La documentazione italiana sul transfer pricing

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1 Diritto tributario italiano La documentazione italiana sul transfer pricing Luci ed ombre del nuovo provvedimento legislativo 1. La disciplina degli oneri documentali in materia di transfer pricing Il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, in tema di Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento [1], ha fornito indicazioni operative sulla compilazione della documentazione in materia di prezzi di trasferimento, dando attuazione alla previsione di cui all articolo 26 Decreto-legge (di seguito D.L. ) del 31 maggio 2010, n. 78. Con lo scopo di incentivare i contribuenti all adozione di una documentazione in materia di transfer pricing e, conseguentemente, favorire la dimostrabilità del riscontro dei prezzi di trasferimento al valore normale, il legislatore ha introdotto una penalty protection. Il summenzionato articolo 26 ha inserito nell ambito dell articolo 1 Decreto-legislativo (di seguito D.Lgs. ) del 18 dicembre 1997, n. 471 [2], il nuovo comma 2-ter, secondo il quale, in caso di contestazioni sulla congruità dei prezzi di trasferimento, il regime sanzionatorio non si applica qualora il contribuente consegni all Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire la conformità dei prezzi di trasferimento all arm s length [3]. La novella normativa riconosce ai contribuenti la possibilità di produrre la documentazione anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 ed ancora suscettibili di accertamento. La disposizione introdotta dal legislatore non prevede alcun obbligo a carico dei contribuenti, ma semplicemente una facoltà, la quale, nell ipotesi in cui venga esercitata, potrebbe condurre ad un effetto premiante per lo stesso contribuente. La ratio della novella normativa è quella di favorire l adozione da parte dei contribuenti della documentazione di transfer pricing e allo stesso tempo consentire all Agenzia delle Entrate di verificare più efficacemente la correttezza del criterio utilizzato dal gruppo per la quantificazione del prezzo di trasferimento. 2. L ambito di applicazione della penalty protection Occorre evidenziare che il legislatore nell istituzione della penalty protection non fa alcun riferimento alle sanzioni penali per infedele dichiarazione di cui all articolo 4 D.lgs. del 10 marzo 2000, n. 74. Ciò porta a ritenere che il meccanismo premiante trovi applicazione esclusivamente per le sanzioni amministrative e non per quelle penali. Sul punto, la dottrina [4] ritiene che la predisposizione e consegna della documentazione rappresenti un comportamento cooperativo del contribuente, il quale faccia venir meno l elemento soggettivo del dolo specifico indispensabile per l irrogazione di una sanzione penale. Affinché si possa integrare un reato penale, infatti, è necessario che vi sia un dolo specifico, ossia, come precisato dall Amministrazione finanziaria [5], si richiede che l autore abbia agito con il proponimento di evadere le imposte, di conseguire un indebito rimborso, di ottenere il riconoscimento di crediti d imposta inesistenti. Al contribuente non può essere irrogata una sanzione penale se il suo comportamento non è specificamente diretto all evasione dell imposta, anche se il suo fine è comunque illecito [6]. Per tutte queste considerazioni, si ritiene che qualora la documentazione di transfer pricing non venga predisposta al solo fine di evadere l imposta, sempre nel rispetto della correttezza e veridicità delle informazioni, si possa escludere il requisito del dolo specifico e, pertanto, l applicazione della sanzione penale. Oltre alla predisposizione della documentazione, l applicazione del regime premiante viene subordinata alla preventiva comunicazione all Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini indicati dall Amministrazione finanziaria, circa il possesso della documentazione stessa [7]. Appare opportuno evidenziare che eventuali comportamenti abusivi del contribuente che utilizzi in maniera strumentale il regime agevolativo, ossia che comunichi il possesso della documentazione nonostante la sua inesistenza, sono puniti con un inasprimento delle sanzioni proporzionato alla gravità della condotta. L operatività della penalty protection dipende altresì dalla circostanza che la documentazione venga considerata idonea dall Amministrazione finanziaria secondo una pluralità di aspetti che saranno oggetto di analisi nei paragrafi successivi. 3. L idoneità della documentazione 3.1. I requisiti di forma, di contenuto e di tempistica La forma e i contenuti della documentazione che devono essere osservati dal contribuente per poter accedere al regime premiale sono individuati nel Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, il quale riprende quanto previsto dal Codice di Condotta dell UE approvato con risoluzione del Consiglio 12 n 3 - Marzo 2011

