SOMMARIO pag. Titolo I COSTITUZIONE, PRINCIPI E NORME GENERALI 4 Art. 1 - Costituzione 4 Art. 2 - Finalità e compiti 4 Art. 3 - Durata e decadenza
|
|
- Ambra Conti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO
2 SOMMARIO pag. Titolo I COSTITUZIONE, PRINCIPI E NORME GENERALI 4 Art. 1 - Costituzione 4 Art. 2 - Finalità e compiti 4 Art. 3 - Durata e decadenza delle cariche 6 Art. 4 - Convocazione degli organi 6 Art. 5 - Azione sindacale 6 Art. 6 - Organizzazioni e rapporti con la Confederazione 6 Art. 7 - Nuove Organizzazioni 7 Art. 8 - Recesso delle Organizzazioni 8 Titolo II ORGANIZZAZIONE CENTRALE 8 Art. 9 - Organi nazionali 8 Art Il Congresso nazionale 8 Art Il Consiglio nazionale 9 Art Il Segretario generale nazionale 10 Art La Segreteria generale 11 Art. 14 Il Segretario nazionale di comparto e di categoria 11 Art. 15 Il Coordinatore nazionale per gli stati esteri 12 Art Il Collegio dei sindaci 12 Art Il Collegio dei probiviri 13 Art Il Bilancio nazionale 13 Titolo III ORGANIZZAZIONE PERIFERICA 13 Capo 1 Struttura regionale 13 Art Organi regionali 13 Art Il Congresso regionale 14 Art Il Consiglio regionale 14 Art Il Segretario regionale 15 Art. 22-bis Informazione e stampa 15 Art La Segreteria regionale 15 Art. 24 Il Coordinatore regionale di comparto e di categoria 15 Art Il Collegio dei sindaci 16 Art Il Collegio dei probiviri 16 Capo2 Struttura provinciale 16 Art Organi provinciali 16 Art Il Congresso provinciale 17 Art Il Consiglio provinciale 17 2
3 Art Il Segretario provinciale 17 Art La Segreteria provinciale 18 Art Il Coordinatore provinciale di comparto e di categoria 18 Art Il Collegio dei sindaci 18 Art Il Collegio dei probiviri 19 Titolo IV NORME AMMINISTRATIVE 19 Art Entrate 19 Titolo V INCOMPATIBILITÀ 20 Art Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI 20 Art Modifiche statutarie 20 Art Norme finali 21 Titolo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE 21 Art
4 Titolo I COSTITUZIONE, PRINCIPI E NORME GENERALI Art. 1 Costituzione È costituita, con sede legale in Roma, la C.E.S.A.L.P. Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati. La Segreteria Generale può deliberare l istituzione di sedi secondarie. La C.E.S.A.L.P. può avere una propria sede operativa nella città di residenza del suo Segretario Generale. La C.E.S.A.L.P. svolge la sua attività sindacale su tutto il territorio nazionale. La C.E.S.A.L.P. è un ente di tipo associativo, non ha fini di lucro, non è di tipo commerciale e pertanto: - non può distribuire utili e avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale durante la propria vita, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò non sia imposto dalla legge; - non può distribuire o cedere ad entità estranee alla confederazione il contributo associativo; In caso di scioglimento o di cessazione per qualunque causa, la C.E.S.A.L.P. ha l obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità. Essa è costituita da Organizzazioni sindacali dei lavoratori, subordinati o no, degli invalidi civili e del lavoro, dei disoccupati e inoccupati, dei precari, dei pensionati, nonché da Associazioni e da Cooperative di cittadini italiani, europei ed extraeuropei e degli utenti consumatori. Tutti sono unitariamente coordinati e rappresentati nella Confederazione, a livello centrale e territoriale. Tutte le Organizzazioni e le associazioni comunque facenti parte della confederazione, saranno per brevità denominate di seguito Organizzazioni partecipanti, nel testo del presente Statuto. Tutti gli iscritti alle Organizzazioni partecipanti, sono automaticamente iscritti alla C.E.S.A.L.P. e sono obbligati all osservanza del presente Statuto. La qualifica di associato si acquisisce al momento del versamento della quota sindacale all organizzazione di settore di competenza o al momento di consegna della delega conferita ai datori di lavoro. Art. 2 Finalità e compiti La C.E.S.A.L.P. è un associazione sindacale indipendente e svincolata da qualsiasi forma di condizionamento da parte del potere politico, imprenditoriale, finanziario o sociale ed è fondata sull integrale ottemperanza dei principi di libertà, democrazia e solidarietà, 4
5 La Confederazione, richiamandosi ai principi della Costituzione repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni ed il pluralismo politico e sociale. Fondamento della vita democratica della C.E.S.A.L.P. sono la libera elezione delle cariche confederali, la dialettica interna, il confronto con le forze organizzate della società civile. Essa ha le seguenti finalità: - contribuire alla realizzazione di una società più giusta, libera e pluralistica, per la più alta affermazione della personalità e dignità umana dei cittadini. - tutelare gli interessi morali, giuridici, economici e professionali dei lavoratori ed assisterli nella applicazione delle norme dettate dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, dalla legge, e dai regolamenti, durante e dopo il rapporto di lavoro. - assistere i propri iscritti nelle problematiche previdenziali e fiscali, anche tramite la costituzione di un proprio caf e patronato, nei confronti dei propri datori di lavoro e degli enti pubblici e privati in genere. - promuovere l istituzione di corsi di formazione professionale, la costituzione di un patronato di riferimento e di associazioni culturali e sindacali per settore di appartenenza. - svolgere ed attuare ogni altro eventuale compito assegnato dai propri organi deliberanti, a sostegno delle problematiche inerenti a categorie similari, anche in settori diversi. Essa opera nelle forme più opportune, producendo le azioni necessarie per assicurare alle categorie di appartenenza un trattamento normativo ed economico conforme alle legittime esigenze dei lavoratori, in rapporto alla natura ed alla importanza delle funzioni e delle mansioni svolte. -La promozione della definizione delle vertenze innanzi ai competenti organi, per come previsto nel regolamento; -Partecipare alle trattative, alla stesura ed alla sottoscrizione di contratti collettivi, consultazioni, concertazioni, patti di sviluppo e di altri intese di carattere generale, comunque denominati, con i Governi Centrali, Regionali e Locali e con le associazioni di datori di lavoro; E compito della C.E.S.A.L.P. proporre lo studio e la trattazione dei problemi di interesse collettivo, assumendo altresì ogni idonea iniziativa per sviluppare la formazione dei quadri sindacali responsabili. La C.E.S.A.L.P. interviene anche, in termini propositivi ed operativi, per la trattazione dei problemi riguardanti le singole categorie di lavoratori rappresentate. La C.E.S.A.L.P. realizza le proprie finalità anche attraverso la costituzione di specifiche strutture organizzative - Enti, anche di carattere bilaterale, Associazioni, Uffici, Società di servizi, operanti nei seguenti settori: pesca, agricoltura e zootecnica, commercio, industria e terziario. Essa promuove la formazione professionale dei lavoratori di tutti i settori di riferimento in cui si trova ad operare. La C.E.S.A.L.P. può aderire ad Organizzazioni che, nel rispetto dei principi della libertà, dell autonomia e della democrazia, operano a livello comunitario, europeo ed extraeuropeo. Tutte le cariche sindacali sono elettive. 5
6 Art. 3 Durata e decadenza delle cariche Le cariche confederali negli organi deliberanti ed in quelli di controllo della C.E.S.A.L.P. durano quattro anni. Le cariche confederali negli organi deliberanti, esecutivi e di controllo possono essere revocate da parte degli stessi organi che hanno proceduto alla loro elezione. Art. 4 Convocazione degli organi Le modalità e i tempi della convocazione degli organi confederali sono disciplinati dal regolamento di attuazione dello Statuto. In ogni caso alla convocazione del Congresso ordinario nazionale, regionale e provinciale provvedono rispettivamente il Consiglio nazionale, il Consiglio regionale ed il Consiglio provinciale. La convocazione dei Congressi straordinari sia nazionale che regionali ovvero provinciali è disposta con delibera approvata dai due terzi dei componenti dei rispettivi Consigli. Art. 5 Azione sindacale. Gli organi statutari delle Organizzazioni partecipanti hanno potere deliberante su tutte le questioni che attengono agli aspetti della categoria che rappresentano. In caso di conflitto tra le Organizzazioni partecipanti, interviene la Confederazione che, in assenza di accordo, adotta ogni opportuna determinazione. Il Segretario Generale o un suo delegato può partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi deliberanti delle Organizzazioni partecipanti. Le deliberazioni degli organi statutari della Confederazione sono impegnative per tutte le Organizzazioni partecipanti. Le azioni sindacali di agitazione e di sciopero sono proclamate dalle singole Organizzazioni partecipanti per problemi di loro competenza e sono comunicate alla Confederazione che potrà deliberare iniziative di sostegno. Le azioni sindacali per tutte le vertenze di carattere generale sono proclamate dalla Confederazione e sono impegnative per tutte le Organizzazioni partecipanti. Le iniziative negoziali e la politica sindacale delle Organizzazioni partecipanti devono essere coerenti con la politica sindacale della Confederazione, la quale ne garantisce l unitarietà. Art. 6 Organizzazioni e rapporti con la Confederazione. Le Organizzazioni partecipanti hanno autonomia politica, organizzativa, amministrativa, nel rispetto dei principi di politica generale della C.E.S.A.L.P. e concorrono alla organizzazione della vita unitaria della Confederazione. 6
