CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2011 DISEGNO DI LEGGE 23 dicembre 2011, n. 272 Misure per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro D'iniziativa dei consiglieri Sara Ferrari, Andrea Rudari, Mattia Civico, Margherita Cogo, Michele Nardelli e Luca Zeni (Partito democratico del Trentino) Presentato il 23 dicembre 2011 Assegnato alla Seconda Commissione permanente

2 DISEGNO DI LEGGE 23 dicembre 2011, n. 272 Misure per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Formazione Art. 3 - Informazione e ricerca Art. 4 - Azioni specifiche nell amministrazione provinciale Art. 5 - Osservatorio provinciale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro Art. 6 - Assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psicosociale nei luoghi di lavoro Art. 7 - Centro provinciale contro il disagio psico-sociale sul luogo di lavoro Art. 8 - Clausola valutativa Art. 9 - Disposizioni finanziarie Art. 1 Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto della normativa statale vigente e dell ordinamento comunitario, promuove e sostiene azioni ed iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare l insorgenza e la diffusione di fenomeni di mobbing e di stress psico-sociale e a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori correlati all attività lavorativa promuovendo corretti stili di vita. 2. Per il conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 sono promosse, in collaborazione con le parti sociali interessate, con l osservatorio provinciale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, previsto all articolo 5, e con le strutture sanitarie e socio sanitarie azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, ricerca ed assistenza. 3. Al fine di contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nei luoghi di lavoro la Provincia interviene in primo luogo per monitorare e studiare il fenomeno e per informarne i lavoratori e i datori di lavoro. Art. 2 Formazione 1. La Provincia, anche attraverso l azienda provinciale per i servizi sanitari, approva progetti di formazione professionale sul fenomeno del mobbing e sullo stress psico-sociale correlati all attività lavorativa rivolti prioritariamente ai seguenti soggetti: a) medici di medicina generale; b) operatori dell unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e di salute mentale dell azienda provinciale per i servizi sanitari; c) operatori degli sportelli dei punti unici provinciali di accesso previsto all articolo 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute); d) componenti della commissione provinciale pari opportunità e il consigliere di parità; e) operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e degli organismi rappresentativi

3 - 2 - dei datori di lavoro; f) responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato; g) ispettori del lavoro e personale dei centri per l impiego. Art. 3 Informazione e ricerca 1. La Provincia promuove e realizza: a) campagne pubblicitarie e informative per favorire la più ampia conoscenza di questa legge e delle azioni ed interventi in essa previsti ed attuati; b) studi e ricerche sul mobbing e sullo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro anche attraverso l azienda provinciale per i servizi sanitari e l osservatorio provinciale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro previsto dall articolo 5. Art. 4 Azioni specifiche nell amministrazione provinciale 1. La Provincia pianifica e organizza il lavoro dei propri dipendenti e delle proprie strutture in modo da prevenire le molestie morali e psico-fisiche negli ambienti di lavoro. A tal fine, nel rispetto della vigente disciplina sull organizzazione del lavoro e delle regole della contrattazione pubblica, la Giunta provinciale adotta, anche attraverso le direttive all agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, specifiche misure organizzative e gestionali ed impartisce alle strutture apposite regole di comportamento. 2. La Giunta provinciale indirizza le società sotto il proprio controllo e le fondazioni da essa istituite ad adottare analoghe regole gestionali e comportamentali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa. Art. 5 Osservatorio provinciale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro 1. La Provincia istituisce l osservatorio provinciale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro. 2. L'osservatorio è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da: a) gli assessori provinciali competenti in materia di sanità, sociale e del lavoro, o loro delegati; b) il dirigente dell agenzia del lavoro o un suo delegato; c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di lavoro, o un suo delegato; d) il dirigente dell azienda provinciale per i servizi sanitari o un suo delegato; e) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di personale e di sanità; f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in ambito provinciale; g) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative in ambito provinciale; h) il/la consigliere/a di parità; i) un sociologo e uno psicologo individuati dalla azienda provinciale per i servizi sanitari; j) un avvocato esperto di diritto del lavoro, individuato dalla Giunta provinciale,

4 - 3 - k) il responsabile della unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; l) il responsabile del comitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsto dall articolo 51 della legge provinciale sulla tutela della salute. 3. L osservatorio svolge i seguenti compiti: a) formula proposte alla Giunta provinciale in ordine alle azioni ed interventi previsti da questa legge; b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi provinciali, e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e l azienda provinciale per i servizi sanitari che adottano progetti o sviluppano iniziative a sostegno delle finalità di questa legge; c) si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro; d) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing e dello stress psicosociale nei luoghi di lavoro, anche avvalendosi degli enti strumentali della Provincia, della azienda provinciale per i servizi sanitari, dei punti unici provinciali di accesso per l integrazione socio-sanitaria previsti nell articolo 21 legge provinciale sulla tutela della salute, delle associazioni, pubbliche e private, competenti in materia; e) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari di qusta legge; f) promuove protocolli d intesa e collaborazioni con gli organismi di vigilanza, al fine di contrastare il fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche nell ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali; g) si collega con l osservatorio nazionale mobbing istituito presso l'università La Sapienza di Roma e con gli altri osservatori istituiti da altre regioni, enti ed istituzioni. Art. 6 Assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro 1. La Provincia assegna ai punti unici di accesso per l integrazione socio-sanitaria compiti di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psicosociale nei luoghi di lavoro al fine di: a) fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi strumenti di tutela; b) orientare il lavoratore sui servizi presenti; c) eventualmente indirizzare al centro di riferimento per il disagio psico-sociale sul luogo di lavoro previsto nell articolo I punti unici di accesso per l integrazione socio-sanitaria si avvalgono dell assistenza tecnico-professionale dei servizi competenti in materia di lavoro Art. 7 Centro provinciale contro il disagio psico-sociale sul luogo di lavoro 1. L azienda provinciale per i servizi sanitari istituisce, nell ambito della propria organizzazione amministrativa, un centro provinciale contro il disagio psico-sociale sul luogo di lavoro con i seguenti compiti: a) accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione; b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottare da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo; c) supporto all unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro nelle

5 - 4 - verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi psico-sociali ai sensi dell articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 2. Nel centro è istituito un collegio multidisciplinare di specialisti composto almeno da: a) un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di coordinamento; b) uno psicologo esperto in test psicodiagnostici; c) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni; d) un medico specialista in psichiatria; e) uno psicoterapeuta. Art. 8 Clausola valutativa 1. La Giunta provinciale informa annualmente il Consiglio provinciale sull attuazione di questa legge e sui risultati ottenuti nel tutelare la dignità umana e l integrità psico-fisica dei lavoratori. 2. Per informare il Consiglio provinciale la Giunta provinciale presenta alla competente commissione consiliare una relazione nella quale sono illustrati: a) le azioni realizzate e i risultati raggiunti, ripartiti per tipologia di interventi in relazione ai contenuti della legge; b) le risorse finanziarie e organizzative impiegate per l attuazione degli interventi; c) i dati relativi ai soggetti coinvolti e quelli concernenti l accesso dei lavoratori e dei datori di lavoro alle iniziative e delle azioni attivate; d) una valutazione sui risultati conseguiti dalle rilevazioni sulle percezioni e sugli atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e dei datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro, e sul grado di collaborazione dei soggetti coinvolti. Art. 9 Disposizioni finanziarie 1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di ,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese correnti, unità previsionale di base del bilancio provinciale. 2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

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