FOGLIO INFORMATIVO relativo a MUTUO FONDIARIO
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- Claudia Lillo
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1 FOGLIO INFORMATIVO relativo a MUTUO FONDIARIO INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa Via C. Colombo, 1/ Barlassina (MB) Tel.: Fax: info@bccbarlassina.it casella P.E.C.:bccb@pec.bccbarlassina.it sito internet: Registro delle Imprese della CCIAA di Monza e Brianza al n Iscritta all Albo della Banca d Italia n cod. ABI Iscritta all Albo delle società cooperative n. A Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. Capitale sociale e Riserve al (risultanti dall ultimo bilancio approvato): euro aggiornato al 4 gennaio /7
2 CHE COS E IL MUTUO FONDIARIO Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio lungo termine (superiore ai 18 mesi) il cui rimborso viene garantito da ipoteca, normalmente di primo grado, su immobili. Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto. Il tasso di interesse può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali. L ammontare massimo della somma erogabile è pari all 80% del valore dei beni ipotecati. Nel caso in cui vi siano delle garanzie ipotecarie già esistenti, il limite dell 80% deve comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento. Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio lunga del prestito permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601). I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l aumento imprevedibile e consistente dell importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell importo delle rate. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo. Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. Solo se il mutuatario non è un consumatore o una micro-impresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in via unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo. Il mutuo fondiario può avere ad oggetto l erogazione di somme in valuta estera, il cui il rimborso deve essere effettuato nella stessa valuta. In tal caso può verificarsi nel corso del rapporto un aumento del valore della valuta estera prescelta rispetto all euro, con un conseguente aggravio di oneri (rischio di cambio) per il cliente. aggiornato al 4 gennaio /7
3 QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 7,854%. riferito ad un mutuo fondiario di euro ,00 della durata di 20 anni, con rata mensile, a tasso variabile inizialmente del 7,30 %. Il TAEG ha valore puramente esemplificativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata del contratto. Nel calcolo del TAEG sono comprese le spese di istruttoria, le spese per incasso rata, le spese per l invio delle comunicazioni periodiche, degli avvisi di pagamento e l imposta sostitutiva dello 0,25%. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, ad esempio, le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a determinate condizioni, nonché le spese notarili. CONDIZIONI ECONOMICHE CARATTERISTICHE TASSO MASSIMO VOCI Beneficiari Importo massimo erogabile Durata Modalità di calcolo degli interessi Forma di garanzia Modalità di rimborso Finalità Tasso d interesse nominale annuo massimo Tasso minimo ( Floor ) Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora COSTI / VALORI Imprese edili titolari di conto corrente presso BCC Barlassina 80% del valore di perizia (massimo Euro ,00) massimo 20 anni gli interessi sono calcolati con riferimento all anno civile (365) ipoteca di I grado rate costanti posticipate con periodicità mensile Il mutuo è concesso per finanziare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione di immobili. EURIBOR 6 mesi (tasso 365 lettera) rilevato per valuta il 1 giorno lavorativo di ogni mese arrotondato ai 5 centesimi superiori (tasso puntuale -0,042% - tasso di riferimento 0,00) e maggiorato di 7,30 punti percentuali MISURA ATTUALE 7,30 7,30% tenuto conto che, ai fini della determinazione del tasso d interesse, viene stabilito che il valore dell Euribor, indipendentemente dalla effettiva quotazione, non potrà essere considerato inferiore al 0,00% Pari a quello del normale ammortamento Tasso di ammortamento maggiorato di max 2 punti percentuali e comunque non superiore alla soglia dei tassi usurari pubblicata nella specifica tabella aggiornato al 4 gennaio /7
4 Spese per la stipula del contratto Istruttoria (comprensive delle spese per la valutazione dell immobile e applicate solo in caso di esito positivo della richiesta) 1,00% min. euro 500 max euro SPESE MASSIME Spese per la gestione del rapporto Gestione pratica Spese per stipula fuori sede gratuita euro 100,00 Spese di frazionamento euro 100,00 Spese per svincolo ipoteca Incasso rata: con addebito automatico in conto corrente con pagamento per cassa Invio comunicazioni periodiche(*) forma cartacea on-line euro 50,00 euro 0,50 euro 5,00 euro 2,00 euro 0,00 (*) Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi potrà non essere inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. Sospensione pagamento rate euro 50,00 Invio avvisi di pagamento euro 2,00 Invio solleciti di pagamento euro 5,50 Penale rate in mora nessuna ALTRE SPESE Penale per estinzione anticipata (totale o parziale) Spese per richiesta copia documentazione Assicurazione dell immobile, notarili e iscrizione ipotecaria 1,00% del debito estinto Max. euro 7,75 per documento. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo per rilascio documentazione. Il loro ammontare non può essere quantificato dalla Banca, in quanto non esiste alcun obbligo per il cliente di avvalersi dei servizi offerti dalla stessa PIANO DI AMMORTA MENTO Tipo di ammortamento Tipologia di rata Periodicità delle rate progressivo francese costante mensile, trimestrale o semestrale aggiornato al 4 gennaio /7
5 ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE Eur 1 mese (365 lettera) Eur 3 mesi (365 lettera) Eur 6 mesi (365 lettera) Data Valore Data Valore Valore Valore 01/12/2015-0,162% 01/12/2015-0,115% 01/12/2015-0,041% 02/11/2015-0,121% 02/11/2015-0,069% 02/11/2015 0,004% 01/10/2015-0,115% 01/10/2015-0,044% 01/10/2015 0,029% Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al momento della stipula. Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (anni) Importo della rata mensile per di capitale Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 24 mesi Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 24 mesi 7,30 % ,41 909,71 793, 39 (*) Rata calcolata al tasso del 7,30% pari al valore del tasso minimo Floor (0,00%) maggiorato dello spread (7,30%), nell ipotesi di azzeramento dei parametri d indicizzazione. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (legge numero 108/1996), relativo ai mutui ipotecari, può essere consultato sull apposito prospetto affisso in ogni filiale della Banca e consultabile sul sito internet ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere i seguenti costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Spese notarili Assicurazione immobile Corrisposte dal cliente direttamente al notaio Non quantificabile dalla Banca in quanto non esiste alcun obbligo per il cliente di avvalersi dei servizi offerti dalla stessa Imposta sostitutiva 0,25 o 2,00% della somma erogata Imposte per iscrizione ipoteca Applicate secondo le vigenti tabelle TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell istruttoria: massimo 30 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione completa richiesta per la concessione del finanziamento. Disponibilità dell importo: Le somme erogate sono tempestivamente messe a disposizione del cliente ad avvenuta iscrizione dell ipoteca e della produzione della polizza assicurativa per danni relativi agli immobili ipotecati, mediante versamento sul conto corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna allo stesso del relativo importo. aggiornato al 4 gennaio /7