7 La C.E.S.A.L.P. mantiene rapporti solamente con le Organizzazioni partecipanti che sono titolari dei rapporti con i settori e gli iscritti, garantendo la puntuale informazione sull azione politico-sindacale della Confederazione. Le Organizzazioni partecipanti devono versare annualmente alla Confederazione le quote di compartecipazione, in rapporto al numero dei propri iscritti, documentando la consistenza dei medesimi e la loro articolazione territoriale. A seguito dell accettazione, ogni nuova Organizzazione entra a far parte della Confederazione ed è tenuta ad inserire la sigla C.E.S.A.L.P. nel proprio Statuto, nel logo, nell organo di stampa, nei comunicati stampa, nelle sottoscrizioni dei contratti e in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna. Le norme statutarie delle Organizzazioni partecipanti non possono essere in contrasto con quelle della Confederazione. Il Consiglio nazionale, su proposta della Segreteria generale, può adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Organizzazioni partecipanti che si rendono responsabili di violazioni dello Statuto confederale e dei suoi principi, oltre che del regolamento di attuazione. In occasione dei Congressi e delle riunioni degli Organi deliberanti nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni partecipanti deve essere invitata, rispettivamente la Segreteria Generale, la Segreteria regionale e la Segreteria provinciale della Confederazione che può intervenire anche con un suo rappresentante. Art. 7 Nuove Organizzazioni. La C.E.S.A.L.P. può promuovere l istituzione di nuove Organizzazioni nominando, in attesa che si proceda a elezione delle cariche statutarie, un Coordinatore nazionale. La C.E.S.A.L.P. favorisce la crescita delle Organizzazioni partecipanti già esistenti anche promuovendo la partecipazione e l unificazione di altre Organizzazioni partecipanti omogenee. La partecipazione alla C.E.S.A.L.P. di altre Organizzazioni avviene mediante formale domanda sia che la stessa abbia estensione nazionale o solo regionale o solo provinciale. Sulla richiesta delibera la Segreteria generale che porterà la decisione alla ratifica del Consiglio Nazionale. Qualora la nuova Organizzazione richiedente organizzi una categoria già rappresentata nella C.E.S.A.L.P., nel rispetto del principio dell unicità di rappresentanza di una sola categoria nella Confederazione, la Segreteria Generale insedia un organismo di coordinamento composto da uno o più rappresentanti per ciascuna Organizzazione interessata e presieduto dal Segretario Generale, con il compito di predisporre un patto federativo che consenta: 1) l unificazione dell Organizzazione non rappresentativa in quella già rappresentativa; 2) nel caso in cui le due Organizzazioni siano entrambe rappresentative, l indizione di un Congresso di unificazione da celebrare, di norma, entro sei mesi. Durante tale periodo la categoria sarà rappresentata da un organismo di coordinamento composto dalle Organizzazioni in fase di unificazione e presieduto dalla Confederazione. 7
8 Art. 8 Recesso delle Organizzazioni L eventuale recesso di una Organizzazione partecipante deve essere deliberato da un Congresso ordinario o straordinario convocato dalla Organizzazione stessa Al Congresso dovrà essere invitata la Segreteria Generale della Confederazione che ha diritto di intervento. Titolo II ORGANIZZAZIONE CENTRALE Art. 9 Organi nazionali. Sono Organi nazionali della Confederazione: 1. il Congresso nazionale; 2. il Consiglio nazionale; 3. il Segretario nazionale generale; 4. la Segreteria nazionale generale; 5. il Segretario nazionale di comparto e di categoria; 6. il Coordinatore nazionale per gli stati esteri; 7. il Collegio dei sindaci; 8. il Collegio dei probiviri; Art. 10 Il Congresso Nazionale. Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante della C.E.S.A.L.P. che determina l indirizzo generale della Confederazione. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli organi confederali e per tutte le Organizzazioni partecipanti. Il Congresso nazionale è costituito dai delegati delle Organizzazioni partecipanti, eletti nel numero e nei modi stabiliti dal regolamento congressuale. Il Congresso nazionale ha il compito di: a) analizzare la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale e politico nazionale ed europeo; b) deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica; c) deliberare le linee strategiche e verificare l operato della Confederazione; d) fissare le direttive generali per l ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie; e) formulare le risoluzioni organiche della Confederazione in relazione alle proposte contrattuali di ciascuna Organizzazione partecipante; f) eleggere il Consiglio nazionale, il Segretario nazionale, ed i Collegi nazionali dei Sindaci e dei Probiviri; 8
9 g) approvare, con delibera assunta a maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati, ogni eventuale modifica allo Statuto confederale. Dovranno essere approvate in appositi Congressi straordinari, con i tre quarti dei voti rappresentati, le delibere che riguardino: - la eventuale fusione con altre Confederazioni autonome; - lo scioglimento della Confederazione Art. 11 Il Consiglio Nazionale. Il Consiglio nazionale è l organo deliberante della Confederazione tra un congresso e l altro, nell ambito delle decisioni congressuali. Esso è composto da un minimo di 9 membri ad un massimo di 35 membri eletti dal Congresso tra i delegati rappresentanti delle Organizzazioni partecipanti, secondo le norme dettate dal regolamento congressuale. Per assicurare il contributo all attività del Consiglio nazionale di quelle Organizzazioni partecipanti che non raggiungono il quorum stabilito dal regolamento congressuale, il numero dei consiglieri eletti dal Congresso viene integrato con un numero di membri di tante unità quante sono le Organizzazioni partecipanti, che abbiano una consistenza numerica di almeno 500 iscritti, su designazione delle stesse. - partecipano, altresì, ai lavori, con solo diritto di parola, i rappresentanti designati dalla C.E.S.A.L.P. in organismi nazionali, europei ed extraeuropei, nonché i Presidenti degli Enti e Società di emanazione confederale. I pensionati iscritti alle Organizzazioni partecipanti esprimeranno complessivamente negli organi statutari della Confederazione la propria rappresentatività che, comunque, non può essere superiore al 20% dei seggi a disposizione previsti dallo Statuto e dai regolamenti. Il Consiglio nazionale elegge: - il Segretario generale nazionale e con successiva votazione: - la Segreteria generale fino ad un massimo di 5 membri. Il Consiglio nazionale: a) delibera le linee politico-sindacali della C.E.S.A.L.P.; b) coordina le istanze delle Organizzazioni partecipanti in materia di politica generale e rivendicativa; c) procede ai necessari ed eventuali accorpamenti fra categorie di lavoratori affini per la costituzione di una struttura meglio definita della Confederazione; d) approva il regolamento di attuazione dello Statuto, il regolamento amministrativo ed il regolamento congressuale predisposto dalla Segreteria generale; e) delibera l adesione della Confederazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali; f) delibera sul bilancio preventivo predisposto dalla Segreteria generale ed approva il bilancio consuntivo; g) fissa l entità della quota sindacale a carico delle Organizzazioni partecipanti. 9
