati i formalismi di compilazione dei modelli F24 e F24 Enti pubblici. SEZIONE CONTRATTI COLLETTIVI CCNL GAS-ACQUA (IPOTESI DI ACCORDO DEL 10 FEBBRAIO 2011) Previdenza integrativa Fondo pensione Le parti si danno atto di voler istituire un sistema di previdenza integrativa di settore, attraverso la costituzione di apposito fondo negoziale. Gli obblighi contributivi a carico azienda relativi al Fondo Gas - fondo obbligatorio di previdenza integrativa la cui soppressione è prevista entro il 1 gennaio non saranno sommabili agli obblighi relativi al fondo negoziale. La contribuzione a carico azienda, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del t.f.r., è la seguente: - 1,00%, dal mese successivo alla soppressione del fondo Gas; - 1,55%, dal 1 ottobre 2012, o comunque 9 mesi dopo la chiusura del fondo Gas se successiva al 31 dicembre La contribuzione a carico dei lavoratori sarà stabilita dalle Parti stipulanti entro il 10 marzo Anfida (settore Acquedotti) e Federutility (settore Gas - Aziende municipalizzate) confermano che restano valide per le aziende associate le discipline relative al Fondo Pegaso. Tuttavia per le aziende associate a Federutility obbligate all'iscrizione al fondo Gas, in attesa della sua soppressione, è sospesa la contribuzione a Pegaso fino a concorrenza dell'onere contributivo previsto per il fondo Gas. 7

8 Anfida e Federutility e le OO.SS. convengono che dal 1 ottobre o comunque 9 mesi dopo la chiusura del fondo Gas se successiva al 31 dicembre la contribuzione al Fondo Pegaso sarà incrementata di 8 sul par. 161 sull'imponibile mensile. Lavoratori iscritti al Fondo Gas I lavoratori in servizio iscritti al Fondo Gas alla data di soppressione si iscriveranno al Fondenergia o ad altro fondo contrattualmente previsto. Dal mese successivo alla soppressione di fondo Gas, le aziende verseranno nel fondo di destinazione, per ciascun lavoratore, un importo così calcolato: Imponibile fondo Gas 2010 x numero anni (o frazione d'anno) di iscrizione al fondo x 1% L'importo sarà accreditato al fondo attraverso una rateizzazione in 240 quote mensili uguali. Al compimento del 5, 10 e 15 anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora accreditati saranno maggiorati del 10% (*). In caso di cessazione del rapporto, il residuo sarà accreditato in unica soluzione (*) Nel caso di risoluzione per pensionamento nei primi 5 anni di rateizzazione, il residuo sarà maggiorato del 30%. CCNL COOPERATIVE SOCIALI (ACCR DEL 16 DICEMBRE 2011) Di seguito i minimi tabellari in vigore dal 1 ottobre 2012: Categorie Minimo contrattuale conglobato Indennità di funzione F ,30 232,41 F ,11 154,95 E ,19 77,47 E ,98 - D ,98 - D ,30 - D ,20 - C ,20 - C ,90 - C ,21-8

9 B ,21 - A ,36 - A ,59 - Note alle tabelle - Indennità di funzione: spetta per 13 mensilità ed è utile ai fini del calcolo del t.f.r. - Minimo contrattuale: comprende minimo di retribuzione, indennità di contingenza, e.d.r. ex Protocollo 31 luglio CCNL EDILIZIA - Aziende industriali (ACCR. 19 APRILE 2010) Previdenza integrativa Istituzione La previdenza integrativa è realizzata mediante adesione al Fondo Prevedi, istituito in data 15 ottobre 2001 ed autorizzato all'esercizio dell'attività l'8 agosto Soggetti associati Destinatari del Fondo di previdenza complementare sono gli operai, gli impiegati ed i quadri, non in prova, assunti a tempo indeterminato; con contratto di formazione e lavoro; con contratto di apprendistato; a tempo determinato per un periodo pari o superiore a 3 mesi. Possono aderire al fondo anche i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti dalla organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti l'accordo e da quelle territoriali ad esse aderenti, nonché dagli enti paritetici di settore, alle condizioni previste dall'accordo istitutivo. L'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna di una scheda informativa. Contribuzione Il Fondo viene alimentato mediante contributi a carico delle imprese e dei lavoratori e da quote del t.f.r. in corso di maturazione. L'obbligo contributivo, che sorge in conseguenza dell'adesione da parte del lavoratore, è così determinato: - 1% della retribuzione utile ai fini del t.f.r. a carico del lavoratore, che può peraltro versare contributi aggiuntivi alle condizioni previste dallo statuto del fondo; - 1% della retribuzione come sopra determinata a carico del datore di lavoro; - 18% dell'accantonamento del t.f.r. maturato nell'anno (100% nel caso di lavoratori di prima assunzione successiva al 28 aprile 1993). 9

