SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI (SNAPRECOM) S T A T U T O TITOLO I
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1 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI (SNAPRECOM) S T A T U T O TITOLO I (Costituzione - Scopi - Associati - Organi) Art. 1 E costituito, con sede in Roma lo Snaprecom, Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sigla SNAPRECOM, al quale possono aderire tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 2 Lo SNAPRECOM è indipendente da partiti politici e da ogni altra estranea ingerenza. Art. 3 Scopi del Sindacato sono: a) curare la tutela sindacale di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori comunque in servizio presso la P.C.M., qualunque ideologia professino; b) perseguire l obiettivo di una progressiva omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico con quello del personale dipendente dagli altri organi Costituzionali; c) stipulare accordi e convenzioni di carattere generale e particolare che interessino la categoria. d) partecipare all attività di tutti gli Organi pubblici che si interessano di previdenza ed assistenza dei lavoratori, intervenendo in qualsiasi sede competente; e) promuovere iniziative sociali, culturali, ricreative e del tempo libero; f) fornire, anche in sintonia con gli Enti federali e confederali preposti, servizi di assistenza e di patronato in caso di vertenze di lavoro, in materia fiscale e in occasione di servizi resi dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, con il Patronato fornire servizi di assistenza in favore del personale già iscritto cessato dal rapporto di lavoro che abbia chiesto di essere tesserato quale associato al settore Pensionati ; g) operare per il riconoscimento delle specifiche professionalità dei dipendenti della P.C.M.; h) favorire la formazione professionale e la riqualificazione, per il continuo adeguamento alle esigenze dell organizzazione del lavoro in P.C.M. e per rispondere alla flessibilità che le attività specifiche della P.C.M. richiedono. Art. 4 1
2 La qualifica di iscritto allo Snaprecom si acquista all atto della sottoscrizione della delega ad operare la trattenuta per l adesione. Art. 5 L iscritto: a) ha diritto all assistenza sindacale; b) ha l obbligo di osservare le norme dello Statuto e del Regolamento dello Snaprecom ed ottempera alle decisioni degli Organi del Sindacato; c) è tenuto alla solidarietà sindacale per il conseguimento dei fini dello Statuto; d) ha il diritto ad ottenere assistenza morale e materiale nei casi di giudizi e provvedimenti per fatti inerenti alla responsabilità assunta con la funzione sindacale ricoperta. L iscritto cessa di far parte dello Snaprecom a seguito di: a) dimissioni volontarie rassegnate per iscritto; b) cessazione del rapporto di lavoro salvo quanto previsto dall art. 3, lettera e; c) espulsione; d) in caso di morte. Art. 6 (Organi) Sono organi dello Snaprecom: - l Assemblea Nazionale; - il Consiglio Direttivo Nazionale; - La Consulta Nazionale; - il Presidente Onorario; - il Segretario Generale; - la Segreteria Nazionale; - Il Coordinamento dell Area Dirigenti; - il Collegio dei Revisori dei Conti; - il Collegio dei Probiviri; - i Dipartimenti. Art. 7 (Presidente onorario) Il Presidente onorario del Sindacato è scelto tra gli iscritti allo Snaprecom. L incarico ha durata quadriennale. Il Presidente onorario viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale. TITOLO II Art. 8 (Disciplina degli Organi) Tutte le cariche sociali sono elettive. Le decisioni degli organi collegiali debbono essere adottate a maggioranza dei componenti. 2
3 Le decisioni degli organi collegiali debbono essere sempre verbalizzate e possono, a richiesta di almeno un terzo dei presenti, essere adottate mediante voto segreto. Art. 9 (L Assemblea Nazionale) L Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante dello Snaprecom ed è composto dagli iscritti e dai componenti di tutti gli organi statutari. Essa si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, previa convocazione del Segretario Generale, oppure in via straordinaria, a richiesta della maggioranza assoluta degli iscritti o dai 2/3 del Consiglio Nazionale Direttivo. La Segreteria Nazionale trasmette la richiesta di convocazione straordinaria al Consiglio Direttivo Nazionale entro 15 giorni dalla ricezione rendendo noti i motivi ed anche gli argomenti che si propongono per la discussione. L Assemblea Nazionale elegge: - i componenti della Segreteria Nazionale; - i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale; - i componenti della Consulta Nazionale - i componenti del Coordinamento dell Area