PROGETTO DI LEGGE. di iniziativa dei Consiglieri: Carlo Borghetti. Mario Barboni. Gian Antonio Girelli. Alessandro Alfieri. Sara Valmaggi.
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1 PROGETTO DI LEGGE Norme per la qualificazione e il sostegno del lavoro di cura degli assistenti familiari nell ambito degli interventi a favore della nonautosufficienza e dei programmi di vita indipendente. di iniziativa dei Consiglieri: Carlo Borghetti Mario Barboni Gian Antonio Girelli Alessandro Alfieri Sara Valmaggi Marco Carra Fabrizio Santantonio Fabio Pizzul Luca Gaffuri
2 Relazione E noto che la denatalità e l aumento della speranza di vita hanno prodotto un aumento della popolazione anziana e, di quella molto anziana, soggetta a patologie spesso invalidanti che necessitano di cure sanitarie e assistenziali continuative. In Lombardia, secondo il Rapporto sulla non autosufficienza 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si registra un costante aumento delle persone ultra 65enni e dei grandi vecchi over 85 che oggi rappresentano circa il 20% della popolazione lombarda, mentre le proiezioni del Censis stimano in Lombardia per l anno 2025 circa 600 mila anziani non autosufficienti. Gli stessi Uffici regionali stanno monitorando l invecchiamento della popolazione che è registrato dall incremento continuo dell indice di vecchiaia e il numero delle famiglie lombarde con almeno un anziano è superiore a quello delle famiglie con almeno un minore (Un welfare della sostenibilità e della conoscenza - Linee di indirizzo per la programmazione locale ). Inoltre, secondo l ISTAT il numero delle persone disabili è prossimo al 4% della popolazione lombarda, pari all incirca a persone. In questi anni la Regione Lombardia ha sostenuto la centralità della persona nel sistema di welfare e che prendersi cura delle persone non autosufficienti significa prendersi cura delle persone e delle stesse famiglie d origine e, a tal fine, anche sul piano legislativo (l.r.3/08) ha ribadito l importanza di sostenere la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disagio. Infatti, sia con strumenti legislativi sia con atti di alta programmazione la Regione Lombardia sostiene: la personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona; la promozione dell'autonomia della persona e sostegno delle esperienze tese a favorire la vita indipendente; la promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà, anche al fine di favorire la permanenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale (art. 2 l.r.3/08); di assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita (art.4 l.r.3/08) di favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di grave fragilità nel loro ambiente di vita (art. 5 l.r. 3/08) favorire la creazione di registri delle assistenti familiari negli ambiti territoriali individuando criteri e competenze essenziali (PSSR vigente). Nonostante la rete delle unità d offerta sociali e sociosanitarie nel tempo si sia attrezzata per soddisfare la domanda a favore delle persone anziane e disabili con un ventaglio di unità d offerta, non sempre i servizi - sia quelli residenziali che domiciliari - riescono a soddisfare la richiesta di aiuto e, quindi, è sempre più ampio il numero di famiglie che organizzano il proprio sistema di cura, ricorrendo a forme di care giving
3 informale e si stimano circa assistenti familiari, i c.d. badanti, che prestano la loro attività al domicilio delle famiglie lombarde. E anche opportuno sottolineare che in questa grave fase di recessione economica le stesse famiglie rischiano di essere ancora più fragili, in quanto sono costrette a sostenere finanziariamente un alta percentuale dei costi dell assistenza e conseguentemente sono più esposte a forme di impoverimento. E tale condizione di povertà innesca un circuito vizioso tra famiglie e assistenti familiari attraverso le forme di lavoro sommerso. Pertanto, anche secondo una ricerca dell IRER della Lombardia (Famiglie e assistenti familiari. Analisi dei bisogni e delle risposte nell incontro domanda/offerta, Milano 2008) per affrontare il problema dell assistenza a domicilio di persone anziane e disabili in condizione di fragilità, una delle strategie sempre più frequentemente adottate in questi anni dalle famiglie lombarde è stata quella di ricorrere a collaboratori, prevalentemente donne straniere, solitamente definite badanti o assistenti familiari. Questo fenomeno, secondo l IRER, ha trovato terreno fertile per l incontro di due bisogni diversi: da un lato quello delle famiglie, impegnate a ricercare per la cura dei propri malati soluzioni