2 del 27 giugno 2006 [8] e dalle Guidelines dell OCSE in materia di transfer pricing emanate nel 1995 e modificate il 22 luglio 2010 [9]. Tale documentazione si articola in due parti: il Masterfile che contiene le informazioni relative al gruppo e la Documentazione nazionale relativa all impresa residente che è coinvolta nell applicazione della disciplina nazionale del transfer pricing [10]. L onere documentale varia in relazione al tipo di impresa residente interessata: le società holding [11] e le sub-holding [12] devono redigere sia il Masterfile sia la documentazione nazionale, mentre per le società controllate [13] la documentazione rilevante è esclusivamente quella nazionale. La società sub-holding ha la facoltà di presentare il Masterfile relativo all intero gruppo predisposto dalla holding sia nell ipotesi in cui quest ultima sia una società italiana, sia qualora la holding sia una società residente all estero. Le stabili organizzazioni in Italia di società non residenti, invece, devono predisporre una documentazione diversa a seconda della qualifica del soggetto non residente. Di conseguenza, se il soggetto non residente è una holding o una sub-holding la stabile organizzazione deve redigere sia il Masterfile che la Documentazione nazionale; qualora, invece, il soggetto non residente sia qualificato come una società controllata, la stabile organizzazione deve presentare esclusivamente la Documentazione nazionale. L intera documentazione deve essere redatta in lingua italiana, ad esclusione del caso in cui la società sub-holding si avvalga della facoltà di esibire il Masterfile redatto in lingua inglese dalla società holding residente in un altro Stato membro. Nell ipotesi in cui vi siano degli allegati redatti in una lingua diversa dall italiano o dall inglese, gli stessi devono essere tradotti in una di queste lingue e consegnati in copia originale. Per quanto riguarda i requisiti formali relativi all onere documentale, la documentazione deve essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato e deve essere sottoscritta in calce all ultimo foglio, ovvero deve essere autenticata mediante firma elettronica. È necessario che la stessa venga esibita in formato elettronico, ossia presentata con un documento digitalizzato in formato non modificabile. È possibile anche la presentazione in formato cartaceo, a condizione che in tal caso la documentazione venga resa disponibile entro un termine congruo. La documentazione deve essere predisposta su base annuale [14]. Di conseguenza, il contribuente deve predisporre il Masterfile e/o la Documentazione nazionale per ogni periodo di imposta per il quale lo stesso intenda avvalersi del regime premiante. Ciò significa che tutte le informazioni contenute nella documentazione, con particolare riferimento all analisi di comparabilità e alla descrizione del metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento, devono essere aggiornate ogni anno. Il gruppo, pertanto, deve costantemente monitorare eventuali mutamenti della struttura organizzativa e delle funzioni interne del gruppo e considerare possibili cambiamenti nei prezzi delle transazioni infragruppo. Da quanto detto emerge chiaramente che la predisposizione della documentazione richiede da parte del gruppo un processo continuo e dinamico, il quale a sua volta presuppone un monitoraggio costante della politica di transfer pricing e l esame dell effettiva validità dei metodi utilizzati. Il contribuente, al fine di potersi avvalere della penalty protection, pertanto, deve organizzarsi al fine di supportare adeguatamente l aggiornamento continuo della documentazione di transfer pricing. Il possesso della documentazione deve essere comunicato all Agenzia delle Entrate con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il legislatore ha previsto uno specifico regime transitorio per la comunicazione della documentazione di transfer pricing relativa agli esercizi precedenti a quello in corso al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010). La comunicazione doveva essere trasmessa entro il 28 dicembre Viene concessa, tuttavia, la possibilità di trasmettere la comunicazione anche successivamente al 28 dicembre 2010, a condizione che ciò avvenga antecedentemente all inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza. Naturalmente, in quest ultimo caso, la scelta del contribuente di inviare la comunicazione dopo il 28 dicembre 2010 lo espone al rischio di vedersi negare l applicazione del regime premiale nell ipotesi in cui inizi un attività di