NEWSLETTER n agosto 2014 I PREZZI DI TRASFERIMENTO (TRANSFER PRICING) E L INAPPLICABILITA DELLE SANZIONI
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1 NEWSLETTER n agosto 2014 I PREZZI DI TRASFERIMENTO (TRANSFER PRICING) E L INAPPLICABILITA DELLE SANZIONI RIFERIMENTI: art. 110, comma 7, DPR n. 917/1986 art. 26 D.L n. 78 art. 1, comma 2-ter, D.Lgs n. 471/1997 Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate dd Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 25/E Newsletter n. 25/2013 Newsletter n. 39/2013 Newsletter n. 4/2014 Con la presente Newsletter si richiamano le disposizioni tributarie in materia di transfer pricing, che riguardano le operazioni con consociate estere nell ambito dei Gruppi. In particolare viene illustrato quanto contenuto nel DL n. 78/2010 e nelle successive disposizioni attuative circa l inapplicabilità delle sanzioni per infedele dichiarazione in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento, qualora il contribuente presenti documentazione idonea a dimostrare la propria buona fede nella determinazione dei prezzi di trasferimento. INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. L obbligo di applicazione del «valore normale» 2. L inapplicabilità delle sanzioni 3. La documentazione idonea 4. L assistenza dello Studio Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito Treviso T F E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu
2 1. L OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEL «VALORE NORMALE» PREZZI DI TRASFERIMENTO E «VALORE NORMALE» La normativa fiscale italiana prevede che i componenti di reddito derivanti da operazioni poste in essere con consociate non residenti sono valutati in base al valore normale (così come definito dall art. 9 del DPR n. 917/1986), se ne deriva un aumento del reddito (art. 110, comma 7, T.U.I.R.). Analogamente, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni e la prassi internazionale prevedono che gli scambi avvengano a condizioni di mercato. La Legge n. 147/2013 ( Legge di Stabilità 2014 ) è intervenuta su una questione, a lungo dibattuta, sorta a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 244/2007 ( Finanziaria 2008 ) che ha introdotto, a decorrere dai periodi di imposta successivi a quelli in corso al , il principio della derivazione della base imponibile IRAP dalle risultanze del bilancio d esercizio. In virtù di tale derivazione, infatti, era opinione diffusa tra gli operatori, a differenza dell Agenzia delle Entrate (v. Circolare n. 58/E del 2010) che le rettifiche operate in applicazione della disciplina del transfer pricing non avessero effetti sull IRAP, essendo queste dettate espressamente e unicamente ai fini IRES dall art. 110, comma 7, TUIR. Il comma 281 della Legge di Stabilità ha risolto la questione e stabilendo che la predetta disciplina in materia di prezzi di trasferimento è applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP anche per i periodi di imposta successivi a quello in corso al L AMBITO DI APPLICAZIONE In base all art. 110, comma 7, T.U.I.R., l obbligo di valutazione a valore normale dei prezzi di trasferimento si applica, indipendentemente dalla forma giuridica, alle imprese residenti che intrattengono rapporti con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente: controllano un impresa italiana; sono controllate da un impresa italiana; sono controllate dalla stessa controllante dell impresa italiana. LA DEFINIZIONE DI IMPRESE RESIDENTI LA DEFINIZIONE DI SOCIETÀ NON RESIDENTI IL RAPPORTO DI CONTROLLO In base all interpretazione dell Amministrazione Finanziaria, per imprese residenti si intendono le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Sempre secondo l interpretazione dell Amministrazione Finanziaria, nell ambito delle società non residenti, resterebbero escluse solamente le imprese individuali estere, atteso che tutte le altre possibili forme giuridiche, anche non espressamente riconosciute nel nostro ordinamento, sono equiparate fiscalmente alle società. Con la Circolare del Ministero delle Finanze n. 32 del , ai fini dell applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento, è stata fornita una nozione di controllo molto più ampia di quella prevista dall art c.c. Infatti le situazioni che possono determinare un influenza economica rilevante ai fini del transfer pricing, indipendentemente da vincoli contrattuali od azionari, sono desumibili da circostanze quali: la vendita di prodotti fabbricati dall altra impresa; l impossibilità di funzionamento dell impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell altra impresa; il diritto di nomina degli amministratori o degli organi direttivi; la presenza di membri comuni del consiglio di amministrazione o degli 2
3 organi direttivi; le relazioni di famiglia fra le parti; la concessione di ingenti crediti o la prevalente dipendenza finanziaria; partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento o vendita; partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi; controllo di approvvigionamento o di sbocchi; serie di contratti che modellino una situazione monopolistica; in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un'influenza sulle decisioni imprenditoriali. 