a costo accettabile ma che al tempo stesso offrissero garanzia di continuità ed affidabilità; dall altro l ingresso sul mercato di una mano d opera femminile immigrata disponibile al lavoro generico di cura, non qualificata e spesso non in regola con il permesso di soggiorno, spesso priva di alloggio e quindi proprio per queste sue caratteristiche interessata a un rapporto di lavoro anche poco remunerativo e possibilmente in nero. Il rapporto fra le famiglie e le assistenti familiari, è un rapporto che molto spesso nasce sulla base di una ricerca spontanea, sul passaparola, su scambi informativi di prossimità e porta con sé le difficoltà di un intesa fra due mondi diversi, le problematicità di un rapporto di lavoro in cui la famiglia diventa datore di lavoro senza averne competenza. L offerta di lavoro oggi presente sul mercato vede interessato personale quasi esclusivamente proveniente da Paesi dell Est Europeo, o extracomunitari, con modelli di vita, abitudini e vissuti culturali molto estranei ai nostri, e quindi ancor più estranei ai modelli culturali propri delle persone più anziane. In questo contesto e per rispondere a un bisogno nuovo si sono sviluppati negli anni recenti a livello nazionale e a livello lombardo molti interventi diversi, a carattere spesso sperimentale, promossi dal Terzo Settore e dagli Enti Locali, sia sul versante dell agevolazione dell incontro fra domanda e offerta, sia sul versante della formazione delle persone che intraprendono la professione di assistente familiare. L incontro domanda/offerta e la formazione sono i tratti portanti del presente progetto di legge Norme per la qualificazione e il sostegno del lavoro di cura degli assistenti familiari nell ambito degli interventi a favore della nonautosufficienza e dei programmi di vita indipendente, in conformità alle vigenti leggi regionali in tema di welfare (l.r. 3/08), in tema di formazione (l.r.19/07) e in tema di lavoro (l.r. 22/06), richiamando l Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 20 settembre 2007 tra Governo,
4 Regioni e Autonomie locali, definisce le norme per la qualificazione, la regolarizzazione e il sostegno del lavoro di cura degli assistenti familiari. E un dato di fatto che sono ormai numerose le iniziative di qualificazione delle assistenti familiari, accompagnate spesso dalla creazione di appositi elenchi provinciali o comunali. Ma queste iniziative sono molto diverse fra loro e gli elementi di maggiore differenziazione risiedono nella durata dei corsi, nell'articolazione/organizzazione, nel tipo di argomenti affrontati, nel titolo rilasciato e negli eventuali crediti formativi riconosciuti. Pertanto, c è la necessità di definire profili professionali e modelli formativi omogenei che garantiscano l'acquisizione di specifiche competenze, evidenziando che il possesso del titolo/attestato, rilasciato a seguito di un corso, rappresenta una condizione uniforme di iscrizione negli elenchi di persone qualificate e rappresenta un requisito per la regolazione omogenea del mercato privato della cura. Inoltre, è rilevante il numero di soggetti che svolgono, in assenza di una specifica qualifica professionale, prestazioni nell ambito domestico-assistenziale sul territorio regionale, a volte con forme di lavoro sommerso e irregolare. Appunto per questi motivi, la finalità del progetto di legge è quella di qualificare l offerta di servizi domiciliari rivolta alla popolazione anziana o comunque in condizione di fragilità e di nonautosufficienza, attraverso specifiche azioni di orientamento, formazione, qualificazione indirizzate in modo particolare agli stranieri che svolgono la funzione di assistente familiare e di promuovere specifiche attività di consulenza e mediazione rivolte agli assistenti familiari e alle famiglie coinvolte. Inoltre, il progetto di legge si caratterizza per altri due importanti elementi: sostenere l istituzione a livello territoriale, con la collaborazione dei Comuni, del terzo settore e delle organizzazioni sindacali, di sportelli per l assistenza familiare, in particolare per la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e interventi di assistenza amministrativa e previdenziale a favore sia delle famiglie sia degli assistenti familiari; garantire forme di sostegno economico a favore alle famiglie che, in qualità di datori di lavoro, si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare finalizzate al pagamento di una parte dei contributi previdenziali versati a favore dell assistente familiare e del premio assicurativo contro gli infortuni domestici a favore dell assistente familiare assunto.
