Fiscal Approfondimento
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- Linda Guidi
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1 Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N Transfer price A cura di Marco Bargagli Le regole operative per determinare i prezzi di trasferimento infragruppo. Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Prezzi di trasferimento Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un notevole processo di globalizzazione dei mercati, soprattutto in ambito europeo, tenuto conto della graduale eliminazione delle barriere all entrata che in precedenza impedivano la libera circolazione dei beni e dei servizi e la libera concorrenza fra i vari operatori. Questo fattore, unito alla crisi macroeconomica che ha colpito il nostro paese, ha spinto di recente alcuni imprenditori italiani a costituire nuove unità produttive e commerciali oltre frontiera, mediante la costituzione di imprese estere controllate. Quindi, in linea con le disposizioni contenute nel TUIR, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si pone il problema, negli scambi commerciali infragruppo, di determinare il corretto valore dei prezzi di trasferimento dei beni o dei servizi acquistati o venduti dall impresa estera del gruppo. Nel presente intervento, saranno tracciate le regole operative che consentono, anche tenuto conto delle raccomandazioni emanate a livello internazionale dall OCSE. Premessa Le imprese italiane, nel diversificare le loro strategie di investimento, penetrando a livello commerciale i vari mercati esteri, costituiscono imprese controllate aventi sede fuori dal territorio italiano. Si pensi, ad esempio, alla delocalizzazione produttiva attuata da molti imprenditori nazionali, in questo difficile scenario macroeconomico, nei mercati dell Est Europeo, dove spesso il costo del lavoro è più vantaggioso e, talvolta, anche il carico fiscale complessivo è meno oneroso per le aziende. Tuttavia, nel contesto delle scelte di investimento, occorre considerare che 1
2 qualora l impresa capogruppo residente in Italia scambi beni o servizi con le imprese estere controllate, il valore/prezzo della cessione infragruppo deve essere determinato in base a precise regole, con l obiettivo di impedire il trasferimento di utili dall Italia all estero, al di fuori delle normali condizioni di mercato creando, contestualmente, erosione di base imponibile ed una distorsione della libera concorrenza. In particolare, i prezzi delle transazioni infragruppo non devono essere determinati sulla base di valutazioni soggettive riconducibili alle politiche industriali del singolo gruppo societario, bensì in linea con il valore normale di mercato della transazione economica (in base alla c.d. disciplina sui prezzi di trasferimento o transfer price ), come schematizzato nella tabella n. 1. Scambio di beni o servizi ALFA S.p.A. (Milano) Scambio di beni o servizi BETA S.A. (Lussemburgo) 100 % GAMMA Ltd (Inghilterra) I prezzi delle transazioni economiche e commerciali tra soggetti legati tra di loro da rapporti di controllo, diretto o indiretto, non devono essere determinati sulla base di scelte discrezionali del gruppo multinazionale, sotto il profilo gestionale, strategico, commerciale, fiscale, ma occorre stabilirli facendo riferimento al c.d. valore normale di mercato della transazione economica, rilevante ai fini tributari. La normativa nazionale L art. 110, comma 7, del D.P.R. 917/1986, stabilisce che: I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; ( ). Il comma 2 del medesimo articolo prevede che: ( ) per la determinazione del 2
