Inquadramento generale. Proff. L. Puddu, G. Giovando, C. Rainero
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- Erico Bondi
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1 Corso Bilancio d Esercizio Inquadramento generale Proff. L. Puddu, G. Giovando, C. Rainero Tutto il materiale presente in questa presentazione è protetto da diritto d'autore; può essere utilizzato per finalità di studio e di ricerca a uso individuale e non può essere utilizzato per finalità commerciali, per finalità di lucro anche indiretto (per es. non può essere condiviso su piattaforme online a pagamento o comunque su servizi erogati a scopo di lucro o su siti che guadagnano con introiti pubblicitari). E' inoltre vietata la condivisione su social media di materiale coperto da diritto d'autore, salvo l'adozione di licenze creative commons. Si richiama l'attenzione degli utenti a un uso consapevole e corretto dei materiali resi disponibili dalla comunità universitaria, nel rispetto delle disposizioni de codice etico di Ateneo. 2 1
2 IL BILANCIO D ESERCIZIO secondo il CODICE CIVILE A) SOCIETA DI CAPITALI B) SOCIETA DI PERSONE E DITTE INDIVIDUALI BILANCIO REGOLAMENTATO BILANCIO IN FORMA LIBERA 3 A) SOCIETA DI CAPITALI (S.p.a, S.r.l.) IAS- IFRS PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (*) OBBLIGO: SOCIETA QUOTATE IN BORSA, BANCHE, ASSICURAZIONI E SOCIETA FINANZIARIE. FACOLTA : TUTTE LE ALTRE SOCIETA DI CAPITALI, TRANNE QUELLE DI "MODESTE DIMENSIONI". CODICE CIVILE SCHEMI PREVISTI EX ARTT. 2424, 2425 e 2425-ter c.c. NOTA INTEGRATIVA EX ART c.c. (IV DIRETTIVA CEE) TUTTE LE SOCIETA DI CAPITALI CHE, PER OBBLIGO O PER SCELTA, NON ADOTTANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI. (*) tale elenco è puramente esemplificativo e si rimanda al D.lgs 38/2005 per analizzare nel dettaglio coloro che possono utilizzare per la redazione del bilancio i principi contabili internazionali IAS/ IFRS. 4 2
3 SOCIETA CHE DEVONO/POSSONO ADOTTARE GLI IAS/IFRS TIPOLOGIE DI SOCIETÀ BILANCIO CONSOLIDATO IAS BILANCIO D ESERCIZIO (SEPARATO O INDIVIDUALE) IAS a) società quotate in uno stato membro della Comunità Europea b) società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico c) banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, finanziarie, istituti di moneta elettronica OBBLIGO DA 2005 OBBLIGO DA 2005 OBBLIGO DA 2005 d) società assicurative OBBLIGO DA 2005 e) società incluse nel bilancio consolidato di società sub a), b), c) e d) e diverse dalle società h) f) società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle società sub a), b),c)ed)ediversedallesocietàh) g/1) società diverse da precedenti incluse nel bilancio consolidato di società sub f) e diverse dalle società h) FACOLTÀ DA 2005 OBBLIGO DA 2006 FACOLTÀ DA 2005 OBBLIGO DA 2006 FACOLTÀ DA 2005 OBBLIGO DA 2006 FACOLTÀ DA 2005 FACOLTÀ DA 2005 FACOLTÀ DA 2005 OBBLIGO DA 2006 Se quotate e no bilancio consolidato FACOLTÀ DA 2005, se opzione per il consolidato FACOLTÀ DA 2005 g/2) società diverse da precedenti non incluse in un bilancio consolidato e diverse dalle società h) h) società che possono redigere il bilancio abbreviato FACOLTÀ dall esercizio individuato con apposito decreto d.l. 91/2014 (cd. Decreto competitività) elimina il riferimento a tale decreto. NO 5 LE DIFFERENZE TRA IL CODICE CIVILE E GLI IAS/IFRS Utilizzatore principale del bilancio Nozione di reddito/patrimonio CODICE CIVILE Creditore Reddito prodotto Patrimonio effettivo IAS/IFRS Investitore Reddito potenziale Patrimonio potenziale Postulato prevalente Prudenza Criterio base di valutazione Documenti che compongono il bilancio (obbligatori) Costo - Stato patrimoniale - Conto Economico - Nota integrativa - Rendiconto Finanziario (2016) Competenza Fair value - Situazione patrimonialefinanziaria a fine esercizio - Prospetto dell utile (perdita) d esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell esercizio - Prospetto delle variazioni del PN - Rendiconto finanziario - Note al bilancio Master Processi Aziendali e Sistemi Informativi II edizione 6 3
4 PRINCIPI GENERALI DEL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE 7 PRINCIPI GENERALI Nelle valutazioni di bilancio occorre seguire il seguente sistema gerarchico di norme: CLAUSOLE GENERALI PRINCIPI CONTABILI PRINCIPI DI REDAZIONE PRINCIPI DI VALUTAZIONE 8 4
5 CLAUSOLE GENERALI rappresentano le linee-guida che devono ispirare la redazione del bilancio il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. CHIAREZZA: rispetto schemi, divieto raggruppamenti, divieto compensi partite RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA: applicazione di stime corrette 9 CHIAREZZA Nello stato patrimoniale e nel conto economico le voci previste dagli schemi devono essere iscritte: separatamente nell ordine indicato l ordine di iscrizione delle singole voci rappresenta una condizione essenziale per la rappresentazione di bilancio (es. non è possibile iscrivere in SP la voce Immobili, impianti e macchinari ) 10 5