6 ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente, fuori dai casi di cui all articolo 7 della legge 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, con il consenso della banca, può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo in qualunque momento, senza dover corrispondere alla banca alcun compenso. L estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale prima dell originaria scadenza del mutuo, previa restituzione del debito residuo in essere, unitamente agli interessi corrispettivi e ad ogni altra somma dovuta alla banca fino alla data di estinzione del mutuo. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. Portabilità del mutuo L articolo 8 del decreto legge n. 7/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 40/2007, reca disposizioni sulla portabilità del mutuo, stabilendo che: la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore (Banca) non preclude al debitore (Cliente) l esercizio della facoltà di surrogazione (sostituzione del creditore) di cui all articolo 1202 del codice civile; nel caso di surrogazione per volontà del debitore il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato; la predetta surrogazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali. Tale normativa consente pertanto alla parte mutuataria di valutare nel tempo le migliori condizioni offerte dal mercato e di scegliere, alla bisogna, una banca (cd. Banca subentrante ) disposta ad effettuare una nuova operazione di mutuo specificamente finalizzata all estinzione del finanziamento in essere con la Banca originaria. In questo rinnovato quadro normativo l Associazione Bancaria Italiana ha definito una procedura di collaborazione interbancaria volta a contribuire alla migliore realizzazione delle operazioni di portabilità del mutuo, improntata a criteri di massima riduzione dei tempi entro cui ottemperare ai previsti adempimenti amministrativi e dei costi connessi. La soluzione realizzata si articola su tre fasi: 1. Avvio della procedura: Il cliente richiede per iscritto alla banca subentrante di acquisire dalla banca originaria l esatto importo del proprio debito residuo, concordando anche una possibile data per la formalizzazione dell operazione. La banca subentrante provvede, tramite il canale telematico Allineamento elettronico archivi (AEA) trasferibilità dei dati del mutuo, ad inviare alla banca originaria, entro il giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione del modulo di richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario, un messaggio di richiesta di comunicazione del debito residuo contenente, tra l altro, la data di riferimento per determinarne l esatto ammontare; 2. Comunicazione dell importo del debito residuo: La banca originaria, avvalendosi del suddetto canale telematico, comunica alla banca subentrante, entro 8 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione del modulo di richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario, il messaggio di comunicazione del debito residuo ovvero di storno per informazioni formali errate o incomplete, fornendo contestualmente analoga comunicazione al cliente debitore; 3. Formalizzazione dell operazione di portabilità: La banca subentrante procede al perfezionamento dell operazione mediante stipula del contratto di mutuo e contestuale rilascio dalla banca originaria, contro pagamento di quanto alla stessa dovuto, di apposita quietanza. La banca subentrante provvede quindi a richiedere, ai sensi dell art del codice civile, l annotazione del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria a suo tempo iscritta dalla banca originaria. Si specifica che l esecuzione della procedura elettronica di trasferibilità dei dati del mutuo non vincola né la banca né il cliente all effettivo trasferimento del mutuo, in quanto ricopre una mera funzione informativa. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. aggiornato al 4 gennaio /7
7 Spese ed oneri In coerenza con quanto disposto dalla richiamata normativa, alle operazioni di portabilità del mutuo non sarà applicato alcun onere a carico del debitore. Reclami, ricorsi e mediazione nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all interpretazione e all applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/ BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax ( ) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it Se il mutuatario non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla Banca; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il mutuatario può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel , sito internet Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il mutuatario non fosse soddisfatto della decisione dell ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Se il mutuatario intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DEL SERVIZIO Ammortamento: Preammortamento: Piano di ammortamento: Rata: Interesse di mora: Parametro di indicizzazione: Terzo datore di ipoteca: Spese di istruttoria: Indicatore sintetico di costo (ISC) : è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto. è il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo. è il piano del rimborso del mutuo con l indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate. pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (ad es.: mensili, trimestrali, semestrali, annuali.). La rata è composta da una quota capitale, corrispondente alla parte rimborsata dell importo ricevuto in prestito, e da una quota interessi. Maggior interesse applicato sulle somme pagate tardivamente. è un valore, oggettivamente determinato e indipendente dalla volontà delle parti, preso a riferimento per il calcolo del tasso di interesse applicato al rapporto. soggetto diverso dal cliente che consente all iscrizione dell ipoteca su un proprio immobile a garanzia del mutuo. spese per le indagini e l analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna. è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull ammontare del prestito concesso. aggiornato al 4 gennaio /7
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