3 valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese ed oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell articolo 9 ( ). In merito, l articolo 9, comma 3, del D.P.R. 917/1986 dispone che: per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. Presupposto soggettivo Come sopra evidenziato, l articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 prescrive che per procedere alla rettifica dei ricavi e/o dei costi al di fuori del c.d. valore normale di mercato, occorre che le cessioni e/o gli acquisti di beni sottoposti a controllo siano avvenute fra un impresa italiana ed una società non residente nel territorio dello Stato, tra le quali esiste un rapporto di controllo, diretto/indiretto. In merito, la nozione di controllo deve essere intesa rispetto a quanto prevede l articolo 2359, comma 1, del codice civile in quanto per controllo deve intendersi ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle singole circostanze, e non la stretta sussistenza di uno dei criteri formali dettati dalla norma del codice civile. Presupposto oggettivo Sono soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento tutte le operazioni poste in essere nell ambito dello stesso gruppo (cessioni di beni o prestazioni di servizi). In particolare, sono suscettibili di rettifica i ricavi e i costi relativi a: operazioni economiche tra imprese italiane ed imprese non residenti controllanti (quando la società italiana è figlia di un soggetto non residente); operazioni economiche tra imprese italiane ed imprese non residenti controllate (in questo caso la società italiana è madre di un soggetto non residente); operazioni economiche tra imprese residenti ed imprese non residenti, tutte a loro volta riconducibili, direttamente od indirettamente, ad una comune direzione unitaria, (ovvero alla società capogruppo o casa madre ). 3
4 Le regole operative per la determinazione del valore normale di mercato Una volta delineata la normativa sostanziale di riferimento vediamo, in concreto, come si determina il valore normale di una transazione economica, sia con riguardo alla normativa domestica, sia in ordine a quanto disposto a livello internazionale dalla prassi OCSE. I METODI TRANSAZIONALI TRADIZIONALI CONFRONTO DEL PREZZO (Comparable Uncontrolled Price) Tale metodo si basa: sulla comparazione tra il prezzo praticato nelle operazioni infragruppo ed il prezzo che sarebbe stato praticato per analoghe o identiche operazioni intercorse tra una società del gruppo ed un soggetto terzo, in un determinato mercato (c.d. confronto di prezzo interno); sulla comparazione tra il prezzo praticato nelle operazioni infragruppo ed il prezzo che sarebbe stato praticato per analoghe/stesse operazioni intercorse tra soggetti terzi, tra loro indipendenti, in un determinato mercato (c.d. confronto di prezzo esterno). Nell applicazione del metodo è molto importante tenere conto che: i prodotti oggetto di comparazione devono avere simili/uguali caratteristiche; occorre essere di fronte ad analoghe o similari condizioni contrattuali ed economiche, riguardanti i soggetti scelti a base della comparazione; bisogna effettuare eventuali aggiustamenti (in quanto, ad esempio, i soggetti comparati sostengono diversi costi per dilazione di pagamento, costi per differenti termini di consegna, maggiori oneri per insolvenza crediti etc.). Tavola n. 2: ESEMPIO CONFRONTO DEL PREZZO INTERNO ALFA S.P.A. PREZZO VENDITA 100 BETA Gmbh (Germania) PREZZO VENDITA 120 GAMMA Gmbh (Germania) INDIPENDENTE 4
5 (Alfa S.p.A. e Beta Gmbh appartengono allo stesso gruppo, mentre Gamma è un soggetto terzo indipendente). Tavola n. 3: ESEMPIO CONFRONTO DEL PREZZO ESTERNO ALFA S.P.A. TRANSAZIONE INFRAGRUPPO PREZZO VENDITA 100 BETA Gmbh (Germania) ALFA S.P.A. TRANSAZIONE TRA SOGGETTI TERZI PREZZO VENDITA 120 GAMMA Gmbh (Germania) INDIPENDENTE Prezzo di rivendita (Resale Price Method) Tale metodo può essere utilizzato nei casi in cui l acquirente/rivenditore provvede alla mera commercializzazione dei beni acquistati, senza apportare alcune valore aggiunto riferito alle lavorazioni o trasformazioni effettuate sugli stessi beni oggetto di compravendita. L acquirente intercompany, quindi, assumerà solo gli eventuali rischi di mercato relativi alla commercializzazione dei prodotti acquistati destinati alla rivendita e di solvibilità del credito. Il metodo in commento assume che il prezzo di libera concorrenza sia pari al prezzo con cui un bene acquistato da un impresa del gruppo viene rivenduto ad un soggetto terzo indipendente, al netto di un margine di utile lordo (profitto equo c.d. gross margin). In particolare, il prezzo della rivendita del bene effettuata dall impresa consociata viene ridotto del margine (i.e. utile lordo) ritenuto congruo, che consenta alla stessa di coprire i costi di vendita e tutte le altre spese amministrative, tenendo conto dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati nell impresa. La prassi ministeriale (cfr. par. 2.a. C.M. 32/80), ha evidenziato che nel valutare la similarità delle transazioni dovranno tenersi presenti i seguenti fattori: tipo di prodotto oggetto della vendita; funzioni esercitate dal rivenditore in relazione al bene oggetto di rivendita; 5