10 Il Consiglio nazionale è convocato ogni qualvolta se ne presenti la necessità, ed in ogni caso almeno una volta l anno, con un preavviso di almeno venti giorni. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in prima convocazione, almeno 1/5 dei componenti in seconda convocazione. Art. 12 Il Segretario generale nazionale. Il Segretario generale: a) ha la rappresentanza legale della Confederazione e la rappresenta in giudizio; b) può nominare commissari per i vari Stati esteri; c) nomina il coordinatore nazionale di comparto e di categoria; d) firma gli accordi o contratti di categoria; e) propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti; f) assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelativi, disciplinari, di cui all art. 3 del presente statuto; g) provvede al commissariamento dei Segretari Nazionali dei Sindacati di Settore e degli Enti promossi dalla C.E.S.A.L.P., segnalando, nella prima riunione utile, alla Segreteria Nazionale, l eventuale provvedimento per l elezione democratica del dirigente; h) nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Federazione è chiamata a designare i propri rappresentanti; i) provvede elle assunzioni del personale dipendente; j) cura i rapporti con le banche, accende C/C ed assume qualsiasi altra iniziativa mobiliare ed immobiliare, nell interesse della Federazione; k) assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa federale; l) partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro; m) assicura la gestione unitaria della Federazione; n) promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi della Federazione stessa, ed assume i poteri decisionali consequenziali; o) nomina il Vice Segretario Generale Nazionale, il Tesoriere ed assegna ai dirigenti nazionali deleghe specifiche nei vari settori operativi. p) ha la responsabilità dei rapporti istituzionali e politici con il Governo, il Parlamento, i partiti, le forze sindacali e sociali nazionali, europee ed extraeuropee; q) ha competenze gestionali ed amministrative; r) assume la responsabilità dell informazione e della stampa; s) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, avvalendosi della Segreteria generale, delle aree funzionali e degli uffici operativi di cui nomina i responsabili; 10
11 t) convoca e presiede il Consiglio nazionale, la Segreteria generale, le aree funzionali e gli uffici operativi; u) cura i rapporti con le Segreterie regionali e provinciali della Confederazione; v) convoca, d intesa con la Segreteria generale, la Conferenza nazionale organizzativa dei Segretari regionali e provinciali della Confederazione che ha un ruolo consultivo; w) interviene, in caso di necessità, d intesa con la Segreteria generale, nelle eventuali controversie insorte, a tutti i livelli, tra la Confederazione e le Organizzazioni partecipanti ed in quelle tra le Organizzazioni partecipanti. Al fine di tutelare l immagine della Confederazione può adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti, fatta salva la ratifica degli organi competenti Art. 13 La Segreteria generale nazionale. La Segreteria Generale è organo esecutivo centrale ed attua con collegiale responsabilità le decisioni assunte dal Congresso ed i deliberati del Consiglio nazionale. Essa è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Il Segretario generale nomina fra i membri di Segreteria uno o più vice Segretari generali, di cui uno con funzione vicaria, e il Segretario tesoriere. La Segreteria generale designa e revoca i propri rappresentanti in organismi nazionali, europei ed extraeuropei, nonché negli Enti o Società di emanazione confederale. La Segreteria generale delibera, se necessario e con procedura immediata, sul corretto funzionamento della Confederazione, sulla tutela degli interessi generali degli associati e nelle situazioni d urgenza. Tali delibere sono portate a ratifica nella prima riunione del Consiglio nazionale. La Segreteria generale definisce, su proposta del Segretario generale, le aree funzionali e gli uffici operativi dell organizzazione centrale. I quorum costitutivi sono analoghi a quelli del consiglio nazionale. Art. 14 Il Segretario nazionale di comparto e di categoria Il Segretario nazionale di comparto e di categoria è nominato dal Segretario generale nazionale e dura in carica quattro anni. È in facoltà del Segretario generale nazionale procedere alla nomina di più Segretari nazionali di comparto e di categoria che, in ogni caso, durano in carica tre anni. Il Segretario nazionale di comparto e di categoria coordina l azione organizzativa e sindacale delle singole Associazioni, Federazioni, Sindacati, Organizzazioni e/o strutture nazionali ovvero di organismi similari, siano essi di categoria o di comparto, aderenti alla C.E.S.A.L.P. A tale scopo i Segretari di comparto e di categoria sollecitano il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture, siano esse verticali ovvero orizzontali, favorendo il loro incon- 11
12 tro, anche mediante riunioni settoriali o comunque intercategoriali al fine di armonizzare e rendere omogenea l attività confederale. Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali e, particolarmente, al Segretario nazionale generale al quale sono in ogni caso riservati i più ampi poteri ispettivi e consultivi, se del caso, anche mediante propri ispettori a ciò appositamente delegati. È fatta salva, in ogni caso, una maggiore e più puntuale disciplina eventualmente prevista con regolamento. Art. 15 Il Coordinatore nazionale per gli stati esteri Il Coordinatore nazionale per gli stati esteri è nominato dal Segretario generale nazionale e dura in carica quattro anni. È in facoltà del Segretario generale nazionale procedere alla nomina di più Coordinatori nazionali per gli stati esteri che, in ogni caso, durano in carica tre anni. Il Coordinatore nazionale per gli stati esteri coordina l azione organizzativa e sindacale delle singole Associazioni, Federazioni, Sindacati, Organizzazioni e/o organismi similari, siano essi di categoria o di comparto, costituiti ovvero operanti all estero, sia presso Stati Comunitari, sia presso Stati Extra-comunitari, e aderenti alla C.E.S.A.L.P. A tale scopo i Coordinatori nazionali per gli stati esteri sollecitano il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture, siano esse verticali ovvero orizzontali, favorendo il loro incontro, anche mediante riunioni settoriali o comunque intercategoriali al fine di armonizzare e rendere omogenea l attività confederale. Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali e, particolarmente, al Segretario nazionale generale al quale sono in ogni caso riservati i più ampi poteri ispettivi e consultivi, se del caso, anche mediante propri ispettori a ciò appositamente delegati. È fatta salva, in ogni caso, una maggiore e più puntuale disciplina eventualmente prevista con regolamento. Art. 16 Il Collegio dei sindaci. Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, e si riunisce almeno una volta l anno. Nella prima riunione viene eletto, tra i membri effettivi, il Presidente. Il Collegio esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il rendiconto economico-finanziario della Confederazione e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio nazionale. 12
13 Art. 17 Il Collegio dei probiviri Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente. Sono di competenza del Collegio dei probiviri: a) in sede di appello, tutte le controversie nelle quali si sia pronunciato il Collegio regionale o provinciale dei probiviri; b) in sede di prima ed unica istanza, i casi degli associati che ricoprono cariche sindacali della Confederazione e che vengono meno ai propri doveri verso la stessa. Il Collegio dei probiviri può adottare i seguenti provvedimenti: a) la deplorazione con conseguente ammonizione; b) la sospensione dalle cariche confederali fino a 12 mesi; c) la decadenza dalle cariche confederali. Tutti i provvedimenti sono trasmessi, per conoscenza, alla Organizzazione di appartenenza. Art. 18 Il Bilancio nazionale L esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Segreteria generale predispone e presenta al Consiglio nazionale il bilancio preventivo per l anno successivo. Entro il 31 maggio la Segreteria generale predispone e presenta al Consiglio nazionale il bilancio consuntivo dell anno precedente corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci. Le Organizzazioni partecipanti, le strutture regionali e provinciali confederali, gli Enti e Società della C.E.S.A.L.P. in persona di coloro che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili in proprio di tutte le obbligazioni poste in essere, a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione di ogni possibilità di esserne sollevati per qualsiasi motivo ed in particolare per il vincolo di appartenenza confederale, centrale o territoriale, escludendosi quindi ogni e qualsiasi responsabilità a carico degli organi centrali della Confederazione. Titolo III ORGANIZZAZIONE PERIFERICA Capo 1 Struttura regionale. Art. 19 Organi regionali La struttura regionale confederale si articola nei seguenti organi: 1. il Congresso regionale; 2. il Consiglio regionale; 13