10 Contributo straordinario per lavori usuranti e pesanti Il c.c.n.l. 18 giugno 2008 aveva affidato ad una Commissione paritetica la definizione delle modalità di copertura degli oneri di accesso alle prestazioni previdenziali obbligatorie per i lavori pesanti o usuranti e la determinazione dei criteri di ripartizione tra Istituto pubblico (sistema obbligatorio) o Cassa edile (sistema mutualistico). La Commissione doveva anche indicare come costituire un "Fondo lavori usuranti e pesanti", a copertura di eventuali vuoti contributivi, a garanzia di un miglioramento dei tempi di accesso alla previdenza obbligatoria. Il c.c.n.l. 18 giugno 2008 fissava i costi contrattuali nella misura dello 0,10% della retribuzione. L'accordo di rinnovo 19 aprile 2010 ha stabilito che detto contributo entra in vigore dal 1 ottobre 2010 e che, in attesa della costituzione presso la Cassa edile del "Fondo lavori usuranti e pesanti", il 50% del contributo vada versato al Fondo Prevedi. Dal 1 ottobre 2010 dunque, e per un periodo di 2 anni, il contributo è così suddiviso: - 0,05% della retribuzione al Prevedi; - 0,05% della retribuzione al costituendo "Fondo lavori usuranti e pesanti". La singola Cassa edile verserà al Prevedi: - a dicembre 2011, il contributo raccolto fino a settembre 2011; - a dicembre 2012, il contributo raccolto dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre Dal 1 ottobre 2012 cessa l'obbligo di contribuzione al Prevedi ed il contributo "lavori usuranti e pesanti" è ripristinato nella misura dello 0,10%. CCNL IGIENE AMBIENTALE - Aziende municipalizzate (ACCR. 29 LUGLIO 2011) Di seguito i minimi tabellari in vigore dal 1 ottobre 2012: Livelli Retribuzione base Indennità di funzione Indennità integrativa E.d.r. confederale Q 3.174,32 135,00 24,00 10, , ,00 10,33 7A 2.545, ,00 10,33 7B 2.420, ,00 10,33 6A 2.302, ,00 10,33 6B 2.196, ,00 10,33 5A 2.087, ,00 10,33 5B 1.999, ,00 10,33 4A 1.912, ,00 10,33 10

11 4B 1.854, ,00 10,33 3A 1.795, ,00 10,33 3B 1.711, ,00 10,33 2A 1.704, ,00 10,33 2B 1.533, ,00 10, , ,00 10,33 Note alle tabelle - E.d.r. confederale: spetta per 13 mensilità, ai sensi del Protocollo 31 luglio Indennità integrativa: è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, è computabile nel trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro e di maternità ed è stabilita per 12 mensilità. La decorrenza del 1 luglio 2013 è stata così posticipata dal verbale di intesa 5 giugno Istituti contrattuali Dal 1 luglio 2012 e fino al 31 dicembre 2013, i compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo nonché i compensi e le indennità previsti dal c.c.n.l., calcolati in percentuale sulla retribuzione base parametrale o individuale, sono computati sui valori della retribuzione in vigore al 30 giugno Ai lavoratori che nel periodo 30 giugno giugno 2012, per effetto di passaggi di livello o posizione parametrale, abbiano mutato la retribuzione, i compensi sopraindicati devono essere computati sui valori della retribuzione in vigore al 30 giugno 2012, epurata dallo scatto di anzianità maturato al 1 gennaio 2012 e dagli aumenti previsti dall'accordo 17 giugno 2012 (come modificati dal verbale 20 giugno 2012). CCNL RECAPITO TELEGRAMMI ED ESPRESSI (IPOTESI ACCR. 8 FEBBRAIO 2011) Di seguito i minimi tabellari in vigore dal 1 ottobre 2012 Livelli Minimi Contingenza Indennità di funzione E.d.r. confederale 1 Q 1.436,66 532,19 50,00 10, ,66 532, , ,09 525, ,33 3 S 1.077,53 522, ,33 11