6 CASO 1 STATO PATRIMONIALE Terreni e fabbricati 100 Impianti e macchinari 300 CASO 2 STATO PATRIMONIALE Immobili, impianti e macchinari 400 Caso 2: in contrasto con la chiarezza 11 CASO 1 STATO PATRIMONIALE Crediti v/banche 50 Debiti v/banche 120 CASO 2 STATO PATRIMONIALE Debiti v/banche 70 Caso 2: vi è compenso di partite, in contrasto con la chiarezza 12 6
7 RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA L aggettivo veritiero non significa pretendere dai redattori del bilancio una verità oggettiva di bilancio (non raggiungibile con i valori stimati e congetturati) ma esige che le stime sia corrette e ne venga rappresentato il risultato. L obbligo della rappresentazione veritiera riguarda: la situazione patrimoniale e finanziaria il risultato economico 13 Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta. il bilancio deve fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (es.: notizie in merito al peggioramento della situazione finanziaria e dell andamento economico) 14 7
8 Se, in casi eccezionali, l applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta la disposizione non deve essere applicata la nota integrativa deve: motivare la deroga indicarne l influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato 15 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO forniscono gli orientamenti tecnici per il rispetto delle norme di carattere generale: Prudenza; Continuazione dell attività dell impresa; Iscrizione degli utili realizzati alla chiusura dell esercizio; Competenza; Imputazione dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio; Valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; Continuità dei criteri di valutazione ed eventuali deroghe; Prevalenza sostanza sulla forma. 16 8
9 PRUDENZA: La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza, al fine di evitare una sopravvalutazione del reddito prodotto e del collegato capitale di funzionamento. Esso consiste: imputazione delle perdite presunte e rischi prevedibili; esclusione dei profitti sperati (non realizzati), salvo casi espliciti permessi. 17 CONTINUAZIONE DELL ATTIVITA DELL IMPRESA: La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell attività; Nel valutare le prospettive di recupero degli investimenti, bisogna porsi in un ottica di funzionamento dell impresa e non in un ottica di liquidazione. ISCRIZIONE DEGLI UTILI REALIZZATI ALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO: Si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell esercizio; Tale principio rafforza quello della prudenza. 18 9
10 COMPETENZA: si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio, indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento; durante l esercizio, i fatti amministrativi sono stati contabilizzati secondo il criterio della manifestazione numeraria (quando danno origine a variazioni di cassa, di crediti o di debito); in sede di chiusura, si introduce il criterio della competenza economica dei ricavi e dei costi: per i ricavi: il processo produttivo di beni o servizi è completato e lo scambio è avvenuto; per i costi: essi sono di competenza dell esercizio in cui i fattori produttivi sono stati utilizzati per conseguire i ricavi di vendita dei prodotti. 19 IMPUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE PERDITE DI COMPETENZA: DELL ESERCIZIO (anche se conosciuti dopo la chiusura dell esercizio) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; Tale principio riafferma il principio della prudenza, accentuandone la portata. VALUTAZIONE SEPARATA DEGLI ELEMENTI ETEROGENEI RICOMPRESI NELLE SINGOLE VOCI: Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente. Si vuole evitare che, attraverso una valutazione di tipo complessivo, si effettuino compensazioni tra perdite presunte relative ad alcuni elementi del capitale ed utili sperati relativi ad altre poste patrimoniali
11 AD ESEMPIO: Nello stato patrimoniale i ratei e i risconti vanno valutati distintamente: separando i ratei dai risconti; considerando analiticamente ogni singola operazione che abbia uno svolgimento a cavallo di anno. Nel conto economico per la voce variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti: Valutazione separata e distinta per categorie omogenee; Successivo calcolo di un valore unico da riportare in conto economico 21 CONTINUITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ED EVENTUALI DEROGHE: I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all altro. Esso realizza il principio della neutralità del bilancio: le informazioni del bilancio non devono favorire una particolare categoria di soggetti a scapito di altre classi di persone. Possibilità di deroga in casi eccezionali: Modalità applicative (OIC 29): o Applicazione retroattiva o Applicazione prospettica Motivazione della deroga; Illustrazione dell effetto del cambiamento valutativo sulla situazione finanziaria, patrimoniale e sul risultato economico
