CITTÀ DI CORBETTA. Sommario
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- Iolanda Lanza
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1 CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO, A MEZZO DI ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI VARI (GRADI, DISTINTIVI, BUFFETTERIA) PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E PER I MESSI COMUNALI REALIZZATI IN CONDIZIONI DI LAVORO DIGNITOSE LUNGO L INTERA CATENA DI FORNITURA. Codice Identificativo Gara (CIG) Z8522E39D5 Sommario 1. Oggetto della fornitura Valore della fornitura Durata della fornitura Rilevamento taglie Conclusione dell Accordo Quadro Contratti attuativi-ordinativi dell accordo quadro Modalità di esecuzione e collaudo Assistenza Post Vendita Garanzia Conformità a standard sociali minimi Modalità di esecuzione e penalità Risoluzione dell accordo quadro Esecuzione in danno Tracciabilità dei flussi Modalità di pagamento Cessione del contratto Cessione dei crediti Definizione delle controversie Trattamento dei dati personali... 8
2 1. Oggetto della fornitura Il Comune di Corbetta, deve procedere all acquisto di vestiario e accessori vari (gradi, distintivi, buffetteria, ecc.) per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e per i Messi Comunali. La fornitura verrà affidata con affidamento diretto, ai sensi dell art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. nr. 50/2016, previo confronto concorrenziale tra ditte in grado di fornire gli articoli richiesti, mediante stipula di apposito accordo quadro con un unico operatore (art. 54 comma 3 del D.lgs nr. 50/2016). Le caratteristiche dei singoli capi sono fanno riferimento alle specifiche tecniche contenute nel Regolamento regionale 17 settembre n. 3 Modifiche al regolamento regionale 4 aprile 2008, n. 1 Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della Polizia locale della Regione Lombardia e nel Regolamento regionale 29 ottobre n. 4 Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia. Si fa presente che le quantità dei prodotti riportate nelle singole schede hanno carattere puramente indicativo. Inoltre si segnala che le tipologie di vestiario, riportate nelle schede, possono essere soggette ad eventuali modifiche, in virtù dell approvazione della nuova legge Regionale di Polizia Locale. Pertanto, è facoltà dell Amministrazione cambiare e/o sostituire le tipologie dei prodotti in presenza della suddetta modifica normativa. Le divise ed i relativi accessori (ivi compresi i fregi e segni distintivi di ciascun Istruttore, Ufficiale Superiore e Inferiore, nonché Dirigente/Comandante), saranno confezionati secondo le indicazioni che saranno fornite direttamente dal Comando di Polizia Locale. Tutta la fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica per due anni, decorrenti dalla data di consegna. La presente fornitura recepisce il Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011 allegato 1. (C.A.M.) così come meglio specificato nella lettera di invito. 2. Valore della fornitura Ai sensi dell art. 35 comma 16 del D.lgs. 50/2016 l ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all appaltatore nell ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l importo complessivo presuntivamente stimato pari a ,16 (IVA 22% esclusa). L Amministrazione potrà commissionare all Appaltatore, nel periodo di durata dell accordo, le forniture, oggetto del presente accordo, fino al raggiungimento dell importo massimo stimato. L appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l Amministrazione non utilizzi l intero importo stimato durante la validità dell accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l ammontare massimo prima del termine. Non sussistono i presupposti di cui all art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 per la redazione del D.U.V.R.I. I contratti attuativi del presente accordo quadro saranno finanziati con fondi del bilancio comunale.