14 3. il Segretario regionale; 4. la Segreteria regionale; 5. Coordinatore regionale di comparto e di categoria; 6. il Collegio dei sindaci; 7. il Collegio dei probiviri Art. 20 Il Congresso regionale. Il Congresso regionale è l organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Confederazione nel territorio regionale in coerenza con quella nazionale. Il Congresso regionale è costituito dai delegati delle Organizzazioni partecipanti, eletti nel numero previsto dalle norme regolamentari. Il Congresso regionale ha il compito di: a) esaminare e sviluppare l azione della Confederazione in campo regionale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico dello stesso territorio; b) deliberare l indirizzo di politica confederale per l area regionale, formulandone le risoluzioni organiche; c) fissare le direttive generali per l utilizzazione delle risorse finanziarie al fine della elaborazione del bilancio preventivo; d) eleggere il Consiglio regionale, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei probiviri. Art. 21 Il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale è composto da: a) i Segretari regionali delle Organizzazioni partecipanti Sindacali; b) un numero di membri, stabilito dal Regolamento congressuale, non inferiore a 9 e non superiore a 21, rapportato alla consistenza numerica delle Organizzazioni partecipanti territoriali e della C.E.S.A.L.P. a livello regionale. Il Consiglio regionale elegge: - il Segretario regionale; - la Segreteria regionale. Il Consiglio regionale: - coordina le istanze delle Organizzazioni partecipanti territoriali, in attuazione delle delibere degli organi nazionali confederali; - attua il collegamento con gli organi nazionali confederali e svolge compiti di coordinamento interprovinciale; - definisce le azioni di politica sindacale con l Ente Regione e con le controparti pubbliche e private di livello regionale; - designa e revoca i rappresentanti della Confederazione negli organismi istituzionali a livello regionale; 14
15 - delibera sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla segreteria regionale. Il Consiglio regionale è convocato di norma due volte l anno dal Segretario regionale. Art. 22 Il Segretario regionale. Il Segretario regionale è eletto dal Consiglio Regionale. Il Segretario Regionale: a) ha la rappresentanza legale della Confederazione nella regione; b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari regionali nel rispetto di quella nazionale, avvalendosi della Segreteria regionale; c) convoca e presiede il Consiglio regionale e la Segreteria regionale, fissandone l o.d.g.; d) convoca periodicamente, d intesa con la Segreteria regionale, la conferenza organizzativa dei Segretari provinciali che ha un ruolo consultivo. Art. 22 bis Informazione e stampa Al fine di favorire la circolazione dell informazione sulle iniziative e le scelte dell Associazione, la Confederazione può dotarsi, oltre che di un ufficio stampa, di un agenzia stampa e/o editare pubblicazioni periodiche. Art. 23 La Segreteria regionale. La Segreteria regionale è organo esecutivo nel rispetto degli indirizzi generali degli organi nazionali e delle decisioni del Congresso regionale e del Consiglio regionale e predispone il bilancio. La Segreteria regionale è costituita da un numero minimo di cinque e massimo di nove membri, tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti nella regione e del numero delle Organizzazioni partecipanti operanti nel territorio regionale. Il numero dei suoi componenti non può essere comunque superiore alla metà dei componenti del Consiglio Regionale. Essa è presieduta dal Segretario regionale. Il Segretario regionale nomina, tra i membri della Segreteria, un Vice Segretario con funzioni vicarie ed un Segretario amministrativo. Art. 24 Il Coordinatore regionale di comparto e di categoria Il Segretario regionale di comparto e di categoria è nominato dal Segretario regionale e dura in carica quattro anni. È in facoltà del Segretario regionale procedere alla nomina di più Segretari regionali di comparto e di categoria che, in ogni caso, durano in carica quattro anni. 15
16 Il Segretario regionale di comparto e di categoria coordina l azione organizzativa e sindacale delle singole Associazioni, Federazioni, Sindacati, Organizzazioni e/o strutture regionali ovvero di organismi similari, siano essi di categoria o di comparto, aderenti alla C.E.S.A.L.P. A tale scopo i Segretari regionali di comparto e di categoria sollecitano il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture, siano esse verticali ovvero orizzontali, favorendo il loro incontro, anche mediante riunioni settoriali o comunque intercategoriali al fine di armonizzare e rendere omogenea l attività confederale. Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali e, particolarmente, al Segretario regionale al quale sono in ogni caso riservati i più ampi poteri ispettivi e consultivi, se del caso, anche mediante propri ispettori a ciò appositamente delegati. È fatta salva, in ogni caso, una maggiore e più puntuale disciplina eventualmente prevista con regolamento. Art. 25 Il Collegio dei sindaci. Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti: Esso svolge, nell ambito di propria competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei sindaci. Art. 26 Il Collegio dei probiviri. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti: Esso svolge, nell ambito di propria competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei probiviri. Capo2 Struttura provinciale. Art. 27 Organi provinciali La struttura provinciale si articola nei seguenti organi: 1. il Congresso provinciale; 2. il Consiglio provinciale; 3. il Segretario provinciale; 4. la Segreteria provinciale; 5. il Coordinatore provinciale di comparto e di categoria; 6. il Collegio dei sindaci; 7. il Collegio dei probiviri 16
17 Art. 28 Il Congresso provinciale. Il Congresso provinciale è l organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Confederazione in coerenza con quella nazionale e regionale. Il Congresso provinciale è costituito dai delegati eletti dalle singole Organizzazioni partecipanti provinciali, nel numero previsto dalle norme regolamentari. Esso ha il compito di: a) esaminare e sviluppare l azione della Confederazione in campo provinciale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico del territorio; b) eleggere il Consiglio provinciale, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei probiviri. Art. 29 Il Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale è composto da: a) i Segretari provinciali delle Organizzazioni partecipanti; b) un numero di membri, stabilito dal Regolamento congressuale, non inferiore a 11 e non superiore a 21, rapportato alla consistenza numerica delle Organizzazioni partecipanti sul territorio provinciale e della C.E.S.A.L.P. a livello provinciale. Il Consiglio provinciale elegge: - il Segretario provinciale; - la Segreteria provinciale. Il Consiglio provinciale: - coordina le istanze delle Organizzazioni provinciali partecipanti in attuazione delle delibere degli organi centrali e regionali; - attua il collegamento con gli organi nazionali e regionali della Confederazione; - attende alle contrattazioni decentrate; - designa e revoca i propri rappresentanti negli organismi istituzionali a livello provinciale; - delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo annuali predisposti dalla Segreteria provinciale. Art. 30 Il Segretario provinciale. Il Segretario provinciale: a) ha la rappresentanza legale della Confederazione in provincia; b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari provinciali nel rispetto di quella nazionale e regionale, avvalendosi della Segreteria provinciale; c) organizza e coordina l azione e l attività zonale e comunale; d) convoca e presiede il Consiglio provinciale e la Segreteria provinciale fissandone l o.d.g. 17
18 Art. 31 La Segreteria provinciale. La Segreteria provinciale è organo esecutivo nel rispetto delle decisioni assunte dal Congresso provinciale e dal Consiglio provinciale. La Segreteria provinciale è costituita da un numero minimo di tre e massimo di sette membri, tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti nella provincia e del numero delle Organizzazioni partecipanti operanti nel territorio provinciale. Il numero dei suoi componenti non può essere comunque superiore alla metà dei componenti del Consiglio provinciale. Essa è presieduta dal Segretario provinciale. Il Segretario provinciale nomina, tra i membri della Segreteria, un Vice Segretario con funzioni vicarie ed un Segretario amministrativo. Art. 32 Il Coordinatore provinciale di comparto e di categoria Il Coordinatore provinciale di comparto e di categoria è nominato dal Segretario provinciale e dura in carica quattro anni. È in facoltà del Segretario provinciale procedere alla nomina di più Segretari provinciali di comparto e di categoria che, in ogni caso, durano in carica quattro anni. Il Segretario provinciale di comparto e di categoria coordina l azione organizzativa e sindacale delle singole Associazioni, Federazioni, Sindacati, Organizzazioni e/o strutture provinciali ovvero di organismi similari, siano essi di categoria o di comparto, aderenti alla C.E.S.A.L.P. A tale scopo i Segretari provinciali di comparto e di categoria sollecitano il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture, siano esse verticali ovvero orizzontali, favorendo il loro incontro, anche mediante riunioni settoriali o comunque intercategoriali al fine di armonizzare e rendere omogenea l attività confederale. Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali e, particolarmente, al Segretario regionale al quale sono in ogni caso riservati i più ampi poteri ispettivi e consultivi, se del caso, anche mediante propri ispettori a ciò appositamente delegati. È fatta salva, in ogni caso, una maggiore e più puntuale disciplina eventualmente prevista con regolamento. Art. 33 Il Collegio dei sindaci. Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi me due supplenti: Il Collegio dei sindaci svolge, nell ambito di sua competenza, compiti analoghi a quelli e- sercitati dal Collegio nazionale dei sindaci. 18