12 Applicazione retroattiva: l effetto del cambiamento valutativo va riflesso anche sulle operazioni degli esercizi precedenti (come se il criterio fosse da sempre stato applicato) calcolando l effetto cumulativo dall inizio dell esercizio e imputando la variazione in conto economico. Ad esempio, passaggio da Lifo a Fifo per la valutazione del magazzino: CRITERIO RIMANENZ E INIZIALI RIMANENZ E FINALI DIFFERENZ A LIFO FIFO DIFFERENZ A Variazione rimanenze a Proventi straordinari Applicazione prospettica: il nuovo criterio di valutazione trova applicazione solo ed esclusivamente a partire dall esercizio in corso senza influenzare le operazioni iniziali che continuano ad essere valutate secondo il vecchio principio. (Iscrizione a conto economico di costi in precedenza capitalizzati) PREVALENZA SOSTANZA SULLA FORMA: La valutazione delle voci deve essere fatta anche tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato; Occorre prestare attenzione: alla sostanza economica dei fatti di gestione da valutare e rappresentare in bilancio; e non alla forma giuridica sotto la quale questi si presentano. Es. Leasing, pronti contro termine, dividendi in azioni
13 PRINCIPI DI VALUTAZIONE Art del Codice Civile Criterio base del costo Eccezioni: Immobilizzazioni: costo storico ridotto per ammortamento o perdita durevole di valore Partecipazioni immobilizzate: patrimonio netto Attivo circolante: minore tra costo e valore di mercato Lavori in corso: prezzo Crediti: valore di presumibile realizzo Poste in valuta estera: cambio corrente 25 PRINCIPI CONTABILI I principi contabili sono regole tecnicoragioneristiche che individuano i fatti da registrare ed i criteri di valutazione ed esposizione dei valori in bilancio. Concretamente, le norme di legge fissano le regole di carattere generale, mentre i principi contabili ne interpretano il contenuto e procedono con l applicazione delle stesse affinchè il bilancio possa rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un impresa in funzionamento, ovvero un impresa caratterizzata da continuità operativa
14 Il D.Lgsl 139/15 che recepisce la direttiva 2013/34 introduce nel nostro ordinamento numerose novità in materia di bilancio. Decorrenza 1 gennaio 2016 Novità: modifica dei prospetti di stato patrimoniale e del conto economico principi generali di redazione del bilancio, la rilevazione iniziale di alcune poste, i metodi di valutazione e informazioni da descrivere nella nota integrativa e relazione sulle gestione 27 TIPOLOGIE DI IMPRESE 28 14
15 29 Il recepimento della Direttiva UE n. 34/2013 ad opera del D.Lgs. n. 139/2015 comporterà l inserimento obbligatorio del rendiconto finanziario tra i documenti che costituiscono il bilancio d esercizio redatto in forma ordinaria. Sul piano applicativo, il documento di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario è rappresentato dal principio contabile nazionale OIC
16 SCHEMA DI SINTESI RENDICONTO FINANZIARIO SECONDO OIC 10 E IAS 7 Flusso di liquidità della gestione reddituale/attività operativa Flusso di liquidità dell attività di investimento Flusso di liquidità dell attività di finanziamento - Operazioniconisoci - Operazioniconiterzi Incremento(odecremento)delledisponibilità liquide Disponibilità liquide all inizio del periodo Disponibilitàliquideallafinedelperiodo A B C D = A + B + C E F = D + E 8 MODIFICHE ALLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE 32 16
17 MODIFICHE AL CONTO ECONOMICO 33 MODIFICHE AI CRITERI DI VALUTAZIONE 34 17
18 MODIFICHE AI CRITERI DI VALUTAZIONE 35 MODIFICHE ALLA NOTA INTEGRATIVA 36 18
19 RIGIDITÀ DELLO SCHEMA E SUA STRUTTURA Schema di sintesi di Stato Patrimoniale ATTIVO PASSIVO A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI A) PATRIMONIO NETTO B) IMMOBILIZZAZIONI B) FONDI PER RISCHI E ONERI C) ATTIVO CIRCOLANTE C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) RATEI E RISCONTI D) DEBITI E) RATEI E RISCONTI Norme di rif.: art c.c. 37 RIGIDITA DELLO SCHEMA E SUA STRUTTURA Schema di sintesi di Conto Economico A) VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA E PASSIVITA FINANZIARIE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D) 20) Imposte sul reddito dell esercizio, correnti, differite e anticipate 21) UTILE (PERDITE) DELL ESERCIZIO Norme di rif.: art c.c
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