6 effetto di funzioni particolari sul prezzo di rivendita (es. la incorporazione di diritti immateriali); mercato geografico in cui le funzioni sono svolte anche in relazione alle politiche commerciali dell'impresa. ESEMPIO APPLICAZIONE DEL PREZZO DI RIVENDITA. Una società residente in Francia (Alfa S.a.r.l.) vende beni alla figlia BETA S.p.A. residente a Milano (ITA 1) ad un prezzo di 95. Lo stesso bene viene poi rivenduto da ITA 1 ad un terzo indipendente GAMMA S.r.l. ad un prezzo di 100, realizzando un margine lordo di 5. DATI ECONOMICI (ITA 1): RICAVI 100 COSTO DI ACQUISTO 95 MARGINE LORDO 5 Transazione infragruppo (Intercorsa tra la casa madre francese e la società figlia italiana) Margine Lordo di ITA 1 = 5% (5/100) DATI ECONOMICI (ITA 2): RICAVI 300 COSTO DI ACQUISTO 270 MARGINE LORDO 30 Margine Lordo di ITA 2 = 10% (30/300) Soggetto terzo Transazione avvenuta da parte di un distributore indipendente, non appartenente al gruppo, selezionato come soggetto comparabile. Il margine di ITA1 (5%) potrebbe essere considerato inferiore a quello di mercato (10%): infatti, la società italiana potrebbe avere una bassa marginalità in quanto, ad esempio, acquista ad un prezzo troppo elevato dalla casa madre francese. Quindi, in caso di verifica fiscale il costo di acquisto di ITA 1 (95) potrebbe essere rettificato (da 95 a 90) al fine di consentire ad ITA 1 di realizzare un margine lordo del 10%, in linea con il ITA 2 (soggetto terzo indipendente, oggetto della comparazione). 6
7 Costo maggiorato (Cost Plus Method) In questo caso, il prezzo di libera concorrenza è formato partendo dai costi sostenuti dal fornitore intercompany che cede beni o servizi nell ambito di un operazione infragruppo (c.d. costo pieno di produzione). A tale importo andrà aggiunta una percentuale di ricarico (mark up), detto margine di utile lordo, al fine di ottenere un margine di utile adeguato a remunerare le attività svolte. Detto margine di utile lordo dovrà poi essere confrontato con la percentuale applicata in transazioni similari intercorse tra la società del gruppo ed operatori esterni o tra soggetti terzi indipendenti. É determinato moltiplicando il costo di produzione per una percentuale (cfr. C.M. 32/80 par. 3 a). Esso può essere ricavato: comparando il margine di utile della transazione in verifica con quello ricavato dalla stessa impresa in vendite a terzi di prodotti similari sullo stesso mercato e con funzioni identiche a quelle delle cessioni oggetto di valutazione (confronto interno); in assenza di vendite a terzi il margine di utile sarà uguale a quello ricavato da terzi indipendenti impegnati in vendite similari con uguali funzioni (confronto esterno); in assenza di vendite similari tra terzi indipendenti potrà farsi ricorso ad una comparazione delle funzioni esercitate dal produttore con quelle esercitate da terzi. In relazione al requisito della similarità, che deve sussistere nella transazione campione ai fini della determinazione dell'utile lordo, valgono i seguenti fattori: tipo di prodotto; funzioni esercitate dal produttore; effetto del prezzo di funzioni particolari; mercato geografico di riferimento). Costo maggiorato: esempio di aggiustamenti Nell ambito dell analisi di comparabilità, il costo di produzione può essere aggiustato quando la transazione comparabile presenta funzioni in parte diverse o aggiuntive, che potrebbero creare il sostenimento di maggiori costi (maggiori funzioni riflettono, normalmente, maggiori costi). Per considerare comparabili le due transazioni occorre identificare ed eliminare, per ciascuna società, eventuali costi che interessano solo una delle due, quali ad esempio le spese commerciali. 7