Dirigenti; - i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; - i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri. I componenti del Collegio di regolamento interno (Probi Viri e Revisori dei conti) in caso di dimissioni o altro, di uno o più componenti, vengono reintegrati nel numero mediante cooptazione, tra gli iscritti, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. Gli eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Nazionale e sono rieleggibili. L Assemblea Nazionale è presieduta da un iscritto designato dal Segretario Generale all atto dell apertura dei lavori ed è valida quando siano presenti la metà degli iscritti più uno in prima convocazione e dei presenti in seconda convocazione. Le delibere Assembleari sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto al voto. L Assemblea Nazionale delibera: 1) l approvazione e le modifiche allo Statuto nonché lo scioglimento del sindacato; 2) le linee generali della politica sindacale per il conseguimento dei fini statutari. L Assemblea Nazionale esamina inoltre l attività complessiva dell organizzazione compreso il rendiconto quadriennale delle entrate e delle spese. Art. 10 (Consiglio Direttivo Nazionale) Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 29 membri compresi i componenti della Segreteria Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale: è convocato dal Segretario Generale in via ordinaria almeno ogni tre mesi; 3
4 si riunisce in via straordinaria su richiesta di 2/3 dei suoi componenti o del Segretario Generale; nomina il Presidente onorario del Sindacato; verifica la rispondenza dell azione sindacale rispetto alle linee programmatiche stabilite dall Assemblea Nazionale; stabilisce le quote annuali di associazione; approva il conto preventivo annuale predisposto dalla Segreteria Nazionale; approva il conto consuntivo annuale predisposto dalla Segreteria Nazionale, munito del controllo di legittimità previsto dall art. 16 dello Statuto; sostituisce, in caso di dimissioni, impedimento o decadenza dalla carica, i suoi componenti, esclusi quelli della Segreteria Nazionale; sostituisce, in caso di dimissioni, impedimento o decadenza dalla carica i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; I rappresentanti sindacali designati nelle Commissioni, Uffici e Dipartimenti della PCM ed i membri degli altri organi possono partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, è autorizzato a stipulare accordi e adesioni con Sindacati, Federazioni e/o Confederazioni al fine di potenziare la crescita dello Snaprecom. Art. 11 (Consulta Nazionale) La Consulta Nazionale esprime pareri non vincolanti relativi a questioni attinenti l alta politica sindacale. Le indicazioni della Consulta Nazionale sono sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo Nazionale o del Coordinamento dell Area Dirigenti, che hanno l obbligo di discuterle nella prima riunione utile. La Consulta Nazionale : è eletta dall Assemblea Nazionale; è composta da un massimo di 50 componenti; è convocata e presieduta dal Segretario Generale almeno una volta all anno. Art. 12 (Segreteria Nazionale) La Segreteria Nazionale: è eletta dall Assemblea Nazionale; è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti; elegge nel suo seno il Segretario Generale; predispone il conto preventivo e consuntivo annuale; trasmette il conto consuntivo annuale al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti per il controllo di legittimità previsto dall art. 16, 2 comma dello Statuto; trasmette il conto preventivo e il consuntivo al Consiglio Direttivo Nazionale per l approvazione. La Segreteria Nazionale delibera su tutte le questioni organizzative e amministrative e presenta all Assemblea Nazionale il rendiconto quadriennale alla scadenza del suo mandato. 4
5 I membri della Segreteria Nazionale sono responsabili in solido con il Segretario Generale quando questi abbia agito in attuazione delle decisioni della Segreteria stessa. La Segreteria Nazionale designa e revoca i rappresentanti sindacali nelle Commissioni istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ne informa il Consiglio Direttivo Nazionale ovvero il Coordinamento dell Area Dirigenti alla prima occasione utile. La Segreteria Nazionale designa e revoca i rappresentanti sindacali presso i Dipartimenti, gli Uffici, i Commissariati di Governo e i propri rappresentanti in seno agli organi confederali e federali. La Segreteria Nazionale nomina in caso di posti vacanti e sostituisce, in caso di dimissioni, impedimento o decadenza dalla carica, i componenti della Consulta Nazionale. La Segreteria Nazionale applica i lodi e le sanzioni assunte