accertamento. La documentazione si deve rendere disponibile ai verificatori entro 10 giorni dalla richiesta. Tuttavia, nel caso di attività di controllo avviate successivamente al 28 dicembre 2010 ed entro il 30 giugno 2011, i dati e le informazioni relative ai metodi addottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento possono essere esibite entro 15 giorni dalla richiesta. Nell ipotesi in cui l Amministrazione finanziaria richieda delle informazioni supplementari rispetto a quelle consegnate dal contribuente, quest ultimo ha 7 giorni di tempo per far fronte alle pretese, ovvero lo stesso potrà avvalersi di un termine più ampio qualora i verificatori ritengano che le operazioni siano complesse. Le informazioni supplementari reclamate dall Ufficio devono riguardare il 13 n 3 - Marzo 2011

3 contenuto ordinario della documentazione così come individuato dal Provvedimento dell Agenzia delle Entrate, qualora, invece, le stesse abbiano ad oggetto dati che non sono compresi nel contenuto della documentazione, la mancata consegna non comporta la disapplicazione del regime premiante I requisiti sostanziali: l idoneità e la completezza Affinché il contribuente possa avvalersi dell esclusione dalle sanzioni è necessario che la documentazione sia idonea ; questo dà luogo a particolari incertezze in capo al contribuente riguardo allo stesso concetto di idoneità della documentazione. La Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 58/E del 15 dicembre 2010, sul punto, chiarisce che il concetto di idoneità non deve essere ricondotto al mero rispetto formale delle indicazioni contenute nel Provvedimento, ma all attitudine della documentazione a fornire all Amministrazione finanziaria i dati e gli elementi conoscitivi necessari per avere un quadro informativo che consenta il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento praticati al valore normale. In altre parole, il rispetto dei requisiti formali è una condizione necessaria ma non sufficiente per poter ottenere il beneficio dell esonero dell applicazione delle sanzioni, in quanto occorre che la documentazione sia idonea anche dal punto di vista sostanziale [15]. In particolare, la Circolare, nell ambito della descrizione delle strategie perseguite dal gruppo, precisa che sono considerate insufficienti descrizioni generiche e succinte, prive di riferimenti a evidenze documentate e/o documentabili e suscettibili comunque di riscontri obiettivi [16]. Per poter essere considerata idonea, quindi, la documentazione deve fornire indicazione complete ed elementi concreti che permettono all Agenzia dell Entrate di verificare tutto ciò che viene riportato. Da quanto precisato dall Amministrazione finanziaria, pertanto, l inidoneità sostanziale della documentazione si potrebbe verificare nell ipotesi di: incompletezza delle informazioni; non conformità delle informazioni contenute rispetto a quelle previste nel Provvedimento; non corrispondenza delle informazioni in tutto o in parte al vero. Ad essere controverso, tuttavia, è lo stesso concetto di incompletezza delle informazioni. Sul punto, la Circolare ha chiarito che il contribuente deve dare indicazione di tutte le operazioni che ricadono nell ambito di applicazione dell articolo 110, comma 7 del TUIR. Di conseguenza, affinché la documentazione sia considerata idonea occorre prima di tutto che essa sia predisposta con riferimento a tutte le operazioni infragruppo, senza tralasciare alcuna delle operazioni intercompany poste in essere dalla società. Dall altro lato, tuttavia, la Circolare opportunamente precisa che le omissioni o le inesattezze parziali relative anche ad operazioni residuali, non pregiudicano l applicazione del beneficio rappresentato dalla non applicazione delle sanzioni [17]. Tra le suddette omissioni parziali è compresa anche l omessa documentazione di operazioni residuali rispetto al totale delle operazioni oggetto di documentazione, ossia operazioni che non sono in grado di minare l attendibilità e la correttezza dell analisi nel suo complesso [18]. Appare opportuno evidenziare che, nonostante i chiarimenti forniti, l Agenzia dell Entrate non ha dato delle indicazioni specifiche per l identificazione delle operazioni residuali. In particolare, non vi è alcun riferimento a criteri oggettivi, come ad esempio il valore o la percentuale massima del valore entro il quale una transazione può essere considerata residuale rispetto al totale delle transazioni infragruppo. Da quanto detto è evidente che il giudizio circa l idoneità della documentazione è ancorato a una valutazione del tutto discrezionale da parte dell Ufficio (non a caso la Circolare parla di valutazione dell idoneità). Spetta all Agenzia delle Entrate stabilire se la