3 3. Durata della fornitura L Accordo quadro avrà durata di 30 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero potrà avere una minore durata determinata dall esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel precedente art. 2. Per durata dell accordo quadro si intende il periodo entro il quale l Amministrazione può aggiudicare i singoli contratti specifici. Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia commissionata alcuna fornitura all Appaltatore, ovvero sia commissionata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione. 4. Rilevamento taglie Per tutti i capi di vestiario su misura, per cui è necessario il rilevamento delle taglie, lo stesso dovrà essere svolto direttamente presso i locali dell Amministrazione siti in Via C. Cattaneo 25 - Corbetta. La rilevazione delle misure dovrà avvenire con metodo sartoriale da parte di tecnici specializzati di ambo i sessi. Al ricevimento del primo ordine di fornitura è fatto obbligo alla Ditta di rilevare, presso i locali dell Amministrazione, ed entro 10 giorni naturali e consecutivi (salvo diverso accordo con l Ente) le taglie degli agenti/ufficiali del Comando di PL e dei due Messi Comunali. Se, successivamente al primo ordine, dovesse rendersi necessaria la rilevazione di ulteriori taglie (ad esempio per nuovo personale o per altro motivo) le stesse dovranno essere rilevate, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, sempre presso i locali dell Amministrazione. 5. Conclusione dell Accordo Quadro L'Amministrazione procederà alla conclusione dell accordo quadro ed alla stipula del relativo contratto ai sensi dell art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Faranno parte integrante del suddetto contratto i seguenti elaborati: 1. il presente capitolato speciale; 2. la lettera di invito 3. l elenco prezzi per l agente uomo della Polizia Locale 4. l elenco prezzi per l agente donna della Polizia Locale 5. l elenco prezzi per i Messi Comunali; 6. il listino prezzi, con relativa percentuale di sconto, degli accessori (gradi, distintivi, buffetteria, ecc). 7. Patto di integrità 8. L offerta tecnica
4 6. Contratti attuativi-ordinativi dell accordo quadro Gli appalti specifici, basati sull accordo quadro concluso con un solo operatore economico, sono aggiudicati entro i limiti e le condizioni fissate nel medesimo accordo. L Amministrazione procederà, sulla base dei prezzi e delle tipologie di beni inseriti nell accordo quadro, ad inviare apposita richiesta di fornitura tramite PEC all indirizzo segnalato dall operatore economico. Se la tipologia di bene non rientra nell accordo quadro sottoscritto, l Amministrazione procederà ad una nuova richiesta di offerta relativa alla fornitura da eseguire. La richiesta di offerta potrà avvenire tramite PEC, all indirizzo della ditta aggiudicataria dell accordo quadro, o tramite gli appositi strumenti messi a disposizione dalle comuni piattaforme telematiche (Mepa di Consip o Sintel di Arca). La Ditta, se richiesto, dovrà inviare, unitamente all offerta, apposita campionatura del bene non rientrante nell accordo quadro. Con la ricezione dell offerta, l Amministrazione, a seguito della valutazione della stessa, procederà ad aggiudicare l appalto specifico mediante la stipula del relativo contratto in favore dell operatore economico che si è aggiudicato l accordo quadro. Il costo, indicato nell offerta, entrerà, dal momento dell accettazione da parte dell Amministrazione, a far parte dell accordo quadro, con tutte le condizioni fissate nello stesso. L appaltatore è tenuto a dar corso al singolo contratto attuativo indipendentemente dall importo dello stesso, anche se minimo. Ai sensi dell art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs. nr. 50/2016 ai contratti attuativi dell accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo. Ai sensi dell art. 32 comma 14 del D.lgs nr. 50/2016 i contratti attuativi verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. 7. Modalità di esecuzione e collaudo Il fornitore ha l obbligo di confezionare gli indumenti per singolo dipendente. Il fornitore ha l'espresso obbligo di confezionare gli indumenti, in modo che resti margine sufficiente per allungarli ed allargarli all occorrenza. Ad avvenuta consegna, si procederà al collaudo finale su un campione non inferiore al 10% dell intera fornitura. Detto collaudo potrà anche comportare l analisi dei materiali da parte di laboratori specializzati. Per il collaudo finale, verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con il fornitore.