5 Articolo 1 Principi e finalità 1. La Regione Lombardia nell ambito delle proprie competenze in tema di istruzione e formazione, marcato del lavoro e salute definisce le norme per la qualificazione, la regolarizzazione e il sostegno del lavoro di cura degli assistenti familiari. 2. Per lavoro di cura dell assistente familiare s intendono tutti quegli interventi di natura domestica e assistenziale prestati in ambito domiciliare o prestati temporaneamente come attività di supporto ai familiari o di sostituzione del nucleo familiare presso strutture ospedaliere o strutture residenziali finalizzati a prevenire, rimuovere e ridurre situazioni di disagio e di fragilità sociale, in particolare nei confronti delle condizioni di nonautosufficienza, nonché per promuovere e sostenere i programmi di vita indipendente, di cui alla Legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" finalizzati a favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, evitando il ricovero in una struttura residenziale. 3. E compito della Regione Lombardia qualificare l offerta di servizi domiciliari rivolta alla popolazione anziana o comunque in condizione di fragilità e di nonautosufficienza, attraverso specifiche azioni di orientamento, formazione, qualificazione indirizzate in modo particolare agli stranieri che svolgono la funzione di assistente familiare e di promuovere specifiche attività di consulenza e mediazione rivolte agli assistenti familiari e alle famiglie coinvolte. 4. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge sono promosse e sostenute sull intero territorio regionale iniziative di: a) formazione, aggiornamento professionale e tutoring dell assistente familiare; b) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle forme più appropriate; c) informazione, assistenza, supporto e consulenza; d) sostegno economico; e) monitoraggio e verifica degli interventi. 5. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle specifiche competenze concorrono all attuazione degli interventi previsti dalla presente legge: a) enti locali; b) le ASL; b) gli organismi del Terzo Settore; d) le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i loro patronati; e) gli enti di formazione professionale; f) altri soggetti di diritto privato senza finalità lucrative che operano in ambito sociale e sociosanitario.
6 Articolo 2 Destinatari 1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge: a) le persone e le famiglie, in possesso dei requisiti di cui all art. 6 della l.r. 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), che si trovano nella condizione di fragilità e di nonauto-sufficienza che assumono o intendono assumere, in conformità alle disposizioni di legge in materia di lavoro, un assistente familiare; b) i lavoratori che svolgono o che sono in attesa di svolgere la professione di assistente familiare. Articolo 3 Assistenti familiari 1. Per assistenti familiari s intendono tutti coloro, italiani o stranieri, in possesso di specifici titoli scolastici e professionali, nonché di adeguata formazione che svolgono autonomamente o alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato prestazioni di cura a domicilio delle famiglie o delle singole persone in condizione di fragilità e di nonautosufficienza. 2. I lavoratori italiani e i lavoratori stranieri, in regola con le disposizioni di legge sull immigrazione che disciplinano il soggiorno sul territorio nazionale, non ancora in possesso di titoli specifici e di adeguata formazione nell ambito del lavoro di cura domiciliare accedono alle prestazioni della presente legge. Articolo 4 Compiti della Regione 1. La Regione Lombardia nell esercitare le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, verifica e controllo attua, in collaborazione con i soggetti di cui all art. 1 comma 5, le seguenti misure inerenti i principi e le finalità della presente legge: a) sostiene campagne di comunicazione sociale volte alla promozione, valorizzazione e qualificazione professionale dell assistente familiare; b) sostiene ed implementa sull intero territorio regionale corsi di formazione e aggiornamento professionale gratuiti dell assistente familiare; c) sviluppa, nell ambito delle prestazioni di assistenza domiciliare, azioni di contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare che ledono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, allo scopo di migliorare la qualità dei rapporti di lavoro e la qualità delle prestazioni rese alle persone in condizioni di fragilità e di nonautosufficienza; d) promuove, in conformità al testo unico della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa, individuando particolari misure di tutela della categoria dell assistente familiare che esplica la sua attività nel settore di lavoro a domicilio, essendo quest ultimo un settore particolarmente a rischio di incidenti domestici;
7 e) sostiene l istituzione a livello territoriale degli sportelli per l assistenza familiare, in particolare per la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e interventi di assistenza amministrativa e previdenziale a favore sia delle famiglie sia degli assistenti familiari; f) garantisce forme di sostegno economico a favore alle famiglie che usufruiscono delle prestazioni di un assistente familiare, in conformità alle disposizioni statali e regionali in materia di misurazione delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente la prestazione agevolata; g) predispone, in collaborazione con gli enti locali, le linee guida per l istituzione degli albi territoriali degli assistenti familiari; h) favorisce la diffusione della conoscenza della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica tra gli assistenti familiari stranieri, quale momento preparatorio sia per l'accesso ai percorsi professionalizzanti che per il riconoscimento delle competenze e conoscenze previste per tale figura professionale; Articolo 5 Sportelli per l assistenza familiare 1. I comuni, in forma singola od associata, anche avvalendosi degli organismi del Terzo Settore, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dei loro