dal Collegio Nazionale dei probiviri. Può partecipare ai lavori della Segreteria Nazionale, a titolo consultivo, un Dirigente designato dal Coordinamento dell Area Dirigenti. Art. 13 (Segretario Generale) Il Segretario Generale: ha la rappresentanza legale del Sindacato; convoca e presiede la Segreteria Nazionale e ne coordina l attività; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, della Consulta Nazionale, del Coordinamento dell Area dei Dirigenti, ne fissa l ordine del giorno ed è responsabile, nell esercizio delle sue funzioni, verso l Assemblea Nazionale; in caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri della Segreteria Nazionale, il Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale, può chiamare a farne parte un iscritto o dirigente del sindacato notificando la nomina al Consiglio Direttivo Nazionale; convoca, altresì, l Assemblea Nazionale in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 14 (Dipartimenti) Sono istituiti i seguenti Dipartimenti di supporto alla Segreteria Nazionale: il Dipartimento Rappresentanze Sindacali Unitarie - R.S.U., composto da tre o più persone, che eleggono un loro coordinatore con compiti di supporto alla Segreteria Nazionale per tutto quanto attiene alle problematiche aziendali; il Dipartimento Sicurezza nei luoghi di lavoro, con un responsabile tecnico designato dal Consiglio Direttivo Nazionale. il Dipartimento Pensionati, che si avvale, per lo svolgimento delle attività di cui all art. 3, lett. e) del personale designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario Generale; 5
6 Art. 15 (Coordinamento dell Area dei Dirigenti) Il Coordinamento dell Area dei Dirigenti è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri eletti tra gli iscritti appartenenti ai ruoli della Dirigenza; - si occupa di tutte le materie inerenti l Area Dirigenza, ed in particolare della relativa contrattazione; - è convocato in via ordinaria dal Segretario Generale; - si riunisce in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti o del Segretario Generale; - nel caso si renda necessario sostituire uno o più componenti del Coordinamento dell Area dei Dirigenti, il Segretario Generale, sentito il medesimo Coordinamento, propone la nomina del nuovo o/e dei nuovi membri al Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 16 (Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è eletto dall Assemblea Nazionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle spese concernenti il conto consuntivo annuale del Sindacato e ne riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 17 (Collegio Nazionale dei Probiviri) Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dall Assemblea Nazionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente. Esso è l organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna; possono farne parte anche i pensionati. Delibera sui conflitti di competenza tra gli organi del Sindacato proposti dalla Segreteria Nazionale e decide sui provvedimenti da adottare per le infrazioni allo Statuto. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, a seconda della gravità dei fatti, eroga le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) deplorazione con diffida; c) sospensione da uno a dodici mesi dell iscrizione con destituzione da eventuali incarichi; d) espulsione. TITOLO III (Norme amministrative) Art. 18 L esercizio finanziario coincide con l anno solare. Art. 19 Le entrate del Sindacato sono costituite: 6
7 a) dall ammontare dei contributi associativi versati dagli iscritti; b) dagli interessi attivi e da eventuali lasciti o donazioni a favore del sindacato; c) dagli introiti derivanti dalla stipula di accordi e convenzioni. Le uscite sono costituite dalle spese per l ordinaria amministrazione e da quant altro si renda necessario al raggiungimento dei fini statutari e per il perseguimento degli obiettivi indicati in sede di Assemblea Nazionale. Art. 20 La modifica dello Statuto del Sindacato, esclusa la sua denominazione, è di competenza dell Assemblea Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto della sostanza delle norme approvate, provvederà a rettificare eventuali errori, imprecisioni terminologiche o improprietà che dovessero risultare dalla più attenta lettura del testo. Il Consiglio Direttivo Nazionale è chiamato ad emanare un regolamento per l attuazione delle norme del presente Statuto. Statuto approvato dalla V Assemblea Nazionale dello Snaprecom tenutasi a Roma il 25 marzo 2006 e rettificato ai sensi dell art. 20 dello Statuto dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 18 maggio
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