Convegno IMPIANTI FOTOVOLTAICI E PAESAGGIO. Potere al piano nella legge regionale 21 marzo 2011 n. 11
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1 Convegno IMPIANTI FOTOVOLTAICI E PAESAGGIO Potere al piano nella legge regionale 21 marzo 2011 n. 11 Prato, Palazzo Buonamici, via Ricasoli n marzo 2012 Al momento dell entrata in vigore delle linee guida nazionali per l autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in applicazione dell art. 12 comma 10 del Dlgs 387/2003, emanate con decreto ministeriale dello sviluppo economico nel settembre 2010, si è determinata l immediata non applicabilità di tutti i divieti assoluti previsti per determinate aree contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale e atti di governo del territorio di cui alla L.R. 1/05. Si prevede anche che le Regioni possano procedere all indicazione dei siti ed aree non idonei all istallazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ciò ha significato un potenziale strappo rispetto alla pianificazione locale di quei Comuni e Province che avevano già disciplinato nei propri atti urbanistici criteri e localizzazioni di impianti derivanti da fonti di energia rinnovabile, ma anche nei riguardi della disciplina paesaggistica del PIT adottata con DCC n. 32 del 26 giugno 2009 ed in particolare l art. 34 bis prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del PIER.. Nel novembre 2010 è stato dato incarico al settore pianificazione territoriale, visto il proliferare di istanze per la concessione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni anche in territorio agricolo ed al fine di tutelare il paesaggio toscano, di redigere con estrema urgenza, la mappatura ed i criteri per l individuazione delle aree non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra. Ciò ha significato anche riflettere su come ristabilire una connessione con la pianificazione territoriale toscana. In un mese si sono svolti intensi incontri con gli assessori competenti e le strutture regionali interessate (agricoltura, ambiente e territorio). Sono state anche prese in considerazione le proposte già presentate da altre Regioni ( in particolare Marche, Puglia e Emilia Romagna). Dopo diverse stesure, sempre verificate tra i tre Assessorati, in tempi brevissimi si è arrivati alla formulazione di una proposta della Giunta Regionale (n. 8 del 13/12/2010) per il Consiglio Regionale. I lavori delle tre commissioni consiliari competenti (agricoltura, attività produttive e territorio) sono durati due mesi, con verifiche e revisioni di alcuni criteri in senso meno restrittivo e la legge è stata approvata il 21 marzo 2011 (legge regionale n. 11 pubblicata sul BURT del 23/03/2011 n. 12 ed in vigore dal 24 marzo 2011) poi modificata con la L.R. 56 del 4 novembre La legge avente titolo disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) riguarda in particolare: - Modifiche all articolo 6 della l.r. 39/ Modifiche all articolo 13 della l.r. 39/ Inserimento dell articolo 205 quater nella l.r.1/ Prima individuazione aree non idonee e norme transitorie per l installazione degli impianti fotovoltaici a terra - Aree urbanizzate - Cumulo di impianti - Perimetrazione - Sovrapposizione di tipologie - Prescrizioni - Allegato - Tabella A e relative eccezioni 1
2 Degno di nota in primis è l art. 5 che afferma l ammissibilità di impianti fotovoltaici a terra all interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate in detti strumenti. Poi l art. 7: - la provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale, in conformità ai criteri di cui all allegato A, una proposta di perimetrazione di zone all interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione del piano di indirizzo territoriale PIT per la disciplina paesaggistica. Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio. Adozione) e dei piani territoriali di coordinamento (PTC). A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l individuazione delle zone e delle aree non idonee di cui al presente comma; - le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui all allegato A. La provincia sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, può presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all interno delle suddette aree, in conformità ai criteri di cui all allegato A. A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può modificare l individuazione delle aree non idonee di cui all allegato A. L allegato A (vedi tabella allegata), è rappresentato da una tavola sinottica che incrocia più dati dando luogo a diverse casistiche applicative che vedono da un lato la distinzione