8 Si riporta, di seguito, un esempio tratto dalla C.M. 32/80: COSTI TRANSAZIONE IN VERIFICA TRANSAZIONE CAMPIONE Costo industriale di produzione SI SI Ricerca sviluppo SI SI Spese commerciali NO SI Spese amministrative SI SI Oneri finanziari SI SI Transactional Net Margin Method (TNMM) I METODI TRANSAZIONALI REDDITUALI In tale circostanza, assume rilievo il profitto che può essere attribuito ad un fattore produttivo specifico (es. vendite, costi, beni strumentali, investimenti) che si realizza nell ambito della transazione. Successivamente, occorrerà confrontare il margine netto ricavato dalla società nella transazione infragruppo, con quello che si sarebbe ricavato dal medesimo fattore produttivo nel caso di una transazione comparabile con un soggetto terzo, sul libero mercato. Ottenuto il campione quantitativo finale dei soggetti individuati (terzi indipendenti), si dovrà procedere all elaborazione statistica dei margini/indici di profitto risultanti dai bilanci delle società selezionate quali comparables (soggetti terzi), calcolando i valori di media, mediana e intervallo interquartile, ad esempio, dei seguenti indicatori economici: ROI (utile operativo/attivo investito); ROS (utile operativo/vendite); ROA (risultato operativo/attività); Berry Ratio (margine commerciale lordo/costi operativi); Margine profitto operativo (risultato operativo/valore della produzione). Gli indicatori di marginalità calcolati, dovranno essere confrontati con gli stessi indicatori elaborati con riferimento ai soggetti appartenenti al gruppo, con i quali l impresa ha intrattenuto rapporti economici e commerciali intercompany. Transactional Profit Split Method Il metodo parte dalla quantificazione del profitto che le imprese associate hanno globalmente prodotto per mezzo di una transazione, che dovrà essere ripartito tra le stesse. 8
9 Una volta individuato il profitto della transazione, questo dovrà essere suddiviso fra le imprese associate secondo criteri di suddivisione che sarebbero stati adottati anche da imprese indipendenti, in transazioni similari. Le recenti novità in materia di IRAP La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la rilevanza ai fini IRAP della disciplina sui prezzi di trasferimento contenuta nell art. 110, comma 7, D.P.R. 917/1986, con contestuale esonero delle sanzioni per infedele dichiarazione limitatamente ai periodi d imposta che vanno dal 2008 al 2012 (esercizio solare). In precedenza, la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), con decorrenza dal 1 gennaio 2008, in base al c.d. principio di derivazione diretta della base imponibile IRAP dal bilancio civilistico, aveva comportato l irrilevanza della disciplina dei prezzi di trasferimento contenuta nell art. 110, comma 7, del D.P.R. 917/1986 ai fini IRAP, a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al Di contro, sino all esercizio 2007, le norme sul transfer price erano applicabili anche in ambito IRAP, in quanto le variazioni fiscali effettuate ai fini IRES rilevavano anche ai fini dell imposta sulle attività produttive. L articolo 1, comma 281, della Legge di Stabilità per il 2014, ha previsto che la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR di cui al D.P.R. 917/1986, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre Sotto il profilo sanzionatorio, per evitare che la retroattività della norma crei un ingiustificato danno al contribuente, l articolo 1, commi 282, 283 e 284 della citata Legge n. 147/2013 ha previsto specificatamente che: la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette), non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; la non applicazione delle sanzioni è tuttavia limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione. 9
10 Tuttavia, a mente dell art. 1, comma 284 della Legge n. 147/2013, le Disposizioni previste dai precedenti commi 282 e 283 della stessa legge, non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima L. 147/2013. Quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, non si renderanno applicabili le sanzioni per infedele dichiarazione riferite alle rettifiche del valore netto della produzione anche ai fini IRAP, derivanti dall applicazione della normativa sul transfer pricing riguardanti il periodo dal 2008 al In definitiva, le rettifiche operate dall amministrazione finanziaria in tema di transfer price, sotto il profilo sanzionatorio, rileveranno anche ai fini IRAP ma solo dal periodo d imposta Le