19 Art. 34 Il Collegio dei probiviri. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi me due supplenti: Il Collegio dei probiviri svolge, nell ambito di sua competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei probiviri. Titolo IV NORME AMMINISTRATIVE Art. 35 Le entrate della Confederazione sono costituite: - dai contributi associativi, ordinari e straordinari, versati dalle Organizzazioni partecipanti, nella misura, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. - da eventuali contribuzioni volontarie da parte dei lavoratori e/o rivenienti dalle organizzazioni aderenti alla Confederazione a qualsiasi titolo; - dagli interessi attivi; - entrate per cessioni di pubblicazioni, anche nei confronti di terzi, oltre che degli associati, riguardanti contratti collettivi di lavoro, nonché corrispettivi per l assistenza prestata prevalentemente ai soci in materia di applicazione dei contratti stessi e di legislazione sul lavoro; - entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi; - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali conformi ai fini istituzionali. - da ogni altra eventuale fonte, nel rispetto del titolo 1 del presente Statuto. La riscossione della contribuzione sindacale avviene a livello nazionale e viene curata e gestita direttamente dalla Segreteria Generale. Tutte le entrate della Federazione dovranno pervenire tramite la Sede Centrale su Conti Correnti bancari e postali appositamente Istituiti dal Segretario Nazionale Generale nonché, su delega di quest'ultimo, dai Segretari Nazionali dei Sindacati di Settore II Segretario Nazionale Generale può, per particolari esigenze, autorizzare accrediti a livello periferico. Le strutture sindacali vengono messe a conoscenza dal Segretario Nazionale Generale della quota sindacale assegnata a ciascuna di esse, in proporzione alle entrata pervenute tramite le stesse. La C.E.S.A.L.P., quindi, provvede direttamente al finanziamento delle struttura confederali Regionali e Provinciali, secondo le quote percentuali stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale e con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. I contributi, sia sindacali, sia eventualmente volontari, versati direttamente dagli associati, devono essere incassati solo ed esclusivamente tramite i c.c. postali ovvero bancari, intestati alla struttura sindacale. Non è ammessa la riscossione della tessera in contanti. 19
20 Le strutture, ai vari livelli, dovranno gestire le uscite basandosi sulla disponibilità di loro competenza. I responsabili delle stesse dovranno rispondere in proprio per un eventuale disavanzo di bilancio. Gli stessi sono obbligati alla scrupolosa osservanza della legislazione fiscale ed in o- gni caso di inadempienze ne risponderanno in proprio. Il patrimonio della C.E.S.A.L.P. è costituito dai beni mobili ed immobili a dai valori che dovessero pervenire per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della legge. Il rilascio della tessera sindacale è di esclusiva competenza della C.E.S.A.L.P. Titolo V INCOMPATIBILITÀ Art. 36 Le cariche di Segretario generale, di Segretario regionale, di Segretario provinciale e di membro delle rispettive segreterie confederali sono incompatibili con il mandato parlamentare, con incarichi politico-amministrativi, con l appartenenza ad organi e/o con la responsabilità di uffici di partito. Le cariche di Segretario generale, di Segretario regionale e provinciale della Confederazione non sono cumulabili tra loro. Il Segretario nazionale, regionale o provinciale di una Organizzazione partecipante non può rivestire la rispettiva carica di Segretario generale, regionale o provinciale della Confederazione. I membri del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri nazionali, regionali e provinciali non possono essere membri degli organi deliberanti ed esecutivi ai rispettivi livelli. Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 37 Modifiche statutarie Tutte le modifiche del presente Statuto sono di esclusiva competenza del Congresso Nazionale, che delibera con la maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Nazionale provvederà, nel rispetto della sostanza delle norme approvate, a collazionare il testo statutario, rettificando eventuali errori, imprecisioni terminologiche o improprietà che dovessero risultare dalla più attenta lettura del testo medesimo. Solo in via eccezionale e per motivi di provata urgenza, il Consiglio nazionale può procedere a modifiche statutarie con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti in carica. Le delibere con le quali il Consiglio nazionale procede, ai sensi del comma precedente, a modifiche statutarie devono essere ratificate nel Congresso immediatamente successivo. 20
21 Art. 38 Norme finali Tutte le eventuali variazioni del Regolamento di attuazione dello Statuto sono di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale, che delibera con la maggioranza dei suoi componenti. In ogni caso deve sussistere la maggioranza dei membri elettivi. Fra un Congresso e l altro il Consiglio nazionale ha facoltà di integrare, su proposta della Segreteria generale, i membri del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri per garantire la completa composizione degli organi. Titolo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 39 Il presente Statuto viene redatto ad iniziativa e cura del Comitato fondatore della C.E.S.A.L.P. come individuato e riconosciuto nell atto costitutivo della confederazione. In fase di prima applicazione del presente Statuto, il Comitato fondatore provvede, con proprio provvedimento, a nominare tra i suoi componenti: - il Segretario Generale Reggente, con i compiti e le prerogative stabilite dall art. 12 del presente Statuto; - la Segreteria Generale, composta da un minimo di 3 e ad un massimo di 5 membri, tra i quali un Vice Segretario Generale con funzioni vicarie ed un Segretario Amministrativo; - un organismo di garanzia, verifica e controllo, composto da 5 membri e con i compiti e le prerogative del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri. Tutte le altre cariche ed il sistema organizzativo centrale e periferico previsti dal presente Statuto sono sospesi fino alla celebrazione del primo congresso nazionale, che provvederà a ratificare preliminarmente il presente Statuto. Fino alla data del primo Congresso nazionale, che dovrà essere celebrato entro e non oltre quattro anni dalla data di costituzione della C.E.S.A.L.P., la Segreteria Generale assume anche i compiti, i poteri e le prerogative del Consiglio Nazionale. Con la celebrazione del primo Congresso Nazionale della C.E.S.A.L.P., tutte le norme del presente articolo perderanno la loro validità ad ogni effetto. === === 21
CONFENAL STATUTO CONFENAL
CONFENAL Confederazione Nazionale Lavoratori Via Domodossola 29 00183 Roma Tel: 06. 5141551 Fax: 06.89284810 Email: info@confenal.it Sito: www.confenal.it STATUTO CONFENAL Titolo I Costituzione e principi
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI Art. 1 Costituzione È costituita, con sede in Casalnuovo di Napoli, l Associazione denominata Sindacato Sociale e Lavoro
DettagliStatuto CISL Scuola e Formazione Federazione Regionale Lombardia
Statuto CISL Scuola e Formazione Federazione Regionale Lombardia CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Costituzione 1. E' costituita la Federazione Regionale denominata CISL Scuola e Formazione Lombardia (di
DettagliSegreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA
STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA 2 ART. 1 Costituzione E costituita la Federazione dei medici della CISL, denominata Federazione CISL-Medici Basilicata con sede a Potenza conseguente
DettagliS T A T U T O. CONFSAL Vigili del Fuoco. Art. 1 Costituzione
S T A T U T O CONFSAL Vigili del Fuoco Art. 1 Costituzione E costituita, promossa dalla CONFSAL, la CONFSAL Vigili del Fuoco La CONFSAL Vigili del Fuoco non ha fini di lucro. La Sede Nazionale è in Roma.