in tre tipologie di impianti a seconda del titolo abilitativo richiesto e della loro estensione territoriale: sino a 20KW, da 20KW a 200 KW ed infine impianti superiori a 200 KW, dall altro le varie tipologie di aree vincolate oppure di particolare interesse secondo i criteri delle linee guida nazionali. La tabella delle tipologie di aree non idonee contiene alcune eccezioni per tipologie di aree ove sono ammessi gli impianti fotovoltaici: (*) aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell edificato privo di valore storico-architettonico. (**) aree degradate. Per aree degradate si intende: le cave dismesse e non ripristinate, individuate in coerenza con i contenuti della pianificazione urbanistico-territoriale, le aree individuate dalla vigente pianificazione in materia di attività estrattive e non ancora ripristinate con l esclusione di quelle aree e siti riconosciuti di valore storico-culturale, testimoniale e paesaggistico dal PIT (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 24 luglio 2007, n. 72) e la sua implementazione paesaggistica (adottata con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32); aree ove è stata condotta l attività di discarica ovvero aree ove è stata condotta l attività di deposito di materiali inerti, salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi, purché l impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra; i siti minerari dismessi inseriti nel piano regionale e nei piani provinciali di bonifica nonché compresi e disciplinati negli atti di pianificazione territoriali di enti preposti alla tutela ambientale approvati dalla Regione e le aree di discarica mineraria. (***) attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 CC e nei limiti indicati dalla circolare dell'agenzia delle Entrate n.32/e del 6 luglio 2009 purché l impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra e comunque entro il limite massimo di 1 MW. L imprenditore agricolo può svolgere tali attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative vigenti in materia) purché la superficie occupata dall impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kw; per impianti di potenza superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo di 1MW, per ogni 10 kw di potenza installata oltre i 200 kw deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo. 2
3 L attività pianificatoria delle Province, in ottemperanza al mandato conferito dall art. 7 della legge regionale 11, è stata intensa ed è stata sempre seguita dalla Regione con frequenti incontri a partire dalla riunione del 7 febbraio 2011 ove si è iniziato a discutere sullo stato dell arte dei PTC rispetto alle problematiche emergenti sulle aree non idonee ai fini dell istallazione di impianti fotovoltaici relative alle aree di pregio paesaggistico e coni visivi panoramici. Il 7 aprile 2011 si è tenuta una riunione presso la Regione Toscana delle strutture tecniche provinciali ove sono stati illustrati i seguenti argomenti: - principi fondamentali della L.R. 11/2011 volti a indirizzare il lavoro delle Province e criteri identificativi desunti dall implementazione paesaggistica del PIT adottata, riguardo la perimetrazione delle aree non idonee all interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, a cura del settore pianificazione del territorio della Regione; - tutela della funzione agricola e della peculiarità del paesaggio rurale in rapporto alla classificazione delle aree DOP e IGP a cura del settore agricoltura della Regione; - primo lavoro ricognitivo effettuato dalle Province sul PTC e sui PS ed illustrazione della metodologia di rappresentazione cartografica a cura del settore cartografico della Regione. Una delle preoccupazioni più rilevanti era la tempistica imposta dall art. 7 della L.R. 12 del 23 marzo 2011 (90 gg.). Le province dovevano sentire tutti i comuni, per poi presentare alla Giunta Regionale una proposta di perimetrazione di zone e aree ritenute non idonee all installazione a terra di impianti fotovoltaici, in scala 1:10.000; la Regione Toscana ha confermato la disponibilità rendendosi disponibile ad offrire la propria collaborazione durante tutto il percorso. Le Province si sono incontrate, anche attraverso un tavolo di coordinamento proposto dalla Provincia di Prato ed alla riunione del 23 maggio presso la Provincia di Prato hanno partecipato anche i funzionari esperti dei settori regionali (energia, territorio, cartografico e agricoltura). In seguito nel corso di articolate riunioni tecniche anche con gli organi politico-istituzionali della Provincia e della Regione, sono state affrontate problematiche