documentazione fornisce tutte le indicazioni necessarie per la comprensione delle singole transazioni infragruppo e per consentire la valutazione dell effettiva congruità dei prezzi di trasferimento al valore normale. Tale discrezionalità è in parte limitata dal riferimento, operato dalla norma e dal Provvedimento, ad elementi oggettivi individuati nei principi contenuti nel Codice di Condotta dell UE e nelle Linee Guide dell OCSE, i quali ricoprono il ruolo di paradigma di riferimento. In ogni caso, esistono comunque numerosi aspetti di incertezza per il contribuente, sul concetto di completezza e sulle informazioni che possono essere tralasciate senza incorrere nella disapplicazione della penalty protection. Al fine di garantire maggiormente il contribuente, la Circolare ha previsto diversi livelli di analisi e di valutazioni. In particolare, da un punto di vista procedurale, un eventuale contestazione da parte dei verificatori sull idoneità deve essere esplicitamente motivata nel processo verbale. Successivamente, l Ufficio delle Entrate provvede a valutare il giudizio dei verificatori. Se il contribuente non condivide la valutazione dell Ufficio deve essere interessata 14 n 3 - Marzo 2011

4 la Direzione Regionale delle Entrate o, per rettifiche superiori a 10 milioni di euro, la Direzione Centrale Accertamento. Gli organi periferici (Ufficio e Direzione Regionale competenti) sono tenuti a trasmettere all organo di vertice apposite relazioni illustrative con le proprie valutazioni in merito alle fattispecie oggetto di verifica. Questi diversi livelli di analisi e di valutazioni non sembrano però sufficienti a eliminare l incertezza legata alla valutazione discrezionale dei verificatori e degli Uffici dell Amministrazione finanziaria. Ciò, con molta probabilità, darà luogo ad un aumento del contenzioso incentrato, appunto, sulla valutazione dell idoneità sostanziale della documentazione. 4. I vantaggi e gli svantaggi per il contribuente nella predisposizione degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento 4.1. I vantaggi L introduzione nell ordinamento italiano del suddetto regime di oneri documentali, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati, rappresenta per il contribuente un opportunità e, sotto diversa luce, può presentare profili di criticità. L analisi per l individuazione, da parte dei soggetti rientranti nel citato articolo 110, comma 7, TUIR, del valore normale delle transazioni effettuate all interno del gruppo, ricopre un ruolo centrale nella predisposizione dei documenti. Sostenendo la convinzione che tale processo costituisca un opportunità per il contribuente, si possono chiarire diversi aspetti che emergono dall adempimento dell onere documentale, attraverso il quale le caratteristiche della transazione infragruppo vengono delineate. Con riferimento ai vantaggi derivanti dalla redazione della documentazione, si deve in primo luogo citare la penalty protection introdotta dal legislatore con la novella in esame, già esaminata nel corso del presente lavoro, riguardante l esonero dalle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione di cui all articolo 1 D.lgs. n. 471/1997. La predisposizione della documentazione, inoltre, comporta una serie di altri benefici indiretti fra i quali emerge la possibilità per il gruppo multinazionale di fare maggiore chiarezza e ottimizzare le politiche dei prezzi di trasferimento adottate, anche in relazione ad una possibile attività di accertamento da parte dell Agenzia delle Entrate. Ad esempio, si consideri il caso di un gruppo operante in settori diversificati. Potrebbe accadere che, se da una parte le politiche di mercato siano uguali per ciascun settore, dall altro lato i tax directors del gruppo attuino differenti transfer pricing policy in relazione ai diversi mercati. Questo, a sua volta, consente di poter governare e migliorare, sia sotto il profilo economico che quello strategico, tutti i flussi intercompany di beni e servizi. È necessario, inoltre, evidenziare che l adempimento dell onere documentale da parte del contribuente costituisce per lo stesso un occasione per svolgere un adeguata analisi funzionale delle transazioni intercompany, ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento che corrisponda a criteri di ragionevolezza. Una simile verifica consente alla società di mettere in luce eventuali problematiche economico-organizzative non ancora emerse, le quali, se non risolte, potrebbero avere un impatto fiscale rilevante ed esporre il contribuente ad accertamenti da parte dell Amministrazione finanziaria. Il gruppo può accrescere la conoscenza delle transazioni di transfer pricing attraverso l organizzazione interna ai fini dell aggiornamento