2. L INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI IL REGIME PREMIALE CONNESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DEL TRANSFER PRICING Il DL n. 78/2010, convertito nella Legge n. 222/2010, è intervenuto ad adeguare la disciplina italiana alle raccomandazioni espresse nel Codice di Condotta UE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento infragruppo. In particolare, l art. 26 del predetto decreto, intervenendo sul D.Lgs n. 471/1997, ha inserito il nuovo comma 2-ter nell articolo 1, contenente le disposizioni sanzionatorie in materia di imposte dirette. È previsto che, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento infragruppo non si applica la sanzione per infedele dichiarazione (dal 100% al 200% della maggior imposta o del maggior credito), qualora il contribuente: nel corso dell accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria consegni all Amministrazione Finanziaria la documentazione indicata nel Provvedimento attuativo del Direttore dell Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati; abbia preventivamente inviato all Amministrazione Finanziaria apposita comunicazione, con cui dichiara di essere in possesso della suddetta documentazione. A seguito della disposizioni interpretative introdotte dalla citata Legge di Stabilità, è prevista espressamente la non applicabilità delle sanzioni per infedele dichiarazione anche ai fini dell IRAP. È evidente che la non applicazione della sanzione è limitata ai periodi d imposta successivi a quello in corso alla data del e si estende fino al periodo d imposta per il quale, al (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità), siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione. LA PROTEZIONE AMMINISTRATIVA È bene precisare che, con le disposizioni del DL n. 78/2010, non viene introdotto un obbligo di documentazione del transfer pricing, quanto piuttosto un sistema premiante per le imprese (multinazionali o PMI a vocazione internazionale) che, attraverso la predisposizione di idonea documentazione, dimostrano di voler trasparentemente cooperare con l Amministrazione Finanziaria. LA PROTEZIONE PENALE Sebbene l articolo 26 della Manovra Correttiva preveda solamente una protezione dalle sanzioni di carattere amministrativo e nulla dica in relazione alle sanzioni penali, appare ragionevole ritenere che la sussistenza della documentazione idonea a documentare la determinazione dei prezzi di trasferimento e la preventiva comunicazione all Amministrazione Finanziaria costituiscano dimostrazione dell assenza del requisito del dolo specifico, necessario per integrare la fattispecie penale. 3
4 I CONTROLLI SELETTIVI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Ulteriore elemento premiante per coloro che saranno dotati della documentazione idonea (ed invieranno la relativa comunicazione) è costituito dalla circostanza che l attenzione dell Amministrazione Finanziaria, in futuro, si focalizzerà sulle imprese a vocazione internazionale che ne siano prive, così come risulta dalla Relazione al Disegno di Legge di conversione del citato DL n. 78/2010, nonché, con particolare riferimento ai prezzi di trasferimento, dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 25/E, avente ad oggetto gli indirizzi operativi per la prevenzione e il contrasto dell evasione. In sintesi i vantaggi della predisposizione della idonea documentazione a supporto della determinazione dei prezzi di trasferimento (e dell invio della relativa comunicazione), possono essere riassunti come segue: SINTESI: VANTAGGI DELLA PREDISPOSIZIONE DELL IDONEA DOCUMENTAZIONE protezione dalle sanzioni amministrative in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento; probabile protezione anche di carattere penale; riduzione della probabilità di subire controlli da parte dell Amministrazione Finanziaria. Inoltre la presenza della idonea documentazione potrà essere utilizzata anche in caso di attività di controllo eseguito dalle autorità estere nei confronti delle società appartenenti al «Gruppo con le quali sono eseguite le transazioni commerciali e/o finanziarie. 3. LA DOCUMENTAZIONE IDONEA La forma e il contenuto della documentazione idonea all accesso al regime premiale sono definiti dal Provvedimento attuativo delle disposizioni succitate, emanato dal Direttore dell Agenzia delle Entrate il , il quale ricalca in sostanzialmente le Direttive OCSE in materia di transfer pricing. LA DOCUMENTAZIONE IDONEA SOCIETÀ HOLDING SOCIETÀ SUB-HOLDING In sintesi, la documentazione idonea si compone: del Masterfile, che accoglie le informazioni sul «gruppo»; della, specifica per ciascun contribuente, volta a dare evidenza delle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento praticati nelle operazioni cross-border e della rispondenza di tali prezzi al valore normale. Il Provvedimento prevede diverse modulazioni dell onere documentale, a seconda del tipo di contribuente che intrattenga operazioni infragruppo con consociate estere. A tal fine si definiscono tre diverse categorie di contribuenti: Holding, Sub- Holding e Società controllate. A) Società Holding non controllata da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente; che controlla (anche tramite sub-holding) almeno una società non residente. Masterfile 4
5 B) Società Sub-Holding SOCIETÀ CONTROLLATA controllata da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque residente; che controlla a sua volta almeno una società non residente. Masterfile (informazioni solo sul sotto-gruppo) C) Società controllata controllata da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente; non controlla altre società non residente. LA COMUNICAZIONE DEL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE La comunicazione del possesso della documetazione all Agenzia delle Entrate avviene nell ambito del modello UNICO, nel quale si rammenta indipendentemente dalla volontà di aderire al regime premiale, le imprese che pongono in essere operazioni attive e/o passive con consociate non residenti devono comunque indicare cumulativamente i componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento. 4. L ASSISTENZA DELLO STUDIO L ASSISTENZA DELLO STUDIO Lo Studio, in considerazione della pluriennale esperienza in campo internazionale ed in particolare in materia di transfer pricing, è a disposizione per fornire tutta la consulenza sull argomento e per predisporre la documentazione idonea a beneficiare del sistema premiante sopra descritto, procedendo altresì alle comunicazioni previste dalla legge. Pertanto si invitano i Sigg.ri Clienti, qualora interessati, a contattare quanto prima il professionista di riferimento. LA PRESENTE NEWSLETTER SARÀ QUANTO PRIMA DISPONIBILE SUL SITO NELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE 5
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