di allestimento cartografico e di merito sulla metodologia di perimetrazione, che non risultava del tutto omogenea tra le varie proposte provinciali. Tra fine giugno e luglio la maggior parte delle Province avevano presentato le loro proposte e con l ausilio di una Task Force regionale di istruttori tecnici ed informatici sono stati verificati e confrontati i dati informatici, attività completata nel settembre Le proposte di perimetrazione sono state approvate con DCR n. 68 del 26 ottobre E stato allestito ad hoc un sito ove consultare in rete le perimetrazioni su tutto il territorio toscano: territorio/visualizza_asset.html_ html. Nel frattempo la Regione ha iniziato la stesura dei criteri e modalità di istallazione di impianti fotovoltaici a terra in adempimento di quanto previsto dall art. 3 comma 3 della L.R. 11/11, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti nel rispetto della normativa statale. La necessità di definire criteri volti ad indirizzare l attività valutativa è divenuta oggi un esigenza prioritaria, quindi dopo un confronto collaborativo con gli organi della Soprintendenza si è arrivati ad una proposta di deliberazione al Consiglio Regionale approvata con DGR n. 18 del 6 febbraio Sono iniziati i lavori delle commissioni consiliari che dovrebbero condurre all approvazione del Consiglio Regionale, dei criteri d inserimento paesaggistico entro il mese di maggio. In sostanza si tratta dell individuazione di una serie di elementi che riguardano criteri generali, criteri di inserimento e misure di mitigazione analizzando varie tematiche: idrogeomorfologia, localizzazione e tipologia distributiva, interferenza visiva, recinzioni e schermature, caratteristiche costruttive, sistemazione del suolo e vegetazione, viabilità e infrastrutture, sistemi di sicurezza e modalità di gestione e dismissione. Oggi la Regione stà elaborando anche i criteri inerenti le aree non idonee ad impianti alimentati da BIOMASSE ed impianti eolici sempre di concerto tra i tre Assessorati 3
4 interessati e la Soprintendenza, che andrà all esame nella Giunta Regionale, per la proposta al Consiglio Regionale, presumibilmente entro il mese di Aprile. Sono stati avviati a tal fine studi approfonditi di settore, tenendo presente che il Dlgs 28/2011 prevede che le regioni concorrano all obbiettivo nazionale del 17% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, mediante la ripartizione dell obbiettivo nazionale in obbiettivi regionali ( burden sharing ). Alla Regione Toscana viene assegnato al 2020 il 16,5% (al 2012 il 9,5%). Queste percentuali vengono poi ripartite per singola tipologia di risorsa da fonti rinnovabili. Per il fotovoltaico, da studi di settore effettuati, già nel 2011 (impianti già funzionanti) abbiamo più che raggiunto la quota di Burden Sharing assegnata dal decreto. Ad oggi la potenza istallata ammonta a circa 478 GW/h (41,8 Ktep/h) mentre ci sono richiesti al 2020 solo 263 GW/h (23 Ktep/h). Un ultimo cenno al decreto liberalizzazione Monti, l art.65 limita gli incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra ed agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Tale limitazione non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In conclusione si ritiene che in una situazione così complessa dove più competenze si rincorrono per opera di disposizioni statali, gli atti della pianificazione per quanto concerne la disciplina degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, riducono i loro effetti sul territorio, quindi le nostre energie sono indirizzate a essenzialmente a raccordare più strumenti ed atti che disciplinano il variegato mondo delle energie rinnovabili. Si dovrà pensare anche al coordinamento delle politiche di pianificazione energetica di settore con quelle del piano di indirizzo territoriale regionale, in un rapporto sinergico tra il PIER (ormai in scadenza) ed il PIT (implementazione paesaggistica in corso di revisione per la sua definitiva approvazione). Particolare attenzione dovrà essere posta su quegli impianti che, per le loro dimensioni, occupano vasti territori agricoli, suscettibili di modificare il paesaggio. In questo modo i Comuni, nell ambito della loro autonomia, potranno disciplinare in maniera più coerente ed adeguata, all interno dei propri strumenti urbanistici gli ambiti vocati all istallazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Arch. Stefania Maria Remia Resp. P.O. del settore pianificazione del territorio della Regione Toscana stefaniamaria.remia@regione.toscana.it 4
5 Allegato A della L.R. 11/11 5
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