patronati, attraverso gli strumenti della programmazione socio-assistenziale in ambito locale ai sensi dell articolo 18 della l.r. n. 3 del 12 marzo 2008, possono istituire degli sportelli per l assistenza familiare. Tali sportelli garantiscono : a) la pubblicazione e la diffusione degli albi territoriali degli assistenti familiari in possesso dell attestato regionale conseguito presso le agenzie di formazione accre-ditate; b) l ascolto e l informazione a carattere generale e specifica circa l assistenza familiare ai sensi della presente legge; c) l assistenza nella ricerca, nella selezione e nel reclutamento di un assistente familiare con competenze ed esperienze consone alle esigenze manifestate; d) l accoglienza, l incontro ed il rapporto di vita tra le famiglie beneficiarie e gli assistenti familiari, a garanzia delle relazioni, della personalizzazione degli interventi e della loro continuità nel tempo; d) l orientamento e la consulenza di natura tecnico-amministrativa derivante dalle procedure di assunzione dell assistente familiare e da ogni altro obbligo ad essa correlato; e) l orientamento e la consulenza di natura tecnico-amministrativa per accedere all erogazione del contributo economico inerente l assunzione dell assistente familiare;
8 f) l assolvimento del debito informativo verso la Regione finalizzato sia alla concessione del contributo economico a favore della richiedente sia al monitoraggio dell assistenza familiare. Articolo 6 Interventi di sostegno economico 1. La Regione, anche attraverso intese tra Comuni e Province, sostiene le persone singole e le famiglie, in qualità di datori di lavoro, che si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare domiciliare attraverso la concessione di un contributo economico mensile. 2. Il contributo è concesso, qualora: a) l assistente familiare sia in possesso dell attestato di frequenza del percorso di formazione e sia stato selezionato dagli appositi albi territoriali; b) le persone singole e le famiglie assumano l assistente familiare con contratto di lavoro conforme al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico ; c) le persone singole e le famiglie si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare domiciliare ai programmi di formazione continua e aggiornamento professionale. 3. Il contributo a favore delle persone singole e delle famiglie è costituito dalla corresponsione: a) di una parte dei contributi previdenziali versati a favore dell assistente familiare; b) del premio assicurativo contro gli infortuni domestici a favore dell assistente familiare assunto; 5. la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce l entità, la periodicità, la durata, i limiti di reddito e le compatibilità con altre agevolazioni statali e regionali per la concessione del contributo economico. 6. Il contributo è erogato dai Comuni sulla base di appositi finanziamenti concessi dalla Regione e ripartiti in relazione alla popolazione ultrasessantacinquenne in condizione di non autosufficienza e alla popolazione diversamente abile residente nell'ambito territoriale di riferimento. Articolo 7 Formazione dell assistente familiare 1. In base agli indirizzi dettati dalla Regione, le Province programmano gli interventi formativi rivolti a coloro che aspirano a svolgere attività di assistenza familiare. Tali programmi, previa verifica e riconoscimento delle competenze ed esperienze pregresse dei partecipanti, devono essere diretti a:
9 a) qualificare, accompagnare e sostenere il loro inserimento lavorativo; b) fornire competenze nel lavoro di cura alla persona, di aiuto domestico e di sostegno familiare; c) favorire la capacità di orientamento e di interazione con la rete delle unità offerta sociali, sociosanitarie e sanitarie territoriale; d) facilitare l interculturalità ed assicurare l apprendimento di base ed il miglioramento della conoscenza della lingua italiana qualora gli aspiranti assistenti familiari siano d origine straniera. 2. Le iniziative di formazione degli assistenti familiari, di natura gratuita, sono articolate in modo da favorire l apprendimento e l autoapprendimento, tramite l utilizzo di uno strumento didattico multimediale multilingue, anche al domicilio della famiglia assistita. I partecipanti alle iniziative formative devono aver compiuto i diciotto anni, aver assolto l obbligo scolastico, essere residenti in Lombardia o, qualora stranieri, possedere un regolare permesso di soggiorno. 3. Il completamento con successo del percorso di formazione comporta il rilascio di un attestato di frequenza che conferisce all assistente familiare il titolo all iscrizione in un apposito albo territoriale. 4. I crediti formativi maturati con il rilascio dell attestazione di frequenza di cui al precedente comma conferiscono all assistente familiare il diritto di acquisire ulteriore formazione in ambito sociosanitario. Articolo 8 Norma finanziaria 1. Per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge è istituita l UPB Qualificazione e sostegno del lavoro di cura degli assistenti familiari. Per l esercizio finanziario 2012 l UPB è incrementato di All onere si provvede mediante riduzione di pari importo dell UPB Articolo 9 Clausola valutativa 1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l aggiornamento della programmazione pluriennale.
10 (1) (2) (3) (4) (A) Qualificazione Spesa intervento Formazione Sanitaria Socio SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE (art. 22 lr 34/1978 Riferimento PDL art.. comma.. Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE Continuativa Art. 5/6 Corrente Istituzione nuova UPB Qualificazione e sostegno del lavoro cura degli assistenti familiari (B) Copertura Finanziaria UPB IMPORTO UPB IMPORTO
Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 38 (BUR n. 99/2017)
NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE ANZIANE, DISABILI, IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ O NON AUTOSUFFICIENZA, PER LA QUALIFICAZIONE E IL SOSTEGNO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI Art. 1 - Finalità.
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