DettagliFLC CGIL Federazione Lavoratori della Conoscenza
FLC CGIL Federazione Lavoratori della Conoscenza STATUTO PREMESSA Lo Statuto della Federazione Lavoratori della Conoscenza, in ottemperanza alla delibera del Direttivo Nazionale della CGIL del 17 luglio
DettagliFLC CGIL Federazione Lavoratori della Conoscenza
FLC CGIL Federazione Lavoratori della Conoscenza STATUTO PREMESSA Lo Statuto della Federazione Lavoratori della Conoscenza, in ottemperanza alla delibera del Direttivo Nazionale della CGIL del 17 luglio
DettagliCISAL C.F.S. già C.N. C.F.S. CISAL F.F.P. codice fiscale STATUTO. Finalità e costituzione. Art. 1
1 già C.N. C.F.S. CISAL F.F.P. codice fiscale 94191560484 STATUTO Finalità e costituzione Art. 1 La Cisal-Corpo Forestale dello Stato, in sigla Cisal-C.F.S., con sede in Firenze, è l organizzazione sindacale
DettagliSTATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:
DettagliFEDERFARMA LAZIO - STATUTO
ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali
DettagliREGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE
FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali Via del Collegio Romano, 27-00186 Roma Tel. 06.67232889 - Tel./Fax 0667232348 Fax Tiscali
DettagliCISAL METAMECCANICI STATUTO
CISAL METAMECCANICI Federazione Autonoma Italiana lavoratori Metalmeccanici STATUTO TITOLO I (Costituzione Scopi Associati Organi) Articolo 1 E costituita con sede in Roma il Sindacato Cisal Metalmeccanici
DettagliCISL PENSIONATI Asse del Po
^ CISL PENSIONATI Asse del Po STATUTO DELLA FNP-CISL ASSE DEL PO CREMONA E MANTOVA Capitolo I - Costituzione e scopi Art. 1 - E' costituita la Federazione Nazionale Pensionati Cisl Territoriale Asse del
DettagliSTATUTO DIRER APPROVATO DAL CONGRESSO STRAORDINARIO DEL 28 FEBBARIO 2008
STATUTO DIRER APPROVATO DAL CONGRESSO STRAORDINARIO DEL 28 FEBBARIO 2008 Art.1 - E' costituito, con sede in Roma, il sindacato nazionale dei quadri direttivi e dei dirigenti delle Regioni italiane denominato
DettagliSTATUTO DEL COMITATO NAZIONALE UNIVERSITARIO (LIBERA ASSOCIAZIONE CULTURALE E SINDACALE)
STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE UNIVERSITARIO (LIBERA ASSOCIAZIONE CULTURALE E SINDACALE) Testo approvato a Genova il 15 Luglio 2017 Dell Associazione Art. 1 - È costituita l Associazione culturale e sindacale
DettagliCENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
DettagliSTATUTO UILMP UNIONE ITALIANA LAVORATORI MOVIMENTO POLIZIOTTI ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
STATUTO UILMP UNIONE ITALIANA LAVORATORI MOVIMENTO POLIZIOTTI ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE Ai sensi degli artt. 82 e 83 della Legge nr. 121/81, e successive modificazioni, è costituito il
DettagliSINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI (SNAPRECOM) S T A T U T O TITOLO I
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI (SNAPRECOM) S T A T U T O TITOLO I (Costituzione - Scopi - Associati - Organi) Art. 1 E costituito, con sede in Roma lo Snaprecom,
DettagliConfederazione Italiana per il Lavoro e l Occupazione C.I.L.
1 Statuto Confederazione Italiana per il Lavoro e l Occupazione C.I.L. Art. 1 È costituita, con sede in Taranto, la C.I.L., la Confederazione Italiana per il Lavoro e l Occupazione. La Confederazione italiana
DettagliStatuto di Federazione Territoriale CISL SCUOLA Cremona Lodi - Mantova
Statuto di Federazione Territoriale CISL SCUOLA Cremona Lodi - Mantova CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Costituzione E' costituita la Federazione Territoriale denominata CISL Scuola e Formazione di Cremona
DettagliXII congresso nazionale STATUTO DELL'UNEBA. (Modificato ed approvato all'unanimità dall'assemblea il 14 ottobre 2006)
Art. 1 (Costituzione) Uneba - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale XII congresso nazionale STATUTO DELL'UNEBA (Modificato ed approvato all'unanimità dall'assemblea il 14 ottobre
DettagliLEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 39 del 9 agosto 1974 - Istituzione dell' Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' artigianato
DettagliStatuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa
Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa Art.1 Costituzione 1. E' costituita, ai sensi della legge regionale dell Abruzzo 24 agosto 2018, n. 27 l Associazione denominata L Abruzzo in Europa,
DettagliGRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. Italia. STATUTO Approvato dal Consiglio Nazionale Il 25 Maggio 1995 STATUTO. Art.
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. Italia STATUTO Approvato dal Consiglio Nazionale Il 25 Maggio 1995 STATUTO Art. 1 Costituzione I Gruppi di Volontariato Vincenziano, A.I.C. Italia (1), sono un
DettagliORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri REGOLAMENTO COMMISSIONE RAGGRUPPAMENTO DONNE INGEGNERI TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 Costituzione
DettagliAssociazione Italiana di Acustica
Associazione Italiana di Acustica A.I.A. 1 Statuto della Associazione Italiana di Acustica Cap. I Denominazione e finalità 1.1 E costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica
DettagliFEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto
FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA Statuto Articolo 1 (Natura, soci e sede) E costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale
DettagliCONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1
CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E costituita, con sede in Torino, Corso
DettagliSTATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.
STATUTO STATUTO dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti. 1) DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione di Promozione Turistica Pro Loco denominata
DettagliS T A T U TO Tivoli 27 marzo 2008
Art. 1 Costituzione S T A T U TO Tivoli 27 marzo 2008 1. E costituita una organizzazione sindacale denominata FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI, il cui acronimo è FVM ed i cui soci fondatori sono il SIVeMP
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018) Art. 1 È costituita l associazione senza scopo di lucro con durata illimitata, denominata ASSOCIAZIONE
DettagliRegolamento della Consulta Comunale della Famiglia
Regolamento della Consulta Comunale della Famiglia Indice Art. 1 - Istituzione Art. 2 - Funzioni Art. 3 - Ammissione alla Consulta e sua composizione Art. 4 - Decadenza Art. 5 - Organi della Consulta Art.