modalità pratiche di costruzione del campione STEP 1 STEP 2: applicazione dei criteri filtro. ALFA S.p.A. è una società multinazionale con sede legale a Milano, che produce bottiglie di vino. Gli stessi beni vengono ceduti ad imprese estere del gruppo che, in qualità di commercianti all ingrosso/distributori, provvedono alla successiva commercializzazione senza che il prodotto subisca trasformazioni e/o lavorazioni. Per la costruzione del campione, la società ha provveduto ad effettuare la c.d. benchmarking analisys, mediante singoli step operativi, di seguito evidenziati. Raccolta delle informazioni economiche attraverso il database AMADEUS Bureau van DijK, che contiene informazioni economico finanziarie di milioni di aziende, in numerose nazioni europee (Italia/estero). Una volta selezionato l universo delle aziende operanti in un determinato mercato di riferimento estero, occorrerà applicare specifici criteri per affinare il campione rendendo maggiormente comparabile la transazione economica e commerciale. Esempio di criteri filtro generali: individuazione dei Paesi in cui rilevare le società comparabili; individuazione delle società indipendenti; individuazione del codice di attività (US SIC: 50 commercio di beni durevoli; US SIC 51 commercio di beni non durevoli); individuazione dell attività effettivamente svolta da ciascuna società (la chiave di ricerca Industry code consente di selezionare, sulla base dei settori e delle attività, tutte le aziende appartenenti a determinati settori economici (es. commercio all ingrosso); 10
11 Esempio di criteri filtro specifici: valore del fatturato non inferiore ad una certa percentuale rispetto all impresa estera collegata (es. 10%) del fatturato complessivo della società distributrice controllata; reddito operativo positivo; numero di addetti non inferiore al 10% rispetto alla società estera consociata; soggetti che hanno un rapporto di immobilizzazioni superiori al 20% delle vendite; svolgimento di attività di distributore grossista (escludendo i commercianti al dettaglio); livello delle spese operative; natura dei beni ceduti. STEP 3: elaborazione statistica degli indici di redditività Ottenuto il campione quantitativo finale, composto ad esempio da n. 6 soggetti, la società ha provveduto all elaborazione statistica dei margini/indici di profitto risultanti dai bilanci delle società selezionate quali comparables rientranti nel campione quantitativo finale, calcolando i valori di media, mediana e intervallo interquartile del ROS (utile operativo/vendite) che, come noto, esprime in termini percentuali, su ogni vendita effettuata, quanto profitto resta al distributore dopo aver coperto tutti i costi. Formula ROS = A - B A1 Dove: A = Valore della produzione del Conto Economico B = Costo della produzione del Conto Economico A1 = Ricavi delle vendite (sottovoce del Conto Economico) Successivamente, dovranno essere effettuati i pertinenti aggiustamenti che tengano conto della diversa attività prestata, dei rischi assunti, del differente livello e consistenza delle immobilizzazioni etc. In particolare, l applicazione degli aggiustamenti, ha consentito di valorizzare i diversi gradi di inventario, immobilizzazioni materiali, crediti e debiti presenti nei soggetti individuati dalla parte quali comparables. La società di Milano evidenzia un ROS relativo alle vendite pari al 4,25%. 11
12 Tuttavia, in esito all applicazione degli aggiustamenti sono state rettificate le vendite della società individuate come comparables e, successivamente è stato rideterminato per ogni soggetto il ROS, rilevando un nuovo intervallo interquartile. In sintesi e schematicamente, si riportano i valori rilevati: 1^ quartile 3^ quartile Valore minimo 2% 5% 7% 8% Intervallo interquartile Valore massimo 16% ROS DELLA SOCIETA ITALIANA (RETURN ON SALES) = 4,25% In conclusione, si è proceduto a rilevare che il ROS della società in verifica (4,25%) non rientra nel range (da 5% a 8%) che esprime il valore normale di mercato. Quindi, il valore delle vendite effettuate dalla società in verifica dovrà essere rettificato applicando il (ri) determinato valore del ROS (pari alla mediana 7%). - Riproduzione riservata - 12
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