12 3 991,28 519, , ,45 517, ,33 5 S 826,05 516, , ,21 515, , ,33 513, ,33 Note alle tabelle - E.d.r. confederale: spetta per 13 mensilità ai sensi del protocollo 31 luglio CCNL SCUOLE PRIVATE Religiose (ACCR. 7 SETTEMBRE 2012) Elemento di garanzia retributiva Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale, non venga definito un accordo entro il 30 settembre 2012, con la retribuzione di ottobre 2012, l'istituto erogherà l'elemento di garanzia retributiva, nei seguenti importi, in proporzione all'orario individuale: Livelli Importi e , 2 e CCNL SERVIZI ASSISTENZIALI AGIDAE (CCNL 22 NOVEMBRE 2010) Elemento di garanzia retributiva Qualora non venga definito un accordo entro il 30 settembre 2012, con la retribuzione del mese di ottobre 2012 deve essere corrisposto un elemento di garanzia retributiva (EGR) nei seguenti importi: Categorie Importi F2, F1 165 E2, E1, D

13 D, C2, C1 125 B2, A3, A2 100 CCNL STUDI PROFESSIONALI (CCNL 29 NOVEMBRE 2011) Di seguito i minimi tabellari in vigore dal 1 ottobre 2012 Livelli Paga base tabellare conglobata Q 1.988, , ,85 3 S 1.421, ,87 4 S 1.366, , ,93 Note alle tabelle - Paga base tabellare conglobata: è comprensiva dell'indennità di contingenza e dell'e.d.r. confederale. CCNL TERZIARIO Confcommercio (ACCR. 26 FEBBRAIO 2011) Di seguito i minimi tabellari in vigore dal 1 ottobre 2012: Livelli Minimo Contingenza Indennità di funzione Terzo elemento 1 Q 1.693,51 540,37 250,77 2, ,52 537, , ,57 532, , ,87 527, ,07 13

14 4 975,46 524, , ,28 521, , ,20 519, , ,54 517, ,07 Op. di vendita 1 920,81 530, Op. di vendita 2 771,44 526, Note alle tabelle - Liv. 7: gli importi indicati a titolo di minimo sono comprensivi di 5,16 spettanti a titolo di superminimo collettivo di categoria. - Indennità di funzione: viene erogata per 14 mensilità ed è assorbibile al 50% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali, nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul c.c.n.l. - Indennità di contingenza: comprende l'e.d.r. confederale di 10,33 spettante per 13 mensilità ai sensi del Protocollo 31 luglio Assorbimenti Nel caso di aumento dei minimi tabellari, gli aumenti di merito concessi dall'azienda e gli aumenti derivanti da scatti di anzianità non possono essere assorbiti. Gli aumenti corrisposti ad altro titolo, erogati dalle aziende indipendentemente da previsioni contrattuali possono essere assorbiti in tutto o in parte, nel caso di aumento tabellare, solo se l'assorbimento è stato previsto a livello sindacale o espressamente stabilito all'atto della concessione. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del c.c.n.l. FESTIVITA Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. ISTAT ISTAT: COEFFICIENTE TFR MESE DI SETTEMBRE 2012 L Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto liquidato tra il 15/08/2012 e il 14/09/ che risulta essere pari a 2, % (indice Istat 106,40). 14

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