DettagliSTATUTO. Delegazione Toscana
STATUTO Delegazione Toscana APPROVATO DALL ASSEMBLEA REGIONALE PONTREMOLI 20 DICEMBRE 1996 I N D I C E Titolo I Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Costituzione e finalità - Costituzione - Sede - Finalità
DettagliSTATUTO DIRER 2011 SCOPI
STATUTO DIRER 2011 Art.1 - E' costituito, con sede in Roma, il sindacato nazionale dei quadri direttivi e dei dirigenti delle Regioni italiane denominato "Federazione nazionale dei dirigenti e dei quadri
DettagliStatuto dei Giovani Democratici Provincia di Pavia
PAVIA Statuto dei Giovani Democratici Provincia di Pavia CAPO I PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA INTERNA Articolo 1 GD Pavia 1. I Giovani Democratici della Provincia di Pavia (di seguito GD Pavia) rappresentano
DettagliREGOLAMENTO SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA SItI. Capo I NORME GENERALI
SItI Sez Reg ER Regolamento 2012 REGOLAMENTO SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA SItI Capo I NORME GENERALI Art. 1 La Sezione Regionale Emilia Romagna SItI è un organo periferico della Società Italiana di
DettagliUNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
DettagliFORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO Art. 1 Sede legale e sede operativa 1.1 La sede legale e operativa è in Roma, via in Miranda n. 1. 1.2 Per motivate esigenze l Assemblea dei Soci,
DettagliSTATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012
STATUTO Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012 Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell Energia 2 STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO
DettagliStatuto FIRST CISL Lombardia COSTITUZIONE
Statuto FIRST CISL Lombardia COSTITUZIONE ART. 1 E' costituita la Federazione Regionale denominata Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario CISL Lombardia (FIRST CISL Lombardia) con sede in
DettagliFESPA Federazione Specialisti Ambulatoriali
STATUTO FESPA Federazione Specialisti Ambulatoriali Art. 1 - Costituzione 1. E costituita una organizzazione sindacale denominata FEDERAZIONE SPECIALISTI AMBULATORIALI, il cui acronimo è FESPA ed i cui
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1 E costituita con sede in Nocera Umbra (PG), Vocabolo Colle n. 11, una Associazione scientifico culturale
DettagliCOMUNICATO UFFICIALE N. 128/L 31 OTTOBRE 2017
COMUNICATO UFFICIALE N. 128/L 31 OTTOBRE 2017 128/260 Comunicazioni della F.I.G.C. Si riporta il testo del Com. Uff. n. 85/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Ottobre 2017: Comunicato Ufficiale n.
DettagliCittà di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.
Città di Desenzano del Garda Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 81 del 30/09/2009 I N D I C E ART. 1 - ISTITUZIONE... 1 ART. 2 - FINALITA...
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 28.12.2006 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
DettagliDa quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri
Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione
DettagliLa CONF.I.A.L. - CONFEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA. LAVORATORI. CONF.I.A.L. è una Confederazione Sindacale Autonoma
La CONF.I.A.L. - CONFEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI. CONF.I.A.L. è una Confederazione Sindacale Autonoma composta da associazioni sindacali, associazioni e sindacati che operano sul territorio
DettagliU. N. C. E. M. UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ED ENTI MONTANI DELEGAZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Delegazione Regionale EMILIA-ROMAGNA U. N. C. E. M. UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ED ENTI MONTANI DELEGAZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA TITOLO I COSTITUZIONE E FINALITA - Art. 1 Costituzione E costituita,
Dettaglidell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise
Consiglio Regionale del Molise STATUTO dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise Integrazioni ed emendamenti Assemblea dei Soci in data 5 dicembre 2009 ARTICOLO 1 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei
DettagliSezione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d Europa STATUTO DELLA FEDERAZIONE LOMBARDA
AICCRE Sezione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d Europa STATUTO DELLA FEDERAZIONE LOMBARDA Approvato dall Assemblea del 31 gennaio 2011 Sezione italiana per il Consiglio dei Comuni
DettagliCITTA DI SAN MAURO TORINESE
Allegato deliberazione Consiglio comunale n. 78/2015 CITTA DI SAN MAURO TORINESE REGOLAMENTO COMUNALE DELL ASSOCIAZIONE EX AMMINISTRATORI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
DettagliFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 63/A Il Consiglio Federale Visto l art. 27 dello Statuto Federale d e l i b e r a di
DettagliSTATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato
DettagliCGIL Regionale Abruzzo
CGIL Regionale Abruzzo Statuto 1 STATUTO DELLA CGIL REGIONALE ABRUZZO Comitato Direttivo della CGIL REGIONALE ABRUZZO dell 11 dicembre 1998 Articolo 1 Definizione La Confederazione Generale Italiana del
DettagliSTATUTO DELL AGENZIA GOVERNATIVA REGIONALE SARDEGNA PROMOZIONE. Art. 1 Natura giuridica e sede
Allegato alla Delib.G.R. n. 4/15 del 22.1.2008 STATUTO DELL AGENZIA GOVERNATIVA REGIONALE SARDEGNA PROMOZIONE Art. 1 Natura giuridica e sede 1. Il presente Statuto disciplina l organizzazione e il funzionamento
DettagliMOVIMENTO GIOVANILE COLDIRETTI
MOVIMENTO GIOVANILE COLDIRETTI Regolamento Art. 1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 11 dello Statuto della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, l attività del Movimento Giovanile.
DettagliSindacato Interdisciplinare di Categoria NATUROPATIA & D.B.N. D.O.S D.B.N. Discipline Bio Naturali D.O.S. Discipline Olistiche per la Salute
Sindacato Interdisciplinare di Categoria NATUROPATIA & D.B.N. D.O.S D.B.N. Discipline Bio Naturali D.O.S. Discipline Olistiche per la Salute Sede Sociale: Via dei Mille, 56-00185 Roma Segreteria Generale:
DettagliREGOLAMENTO DEL CIRCOLO PD G. PARRACINO DI LUCERA
REGOLAMENTO DEL CIRCOLO PD G. PARRACINO DI LUCERA Approvato dal Coordinamento di Circolo in data 3 Luglio 2017 Premessa Il Circolo del Partito Democratico G. Parracino insiste sul territorio del Comune
DettagliSTATUTO. CONVOCAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE ROMA sabato 23 GENNAIO ORE 9,30-17,30 (Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50, Roma)
CONVOCAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE ROMA sabato 23 GENNAIO 2016 - ORE 9,30-17,30 (Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50, Roma) Il Coordinamento nazionale dell'osservatorio (presidenti delle sezioni territoriali)
DettagliASSOCIAZIONE DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ROMA STATUTO
ASSOCIAZIONE DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ROMA STATUTO ART. 1 - E costituita l Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Provincia di Roma, con sede in
DettagliCOMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO
COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO Titolo I Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata Art. 1 - Denominazione Nell ambito dell Associazione Italiana Cultura Qualità
DettagliCONFINDUSTRIA Sardegna Consiglio Regionale Giovani Imprenditori REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE GIOVANI IMPRENDITORI DELL INDUSTRIA
CONFINDUSTRIA Sardegna Consiglio Regionale Giovani Imprenditori REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE GIOVANI IMPRENDITORI DELL INDUSTRIA Giugno 2005 INDICE Art. 1 Costituzione pag. 3 Art. 2 Scopi pag. 3
DettagliREGOLAMENTO DEI CENTRI EX ART. 61 DELLO STATUTO DI ATENEO
REGOLAMENTO DEI CENTRI EX ART. 61 DELLO STATUTO DI ATENEO (emanato con D.R. n. 442 del 30 marzo 2015) INDICE Pag. Art. 1 Oggetto 2 Art. 2 Finalità 2 Art. 3 Istituzione del Centro 2 Art. 4 Soggetti proponenti
DettagliStatuto Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) di Roma e Provincia
Statuto Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) di Roma e Provincia Art. 1 In relazione a quanto previsto dall art.13 dello statuto nazionale, viene costituita la Confederazione Unitaria di Base di Roma
DettagliSTATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede. E costituita, come associazione non
CONFEDERAZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA ITALIANA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI DEL PIEMONTE STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - OBBLIGHI E CONTRIBUTI Art. 1 Costituzione
DettagliREGOLAMENTO DEL COMITATO REGIONALE G.I. DELLA SICILIA
REGOLAMENTO DEL COMITATO REGIONALE G.I. DELLA SICILIA Approvato dal Comitato Regionale il 3giugno 2010 Ratificato dalla Giunta di Confindustria Sicilia il 20 luglio 2010 TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, FINALITA,
DettagliFEDERAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA STATUTO. approvato a Milano il 17 dicembre 2002
STATUTO approvato a Milano il 17 dicembre 2002 AICCRE Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d Europa Articolo 1 (Natura e finalità) La Federazione lombarda è la struttura decentrata
DettagliART. 2 ATTIVITA DELL ASSOCIAZIONE ART. 3 COMPITI DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO ART. 1 COSTITUZIONE Si è costituita con sede in Trento, via Strada alla Funivia, 6 l Associazione sindacale che assume la denominazione di S.INDI., Sindacato Indipendente dei dipendenti di lingua
DettagliSTATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede. E costituita, come associazione non
CONFEDERAZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA ITALIANA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI DEL PIEMONTE STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - OBBLIGHI E CONTRIBUTI Art. 1 Costituzione
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità
Allegato alla deliberazione consiliare n. 45 del 18/04/2012 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI Art. 1 Costituzione e finalità Il Comune di Senigallia riconosce nei giovani
DettagliF.A.S.S.I.D Federazione AIPaC SNR - SIMeT Dirigenti
F.A.S.S.I.D Federazione AIPaC SNR - SIMeT Dirigenti Art. 1 Costituzione STATUTO 1. E costituita la Federazione Patologi clinici, Radiologi, Medici del Territorio e Dirigenti Specialisti, contraddistinta
DettagliSTATUTO PROVINCIALE. Approvato dall Assemblea Provinciale UNPLI PESCARA del 16 marzo 2005 Pagina 1
STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Costituzione e denominazione 1. Il Comitato Provinciale UNPLI di Pescara, costituita con scrittura privata il 14 marzo 2000 e registrata presso l Agenzia delle Entrate, Ufficio
DettagliASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.)
ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.) ART. I DENOMINAZIONE STATUTO E costituita l Associazione Dipendenti Enti Locali Eventi (A.D.E.L.E.) con sede legale in Varese, via Como 40, salvo diversa
DettagliPiazzetta Padre Diego Lainez TRENTO. Sommario
Sommario Articolo 1 Costituzione... 3 Articolo 2 Sede... 3 Articolo 3 Scopi... 3 Articolo 4 Durata... 3 Articolo 5 Associati... 3 Articolo 6 Ammissione... 3 Articolo 7 Iscrizione... 4 Articolo 8 Esclusione...
DettagliConferenza dei Presidenti dell'assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome STATUTO
STATUTO (nuovo testo approvato nel corso dell Assemblea plenaria del 25 settembre 2003) --------------------- Art. 1 (Istituzione della Conferenza) 1. E' istituita la Conferenza dei Parlamenti regionali,
DettagliMOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA REGOLAMENTO
MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA REGOLAMENTO ART. 1 COSTITUZIONE 1.1. E' costituito, ai sensi del Titolo II - art. 5 dello statuto di Confartigianato Imprese Lombardia,
DettagliSTATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.
STATUTO Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C. Art. 1 COSTITUZIONE È costituita, l associazione politico e culturale denominata Associazione Nazionale dei Consiglieri e Assessori
DettagliREGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1 XVII LEGISLATURA SOMMARIO 1. Costituzione del Gruppo Parlamentare 2. Organi del Gruppo 3. Assemblea di Gruppo 4. Convocazioni dell Assemblea,
DettagliFEDERMANAGER PARMA REGOLAMENTO. Delibera del Consiglio Direttivo del ed approvato nella Assemblea Ordinaria del
FEDERMANAGER PARMA REGOLAMENTO Delibera del Consiglio Direttivo del 16.05.2008 ed approvato nella Assemblea Ordinaria del 29.05.2008 REGOLAMENTO ART.1 - POSIZIONE ASSOCIATIVA ART. 1.1 - QUOTA ASSOCIATIVA
DettagliSTATUTO. Art.1 Denominazione e sede
STATUTO Art.1 Denominazione e sede E istituita la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI (FUL) della Sardegna, con sede sociale provvisoria presso la Regione Autonoma della Sardegna Viale Trento, 69 CAGLIARI.
DettagliREGOLAMENTO REGIONALE
MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI SEGRETERIA REGIONALE BASILICATA PARCO BADEN POWELL POTENZA REGOLAMENTO REGIONALE Articolo 1 Finalità Il presente Regolamento definisce gli organismi regionali
DettagliCONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE)
CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE) 1. È costituita fra gli Enti pubblici di ricerca l Associazione denominata
DettagliSTATUTO DEL SINDACATO TERRITORIALE PENSIONATI CISL DI BERGAMO E SEBINO BERGAMASCO
STATUTO DEL SINDACATO TERRITORIALE PENSIONATI CISL DI BERGAMO E SEBINO BERGAMASCO Capitolo 1: COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 E' costituito il Sindacato Territoriale Pensionati CISL con sede in Bergamo, Via
DettagliSTATUTO. Art. 1. Costituzione
STATUTO Art. 1 Costituzione 1. E costituita l associazione denominata SPES Associazione Promozione e Solidarietà, in forma abbreviata SPES, con sede in Roma. Con deliberazione del Consiglio Direttivo senza
DettagliSTATUTO FVM. Federazione Veterinari e Medici
STATUTO FVM Federazione Veterinari e Medici Art. 1 Costituzione 1. La Federazione Veterinari e Medici - in sigla FVM - costituita da SMI e da SIVeMP per effettiva successione delle deleghe in data 31 marzo
DettagliRegolamento della Consulta dell Handicap della Provincia di Lecce
Regolamento della Consulta dell Handicap della Provincia di Lecce Art.1 Istituzione della Consulta 1) Nell ambito della Consulta per la tutela sociale e promozione umana di cui art. 9 del Regolamento degli
DettagliC O M U N E D I C O R A T O (CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)
C O M U N E D I C O R A T O (CITTÀ METROPOLITANA DI BARI) REGOLAMENTO CONSULTA PERMANENTE PER LE PARI OPPORTUNITÀ (Modifiche approvate con Deliberazione di C.C. n. 2 del 9 gennaio 2017) INDICE Art. 1 -
DettagliREGOLAMENTO Art. 1 (Costituzione) Art. 2 (Scopi)
REGOLAMENTO Art. 1 (Costituzione) 1.1 E' costituito, ai sensi dell art. 10 dello statuto di Confartigianato Imprese, il Movimento nazionale "Giovani Imprenditori". 1.2 Giovani Imprenditori è un articolazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE MITTELFEST CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MITTELFEST CIVIDALE DEL FRIULI (UD) Articolo 1 Costituzione e Sede E costituita un Associazione di diritto privato denominata Associazione Mittelfest, con sede a Cividale del
DettagliREGOLAMENTO DEL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI AMBITO DI APPLICAZIONE
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 - Ordinamento 1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare compiutamente, nel rispetto delle norme statutarie, l organizzazione,
DettagliComune di Locorotondo Città Metropolitana di Bari. presenta. Regolamento Comunale
Comune di Locorotondo Città Metropolitana di Bari presenta Art. 1 - Istituzione 1. E costituita in Locorotondo la Consulta Giovanile, quale organo di consultazione permanente sulle condizioni giovanili,
DettagliL'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.
STATUTO DID (Associazione donne italiane diplomatiche) Art.1 È costituita tra le donne italiane diplomatiche e dirigenti del Ministero Affari Esteri l'associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus
AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus Via Montanina, 50/7 25080 Manerba del Garda (BS) STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E costituita un Associazione senza
DettagliTITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE
TITOLO III SOCI Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e gli impegni a realizzarli.
DettagliStatuto dell Associazione
Statuto dell Associazione A Q U A I T A L I A Approvato dall Assemblea dell Associazione AQUA ITALIA del 27 novembre 2002 Le successive modifiche statutarie sono state deliberate dall Assemblea dell Associazione
DettagliTerziario Donna. Regolamento. (approvato il 16 ottobre 2013)
Terziario Donna Regolamento (approvato il 16 ottobre 2013) STATUTO CONFCOMMERCIO.omissis Art. 16 Gruppo Terziario Donna 1. Presso Confcommercio-Imprese per l Italia è costituito il Gruppo Terziario Donna,
DettagliComune di Pietrasanta Provincia di Lucca Assessorato all'associazionismo
Comune di Pietrasanta Provincia di Lucca Assessorato all'associazionismo Consulta Comunale dell Associazionismo locale e delle organizzazioni di volontariato Regolamento Approvato con Delibera Consiglio
DettagliCittà di Segrate. Regolamento comunale della consulta del sociale
Città di Segrate Regolamento comunale della consulta del sociale 1 Indice Articolo 1 - Principi... 3 Articolo 2 - Istituzione e finalità... 3 Articolo 3 - Composizione della Consulta del sociale... 4 Articolo
Dettagli