5 In caso di collaudo negativo, la ditta ha l obbligo di sostituire l intera fornitura a proprie spese, fatto salvo il risarcimento del danno In mancanza l Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto. 8. Assistenza Post Vendita L Appaltatore dovrà garantire: 1. ogni attività organizzativa per assicurare un ordinato, rapido ed efficace espletamento delle prestazioni. 2. dovrà provvedere che le consegne individuali avvengano mediante sottoscrizione di apposito modulo, firmato dall Appaltatore. Il modulo dovrà contenere il dettaglio delle consegne e sarà redatto in triplice originale (di cui un originale all interessato, una al competente ufficio dell Amministrazione ed una trattenuta dall Appaltatore). La firma dell'avvenuto ritiro da parte dell'appaltatore, trascorsi 14 gg. lavorativi senza che sia intervenuto reclamo, costituisce solo ed esclusivamente prova dell'avvenuta accettazione del capo da parte del medesimo. 3. che le consegne avvengano entro i termini stabiliti; 4. tutti gli interventi necessari per la verifica del buon adattamento dei capi dovranno avvenire entro 15 giorni solari, dalla data delle operazioni di distribuzione; 5. di impegnarsi a fornire assistenza post vendita per la durata di mesi sei dal completamento della fornitura. Per assistenza si intendono le modifiche sartoriali necessarie ad assicurare la perfetta vestibilità con sostituzione dei capi non modificabili. 9. Garanzia Tutta la fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica per due anni, decorrenti dalla data di consegna. 10. Conformità a standard sociali minimi I beni/servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto/capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente ("Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi"). Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a: 1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto; 2. fornire, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la
6 conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa; 4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste al par. 11 del presente capitolato. 11. Modalità di esecuzione e penalità L appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura entro i termini indicati nell offerta tecnica. Inoltre si impegna espressamente ad assicurare la continuità delle forniture, nonché la migliore qualità delle stesse. Se l appaltatore non avrà eseguito le forniture entro i termini previsti, sarà applicato dal Servizio Economato e Gare, una penale, pari a. 20,00 per ogni giorno di ritardo, che verrà detratta dall importo della prima fattura disponibile. L Amministrazione Comunale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora la fornitura ordinata non venisse eseguita con celerità e a regola d arte, di revocare l aggiudicazione. E vietato all appaltatore variare per qualsiasi ragione le forniture ordinate senza il preventivo consenso dell Amministrazione. 12. Risoluzione dell accordo quadro L Amministrazione ha facoltà di risolvere l Accordo Quadro ed i contratti attuativi, secondo quanto riportato negli art. 108, 109 e 110 del D.Lgs. nr. 50/2016 e nei casi di seguito specificati: Mancato rispetto del C.C.N.L, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio. Mancata rilevazione taglie presso la Sede dell Ente. Violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, nr. 62 contenente regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165.
7 Raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l applicazione delle penali ( 10% del valore massimo dell Accordo Quadro). Risoluzione di nr. 2 (due) contratti specifici: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di due specifici contratti, l Amministrazione procederà alla risoluzione dell Accordo Quadro medesimo e di tutti i contratti in essere riferiti allo stesso accordo quadro, ritenendo l aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l accordo in corso d opera. Mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che determinarono l aggiudicazione dell Accordo; In tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo; Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale. La risoluzione dell accordo quadro e dei singoli contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle forniture relative ai singoli contratti, saranno contestate all Aggiudicatario dal R.U.P. con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l Aggiudicatario deve sanare l inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l inadempimento sia sanato, o qualora l Amministrazione non ritenga accogliibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione dell Accordo Quadro o del singolo contratto. La risoluzione dell Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell Accordo quadro, infine, risulta ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo accordo. 13. Esecuzione in danno Indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 9 e 10, qualora l impresa affidataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall esecuzione dei contratti attuativi del presente accordo quadro ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dall Amministrazione Comunale, quest ultima avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l esecuzione
8 parziale o totale della prestazione rimasta ineseguita. In tal caso il maggior onere finanziario farà carico all impresa aggiudicataria. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati all Amministrazione e a terzi in dipendenza dell inadempimento. 14. Tracciabilità dei flussi L Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito nella L. n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai contratti attuativi dell accordo quadro. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell art. 3 comma 9-bis della L. n. 136/ Modalità di pagamento. In relazione a ciascun contratto attuativo il pagamento avverrà in una unica soluzione. L appaltatore, a seguito di collaudo positivo della fornitura, emetterà fattura elettronica intestata a Comune di Corbetta Via C. Cattaneo, n 25 - MILANO ed inviata al codice univoco ufficio: UF5JYB Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 16. Cessione del contratto Cessione dei crediti E fatto divieto all appaltatore di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall art. 106 del D. Lgs. 50/2016. La cessione dei crediti è regolata dall art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/ Definizione delle controversie Ove non si proceda all accordo bonario di cui sopra e l aggiudicatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al foro di Milano rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 18. Trattamento dei dati personali I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
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