annuale della documentazione e mediante le interrelazioni tra i vari dipartimenti all interno della società e, in particolare, tra quello fiscale e quelli operativi. La predisposizione dei documenti, ancora, può ridurre le barriere per quanto concerne la trasparenza e la comprensione delle informazioni nel rapporto tra il contribuente e le autorità fiscali. La documentazione, infatti, può essere utilizzata dall Amministrazione finanziaria per meglio valutare la posizione del contribuente Gli svantaggi Con riferimento, invece, agli svantaggi derivanti dalla redazione della documentazione di transfer pricing, è necessario citare, primo fra tutti, il fatto che il contribuente pone a disposizione delle autorità fiscali delle informazioni rilevanti circa i prezzi di trasferimento delle transazioni infragruppo. Questi stessi dati che vengono utilizzati al fine dell applicazione del regime premiante, possono essere impiegati dall Ufficio per un eventuale accertamento. Per tali ragioni, si ritiene che il contribuente nella predisposizione della documentazione debba effettuare le opportune considerazioni circa la propria politica di transfer pricing, identificando le aree di criticità e i rischi a cui la società è soggetta, al fine di adottare le opportune misure per il futuro. Altro svantaggio è rappresentato dagli elevati costi per l adempimento dell onere documentale in termini economici e dal rilevante dispendio in termini di tempo. La legislazione, infatti, richiede la presentazione di informazioni dettagliate, specifiche e aggiornate annualmente. Questo comporta da parte del contribuente un adeguata organizzazione e un corrispondente impiego di risorse. Un ulteriore elemento che gioca a sfavore del contribuente è rappresentato dal fatto che non è sempre agevole per lo stesso reperire le informazioni necessarie ad adempiere all onere richiesto e le difficoltà sono maggiori a seconda del numero di anni per i quali si predispone la documentazione, del soggetto tenuto alla compilazione della documentazione e della metodologia utilizzata per la verifica del valore normale. Come visto, il contribuente è tenuto a presentare la documentazione per tutti gli anni per i quali intende avvalersi della penalty protection. Ciò richiede un enorme impegno per recuperare le informazioni relative agli esercizi pregressi, soprattutto nelle società di grandi dimensioni dove vi è stato un elevato turnover di personale e continui cambiamenti della struttura e delle transazioni. 15 n 3 - Marzo 2011

5 Lo sforzo informativo, naturalmente, risulta superiore per i grandi gruppi multinazionali che hanno un notevole numero di transazioni da sottoporre annualmente ad esame e un aggiornamento continuo di cospicui dati relativi all analisi economica. 5. Considerazioni conclusive Alla luce dell esame suesposto, pertanto, si ritiene che, con riferimento agli esercizi precedenti al 2010, il contribuente debba compiere un adeguata analisi circa le opportunità derivanti dall adozione della documentazione, considerando allo stesso tempo i rischi a cui la società si espone consegnando all Amministrazione finanziaria una documentazione che non rispecchi realmente le transazioni infragruppo. Per quanto concerne, invece, gli esercizi successivi al 2010, è opportuno sottolineare che, nonostante la preparazione della documentazione non costituisca un obbligo, il non esercizio della facoltà concessa dal legislatore espone il contribuente ad un maggior rischio di subire un azione accertativa da parte dell Agenzia delle Entrate. Carlo Lorusso Avvocato PwC Tax & Legal Services (TLS), Milano Note: 1) Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n del 29 settembre 2010, in: ect/531de faa4c0af05cd3f91ea/provv versione+definitiva.pdf?MOD=AJPERES&a mp;cacheid=531de faa4c0af05cd3f91ea [ ] 2) Recante violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette. 3) Secondo quanto previsto dal comma 2 dell articolo 1 D.lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471, nell ipotesi in cui i prezzi di trasferimento praticati nelle operazioni fra società appartenenti al medesimo gruppo e residenti in diversi Stati, vengano rettificati dall Ufficio, e questa rettifica comporti una maggiore imposta o un minor credito, si applica una sanzione per infedele dichiarazione dal 100 al 200% della maggiore imposta accertata o della differenza del credito. 4) della Valle Eugenio; La documentazione sulla transfer pricing policy al debutto nell ordinamento interno, in: Corriere tributario n. 28/2010, pagina 2253; Committeri Gian Marco/Scifoni Gianfilippo; Forma, efficacia e idoneità dei documenti che giustificano i prezzi di trasferimento, in: Corriere tributario n. 3/2011, pagina ) Cfr. Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 154/E del 4 agosto ) Cfr. Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 154/E del 4 agosto 2000; Russo Pasquale; I soggetti attivi nei delitti dichiarativi tributari, in: Il Fisco n. 32/2003, pagina 5072; Antico Gianfranco/ Giudice Cesare; Applicazione del principio di specialità nelle sanzioni amministrative e penali, in: Il Fisco n. 13/2009, pagina 2029; Cartoni Bernardo; I reati tributari: definizioni e delitti in materia di dichiarazione, in: Il Fisco n. 45/2003, pagina ) In particolare, la Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 58/E del 15 dicembre 2010 precisa che, pur in presenza di una documentazione idonea, il regime premiale non opera qualora il contribuente non abbia provveduto alla comunicazione preventiva. 8) In data 27 giugno 2006, il Consiglio dell UE ha approvato l adozione di un Codice di Condotta comune relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate dell UE. Il Codice è stato elaborato all interno dell EU Joint Transfer Pricing Forum, organismo di esperti provenienti da Paesi diversi dell UE che, nell ambito delle Linee guida OCSE sul transfer pricing, ha il compito di proporre soluzioni operative, non-legislative, relative alle problematiche pratiche poste dall applicazione della politica dei prezzi di trasferimento nell UE. Il Codice disciplina quale dovrebbe essere il contenuto standard della documentazione e le modalità di applicazione e obblighi generali cui dovrebbero attenersi le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali nell approccio alla formalizzazione documentale. 9) Le Guidelines dell OCSE hanno dedicato tutto il capitolo V agli obblighi documentali in materia di transfer pricing. 10) In particolare, il Provvedimento individua quale contenuto del Masterfile: la descrizione generale del gruppo multinazionale; la struttura del gruppo; le strategie generali perseguite dal gruppo; i flussi delle operazioni; le operazioni infragruppo; le funzioni svolte, i beni strumentali impiegati e i rischi assunti; i beni immateriali; la politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo e i rapporti con le amministrazioni fiscali concernenti APA. Con riferimento, invece, alla Documentazione nazionale è necessario indicare: la descrizione della società; i settori in cui opera; la struttura operativa della società; le strategie generali perseguite dall impresa; una descrizione delle operazioni infragruppo, le quali includono l analisi di comparabilità, l analisi funzionale e l analisi dei metodi adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento nelle transazioni infragruppo e, infine, gli Accordi per la ripartizione dei costi. 11) Per società holding si intende una società residente nel territorio dello Stato che non è controllata da un soggetto avente personalità giuridica ed esercente attività commerciale e che controlla una o più società non residenti. 12) Per sub-holding si intende una società residente che è controllata da un soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale e a sua volta controlla altre società non residenti. 13) Per società controllata si intende una società residente controllata da un soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale e che a sua volta non controlla società non residenti. 14) Al riguardo, è prevista un eccezione per le piccole e medie imprese, le quali possono non aggiornare i dati nei due periodi di imposta successivi a quello a cui si riferisce la documentazione, qualora l analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite su fonti pubblicamente disponibili e purché non vi siano delle variazioni significative. Sono qualificate come piccole e medie imprese le società che realizzano un volume d affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro. La ratio di tale previsione è quella di evitare che le imprese di minori dimensioni siano eccessivamente gravate da oneri di compliance. 15) Al riguardo, anche il punto 8.3 del Provvedimento aveva precedentemente precisato che la documentazione non è idonea qualora, pur nel rispetto della struttura formale prevista, questa non presenti contenuti informativi completi e conformi ovvero qualora le informazioni fornite nella documentazione non corrispondano in tutto o in parte al vero. 16) Cfr. paragrafo n. 4 della Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 58/E del 15 dicembre ) Cfr. paragrafo n. 10 della Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 58/E del 15 dicembre ) Sul punto, in dottrina, si veda Valente Paolo; Circ. 58/E del 15 dicembre 2010 Transfer pricing: Primi chiarimenti in materia di oneri documentali in Italia, in: Il Fisco n. 2/2011, pagina 229.

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